31.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/1


PARERE N. 1/2014

(presentato in virtù dell’articolo 325, paragrafo 4, TFUE)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

2014/C 94/01

LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 325, paragrafo 4,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (1),

vista la richiesta di un parere in merito a tale proposta, richiesta indirizzata dal Parlamento europeo alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

INTRODUZIONE

1.

L'obiettivo della proposta di regolamento è la corretta applicazione della normativa dell'UE in materia doganale e agricola, fornendo in particolare alla Commissione, nonché alle autorità doganali ed alle altre autorità competenti degli Stati membri, meccanismi più efficaci per contribuire a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che violano la normativa doganale e agricola. A tal fine, la proposta:

a)

cerca di potenziare la lotta contro le frodi doganali, in particolare i casi di falsa dichiarazione d’origine, designazione inesatta delle merci e uso improprio del regime di transito (2), nei modi seguenti:

i)

istituendo una banca dati centrale contenente i dati relativi ai movimenti dei container (3), alle importazioni, alle esportazioni e al transito;

ii)

esplicitando la base giuridica su cui si fonda la condivisione di dati doganali tra la Commissione e gli Stati membri;

b)

consente alla Commissione di ottenere direttamente dalle imprese del settore privato i documenti a sostegno delle dichiarazioni di importazione e di esportazione, in modo da accelerare le procedure d'indagine in materia doganale e ridurre così il numero di quelle che dopo tre anni cadono in prescrizione (4);

c)

apporta chiarimenti su altre tre questioni concernenti il vigente regolamento (5), nel senso che la proposta:

i)

introduce la possibilità di rendere visibili le banche dati solo ad utenti selezionati;

ii)

ottimizza la supervisione sulla protezione dei dati;

iii)

elimina l’incertezza giuridica in merito alla possibilità di utilizzare le informazioni raccolte nell’ambito della mutua assistenza come elementi di prova nei procedimenti penali nazionali.

2.

La Corte ha esaminato la proposta della Commissione alla luce dei risultati del proprio lavoro di audit.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.

La Corte ritiene che la proposta contribuirà al conseguimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento, ferme restando le osservazioni specifiche illustrate ai paragrafi da 5 a 8. Inoltre, la proposta di modificare l'articolo 18 ter ed i repertori stabiliti dagli articoli 18 bis e 18 octies del regolamento in questione va incontro a preoccupazioni che la Corte aveva espresso ai paragrafi 9 e 10 del proprio parere n. 3/2007 (6), emanato in occasione dell'ultima modifica apportata al regolamento. La Corte ritiene inoltre utile il chiarimento apportato dall'articolo 12 circa il fatto che le informazioni ottenute tramite la mutua cooperazione possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti penali negli Stati membri. Per tali motivi, la Corte accoglie con favore la proposta della Commissione.

4.

Dal momento che il Garante europeo della protezione dei dati è l'autorità competente per questioni relative alla supervisione della protezione dei dati e che la Commissione dovrà dunque consultarlo, la Corte non tratterà detta questione nel presente parere.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

5.

Gli articoli 18 bis e 18 octies della proposta definiscono i meccanismi tramite i quali la Commissione istituirà ed analizzerà un repertorio di dati provenienti dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, e tramite i quali condividerà detti dati con le autorità degli Stati membri. Gli articoli 18 bis, paragrafo 6, e 18 octies, paragrafo 3 dispongono che detto repertorio sia accessibile esclusivamente ad alcuni servizi della Commissione e ad alcune autorità nazionali; e pongono condizioni specifiche per il trasferimento dei dati ad altre istituzioni. Tuttavia, queste disposizioni di diritto derivato non possono restringere i poteri di audit della Corte dei conti europea, che discendono dal diritto primario, nella fattispecie dall'articolo 287, paragrafo 3, del TFUE. Non è necessario, in senso stretto, far riferimento ai poteri di audit della Corte nel regolamento (CE) n. 515/97 modificato, ma sarebbe comunque utile indicare, negli articoli interessati, che tali disposizioni «lasciano impregiudicato il diritto della Corte dei conti europea di accedere a documenti ed informazioni, così come previsto dall'articolo 287, paragrafo 3, del TFUE». Ciò assicurerebbe che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del regolamento siano a conoscenza dei poteri di audit della Corte e del fatto che detti poteri non possono essere soggetti a condizioni restrittive. Per la stessa ragione, sarebbe utile aggiungere all'articolo 29 un riferimento alla Corte dei conti europea, a proposito dell'accesso al sistema d’informazione doganale.

6.

Gli articoli da 18 quater a 18 septies definiscono i meccanismi con i quali la Commissione otterrà e tratterà le informazioni sui movimenti dei container verso il territorio doganale dell'Unione europea, all'interno del territorio doganale dell'Unione europea ed in uscita dal territorio doganale dell'Unione europea. Tali informazioni saranno fornite da prestatori di servizi, pubblici o privati, in pratica le compagnie di navigazione. Nel quadro della preparazione della proposta di regolamento, è stato consultato il World Shipping Council (WSC), che rappresenta approssimativamente il 90 % della capacità mondiale delle navi porta-container (7). Questa procedura fornisce in certa misura una garanzia che la proposta sia fattibile e che non risulterà in costi irragionevoli per le compagnie di navigazione (8).

7.

La Corte rileva che la proposta non prevede alcuna verifica della completezza, affidabilità e tempestività dei dati forniti dalle compagnie di navigazione. Inoltre, nella scheda finanziaria legislativa, non sono state accantonate risorse per tale procedura. La completezza, l'affidabilità e la tempestività dei dati sono rischi che debbono essere affrontati, tenendo conto del costo di tutti i controlli messi in atto.

8.

L'articolo 18 nonies del regolamento proposto autorizza la Commissione (l'OLAF) ad ottenere direttamente dagli operatori economici i documenti a sostegno delle dichiarazioni d'importazione e di esportazione, qualora essi siano necessari a fini d'indagine. La finalità è di accelerare le indagini dell'OLAF ed in tal modo ridurre il rischio di prescrizione. La Corte ritiene che tale misura sia appropriata. Tuttavia, nell'interesse di una genuina ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, sarebbe opportuno che questo articolo disponesse:

a)

che la Commissione è tenuta ad informare le autorità nazionali degli Stati membri interessati di ogni richiesta rivolta agli operatori economici; e

b)

che la Commissione può richiedere l'assistenza delle competenti autorità nazionali per ottenere documenti, in particolare nel caso in cui gli operatori economici non soddisfino immediatamente la sua richiesta.

Il presente parere è stato adottato dalla Sezione CEAD, presieduta da Igors LUDBORŽS, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 25 febbraio 2014.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  COM(2013) 796 definitiva del 25 novembre 2013.

(2)  Cfr. paragrafo 3.3.1 della valutazione d'impatto allegata alla proposta della Commissione [documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2013) 483 definitivo del 25 novembre 2013].

(3)  Nel settore del trasporto marittimo vengono denominati «messaggi sullo status dei container» (CSM).

(4)  Cfr. paragrafo 3.3.2.1 della valutazione d'impatto allegata alla proposta della Commissione (documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2013) 483 definitivo del 25 novembre 2013).

(5)  Ibid., paragrafo 3.3.2.2.

(6)  GU C 101 del 4.5.2007, pag. 4.

(7)  Cfr. paragrafo 2.4.2 della valutazione d'impatto allegata alla proposta della Commissione (documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2013) 483 definitivo del 25 novembre 2013].

(8)  Ibid., pag. 27. Questo approccio si basa sull'esperienza del WSC nel conformarsi a simili requisiti stabiliti dalle autorità degli Stati Uniti d'America.