9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/14


Procedura nazionale per l'attribuzione di diritti di traffico aereo limitati in Portogallo

2013/C 70/07

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la seguente procedura nazionale per l'attribuzione di diritti di traffico aereo limitati a norma degli accordi in materia di servizi aerei stipulati con i paesi terzi fra le compagnie aeree dell'Unione che possano optare per questi diritti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Decreto legge n. 116/2012 del 29 maggio 2012

I collegamenti aerei soddisfano necessità e svolgono funzioni di tale importanza da giustificare, nel contesto politico e geografico del nostro paese, che lo Stato si impegni a predisporre misure istituzionali con cui possa intervenire nelle forme più adeguate per realizzare il giusto equilibrio tra i diversi interessi, pubblici e privati, legati all'attività del trasporto aereo in generale.

Orbene, la materia relativa al trasporto aereo, per quanto riguarda l'accesso al mercato e il trasporto aereo extracomunitario, attualmente è ancora disciplinata dal decreto legge n. 66/92 del 23 aprile 1992.

Il suddetto regime giuridico nazionale ha subito nel suo complesso modifiche significative perché, in materia di trasporto aereo intracomunitario, l'Unione europea ha disciplinato l'accesso al mercato comunitario varando tre pacchetti legislativi, l'ultimo dei quali denominato «terzo pacchetto sulla liberalizzazione del trasporto aereo nella Comunità» e, in tempi più recenti, tramite la pubblicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Quest'ultimo regolamento, oltre ad apportare modifiche al testo, consolida in un unico strumento giuridico le diposizioni precedenti contenute, in particolare, nel regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, nel regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e nel regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, tutti del 23 luglio 1992.

Pertanto, le disposizioni nazionali contenute nel decreto legge summenzionato disciplinano tuttora il trasporto aereo extracomunitario, lasciando impregiudicata la relativa regolamentazione emanata mediante la conclusione di accordi bilaterali in materia di servizi aerei e mediante altri strumenti giuridici/amministrativi connessi, bilaterali e multilaterali, varati da Stati nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati membri e paesi terzi, oltre a quelli conclusi tra l'Unione europea, gli Stati membri e paesi terzi.

A seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nelle cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98, è emerso quindi che l'Unione ha competenza per quanto riguarda vari aspetti inerenti agli accordi bilaterali in materia di servizi aerei stipulati fra Stati membri e paesi terzi.

Pertanto, è stato successivamente pubblicato il regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi.

Qualora risulti che l'oggetto di un determinato accordo rientri in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri, è quindi essenziale assicurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, in base al disposto del suddetto regolamento.

Il medesimo regolamento stabilisce inoltre che gli Stati membri dovrebbero istituire procedure trasparenti e non discriminatorie ai fini della distribuzione dei diritti di traffico fra i vari vettori aerei comunitari nonché tenere conto, nell'applicazione di tali procedure, della necessità di mantenere la continuità dei servizi aerei.

Di conseguenza, risulta che il regime giuridico nazionale stabilito dal decreto legge n. 66/92 del 23 aprile 1992, essendo anteriore alla più recente normativa relativa alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi emanato dall'Unione europea, sia del tutto inadeguato a questa nuova realtà in fatto di distribuzione dei diritti di traffico nell'ambito del trasporto aereo extracomunitario, dal momento che alcune delle sue disposizioni sono persino in contrasto con il diritto comunitario. È pertanto necessario che tale regime venga armonizzato e uniformato all'intero quadro legislativo comunitario in vigore.

L'oggetto principale del presente decreto è dunque la creazione di un regime giuridico nazionale che recepisca il nuovo quadro comunitario in materia di distribuzione dei diritti di traffico e lo applichi dal punto di vista dell'interesse nazionale, coerentemente con i principi del diritto dell'Unione.

Poiché il mercato del trasporto aereo extracomunitario deve costituire l'oggetto di una regolamentazione che sul piano giuridico sia articolata e interdipendente, in modo da costituire un sistema unico di norme, il presente decreto mira a istituire un regime che chiarisca e determini le condizioni e le procedure in materia di distribuzione dei diritti di traffico nell'ambito dell'attività del trasporto aereo di linea extracomunitario.

Si stabilisce che l'esercizio del trasporto aereo di linea extracomunitario è subordinato ad un'autorizzazione emessa dall'Instituto Nacional Aviação Civil, I.P.

