22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/5


Sintesi della decisione della Commissione

del 28 ottobre 2011

che modifica gli impegni n. 73 e n. 84 esposti nella decisione relativa al caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez

(Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez)

[notificata con il numero C(2011) 7572]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

2013/C 51/05

Il 28 ottobre 2011 la Commissione ha adottato una decisione che modifica gli impegni presi in un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1), e in particolare del suo articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata della decisione completa è disponibile nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito web della Direzione generale della concorrenza, al seguente indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_4180

I.   INTRODUZIONE

(1)

Con decisione del 14 novembre 2006 (2) la Commissione ha autorizzato la concentrazione GDF/Suez a condizione che fossero rispettati gli impegni presi («gli impegni»).

(2)

Tra gli impegni figuravano, tra l’altro: i) lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas in Francia e l’immissione sul mercato della capacità eccedentaria (impegno n. 73), e ii) l’installazione di un impianto per la depurazione del gas a Taisnières, sulla frontiera franco-belga (impegno n. 84).

(3)

Con lettere del 9 novembre 2009, del 24 giugno 2011 e del 18 luglio 2011 GDF Suez (la nuova entità nata dalla concentrazione del 16 luglio 2008) ha informato la Commissione delle difficoltà incontrate nell’attuare gli impegni n. 73 e n. 84 e ha chiesto di modificarli («le richieste»). Il gruppo ha proposto inoltre impegni modificati per quanto riguarda l’impegno n. 73 e ha comunicato alla Commissione che il sito di Hauterive avrebbe sostituito il sito Alsace inizialmente indicato nello stesso impegno.

(4)

Per quanto riguarda l’impegno n. 73, dalla valutazione delle richieste di GDF Suez è emerso che esistono fondati motivi per rimandare la vendita delle capacità di stoccaggio (ma non la data entro la quale tali capacità devono essere immesse sul mercato come previsto negli impegni) ed accettare la richiesta di GDF Suez di modificare gli impegni al fine di assicurare il successo della vendita. In particolare, gli impegni modificati relativi alla vendita delle capacità pluriennali, al massimale del prezzo di riserva e al calendario per la prenotazione delle capacità di trasmissione del gas possono garantire in futuro il buon esito della vendita delle capacità di stoccaggio.

(5)

Per quanto riguarda l’impegno n. 84, dalla valutazione è emerso che la costruzione dell’impianto di depurazione del gas è seriamente compromessa da fattori che sfuggono al controllo di GDF Suez e inoltre non corrisponde più all’effettiva domanda di mercato. Pertanto, si può ritenere che la richiesta di GDF Suez di essere esentata dall’obbligo di rispettare l’impegno n. 84 sia fondata.

II.   CONCLUSIONE

(6)

Per le ragioni summenzionate, si conclude che:

l’impegno n. 73 è modificato. La vendita delle capacità di stoccaggio del sito di Hauterive (che sostituisce il sito Alsace) sarà rimandata e sarà effettuata conformemente ai principi esposti da GDF Suez nelle richieste,

l’impegno n. 84 è ritirato.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez, decisione della Commissione del 14 novembre 2006.