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14.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 230/77 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro bianco — Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell’UE»
COM(2014) 449 final
(2015/C 230/12)
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Relatore: |
M. Juan MENDOZA CASTRO |
La Commissione europea, in data 16 luglio 2014, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:
«Libro bianco — Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell’UE»
COM(2014) 449 final.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 19 novembre 2014.
Alla sua 503a sessione plenaria dei giorni 10 e 11 dicembre 2014 (seduta del 10 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 137 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie favorevolmente il Libro bianco poiché rafforza uno dei pilastri della politica di concorrenza dell’Unione e semplifica le procedure. |
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1.2. |
Attraverso il Libro bianco la Commissione intende stabilire un equilibrio tra l’interesse pubblico a colmare una lacuna nel sistema di regolamentazione e l’interesse delle imprese a mantenere i costi al livello più basso possibile. Occorre tuttavia evitare che la portata delle modifiche al regolamento sul controllo delle concentrazioni entri in contraddizione con questo obiettivo. Bisogna inoltre tener conto dei benefici che le concentrazioni apportano alle imprese. |
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1.3. |
Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e sulla pratica amministrativa, il CESE suggerisce che l’applicazione della teoria del pregiudizio su cui poggia il Libro bianco:
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1.4. |
Il CESE raccomanda di tener conto, nel nuovo quadro regolamentare, anche delle ripercussioni sociali, in particolare sul piano dell’occupazione e della competitività delle imprese sui mercati mondiali. |
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1.5. |
Il Comitato ritiene che nel sistema di trasparenza «selettivo» proposto dalla Commissione sia necessario chiarire bene i concetti di «impresa concorrente» (in base al criterio che si applica alle misure antitrust) e di «impresa collegata a livello verticale» (tenendo conto della fissazione delle soglie), precisare il tipo di legame che deve sussistere affinché l’acquisizione di partecipazioni venga giudicata «significativa» e specificare il caso dei gruppi d’imprese con attività in diversi settori. |
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1.6. |
Il CESE ritiene importante che il prestigio di cui gode l’UE grazie al proprio sistema di controllo delle concentrazioni venga mantenuto e se possibile incrementato. |
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1.7. |
Anche se il Libro bianco rappresenta un passo avanti nella giusta direzione, si deve riflettere all’opportunità di adottare un approccio più ampio, tenendo conto dei cambiamenti importanti che si sono prodotti negli ultimi venticinque anni (aumento delle cause e del numero di autorità di controllo) e delle esigenze dell’economia europea nel ventunesimo secolo. |
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1.8. |
Esistono attualmente ventotto autorità di controllo nell’UE (trentuno considerando l’intero SEE) i cui criteri non sono omogenei. Il CESE suggerisce pertanto di rivedere il Libro bianco avendo per obiettivo:
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1.9. |
Nel Libro bianco, la Commissione annuncia modifiche alle norme procedurali che il Comitato accoglie favorevolmente. Le modifiche riguardano:
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1.9.1. |
Il CESE valuta inoltre positivamente le misure di semplificazione delle procedure analoghe a quelle introdotte nel «pacchetto di semplificazione» del 2013, specie nel caso delle imprese comuni (joint ventures) operanti al di fuori del SEE. |
2. Contenuto del Libro bianco
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2.1. |
Nel Libro bianco all’esame, pubblicato dieci anni dopo la profonda riforma del regolamento UE sulle concentrazioni del 2004 (1), la Commissione traccia un quadro delle modalità di applicazione del criterio sostanziale di «ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva» e delinea in prospettiva le modalità per promuovere maggiormente la convergenza e la cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri. Essa formula inoltre proposte di modifica specifiche volte a rendere più efficaci i controlli sulle concentrazioni a livello dell’UE. |
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2.2. |
Con la proposta si intende, da un lato, garantire che il regolamento sulle concentrazioni prenda in considerazione tutte le fonti di possibile pregiudizio per la concorrenza e, quindi, per i consumatori, riconducibile alle concentrazioni o alle ristrutturazioni societarie, anche quelle derivanti da acquisizioni di partecipazioni di minoranza che non danno il controllo. |
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2.3. |
Dall’altro lato, l’obiettivo è quello di assicurare una più stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza e un’adeguata suddivisione dei compiti nell’ambito del controllo delle concentrazioni, in particolare razionalizzando le norme relative al trasferimento dei casi di concentrazione dagli Stati membri alla Commissione e viceversa. |
3. Osservazioni generali
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3.1. |