Per quanto riguarda l'accesso al mercato, si applica il principio del trattamento non discriminatorio, consentendo a tutti i vettori aerei comunitari l'accesso alle rotte disponibili previste dagli accordi in materia di servizi aerei erogati dallo Stato portoghese.

Pertanto, e ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/2004, del 29 aprile 2004, si istituisce una procedura non discriminatoria e trasparente di distribuzione dei diritti di traffico nei casi in cui l'accordo in materia di servizi aerei o le sue eventuali modifiche prevedano un limite quantitativo per l'esercizio dei diritti di traffico disponibili o per il numero di vettori aerei potenzialmente beneficiari di tali diritti.

È inoltre espressamente contemplato, qualora l'accordo in materia di servizi aerei lo permetta e in conformità alle sue disposizioni, che i vettori aerei possano stipulare tra loro accordi privati di carattere commerciale nonché combinare servizi aerei e stipulare accordi di code sharing per l'utilizzo di voli di linea in regime di rilascio dell'autorizzazione alla gestione unica e di contitolarità, similmente a quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008.

Infine, relativamente alla procedura di autorizzazione alla gestione di servizi aerei di linea extracomunitari, si introduce un regime sanzionatorio che definisce gli illeciti amministrativi, stabiliti in base all'imputabilità specifica delle violazioni ai danni degli interessi da tutelare.

Sono state ascoltate le associazioni rappresentanti del settore e gli organi di governo delle Regioni Autonome.

Pertanto:

ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, lettera a), della Costituzione, il governo decreta quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente decreto definisce il regime giuridico di accesso al mercato e di esercizio dei diritti di traffico nell'ambito del trasporto aereo di linea extracomunitario.

2.   Il presente decreto si applica ai vettori aerei comunitari che intendano prestare servizi aerei di linea su rotte da e verso il Portogallo.

3.   Il presente decreto non si applica alla gestione dei servizi aerei su rotte intracomunitarie, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008.

Articolo 2

Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le seguenti:

a)

«autorizzazione alla gestione di servizi aerei di linea», diritto concesso a un vettore aereo per la gestione di servizi aerei di linea extracomunitari;

b)

«designazione», l'atto di notifica da parte dello Stato portoghese e dell'altro Stato contraente dell'accordo in materia di servizi aerei, mediante il quale si rendono note l'impresa o le imprese cui sono stati assegnati i diritti di traffico disponibili in base all'accordo;

c)

«diritto di traffico», diritto di prestare servizi aerei tra due aeroporti, intendendosi come un unico aeroporto il raggruppamento di aeroporti (sistema di aeroporti) che servono lo stesso luogo, in conformità a quanto stipulato in un accordo in materia di servizi aerei, e che si traduce in una specifica o in un insieme di specifiche geografiche o fisiche nel cui ambito vengono stabiliti il numero di vettori aerei da designare, la capacità e l'oggetto del trasporto da effettuare;

d)

«IATA (International Air Transport Association)», Associazione Internazionale di Trasporto Aereo;

e)

«INAC, I.P.», Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.;

f)

«stagione invernale IATA», il periodo di tempo che va dall'ultima domenica di ottobre fino all'ultimo sabato di marzo compreso;

g)

«stagione estiva IATA», il periodo di tempo che va dall'ultima domenica di marzo fino all'ultimo sabato di ottobre compreso;

h)

«vettore aereo operativo», un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;

i)

«servizio aereo di linea», una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:

i)

su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);

ii)

i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti, in base a un orario pubblicato oppure mediante voli che, per la loro regolarità o frequenza, costituiscono una serie sistematica evidente;

j)

«servizio aereo di linea extracomunitario», servizio aereo di linea effettuato tra punti situati nel territorio nazionale e punti situati nel territorio di un altro o di altri paesi terzi.

CAPITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI SERVIZI AEREI DI LINEA EXTRACOMUNITARI

SEZIONE I

Procedure

Articolo 3

Autorizzazione alla gestione

1.   La gestione di servizi aerei di linea extracomunitari è subordinata a un'autorizzazione che deve essere rilasciata dall'INAC, I.P.

