16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 451/109


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali

COM(2014) 167 final — 2014/0091 (COD)

(2014/C 451/18)

Relatore:

PATER

Correlatore:

DANDEA

Il Parlamento europeo, in data 14 aprile 2014, e il Consiglio, in data 12 giugno 2014, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (rifusione)

COM(2014) 167 final — 2014/0091 (COD).

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 20 giugno 2014.

Nella sua 500a sessione plenaria, dei giorni 9 e 10 luglio 2014 (seduta del 10 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere all'unanimità.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Considerata la necessità di uno sviluppo più rapido e forte delle pensioni aziendali e professionali nel quadro dei sistemi pensionistici degli Stati membri dell'UE, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia la maggior parte delle proposte contenute nel documento in esame, ossia il progetto di rifusione della direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) presentato dalla Commissione europea.

1.2

Il CESE accoglie con soddisfazione il fatto che la maggior parte delle raccomandazioni formulate nel suo parere sul Libro bianco Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili  (1) abbia trovato riscontro nell'anzidetta proposta della Commissione (2).

1.3

Consapevole della necessità di sviluppare altre forme di risparmio a fini pensionistici, sia di tipo collettivo che individuale, in particolare nel contesto della prevista diminuzione delle prestazioni dei sistemi previdenziali pubblici, il CESE sottolinea che i sistemi pensionistici aziendali o professionali creati per decisione delle parti sociali possono svolgere un ruolo molto importante nell'assicurare ai lavoratori prestazioni pensionistiche aggiuntive.

1.4

Nel contempo, però, il Comitato avanza riserve in merito a talune disposizioni della direttiva proposta.

1.4.1

Il CESE, infatti, non è d'accordo nel trattare gli EPAP esclusivamente come attori del mercato finanziario, senza di fatto considerare e rispettare le loro caratteristiche specifiche. Gli EPAP sono enti che assolvono un'importante funzione sociale. Essi sono in larga misura responsabili dell'assistenza pensionistica aziendale o professionale, e le loro prestazioni sono diventate un complemento imprescindibile di quelle erogate dai sistemi previdenziali pubblici (ossia dal «primo pilastro»). La direttiva proposta deve tenere conto del ruolo cruciale delle parti sociali nella creazione e nella gestione dei sistemi pensionistici, e del ruolo essenziale del diritto nazionale della previdenza sociale e del diritto del lavoro nella definizione dei principi che disciplinano l'attività degli EPAP.

1.4.2

Considerate le numerose, fondamentali differenze esistenti sia tra i regimi pensionistici dei singoli Stati membri dell'UE che tra i singoli sistemi pensionistici aziendali o professionali, non si può pretendere di realizzare gli obiettivi previsti dalla Commissione con un approccio valido per tutti i casi (one size fits all), in quanto le suddette differenze si traducono in differenze di status, diritti e aspettative tra gli aderenti e i beneficiari di tali programmi. Ad esempio, il CESE giudica inopportuna la proposta di introdurre un prospetto informativo uniforme per tutti gli aderenti ai sistemi pensionistici aziendali o professionali vigenti nel territorio dell'Unione europea, ritenendo che, date le grandi differenze esistenti, non sia possibile fornire agli aderenti e ai beneficiari le informazioni più necessarie o appropriate per ciascuno di essi utilizzando un unico prospetto.

1.4.2.1

Il Comitato sottolinea che un'armonizzazione di ampia portata dei sistemi pensionistici aziendali o professionali potrebbe rivelarsi assai costosa e condurre, anziché all'ulteriore sviluppo di tali sistemi (che è ciò che si attende il CESE), alla loro progressiva scomparsa.

