24.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/261 |
P7_TA(2014)0082
Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 febbraio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 093/50)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 93
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 18 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 18 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Considerando 18 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Titolo
Testo in vigore |
Emendamento |
Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea |
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea. |
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(La presente modifica si applica all’intero regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009) |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 1 — paragrafo 1 — comma 2 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1 ter. All'articolo 1, paragrafo 1, è inserito il comma seguente: |
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«L'utilizzo di qualsiasi prodotto oggetto di dumping in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.» |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 1 — paragrafo 4 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1 quater. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo: |
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«4 bis. Ai fini del presente regolamento, per materia prima si intende il fattore produttivo di un dato prodotto avente un impatto determinante sul suo costo di produzione.» |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 1 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1 quinquies. All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: |
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«4 ter. Si ritiene che una materia prima sia oggetto di una distorsione strutturale quando il suo prezzo non è solamente il risultato della normale operazione delle forze di mercato che riflettono la domanda e l'offerta. Tali distorsioni sono il risultato di interferenze da parte di paesi terzi che comprendono tra l'altro tasse all'esportazione, restrizioni all'esportazione nonché sistemi di doppio prezzo.» |
Emendamenti 70 e 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 2 — paragrafo 7 — lettera a — comma 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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-1 sexies. All'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente: |
Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta. |
«Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Il paese selezionato presenta altresì un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, intendendo per “livello sufficiente” quello stabilito sulla base della ratifica e dell'effettiva applicazione, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali e dei relativi protocolli di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento, nonché delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.» |
Emendamenti 87 e 90
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1
Testo in vigore |
Emendamento |
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1 bis. All'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: |
1. Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria . |
«1. Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione . Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati. » |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. All'articolo 5, è inserito il paragrafo seguente: |
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«1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori dell'industria differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI. |
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L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping, delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio. |
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L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari. |
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Dopo l'avvio di un'inchiesta, esso informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate. |
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Fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche. |
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Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6. |
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Fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati.» |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 2 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. All'articolo 5, paragrafo 4, è inserito il comma seguente: |
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«Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese, la Commissione agevola il raggiungimento di queste soglie attraverso il sostegno dell'helpdesk per le PMI.» |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 5 — paragrafo 6
Testo in vigore |
Emendamento |
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1 quinquies. All'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: |
6. Qualora, in circostanze particolari, si decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria comunitaria , o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. |
«6. Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da piccole e medie imprese, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione , o per suo conto, l’inchiesta per poter essere aperta , deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping , di sovvenzioni passibili di misure compensative , del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.» |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 sexies. All'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: |
9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa , ove possibile, entro un anno . In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9 . |
«9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa entro nove mesi . In ogni caso, tale inchiesta si conclude entro un anno dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti . Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.» |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 — paragrafo 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. |
I produttori dell'Unione del prodotto simile , eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 — paragrafo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 bis. La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il possibile accesso alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta, ai fascicoli dell'inchiesta, di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 — paragrafo 10 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 ter. La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite, se del caso, un consigliere-auditore. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 — punto 10 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 quater. La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera a
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 7 — paragrafo 1 — prima e seconda frase
Testo in vigore |
Emendamento |
1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. |
1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera a
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 7 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera b
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore , il suddetto importo deve essere inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione . |
L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell’Unione . |
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Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi: |
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Tuttavia, la regola del dazio inferiore deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) . |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 8 — paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
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3 bis. All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato . In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria . |
«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, previa specifica consultazione del comitato consultivo, a condizione che tali offerte eliminino di fatto il pregiudizio causato dal dumping. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, sempreché la Commissione, nell’imporre i dazi provvisori o definitivi, non abbia deciso che tale dazio inferiore non si applica.» ; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 8 — paragrafo 4
Testo in vigore |
Emendamento |
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3 ter. All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: |
4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta. |
«4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta , al Parlamento europeo e al Consiglio . Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibili per quanto riguarda il contenuto e la natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.» |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4 — lettera b
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 9 — paragrafo 4 — ultima frase
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'importo del dazio antidumping non supera il margine di dumping accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore , il suddetto importo è inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione . |
L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione . |
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Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi: |
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Tuttavia, la regola del dazio inferiore deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012. |
Emendamento 77/rev
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera a
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 11 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 14 — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
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6 bis. All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: |
3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possono essere adottate a norma del presente regolamento. |
«3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.» |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 14 — paragrafo 5
Testo in vigore |
Emendamento |
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6 ter. All'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: |
5. La Commissione, sentito il comitato consultivo , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi . |
5. «La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere soggette a registrazione su iniziativa della Commissione . |
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Le importazioni sono sottoposte a registrazione a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta se la denuncia presentata dall'industria dell'Unione contiene una richiesta di registrazione ed elementi di prova sufficienti a tal fine. |
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La registrazione è disposta con un regolamento che definisce gli scopi dell'intervento e, se del caso, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi. » |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 14 — paragrafo 6
Testo in vigore |
Emendamento |
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6 quater. All'articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: |
6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. |
«6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti. » |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 14 — paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 quinquies. All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo: |
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«7 bis. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.» |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 17 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