2.   Le autorizzazioni alla gestione concesse ai sensi del presente decreto non sono trasferibili.

Articolo 4

Obbligo di informazione

L'INAC, I.P. è tenuto a pubblicare e a mantenere costantemente aggiornate sul suo sito Internet le seguenti informazioni relative ai diritti di traffico disponibili per la gestione:

a)

il programma dei negoziati bilaterali previsti con paesi terzi in materia di servizi aerei;

b)

l'inventario dei diritti di traffico disponibili per la gestione;

c)

le domande di autorizzazione alla gestione presentate ai sensi del presente decreto;

d)

l'elenco delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente decreto;

e)

le decisioni dell'INAC, I.P. che modifichino o annullino le autorizzazioni ai sensi del presente decreto;

f)

le decisioni sui ricorsi dinanzi al tribunale indicate all'articolo 13 del presente decreto.

Articolo 5

Domanda

1.   I vettori aerei comunitari che intendano esercitare uno o più diritti di traffico ai sensi dell'articolo precedente devono inoltrare all'INAC, I.P. apposita domanda redatta in lingua portoghese e recante:

a)

l'identificazione del richiedente;

b)

l'indicazione dei servizi aerei di linea che intende gestire;

c)

l'indicazione della tipologia di traffico che il richiedente intende effettuare;

d)

l'indicazione della stagione o delle stagioni IATA durante le quali il richiedente intende operare;

e)

la data prevista per l'inizio della gestione.

2.   Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a)

licenza di esercizio valida rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, o del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008;

b)

certificato di operatore aereo, valido e adeguato alla gestione dei servizi aerei di linea indicati nella domanda;

c)

documento comprovante la regolarizzazione della situazione contributiva del richiedente nei confronti della previdenza sociale portoghese;

d)

dichiarazione comprovante la regolarizzazione della situazione fiscale del richiedente nei confronti dello Stato portoghese.

3.   La domanda deve inoltre includere i seguenti elementi:

a)

piano di gestione dei servizi aerei che il richiedente intende gestire, contenente i giorni di attività, gli orari, le dotazioni utilizzate, la configurazione del vano passeggeri, il numero dei posti disponibili e la capacità di carico;

b)

previsioni di traffico;

c)

struttura tariffaria praticata dal richiedente;

d)

indicazione dei mezzi e servizi, propri o di terzi, che il richiedente intende utilizzare per la gestione del servizio;

e)

indicazione dei contratti di locazione stipulati o da stipulare da parte del richiedente;

f)

indicazione dei partenariati, delle alleanze, degli accordi stipulati o da stipulare, da parte del richiedente, per l'attuazione dei servizi richiesti;

g)

indicazione delle condizioni di prestazione del servizio, in conformità al disposto dell'articolo 11;

h)

sistema di prenotazione;

i)

indicatori di prestazione precedente del richiedente in materia di regolarità e puntualità;

j)

indicazione dei provvedimenti adottati in materia di tutela dei passeggeri.

4.   La domanda deve essere inoltre accompagnata da elementi che comprovino il soddisfacimento del requisito di capacità economica e finanziaria del richiedente, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

5.   Il vettore che intenda esercitare diritti di traffico concessi in base ad accordi in materia di servizi aerei differenti è tenuto a presentare domanda separata per i diritti di traffico relativi a ciascuno degli accordi suddetti.

6.   Le domande di cui al paragrafo precedente possono essere presentate congiuntamente per ciò che attiene agli elementi comuni.

7.   Non è richiesta la consegna dei documenti indicati nei paragrafi precedenti nel caso in cui siano già presenti negli archivi dell'INAC, I.P., sempreché siano aggiornati e giuridicamente validi.

8.   Le domande vanno presentate almeno 60 giorni lavorativi prima dell'inizio della stagione IATA per cui è pianificato l'esercizio, tranne nel caso in cui si tratti di diritti di traffico limitati, per il quale il preavviso minimo è di 120 giorni lavorativi.

9.   Entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi successivamente alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, l'INAC, I.P. effettua una valutazione preliminare del fascicolo e, in caso d'assenza di documenti obbligatori per l'istruzione della domanda o qualora si rendano necessarie informazioni supplementari, invia una notifica al richiedente affinché, nel termine di 10 giorni lavorativi, trasmetta i documenti mancanti, fornisca le informazioni richieste o proceda alla correzione delle irregolarità riscontrate, pena — una volta decorso detto termine — l'irricevibilità della domanda.

Articolo 6

Pubblicazione delle domande

Decorse le scadenze previste al paragrafo 9 del precedente articolo, l'INAC, I.P. pubblicherà, mediante avviso pubblicato nella seconda serie del Diário da República, nonché sul suo sito Internet, la domanda del richiedente, affinché coloro che manifestano un interesse legittimo possano, entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione, pronunciarsi in merito alla domanda o presentarne una entro i termini di cui al precedente articolo.