1.4.3

Il Comitato sottolinea che la finalità principale dei sistemi pensionistici, compresi quelli aziendali o professionali, è quella di garantire ai loro beneficiari prestazioni di livello adeguato e costante. La funzione di sostegno ai mercati dei capitali, in cui rientrano anche gli investimenti a lungo termine, può essere assolta soltanto come finalità secondaria, senza pregiudizio degli interessi degli aderenti e beneficiari dei sistemi pensionistici. Il CESE, pur sostenendo la possibilità di un maggiore coinvolgimento degli EPAP negli investimenti in «strumenti che hanno un profilo economico a lungo termine», si oppone tuttavia con fermezza alla proposta della Commissione che gli Stati membri «non impediscano» a tali enti di investire in «strumenti […] non […] scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione». La possibilità di una valutazione regolare ed obiettiva degli attivi dell'EPAP, e l'accesso a informazioni attendibili e aggiornate sulla situazione finanziaria dell'emittente dei valori mobiliari in cui vengono investiti tali attivi, sono condizioni fondamentali per la sicurezza finanziaria degli aderenti al sistema pensionistico gestito dall'EPAP stesso e dei suoi beneficiari. Detto ciò, gli Stati membri dovrebbero comunque essere liberi di imporre o meno qualsiasi restrizione in questo campo, previa consultazione con le parti sociali.

1.4.4

Una disamina dettagliata delle cennate riserve e delle altre osservazioni del CESE in merito alla proposta di direttiva figura nelle sezioni successive del presente parere.

2.   La proposta della Commissione

2.1

La proposta in esame consiste in una rifusione della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (la cosiddetta direttiva EPAP) in vigore dal 2005 (3). Il testo propostomodifica la direttiva EPAP e nel contempo ne codifica le disposizioni immutate.

2.2

Obiettivo generale di tale proposta è, come dichiarato dalla Commissione, facilitare il risparmio pensionistico di natura aziendale o professionale. Sempre secondo la Commissione, la proposta persegue inoltre quattro obiettivi specifici:

rimuovere le barriere prudenziali che ancora ostacolano l'attività transfrontaliera degli EPAP;

assicurare un buon quadro di governance e di gestione del rischio;

offrire informazioni chiare e pertinenti agli aderenti e ai beneficiari;

garantire che le autorità di vigilanza abbiano gli strumenti necessari per controllare efficacemente gli EPAP.

2.3

La proposta della Commissione è stata presentata all'opinione pubblica europea il 27 marzo 2014, come parte di un pacchetto di misure intese a garantire il finanziamento a lungo termine dell'economia dell'UE. E in effetti la necessità di rafforzare la capacità degli EPAP di investire in attivi con un profilo economico a lungo termine viene sottolineata a più riprese anche nella relazione introduttiva alla proposta.

2.4

A sostegno della proposta, la Commissione sottolinea, tra l'altro, la sua convinzione che, se l'Unione europea non introduce adesso un quadro normativo aggiornato, vi è il rischio che le soluzioni giuridiche sviluppate nei singoli Stati membri siano tra loro sempre più divergenti, il che costituirebbe un ostacolo all'attività transfrontaliera degli EPAP, non garantirebbe un più alto livello di tutela ai consumatori nell'Unione europea e non consentirebbe di realizzare economie di scala. La Commissione reputa inoltre che un quadro giuridico solido in materia di enti pensionistici aziendali o professionali possa stimolare il loro sviluppo nei paesi in cui tali enti attualmente sono poco presenti.

2.5

La Commissione stima che l'attuazione della direttiva richiederebbe la copertura di costi aggiuntivi mediamente pari a circa 22 euro — e costi annuali dell'ordine di 0,27-0,80 euro — per ciascun aderente ai sistemi pensionistici interessati.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il ridursi della copertura previdenziale assicurata dai sistemi pensionistici obbligatori in molti Stati membri fa sì che, per garantire pensioni dignitose, assumano un rilievo sempre maggiore le pensioni complementari, spesso sostenute dagli Stati membri mediante sgravi fiscali. E a tal fine i sistemi pensionistici aziendali o professionali sono particolarmente importanti, poiché possiedono caratteristiche che i sistemi pensionistici di risparmio individuali non hanno. I sistemi pensionistici aziendali o professionali sono finanziati — in tutto o in gran parte — dai datori di lavoro, sono contraddistinti dalla facilità di accesso per i lavoratori, compresi quelli a basso reddito, e hanno, grazie alle economie di scala, costi unitari inferiori. Talvolta, i principi interni applicati a questi sistemi pensionistici dalle parti sociali consentono loro di assicurare pensioni complementari anche nei periodi in cui il lavoratore non è in grado di lavorare (ad esempio quando è in malattia o in congedo di maternità). In alcuni sistemi pensionistici le parti sociali, nel definire la politica di investimenti, introducono criteri non solo di tipo economico, ma anche di carattere etico, diffondendo così nell'ambiente economico i valori a loro cari. Il Comitato, consapevole che i sistemi pensionistici aziendali o professionali assicurano un pensione complementare soltanto a una piccola parte dei cittadini dell'Unione europea (essi svolgono un ruolo significativo soltanto in alcuni Stati membri, mentre in molti altri sono praticamente sconosciuti), appoggia le iniziative rivolte allo sviluppo degli EPAP.

