23.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/1


Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 209/01

INTRODUZIONE

1.

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all’interno dell’Unione europea (1). Gli aiuti di Stato di questo tipo sono definiti aiuti a finalità regionale.

2.

Nei presenti orientamenti la Commissione definisce le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per identificare le zone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

3.

L’obiettivo principale del controllo degli aiuti di Stato a finalità regionale, oltre a quello di limitare al minimo gli effetti degli aiuti sugli scambi e sulla concorrenza, è di concedere aiuti destinati allo sviluppo regionale garantendo al contempo parità di condizioni tra gli Stati membri, in particolare cercando di evitare corse alle sovvenzioni che potrebbero verificarsi nel tentativo di attirare o mantenere le imprese nelle zone svantaggiate dell’Unione.

4.

L’obiettivo dello sviluppo geografico differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuto, tra cui gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione, all’occupazione, alla formazione, all’energia o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato. In alcuni casi possono essere autorizzate maggiori intensità per queste altre forme di aiuto, se a beneficiarne sono imprese stabilite in zone svantaggiate, per compensare le difficoltà specifiche che devono affrontare in tali zone (2).

5.

Gli aiuti a finalità regionale possono essere efficaci solo se utilizzati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle regioni più svantaggiate dell’Unione europea (3). In particolare, i massimali di aiuto ammissibili dovrebbero riflettere la gravità relativa dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate. Inoltre, i vantaggi degli aiuti in termini di sviluppo di una regione sfavorita devono essere superiori agli svantaggi derivanti dalle relative distorsioni della concorrenza (4). Il peso attribuito agli effetti positivi degli aiuti può variare in funzione della deroga applicata in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato, per cui una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), rispetto a quelle di cui alla lettera c) (5).

6.

Gli aiuti a finalità regionale possono inoltre contribuire allo sviluppo economico nelle zone svantaggiate solo se sono tesi a stimolare investimenti o attività economiche supplementari in quelle zone. In alcuni casi molto limitati e ben definiti, gli ostacoli che queste particolari zone incontrano per attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o così gravi che gli aiuti agli investimenti da soli potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo della zona interessata. Solo in questi casi gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento non legati a un investimento.

7.

Nella comunicazione dell’8 maggio 2012 (6) relativa alla modernizzazione degli aiuti di Stato, la Commissione ha annunciato tre obiettivi per modernizzare il controllo sugli aiuti di Stato:

a)

promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;

b)

concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato;

c)

razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.

8.

In particolare, nella fase di revisione dei vari orientamenti e discipline, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune allo scopo di rafforzare il mercato interno, di aumentare l’efficacia della spesa pubblica (migliorando il contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e aumentando il controllo dell’effetto di incentivazione), di limitare gli aiuti al minimo e di evitare i potenziali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi. Le condizioni di compatibilità definite nei presenti orientamenti si basano su questi principi di valutazione comuni e sono applicabili ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali notificati.

1.   CAMPO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1.   Campo d’applicazione degli aiuti a finalità regionale

9.

Gli aiuti a finalità regionale ai settori dell’industria dell’acciaio (7) e delle fibre sintetiche (8) non sono considerati compatibili con il mercato interno.

10.

La Commissione intende applicare i principi stabiliti nei presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale in tutti i settori di attività economica (9), ad eccezione dei settori della pesca e dell’acquacoltura (10), dell’agricoltura (11) e dei trasporti (12), che sono oggetto di norme specifiche previste da strumenti giuridici ad hoc, in deroga totale o parziale ai presenti orientamenti. La Commissione applicherà detti orientamenti alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli trasformati in prodotti non agricoli. I presenti orientamenti si applicano alle misure di aiuto a favore di attività che esulano dal campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato, ma rientrano in quello del regolamento sullo sviluppo rurale e sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o concesse a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente.

11.

I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti di Stato concessi agli aeroporti (13) o al settore energetico (14).

12.

Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti per le reti a banda larga possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno se, oltre alle condizioni generali stabilite nei presenti orientamenti, soddisfano anche le seguenti condizioni specifiche: i) gli aiuti sono concessi solo alle zone in cui non sono disponibili infrastrutture della stessa categoria (reti a banda larga o NGA) e non si prevede che siano sviluppate in un immediato futuro; ii) l’operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all’ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie con la possibilità di una disaggregazione effettiva e completa; iii) gli aiuti saranno assegnati in base a una procedura di selezione competitiva ai sensi del punto 78, lettere c) e d) degli orientamenti sulle reti a banda larga (15).

13.

Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore delle infrastrutture di ricerca (16) possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno se, oltre al rispetto delle condizioni generali stabilite nei presenti orientamenti, la concessione dell’aiuto è subordinata alla garanzia di un accesso trasparente e non discriminatorio all’infrastruttura.

14.

Rispetto alle piccole e medie imprese (PMI), le grandi imprese tendono ad essere meno esposte agli svantaggi regionali quando si tratta di investire o di mantenere un’attività economica in una zona meno sviluppata. Innanzitutto, le grandi imprese possono reperire capitali e crediti sui mercati mondiali più facilmente e sono meno condizionate dall’offerta più limitata di servizi finanziari in una data regione svantaggiata. In secondo luogo, gli investimenti realizzati dalle grandi imprese possono produrre economie di scala che riducono i costi iniziali legati all’ubicazione e che, per molti versi, non sono legate alla regione in cui viene fatto l’investimento. In terzo luogo, le grandi imprese che realizzano investimenti solitamente detengono un forte potere contrattuale nei confronti delle autorità, il che può portare a una concessione di aiuti non necessaria o non debitamente giustificata. Infine, le grandi imprese hanno generalmente un peso maggiore sul mercato interessato e, di conseguenza, l’investimento per cui è concesso l’aiuto può causare distorsioni della concorrenza e degli scambi nel mercato interno.

15.

Dal momento che gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti di grandi imprese comportano difficilmente un effetto di incentivazione, essi non possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a meno che non siano concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche nelle zone interessate (17) o alla diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti o in nuove innovazioni nei processi.

16.

Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa costituiscono aiuti al funzionamento e non saranno ritenuti compatibili con il mercato interno, a meno che non siano concessi per compensare svantaggi specifici o permanenti riscontrati dalle imprese nelle regioni svantaggiate. Gli aiuti al funzionamento possono essere considerati compatibili se sono destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI in zone particolarmente svantaggiate che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), o a compensare i costi aggiuntivi per svolgere un’attività economica in una regione ultraperiferica o a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica.

17.

Non sono ritenuti compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento concessi alle imprese la cui attività principale figura tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (18), né alle imprese che esercitano attività intragruppo e la cui attività principale rientra nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.

18.

Gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (19), come modificati o sostituiti.

19.

Nel valutare un aiuto a finalità regionale concesso a un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto dell’importo dell’aiuto che rimane da recuperare (20).

1.2.   Definizioni

20.

Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «zone a»: le zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale in applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; «zone c»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale in applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

b)   «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nel quadro di un regime;

c)   «importo di aiuto corretto»: l’importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula:

importo massimo di aiuto = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C)

dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata per le PMI; B è la parte di costi ammissibili compresi tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR; C è la parte di costi ammissibili superiori a 100 milioni di euro;

d)   «data di concessione degli aiuti»: la data in cui lo Stato membro ha preso l’impegno giuridicamente vincolante di concedere l’aiuto e che può essere invocata dinanzi a un tribunale nazionale;

e)   «costi ammissibili»: ai fini degli aiuti agli investimenti, sono gli attivi materiali e immateriali relativi a un investimento iniziale o i costi salariali;

f)   «equivalente sovvenzione lordo» (ESL): il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili, calcolato al momento della concessione dell’aiuto sulla base del tasso di riferimento applicabile in quel giorno;

g)   «aiuto individuale»: aiuto concesso sulla base di un regime di aiuti o su una base ad hoc;

h)   «investimento iniziale»:

a)

un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:

la creazione di un nuovo stabilimento,

l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,

la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima, oppure

un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente, oppure

b)

l’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, e sia acquistato da un investitore che non ha legami con il venditore. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale;

i)   «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a)

un investimento in attivi materiali e immateriali relativo:

alla creazione di un nuovo stabilimento, oppure

alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano attività uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento, oppure

b)

l’acquisizione degli attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione e sia acquistato da un investitore non connesso al venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano attività uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione;

j)   «attivi immateriali»: gli attivi acquisiti a seguito di un trasferimento di tecnologia quale l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

k)   «creazione di posti di lavoro»: l’incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti dopo aver sottratto dal numero apparente di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo;

l)   «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR calcolata sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio correnti alla data in cui l’aiuto è concesso;

m)   «intensità massime di aiuto»: le intensità di aiuto espresse in ESL per le grandi imprese specificate alla sottosezione 5.4 dei presenti orientamenti e riprese nella pertinente carta degli aiuti a finalità regionale;

n)   «soglia di notifica»: importi di aiuto che superano le soglie riportate nella tabella qui di seguito:

Intensità di aiuto

Soglia di notifica

10 %

7,5 milioni di EUR

15 %

11,25 milioni di EUR

25 %

18,75 milioni di EUR

35 %

26,25 milioni di EUR

50 %

37,5 milioni di EUR

o)   «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno; i lavoratori occupati a tempo parziale o i lavoratori stagionali sono conteggiati in frazioni di ULA;

p)   «regioni ultraperiferiche»: le regioni di cui all’articolo 349 del trattato (21);

q)   «aiuti al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa non legate a un investimento iniziale. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento qualora questi siano stati inclusi nei costi ammissibili al momento di concedere l’aiuto agli investimenti;

r)   «carta degli aiuti a finalità regionale»: l’elenco delle aree designate da uno Stato membro conformemente alle condizioni stabilite nei presenti orientamenti e approvato dalla Commissione;

s)   «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2;

t)   «progetto unico d’investimento»: ogni investimento iniziale realizzato dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di inizio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione NUTS 3;

u)   «PMI»: le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (22);

v)   «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l’inizio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «inizio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

w)   «zone scarsamente popolate»: le zone designate dallo Stato membro interessato conformemente al punto 161 dei presenti orientamenti;

x)   «attivi materiali»: gli attivi quali terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

y)   «zone a bassissima densità demografica»: regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 (sulla base dei dati Eurostat sulla densità di popolazione per il 2010) o parti di tali regioni NUTS 2 designate dallo Stato membro interessato a norma del punto 162 dei presenti orientamenti;

z)   «costi salariali»: l’importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell’aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi sociali obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

2.   AIUTI A FINALITÀ REGIONALE SOGGETTI A NOTIFICA

21.

In linea di principio, gli Stati membri sono tenuti a notificare gli aiuti a finalità regionale in conformità dell’articolo 108, paragrafo 3 (23), del trattato, ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni previste da un regolamento di esenzione per categoria adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (regolamento di applicazione) (24).

22.

La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai regimi di aiuti a finalità regionale e agli aiuti individuali notificati.

23.

Gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime notificato restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato se l’importo dell’aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica (25) o se l’aiuto è concesso a un beneficiario che ha chiuso un’attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto o che al momento della domanda di aiuto ha l’intenzione di chiudere tale attività entro due anni dal completamento dell’investimento da sovvenzionare.

24.

Gli aiuti agli investimenti concessi a una grande impresa perché diversifichi la produzione di uno stabilimento esistente in una «zona c» restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

3.1.   Principi di valutazione comuni

25.

Per stabilire se una misura di aiuto notificata possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno, la Commissione ne analizza in genere la struttura per accertarsi che l’impatto positivo generato nel conseguire un obiettivo di interesse comune superi i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.

26.

La comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’8 maggio 2012 proponeva di individuare e definire principi comuni applicabili dalla Commissione nella valutazione della compatibilità di tutte le misure d’aiuto. A tal fine la Commissione riterrà una misura di aiuto compatibile con il trattato soltanto se soddisfa ciascuno dei seguenti criteri:

a)

contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato (sezione 3.2);

b)

necessità dell’intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.3);

c)

adeguatezza della misura d’aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l’obiettivo di interesse comune (sezione 3.4);

d)

effetto di incentivazione: l’aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo (sezione 3.5);

e)

proporzionalità dell’aiuto/aiuto limitato al minimo: l’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella zona interessata (sezione 3.6);

f)

limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo (sezione 3.7);

g)

trasparenza dell’aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti in merito alla concessione dell’aiuto (sezione 3.8).