Il termine di cui al paragrafo precedente si applica esclusivamente in caso di pubblicazione di domande riguardanti diritti di traffico limitati previsti dall'articolo 11, paragrafo 1.

SEZIONE II

Rilascio dell'autorizzazione alla gestione

Articolo 7

Requisiti

L'autorizzazione alla gestione di servizi aerei di linea extracomunitari viene concessa a un vettore aereo che soddisfi cumulativamente i requisiti seguenti:

a)

essere detentore di una licenza di esercizio valida, rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, o del regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008;

b)

dimostrare di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria adeguata ai servizi aerei che intende gestire;

c)

soddisfare i requisiti di designazione previsti dall'accordo o dagli accordi in materia di servizi aerei;

d)

essere titolare di una polizza assicurativa adeguata alle condizioni dei servizi aerei che intende gestire;

e)

avere regolarizzato la propria situazione fiscale e contributiva in materia di previdenza sociale nei confronti dello Stato portoghese.

Articolo 8

Capacità tecnica

1.   La capacità tecnica è attestata dal possesso di un certificato di operatore aereo valido che comprovi, ai sensi della normativa specifica applicabile, l'osservanza da parte del vettore aereo delle norme tecniche relative alla gestione dei servizi richiesti.

2.   I vettori aerei devono disporre di una flotta adeguata alla gestione dei servizi richiesti che sia composta da aeromobili di loro proprietà ovvero oggetto di un contratto di locazione.

Articolo 9

Capacità economica e finanziaria

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 4, la capacità economica e finanziaria dell'impresa richiedente viene attestata comprovando che la gestione dei servizi aerei in oggetto è un'attività economicamente redditizia e tale da non pregiudicare la capacità finanziaria del vettore aereo.

Articolo 10

Rilascio dell'autorizzazione

1.   L'INAC, I.P. emette una decisione in merito a ciascuna richiesta di autorizzazione entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di istruzione completa della pratica da parte del richiedente.

2.   Qualora l'INAC, I.P. proceda a una notifica in conformità al disposto dell'articolo 5, paragrafo 9, il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo è sospeso fino alla ricezione, da parte dell'INAC, I.P., dei documenti mancanti o della correzione degli elementi presentati.

3.   L'autorizzazione, una volta rilasciata entro i termini previsti dagli articoli precedenti, viene pubblicata nel Diário da República.

Articolo 11

Diritti di traffico limitati

1.   In caso di domande concorrenti e qualora siano limitati i diritti di traffico o il numero di vettori aerei comunitari ammessi a gestire tali diritti, le diverse domande vengono esaminate entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di istruzione completa della pratica da parte di tutti i richiedenti, qualora essi soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7 del presente decreto.

2.   Ai sensi di tale esame, l'INAC, I.P. può richiedere informazioni supplementari e, ove necessario, procedere ad audizioni; ciò comporta la sospensione del termine previsto al paragrafo precedente.

3.   In ogni caso, l'autorizzazione alla gestione si rilascia esclusivamente in base alle condizioni previste dall'articolo 7 del presente decreto ai vettori aerei che ne facciano domanda, sempreché quest'ultima soddisfi le condizioni stabilite nell'articolo 5 del presente decreto.

4.   Fatte salve le disposizioni dell'accordo in materia di servizi aerei in oggetto, le domande concorrenti vengono esaminate dall'INAC, I.P. alla luce dei criteri seguenti:

a)

capacità di soddisfare la domanda di trasporto aereo in materia di servizi misti o di trasporto merci, servizi diretti o indiretti, frequenza dei servizi e giorni di gestione, inter alia;

b)

politica tariffaria, in particolare prezzo dei biglietti, eventuali riduzioni e altre promozioni;

c)

durata del tempo totale di viaggio, dalla partenza fino alla destinazione;

d)

tempo massimo di sostituzione dell'aeromobile in caso di irregolarità operativa imputabile al vettore;

e)

qualità del servizio, in particolare tipo e configurazione degli aeromobili ed esistenza di uffici commerciali aperti al pubblico;

f)

contributo all'offerta di un livello soddisfacente di concorrenza;

g)

data prevista di inizio della gestione dei servizi;

h)

garanzie offerte in materia di continuità della gestione;

i)