Il CESE accoglie favorevolmente il Libro bianco poiché le riforme in esso proposte rafforzano uno dei pilastri della politica di concorrenza dell’Unione e soprattutto poiché contiene misure che contribuiscono a semplificare le procedure. |
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3.2. |
La Commissione motiva la proposta centrale del Libro bianco (ampliare la sua capacità di controllare anche le partecipazioni di minoranza anticoncorrenziali) affermando che il regolamento (CE) n. 139/2004 si applica solo nel caso in cui le concentrazioni costituiscano «una modifica duratura del controllo» (articolo 3, paragrafo 1), cosa che in tale fattispecie non si realizza. Ritiene inoltre che gli articoli 101 e 102 del TFUE non siano, in quanto tali, una base giuridica sufficiente per affrontare il problema delle partecipazioni di minoranza. |
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3.3. |
In linea di massima, attraverso il Libro bianco la Commissione intende stabilire un equilibrio tra l’interesse pubblico a colmare una lacuna nel sistema di regolamentazione delle concentrazioni tra imprese e l’interesse di queste ultime a mantenere i costi amministrativi al livello più basso possibile. |
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3.4. |
Il CESE tuttavia sottolinea la necessità di evitare che la portata dei termini delle proposte, nella loro formulazione attuale, porti in definitiva ad un incremento delle spese. Questo aspetto dovrà comunque essere valutato alla luce dei benefici che le nuove disposizioni comporteranno eventualmente per le imprese. |
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3.5. |
Per il Comitato bisogna inoltre chiarire alcuni aspetti del Libro bianco al fine di scongiurare l’eventualità che il risultato finale sia in contraddizione con l’intenzione di facilitare il controllo delle concentrazioni senza ulteriori costi amministrativi. |
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3.6. |
Come quadro per valutare le operazioni di concentrazione, il Libro bianco indica le cosiddette «teorie del pregiudizio» fatte proprie dalla Commissione a partire dal 2002 dopo casi giudiziari dall’esito non felice (2). Le teorie del pregiudizio esigono che la loro applicazione:
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3.6.1. |
Questi principi, che si basano sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e sulla pratica amministrativa della Commissione (4), devono disciplinare anche il caso delle partecipazioni di minoranza. |
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3.7. |
Dato che il Libro bianco comporta un notevole incremento delle competenze della Commissione, il CESE raccomanda di tener conto, nell’analisi dei processi di concentrazione, anche delle ripercussioni sociali, ad esempio sul piano occupazionale. |
4. L’UE ha bisogno di uno spazio europeo delle operazioni di concentrazione conforme alle esigenze del mercato interno nel ventunesimo secolo
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4.1. |
Il sistema di controllo dell’Unione europea ha acquisito prestigio nel corso degli anni e adesso serve di modello in altri continenti. Il CESE ritiene importante che questo prestigio venga mantenuto e, se possibile, incrementato. |
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4.2. |
Il Comitato approva l’obiettivo del Libro bianco di migliorare il coordinamento tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza e di contribuire alla creazione di uno «spazio europeo delle concentrazioni» in grado di assicurare una gestione armonizzata delle operazioni e di offrire la necessaria certezza giuridica. Le misure proposte devono però andare al di là di riforme specifiche del regolamento e affrontare, in modo più ampio, una revisione del sistema di controllo delle concentrazioni attualmente in vigore. |
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4.3. |
Negli ultimi venticinque anni, il controllo delle concentrazioni nell’UE è aumentato considerevolmente così come sono aumentati le dimensioni e il carattere internazionale delle imprese europee. Nel 1989, le autorità nazionali competenti in materia erano solo tre; nel 2000 erano quattordici, compresa la Commissione; attualmente sono ventotto (trentuno se si considera l’intero SEE). |
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4.4. |
La diversità delle norme e dei criteri di applicazione comporta un onere aggiuntivo per le imprese, che in molti casi si rivela inutile: meno del 5 % delle operazioni di concentrazione notificate alla Commissione è stato giudicato potenzialmente pericoloso ai fini della concorrenza (5). Il sistema di controllo deve rendere compatibile la protezione dei consumatori e degli utenti con l’esigenza impellente, da parte delle imprese europee, di poter competere sui mercati globali. |
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4.5. |
Il CESE suggerisce pertanto di rivedere il Libro bianco stabilendo un quadro più ampio che comprenda:
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5. Osservazioni particolari
5.1. Il sistema di trasparenza «mirato»
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5.1.1. |
La Commissione propone un sistema di trasparenza «mirato» basato su due criteri che, se cumulati, dimostrano l’eventuale esistenza del requisito indispensabile rappresentato dall’ostacolo significativo:
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5.1.2. |
Il CESE propone che nel formulare le modifiche al regolamento, vengano chiariti i seguenti aspetti:
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5.2. Semplificazione del sistema di rinvio dagli Stati membri alla Commissione prima della notificazione
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5.2.1. |
Il CESE approva la proposta di eliminare il sistema in due fasi di cui all’articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004 (una richiesta motivata seguita da una notificazione) e di sostituirlo con una notificazione diretta alla Commissione. L’esiguo numero di veti cui hanno diritto gli Stati membri giustifica tale modifica, che contribuisce a rendere le procedure più rapide. |
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5.2.2. |
Il Comitato inoltre accoglie favorevolmente la proposta di facilitare lo scambio d’informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, inviando il documento informativo iniziale delle parti o la richiesta di assegnazione del caso agli Stati membri al fine di segnalare loro l’operazione durante la fase dei contatti prima della notificazione. |
5.3. Rinvii prima della notificazione dalla Commissione agli Stati membri
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5.3.1. |
Si propone di eliminare dall’articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 il cosiddetto «elemento di autodenuncia» in base al quale le imprese che partecipano ad una fusione o ad un’acquisizione di controllo possono presentate una richiesta motivata in cui comunicano alla Commissione che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno di uno Stato membro. Grazie alle modifiche introdotte, basterà dimostrare che i principali effetti dell’operazione potrebbero ripercuotersi su tale mercato. |
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5.3.2. |
La Commissione ritiene che eliminando tale requisito si potrebbe incentivare il ricorso alla dichiarazione volontaria. Il CESE condivide l’opinione della Commissione. |
5.4. Rinvii dagli Stati membri alla Commissione successivi alla notificazione
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5.4.1. |
Nel Libro bianco la Commissione propone di modificare l’articolo 22 del regolamento per concedere solo agli Stati membri che siano competenti a esaminare un’operazione di concentrazione (attualmente «uno o più» paesi) la possibilità di chiedere un rinvio alla Commissione entro 15 giorni lavorativi e conformemente alla normativa nazionale. La Commissione avrebbe la facoltà di decidere se accettare o no una richiesta di rinvio. Qualora decidesse di accettare una richiesta di rinvio, la Commissione sarebbe competente per l’intero territorio dello Spazio economico europeo. Tuttavia, qualora uno o più Stati membri competenti si opponessero al rinvio (senza dover motivare la loro opposizione), la Commissione rinuncerebbe a tale competenza per tutto il SEE e gli Stati membri conserverebbero la loro competenza. |
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5.4.2. |
Il CESE ritiene che la proposta, pur potendo semplificare tale procedura, avrebbe un’efficacia limitata in quanto all’interno dell’UE solo la Germania, l’Austria e il Regno Unito riconoscono questa competenza nel caso di acquisizione di partecipazioni minoritarie non di controllo. |
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5.4.3. |
Le modifiche ai rinvii successivi alla notificazione implicano tra le altre cose un ampliamento delle competenze della Commissione, che il CESE valuta positivamente: se altri Stati membri non si oppongono, la Commissione, una volta accettata la raccomandazione, diventa competente per l’esame dell’operazione in tutto il SEE e non solo sul territorio dello Stato membro di riferimento (a meno che l’autorità di uno Stato membro abbia già autorizzato l’operazione sul suo territorio prima che la Commissione assuma le sue competenze). |
5.5. Altre modifiche
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5.5.1. |
Dopo l’approvazione del «pacchetto di semplificazione» del 2013 (6), il Libro bianco propone altre misure con lo stesso obiettivo, misure che il CESE accoglie favorevolmente. |
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5.5.2. |
La più importante di tali modifiche riguarda l’intenzione di escludere dall’ambito di applicazione del regolamento gli accordi di creazione di imprese comuni (joint ventures) operanti al di fuori dello Spazio economico europeo senza alcun impatto sulla concorrenza all’interno del SEE. |
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5.5.3. |
Si sottolinea altresì il potere attribuito alla Commissione di esentare dall’obbligo di notifica preventiva determinate categorie di operazioni che normalmente non sollevano problemi di concorrenza. |
Bruxelles, 10 dicembre 2014
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del 20.1.2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004).
(2) Cfr. in particolare la causa T-342/99 Airtours plc contro la. Commissione, 2002 E.C.R. II-2585, la causa T-310/01 Schneider Electric SA contro la Commissione, 2002 E.C.R. II-4071 e la causa T-5/02 Tetra Laval contro la Commissione, 2002 E.C.R. II-4381.
(3) V. Hans Zenger and Mike Walker: «Theories of Harm in European Competition Law» (Le teorie del pregiudizio nel diritto europeo della concorrenza) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2009296
(4) Causa IV/M/938 Guinness/Grand Metropolitan (15.10.1997) e Causa IV/M/1524 Airtours/First Choice (22.9.1999)
(5) http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013 (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1) e comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5; rettifica: GU C 11 del 15.1.2014, pag. 6).