27.

Alcune categorie di regimi possono inoltre essere soggette a un requisito di valutazione ex post dal punto di vista del loro equilibrio generale, come descritto nella sezione 4 dei presenti orientamenti. In tali casi, la Commissione può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito.

28.

Nel caso in cui una misura di aiuto di Stato o le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando questo è parte integrante della misura) comporti una violazione indissociabile del diritto dell’UE, l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (26).

29.

Nel valutare la compatibilità di ogni aiuto individuale con il mercato interno, la Commissione terrà conto degli eventuali precedenti di infrazione degli articoli 101 o 102 del trattato che interessano il beneficiario dell’aiuto e che possono essere pertinenti per la valutazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato (27).

3.2.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

30.

Gli aiuti a finalità regionale mirano essenzialmente a ridurre il divario di sviluppo tra le diverse regioni dell’Unione europea e, perseguendo l’obiettivo di equità o di coesione, possono contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 conseguendo una crescita inclusiva e sostenibile.

3.2.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

31.

I regimi di aiuti a finalità regionale dovrebbero essere parte integrante di una strategia di sviluppo regionale con obiettivi chiaramente specificati che dovrebbero rispettare e contribuire a raggiungere.

32.

È il caso, in particolare, delle misure attuate conformemente alle strategie di sviluppo regionale definite nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

33.

Per i regimi di aiuto che non rientrano in un programma operativo finanziato dai fondi della politica di coesione, gli Stati membri devono dimostrare che la misura è coerente e contribuisce alla strategia di sviluppo della zona interessata. A tal fine, gli Stati membri possono basarsi su valutazioni di regimi di aiuti di Stato precedenti, su valutazioni di impatto realizzate dalle autorità che concedono gli aiuti o su pareri di esperti. Per garantire tale contributo alla strategia di sviluppo, il regime di aiuti deve prevedere un sistema che consenta alle autorità che concedono gli aiuti di stabilire le priorità e di selezionare i progetti di investimento in funzione degli obiettivi del regime (ad esempio mediante un sistema ufficiale di attribuzione di punteggi) (28).

34.

Nelle «zone a» i regimi di aiuti a finalità regionale possono essere adottati per sostenere gli investimenti iniziali delle PMI o delle grandi imprese, mentre nelle «zone c» per sostenere gli investimenti iniziali delle PMI e gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività da parte delle grandi imprese.

35.

Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell’ambito di un regime, l’autorità che concede l’aiuto è tenuta a confermare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo del regime e, di conseguenza, alla strategia di sviluppo della zona interessata. A tal fine, gli Stati membri possono avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente nel modulo allegato ai presenti orientamenti, in cui deve descrivere gli effetti positivi dell’investimento nelle zone interessate (29).

36.

Per garantire che l’investimento rappresenti un contributo reale e sostenibile allo sviluppo regionale, esso deve essere mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (30).

37.

Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l’investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Per gli investimenti realizzati dalle PMI, gli Stati membri possono ridurre a un minimo di tre anni i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati.

38.

Per fare in modo che l’investimento sia economicamente redditizio, lo Stato membro deve garantire che il beneficiario apporti un contributo finanziario pari almeno al 25 % (31) dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (32).

39.

Per evitare che le misure di aiuto di Stato causino danni ambientali, gli Stati membri devono inoltre assicurare il rispetto della legislazione ambientale dell’Unione, tra cui, in particolare, la necessità di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale ove richiesto dalla legge e garantire di essere in possesso di tutti i permessi necessari.

3.2.2.   Aiuti individuali agli investimenti notificati

40.

Per dimostrare il contributo a livello regionale dei singoli aiuti agli investimenti notificati alla Commissione, gli Stati membri possono utilizzare tutta una serie di indicatori come quelli menzionati in appresso, che possono essere sia diretti (ad esempio i posti di lavoro diretti creati) che indiretti (ad esempio il livello di innovazione locale):

a)

il numero di posti di lavoro diretti creati dall’investimento è un indicatore importante del contributo allo sviluppo regionale, a condizione che si tenga conto anche della qualità di tali posti di lavoro e del livello di qualifiche richiesto;

b)

un numero ancora maggiore di nuovi posti di lavoro potrebbe essere creato a livello di rete locale di fornitori/subfornitori, favorendo così una migliore integrazione dell’investimento nel tessuto della regione interessata e garantendo effetti di ricaduta di più vasta portata. Si terrà quindi conto anche del numero di posti di lavoro indiretti creati;

c)

un impegno da parte del beneficiario a realizzare attività di formazione di vasta portata onde migliorare le qualifiche (generali e specifiche) della sua forza lavoro sarà considerato un fattore di rafforzamento dello sviluppo regionale. Verrà inoltre dato particolare rilievo all’offerta di tirocini o apprendistati soprattutto per i giovani, nonché alle azioni di formazione volte a migliorare le competenze e l’occupabilità dei lavoratori al di fuori dell’impresa. Per evitare il doppio conteggio, non sarà preso in considerazione quale effetto positivo quello risultante da una formazione, generale o specifica, per la quale sia già stato approvato un aiuto alla formazione;

d)

economie di scala esterne o altri vantaggi sul piano dello sviluppo regionale possono essere determinati dalla vicinanza geografica (cosiddetto effetto di raggruppamento). Il raggruppamento di imprese dello stesso settore industriale consente ai singoli stabilimenti una maggiore specializzazione, il che comporta in ultima analisi un’accresciuta efficienza. Tuttavia, l’importanza di questo indicatore per determinare il contributo allo sviluppo regionale dipende dallo stato di sviluppo di questo tipo di raggruppamento;

e)

gli investimenti rappresentano anche conoscenze tecniche e possono quindi essere all’origine di un importante trasferimento di tecnologie (ricadute di conoscenza). Gli investimenti realizzati in settori industriali ad alta intensità di tecnologia presentano maggiori probabilità di comportare un trasferimento di tecnologie alla regione beneficiaria; a questo proposito, è importante considerare anche il livello e il contenuto specifico della diffusione delle conoscenze;

f)

si può tener conto anche del contributo dei progetti alla capacità della regione interessata di creare nuova tecnologia tramite le risorse di innovazione locali. La cooperazione tra il nuovo stabilimento di produzione e gli istituti di istruzione superiore della regione può quindi essere valutata come un fattore positivo;

g)

la durata dell’investimento in questione e la possibilità che vengano realizzati in futuro ulteriori investimenti costituiscono altrettante indicazioni di un impegno duraturo da parte di un’impresa nella regione interessata.

41.

Gli Stati membri possono altresì fare riferimento al piano aziendale del beneficiario dell’aiuto, che potrebbe contenere informazioni circa il numero di posti di lavoro che verranno creati, gli stipendi corrisposti (effetto di ricaduta sotto forma di incremento della ricchezza delle famiglie), il volume degli acquisti realizzati da parte dei produttori locali e il fatturato generato dall’investimento, di cui la regione beneficerà eventualmente sotto forma di aumento del gettito fiscale.

42.

Per gli aiuti ad hoc (33), oltre a soddisfare i requisiti fissati ai punti da 35 a 39, lo Stato membro deve dimostrare che il progetto è in linea con la strategia di sviluppo della zona interessata e che contribuisce alla sua realizzazione.

3.2.3.   Regimi di aiuti al funzionamento

43.

I regimi di aiuti al funzionamento promuovono lo sviluppo delle zone svantaggiate solo se gli svantaggi di tali aree sono chiaramente identificati a priori. Gli ostacoli di una regione in termini di capacità di attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o così gravi che gli aiuti agli investimenti da soli potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo della zona interessata.

44.

Per quanto riguarda gli aiuti destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nelle «zone a», gli Stati membri interessati devono dimostrare l’esistenza e l’entità di dette difficoltà, il fatto che non possano essere superate con gli aiuti agli investimenti e quindi la necessità di attuare un regime di aiuti al funzionamento.

45.

Per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento destinati a compensare alcuni costi aggiuntivi sostenuti nelle regioni ultraperiferiche, gli svantaggi permanenti che limitano fortemente lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche sono elencati all’articolo 349 del trattato e includono la grande distanza, l’insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti. Lo Stato membro interessato deve tuttavia individuare i costi aggiuntivi specifici connessi agli svantaggi permanenti che il regime di aiuti al funzionamento deve compensare.

46.

Per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento delle zone a bassissima densità demografica, lo Stato membro interessato deve dimostrare il rischio di spopolamento della zona interessata in assenza di aiuti al funzionamento.

3.3.   Necessità dell’intervento statale

47.

Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento di un obiettivo di interesse comune, è innanzitutto necessario analizzare il problema da affrontare. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati a situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non riesce a conseguire, soprattutto in un contesto di scarsa disponibilità di risorse pubbliche.

48.

A determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono correggere i fallimenti del mercato, contribuendo a un funzionamento efficiente e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo dell’equità o della coesione, il ricorso agli aiuti di Stato può consentire di ottenere risultati più auspicabili e più equi.

49.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per lo sviluppo di zone incluse nella carta degli aiuti a finalità regionale in conformità delle norme di cui alla sezione 5 dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di coesione previsti, stabiliti nel trattato, senza l’intervento statale. Pertanto, gli aiuti concessi in tali zone dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato.

3.4.   Adeguatezza degli aiuti a finalità regionale

50.

La misura di aiuto notificata deve essere uno strumento adeguato per conseguire l’obiettivo in questione. Una misura d’aiuto non è considerata compatibile se altri strumenti della politica o altri tipi di strumenti d’aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo allo sviluppo regionale.

3.4.1.   Rispetto a strumenti di politica alternativi

3.4.1.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

51.

Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non sono l’unico strumento di cui dispongono gli Stati membri per sostenere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nelle zone svantaggiate: essi possono ricorrere ad altre misure come lo sviluppo delle infrastrutture, il rafforzamento della qualità dell’istruzione e della formazione o il miglioramento del contesto in cui operano le imprese.

52.

Al momento di introdurre un regime non contemplato da un programma operativo finanziato dai fondi della politica di coesione, gli Stati membri devono indicare il motivo per cui gli aiuti a finalità regionale sono lo strumento appropriato per perseguire l’obiettivo comune di equità o di coesione.

53.

Se uno Stato membro decide di mettere in atto un regime di aiuto settoriale non contemplato da un programma operativo finanziato dai fondi dell’Unione di cui al punto 32 dei presenti orientamenti, deve dimostrare i vantaggi di un simile strumento rispetto a un regime multisettoriale o ad altre opzioni della politica.

54.

La Commissione terrà conto, in particolare, delle valutazioni di impatto del regime di aiuti proposto eventualmente fornite dallo Stato membro. Analogamente, per valutare l’adeguatezza del regime proposto è possibile prendere in considerazione anche i risultati delle valutazioni ex post, come descritto alla sezione 4.

3.4.1.2.   Aiuti individuali agli investimenti

55.

Per gli aiuti ad hoc, lo Stato membro è tenuto a dimostrare come l’aiuto sia in grado di garantire un migliore sviluppo della zona interessata rispetto a un aiuto a titolo di un regime o ad altri tipi di misure.

3.4.1.3.   Regimi di aiuti al funzionamento

56.

Lo Stato membro deve dimostrare che l’aiuto è appropriato per conseguire l’obiettivo del regime in relazione ai problemi che l’aiuto è teso a risolvere. Per dimostrare che l’aiuto è appropriato, lo Stato membro può calcolare ex ante l’importo dell’aiuto sotto forma di una somma forfettaria a copertura dei costi aggiuntivi previsti durante un dato periodo, allo scopo di incentivare le imprese a contenere i costi e a sviluppare le loro attività in modo più efficace nel tempo (34).

3.4.2.   Rispetto ad altri strumenti di aiuto

57.

Gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi sotto diverse forme, ma lo Stato membro è tenuto a garantire che la forma in cui viene concesso l’aiuto sia la meno suscettibile di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. A tal proposito, se l’aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), non siano appropriate.

58.

Per i regimi di aiuti che attuano gli obiettivi e le priorità dei programmi operativi, lo strumento di finanziamento scelto in questo programma è ritenuto appropriato.

