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19.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/11 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
2013/C 270/09
1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (1), del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame.
3. Termine
I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto sopra, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dalla data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
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Prodotto |
Paese/i di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 393/2009 del Consiglio (GU L 119 del 14.5.2009, pag. 1) |
15.5.2014 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
(3) Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.