27.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/5


Sintesi della decisione della Commissione

del 20 dicembre 2012

relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE

(Caso COMP/39.230 — Rio Tinto Alcan)

[notificata con il numero C(2012) 9439]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 89/06

Il 20 dicembre 2012, la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39230

1.   INTRODUZIONE

(1)

Destinatarie della decisione adottata a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio sono Rio Tinto plc («Rio Tinto»), Rio Tinto International Holdings Limited, Rio Tinto Alcan Inc, Rio Tinto France SAS, Aluminium Pechiney SAS («AP») e Electrification Charpente Levage SASU («ECL») (collettivamente, «Rio Tinto Alcan»). Tale decisione rende obbligatori gli impegni proposti da Rio Tinto Alcan al fine di rispondere alle riserve sotto il profilo della concorrenza sollevate da un’indagine della Commissione sui mercati della tecnologia per la fusione dell’alluminio e delle gru speciali per impianti di riduzione per la produzione di alluminio, chiamate «PTA» (pot tending assemblies).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Riserve preliminari sotto il profilo della concorrenza

(2)

Le PTA sono gru speciali usate negli impianti di riduzione dell’alluminio dove si produce alluminio primario. AP, controllata di Rio Tinto Alcan, vincola per contratto le licenze d’uso della sua tecnologia di punta per la fusione dell’alluminio all’acquisto di apparecchiature di movimentazione (in particolare PTA) fornite dall’impresa ECL, sua controllata. La Commissione temeva che, così facendo, la società potesse aver violato le norme sulla concorrenza dell’Unione europea che vietano pratiche le commerciali restrittive e l’abuso di posizione dominante sul mercato.

(3)

Il 20 febbraio 2008 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 e ha notificato una comunicazione degli addebiti ad Alcan Inc, Alcan France SAS, AP e ECL.

(4)

Dopo aver svolto un’indagine supplementare, l’11 luglio 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 in cui esprime riserve sotto il profilo della concorrenza. Tali riserve riguardano la compatibilità della pratica che consiste nel vincolare per contratto le licenze d’uso della tecnologia di fusione dell’alluminio all’acquisto di PTA con gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE.

(5)

In via preliminare, la Commissione ha considerato che Rio Tinto Alcan aveva una posizione dominante sul mercato del prodotto principale (cioè, le licenze d’uso della tecnologia di fusione dell’alluminio), che quest’ultimo e il prodotto abbinato (le PTA) erano prodotti distinti e che la pratica di Rio Tinto Alcan potrebbe aver comportato la marginalizzazione ed eventualmente l’uscita dal mercato di Réel, il denunciante, finora l’unico concorrente credibile di Rio Tinto Alcan sul mercato delle PTA. Inoltre, la Commissione ha considerato in via preliminare che la scelta dei clienti dei fornitori di PTA era stata limitata direttamente e sostanzialmente dalla pratica di Rio Tinto Alcan, con probabili implicazioni negative sull’innovazione e potenzialmente sui prezzi praticati sui mercati delle PTA e della tecnologia di fusione. Ciò ha comportato una preclusione anticoncorrenziale del mercato delle TPA da parte di Rio Tinto Alcan in violazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE.

2.2.   Impegni

(6)

Il 3 agosto 2012, in risposta ai timori della Commissione espressi nella valutazione preliminare, Rio Tinto Alcan ha presentato degli impegni. Il 10 agosto 2012, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stata pubblicata una comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizza il caso e gli impegni e nella quale si invitano i terzi interessati a presentare, entro un mese, osservazioni sugli impegni proposti.

(7)

La Commissione ha informato Rio Tinto Alcan delle osservazioni ricevute dai terzi interessati. Il 9 novembre 2012, Rio Tinto Alcan ha presentato una proposta modificata di impegni che affrontava varie questioni sollevate dai terzi.

(8)

Il 28 novembre 2012, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 29 novembre 2012.

(9)

Con decisione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, il 20 dicembre 2012 la Commissione ha reso obbligatori gli impegni modificati di Rio Tinto Alcan. La società si impegna per cinque anni ad eliminare le clausole vincolanti dai suoi futuri accordi di trasferimento di tecnologia (2) e ad introdurre un processo di prequalifica obiettivo e non discriminatorio per la selezione di fornitori qualificati di PTA. I titolari delle sue licenze potranno allora scegliere tra i fornitori di PTA consigliati, ai quali Rio Tinto Alcan fornirà le specifiche tecniche necessarie per garantire che le loro PTA possano funzionare negli impianti che usano tecnologie AP. Il rispetto degli impegni sarà monitorato da un esperto indipendente.

(10)

La Commissione ritiene che gli impegni siano sufficienti e necessari per rispondere alle riserve sotto il profilo della concorrenza espresse nella valutazione preliminare, senza essere sproporzionati.

3.   CONCLUSIONI

(11)

Alla luce degli impegni rivisti proposti, la Commissione ritiene che un suo intervento non sia più giustificato e che, fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, il procedimento possa essere chiuso. Gli impegni restano obbligatori fino al 20 gennaio 2018.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Lo stesso vale per le future espansioni di impianti esistenti, in particolare per gli appalti riguardanti PTA associate all’ammodernamento o all’adeguamento di fonderie o tecnologie esistenti.