59.

Per valutare l’adeguatezza dello strumento di aiuto proposto è possibile prendere in considerazione i risultati delle valutazioni ex post, come descritto alla sezione 4.

3.5.   Effetto di incentivazione

60.

Gli aiuti a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l’aiuto modifica il comportamento dell’impresa spingendola ad intraprendere un’attività supplementare che contribuisce allo sviluppo di una zona e che non realizzerebbe senza l’aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

61.

L’esistenza dell’effetto di incentivazione può essere dimostrata nei seguenti due casi:

a)

l’aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva in merito all’investimento, in quanto un investimento che per il beneficiario non sarebbe sufficientemente redditizio può essere realizzato nella regione interessata (35) (scenario 1, decisione di investimento); o

b)

l’aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già pianificato nella regione in questione invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati all’ubicazione dell’investimento nella regione interessata (scenario 2, decisione sull’ubicazione).

62.

Se l’aiuto non modifica il comportamento del beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella zona interessata, si può concludere che lo stesso investimento verrebbe realizzato anche in assenza dell’aiuto in questione. In questo caso viene a mancare l’effetto di incentivazione per conseguire l’obiettivo regionale e l’aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato interno.

63.

Ciononostante, quando gli aiuti a finalità regionale sono concessi mediante fondi della politica di coesione nelle «zone a» onde realizzare investimenti finalizzati al raggiungimento di standard richiesti dalla legislazione dell’UE, si può considerare che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione se, in sua assenza, non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario investire nella regione interessata, con la conseguente chiusura di uno stabilimento ivi esistente.

3.5.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

64.

I lavori relativi a investimento individuale possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

65.

Se i lavori iniziano prima della presentazione della domanda di aiuto, nessun aiuto concesso per tale investimento individuale potrà essere considerato compatibile con il mercato interno.

66.

Gli Stati membri devono presentare il modulo di domanda di aiuto allegato alle presenti istruzioni (36). Nel modulo le PMI e le grandi imprese devono spiegare cosa sarebbe successo se non avessero beneficiato dell’aiuto indicando quale degli scenari descritti al punto 61 è d’applicazione.

67.

Inoltre, le grandi imprese devono fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Le PMI non sono soggette a tale obbligo.

68.

L’autorità che concede l’aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l’aiuto a finalità regionale produce l’effetto di incentivazione richiesto corrispondente a uno degli scenari di cui al punto 61. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all’investimento da parte del beneficiario.

3.5.2.   Aiuti individuali agli investimenti notificati

69.

Oltre ai requisiti di cui ai punti da 64 a 67, per gli aiuti individuali notificati (37) lo Stato membro deve fornire prove evidenti che l’aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire o sulla scelta del luogo (38), e deve specificare lo scenario di riferimento (cfr. punto 61). Per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto per il quale viene concesso l’aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui nessuna autorità pubblica nel SEE concederebbe un aiuto al beneficiario.

70.

Nello scenario 1, lo Stato membro può dimostrare l’effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che l’investimento non sarebbe stato sufficientemente redditizio in assenza di aiuto.

71.

Nello scenario 2, lo Stato membro può dimostrare l’effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell’ubicazione dell’investimento nella regione in questione e quelli dell’ubicazione in un’altra o in altre regioni. La Commissione verifica che tali scenari comparativi siano realistici.

72.

Gli Stati membri sono invitati in particolare a basarsi su documenti ufficiali dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi (segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all’ubicazione dell’investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l’effetto di incentivazione sono potenzialmente utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell’investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

73.

In tale contesto, e in particolare nello scenario 1, è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nello specifico settore industriale considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) del progetto (39), il tasso di rendimento interno (TRI) (40) o l’utile sul capitale investito (return on capital employed — ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell’impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato.

74.

Se l’aiuto non modifica il comportamento del beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella regione in questione, non vi sono effetti positivi per la regione. L’aiuto non sarà pertanto ritenuto compatibile con il mercato interno ove risulti che lo stesso investimento verrebbe realizzato anche in assenza dell’aiuto.

3.5.3.   Regimi di aiuti al funzionamento

75.

Per quanto riguarda i regimi di aiuti al funzionamento, si ritiene sussista l’effetto di incentivazione se è probabile che, in assenza di aiuto, il livello di attività economica nella zona o nella regione in questione risulti notevolmente ridotto a causa dei problemi che l’aiuto è destinato risolvere.

76.

Pertanto, ove lo Stato membro abbia dimostrato l’esistenza e il carattere sostanziale di tali problemi nella zona in questione (cfr. punti da 44 a 46), la Commissione riterrà che l’aiuto stimoli attività economiche supplementari nelle zone o nelle regioni interessate.

3.6.   Proporzionalità dell’importo dell’aiuto (aiuto limitato al minimo)

77.

In linea di principio, l’importo dell’aiuto a finalità regionale deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella regione interessata.

78.

Di regola, gli aiuti individuali notificati sono considerati limitati al minimo se l’importo dell’aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell’ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l’importo dell’aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto».

79.

Per le situazioni riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento), l’importo dell’aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio per portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, eventualmente, per aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato.

80.

Nelle situazioni riconducibili allo scenario 2 (incentivi alla scelta del luogo), l’importo dell’aiuto non dovrebbe superare la differenza tra il valore attuale netto dell’investimento nell’area interessata e il valore attuale netto nell’ubicazione alternativa. Occorre tener conto di tutti i costi e i benefici rilevanti, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione nonché le differenze salariali. Tuttavia, le sovvenzioni concesse in un sito alternativo all’interno del SEE non sono prese in considerazione.

81.

Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, la Commissione applica per gli aiuti agli investimenti le intensità massime di aiuto (41), le quali hanno un duplice scopo.

82.

Innanzitutto, per i regimi notificati, tali intensità rappresentano una sorta di «zona di sicurezza» per le PMI: fintantoché l’intensità di aiuto non supera il massimo consentito, si ritiene che il criterio di «aiuto limitato al minimo» sia soddisfatto.

83.

In secondo luogo, per tutti gli altri casi, le intensità massime di aiuto servono da limite all’approccio del sovraccosto netto di cui ai punti 79 e 80.

84.

Le intensità massime di aiuto sono modulate in funzione di tre criteri:

a)

la situazione socioeconomica della regione interessata, quale indicatore di quanto la zona necessiti di maggiore sviluppo e, potenzialmente, di quanto sia svantaggiata nell’attirare e nel mantenere le attività economiche;

b)

le dimensioni del beneficiario, quale indicatore delle particolari difficoltà per finanziare o attuare un progetto o nella regione interessata; e

c)

la portata del progetto d’investimento, quale indicatore del livello atteso di distorsione della concorrenza e degli scambi.

85.

Di conseguenza, sono autorizzate maggiori intensità di aiuto (e quindi potenziali maggiori distorsioni degli scambi e della concorrenza) quanto più bassi sono i livelli di sviluppo della regione interessata e se il beneficiario è una PMI.

86.

Tenuto conto delle maggiori distorsioni della concorrenza e degli scambi previste, l’intensità massima di aiuto per i grandi progetti di investimento deve essere ridotta utilizzando il meccanismo definito al punto 20, lettera c).

3.6.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

87.

Per gli aiuti alle PMI, possono essere utilizzate intensità massime di aiuto maggiorate, come illustrato alla sezione 5.4. Le PMI non possono tuttavia beneficiare di queste maggiori intensità se l’investimento riguarda un grande progetto d’investimento.

88.

Per gli aiuti a favore delle grandi imprese, lo Stato membro deve garantire che l’importo dell’aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato ai punti 79 e 80 deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

89.

Per gli aiuti ai grandi progetti di investimento, occorre garantire che l’aiuto non superi l’intensità ridotta. Se l’aiuto è concesso per un investimento ritenuto parte di un unico progetto d’investimento, l’aiuto deve essere ridotto per i costi ammissibili che superano i 50 milioni di EUR (42).

90.

L’autorità che concede l’aiuto calcola l’intensità massima e l’importo dell’aiuto per ciascun progetto al momento di concederlo. L’intensità dell’aiuto deve essere calcolata sulla base dell’equivalente sovvenzione lordo in relazione ai costi totali ammissibili dell’investimento o ai costi salariali ammissibili dichiarati dal beneficiario nella domanda di aiuto.

91.

Se un aiuto agli investimenti calcolato sulla base dei costi dell’investimento è combinato con un aiuto agli investimenti a finalità regionale calcolato sulla base dei costi salariali, l’importo totale dell’aiuto non deve superare l’importo massimo risultante da uno di questi due calcoli, fino alla massima intensità di aiuto autorizzata per la zona interessata.

92.

Un aiuto agli investimenti può essere concesso contemporaneamente a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, a condizione che l’importo complessivo, sommando tutte le fonti, non superi l’intensità massima autorizzata per progetto, che deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l’aiuto.

93.

Per un investimento iniziale connesso a progetti nell’ambito della cooperazione territoriale europea (CTE) che soddisfano i criteri del regolamento recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (43), l’intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è situato l’investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l’investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l’intensità massima di aiuto per l’investimento iniziale è quella applicabile nella zona assistita in cui si incorre la maggior parte dei costi ammissibili. Gli investimenti iniziali realizzati da grandi imprese nelle «zone c» possono beneficiare solo di un aiuto a finalità regionale nel contesto dei progetti CTE, se sono destinati a nuove attività o nuovi prodotti.

3.6.1.1.   Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento

94.

Tranne per le PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi (44).

95.

Per quanto riguarda le PMI, possono essere considerati ammissibili anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all’investimento, fino al 50 %.

96.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale della produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

97.

Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.

98.

I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

a)

per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell’investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;

b)

per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l’obbligo per il beneficiario di acquisire l’attivo alla sua scadenza.

99.

Nel caso dell’acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l’acquisizione di attivi prima del loro acquisto, i costi di detti attivi dovrebbero essere detratti dai costi ammissibili relativi all’acquisizione dello stabilimento. Nel caso in cui l’acquisizione dello stabilimento sia accompagnata da un’ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuto, i costi ammissibili di questo investimento vanno aggiunti ai costi di acquisto degli attivi dello stabilimento.

100.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d’investimento ammissibili per il progetto. Per le PMI, può essere presa in considerazione la totalità dei costi connessi agli attivi immateriali.

101.

Gli attivi immateriali che sono ammissibili per il calcolo dei costi d’investimento devono restare associati alla regione assistita in questione e non devono essere trasferiti ad altre regioni. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;

b)

devono essere ammortizzabili;

c)

devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno legami con l’acquirente.

102.

Gli attivi immateriali devono figurare all’attivo dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l’aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

3.6.1.2.   Aiuti calcolati in base ai costi salariali

103.

Gli aiuti a finalità regionale possono essere calcolati anche facendo riferimento ai costi salariali previsti per i posti di lavoro creati mediante un investimento iniziale. Gli aiuti possono compensare solo i costi salariali della persona assunta, calcolati su un periodo di due anni, e l’intensità di aiuto che ne deriva non può superare quella applicabile nella zona interessata.

3.6.2.   Aiuti individuali agli investimenti notificati

104.

Nelle situazioni corrispondenti allo scenario 1 (decisione di investimento), la Commissione verifica che l’importo dell’aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto 79.

105.

Nelle situazioni corrispondenti allo scenario 2 (decisione sull’ubicazione), nel caso di un incentivo alla scelta del luogo, la Commissione metterà a confronto il valore attuale netto dell’investimento per la zona interessata e il valore attuale netto dell’investimento nel sito alternativo, con il metodo descritto al punto 80.

106.

Anche i calcoli utilizzati per l’analisi dell’effetto di incentivazione possono essere utilizzati per valutare se l’aiuto è proporzionato. Lo Stato membro deve dimostrare la proporzionalità dell’aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto 72.

107.

L’intensità di aiuto non deve superare l’intensità di aiuto corretta ammissibile.

3.6.3.   Regimi di aiuti al funzionamento

108.

Lo Stato membro deve dimostrare che il livello di aiuto è proporzionato ai problemi che l’aiuto è teso a risolvere.

109.