3.2

I sistemi pensionistici aziendali o professionali recano benefici sia ai lavoratori che ai promotori di tali sistemi, ossia i datori di lavoro. I diritti pensionistici acquisiti dai lavoratori sono in effetti una forma supplementare di remunerazione del lavoro. Per i datori di lavoro, questi sistemi costituiscono uno strumento per costruire un rapporto a lungo termine con i loro dipendenti, dato che in molti casi li inducono a impegnarsi maggiormente nell'attività dell'impresa e riducono l'avvicendamento del personale. Il Comitato sottolinea pertanto che, nell'adottare nuove normative in questo campo, occorre prestare molta attenzione a evitare che, imponendo oneri finanziari o adempimenti amministrativi aggiuntivi, si finisca col ridurre l'attrattività degli EPAP.

3.3

Il CESE è consapevole del fatto che oggi la Commissione europea non dispone di strumenti che le consentano di ottenere informazioni complete e obiettive sui costi delle soluzioni previste e che essa deve basarsi sulle informazioni fornite dagli EPAP interessati. Inoltre, il CESE si rammarica che sia stata fatta una media dei costi della normativa proposta e che per giunta manchino informazioni sulle singole componenti dei costi aggregati. In effetti, non è dato sapere quali costi possa generare ciascuna delle proposte per i datori di lavoro o per i lavoratori e quali differenze possano manifestarsi tra i singoli Stati membri.

3.4

Considerato il fatto che la direttiva proposta imporrebbe agli EPAP nuovi obblighi, che a loro volta comporterebbero costi aggiuntivi, il Comitato propone di prevedere la possibilità di esentare un'EPAP dalle disposizioni della direttiva nel periodo iniziale d'attività (fino a 12 mesi). Ciò consentirebbe al promotore di costituire l'EPAP senza dover sostenere fin dal primo giorno di attività costi amministrativi relativamente elevati e, successivamente, di decidere se vuole continuare l'attività finanziando un «proprio» EPAP o se invece preferisce associarsi ad un EPAP già esistente. Il CESE ritiene che tale possibilità inciderebbe sulla decisione, da parte dei datori di lavoro, di istituire un EPAP.

3.5

Il Comitato desidera sottolineare l'importante ruolo svolto dalle parti sociali sia nell'istituzione che nella gestione degli EPAP. A giudizio del CESE, nel configurare le soluzioni adottate nei sistemi pensionistici è necessario salvaguardare l'autonomia delle parti sociali. Il quadro giuridico dovrebbe limitarsi a dettare le norme minime che le parti responsabili dei sistemi pensionistici sono tenute a rispettare. Il CESE sottolinea inoltre che, in numerosi Stati membri, i sistemi pensionistici aziendali o professionali presentano legami molto stretti con il diritto del lavoro, il diritto della previdenza sociale e le norme che definiscono il ruolo delle parti sociali. Ebbene, malgrado l'articolo 21, paragrafo 2, del testo proposto dalla Commissione affermi che «la presente direttiva non pregiudica il ruolo delle parti sociali nella gestione degli enti», il CESE ravvisa nella proposta in esame un tentativo di relegare le parti sociali, che spesso hanno un'esperienza pluriennale nello sviluppo di sistemi pensionistici aziendali o professionali, in un ruolo marginale. Gli EPAP non possono essere trattati — come di fatto avviene nella proposta in esame — soltanto alla stregua di istituti finanziari: essi sono infatti anche parte del sistema di sicurezza sociale, attivamente sviluppato e gestito dalle parti sociali. Il Comitato ribadisce pertanto la posizione già espressa nel suo parere dedicato al Libro bianco (4).

3.6

Il CESE sottolinea che le relazioni tra gli EPAP e gli aderenti o beneficiari del sistema non possono essere assimilate a quelle tra gli istituti finanziari e i loro clienti (consumatori).

