30.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 124/7


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no

2013/C 124/04

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata dalla Ocean Nutrition Canada («il richiedente»), produttore esportatore del Canada («il paese interessato»).

Il riesame si limita all'esame della possibilità di concedere un'esenzione, per quanto riguarda il richiedente, dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati nei codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 (2) sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio (3) alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no.

4.   Motivi del riesame

In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, la domanda si basa su elementi di prova forniti dal richiedente che dimostrano che è un produttore effettivo del prodotto oggetto del riesame, in grado di produrre l'intera quantità da lui spedita nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore.

Il richiedente sostiene inoltre di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure, né di aver eluso le misure applicabili al biodiesel di origine statunitense.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame della possibilità di concedere un'esenzione, per quanto riguarda il richiedente, dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.1.    Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente in quanto produttore esportatore. Tali informazioni e gli elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

5.2.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.3.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.4.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, per cui venga richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4).

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, affinché possa essere adeguatamente compresa la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail e i numeri di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985746

E-mail: TRADE-BIODIESEL-OCEAN@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, le conclusioni, favorevoli o sfavorevoli, possono essere raggiunte in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, la possibilità di concedere l'esenzione al richiedente.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26.

(3)  GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12.

(4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.