Occorre in particolare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’aiuto deve essere determinato in relazione a una serie predefinita di costi ammissibili interamente imputabili ai problemi che l’aiuto intende risolvere, dimostrati dallo Stato membro;

b)

l’aiuto deve essere limitato a una determinata percentuale di questi costi ammissibili predefiniti e non deve superarli;

c)

l’importo dell’aiuto per beneficiario deve essere proporzionale al livello dei problemi effettivamente riscontrati da ciascun beneficiario.

110.

Per quanto riguarda gli aiuti volti a compensare determinati costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche, i costi ammissibili devono essere interamente imputabili a uno o più degli svantaggi permanenti di cui all’articolo 349 del trattato. Tali costi aggiuntivi devono escludere i costi di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi imputabili ad altri fattori e devono essere quantificati in relazione al livello dei costi sostenuti da imprese simili in altre regioni dello Stato membro interessato.

111.

Per quanto riguarda gli aiuti volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI delle «zone a» devono affrontare, il livello dell’aiuto deve essere progressivamente ridotto durante il periodo di attuazione del regime (45).

3.7.   Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

112.

Perché l’aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell’obiettivo di interesse comune. È possibile individuare alcuni casi in cui gli effetti negativi superano chiaramente gli eventuali effetti positivi, e l’aiuto non può pertanto essere considerato compatibile con il mercato interno.

3.7.1.   Osservazioni generali

113.

Gli aiuti a finalità regionale possono causare due principali distorsioni della concorrenza e degli scambi, ovvero distorsioni del mercato dei prodotti ed effetti sull’ubicazione, dando luogo in entrambi i casi a inefficienze allocative (che compromettono il rendimento economico del mercato interno) e a problemi di distribuzione (la distribuzione delle attività economiche tra le regioni).

114.

Un effetto potenzialmente nocivo degli aiuti di Stato è il fatto che impediscono ai meccanismi di mercato di funzionare efficacemente ovvero di premiare i produttori più efficienti spingendo quelli meno efficienti a migliorare, ristrutturarsi o a uscire dal mercato. Una significativa espansione della capacità indotta dagli aiuti di Stato in un mercato poco efficiente potrebbe, in particolare, determinare un’indebita distorsione della concorrenza, in quanto la creazione o il persistere di un eccesso di capacità potrebbe comportare una diminuzione dei margini di profitto e una riduzione degli investimenti da parte dei concorrenti o persino la loro uscita dal mercato. Potrebbe risultarne una situazione in cui imprese concorrenti, che sarebbero altrimenti in grado di mantenere la loro posizione, vengano costrette a uscire dal mercato. Si rischierebbe inoltre di impedire alle imprese di accedere al mercato o di espandersi e di scoraggiare i concorrenti ad innovarsi. Da quanto sopra descritto derivano quindi strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, possono danneggiare anche i consumatori. Inoltre, la disponibilità di aiuti potrebbe indurre i potenziali beneficiari ad adagiarsi o ad assumere comportamenti eccessivamente rischiosi, con possibili effetti negativi a lungo termine sulle prestazioni globali del settore.

115.

Gli aiuti potrebbero inoltre avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento di un potere di mercato considerevole da parte del beneficiario. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente questo potere di mercato, gli aiuti possono influire indirettamente scoraggiando l’espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l’accesso di nuovi concorrenti.

116.

Oltre a provocare distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti a finalità regionale incidono anche, per loro natura, sull’ubicazione dell’attività economica: se una zona attrae investimenti grazie all’aiuto, un’altra avrà perso quest’opportunità. Le zone che subiscono gli effetti negativi dell’aiuto possono registrare una perdita di attività economica e di posti di lavoro, anche a livello di subappaltatori, nonché un calo delle esternalità positive (per esempio in termini di effetto di raggruppamento, ricadute di conoscenza e di formazione ecc.).

117.

Ciò che distingue gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali è appunto la specificità regionale. Un’altra caratteristica particolare degli aiuti a finalità regionale è che sono destinati a influenzare la scelta degli investitori per quanto riguarda il sito in cui realizzare i loro progetti di investimento. Se compensano i costi aggiuntivi dovuti agli svantaggi regionali e promuovono investimenti supplementari nelle zone assistite senza sottrarli ad altre regioni interessate, gli aiuti a finalità regionale contribuiscono non solo allo sviluppo della regione interessata, ma anche al rafforzamento della coesione e quindi, in ultima analisi, vanno a beneficio dell’intera Unione. Per quanto riguarda i potenziali effetti negativi degli aiuti a finalità regionale sull’ubicazione, essi sono già limitati, in certa misura, dalle carte degli aiuti a finalità regionale, le quali definiscono in modo esaustivo le zone in cui gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi, tenendo conto degli obiettivi di equità e di coesione, nonché delle intensità massime di aiuto ammissibili. Per valutare appieno l’impatto effettivo dell’aiuto ai fini dell’obiettivo di coesione, rimane tuttavia importante avere un’idea dello scenario in assenza di aiuto.

3.7.2.   Effetti negativi evidenti

118.

La Commissione individua una serie di situazioni in cui gli effetti negativi dell’aiuto superano chiaramente gli eventuali effetti positivi, e dove l’aiuto non può quindi essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

119.

La Commissione stabilisce le intensità massime di aiuto, le quali costituiscono un requisito minimo di compatibilità, il cui scopo è prevenire il ricorso agli aiuti di Stato nei progetti in cui il rapporto tra importo dell’aiuto e costi ammissibili è ritenuto molto elevato e in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi. In linea generale, quanto maggiori saranno i potenziali effetti positivi generati dal progetto sovvenzionato e la probabile necessità dell’aiuto, tanto più elevata sarà l’intensità di aiuto.

120.

Per i casi riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento), se la creazione di capacità da parte del progetto avviene in un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto, la Commissione lo riterrà un effetto negativo che difficilmente potrà essere compensato da un qualche effetto positivo.

121.

Per i casi riconducibili allo scenario 2 (decisioni sull’ubicazione), il fatto che, in assenza di aiuto, l’investimento sarebbe stato realizzato in una regione con un’intensità di aiuto a finalità regionale superiore o identica a quella della regione prescelta costituisce un effetto negativo, che difficilmente potrà essere compensato da un qualche effetto positivo, poiché contraddice la ragion d’essere degli aiuti a finalità regionale (46).

122.

Qualora il beneficiario chiuda un’attività uguale o simile in un’altra zona all’interno del SEE e sposti tale attività verso la zona prescelta, se vi è un nesso causale tra l’aiuto e il trasferimento, ciò comporterà un effetto negativo che difficilmente sarà compensato da un qualche elemento positivo.

123.

Nel valutare le misure notificate, la Commissione chiederà tutte le informazioni necessarie per stabilire se gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all’interno del SEE.

3.7.3.   Regimi di aiuti agli investimenti

124.

I regimi di aiuti agli investimenti non devono comportare significative distorsioni della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo i regimi potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Queste distorsioni potrebbero interessare i mercati del prodotto, creando o aggravando una situazione di eccesso di capacità oppure generando, aumentando o mantenendo il considerevole potere di mercato di alcuni beneficiari, con effetti deleteri sugli incentivi dinamici. Gli aiuti messi a disposizione nell’ambito di regimi potrebbero portare anche a una significativa perdita di attività economica in altre zone del SEE, un rischio ancora più pronunciato nel caso in cui il regime sia incentrato su determinati settori.

125.

Lo Stato membro deve quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti interessati, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati. Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, lo Stato membro può sottoporle eventuali valutazioni d’impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza.

126.

Quando concede un aiuto per progetti singoli nell’ambito di un regime, l’autorità che concede l’aiuto è tenuta a verificare e confermare che l’aiuto non produca gli evidenti effetti negativi descritti al punto 121. Tale verifica può basarsi sulle informazioni ricevute dal beneficiario all’atto della presentazione della domanda di aiuto e sulla dichiarazione resa nel modulo di domanda di aiuto quando è necessario indicare un sito alternativo in assenza di aiuto.

3.7.4.   Aiuti individuali agli investimenti notificati

127.

Per valutare gli effetti negativi dell’aiuto notificato, la Commissione individua due scenari controfattuali, descritti sopra ai punti 104 e 105.

3.7.4.1.   Casi attinenti lo scenario 1 (decisioni di investimento),

128.

Nei casi ascrivibili allo scenario 1, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nelle industrie in declino, al fatto di evitare l’uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti in appresso ai punti da 128 a 138 e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell’aiuto. Tuttavia, qualora fosse assodato che l’aiuto produce gli evidenti effetti negativi di cui al punto 120, la misura non può essere ritenuta compatibile con il mercato interno, in quanto difficilmente compensabile da un qualche elemento positivo.

129.

Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati membri dovrebbero fornire prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati.

130.

Per valutare le potenziali distorsioni, la Commissione utilizzerà diversi criteri, quali la struttura del mercato del prodotto interessato, l’andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario degli aiuti, le barriere all’ingresso e all’uscita e la differenziazione del prodotto.

131.

Il fatto che un’impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di reggere da sola la concorrenza oppure che gode di vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti,

132.

La Commissione distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:

a)

quando è in atto una notevole espansione di capacità che provoca, o aggrava, una situazione di eccesso di capacità, soprattutto in un mercato in declino; e

b)

quando il beneficiario degli aiuti dispone di un notevole potere di mercato.

133.

Per decidere se l’aiuto possa servire alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, la Commissione prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà se il mercato sia poco efficiente oppure no.

134.

Nel caso di un mercato in crescita, vi sono meno motivi per temere che l’aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l’uscita dal mercato o l’ingresso sul mercato.

135.

I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. A questo proposito, la Commissione opera una distinzione tra i casi in cui, in un’ottica di lungo periodo, il mercato rilevante è in fase di declino strutturale (ad esempio, registra un tasso di crescita negativo) e i casi in cui il mercato rilevante è in fase di declino relativo (ad esempio registra un tasso di crescita positivo senza tuttavia andar oltre un tasso di crescita di riferimento).

136.

La scarsa efficienza del mercato verrà misurata, di norma, in relazione al PIL registrato all’interno del SEE nel triennio precedente l’avvio del progetto (tasso di riferimento), oppure può essere determinata anche sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi 3-5 anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza, come pure la probabile incidenza dell’aumento di capacità sui concorrenti attraverso i suoi effetti sui prezzi e sui margini di profitto.

137.

In alcuni casi, prendere in considerazione la crescita del mercato del prodotto nel SEE potrebbe non essere opportuno per valutare globalmente gli effetti dell’aiuto, in particolare se il mercato geografico è mondiale. In casi simili, la Commissione valuterà l’effetto dell’aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell’eventuale rischio che comporti un’esclusione dei produttori del SEE.

138.

Per valutare l’esistenza di un considerevole potere di mercato, la Commissione terrà conto della posizione del beneficiario in un dato periodo di tempo prima di ricevere l’aiuto e della sua posizione prevista sul mercato dopo aver finalizzato l’investimento. La Commissione prenderà in considerazione le quote di mercato del beneficiario, nonché dei suoi concorrenti, e altri fattori pertinenti: ad esempio, potrà valutare la struttura del mercato esaminando la concentrazione del mercato, la presenza di eventuali barriere all’ingresso (47), il potere contrattuale dell’acquirente (48) e le barriere all’espansione o all’uscita.

3.7.4.2.   Casi attinenti lo scenario 2 (decisioni sull’ubicazione)

139.

Se l’analisi controfattuale suggerisce che, anche in assenza di aiuto, l’investimento sarebbe stato realizzato in un altro luogo (scenario 2) appartenente allo stesso mercato geografico per il prodotto in esame, e se l’aiuto è proporzionale, gli eventuali risultati in termini di eccesso di capacità o di considerevole potere di mercato risulterebbero essere in linea di principio gli stessi, a prescindere dall’esistenza dell’aiuto. In tali casi, gli effetti positivi dell’aiuto sono probabilmente tali da compensare i limitati effetti negativi sulla concorrenza. Tuttavia, se il sito alternativo è all’interno del SEE, la principale preoccupazione della Commissione riguarda gli effetti negativi legati all’ubicazione alternativa e, di conseguenza, se l’aiuto produce gli evidenti effetti negativi di cui ai punti 121 e 122, non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno perché i suoi effetti negativi saranno difficilmente compensati da eventuali elementi positivi.

3.7.5.   Regimi di aiuti al funzionamento

140.