3.7

Il Comitato accoglie con soddisfazione la decisione della Commissione di non proporre, per i sistemi pensionistici aziendali o professionali, soluzioni dirette a «garantire una parità di trattamento in relazione alla direttiva Solvibilità II» (5), conformemente a quanto il CESE aveva chiesto nel suo parere relativo al Libro bianco (6). Il CESE sottolinea infatti che allineare, per quanto attiene ai requisiti quantitativi, le disposizioni della direttiva proposta con quelle della direttiva Solvibilità II (metodo di valutazione degli attivi ed obbligo di una più stretta dipendenza dell'importo del capitale dal livello del rischio assunto) avrebbe conseguenze negative per i sistemi pensionistici aziendali o professionali, a causa dei più elevati requisiti patrimoniali e dei maggiori costi operativi nonché dei possibili squilibri nell'allocazione del capitale.

4.   Osservazioni specifiche

4.1   Attività transfrontaliera

4.1.1

Il CESE sottolinea che tutte le norme relative agli aspetti transfrontalieri dell'attività degli EPAP di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva proposta devono essere fondate sulle esigenze dei datori di lavoro che creano il sistema pensionistico e dei loro dipendenti e favorirne gli interessi. Pertanto, la decisione di intraprendere tali attività dovrebbe essere adottata dalle parti sociali che creano il sistema.

4.1.2

Il Comitato valuta positivamente l'introduzione della possibilità di trasferire i sistemi pensionistici ad altri enti in altri Stati membri — previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente nello Stato membro di origine dell'ente ricevente e con l'approvazione preventiva degli aderenti e dei beneficiari dei sistemi da trasferire.

4.1.3

Il Comitato, favorevole al rafforzamento della dimensione transfrontaliera dell'attività degli EPAP, sottolinea che, affinché il settore della previdenza aziendale o professionale si sviluppi fortemente e rapidamente, è molto importante promuovere e diffondere gli EPAP nei paesi in cui tale forma di copertura pensionistica non esiste o sta appena iniziando a svilupparsi.

4.1.4

Secondo il CESE, l'introduzione della possibilità per un EPAP di investire in altri Stati membri adempiendo soltanto gli obblighi posti dal diritto del paese in cui è stabilito rappresenta una novità positiva, che consentirà agli EPAP di operare più agevolmente sul mercato comune europeo.

4.2   Governance e gestione del rischio

4.2.1

Il CESE appoggia la proposta di assicurare una maggiore trasparenza quanto alle remunerazioni di chi ricopre posizioni chiave all'interno di un EPAP, purché si tenga conto dei diversi tipi di governance dei sistemi pensionistici aziendali o professionali.

4.2.2

Il Comitato ritiene che, qualora la gestione degli attivi sia affidata a soggetti esterni, si debbano rendere noti i criteri in base ai quali vengono fissate le remunerazioni, come anche l'ammontare corrisposto al terzo gestore, ma non le remunerazioni di determinati lavoratori dell'impresa in questione. Il Comitato valuta sfavorevolmente l'intenzione di applicare gli obblighi pubblicitari relativi alla «politica di remunerazione» anche ai lavoratori delle imprese esterne cui è affidata la gestione dei sistemi pensionistici. Ciò, infatti, potrebbe rendere difficile trovare soggetti terzi disposti ad assumersi tale gestione, specie quando riguarda gli attivi di un piccolo fondo pensione.

4.2.3

Il Comitato valuta invece positivamente altre proposte intese a regolamentare il fenomeno dell'esternalizzazione della gestione di sistemi pensionistici aziendali o professionali e la vigilanza su tale esternalizzazione, ma raccomanda cautela nel definire gli obblighi che questi terzi gestori dovrebbero assumersi.

4.2.4

Riguardo poi alla proposta di definire i requisiti di competenza e onorabilità delle persone che dirigono effettivamente l'ente o rivestono altre funzioni fondamentali, il CESE è dell'avviso che tali disposizioni debbano tenere conto della specificità degli EPAP e del ruolo che le parti sociali svolgono da anni nel processo di gestione degli EPAP (ad esempio tramite il diritto di nominare propri rappresentanti negli organi direttivi o di vigilanza degli EPAP). Gli EPAP, infatti, non sono tipici istituti finanziari creati a scopo di lucro, bensì entità soggette al controllo dei datori di lavoro e dei lavoratori. E, per ovvie ragioni, essi sono interessati a ridurre al minimo i costi organizzativi. Pertanto, nella definizione dei requisiti di competenza applicabili alle persone che dirigono gli EPAP occorre tener conto di questi aspetti, affinché nessuna disposizione possa limitare, rispetto ad ora, il ruolo svolto dalle parti sociali nel processo di gestione del sistema pensionistico.

4.2.5

Il Comitato propone che la competenza delle persone che dirigono l'ente venga valutata in riferimento all'intero organo direttivo o di vigilanza e non alle singole persone. Un modo per realizzare tale proposta potrebbe essere quello di definire separatamente, nell'articolo 23, i requisiti delle persone che dirigono l'ente o che rivestono funzioni fondamentali al suo interno. Una soluzione di questo tipo consentirebbe di mantenere la rappresentanza delle parti sociali all'interno degli organi direttivi dell'EPAP e al tempo stesso di elevare i requisiti nei confronti delle persone direttamente coinvolte nell'attività statutaria degli EPAP.

4.2.6

Il Comitato sottolinea che i requisiti relativi alla gestione degli EPAP devono tener conto delle specificità strutturali dei sistemi pensionistici aziendali o professionali. In relazione a tali sistemi entrano infatti in gioco tre soggetti tra loro collegati: il datore di lavoro-promotore, il lavoratore-aderente al sistema e l'EPAP. Una caratteristica, questa, che da un lato garantisce un sistema più sicuro, grazie al controllo esercitato pariteticamente da ciascuno dei soggetti, ma dall'altro rende la sua disciplina più complessa in quanto la normativa sugli istituti finanziari si compenetra con il diritto del lavoro e con quello della previdenza sociale nonché coi principi che nei singoli Stati membri presiedono alla cooperazione tra le parti sociali.

4.2.7

Il CESE constata con soddisfazione che la Commissione europea è consapevole dei problemi che potrebbero derivare dall'introduzione di requisiti più rigorosi in materia di gestione degli EPAP, e appoggia le disposizioni (articoli 22, 24, 25, 26 e 29) che stabiliscono che i sistemi di controllo debbano essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'ente.

4.2.8

Secondo il CESE, la priorità degli EPAP deve continuare ad essere quella di garantire la sicurezza delle risorse finanziarie accumulate nei fondi pensione e l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, grazie a una politica di investimenti opportunamente equilibrata. Il sostegno agli investimenti a lungo termine non può oscurare la finalità principale degli EPAP, che consiste nel garantire ai loro aderenti i mezzi finanziari per vivere in età post-lavorativa. Condizione per la sicurezza dell'investimento degli attivi del fondo pensione deve essere la possibilità di valutarli con frequenza ed in modo obiettivo e di accedere a informazioni aggiornate ed accurate riguardo alla situazione finanziaria dell'emittente dei valori mobiliari in cui gli EPAP investono.

4.2.8.1

Il CESE valuta positivamente la proposta di consentire che gli attivi dei fondi pensione aziendali o professionali siano investiti, senza ostacoli da parte degli Stati membri, in strumenti che hanno un profilo economico a lungo termine.

4.2.8.2

Il CESE, tuttavia, si oppone con fermezza alla proposta della Commissione che gli Stati membri «non impediscano» a tali enti di investire in «strumenti che non sono scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione». Il CESE osserva che, nel caso di un sistema pensionistico a contribuzione definita, in cui il valore degli attivi non può esserestabilito con regolarità, investimenti siffatti sarebbero molto rischiosi per gli aderenti al sistema stesso. Un approccio basato su una politica d'investimenti di questo tipo sarebbe poco trasparente, data l'impossibilità di fornire agli aderenti al sistema pensionistico informazioni accurate sul valore dei fondi accumulati e sulle prestazioni che essi possono attendersi al raggiungimento dell'età pensionabile — un aspetto, questo, particolarmente importante per gli aderenti che assumono interamente il rischio d'investimento. Detto ciò, gli Stati membri dovrebbero comunque, ad avviso del CESE, essere liberi di imporre o meno qualsiasi restrizione in questo campo, previa consultazione con le parti sociali.

4.2.8.3

Il CESE, pur essendo favorevole alla possibilità per gli EPAP di investire in progetti infrastrutturali a lungo termine, reputa che investire in questi progetti senza alcun limite quantitativo dovrebbe essere possibile soltanto quando gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento (ad esempio azioni od obbligazioni) siano negoziati in un mercato pubblico, oppure quando si utilizzino intermediari accessibili a tutti sul mercato dei veicoli finanziari (ad esempio i diversi tipi di fondi d'investimento o le azioni di società quotate in borsa che investono direttamente in progetti a lungo termine).

4.2.9

Il CESE propone alla Commissione di considerare la possibilità di modificare l'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva proposta, che disciplina gli investimenti in strumenti derivati. Secondo il Comitato, le esperienza maturate finora con la crisi dimostrano la necessità di limitare drasticamente il principio, attualmente applicato in modo molto ampio, per cui gli EPAP possono investire in strumenti derivati al fine di «facilitare una gestione efficace del portafoglio».

4.2.10

Il Comitato appoggia senza riserve l'obbligo di nominare un «depositario» per i sistemi pensionistici in cui aderenti e beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, riconoscendo che nel mondo attuale l'attività dei depositari costituisce uno strumento essenziale per salvaguardare gli attivi degli organismi di investimento collettivo.

4.2.11

E giudica positivamente l'obbligo, per gli EPAP in cui aderenti e beneficiari non assumono tutti i rischi, di prevedere «una funzione attuariale efficace».

4.3   Informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari

4.3.1

Il CESE accoglie con soddisfazione il fatto che, in linea con le sue precedenti richieste, si sia ampliato il novero delle informazioni da fornire sia agli aderenti che ai beneficiari dei sistemi pensionistici. Valuta inoltre positivamente anche l'introduzione dell'obbligo per gli EPAP di fornire, almeno una volta ogni dodici mesi, informazioni cruciali riguardanti, tra le altre cose, le garanzie, la somma dei contributi versati, i costi derivanti dall'adesione al sistema pensionistico, il profilo di investimento, i risultati passati del sistema e la previsione dell'ammontare del trattamento pensionistico.

4.3.2

Il Comitato dubita fortemente che la proposta di imporre un prospetto informativo standard, non più lungo di due pagine e redatto in una veste grafica di agevole lettura per i destinatari, sia un'idea effettivamente realizzabile. Nei diversi sistemi pensionistici, infatti, diversi sono i tipi di rischio assunti dagli aderenti e diverse sono anche le aspettative di questi ultimi riguardo alle prestazioni che riceveranno in futuro. In molti casi, poi, a dettare le regole sul pagamento dei fondi accumulati in questi fondi pensione sono le normative dei singoli Stati membri. E le informazioni fornite agli aderenti o ai beneficiari di tali sistemi pensionistici devono rispecchiare queste differenze. Il CESE chiede pertanto che le disposizioni proposte siano modificate, in modo che il processo di uniformazione del prospetto informativo trasmesso agli aderenti ai sistemi pensionistici sia suddiviso in più tappe e che durante tale processo sia possibile definire la forma definitiva in modo flessibile. Nella fase iniziale si dovrebbe lavorare allo sviluppo di prospetti informativi contenenti più tipi di informazione (almeno due modelli, basati sul principio della «contribuzione definita» e su quello della «prestazione definita»), in seguito si dovrebbe procedere a una prima applicazione mediante progetti pilota in una selezione di Stati membri o di EPAP, e infine, solo sulla base degli insegnamenti tratti da tale esperienza, iniziare a lavorare agli atti delegati previsti all'articolo 54.

4.3.3

Il Comitato ritiene che si dovrebbe arrivare ad avere almeno due prospetti informativi distinti, uno per i sistemi basati sul principio di «contribuzione definita» e l'altro per quelli basati invece sul principio di «prestazione definita». Inoltre, bisogna dare la possibilità a ciascuno Stato membro di completare il prospetto con informazioni importanti per gli aderenti al sistema pensionistico e i beneficiari delle prestazioni in virtù delle specifiche disposizioni nazionali.

4.3.4

Il CESE reputa che le disposizioni proposte siano in molti punti poco precise e, anziché garantire informazioni accurate, possano indurre in errore gli aderenti o i beneficiari.

4.3.4.1

La stessa denominazione del documento informativo — «prospetto delle prestazioni pensionistiche» — è fuorviante: l'informazione ivi fornita sarà tutt'al più uno stato di previsione di tali prestazioni. La denominazione del documento dovrebbe pertanto essere modificata, ad esempio in «stato attuale di previsione delle prestazioni pensionistiche».

4.3.4.2

Nell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), è prevista la possibilità di fornire agli aderenti un'indicazione di «garanzia integrale». Si tratta di una formulazione fuorviante, in quanto, impiegando questo termine, la Commissione sembra sottacere la possibilità di un esito negativo come quello cui condurrebbe il fallimento del datore di lavoro-promotore dell'EPAP. L'effetto di tale fallimento, infatti, potrebbe essere l'incapacità del fondo pensione di pagare le prestazioni ai suoi beneficiari. D'altro canto, però, nell'articolo 48, paragrafo 2, lettera d), la Commissione fa riferimento a «meccanismi di riduzione delle prestazioni», con ciò mettendo in discussione l'esistenza di una garanzia integrale.

4.3.5

Il Comitato fa notare che la Commissione dovrebbe osservare una particolare cautela nel formulare gli atti delegati di cui all'articolo 54, prestando attenzione anche ai costi potenziali di tale soluzione. Occorre evitare che gli oneri derivanti dalla predisposizione delle informazioni destinate agli aderenti al sistema pensionistico, o le spese supplementari imposte dalla necessità di fornire chiarimenti aggiuntivi nel caso in cui il modello unico europeo si riveli inadeguato alle caratteristiche di un dato sistema, facciano lievitare in misura significativa i costi sostenuti dagli EPAP. Il CESE invita pertanto la Commissione a tener conto, nello stilare l'elenco delle informazioni da fornire agli aderenti ai sistemi pensionistici, delle caratteristiche dei sistemi stessi.

4.4   Vigilanza sull'attività degli EPAP

4.4.1

Considerate le difficoltà interpretative causate finora dalle diverse pratiche esistenti in materia di vigilanza nei singoli Stati membri, il Comitato valuta positivamente gli sforzi tesi a definire meglio gli ambiti dell'attività finanziaria soggetti a tale vigilanza e a separarli dalle fattispecie regolate dal diritto della previdenza sociale e dal diritto del lavoro.

4.4.2

Il CESE accoglie con soddisfazione la proposta di rafforzare le disposizioni relative agli scambi interistituzionali di informazioni tra le autorità competenti in materia di vigilanza sui sistemi pensionistici aziendali o professionali.

4.4.3

Il CESE reputa opportuna anche la proposta di ampliare i poteri di vigilanza sugli EPAP, che potrebbe comportare un certo ampliamento degli obblighi di informazione. Le disposizioni dettate in questo campo dalla direttiva proposta presentano già un livello di flessibilità sufficiente a consentire di adattare le misure di sorveglianza specifiche alle singole situazioni.

Bruxelles, 10 luglio 2014.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  COM(2012) 55 final.

(2)  Nel parere, pubblicato nella GU C 299 del 4.10.2012, pag. 115, il CESE fa notare, tra le altre cose, come «sia giunto il momento di prendere in considerazione non soltanto gli aspetti che riguardano le attività transfrontaliere dei fondi pensionistici e la mobilità dei lavoratori, ma anche le questioni di vigilanza e supervisione dell'ente previdenziale, dei costi amministrativi e dell'informazione e tutela del consumatore»

(3)  GU L 235 del 23.9.2003.

(4)  Nel suddetto parere, il Comitato si è dichiarato «a favore dei regimi pensionistici professionali, istituiti e amministrati dai dipendenti e dai loro rappresentati» e ha chiesto alla Commissione di «sostenere le parti sociali per rafforzare la fiducia nelle loro capacità amministrative in questo settore».

(5)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009).

(6)  Nel suo parere in merito al Libro bianco, il Comitato si era detto «seriamente preoccupato per alcune delle proposte avanzate per le pensioni professionali», spiegando che «poiché i regimi pensionistici sono molto diversi dai servizi assicurativi vita, il Comitato non è favorevole all'obiettivo di revisione della direttiva EPAP per garantire una parità di trattamento in relazione alla direttiva Solvibilità II, raccomandando piuttosto l'introduzione di misure specificamente dirette a garantire gli attivi dei fondi pensione, previa consultazione delle parti sociali e degli altri soggetti interessati.»