|
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/68 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco
[COM(2013) 889 final — 2013/0436 (COD)]
2014/C 311/11
Relatore unico: SARRÓ IPARRAGUIRRE
Il Parlamento europeo, in data 13 gennaio 2014, e il Consiglio, in data 16 gennaio 2014, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco
COM(2013) 889 final — 2013/0436 (COD).
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 1o aprile 2014.
Alla sua 498a sessione plenaria, dei giorni 29 e 30 aprile 2014, (seduta del 29 aprile), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 199 voti favorevoli, 1 voto contrario e 7 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
|
1.1 |
In seguito all'adozione della nuova politica comune della pesca (PCP), che prevede un nuovo obbligo di sbarco per le specie soggette a un totale ammissibile di catture (TAC), a contingenti o a taglie minime di riferimento per la conservazione, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene indispensabile adeguare la vigente normativa, che prescrive in determinati casi il rigetto in mare delle catture, in funzione di tale obbligo di sbarco. |
|
1.2 |
Il Comitato ritiene inoltre che la proposta della Commissione sia troppo complessa e che l'obbligo di sbarco comporterà per i pescatori un aumento eccessivo e sproporzionato del lavoro. Reputa quindi che occorra puntare a una normativa maggiormente pragmatica, chiara, semplice e flessibile, che dia ai pescatori il tempo per adeguarsi, grazie a un periodo transitorio, senza incorrere in sanzioni severe. |
|
1.3 |
Il CESE si rammarica che non sia stata realizzata una valutazione preliminare d'impatto intesa a valutare le ripercussioni che l'attuazione dell'obbligo di sbarco avrà sulle varie flotte da pesca. |
|
1.4 |
Il CESE ritiene che le misure tecniche rappresentino un aspetto fondamentale dell'attività di pesca e che, per questo motivo, le decisioni in questa materia andrebbero prese dopo un contatto diretto con i porti, dovrebbero essere specificamente rapportate a casi concreti, essere di natura temporanea e basarsi su processi decisionali rapidi ed efficaci che permettano un adattamento alle mutevoli circostanze e alle variazioni riguardanti le specie interessate. |
|
1.5 |
Il Comitato esorta il colegislatore a tener conto dei propri commenti sulle nuove definizioni, la composizione e la registrazione delle catture, i nuovi obblighi di controllo, le autorizzazioni di pesca, i margini di tolleranza, il controllo attraverso telecamere a circuito chiuso (CCTV) e le sanzioni. |
2. Contesto
|
2.1 |
L'11 dicembre 2013 è stato adottato il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca. Tale regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
|
2.2 |
Con la sua adozione è stato abrogato il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, in vigore dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2013. |
|
2.3 |
Il nuovo regolamento sulla PCP modifica e abroga differenti regolamenti, decisioni e direttive per adattarli alle norme in esso contenute. |
|
2.4 |
Una di queste, che ha portato all'elaborazione del presente parere, è quella formulata nell'articolo 15 sulle misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, ed essa fa riferimento all'obbligo di sbarco. |
|
2.5 |
L'obbligo di sbarco previsto dal nuovo regolamento (UE) n. 1380/2013 comporta di per sé la modifica di sette regolamenti (CE) precedenti e l'abrogazione di un ottavo regolamento. |
3. Considerazioni generali
|
3.1 |
L'iter della revisione della PCP prevista dal regolamento (UE) n. 1380/2013 è durato più di quanto inizialmente previsto, tanto da ritardare di un anno l'entrata in vigore del suddetto regolamento, a causa soprattutto della contrastata introduzione dell'obbligo di sbarco, noto anche come divieto di rigetti in mare. |
|
3.2 |
È possibile affermare che l'obiettivo principale della nuova PCP è la progressiva eliminazione — mediante l'obbligo di sbarco — dei rigetti in tutte le attività di pesca praticate nell'Unione europea (UE). |
|
3.3 |