Se l’aiuto è necessario e proporzionale per conseguire l’obiettivo comune di cui alla sottosezione 3.2.3, è probabile che gli effetti negativi dell’aiuto siano compensati dagli effetti positivi. Tuttavia, in alcuni casi, l’aiuto potrebbe comportare cambiamenti nella struttura del mercato o nelle caratteristiche di un settore o di un’industria, che a loro volta causerebbero notevoli distorsioni della concorrenza con barriere all’ingresso o all’uscita del mercato, effetti di sostituzione o spostamento dei flussi di scambio. In questi casi, è improbabile che gli effetti negativi individuati possano essere compensati da un qualche effetto positivo.

3.8.   Trasparenza

141.

Gli Stati membri pubblicano in un unico sito web, oppure in un unico sito web che riunisca informazioni di diversi siti web (ad esempio, siti regionali), almeno le seguenti informazioni sulle misure di aiuto di Stato notificate: il testo del regime di aiuti notificato e le relative disposizioni di applicazione, l’autorità che concede l’aiuto, i singoli beneficiari, l’importo dell’aiuto per beneficiario e l’intensità dell’aiuto. Questa disposizione si applica agli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi notificati nonché agli aiuti ad hoc. Tali informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata adottata la decisione di concessione dell’aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni ed essere messe a disposizione del pubblico senza restrizioni (49).

4.   VALUTAZIONE

142.

A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che taluni regimi siano soggetti a una scadenza temporale (di norma 4 anni o meno) e alla valutazione di cui al punto 27.

143.

Saranno realizzate valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

144.

Tenuto conto degli obiettivi della valutazione e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri quando gli importi degli aiuti sono limitati, tale obbligo si applica solo ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l’aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune (50), e deve essere resa pubblica. La valutazione è presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l’eventuale prolungamento della misura di aiuto e in ogni caso alla scadenza del regime. L’esatta portata e la metodologia della valutazione saranno definite nella decisione che approva il regime di aiuti. Qualsiasi successiva misura che presenti un analogo obiettivo deve tener conto dei risultati di tale valutazione.

5.   CARTE DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

145.

Nella presente sezione, la Commissione stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Le zone che soddisfano tali condizioni e che lo Stato membro intende designare come «a» o «c» devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale da notificare alla Commissione, che quest’ultima deve approvare prima che l’aiuto sia concesso a imprese situate in tali zone. Le carte precisano altresì le intensità massime di aiuto applicabili a queste zone.

5.1.   Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale

146.

Dal momento che la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale deroga dal divieto generale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ritiene che la popolazione complessiva delle «zone a» e delle «zone c» dell’Unione debba essere inferiore a quella delle zone non designate. La copertura totale delle zone designate dovrebbe quindi essere nettamente inferiore al 50 % della popolazione dell’Unione.

147.

Negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (51), la copertura complessiva delle «zone a» e delle «zone c» era fissata al 42 % della popolazione UE-25 (45,5 % della popolazione UE-27). La Commissione ritiene che tale livello iniziale di copertura complessiva in termini di popolazione dovrebbe essere modificato alla luce dell’attuale situazione di difficoltà economica in numerosi Stati membri.

148.

Di conseguenza, nel periodo 2014-2020 il massimale di copertura delle «zone a» e delle «zone c» è fissato complessivamente al 46,53 % della popolazione UE-27 (52).

5.2.   La deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

149.

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale». Secondo la Corte di giustizia, l’uso dei termini «anormalmente» e «grave» all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE dimostra che la deroga riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell’Unione nel suo complesso (53).

150.

La Commissione ritiene di conseguenza che le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato siano soddisfatte nelle regioni NUTS 2 (54) con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore o pari al 75 % della media dell’Unione (55).

151.

Uno Stato membro può quindi designare le seguenti zone come «zone a»:

a)

le regioni NUTS 2 il cui PIL pro capite, misurato in standard di potere d’acquisto (SPA) (56), è inferiore o pari al 75 % della media UE-27 (calcolato sulla media degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati Eurostat (57);

b)

le regioni ultraperiferiche.

152.

Le «zone a» ammissibili sono elencate per Stato membro nell’allegato I.

5.3.   La deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c)

153.

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Secondo la Corte di giustizia, «la deroga di cui alla lettera c) [dell’articolo 107, paragrafo 3] […] consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati “non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale» (58).

154.

Il massimale di copertura totale per le «zone c» nell’Unione («copertura c») si ottiene deducendo la popolazione delle «zone a» ammissibili nell’Unione dal massimale di copertura complessivo fissato al punto 148.

155.

Vi sono due categorie di «zone c»:

a)

zone che soddisfano certe condizioni prestabilite e che uno Stato membro può quindi designare come «zone c» senza ulteriori giustificazioni («zone c predefinite»);

b)

zone che uno Stato membro può, a sua discrezione, designare come «zone c» purché dimostri che soddisfino certi criteri socioeconomici («zone c non predefinite»);

5.3.1.   «Zone c predefinite»

5.3.1.1.   Assegnazione specifica della «copertura c» per le «zone c predefinite»

156.

La Commissione ritiene che ogni Stato membro interessato debba avere sufficiente «copertura c» per poter designare come «c» le zone che erano «zone a» nella carta degli aiuti a finalità regionale nel periodo 2011-2013 (59).

157.

Allo stesso modo, la Commissione ritiene che ogni Stato membro interessato debba avere sufficiente «copertura c» per poter designare come «c» le zone con bassa densità di popolazione.

158.

Le seguenti zone saranno quindi considerate come «zone c predefinite»:

a)

ex «zone a»: regioni NUTS 2 designate come «zone a» nel periodo 2011-2013 (60);

b)

zone scarsamente popolate: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 o le regioni NUTS III con meno di 12,5 abitanti per km2 (dati Eurostat sulla densità di popolazione per il 2010).

159.

La ripartizione specifica della copertura per le «zone c predefinite» è specificata per Stato membro nell’allegato I. Tale ripartizione specifica in termini di popolazione può essere utilizzata solo per designare le «zone c predefinite».

5.3.1.2.   Designazione delle «zone c predefinite»

160.

Uno Stato membro può designare come «c» le zone predefinite di cui al punto 158.

161.

Per le zone scarsamente popolate, in linea di principio lo Stato membro dovrebbe designare le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km2. Tuttavia, uno Stato membro può designare parti di regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km2 o altre zone limitrofe a queste regioni NUTS 3, purché la densità di popolazione in queste zone sia inferiore a 12,5 abitanti/km2 e la designazione non superi l’assegnazione specifica della «copertura c» di cui al punto 160.

5.3.2.   «Zone c non predefinite»

5.3.2.1.   Metodo da utilizzare per la ripartizione tra gli Stati membri della «copertura c» per le «zone c non predefinite»

162.

Il massimale di copertura totale per le «zone c non predefinite» nell’Unione si ottiene deducendo la popolazione delle «zone a» ammissibili e delle «zone c predefinite» dal massimale di copertura complessivo fissato al punto 148. La copertura delle «zone c non predefinite» è ripartita tra gli Stati membri applicando il metodo di cui all’allegato II.

5.3.2.2.   Rete di sicurezza e copertura minima in termini di popolazione

163.

Per affrontare le difficoltà degli Stati membri che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi economica, la Commissione ritiene che, rispetto al periodo 2007-2013, non sia necessario ridurre la copertura totale di ciascuno Stato membro che riceve assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro, stabilito dal regolamento (CE) n. 332/2002 (61), del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) (62), del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) (63) o del meccanismo europeo di stabilità (MES) (64).

164.

Per garantire continuità nelle carte degli aiuti a finalità regionale e un margine minimo di manovra per tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene che ciascuno Stato membro non debba perdere più della metà della sua copertura totale rispetto al periodo 2007-2013 e debba avere una copertura minima in termini di popolazione.

165.

Di conseguenza, in deroga al massimale di copertura complessiva di cui al punto 148, la «copertura c» per ogni Stato membro interessato è aumentata secondo necessità in modo che:

a)

la copertura totale delle «zone a» e delle «zone c» di ciascuno Stato membro che, alla data di adozione dei presenti orientamenti, riceve assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro, del FESF, del MESF o del MES non sia ridotta rispetto al periodo 2007-2013;

b)

la copertura totale «a» e «c» di ciascuno Stato membro non sia ridotta più del 50 % rispetto al periodo 2007-2013 (65);

c)

ogni Stato membro ha una copertura in termini di popolazione pari almeno al 7,5 % della sua popolazione nazionale (66).

166.

La copertura per le «zone c non predefinite», comprese la rete di sicurezza e la copertura minima in termini di popolazione, è fissata per ciascun Stato membro nell’allegato I.

5.3.2.3.   Designazione delle «zone c non predefinite»

167.

La Commissione ritiene che i criteri utilizzati dagli Stati membri per designare le «zone c» debbano rispecchiare la varietà di situazioni in cui la concessione di aiuti a finalità regionale può essere giustificata. I criteri dovrebbero quindi tener conto di determinati problemi socioeconomici, geografici o strutturali facilmente riscontrabili nelle «zone c» e fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di aiuti a finalità regionale non comporterà una distorsione degli scambi in misura contraria al comune interesse.

168.

Pertanto, uno Stato membro può designare come «c» le «zone c non predefinite» che soddisfano i seguenti criteri:

a)

criterio 1: zone contigue di almeno 100 000 abitanti (67) situate nelle regioni NUTS 2 o NUTS 3 con:

un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27, oppure

un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale (68);

b)

criterio 2: regioni NUTS 3 con meno di 100 000 abitanti con:

un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27, oppure

un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale;

c)

criterio 3: isole o zone contigue caratterizzate da una situazione di isolamento geografico simile (es. penisole o zone montagnose) con:

un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27 (69), oppure

un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale (70), oppure

meno di 5 000 abitanti;

d)

criterio 4: regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che formano zone contigue limitrofe a una «zona a» o che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro del SEE o dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA);

e)

criterio 5: zone contigue con almeno 50 000 abitanti (71) che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in grave declino, purché non siano situate in regioni NUTS 3 o in zone contigue che soddisfano le condizioni per essere designate come zone predefinite o le condizioni di cui ai criteri da 1 a 4 (72).

169.

Per quanto riguarda i criteri di cui al punto 168, la nozione di aree contigue fa riferimento a intere zone di unità amministrative locali (LAU 2) (73) o a un gruppo di zone LAU 2 intere (74). Si riterrà che un gruppo di zone LAU 2 formino una zona contigua se ciascuna di esse ha un confine amministrativo con un’altra zona del gruppo (75).

170.

Il rispetto della copertura in termini di popolazione consentita per ciascuno Stato membro sarà accertato sulla base dei dati più recenti sulla popolazione totale residente nelle zone interessate, pubblicata dall’ufficio statistico nazionale.

5.4.   Intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti

171.

La Commissione ritiene che le intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti debbano tener conto della natura e del grado di disparità tra i livelli di sviluppo nelle diverse regioni dell’Unione. Pertanto, le intensità massime di aiuto dovrebbero essere superiori nelle «zone a» rispetto alle «zone c».

5.4.1.   Intensità massime di aiuto nelle «zone a»

172.

L’intensità massima di aiuto nelle «zone a» non deve superare:

a)

il 50 % dell’ESL nelle regioni NUTS 2 il cui PIL pro capite è inferiore o uguale al 45 % della media UE-27;

b)

il 35 % dell’ESL nelle regioni NUTS 2 il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media UE-27, o uguale a questi due valori;

c)

il 25 % dell’ESL nelle regioni NUTS 2 il cui PIL pro capite è superiore al 60 % della media UE-27.

173.

Le intensità massime di aiuto di cui al punto 172 possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali nelle regioni ultraperiferiche con un PIL pro capite inferiore o uguale al 75 % della media dell’UE-27 o di un massimo di 10 punti percentuali nelle altre regioni ultraperiferiche.

5.4.2.   Intensità massime di aiuto nelle «zone c»

174.

L’intensità massima di aiuto non deve superare:

a)

il 15 % dell’ESL nelle zone scarsamente popolate e nelle zone (regioni NUTS 3 o in loro parti) che hanno un confine territoriale con un paese al di fuori del SEE o dell’EFTA;

b)

il 10 % dell’ESL nelle «zone c non predefinite».

175.

Nelle ex «zone a» l’intensità di aiuto pari al 10 % dell’ESL può essere aumentata di un massimo di 5 punti percentuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

176.

Nel caso di una «zona c» contigua ad una «zona a», la massima intensità di aiuto nelle regioni NUTS 3 o in parti di queste regioni all’interno di detta «zona c» che sono contigue alla «zona a» può essere maggiorata nella misura necessaria affinché la differenza in termini di intensità di aiuto tra le due zone non superi i 15 punti percentuali.

5.4.3.   Maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI

177.

Le intensità massime di aiuto descritte nelle sottosezioni 5.4.1 e 5.4.2 possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (76).

5.5.   Notifica e dichiarazione di compatibilità

178.

Successivamente alla pubblicazione dei presenti orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un’unica carta degli aiuti a finalità regionale, valida dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni notifica deve includere le informazioni richieste nel modulo di cui all’allegato III.

179.

La Commissione esaminerà tutte le carte degli aiuti a finalità regionale notificate alla luce dei presenti orientamenti e adotterà una decisione di approvazione della carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato. Le carte degli aiuti a finalità regionale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e formano parte integrante dei presenti orientamenti.

5.6.   Modifiche

5.6.1.   Riserva di copertura in termini di popolazione

180.

Uno Stato membro può decidere, su propria iniziativa, di costituire una riserva per quanto riguarda la copertura nazionale in termini di popolazione, che consiste nella differenza tra il massimale di copertura della popolazione per lo Stato membro in questione, assegnato dalla Commissione (77), e la copertura per le zone «a» e «c» designate nella carta degli aiuti a finalità regionale dallo stesso Stato membro.

181.

Lo Stato membro che ha deciso di costituire una tale riserva può, in qualsiasi momento, utilizzarla per aggiungere nella sua carta nuove «zone c» fino a raggiungere il massimale di copertura nazionale. A tal fine, lo Stato membro può fare riferimento agli ultimi dati socioeconomici forniti da Eurostat o dall’ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute. La popolazione delle «zone c» interessate è calcolata sulla base dei dati sulla popolazione utilizzati per determinare la carta iniziale.

182.

Lo Stato membro deve informare la Commissione ogni volta che intende utilizzare la propria riserva per aggiungere nuove «zone c», prima di attuare tali modifiche.

5.6.2.   Revisione di medio termine

183.

Nel giugno 2016 (78) la Commissione effettuerà un’analisi per stabilire se vi sono regioni NUTS 2 (79) non riprese nell’allegato I dei presenti orientamenti come «zone a» che hanno un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE-28 e pubblicherà una comunicazione sui risultati ottenuti. Solo allora la Commissione deciderà se le regioni individuate possono essere ammesse a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, stabilendo l’intensità di aiuto in funzione del loro PIL pro capite. Sia che le regioni identificate siano designate come «zone c predefinite» sia come «zone c non predefinite» nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione conformemente ai presenti orientamenti, la percentuale della ripartizione specifica in termini di popolazione per le «zone c» di cui all’allegato I deve essere corretta di conseguenza. La Commissione pubblicherà le modifiche all’allegato I. Ogni Stato membro può, entro i limiti della propria ripartizione specifica in termini di popolazione per le «zone c» (80), modificare l’elenco delle «zone c» contenuto nella sua carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020. Tali modifiche non possono superare il 50 % della copertura corretta per le zone «c» di ciascuno Stato membro.

184.

Ai fini della modifica dell’elenco delle «zone c», lo Stato membro può fare riferimento a dati quali il PIL pro capite e il tasso di disoccupazione forniti da Eurostat o dall’ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute, utilizzando la media dei tre anni precedenti per cui tali dati sono disponibili (al momento della notifica della carta modificata). La popolazione delle «zone c» interessate è calcolata sulla base dei dati sulla popolazione utilizzati per determinare la carta iniziale.

185.

Lo Stato membro deve notificare alla Commissione le eventuali modifiche apportate alla sua carta, risultanti dall’introduzione di «zone a» supplementari e dallo scambio di «zone c», prima di attuarle e comunque entro il 1o settembre 2016.

6.   APPLICABILITÀ DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE

186.

La Commissione proroga al 30 giugno 2014 gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (81) e la comunicazione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (82).

187.

Le carte degli aiuti a finalità regionale approvate sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 scadono il 31 dicembre 2013. Il periodo di transizione di sei mesi di cui all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria (83) non si applica quindi ai regimi di aiuti a finalità regionale attuati nell’ambito del regolamento generale di esenzione per categoria. Per concedere aiuti a finalità regionale dopo il 31 dicembre 2013 sulla base di regimi esistenti che beneficiano dell’esenzione per categoria, gli Stati membri sono invitati a notificare il prolungamento delle carte degli aiuti a finalità regionale a tempo debito per consentire alla Commissione di approvarlo entro il 31 dicembre 2013. In linea generale, i regimi approvati sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 scadono alla fine del 2013, come indicato nella corrispondente decisione della Commissione. Ogni eventuale prolungamento di tali regimi deve essere notificato alla Commissione in tempo utile.

188.

La Commissione applicherà i principi definiti nei presenti orientamenti per valutare la compatibilità di tutte le misure di aiuto a finalità regionale da concedere dopo il 30 giugno 2014. Gli aiuti a finalità regionale concessi illegalmente o quelli destinati ad essere concessi dopo il 31 dicembre 2013 e prima del 1o luglio 2014 saranno valutati conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

189.

Poiché devono essere coerenti con la carta degli aiuti a finalità regionale, le notifiche di regimi di aiuti a finalità regionale o di misure di aiuto che si prevede di concedere dopo il 30 giugno 2014 non possono essere considerate complete fintanto che la Commissione non avrà approvato, mediante decisione, la carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato, a norma delle disposizioni della sottosezione 5.5. Pertanto, la Commissione non valuterà, in linea di principio, le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale destinati ad essere attuati dopo il 30 giugno 2014, o le notifiche di aiuti individuali destinati ad essere concessi dopo tale data, fino a quando non avrà adottato una decisione che approva la carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato.

190.

La Commissione ritiene che l’attuazione dei presenti orientamenti comporterà notevoli modifiche delle norme applicabili agli aiuti a finalità regionale nell’Unione. Inoltre, alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali nell’Unione, risulta necessario valutare se tutti i regimi di aiuti a finalità regionale, compresi gli aiuti agli investimenti e gli aiuti al funzionamento, continuino ad essere giustificati ed efficaci.

191.

Per questi motivi, la Commissione propone agli Stati membri le seguenti opportune misure conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, del trattato:

a)

gli Stati membri devono limitare l’applicazione di tutti i regimi di aiuti regionali esistenti che non rientrano in un regolamento di esenzione per categoria e di tutte le carte degli aiuti a finalità regionale agli aiuti destinati ad essere concessi il 30 giugno 2014 o entro tale data;

b)

gli Stati membri devono modificare ogni altro regime esistente di aiuti orizzontali che preveda un trattamento specifico per gli aiuti a progetti nelle regioni assistite in modo da assicurare che, dopo il 30 giugno 2014, gli aiuti siano conformi alla carta degli aiuti a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell’aiuto;

c)

gli Stati membri devono confermare di aver accettato le proposte di cui sopra entro il 31 dicembre 2013.

7.   RELAZIONI E MONITORAGGIO

192.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999, gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione.

193.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni su ogni aiuto individuale superiore a 3 milioni di EUR concesso nel quadro di un regime, secondo il modello di cui all’allegato VI, entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato concesso.

194.

Gli Stati membri sono tenuti a conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto, comprensiva di tutte le informazioni utili per accertare il rispetto delle condizioni in materia di costi ammissibili e di intensità massime di aiuto. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

8.   REVISIONE

195.

La Commissione può decidere di modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’Unione e di impegni internazionali o per qualsiasi altro giustificato motivo.


(1)  Le zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, comunemente note come «zone a», tendono ad essere più svantaggiate all’interno dell’Unione in termini di sviluppo economico. Anche le zone ammissibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ovvero le «zone c», sono tendenzialmente svantaggiate, ma in misura minore.

(2)  I supplementi di aiuto a titolo regionale per gli aiuti concessi per tali scopi non vengono pertanto considerati come aiuti a finalità regionale.

(3)  Ogni Stato membro identifica queste zone in una carta degli aiuti a finalità regionale sulla base dei criteri di cui alla sezione 5.

(4)  Cfr. a questo proposito la causa 730/79, Philip Morris/Commissione (Raccolta 1980, pag. 2671, punto 17) e la causa C-169/95, Spagna/Commissione (Raccolta 1997, pag. I-148, punto 20).

(5)  Cfr. a questo proposito la causa T 380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione (Raccolta 1996, pag. II-2169, punto 54).

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE», COM(2012) 209 final.

(7)  Come definito nell’allegato IV.

(8)  Come definito nell’allegato IV.

(9)  A seguito della scadenza il 31 dicembre 2013 della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU C 364 del 14.12.2011, pag. 9), i presenti orientamenti riguardano anche gli aiuti a finalità regionale alla costruzione navale.

(10)  Come previsto dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

(11)  Gli aiuti di Stato a favore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato e a favore della silvicoltura sono oggetto delle norme stabilite negli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

(12)  Per trasporto si intende il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi.

(13)  Orientamenti comunitari per l’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5), orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1), come modificati o sostituiti.

(14)  La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato al settore dell’energia sulla base della futura disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e l’energia, che modifica la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale attualmente in vigore, in cui verranno presi in considerazione gli svantaggi specifici delle regioni assistite.

(15)  Comunicazione della Commissione «Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga», (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

(16)  Come stabilito dal regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1).

(17)  Cfr. punto 20, lettera i).

(18)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(19)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2, prorogata da GU C 156, 9.7.2009, pag. 3 e da GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3. Come precisato al punto 20 dei suddetti orientamenti, l’impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.

(20)  Cfr. a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1995, pag. II-02265).

(21)  Attualmente: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie. In conformità della decisione del Consiglio europeo (2010/718/UE), del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4), a decorrere dal 1o gennaio 2012 l’isola di Saint-Barthélemy cessa di essere una regione ultraperiferica dell’Unione per accedere allo status di paese o territorio d’oltremare di cui alla parte quarta del trattato. In conformità della decisione del Consiglio europeo (2012/419/UE), dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131), a decorrere dal 1o gennaio 2014 Mayotte cessa di essere un paese e territorio d’oltremare per diventare una regione ultraperiferica.

(22)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(23)  La Commissione intende esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti ad hoc per le infrastrutture che soddisfano i criteri di compatibilità di un regolamento generale di esenzione per categoria anche se non sono concessi nell’ambito di un regime.

(24)  GU L 124 del 14.5.1998, pag. 1.

(25)  Cfr. punto 20, lettera n).

(26)  Cfr. la causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78)] e la causa C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti 94-116).

(27)  Cfr. la causa C-225/91, Matra/Commissione (Raccolta 1993, pag. I-3203, punto 42).

(28)  Per quanto riguarda l’infrastruttura di rete a banda larga, il beneficiario deve essere selezionato sulla base di una procedura competitiva, conformemente al punto 78, lettere c) e d), degli orientamenti sulle reti a banda larga (cfr. nota 15).

(29)  Cfr. allegato V dei presenti orientamenti.

(30)  L’obbligo di mantenere l’investimento nella regione interessata per almeno 5 anni (3 anni per le PMI), non impedisce la sostituzione di impianti o macchinari obsoleti o rotti entro tale periodo, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi per sostituire detti impianti o macchinari.

(31)  Il requisito del contributo proprio pari al 25 % di cui al punto 38 non si applica agli aiuti agli investimenti concessi per investimenti nelle regioni ultraperiferiche se le intensità massime dell’aiuto possono superare il 75 % dell’ESL e arrivare fino al 90 % per le PMI, conformemente al punto 173 dei presenti orientamenti.

(32)  Ciò non accade ad esempio nel caso di prestiti agevolati, prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, delle garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché del sostegno pubblico concesso nell’ambito della norma de minimis.

(33)  Gli aiuti ad hoc sono soggetti alle stesse condizioni degli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime, salvo ove diversamente indicato.

(34)  Tuttavia, qualora le previsioni sui costi futuri e sull’andamento delle entrate siano caratterizzate da un elevato grado di incertezza e da una forte asimmetria delle informazioni, l’autorità pubblica può decidere di adottare modelli di compensazione non interamente stabiliti a priori, ma che sono una combinazione del calcolo ex ante ed ex post (per esempio utilizzando meccanismi di recupero che permettano la distribuzione di entrate impreviste).

(35)  Tali investimenti possono creare le condizioni per realizzare ulteriori investimenti in grado di sopravvivere senza aiuti supplementari.

(36)  Cfr. allegato V.

(37)  Anche per gli aiuti ad hoc valgono i requisiti di cui ai punti da 64 a 67 dei presenti orientamenti, oltre a quelli della sezione 3.5.2.

(38)  Gli scenari controfattuali sono descritti al punto 61.

(39)  Il valore attuale netto di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

(40)  Il tasso di rendimento interno non si basa sugli utili contabili in un dato anno ma tiene conto dei flussi di cassa futuri attesi durante il periodo dell’investimento ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il valore attuale netto di un flusso di cassa equivale a zero.

(41)  Cfr. sottosezione 5.4 sulle carte degli aiuti a finalità regionale.

(42)  Le intensità di aiuto ridotte sono il risultato del meccanismo di cui al punto 20, lettera c), dei presenti orientamenti.

(43)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea. Proposta della Commissione COM(2011) 611, regolamento FESR/CTE.

(44)  Cfr. punto 20, lettere h) e i).

(45)  Anche quando sono notificati regimi di aiuti al funzionamento che prorogano le misure di aiuto esistenti.

(46)  Ai fini della presente disposizione, la Commissione utilizzerà il massimale standard di aiuto applicabile nelle «zone c» che confinano con «zone a», indipendentemente dalle intensità di aiuto maggiorate ai sensi del punto 176.

(47)  Tra le barriere all’ingresso figurano gli ostacoli di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di diversificazione, le barriere all’accesso alle reti e alle infrastrutture. Quando l’aiuto riguarda un mercato in cui il beneficiario è già insediato in qualità di operatore, l’eventuale presenza di barriere all’ingresso può intensificarne il potenziale considerevole potere di mercato e quindi aggravare i possibili effetti negativi.

(48)  In presenza di forti acquirenti sul mercato, è meno probabile che il beneficiario di un aiuto sia in grado di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti.

(49)  Le informazioni devono essere regolarmente aggiornate (per esempio ogni sei mesi) e disponibili in formato aperto.

(50)  La Commissione può fornire questo metodo comune.

(51)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(52)  Questo massimale è fissato sulla base dei dati Eurostat relativi alla popolazione per il 2010. Il massimale corrisponde al 47 % della popolazione dell’UE-28 a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea.

(53)  Sentenza del 14 ottobre 1987 nella causa 248/84, Germania/Commissione (Raccolta 1987, pag. 4036, punto 19); sentenza del 14 ottobre 1997 nella causa C-169/95, Spagna/Commissione (Raccolta 1997, pag. I-148, punto 15); sentenza del 7 marzo 2002 nella causa C-310/99, Italia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-2289, punto 77).

(54)  Regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3). I dati utilizzati nei presenti orientamenti si basano sulla nomenclatura NUTS 2010.

(55)  Il riferimento alle regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media [comunitaria] è stato introdotto dalla comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) (GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2).

(56)  In tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite nei presenti orientamenti il PIL è misurato in SPA.

(57)  I dati si riferiscono al periodo 2008-2010. In tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite in relazione alla media UE-27, i dati si basano sulla media dei dati regionali Eurostat per il 2008-2010.

(58)  Sentenza del 14 ottobre 1987 nella causa 248/84, Germania/Commissione (Raccolta 1987, pag. 4036, punto 19).

(59)  L’elenco delle «zone a» è stato modificato nel 2011 [cfr. comunicazione della Commissione sul riesame dello status e dei massimali di aiuto di Stato delle regioni ad effetto statistico nelle seguenti carte nazionali degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 1.1.2011 - 31.12.2013 (GU C 222 del 17.8.2010, pag. 2)].

(60)  Considerando che le ex «zone a» sono state designate sulla base delle regioni NUTS 2 elencate nella nomenclatura NUTS 2003, soltanto le regioni che nel periodo 2011-2013 erano classificate come «zone a» possono essere designate «regioni c predefinite», indipendentemente dai cambiamenti introdotti dalla nomenclatura NUTS 2006 o dalla nomenclatura NUTS 2010 per tali regioni.

(61)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(62)  Cfr. http://www.efsf.europa.eu/about/legal-documents/index.htm

(63)  Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(64)  Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

(65)  Questo elemento della rete di sicurezza si applica a Cipro e al Lussemburgo.

(66)  Tale copertura minima in termini di popolazione si applica ai Paesi Bassi.

(67)  Questa soglia si riduce a 50 000 abitanti per gli Stati membri che hanno una copertura per le «zone c non predefinite» inferiore a 1 milione di abitanti o a 10 000 abitanti per gli Stati membri la cui popolazione è inferiore a 1 milione di abitanti.

(68)  I calcoli relativi alla disoccupazione dovrebbero basarsi sui dati regionali pubblicati dall’ufficio statistico nazionale, utilizzando la media degli ultimi tre anni per i quali tali dati sono disponibili (al momento della notifica della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale). Salvo ove diversamente indicato nei presenti orientamenti, il tasso di disoccupazione in relazione alla media nazionale è calcolato su questa base.

(69)  Per stabilire se tali isole o zone contigue hanno un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27, lo Stato membro può fare riferimento ai dati forniti dall’ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute.

(70)  Per determinare se tali isole o zone contigue hanno un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale, lo Stato membro può fare riferimento ai dati forniti dall’ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute.

(71)  Questa soglia si riduce a 25 000 abitanti per gli Stati membri che hanno una «copertura c» non predefinita inferiore a 1 milione di abitanti, a 10 000 abitanti per gli Stati membri la cui popolazione complessiva è inferiore a 1 milione di abitanti o a 5 000 abitanti per le isole o zone contigue caratterizzate da un isolamento geografico simile.

(72)  Ai fini dell’applicazione del criterio 5, lo Stato membro deve dimostrare che le condizioni applicabili sono soddisfatte sulla base di un raffronto tra la situazione delle zone interessate con quella di altre zone nello stesso Stato membro o in altri Stati membri, prendendo in considerazione indicatori socioeconomici riguardanti statistiche strutturali sulle imprese, i mercati del lavoro, i conti delle famiglie, la formazione o altri indicatori analoghi. A tal fine, lo Stato membro può fare riferimento ai dati forniti dall’ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute.

(73)  Lo Stato membro può prendere in considerazione zone LAU 1 invece di zone LAU 2, se le prime hanno una popolazione inferiore rispetto a quelle delle zone LAU 2 di cui fanno parte.

(74)  Lo Stato membro può tuttavia designare parti di una zona LAU 2 (o LAU 1), a condizione che la popolazione della zona LAU interessata superi la soglia minima richiesta per le zone contigue ai sensi dei criteri 1 o 5 (comprese le soglie di popolazione ridotte) e che la popolazione delle parti della zona LAU interessate sia pari almeno al 50 % della popolazione minima prevista dal criterio pertinente.

(75)  Per le isole, le frontiere amministrative comprendono i confini marittimi con altre unità amministrative dello Stato membro interessato.

(76)  Le intensità di aiuto maggiorate per le PMI non si applicano agli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento.

(77)  Cfr. allegato I.

(78)  Ai fini della presente disposizione, la Commissione utilizzerà i dati più recenti relativi al PIL pro capite pubblicati da Eurostat a livello NUTS 2, in base alla media triennale.

(79)  Definite sulla base della nomenclatura NUTS in vigore al momento della revisione.

(80)  Il massimale modificato in termini di popolazione è calcolato sulla base dei dati sulla popolazione utilizzati per determinare la carta iniziale.

(81)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(82)  GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3.

(83)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).


ALLEGATO I

Copertura degli aiuti a finalità regionale per Stato membro, 2014-2020

Belgio

Regioni NUTS

PIL pro capite (1)

Percentuale di popolazione nazionale (2)

«Zone c predefinite» (ex «zone a»)

BE32 Prov. Hainaut

77,33

12,06 %

«Zone c non predefinite»

17,89 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

29,95 %


Bulgaria

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

BG31 Северозападен/Severozapaden

27,00

11,88 %

BG32 Северен централен/Severen tsentralen

29,33

12,06 %

BG33 Североизточен/Severoiztochen

36,33

13,08 %

BG34 Югоизточен/Yugoiztochen

36,00

14,75 %

BG41 Югозападен/Yugozapaden

74,33

28,05 %

BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen

30,00

20,19 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

100,00 %


Repubblica ceca

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

CZ02 Střední Čechy

73,00

11,95 %

CZ03 Jihozápad

69,33

11,50 %

CZ04 Severozápad

64,33

10,87 %

CZ05 Severovýchod

65,67

14,36 %

CZ06 Jihovýchod

73,33

15,86 %

CZ07 Střední Morava

64,67

11,72 %

CZ08 Moravskoslezsko

68,00

11,83 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

88,10 %


Danimarca

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone c non predefinite»

7,97 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

7,97 %


Germania

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone c predefinite» (ex «zone a»)

DE40 Brandenburg (3)

81,67

1,37 %

DE80 Mecklenburg-Vorpommern

80,00

2,01 %

DED2 Dresden

86,00

1,99 %

DED4 Chemnitz

81,33

1,88 %

DEE0 Sachsen-Anhalt (3)

81,67

1,89 %

DEG0 Thüringen

78,67

2,74 %

«Zone c non predefinite»

13,95 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

25,85 %


Estonia

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

EE00 Eesti

65,00

100,00 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

100,00 %


Irlanda

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone c non predefinite»

51,28 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

51,28 %


Grecia

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

EL11 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη/Anatoliki Makedonia, Thraki

68,00

5,36 %

EL12 Κεντρική Μακεδονία/Kentriki Makedonia

72,33

17,29 %

EL14 Θεσσαλία/Thessalia

69,33

6,51 %

EL21 Ήπειρος/Ipeiros

63,33

3,17 %

EL23 Δυτική Ελλάδα/Dytiki Ellada

65,00

6,59 %

EL25 Πελοπόννησος/Peloponnisos

74,00

5,22 %

EL41 Βόρειο Αιγαίο/Voreio Aigaio

75,00

1,77 %

«Zone c predefinite» (ex «zone a»)

EL13 Δυτική Μακεδονία/Dytiki Makedonia

83,67

2,59 %

EL22 Ιόνια Νησιά/Ionia Nisia

82,67

2,07 %

EL43 Κρήτη/Kriti

83,33

5,42 %

«Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate)

EL243 Ευρυτανία/Evrytania

 

0,17 %

«Zone c non predefinite»

43,84 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

 

 

100,00 %


Spagna

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

ES43 Extremadura

70,67

2,35 %

ES70 Canarias

87,33

4,55 %

«Zone c predefinite» (ex «zone a»)

ES11 Galicia

91,33

5,94 %

ES42 Castilla-La Mancha

82,33

4,43 %

ES61 Andalucía

78,00

17,88 %

«Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate)

ES242 Teruel

0,31 %

ES417 Soria

0,20 %

«Zone c non predefinite»

33,00 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

68,66 %


Francia

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

FR91 Guadeloupe

60,67

0,69 %

FR92 Martinique

73,67

0,61 %

FR93 Guyane

52,33

0,36 %

FR94 Réunion

68,00

1,27 %

Saint-Martin (4)

:

:

Mayotte (4)

:

:

«Zone c non predefinite»

21,24 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

24,17 %


Italia

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

ITF3 Campania

65,67

9,64 %

ITF4 Puglia

67,67

6,76 %

ITF5 Basilicata

72,67

0,97 %

ITF6 Calabria

66,67

3,32 %

ITG1 Sicilia

67,33

8,34 %

«Zone c non predefinite»

5,03 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

34,07 %


Cipro

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone c non predefinite»

50,00 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

50,00 %


Lettonia

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

LV00 Latvija

55,33

100,00 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

100,00 %


Lituania

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

LT00 Lietuva

61,33

100,00 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

100,00 %


Lussemburgo

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone c non predefinite»

