26.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/22


Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativo al caso AT.39740 — Google

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 120/09

1.   INTRODUZIONE

1.

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [il regolamento (CE) n. 1/2003] (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

2.

Il 13 marzo 2013, la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di Google Inc. (Google).

3.

In tale valutazione, la Commissione ha espresso il parere che Google ricorre alle seguenti pratiche commerciali che potrebbero violare l’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e l’articolo 54 dell’accordo SEE:

il trattamento preferenziale riservato, all’interno dei risultati delle ricerche web orizzontali effettuate da Google, ai link verso i servizi di ricerca web verticale offerti dalla stessa Google, rispetto ai link verso i servizi di ricerca web verticale concorrenti (prima pratica commerciale) (2),

l’utilizzo da parte di Google, senza averne ottenuto l’autorizzazione, di contenuti originali di siti web terzi, nei propri servizi di ricerca web verticale (seconda pratica commerciale) (3),

accordi che, de jure o de facto, obbligano i siti web di proprietà di terzi (noti nel settore come «editori») a procurarsi l’integralità o la maggior parte dei loro annunci pubblicitari attinenti alle richerche online tramite Google (terza pratica commerciale), e

restrizioni contrattuali relative alla gestione e trasferibilità delle campagne pubblicitarie collegate alle richerche online tra le diverse piattaforme di pubblicità sui motori di ricerca (quarta pratica commerciale).

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

4.

Google nega di avere fatto ricorso alle pratiche commerciali di cui sopra e non concorda con l’analisi giuridica alla base della valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, essa ha proposto impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di dissipare le preoccupazioni che la Commissione ha espresso in via preliminare in merito alle suddette pratiche commerciali.

5.

Gli elementi fondamentali degli impegni suddetti sono i seguenti.

6.

Per quanto riguarda la prima pratica commerciale, Google si è impegnata ad etichettare i propri servizi di ricerca web verticale che beneficiano di un trattamento preferenziale all’interno dei risultati delle ricerche web orizzontali effettuati da Google. Tale etichetta informerà l'utente che i link verso i servizi di ricerca web verticale di Google sono stati aggiunti da Google stessa per fornire accesso ai propri servizi di ricerca web verticale, di modo che l' utente non confonda i link verso i servizi di ricerca web verticale di Google con i link verso altri risultati ottenuti con una ricerca web orizzontale. Ove opportuno, l’etichetta fornirà inoltre all’utente informazioni su dove trovare, tra i risultati ottenuti con una ricerca web orizzontale proposti da Google, i link verso servizi alternativi di ricerca web verticale.

7.

Ove possibile, Google opererà altresì una distinzione tra i link verso i propri servizi di ricerca web verticale e gli altri risultati ottenuti con una ricerca web orizzontale, in modo che l’utente sia consapevole della loro natura diversa.

8.

Infine, laddove Google propone — tra i suoi risultati ottenuti con una ricerca web orizzontale — alcuni link verso un servizio Google di ricerca web verticale, come descritto al punto 6, contenente annunci pubblicitari relativi alle richerche online o link commerciali analoghi in più del 5 % dei casi in cui è visualizzato da utenti SEE, Google presenterà, sulla pagina dei risultati ottenuti con ricerca web orizzontale, i link verso tre pertinenti servizi concorrenti di ricerca web verticale. Google farà in modo che l'utente si accorga chiaramente dell'esistenza dei tre link concorrenti. Google selezionerà i tre servizi concorrenti di ricerca web verticale utilizzando meccanismi che ne garantiscono la pertinenza rispetto alle informazioni ricercate.

9.

Per quanto riguarda la seconda pratica commerciale, Google offrirà ai siti web terzi una soluzione web in base alla quale essi potranno opporsi all'utilizzo nei servizi di ricerca web verticale di Google di tutti i contenuti estratti dai loro siti. Dietro notifica di una tale opposizione, Google interromperà la visualizzazione dei contenuti in questione nei propri servizi di ricerca web verticale. Tale opposizione non penalizerà i siti web terzi all’interno dei risultati della ricerca web orizzontale di Google.

10.

Google offrirà inoltre ai servizi di ricerca web verticale elegibili specializzati nella ricerca di prodotti o servizi locali la possibilità di contrassegnare determinate categorie di informazioni in modo tale che tali informazioni non siano indicizzate o utilizzate da Google.

11.

Infine, per quanto riguarda gli editori di quotidiani stabiliti nel SEE, Google manterrà i meccanismi esistenti che permettono loro di controllare, per ogni pagina web, la visualizzazione del loro contenuto in Google News.

12.

Gli impegni di cui ai punti da 6 a 11 verranno applicati indipendentemente dal fatto che il servizio Google di ricerca web verticale esista già adesso o venga invece introdotto nel periodo di validità degli impegni stessi.

13.

Per quanto riguarda la terza pratica commerciale, Google si impegna a non inserire più, nei suoi accordi con gli editori, alcuna disposizione e a non imporre alcun obbligo non scritto che possa, de jure o de facto, costringere gli editori a procurarsi i loro annunci pubblicitari attinenti alle richerche online effettuate da dagli utenti SEE esclusivamente via Google.

14.

Per quanto riguarda la quarta pratica commerciale, Google smetterà di imporre obblighi scritti o non scritti (anche nei contratti di API AdWords) che impediscano agli inserzionisti di effettuare il trasferimento di campagne pubblicitarie relative a servizi di ricerca AdWords di Google e altri servizi pubblicitari non offerti da Google nonché la gestione delle suddette campagne pubblicitarie su tali piattaforme di pubblicità.

15.

La durata degli impegni è di cinque anni e tre mesi a decorrere dalla data in cui Google riceverà la notifica ufficiale della decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Google si è inoltre impegnata a nominare un amministratore fiduciario incaricato di verificare il rispetto degli impegni.

16.

Gli impegni offerti sono pubblicati nella versione integrale in lingua inglese sul sito web della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

17.

La Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che dichiari vincolanti per Google gli impegni riassunti ai punti precedenti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

18.

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a fornire una versione non confidenziale delle loro osservazioni, nella quale eventuali informazioni contenenti segreti aziendali o altre informazioni confidenziali siano omesse e sostituite, come richiesto, da una sintesi non confidenziale o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «confidenziale».

19.

Le risposte ed osservazioni formulate dovranno preferibilmente essere motivate ed esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

20.

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento AT.39740 — Google per posta elettronica (all’indirizzo COMP-GOOGLE-CASES@ec.europa.eu), per fax (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009, gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE, senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

(2)  I servizi di ricerca web verticale sono servizi web progettati per effettuare ricerche web limitate a categorie di informazioni specifiche e predefinite. I servizi di ricerca web orizzontale sono servizi web che permettono agli utenti di effettuare la ricerca su tutta la rete, indipendentemente dalla natura delle informazioni.

(3)  Nella valutazione preliminare, la Commissione non si è pronunciata sul nesso tra l’utilizzo di contenuti originali di siti web terzi da parte di Google e la legislazione in materia di proprietà intellettuale.