sviluppo delle quote di mercato dei vettori aerei comunitari nella relazione bilaterale considerata;

j)

adeguamento degli orari e della tipologia degli aeromobili alla capacità aeroportuale;

l)

prestazioni ambientali degli aeromobili utilizzati;

m)

coincidenze offerte ai passeggeri;

n)

contributo alla promozione economica del luogo di insediamento, anche dal punto di vista turistico;

o)

esistenza di un servizio di commercializzazione in lingua portoghese per le rotte tra il Portogallo e paesi di lingua ufficiale portoghese;

p)

presenza di una maggioranza dell'equipaggio di cabina che parli e comprenda la lingua portoghese, in caso di rotte tra il Portogallo e paesi di lingua ufficiale portoghese.

5.   In via subordinata si possono prendere in considerazione i criteri seguenti:

a)

esistenza di un servizio di commercializzazione in lingua portoghese;

b)

presenza di una maggioranza dell'equipaggio di cabina che parli e comprenda la lingua portoghese;

c)

situazione del vettore aereo relativamente al pagamento delle tasse aeronautiche in Portogallo;

d)

potranno essere presi in considerazione altri criteri, purché vengano tempestivamente comunicati ai concorrenti prima della decisione definitiva in merito alle rispettive domande.

Articolo 12

Procedura di selezione

1.   Una volta conclusa la procedura di valutazione di cui all'articolo precedente, l'INAC, I.P. pubblica un progetto di decisione sul proprio sito Internet.

2.   Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di tale pubblicazione.

3.   La decisione definitiva in merito all'autorizzazione a gestire i servizi aerei viene adottata entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine previsto nel paragrafo precedente.

Articolo 13

Ricorso

La decisione definitiva derivante dall'applicazione dei criteri di selezione previsti dall'articolo precedente può essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo.

Articolo 14

Designazione

1.   Una volta pubblicata l'autorizzazione, lo Stato portoghese designa, in collaborazione con l'ente competente dell'altro Stato contraente dell'accordo in materia di servizi aerei, purché ciò sia previsto dal rispettivo accordo, il vettore aereo autorizzato per l'operazione in oggetto.

2.   Nelle situazioni previste dall'articolo 15 viene designato il vettore aereo operativo.

3.   L'esercizio dei diritti conferiti dall'autorizzazione è subordinato all'accettazione della designazione da parte dell'altro Stato contraente dell'accordo in materia di servizi aerei, ove stabilito dall'accordo, e la designazione viene immediatamente notificata dall'INAC, I.P. al rispettivo titolare.

SEZIONE III

Accordi privati di natura commerciale per la gestione di servizi aerei

Articolo 15

Accordo di code sharing

1.   Qualora l'accordo in materia di servizi aerei lo consenta, e ai sensi del medesimo, i vettori aerei possono stipulare accordi di code sharing per la gestione di servizi aerei di linea extracomunitari.

2.   Nelle situazioni previste dal paragrafo precedente, il procedimento di autorizzazione viene richiesto, istruito e analizzato congiuntamente, in base agli obblighi scaturenti dall'accordo di code sharing stipulato fra le parti.

3.   La presentazione della domanda congiunta non esonera dal rispetto dei requisiti e delle condizioni per l'autorizzazione alla gestione previsti dal presente decreto e relativi al vettore aereo operativo, con i necessari adeguamenti in funzione di quanto convenuto tra le parti.

4.   L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo dà luogo all'emissione di un solo titolo, con la possibilità di includere e stipulare accordi di code sharing, purché siano ammessi dall'accordo in materia di servizi aerei.

CAPITOLO III

VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 16

Validità

1.   L'autorizzazione si considera valida se soddisfa le condizioni negoziate nell'accordo in materia di servizi aerei e se il vettore aereo osserva gli obblighi previsti dal presente decreto.

2.   La validità dell'autorizzazione alla gestione è sempre subordinata al possesso di una licenza di esercizio e di un certificato di operatore aereo validi ed efficaci.

Articolo 17

Modifica dell'autorizzazione

Le autorizzazioni alla gestione possono essere soggette a modifiche da parte dell'INAC, I.P. qualora l'interesse pubblico lo giustifichi o il rispettivo titolare lo richieda, purché l'INAC, I.P. approvi la modifica richiesta e non siano messe in discussione le condizioni di distribuzione dei diritti di traffico limitati.

