26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/28


Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

2013/C 25/03

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2) sono così modificate:

a pagina 93, tra il titolo della voce «2206 00 Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove» e la riga «2206 00 10 Vinello», è inserito il testo seguente:

«Per quanto riguarda la classificazione delle bevande a base di alcool fermentato alle quali siano stati aggiunti alcool distillato, acqua e altre sostanze (ad esempio sciroppo, aromi e coloranti vari e, per talune di esse, una base di panna) cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-150/08. Conformemente a tale sentenza, se tali aggiunte hanno fatto perdere il sapore, l'odore e/o l'aspetto di una bevanda ottenuta con un determinato frutto o prodotto naturale, vale a dire una bevanda fermentata della voce 2206, la bevanda dev'essere classificata alla voce 2208.».

A pagina 95, tra la riga «2208 90 78 altre bevande contenenti alcole di distillazione» e il titolo della voce «2209 00 Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico», è inserito il testo seguente:

«2208 90 91 e 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità

Queste sottovoci comprendono un liquido descritto come una base di birra di malto (“malt beer base”), avente un titolo alcolometrico volumico del 14 % ed ottenuto da una birra che viene fatta decantare ed è sottoposta ad un'ultrafiltrazione, mediante la quale viene ridotta la concentrazione di componenti in essa contenute, quali sostanze amare e proteine (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-196/10).».


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.