Nel punto 1.8 delle conclusioni del parere sulla riforma della PCP, il CESE riteneva che la politica di divieto dei rigetti fosse «un obiettivo auspicabile», ma invocava «un approccio più graduale e proporzionato basato sulla riduzione progressiva dei rigetti, che [promuovesse e incentivasse] la selettività degli attrezzi da pesca, misure per la loro valorizzazione mediante la trasformazione in prodotti con valore aggiunto e la ricerca di sbocchi commerciali, adeguando le infrastrutture delle flotte e dei porti di pesca». |
|
3.4 |
In quest'ottica, è opportuno ricordare che la proposta di regolamento di base della PCP introduceva il divieto dei rigetti, a seconda delle differenti specie, tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015. |
|
3.5 |
Verso la fine del 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico che prevedeva un nuovo calendario per l'entrata in vigore dell'obbligo di sbarco attraverso un'applicazione più graduale di quella inizialmente prevista, ossia tra il 1o gennaio 2015 e il 1o gennaio 2019. |
|
3.6 |
Per rendere attuabile l'obbligo di sbarco è necessario abolire o modificare, nell'ambito dei vigenti regolamenti relativi alle misure tecniche e alle misure di gestione nonché al controllo della pesca, una serie di disposizioni che sono in contrasto con l'obbligo di sbarco, in quanto impongono ai pescatori di rigettare in mare il pesce catturato. |
|
3.7 |
Il Consiglio ha esortato la Commissione ad agire rapidamente per modificare la regolamentazione esistente. La Commissione intende elaborare un nuovo quadro di misure tecniche volto ad agevolare la piena attuazione dell'obbligo di sbarco. Tuttavia, è probabile che il nuovo quadro non entrerà in vigore in tempo utile per il primo gruppo di attività di pesca cui si applica l'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
|
3.8 |
In attesa dell'elaborazione di tale nuovo quadro, è quindi necessario istituire in via transitoria disposizioni tese ad eliminare tutti gli eventuali ostacoli giuridici e pratici all'attuazione dell'obbligo di sbarco. |
|
3.9 |
Sono queste nuove disposizioni, che il CESE ritiene indispensabili per la corretta attuazione della nuova PCP, ad essere oggetto dell'attuale proposta della Commissione e dell'esame del CESE nei punti seguenti del presente parere. |
4. Osservazioni generali
|
4.1 |
La proposta inizia con l'introduzione di alcuni cambiamenti nelle definizioni che sono comuni a vari regolamenti, come l'introduzione del nuovo termine «catture indesiderate» o la nuova denominazione «taglia minima di riferimento per la conservazione» (TMRC) che sostituisce «taglia minima di sbarco» (TMS). |
|
4.2 |
La maggior parte dei cambiamenti nei regolamenti relativi a misure tecniche è tesa a eliminare l'obbligo dei rigetti in mare che l'attuale normativa impone in tre casi:
|
|
4.3 |
La Commissione propone di mantenere in vigore l'obbligo di rigettare in mare tutto quello che non è soggetto all'obbligo di sbarco e di eliminare, tramite esenzioni, quello che rimarrà soggetto all'obbligo di sbarco, che dovrà inoltre essere imputato ai contingenti. |
|
4.4 |
Il CESE ritiene che le misure tecniche rappresentino un aspetto fondamentale dell'attività di pesca e, per questo motivo, le decisioni in questa materia andrebbero prese dopo un contatto diretto con i porti, dovrebbero essere specificamente rapportate a casi concreti, essere di natura temporanea e basarsi su processi decisionali rapidi ed efficaci che permettano un adattamento alle mutevoli circostanze e alle variazioni riguardanti le specie interessate. Purtroppo il processo decisionale dell'UE non permette che le cose si svolgano in questo modo. |
|
4.5 |
Il Comitato reputa che la proposta di regolamento sia molto complessa e che genererà un lavoro supplementare eccessivo e sproporzionato per i pescatori al momento di dare attuazione all'obbligo di sbarco. Per questo motivo ritiene che sarebbe necessaria una normativa più realistica, chiara, semplice e flessibile, che conceda ai pescatori un periodo transitorio — come è avvenuto in altri paesi — affinché possano adattarsi senza essere severamente puniti. Pertanto, reputa che non siano giustificate le nuove misure di controllo introdotte per assicurare l'assoluto rispetto, sin dal primo giorno, di una normativa di cui non si ha alcuna esperienza precedente. |
|
4.6 |
