6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/12 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva sulla intermediazione assicurativa, sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle sanzioni amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e sulla proposta di regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 100/05
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 3 luglio 2012 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla intermediazione assicurativa (di seguito «la direttiva IM»), una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle sanzioni amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito «la direttiva OICVM») e una proposta di regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento (di seguito «il regolamento KID» — key information document). Le proposte sono state trasmesse al GEPD per consultazione il 5 luglio 2012. |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e raccomanda di inserire un riferimento al presente parere nei preamboli degli strumenti giuridici proposti. |
3. |
Disposizioni analoghe a quelle cui si fa riferimento nel presente parere sono presenti in numerose proposte attuali e future, come quelle discusse nei pareri del GEPD sul pacchetto legislativo relativo alla revisione della legislazione bancaria, alle agenzie di rating del credito, ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID/MIFIR) e agli abusi di mercato (1). Pertanto, il presente parere deve essere letto in stretto collegamento con i pareri del GEPD del 10 febbraio 2012 sulle iniziative summenzionate. |
4. |
Le due proposte di direttiva e la proposta di regolamento incideranno in modi diversi sui diritti dei singoli in materia di trattamento dei dati personali, poiché riguardano i poteri di indagine delle autorità competenti, compreso l’accesso ai tabulati e ai dati di traffico telefonico esistenti, le banche dati, la pubblicazione di sanzioni amministrative compresa l’identità dei responsabili e la segnalazione di violazioni (le cosiddette procedure di denuncia). |
5. |
Poiché le questioni trattate nel presente parere sono state discusse in precedenti pareri del GEPD nel settore finanziario, il GEPD intende pubblicare orientamenti su queste e altre questioni, al fine di fornire indicazioni su come affrontare le problematiche relative alla protezione dei dati nelle future proposte della Commissione in questo ambito. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione delle proposte
6. |
La Commissione afferma che mercati al dettaglio forti e ben regolamentati che pongano al centro gli interessi dei consumatori sono necessari per la fiducia dei consumatori e per la crescita economica nel medio e lungo termine. In particolare, secondo la Commissione, le suddette proposte legislative introducono nuovi standard favorevoli ai consumatori per le informazioni sugli investimenti, alzano il livello dei requisiti per la consulenza e rendono più rigorose alcune norme in materia di fondi di investimento al fine di garantirne la sicurezza. |
3. Conclusioni
34. |
Il GEPD raccomanda quanto segue:
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Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) Pareri del GEPD del 10 febbraio 2012, disponibili all’indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Opinions