27.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/4


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.230 — Réel/Alcan

2013/C 89/05

(1)

Il presente procedimento riguarda una pratica consistente nel vincolare per contratto le licenze d’uso della tecnologia di fusione dell’alluminio all’acquisto di apparecchiature di movimentazione per le fonderie di alluminio.

(2)

Il caso nasce da una denuncia presentata nel 2005 dal gruppo Réel, un produttore franco-tedesco di gru speciali per impianti per la fusione dell’alluminio. A seguito di un’indagine, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti in cui affermava che Alcan (2) violava l’articolo 82 del trattato (3) e l’articolo 54 dell’accordo SEE dal 1o gennaio 1990. L’audizione orale si è svolta nel 2008. In seguito, la Commissione ha intrapreso una nuova indagine e ha adottato una comunicazione degli addebiti supplementare.

(3)

L’11 luglio 2012, la Commissione ha adottato una valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (4), relativa alle presunte infrazioni del produttore internazionale di alluminio Rio Tinto Alcan («Alcan»).

(4)

Secondo la valutazione preliminare, la pratica di Alcan di vincolare per contratto le licenze d’uso della tecnologia di fusione (riduzione) dell’alluminio all’acquisto di alcune gru speciali per impianti di riduzione per la produzione di alluminio, chiamate «PTA» (pot tending assemblies) e fornite dall’impresa Electrification Charpente Levage SASU («ECL»), controllata di Alcan, potrebbe comportare una violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE. La Commissione ritiene che Alcan abbia una posizione dominante sul mercato rilevante della concessione di licenze per la tecnologia di fusione dell’alluminio. La valutazione preliminare esprime il timore che la prassi contrattuale di Alcan possa produrre effetti negativi sull’innovazione e sui prezzi, determinando una preclusione anticoncorrenziale sul relativo mercato delle PTA.

(5)

Per rispondere ai timori espressi dalla Commissione, Alcan ha proposto degli impegni (5). Il 10 agosto 2012, la Commissione ha pubblicato una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, sintetizzando il caso, gli impegni e invitando i terzi interessati a presentare osservazioni sulla proposta (6). Il test di mercato ha indicato che il progetto di impegni era sufficiente a superare le riserve della Commissione sotto il profilo della concorrenza, ma che rimanevano alcune questioni in sospeso. Nel novembre 2012, Alcan ha proposto una versione modificata degli impegni per cercare una soluzione a tali questioni.

(6)

Nella decisione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rende obbligatori gli impegni presentati dall’impresa e, alla luce delle misure proposte, conclude che il suo intervento non è più giustificato e che il procedimento può quindi essere chiuso.

(7)

Nell’ambito del presente caso, il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento (7) e ritiene pertanto che nel caso in esame si sia rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti.

Bruxelles, 29 novembre 2012

Michael ALBERS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Alcan Inc., Alcan France SAS, Aluminium Pechiney SAS e Electrification Charpente Levage SASU (ECL).

(3)  Ora articolo 102 del TFUE.

(4)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(5)  Gli impegni proposti da Alcan figurano sul sito http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39230/39230_1873_5.pdf

(6)  Comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.230 — Réel/Alcan [notificata con il numero C(2012) 5758] (GU C 240 del 10.8.2012, pag. 23).

(7)  Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.