In quest'ottica, il CESE si rammarica che non sia stata realizzata una valutazione preliminare d'impatto che esaminasse le ripercussioni che l'attuazione dell'obbligo di sbarco avrà sulle varie flotte pescherecce. In particolare, ritiene che questa valutazione sia specialmente necessaria per la pesca pelagica che viene realizzata in zone di pesca esterne gestite dalle organizzazioni regionali per la pesca (ORP). Per queste zone è indispensabile uno studio preliminare completo, nella prospettiva di un'applicazione armonizzata della normativa UE che tenga conto delle regolamentazioni già esistenti in queste ORP, in modo da evitare un pregiudizio comparativo e una minaccia per la competitività delle flotte pescherecce dell'UE che operano in zone di pesca esterne. |
5. Osservazioni particolari
|
5.1 |
In rapporto alla definizione di «catture indesiderate», ossia le catture accidentali di organismi marini di cui è vietata la pesca nelle circostanze pertinenti, il Comitato ritiene che la definizione sia semplice, ma non molto soddisfacente, perché normalmente si tratta di specie non bersaglio inevitabili e preziose che, per motivi di ripartizione dei contingenti o di altre norme, l'attrezzo di pesca o l'operatore concreto non avevano il permesso di trattenere. Il CESE reputa più opportuno definirle come «le catture accidentali che non rispettino pienamente la normativa in vigore». |
|
5.2 |
Per quanto riguarda la definizione di «taglia minima di riferimento per la conservazione», per il momento si tratta meramente di un cambiamento di termine, dimodoché la specie che non raggiunga questa taglia e sia soggetta all'obbligo di sbarco dovrà essere sbarcata in modo indipendente e controllato, affinché non ritorni nel circuito commerciale, mentre le specie non soggette continueranno ad essere rigettate in mare. Il CESE ritiene che occorra prendere in considerazione dei margini di errore per tener conto della difficoltà tecnica di separare in modo preciso, tra le specie con obbligo di sbarco, le differenti TMRC, perché altrimenti si genererà un'incertezza giuridica enorme. |
|
5.3 |
La modifica apportata alle disposizioni sulla composizione delle catture, che adesso obbligano a scaricare le specie soggette all'obbligo di sbarco, non chiarisce in alcuni casi se queste catture indesiderate debbano essere prese in considerazione al momento di calcolare le percentuali di composizione. In quest'ottica, il Comitato ritiene che si ponga il problema di sapere a quali contingenti verranno imputate queste catture, una domanda a cui è difficile rispondere senza conoscere la flessibilità che sarà apportata dai differenti meccanismi previsti e senza sapere quale sarà in futuro l'andamento dello scambio di contingenti tra Stati membri (i cosiddetti swap) e la politica della Commissione nel fissare il totale ammissibile di catture per le differenti specie nelle attività di pesca multispecifiche. Se il criterio è quello del rendimento massimo sostenibile, verranno generati squilibri che porteranno a una penuria generalizzata di determinati contingenti, con il risultato che molte attività di pesca rimarranno strozzate. |
5.4 Registrazione delle catture e dei rigetti
|
5.4.1 |
La modifica apportata all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sulla tenuta e la presentazione del giornale di bordo, che al paragrafo 1 prima recitava «indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo», ha eliminato quest'ultimo criterio. Il CESE ritiene che questa misura complicherà notevolmente il lavoro, specialmente sulle piccole imbarcazioni, sebbene questa disposizione sia applicabile soltanto a quelle di lunghezza superiore a 10 metri. Se l'intenzione è migliorare l'informazione, questo obiettivo può essere raggiunto con sufficiente precisione mediante campionamento. |
|
5.4.2 |
Inoltre il Comitato reputa che la modifica apportata alla lettera f), che adesso impone di indicare «i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione», possa anche talvolta implicare un compito sproporzionato, soprattutto per la flotta artigianale. |
|
5.4.3 |