Articolo 18

Revoca dell'autorizzazione

1.   L'INAC, I.P. è tenuta a revocare le autorizzazioni concesse ai sensi del presente decreto nei casi seguenti:

a)

se il vettore aereo non avvia la gestione del servizio nelle due stagioni di programmazione susseguenti;

b)

se il vettore aereo sospende o interrompe la gestione del servizio per ragioni che non costituiscano cause di forza maggiore e non ripristina il servizio entro un termine di sei mesi;

c)

se sussistono altri motivi particolari per farlo.

2.   L'INAC, I.P. può revocare le autorizzazioni concesse ai sensi del presente decreto nei casi seguenti:

a)

se il vettore aereo cessa di osservare le condizioni e i requisiti subordinati al conferimento e al mantenimento dell'autorizzazione;

b)

se il vettore aereo ha fornito informazioni e dati non veritieri in merito agli elementi di cui all'articolo 11 e tali informazioni e dati comportino l'applicazione non corretta dei criteri ivi previsti;

c)

per motivi di interesse pubblico;

d)

per il mancato pagamento delle tasse di cui all'articolo 27;

e)

se i diritti di traffico non sono stati esercitati efficacemente dal vettore aereo o se quest'ultimo viola la legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

3.   Ai sensi del disposto del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è da considerarsi caso di forza maggiore qualsiasi evento imprevedibile e insormontabile i cui effetti si producano indipendentemente dalla volontà e dal controllo del vettore aereo e che abbiano un impatto negativo sulla gestione della rotta, in particolare:

a)

calamità naturali;

b)

condizioni meteorologiche che impediscano l'effettuazione del volo in questione;

c)

rischi in materia di sicurezza per l'aviazione civile;

d)

improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza;

e)

scioperi che si ripercuotano sull'attività del vettore aereo;

f)

atti di terrorismo o di guerra, sia essa dichiarata o meno;

g)

disordini civili, in particolare per motivi di instabilità politica.

4.   Le autorizzazioni possono inoltre essere revocate su richiesta del rispettivo titolare.

Articolo 19

Supervisione

I vettori autorizzati a gestire servizi aerei di linea extracomunitari ai sensi del presente decreto sono tenuti a fornire, su base annuale ed entro i termini stabiliti dall'INAC, I.P. dati statistici sul traffico, i conti annuali di gestione e qualsiasi altro elemento utile alla supervisione dell'INAC, I.P. o necessario alla buona applicazione del presente decreto.

Articolo 20

Pubblicazione

Le decisioni dell'INAC, I.P. atte a modificare o revocare le autorizzazioni sono pubblicate, ai sensi del presente decreto, nella seconda serie del Diário da República.

CAPITOLO IV

CONDIZIONI DI GESTIONE EFFETTIVA DEI SERVIZI AEREI

Articolo 21

Programma e orario

1.   I programmi e gli orari dei servizi aerei autorizzati sono soggetti alla previa approvazione dell'INAC, I.P., sempreché ciò sia previsto dall'accordo in materia di servizi aerei.

2.   I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rispetto degli orari e dei programmi approvati, i quali devono essere divulgati al pubblico.

Articolo 22

Modifiche

1.   Qualsiasi modifica apportata ai programmi approvati, come la modifica della frequenza, del giorno o dell'ora dei servizi, la modifica dell'equipaggiamento, la cancellazione di un volo o l'introduzione di voli supplementari, è soggetta alla previa autorizzazione dell'INAC, I.P., sempreché ciò sia previsto dall'accordo in materia di servizi aerei ed eccettuato il caso in cui la modifica sia dovuta a situazioni impreviste o a cause di forza maggiore.

2.   Ai sensi del disposto del paragrafo precedente, i titolari delle autorizzazioni devono ottenere le necessarie approvazioni da parte delle autorità aeronautiche dell'altro Stato contraente dell'accordo in materia di servizi aerei, sempreché ciò sia previsto dall'accordo.

CAPITOLO V

VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO

Articolo 23

Vigilanza

1.   Compete all'INAC, I.P. vigilare sull'osservanza del disposto del presente decreto, ferme restando le competenze proprie di vigilanza attribuite dalla legge ad altri enti che sono tenuti a comunicare all'INAC, I.P. l'esito della loro attività.

2.   Le imprese di trasporto aereo sono tenute a fornire all'INAC, I.P. tutti gli elementi necessari per la vigilanza entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tali elementi vengono loro richiesti.

Articolo 24

Infrazioni

1.   Ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio delle infrazioni aeronautiche civili, approvato con decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004, costituiscono infrazioni particolarmente gravi:

a)

l'esercizio dei diritti di traffico da parte di un ente non autorizzato ai sensi del presente decreto;

b)

l'esercizio dei diritti di traffico da parte di un ente che non sia stato designato allo scopo ai sensi del presente decreto;

c)

l'esercizio dell'autorizzazione da parte di un ente diverso dal titolare dell'autorizzazione;

d)

la comunicazione di dichiarazioni non veritiere nell'ambito della procedura di autorizzazione;

e)

l'esercizio dei diritti di traffico da parte di un ente autorizzato che non abbia sottoscritto un'assicurazione obbligatoria valida;

f)

la mancata comunicazione annuale all'INAC, I.P., da parte degli enti autorizzati, dei dati statistici sul traffico, dei conti annuali di gestione e il rifiuto di fornire gli elementi richiesti dall'INAC, I.P. al fine di vigilare sull'osservanza del disposto del presente decreto;

g)

eventuali modifiche ai programmi approvati relative alle frequenze, ai giorni e alle ore di servizio, la modifica dell'equipaggiamento, l'annullamento di voli o l'introduzione di voli supplementari senza la previa autorizzazione dell'INAC, I.P., ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1.

2.   Ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio delle infrazioni aeronautiche civili, approvato con decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004, costituiscono infrazioni gravi:

a)

il mancato avviamento, da parte del vettore aereo, della gestione dei servizi di linea extracomunitari entro il termine stabilito a tal fine, la sospensione o l'interruzione di tale gestione, per motivi che non costituiscano cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2;

b)

il mancato assoggettamento all'approvazione dell'INAC, I.P. per i programmi e gli orari relativi ai servizi aerei autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1;

c)

l'inosservanza degli orari e dei programmi approvati dall'INAC, I.P., ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d)

la mancata divulgazione dei programmi e degli orari approvati dall'INAC, I.P., ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

e)

il mancato pagamento delle tasse di cui all'articolo 27.

3.   Il tentativo di reato e la negligenza sono punibili.

Articolo 25

Procedimenti per infrazioni

1.   Compete all'INAC, I.P., ai sensi del decreto legge n. 145/2007 del 27 aprile 2007, avviare e istruire i procedimenti per infrazione nonché infliggere le ammende e le sanzioni accessorie.

2.   Per le infrazioni previste dal presente decreto si applica il regime delle infrazioni aeronautiche civili, approvato con decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004.

Articolo 26

Sanzioni accessorie

1.   Ai sensi della sezione II del capitolo II del decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004 e dell'articolo 21 del Regime Geral das Contraordenações (Regime generale delle infrazioni), approvato con decreto legge n. 433/82 del 27 ottobre 1982, quale modificato dal decreto legge n. 356/89 del 17 ottobre 1989, dal decreto legge n. 244/95 del 14 settembre 1995, dal decreto legge n. 323/2001 del 17 dicembre 2001 e dalla legge n. 109/2001 del 24 dicembre 2001, l'INAC, I.P. può determinare l'applicazione di una sanzione accessoria di inibizione all'esercizio dell'attività di trasporto aereo per una durata massima di due anni, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004, contestualmente all'applicazione dell'ammenda corrispondente all'infrazione prevista dall'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d).

2.   La sanzione per illecito può essere resa pubblica ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27

Tasse

1.   È dovuta una tassa iniziale per la presentazione della domanda di autorizzazione alla gestione e un'altra tassa per il rilascio dell'autorizzazione, tasse che, nel caso delle procedure previste dagli articoli 11 e 12 del presente decreto, sono soggette all'aumento per un importo pari al 50 % del loro ammontare.

2.   I titolari delle autorizzazioni alla gestione previste dal presente decreto sono tenuti al pagamento di una tassa annuale, calcolata in funzione delle spese sostenute per la vigilanza sull'applicazione del regime giuridico definito dal presente decreto.

3.   Le tasse previste dal presente articolo definite con ordinanza del membro del governo responsabile per il settore dell'aviazione civile.

4.   Rimangono in vigore, fino alla pubblicazione dell'ordinanza prevista dal paragrafo precedente, tutte le disposizioni contenute nella legislazione relative alle tasse previste dal presente articolo.

Articolo 28

Abrogazione

Fatto salvo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 4, il decreto legge n. 66/92 del 23 aprile 1992 è abrogato.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.