18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 172/6


AVVERTENZA

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso: informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità agli articoli 5 e 8

2013/C 172/09

In conformità agli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (1), gli Stati membri possono subordinare i servizi di intermediazione finalizzati all'esportazione e, in taluni casi, l'esportazione stessa, di prodotti a duplice uso non elencati nell'allegato I del regolamento. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 4, tali disposizioni sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione di aver pubblicato il decreto (Stcrt. 2013, n. 8590, del 28 marzo 2013, che applica le seguenti misure:

un obbligo di autorizzazione per l'intermediazione di determinati prodotti a duplice uso, non compresi nell'elenco di cui all'allegato I, qualora essi siano o possano essere destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento,

un obbligo di autorizzazione, per motivi di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I.

Le misure si applicano ai servizi di intermediazione finalizzati all'esportazione, e all'esportazione stessa, verso la Siria delle seguenti 31 sostanze chimiche e di un tipo specifico di materiale di laboratorio:

N.

N. SG

Sostanza

N. registrazione CAS

1.

1c95001

acido mandelico

90-64-2

2.

1c95002

ammoniaca

7664-41-7

3.

1c95003

acetone

67-64-1

4.

1c95004

acetilene

74-86-2

5.

1c95005

antimonio

7440-36-0

6.

1c95006

benzaldeide

100-52-7

7.

1c95007

benzoina

119-53-9

8.

1c95008

1-butanolo

71-36-3

9.

1c95009

2-butanolo

78-92-2

10.

1c95010

isobutanolo

78-83-1

11.

1c95011

t-butanolo

75-65-0

12.

1c95012

cloro

7782-50-5

13.

1c95013

cicloesanolo

108-93-0

14.

1c95014

dicicloesilammina

101-83-7

15.

1c95015

etanolo

64-17-5

16.

1c95016

etilene

74-85-1

17.

1c95017

fluoroapatite

1306-05-4

18.

1c95018

isopropanolo

67-63-0

19.

1c95019

solfuro di potassio

1312-73-8

20.

1c95020

tiocianato di potassio

333-20-0

21.

1c95021

monossido di carbonio

630-08-0

22.

1c95022

metanolo

67-56-1

23.

1c95023

cloruro di metile

74-87-3

24.

1c95024

ioduro di metile

74-88-4

25.

1c95025

metilmercaptano

74-93-1

26.

1c95026

ipoclorito di sodio

7681-52-9

27.

1c95027

cloruro di ossalile

79-37-8

28.

1c95028

fosfito di triisobutile

1606-96-8

29.

1c95029

acido cloridrico

7647-01-0

30.

1c95030

zolfo

7704-34-9

31.

1c95031

diossido di zolfo

7446-09-5

32.

Apparecchiature di laboratorio per l'analisi (sia essa distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze, compresi componenti e accessori di tali apparecchi.


(1)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.