24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/261


P7_TA(2014)0082

Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 febbraio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/50)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

(3)

Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte dei paesi terzi , di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, le parti interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, devono essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Il termine concesso deve corrispondere al periodo intercorrente tra la presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato antidumping, istituito in forza dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1225/2009, e al comitato antisovvenzioni, istituito in forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 597/2009, e l'adozione di tale atto da parte della Commissione. Tale termine è fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, nel quadro di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo del fatto che tali misure non saranno loro inflitte.

soppresso

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Poco tempo prima dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori devono poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o di sovvenzione. Si potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione delle misure.

soppresso

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni.

(6)

Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. In circostanze particolari , come nel caso di settori industriali differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), le disposizioni esistenti prevedono l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, i produttori dell'Unione devono essere tenuti a fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione.

(7)

Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, è necessario inviare una richiesta di cooperazione ai produttori dell'Unione affinché forniscano le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione. Le piccole e microimprese dovrebbero essere esenti da questo obbligo al fine di risparmiare loro oneri e costi amministrativi irragionevoli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Al fine di ottimizzare la procedura di riesame, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sono rimborsati agli importatori, qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ciò è opportuno in quanto non sono state riscontrate, durante lo svolgimento dell'inchiesta, le condizioni necessarie per la proroga delle misure.

soppresso

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Qualsiasi documento inteso a chiarire le prassi consolidate della Commissione relativamente all’applicazione del presente regolamento (compresi i quattro progetti di orientamenti sulla selezione del paese analogo, sul riesame in previsione della scadenza, sulla durata delle misure, sul margine di pregiudizio e sull’interesse dell'Unione) dovrebbe essere adottato dalla Commissione soltanto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e previa debita consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)

L'Unione, a differenza dei suoi Stati membri, non è parte delle convenzioni dell'OIL. Per il momento, soltanto le convenzioni «chiave» dell'OIL sono state ratificate dalla totalità degli Stati membri dell’Unione. Al fine di mantenere aggiornata la definizione di livello sufficiente di norme sociali sulla base delle convenzioni dell'OIL di cui all'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione aggiornerà, mediante atti delegati, tale allegato non appena gli Stati membri dell'Unione avranno ratificato altre convenzioni «prioritarie» dell'OIL.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

I settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI hanno difficoltà ad accedere ai procedimenti di difesa commerciale a causa della complessità delle procedure e dei costi elevati delle stesse. È opportuno migliorare l’accesso delle PMI allo strumento rafforzando il ruolo dell'helpdesk per le PMI, che dovrebbe aiutare le PMI a presentare le denunce e a raggiungere le soglie necessarie per l'avvio delle inchieste. Anche le procedure amministrative inerenti ai procedimenti di difesa commerciale dovrebbero essere più rispondenti alle limitazioni delle PMI.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)

Nelle cause di antidumping la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 12 mesi dall’avvio del procedimento. Nelle cause antisovvenzioni la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 10 mesi dall’avvio del procedimento. In ogni caso, i dazi provvisori andrebbero imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)

Le informazioni non riservate riguardanti gli impegni presentate alla Commissione dovrebbero essere comunicate con maggiore chiarezza alle parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio. La consultazione dell’industria dell'Unione da parte della Commissione dovrebbe divenire obbligatoria prima dell’accettazione di qualsiasi offerta d’impegno.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Nel procedere alla valutazione dell'interesse dell'Unione, la possibilità di formulare osservazioni deve essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno sporto denuncia.

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)

La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 e del regolamento (CE) n. 597/2009 consente un monitoraggio tempestivo e regolare degli strumenti di difesa commerciale nell’ambito di un dialogo interistituzionale strutturato in materia. La pubblicazione di detta relazione, entro sei mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio, garantisce la trasparenza degli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle parti interessate e dei cittadini.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter)

La Commissione dovrebbe garantire una maggiore trasparenza dei procedimenti, delle procedure interne e dei risultati delle inchieste e tutti i fascicoli non riservati dovrebbero essere resi accessibili alle parti interessate mediante una piattaforma online.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quater)

È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'avvio di qualsiasi inchiesta e dei relativi sviluppi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 18 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quinquies)

Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, la Commissione, nel selezionare il campione di produttori, dovrebbe tenere pienamente conto della quota di PMI presente nel campione, in particolare nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Considerando 18 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 sexies)

Al fine di migliorare l'efficacia degli strumenti di difesa commerciale, è opportuno consentire ai sindacati di presentare denunce scritte congiuntamente con l'industria dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Titolo

Testo in vigore

Emendamento

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea.