8,00 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

8,00 %


Ungheria

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

HU21 Közép-Dunántúl

56,33

10,96 %

HU22 Nyugat-Dunántúl

62,67

9,96 %

HU23 Dél-Dunántúl

44,33

9,44 %

HU31 Észak-Magyarország

40,00

12,02 %

HU32 Észak-Alföld

41,00

14,87 %

HU33 Dél-Alföld

42,67

13,13 %

«Zone c non predefinite»

6,33 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

76,71 %


Malta

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone c predefinite» (ex «zone a»)

MT00 Malta

83,67

100,00 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

100,00 %


Paesi Bassi

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone c non predefinite»

7,5 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

7,5 %


Austria

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone c non predefinite»

25,87 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

25,87 %


Polonia

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

PL11 Łódzkie

55,00

6,65 %

PL21 Małopolskie

51,33

8,65 %

PL22 Śląskie

64,33

12,15 %

PL31 Lubelskie

40,67

5,64 %

PL32 Podkarpackie

40,67

5,51 %

PL33 Świętokrzyskie

46,33

3,32 %

PL34 Podlaskie

43,67

3,11 %

PL41 Wielkopolskie

62,67

8,94 %

PL42 Zachodniopomorskie

52,67

4,43 %

PL43 Lubuskie

51,00

2,65 %

PL51 Dolnośląskie

65,33

7,53 %

PL52 Opolskie

49,00

2,70 %

PL61 Kujawsko-Pomorskie

50,67

5,42 %

PL62 Warmińsko-Mazurskie

44,33

3,74 %

PL63 Pomorskie

57,33

5,85 %

«Zone c predefinite» (ex «zone a»)

PL12 Mazowieckie

96,00

13,70 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

100,00 %


Portogallo

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

PT11 Norte

63,67

35,19 %

PT16 Centro (PT)

66,00

22,36 %

PT18 Alentejo

72,33

7,06 %

PT20 Região Autónoma dos Açores

74,33

2,31 %

PT30 Região Autónoma da Madeira

104,00

2,33 %

«Zone c non predefinite»

15,77 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

85,02 %


Romania

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

RO11 Nord-Vest

42,33

12,68 %

RO12 Centru

45,00

11,77 %

RO21 Nord-Est

29,33

17,30 %

RO22 Sud-Est

37,67

13,09 %

RO31 Sud – Muntenia

39,33

15,21 %

RO41 Sud-Vest Oltenia

35,67

10,45 %

RO42 Vest

52,00

8,94 %

«Zone c predefinite» (ex «zone a»)

RO32 București – Ilfov

113,00

10,56 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

100,00 %


Slovenia

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

SI01 Vzhodna Slovenija

71,67

52,92 %

«Zone c predefinite» (ex «zone a»)

SI02 Zahodna Slovenija

104,00

47,08 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

100,00 %


Slovacchia

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

SK02 Západné Slovensko

68,33

34,37 %

SK03 Stredné Slovensko

58,67

24,87 %

SK04 Východné Slovensko

49,67

29,24 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

88,48 %


Finlandia

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate)

FI1D1 Etelä-Savo

2,89 %

FI1D2 Pohjois-Savo

4,63 %

FI1D3 Pohjois-Karjala

3,09 %

FI1D4 Kainuu

1,54 %

FI1D5 Keski-Pohjanmaa

1,27 %

FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa

7,34 %

FI1D7 Lappi

3,42 %

«Zone c non predefinite»

1,85 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

26,03 %


Svezia

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate)

SE312 Dalarnas län

2,94 %

SE321 Västernorrlands län

2,58 %

SE322 Jämtlands län

1,35 %

SE331 Västerbottens län

2,75 %

SE332 Norrbottens län

2,64 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

12,26 %


Regno Unito

Regioni NUTS

PIL pro capite

Percentuale di popolazione nazionale

«Zone a»

UKK3 Cornwall and the Isles of Scilly

72,67

0,86 %

UKL1 West Wales and The Valleys

69,67

3,05 %

«Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate)

UKM61 Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty

0,15 %

UKM63 Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute

0,16 %

UKM64 Eilean Siar (Western Isles)

0,04 %

«Zone c non predefinite»

22,79 %

Copertura totale in termini di popolazione 2014-2020

27,05 %


(1)  Misurato in SPA, media triennale per il periodo 2008-2010 (UE-27 = 100).

(2)  In base ai dati di Eurostat relativi alla popolazione per il 2010.

(3)  Soltanto la parte di DE40 Brandenburg corrispondente alla precedente regione NUTS 2 DE41 Brandenburg – Nordost e la parte di DEE0 Sachsen-Anhalt corrispondente alle ex regioni NUTS 3 DEE1 Dessau e DEE3 Magdeburg (come stabilito nella nomenclatura NUTS 2003) sono incluse come «zone c predefinite». Al momento della notifica della carta degli aiuti a finalità regionale e per facilitare la revisione intermedia prevista a livello di NUTS 2 di cui alla sezione 5.6.2 dei presenti orientamenti, la Germania può decidere di designare come «zone c predefinite» l’insieme delle regioni NUTS 2 di DE40 Brandenburg e DEE0 Sachsen-Anhalt, a condizione che la percentuale della popolazione nazionale disponibile per le «zone c» non predefinite sia ridotta di conseguenza,

(4)  Saint-Martin e Mayotte sono regioni ultraperiferiche ma non sono incluse nella nomenclatura NUTS 2010 poiché il loro status amministrativo è stato modificato da una legge nazionale rispettivamente nel 2007 e nel 2011. Per determinare l’intensità massima di aiuto applicabile in queste due regioni ultraperiferiche, la Francia può fare riferimento ai dati forniti dal suo istituto nazionale di statistica o da altre fonti riconosciute.


ALLEGATO II

Metodo da utilizzare per la ripartizione tra gli Stati membri della «copertura c» per le «zone c non predefinite»

La Commissione determina la «copertura c» per le «zone c non predefinite» per ciascuno Stato membro interessato, applicando il seguente metodo:

1)

per ciascuno Stato membro la Commissione identifica le regioni NUTS 3 che non rientrano in nessuna delle seguenti aree:

«zone a» ammissibili di cui all’allegato I,

ex «zone a» di cui all’allegato I,

zone scarsamente popolate di cui all’allegato I;

2)

all’interno delle regioni NUTS 3 individuate nella fase 1, la Commissione identifica quelle con:

un PIL pro capite (1) inferiore o uguale alla soglia di disparità del PIL nazionale pro capite (2), o

un tasso di disoccupazione (3) superiore o uguale alla soglia di disparità del tasso di disoccupazione (4) oppure superiore o uguale al 150 % della media nazionale, o

un PIL pro capite inferiore o uguale al 90 % della media UE-27; o

un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 125 % della media UE-27;

3)

la ripartizione della «copertura c» per le «zone c non predefinite» per uno Stato membro i (A i ) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa come percentuale della popolazione UE-27):

Formula

dove:

p i è la popolazione (5) delle regioni NUTS 3 nello Stato membro i identificato nella fase 2,

P è la somma della popolazione delle regioni NUTS 3 nell’UE-27 identificate nella fase 2.


(1)  I valori relativi al PIL pro capite contenuti nel presente allegato si basano sulla media degli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati Eurostat, ovvero gli anni 2008-2010.

(2)  La soglia di disparità relativa al PIL nazionale pro capite di uno Stato membro i (TG i ) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa in percentuale del PIL nazionale pro capite):

Formula

dove: g i è il PIL pro capite dello Stato membro i, espresso come percentuale della media UE-27.

(3)  I valori relativi al tasso di disoccupazione contenuti nel presente allegato si basano sulla media degli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati Eurostat, ovvero gli anni 2010-2012. Tuttavia questi dati non contengono informazioni a livello delle regioni NUTS 3 e sono quindi utilizzati i dati relativi alla disoccupazione della regione NUTS 2 in cui si trovano le regioni NUTS 3 in questione.

(4)  La soglia di disparità relativa alla disoccupazione di uno Stato membro i (TU i ) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa in percentuale del tasso nazionale di disoccupazione):

Formula

dove: u i è il livello di disoccupazione nazionale dello Stato membro i, espresso come percentuale della media UE-27.

(5)  I dati relativi alla popolazione delle regioni NUTS 3 sono determinati in base ai dati sulla popolazione usati da Eurostat per calcolare il PIL regionale pro capite per il 2010.


ALLEGATO III

Modulo per la comunicazione di informazioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale

1)

Lo Stato membro è tenuto a fornire informazioni per ciascuna delle seguenti categorie di zone proposte per la designazione nella carta, ove applicabile:

«zone a»,

ex «zone a»,

zone scarsamente popolate,

«zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 1,

«zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 2,

«zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 3,

«zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 4,

«zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 5.

2)

Per ciascuna categoria lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni per ogni zona proposta:

identificazione della zona (usando il codice NUTS 2 o NUTS 3 della regione, il codice LAU 2 o LAU 1 delle regioni che costituiscono le regioni contigue o altre denominazioni ufficiali delle unità amministrative in questione),

l’intensità di aiuto proposta nella zona per il periodo 2014-2020 oppure, per le ex «zone a» per i periodi 2014-2017 e 2018-2020 (indicando, se del caso, eventuali aumenti dell’intensità di aiuto come specificato ai punti 173, 175 o 176 e 177),

la popolazione totale residente nella zona interessata, come specificato al punto 170.

3)

Per le zone scarsamente popolate e le zone non predefinite designate sulla base dei criteri da 1 a 5, lo Stato membro deve fornire prove adeguate del rispetto di ciascuna delle condizioni di cui ai punti 161 e da 168 a 170.


ALLEGATO IV

Definizione dell’industria siderurgica

Ai fini dei presenti orientamenti, per «industria siderurgica» si intendono tutte le attività connesse alla produzione di uno o più dei seguenti prodotti:

a)

ghise gregge e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b)

prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c)

prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d)

prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e)

tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Definizione dell’industria delle fibre sintetiche

Ai fini dei presenti orientamenti, per «industria delle fibre sintetiche» si intende:

a)

l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; oppure

b)

la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati; oppure

c)

qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.


ALLEGATO V

Modulo per la domanda di aiuto agli investimenti a finalità regionale

1.

Informazioni sul beneficiario dell’aiuto:

denominazione, indirizzo della sede principale, principale settore di attività (codice NACE),

dichiarazione attestante che non si tratta di un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione,

dichiarazione relativa agli aiuti (aiuti de minimis e aiuti di Stato) già ricevuti negli ultimi tre anni per altri progetti nella stessa regione NUTS 3 in cui sarà realizzato il nuovo investimento; dichiarazione relativa agli aiuti a finalità regionale già ricevuti o previsti per lo stesso progetto e concessi da altre autorità,

dichiarazione indicante se l’impresa ha chiuso un’attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la data riportata sul presente modulo,

dichiarazione indicante se l’impresa ha l’intenzione di chiudere detta attività al momento della presentazione della domanda di aiuto entro i due anni successivi al completamento dell’investimento sovvenzionato.

2.

Informazioni sul progetto/sull’attività da finanziare:

breve descrizione del progetto/dell’attività,

breve descrizione degli effetti positivi previsti per la zona interessata (per esempio, numero di posti di lavoro creati o mantenuti, attività di RSI, attività di formazione, creazione di un raggruppamento di imprese),

base giuridica pertinente (nazionale, dell’UE o entrambe),

date previste di inizio e di conclusione del progetto/dell’attività,

luogo o luoghi di esecuzione del progetto.

3.

Informazioni sul finanziamento del progetto/dell’attività:

investimenti e altri costi relativi al progetto, analisi costi-benefici per le misure di aiuto notificate,

totale dei costi ammissibili,

importo dell’aiuto necessario all’esecuzione del progetto/dell’attività,

intensità di aiuto.

4.

Informazioni sulla necessità dell’aiuto e impatto previsto:

breve descrizione della necessità dell’aiuto e del suo impatto sulla decisione relativa all’investimento o all’ubicazione; indicazione di un investimento o di un luogo alternativo in assenza dell’aiuto;

dichiarazione attestante l’assenza di un accordo irrevocabile tra il beneficiario e i contraenti in vista della realizzazione del progetto.


ALLEGATO VI

Modulo per la trasmissione di informazioni alla Commissione di cui al punto 193

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