7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 358/15 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 358/09
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza («la proposta di regolamento») (1). La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il 13 dicembre 2012. |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e che venga inserito un riferimento al presente parere nel preambolo dello strumento giuridico proposto. |
3. |
Prima dell’adozione della proposta di regolamento, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali all’indirizzo della Commissione. |
4. |
Il GEPD si rammarica del fatto che nella proposta di regolamento siano state prese in considerazione solo alcune delle sue osservazioni. Sebbene un articolo sia ora dedicato alla protezione dei dati, le garanzie non sono state rafforzate di conseguenza. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione della proposta di regolamento
5. |
La proposta di regolamento modifica il regolamento relativo alle procedure d’insolvenza per porre rimedio a carenze emerse nella sua applicazione pratica (2). La proposta, tra altri aspetti, esamina questioni riguardanti l’ambito di applicazione del regolamento, la determinazione dello Stato membro competente per aprire le procedure d’insolvenza, l’apertura delle procedure secondarie e le norme in materia di pubblicità delle decisioni di apertura e di chiusura delle procedure d’insolvenza. |
6. |
Tra le misure proposte che incideranno sulla protezione dei dati, la proposta di regolamento prevede l’obbligo di pubblicazione delle decisioni di apertura o di chiusura delle procedure d’insolvenza e incoraggia e organizza scambi di informazioni transfrontalieri tra le parti interessate. |
7. |
Le informazioni pubblicate e/o scambiate in questo modo possono identificare, direttamente o indirettamente, i debitori, i creditori e i curatori coinvolti nelle procedure. Si applica pertanto la normativa in materia di protezione dei dati dell’Unione europea. In particolare, si applica la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati eseguito dalle parti interessate degli Stati membri e dalle autorità nazionali competenti, mentre si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 al trattamento dei dati effettuato dalla Commissione attraverso il portale della giustizia elettronica. |
1.3. Obiettivo del parere del GEPD
8. |
La proposta di regolamento può incidere sui diritti dei singoli in merito al trattamento dei loro dati personali in quanto, tra altri aspetti, riguarda la pubblicazione di dati personali in un registro accessibile al pubblico su Internet, a titolo gratuito, con l’interconnessione dei registri nazionali esistenti e con lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le parti interessate. |
9. |
Pur accogliendo con favore lo sforzo compiuto dalla Commissione per garantire la corretta applicazione delle norme UE sulla protezione dei dati personali nella proposta di regolamento, il GEPD ha rilevato alcune carenze e incoerenze nel modo in cui la proposta di regolamento affronta alcune questioni riguardanti i dati personali. |
3. Conclusioni
54. |
Il GEPD apprezza l’attenzione rivolta specificamente alla protezione dei dati nella proposta di regolamento, tuttavia ha individuato un certo margine per realizzare ulteriori miglioramenti. |
55. |
Il Garante raccomanda che:
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56. |
Il Garante raccomanda inoltre che:
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Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2012) 744 final.
(2) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza (in appresso: «la proposta»).