Il paragrafo 4 stabiliva che «i comandanti dei pescherecci comunitari registrano inoltre nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per qualsiasi specie». Il CESE ritiene che l'eliminazione in questo paragrafo del riferimento ai 50 kg comporti anch'esso un lavoro considerevole che non è stato neppure stimato. Bisogna tener conto che il testo fa riferimento a tutte le specie, siano esse soggette o meno all'obbligo di sbarco. |
|
5.5 |
Il nuovo obbligo di controllo che l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 impone agli armatori richiama in particolare l'attenzione del CESE, visto che non è possibile sapere in anticipo cosa sarà catturato da un peschereccio in una bordata di pesca e non si possono pretendere capacità divinatorie dagli armatori. Sebbene la formulazione sia vaga in rapporto ai risultati pratici di questo requisito o alla sua inosservanza, si potrebbe arrivare ad applicarlo per infliggere sanzioni a degli armatori oppure per esacerbare qualsiasi situazione di conflitto. Pertanto il Comitato ritiene che occorra eliminare questo punto che può generare una grave incertezza giuridica. |
|
5.6 |
Il CESE reputa che il requisito di un'autorizzazione di pesca individuale obbligatoria per i pescherecci interessati dall'obbligo di sbarco sia un po' eccessivo, in quanto sarebbe applicabile a un gran numero di piccole imbarcazioni e genererebbe una burocrazia enorme, tenuto conto dei requisiti aggiuntivi di comunicazione da parte dello Stato membro in questione. Il Comitato ritiene che sia più opportuno esentare da tale requisito di autorizzazione i pescherecci con bordate di pesca inferiori a un giorno. |
5.7 Altri obblighi supplementari di controllo
|
5.7.1 |
Le nuove norme di controllo sono di applicazione generale per tutte le attività di pesca e per i pescherecci grandi e piccoli. Il CESE ribadisce che queste misure sono particolarmente inadeguate per i piccoli pescherecci, in quanto implicano un carico amministrativo enorme sia per l'industria che per le amministrazioni, oltre a difficoltà pratiche nel lavoro a bordo. |
|
5.7.2 |
La Commissione propone lo stivaggio separato delle specie di piccola taglia e stabilisce che dovranno essere «poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno stock». Il Comitato ritiene che questa misura sia inattuabile per i piccoli pescherecci e che l'esenzione parziale prevista per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri non sia sufficiente. Pertanto il CESE reputa che occorra esentare da questo requisito almeno tutti i pescherecci che hanno bordate di pesca di uno o due giorni, indipendentemente dalle loro dimensioni. |
5.8 Sanzioni e osservatori
|
5.8.1 |
Secondo la formulazione proposta per l'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009, qualsiasi inosservanza dell'obbligo di sbarco è considerata un'infrazione grave. Il CESE ritiene che questa valutazione sia esagerata ed eccessiva e debba essere eliminata dalla proposta. |
|
5.8.2 |
Sebbene in questo stesso articolo sia specificato che la gravità dell'infrazione in questione sarà determinata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, il Comitato reputa che la normativa risulterà tanto complessa e difficile da rispettare che non sarà facile per qualsiasi armatore di qualsiasi flotta evitare di incorrere in piccole infrazioni involontarie. |
|
5.9 |
Il CESE ritiene che l'introduzione di margini di tolleranza maggiori per catture di modesta entità sia ragionevole. Reputa tuttavia che i margini proposti non siano realisti, specialmente con la scomparsa del limite di 50 kg nelle dichiarazioni e l'introduzione dell'obbligo di quantificare tutti i rigetti. Al suo posto, propone che i nuovi margini di tolleranza — con questi requisiti di informazione — siano negoziati e discussi caso per caso in ogni attività di pesca. |
|
5.10 |
Secondo la Commissione, l'introduzione di un riferimento al controllo elettronico a distanza (CCTV), sebbene attualmente non sia obbligatorio, risponde alla necessità di disporre di un quadro giuridico per questo sistema, che così diventerebbe uno in più tra quelli attualmente disponibili nel regolamento sul controllo. Il CESE ritiene che occorra stabilire più chiaramente e definire bene le condizioni in base alle quali questo sistema potrebbe diventare obbligatorio. |
Bruxelles, 29 aprile 2014.
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE