28.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/6


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

2013/C 58/06

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di dumping e arrecherebbero quindi un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 15 gennaio 2013 da EU ProSun Glass («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di vetro solare dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è vetro solare costituito da vetro piatto sodocalcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, un fattore di trasmissione della luce solare superiore all'88 % (misurato nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e irradianza solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza massima al calore di 250 °C e una resistenza agli shock termici di Δ 150k (misurate secondo la norma EN 15150), nonché una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3) («il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile al codice NC 7007 19 80. Il codice NC è fornito a titolo puramente indicativo.

Dato che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base ai prezzi dell’Unione in quanto il volume delle vendite sul mercato interno di eventuali altri paesi terzi di riferimento sembrerebbe trascurabile. La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono rilevanti per il paese interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura per la determinazione del dumping

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame originario del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura da seguire per la scelta dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese in questione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati, salvo diversa indicazione, a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornendole le informazioni sulla o sulle loro società come specificato nell’allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario selezionare un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per essere inserite nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori inclusi nel campione devono restituire il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della loro selezione.

Nel questionario sono richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie in relazione al prodotto in esame, il costo di produzione, le vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e le vendite del prodotto in esame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Fatto salvo quanto riportato alla lettera b), il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione (3).

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere tale margine devono richiedere un questionario e altri moduli di richiesta e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati di seguito e al punto 5.1.2.2. Salvo diversa indicazione, le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione. Per consentire alla Commissione di determinare i margini di dumping individuali per i produttori esportatori del paese non retto da un'economia di mercato, occorre dimostrare che essi soddisfano i criteri per ottenere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»). La Commissione esaminerà inoltre se può essere loro concesso un dazio individuale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per essi tale margine qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, ovvero, se non è possibile selezionare un appropriato paese terzo ad economia di mercato, il valore normale è determinato sulla base dei prezzi dell’Unione. Si ricorda che prima di ricorrere ai prezzi dell'Unione, la Commissione deve esaminare tutte le possibilità di scelta di un paese di riferimento adeguato. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento e al ricorso ai prezzi dell'Unione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta a tal fine debitamente motivata («richiesta TEM»). Il TEM sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM dimostrerà che sono soddisfatti i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Salvo diversa indicazione, tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo compilato di richiesta TEM entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (5)  (6)

Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dal paese interessato nell'Unione.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati, salvo diversa indicazione, a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornendo alla Commissione le informazioni sulla o sulle loro società come specificato nell’allegato B del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario selezionare un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per essere inserite nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e tutte le associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario sono richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie in relazione al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive ed implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Visto il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo a disposizione delle parti interessate che sono invitate a consultarlo (per mettersi in contatto con la Commissione utilizzare i recapiti riportati al punto 5.6). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà i nominativi delle società selezionate per essere inserite nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Salvo diversa indicazione, tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario sono richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della/e società.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza dell'interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da validi elementi di prova.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto disposto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato, devono recare la dicitura «Limited» («A diffusione limitata») (7).

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare anche un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Accessibile a tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti, che accompagnano i moduli di richiesta TEM o le risposte al questionario, devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo (vale a dire, inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo sottoindicato. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22993704

E-mail: trade-solarglass-dumping@ec.europa.eu

trade-solarglass-injury@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate in base ai dati disponibili, conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.

(3)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione non terrà conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(4)  I produttori esportatori devono in particolare dimostrare quanto segue: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate collegate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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