 

(La presente modifica si applica all’intero regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009)

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi con l'obiettivo di giovare ai produttori nazionali, ad esempio imponendo tasse all'esportazione o istituendo regimi di doppia tariffazione. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Pertanto, i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Le differenze in termini di livello delle norme in materia di lavoro e ambiente possono anche comportare ulteriori distorsioni degli scambi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali. Il livello sufficiente è definito dalla ratifica delle convenzioni chiave dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e degli accordi ambientali multilaterali (AAM) di cui l'Unione è parte. Le PMI sono particolarmente soggette alla concorrenza sleale in quanto la loro dimensione ridotta non consente loro di adattarvisi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui la denuncia sia stata presentata per conto di un settore composto prevalentemente da PMI. La regola del dazio inferiore si dovrebbe però sempre applicare quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno avanzato per salvaguardare l’interesse pubblico.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 1 — paragrafo 1 — comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter.     All'articolo 1, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:

 

«L'utilizzo di qualsiasi prodotto oggetto di dumping in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.»

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 1 — paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater.     All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«4 bis.     Ai fini del presente regolamento, per materia prima si intende il fattore produttivo di un dato prodotto avente un impatto determinante sul suo costo di produzione.»

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 1 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies.     All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

«4 ter.     Si ritiene che una materia prima sia oggetto di una distorsione strutturale quando il suo prezzo non è solamente il risultato della normale operazione delle forze di mercato che riflettono la domanda e l'offerta. Tali distorsioni sono il risultato di interferenze da parte di paesi terzi che comprendono tra l'altro tasse all'esportazione, restrizioni all'esportazione nonché sistemi di doppio prezzo.»

Emendamenti 70 e 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 2 — paragrafo 7 — lettera a — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 sexies.     All'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

«Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Il paese selezionato presenta altresì un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, intendendo per “livello sufficiente” quello stabilito sulla base della ratifica e dell'effettiva applicazione, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali e dei relativi protocolli di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento, nonché delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.»

Emendamenti 87 e 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.     All'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1.   Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria .

«1.   Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione . Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati. »

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     All'articolo 5, è inserito il paragrafo seguente:

 

«1 bis.     La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori dell'industria differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.

 

L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping, delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio.

 

L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.

 

Dopo l'avvio di un'inchiesta, esso informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.

 

Fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.

 

Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

 

Fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati.»

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     All'articolo 5, paragrafo 4, è inserito il comma seguente:

 

«Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese, la Commissione agevola il raggiungimento di queste soglie attraverso il sostegno dell'helpdesk per le PMI.»

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

 

1 quinquies.     All'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6.   Qualora, in circostanze particolari, si decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria comunitaria , o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

«6.   Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da piccole e medie imprese, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione , o per suo conto, l’inchiesta per poter essere aperta , deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping , di sovvenzioni passibili di misure compensative , del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.»

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 sexies.     All'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa , ove possibile, entro un anno . In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9 .

«9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa entro nove mesi . In ogni caso, tale inchiesta si conclude entro un anno dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti . Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.»

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

I produttori dell'Unione del prodotto simile , eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 — paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.     La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il possibile accesso alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta, ai fascicoli dell'inchiesta, di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 — paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 ter.     La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite, se del caso, un consigliere-auditore.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 — punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 quater.     La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 — paragrafo 1 — prima e seconda frase

Testo in vigore

Emendamento

1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

soppresso

 

«I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 19 bis. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione.»

 

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore , il suddetto importo deve essere inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione .

L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell’Unione .

 

Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi:

 

a)

sono state rilevate distorsioni strutturali o un’interferenza statale significativa che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo, per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore;

 

b)

il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;

 

c)

il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;

 

d)

l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.

 

Tuttavia, la regola del dazio inferiore deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1) .

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.     All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato . In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria .

«1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, previa specifica consultazione del comitato consultivo, a condizione che tali offerte eliminino di fatto il pregiudizio causato dal dumping. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, sempreché la Commissione, nell’imporre i dazi provvisori o definitivi, non abbia deciso che tale dazio inferiore non si applica.» ;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter.     All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta.

«4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta , al Parlamento europeo e al Consiglio . Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibili per quanto riguarda il contenuto e la natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 4 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 9 — paragrafo 4 — ultima frase

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo del dazio antidumping non supera il margine di dumping accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore , il suddetto importo è inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione .

L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione .

 

Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi:

 

a)

sono state rilevate distorsioni strutturali o interferenze statali significative che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore;

 

b)

il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;

 

c)

il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;

 

d)

l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.

 

Tuttavia, la regola del dazio inferiore deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.

Emendamento 77/rev

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

 

Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Tale probabilità può anche essere indicata dal persistere di interferenze da parte del paese esportatore.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 11 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

a)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

soppresso

 

«Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta vengono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.»

 

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

6 bis.     All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possono essere adottate a norma del presente regolamento.

«3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.»

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

 

6 ter.     All'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.   La Commissione, sentito il comitato consultivo , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi .

5.   «La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere soggette a registrazione su iniziativa della Commissione .

 

Le importazioni sono sottoposte a registrazione a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta se la denuncia presentata dall'industria dell'Unione contiene una richiesta di registrazione ed elementi di prova sufficienti a tal fine.

 

La registrazione è disposta con un regolamento che definisce gli scopi dell'intervento e, se del caso, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi. »

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quater.     All'articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

«6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti. »

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quinquies.     All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«7 bis.     Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.»

