12.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/12


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

2013/C 200/09

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, la Commissione europea (nel seguito denominata «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (nel seguito «il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata in data 28 marzo 2013 da un'associazione europea di produttori di concimi, la Fertilizers Europe (nel seguito «il richiedente»), per conto di produttori dell'Unione cui fa capo oltre il 25 % della produzione di nitrato di ammonio dell'Unione stessa.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 originari della Russia («il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Attualmente è in vigore il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 661/2008 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio (4).

4.   Motivazioni del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

In assenza di dati attendibili riguardanti i prezzi praticati sul mercato interno della Russia («il paese interessato») l'asserzione in merito al rischio di persistenza del dumping si fonda sul confronto tra un valore normale costruito, calcolato in base ai costi di produzione in Russia, a eccezione del prezzo relativo al gas naturale che è basato sul prezzo di fornitura del gas a Waidhaus (Germania) tenendo conto dei costi di trasporto, e alle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) nonché al profitto normale secondo i dati provenienti dagli Stati Uniti d’America, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.

Il valore normale costruito è stato inoltre confrontato con il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame esportato in Brasile, il principale mercato di esportazione per i concimi originari della Russia, cui fa capo circa il 40 % delle esportazioni russe del prodotto oggetto del riesame. Secondo quando indicato nella domanda altri mercati di esportazione per i concimi dalla Russia sono Ucraina, Perù, Svizzera, Ghana e Turchia. Ciascuno di essi rappresenta meno del 10 % delle esportazioni totali dalla Russia del prodotto oggetto del riesame. In questa fase la Commissione non ha pertanto analizzato ulteriormente i prezzi relativi ad altri mercati di esportazione.

In base al confronto di cui sopra, che dimostra la presenza del dumping, il richiedente asserisce che esiste un rischio di persistenza del dumping dalla Russia. I calcoli si basano sul prezzo all’esportazione al netto del dazio antidumping. All'atto della verifica dei calcoli la Commissione ha tenuto conto dell’esistenza di un impegno sui prezzi.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento dell'attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l'Unione, data l'esistenza di capacità inutilizzate dei produttori esportatori operanti in Russia, che presumibilmente rappresentano oltre il 15 % della capacità totale ed approssimativamente il 30 % dei consumi dell'Unione.

Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame potrebbe aumentare a motivo del consumo interno (in Russia) del prodotto di cui sopra, che resta persistentemente ridotto, stante il mantenimento in vigore di misure sulle importazioni di prodotti simili da parte di Stati Uniti d’America e Australia e l’aumento dell'offerta a livello locale di concimi in altri mercati (ad esempio Egitto, Brasile, Turchia, Perù, Ecuador, Colombia), che li sta rendendo maggiormente autosufficienti. Tutto ciò potrebbe comportare il riorientamento verso l'UE delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

Il richiedente asserisce infine che l'eliminazione del pregiudizio è prevalentemente riconducibile all'esistenza delle misure e che, qualora si lasciassero scadere tali misure, l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato determinerebbe verosimilmente una reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori russi interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare ad un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta mediante la selezione di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto contempla l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta da cui hanno avuto origine le misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società, richieste nell'allegato A del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare eventuali associazioni note di produttori esportatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti, relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate), devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione, che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori in merito alle società selezionate per essere inserite nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per essere inclusi nel campione, ad ogni associazione nota di produttori esportatori nonché alle autorità del paese interessato.

Salvo diversa indicazione tutti i produttori esportatori selezionati per essere inseriti nel campione e le eventuali associazioni note di produttori esportatori sono tenuti ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

Nel questionario andranno indicate tra l'altro le seguenti informazioni: struttura societaria del produttore esportatore, attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, costo di produzione, vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e nell'Unione.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (5)  (6)

Si invitano a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l'Unione.

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare ad un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto contempla l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta da cui hanno avuto origine le misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società, richieste nell'allegato B del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti la Commissione potrà inoltre contattare eventuali associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti, relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate), devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni di importatori in merito alle società selezionate per essere inserite nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione le parti interessate sono tenute ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario andranno indicate tra l'altro le seguenti informazioni: struttura societaria, attività societarie e vendite relative al prodotto oggetto del riesame.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, si invitano i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Considerato il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare ad un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Si invitano inoltre altri produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta/alle inchieste da cui derivano le misure in vigore, i quali ritengono di dover essere inseriti nel campione, a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo diversa indicazione tutte le parti interessate che desiderino fornire ulteriori informazioni pertinenti, relative alla selezione del campione, sono tenute a farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Salvo diversa indicazione le parti interessate sono tenute ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario andranno indicate tra l'altro le informazioni sulla struttura societaria e sulla situazione economico-finanziaria delle società interessate.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, in applicazione dell'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare entro lo stesso termine che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Salvo diversa indicazione le parti che si manifestino entro il suddetto termine possono fornire informazioni alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali informazioni possono essere messe a disposizione in formato libero oppure compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, va presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari debitamente compilati e la corrispondenza per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (7).

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a termini dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, una sintesi non riservata delle informazioni stesse, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Detta sintesi deve essere sufficientemente dettagliata affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate, per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca una sintesi non riservata nel formato richiesto e della qualità richiesta, potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, e-mail, numeri di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono tuttavia essere presentati su supporto cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della Direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22993704

E-mail: TRADE-R-AM-NITRATE-DUMPING@ec.europa.eu e TRADE-R-AM-NITRATE-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente tratte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della Direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti, che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti tra l'altro il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto si invitano le parti interessate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza viene avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base i relativi risultati non comporteranno una modifica delle misure in vigore bensì l'abrogazione o il mantenimento delle stesse secondo quanto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato il riesame delle misure, così da consentirne la modifica, può chiedere detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere un riesame di questo tipo, che verrebbe effettuato a prescindere dal riesame in previsione della scadenza delle misure di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 349 del 15.11.2012, pag. 19.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 1.

(4)  GU L 278 del 23.10.2009, pag. 1.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per ‧persona‧ si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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