«1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.» |
«1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta con il loro consenso, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato. » |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 8
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 19 bis — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
1. I produttori dell'Unione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori. Le informazioni devono comprendere: |
soppresso |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 21 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
soppresso |
«2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.» |
|
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 22 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
9 bis. All'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente: |
|
«1 bis. Non appena tutti gli Stati membri hanno ratificato nuove convenzioni OIL, la Commissione aggiorna di conseguenza l'allegato I bis, in conformità della procedura di cui all'articolo 290 del TFUE.» |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 ter. È inserito il seguente articolo: |
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«Articolo 22 bis |
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Relazione |
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1. Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale . La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento. |
|
2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di una risoluzione. |
|
3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.» |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Allegato I bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 quater. È aggiunto l'allegato seguente: |
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Convenzioni OIL di cui agli articoli 7, 8 e 9 |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto - 1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Titolo
Testo in vigore |
Emendamento |
Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell’ 11 giugno 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea |
Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea |
|
(La presente modifica si applica all’intero regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009.) |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto - 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto - 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 1 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1 ter. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: |
|
«L'utilizzo di qualsiasi prodotto sovvenzionato in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.» |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1
Testo in vigore |
Emendamento |
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1 bis. All'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: |
1. Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria . |
«1. Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione . Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati. » |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 10 — paragrafo 6 — comma 2 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. All'articolo 10, paragrafo 6, è inserito il comma seguente: |
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«Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese, la Commissione agevola il raggiungimento delle soglie di cui sopra mediante il sostegno dell'helpdesk per le PMI.» |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 10 — paragrafo 8
Testo in vigore |
Emendamento |
|
1 quater. All'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: |
8. Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall’industria comunitaria , o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. |
«8. Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione , o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.» |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 — paragrafo 9
Testo in vigore |
Emendamento |
9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno . In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell’articolo 13 per gli impegni e dell’articolo 15 per i provvedimenti. |
9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro nove mesi . In ogni caso, tali inchieste si concludono entro dieci mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 10 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 — paragrafo 11 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
11. I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8. |
11. I produttori dell'Unione del prodotto simile , eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 — paragrafo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
11 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori differenziati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI. |
|
L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping/delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio. L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari. |
|
Dopo l'avvio di un'inchiesta, esso informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate. |
|
Fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 10, paragrafo 8. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche. |
|
Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 24, paragrafo 6. |
|
Fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati." |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 — paragrafo 11 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
11 ter. La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il miglior accesso possibile alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta ai fascicoli dell'inchiesta di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 — paragrafo 11 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
11 quater. La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite se del caso un consigliere-auditore. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 — paragrafo 11 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
11 quinquies. La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 3 — lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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«I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.» |
|
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 3 — lettera b
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 3 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppresso |
||
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 13 — paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
3 bis. All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
||||
1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie e soddisfacenti in base alle quali: |
«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie in base alle quali: |
||||
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|
||||
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|
||||
In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. |
In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. |
||||
Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria. |
La regola del dazio inferiore non si applica ai prezzi concordati in conformità di tali impegni nel quadro dei procedimenti antisovvenzioni. » |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 13 — paragrafo 4
Testo in vigore |
Emendamento |
|
3 ter. All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: |
4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta. |
«4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta , al Parlamento europeo e al Consiglio . Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibili per quanto riguarda il contenuto e la natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 29. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.» |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 6 — lettera a
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 7 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 24 — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
|
7 bis. All'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: |
3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possono essere adottate a norma del presente regolamento. |
«3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.» |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 24 — paragrafo 5
Testo in vigore |
Emendamento |
|
7 ter. All'articolo 24, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: |
5. La Commissione, sentito il comitato consultivo , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. |
«5. La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. |
Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. |
Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione. |
La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi. |
La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.» |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 7 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 24 — paragrafo 6
Testo in vigore |
Emendamento |
|
7 quater. All'articolo 24, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: |
6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. |
«6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti. » |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 7 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 24 — paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 quinquies. All'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo: |
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«7 bis. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.» |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 8
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 27 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
8. All'articolo 27, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: |
8. All'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
||
"1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata: |
«1. "Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata: |
||
|
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Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato.» |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 9
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 29 ter
Testo della Commissione |
Emendamento |
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9. Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo: |
soppresso |
||
«Articolo 29 ter |
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||
Informazioni sulle misure provvisorie |
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||
1. I produttori, gli importatori, gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese di origine e/o di esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori. |
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||
Le informazioni devono comprendere: |
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2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.» |
|
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 10
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 31 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. All'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
soppresso |
«2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.» |
|
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 bis. È inserito l'articolo seguente: |
|
«Articolo 33 bis |
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Relazione |
|
1. Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento. |
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2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di a una risoluzione. |
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3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.» |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(È consolidato con il regolamento (CE) n. 1225/2009 e con il regolamento (CE) n. 597/2009.) (*2) |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0053/2014).
(*1) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio
(*2) Tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.