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

«1.   Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.»

«1.   Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta con il loro consenso, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato. »

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 19 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.     I produttori dell'Unione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori. Le informazioni devono comprendere:

soppresso

a)

una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e

 

b)

il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

 

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

9.     All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

«2.     Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.»

 

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 22 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.     All'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

«1 bis.     Non appena tutti gli Stati membri hanno ratificato nuove convenzioni OIL, la Commissione aggiorna di conseguenza l'allegato I bis, in conformità della procedura di cui all'articolo 290 del TFUE.»

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter.     È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 22 bis

 

Relazione

 

1.     Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale . La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

 

2.     Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di una risoluzione.

 

3.     La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.»

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quater.     È aggiunto l'allegato seguente:

 

 

Convenzioni OIL di cui agli articoli 7, 8 e 9

 

1.

Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930)

 

2.

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

 

3.

Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)

 

4.

Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)

 

5.

Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)

 

6.

Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e professioni, n. 111 (1958)

 

7.

Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro, n. 138 (1973)

 

8.

Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999)»

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto - 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Titolo

Testo in vigore

Emendamento

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell’ 11 giugno 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea

 

(La presente modifica si applica all’intero regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009.)

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto - 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno dunque un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Relativamente allo strumento antisovvenzioni, la regola del dazio inferiore non deve quindi più essere applicata alle importazioni provenienti da uno o più paesi che concedono sovvenzioni.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto - 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 1 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter.     All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

«L'utilizzo di qualsiasi prodotto sovvenzionato in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.»

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.     All'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1.   Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria .

«1.   Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione . Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati. »

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 10 — paragrafo 6 — comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     All'articolo 10, paragrafo 6, è inserito il comma seguente:

 

«Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese, la Commissione agevola il raggiungimento delle soglie di cui sopra mediante il sostegno dell'helpdesk per le PMI.»

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 10 — paragrafo 8

Testo in vigore

Emendamento

 

1 quater.     All'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8.   Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall’industria comunitaria , o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

«8.   Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione , o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.»

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 9

Testo in vigore

Emendamento

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno . In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell’articolo 13 per gli impegni e dell’articolo 15 per i provvedimenti.

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro nove mesi . In ogni caso, tali inchieste si concludono entro dieci mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 10 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 11 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11.   I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.

11.   I produttori dell'Unione del prodotto simile , eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis.     La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori differenziati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.

 

L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping/delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio. L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.

 

Dopo l'avvio di un'inchiesta, esso informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.

 

Fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 10, paragrafo 8. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.

 

Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

 

Fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati."

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 ter.     La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il miglior accesso possibile alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta ai fascicoli dell'inchiesta di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 quater.     La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite se del caso un consigliere-auditore.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 quinquies.     La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 — lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.»

 

«I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.»

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 — lettera b

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

b)

alla fine della frase precedente è aggiunto il seguente comma:

soppresso

 

«I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 ter. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione.»

 

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.     All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie e soddisfacenti in base alle quali:

«1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie in base alle quali:

a)

il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

a)

il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

b)

l’esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, concluda che l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

b)

l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, a condizione che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, abbia stabilito che l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.

La regola del dazio inferiore non si applica ai prezzi concordati in conformità di tali impegni nel quadro dei procedimenti antisovvenzioni. »

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 13 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter.     All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta.

«4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta , al Parlamento europeo e al Consiglio . Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibili per quanto riguarda il contenuto e la natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 29. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 6 — lettera a

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 7 bis

Testo della Commissione

Emendamento

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

soppresso

 

«Se, a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 18, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dopo la data dell'apertura di tale inchiesta sono rimborsati. Il rimborso va richiesto alle autorità doganali nazionali conformemente alla vigente legislazione doganale dell'Unione.»

 

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

7 bis.     All'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possono essere adottate a norma del presente regolamento.

«3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.»

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

 

7 ter.     All'articolo 24, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.   La Commissione, sentito il comitato consultivo , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

«5.   La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione.

La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.»

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

 

7 quater.     All'articolo 24, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

«6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti. »

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 7 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quinquies.     All'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«7 bis.     Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.»

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 8

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

8.     All'articolo 27, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

8.     All'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:

«1.   "Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:

 

a)

a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; o

 

b)

al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

 

Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato.»

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 9

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 29 ter

Testo della Commissione

Emendamento

9.     Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:

soppresso

«Articolo 29 ter

 

Informazioni sulle misure provvisorie

 

1.     I produttori, gli importatori, gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese di origine e/o di esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori.

 

Le informazioni devono comprendere:

 

a)

una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e

 

b)

il calcolo dettagliato del margine di sovvenzione e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

 

2.     Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»

 

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 10

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 31 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

10.     All'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

«2.     Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.»

 

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.     È inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 33 bis

 

Relazione

 

1.     Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

 

2.     Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di a una risoluzione.

 

3.     La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.»

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

(È consolidato con il regolamento (CE) n. 1225/2009 e con il regolamento (CE) n. 597/2009.)  (*2)


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0053/2014).

(*1)   Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

(*2)   Tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.