13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 365/1


RELAZIONE

sui conti annuali dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia relativi all’esercizio 2012 corredata delle risposte dell’Agenzia

2013/C 365/01

INTRODUZIONE

1.

L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito «l’Agenzia» o «ACER»), con sede a Lubiana, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Il compito principale dell’Agenzia è di assistere le autorità nazionali di regolamentazione nell’esercizio, a livello dell’UE, delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, di coordinarne l’azione. Nell’ambito del regolamento concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia (REMIT) (2), l’Agenzia si è vista attribuire nuove funzioni aggiuntive, insieme alle autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda il monitoraggio del mercato europeo dell’energia all’ingrosso (3).

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

2.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori forniti dai lavori svolti da altri auditor (ove pertinenti) e l’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari (4) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (5) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

4.

Ai sensi degli articoli 33 e 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (6), la direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’Agenzia e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti:

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Agenzia comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (7), e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’Agenzia dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Agenzia;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

5.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (8), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Agenzia, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

6.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicati alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

7.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

8.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2012, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

9.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

10.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

11.

Al fine di coprire le tasse scolastiche più elevate, l’Agenzia accorda al personale con figli che frequentano la scuola primaria o secondaria un contributo scolastico integrativo in aggiunta all’indennità prevista dallo statuto (9). I contributi scolastici integrativi per il 2012 sono ammontati complessivamente a circa 23 000 euro. Essi non sono previsti dallo statuto e sono pertanto irregolari.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

12.

L’Agenzia ha riportato stanziamenti impegnati nell’ambito del Titolo II (Immobili dell’Agenzia e spese accessorie) del proprio bilancio per un importo di 1,7 milioni di euro, pari all’81 % del totale degli stanziamenti impegnati del Titolo II. Tali riporti riguardano principalmente l’applicazione del regolamento REMIT che è in corso. Dal momento che l’applicazione è legata alle attività operative dell’Agenzia, di norma avrebbe dovuto essere iscritta in bilancio sotto il Titolo III.

13.

Nel 2012, l’Agenzia ha effettuato 20 storni di bilancio per un importo di circa 1 milione di euro che hanno interessato 43 linee di bilancio. Ciò denota debolezze nella pianificazione del bilancio.

ALTRE OSSERVAZIONI

14.

L’Agenzia deteneva alla fine dell’esercizio una liquidità di cassa di 4,2 milioni di euro, comprensivi dell’eccedenza di bilancio del 2011 di 1,6 milioni di euro, che risultava da un’eccessiva richiesta di fondi nel 2011 e che è stata recuperata dalla Commissione nel gennaio 2013. Ciò non è coerente con una gestione rigorosa della tesoreria.

15.

Le procedure di assunzione controllate hanno evidenziato carenze per quel che riguarda la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati: le domande per le prove scritte e orali non erano definite prima dell’esame delle candidature; le condizioni per l’ammissione alle prove scritte e orali e per l’inserimento nell’elenco dei candidati idonei non erano state specificate in maniera sufficientemente dettagliata e le misure adottate per garantire l’anonimato dei candidati che sostenevano le prove scritte erano inadeguate.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI PER L’ESERCIZIO PRECEDENTE

16.

Nell’allegato I viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per l’esercizio precedente.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Louis GALEA, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 10 settembre 2013.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(2)  Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1), assegna un ruolo importante all’Agenzia per quel che riguarda il monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso.

(3)  L’allegato II illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività dell’Agenzia.

(4)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(5)  Queste comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e relativo allegato.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(7)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, ove pertinente, dai princìpi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board.

(8)  Articolo 185, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(9)  L’articolo 3 dell’allegato VII prevede il doppio dell’indennità di base pari a 252,81 euro = 505,62 euro.


ALLEGATO I

Seguito dato alle osservazioni per l’esercizio precedente

Anno

Osservazioni della Corte

Stato di avanzamento delle azioni correttive

(Completato / In corso / Pendente / N.D.)

2011

L’elevato livello di stanziamenti non utilizzati e di riporti, nonché il basso livello dei pagamenti sono indicativi di carenze nella pianificazione e nell’esecuzione del bilancio e sono contrari al principio di bilancio dell’annualità.

In corso

2011

Vi sono margini di miglioramento per quanto attiene alla trasparenza delle procedure di assunzione. Ad esempio, gli avvisi di posto vacante non specificavano il numero massimo di candidati che sarebbero stati inclusi nell’elenco di riserva e non facevano riferimento alla possibilità di presentare ricorso. Inoltre, le domande per le prove scritte e i colloqui, nonché la relativa ponderazione, non erano state stabilite prima di procedere all’esame delle candidature.

In corso

2011

Nel 2011 l’Agenzia ha pagato indennità di soggiorno, per un importo di 10 839 euro, ad esperti distaccati che erano cittadini dello Stato in cui ha sede l’Agenzia. Questi pagamenti violano le norme relative al distacco degli esperti nazionali adottate dal consiglio d’amministrazione dell’Agenzia, in base alle quali tali indennità sono concesse solo ad agenti temporanei che non siano cittadini dello Stato membro in cui prestano servizio; tali pagamenti sono irregolari.

Completato


ALLEGATO II

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Lubiana)

Competenze e attività

Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

[articoli 114 (ex articolo 95 del TCE) e 194 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea]

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

a)

garantire il funzionamento del mercato dell’energia;

b)

garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione;

c)

promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; e

d)

promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.

ll Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire questi obiettivi. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Competenze dell’Agenzia

[come specificato nel regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione; nel regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio]

Obiettivi

Lo scopo dell’Agenzia è quello di assistere le autorità di regolamentazione nell’esercizio a livello dell’Unione delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, di coordinarne l’azione.

Funzioni

completare e coordinare il lavoro delle autorità nazionali di regolamentazione;

partecipare all’elaborazione delle norme della rete europea;

adottare, in determinate condizioni, decisioni individuali vincolanti relative alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e sulla sicurezza operativa delle stesse;

fornire consulenza in materia energetica alle istituzioni UE;

procedere al monitoraggio e riferire in merito all’andamento dei mercati energetici;

formulare una proposta alla Commissione relativa all’importo della compensazione annua per l’infrastruttura transfrontaliera per il meccanismo ITC;

cooperare con le autorità nazionali di regolamentazione, l’ESMA, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e, laddove opportuno, autorità nazionali garanti della concorrenza per monitorare i mercati dell’energia all’ingrosso;

valutare l’operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e

rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole di mercato, dati sulle operazioni, ordini di compravendita, norme e procedure che potrebbero migliorare l’integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno.

Organizzazione

Consiglio d’amministrazione

Composizione

Due membri designati dal Parlamento europeo, due membri designati dalla Commissione e cinque membri designati dal Consiglio. Ogni membro ha un supplente.

Compiti

Il Consiglio di amministrazione adotta il programma annuale di lavoro ed il bilancio dell’Agenzia e ne controlla l’esecuzione.

Direttore

È nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, e viene scelto da un elenco di candidati proposto dalla Commissione.

Comitato dei regolatori

Composizione

Un rappresentante ad alto livello delle autorità di regolamentazione per ogni Stato membro e un rappresentante senza diritto di voto della Commissione. Ogni membro ha un supplente nominato dall’autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro.

Compiti

Presentare un parere al direttore in merito ai pareri, alle raccomandazioni e alle decisioni la cui adozione viene presa in considerazione;

fornire orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest’ultimo;

presentare un parere al consiglio di amministrazione sul candidato alla carica di direttore e

approvare il programma di lavoro dell’Agenzia.

Audit esterno

Corte dei conti europea.

Autorità competente per il discarico

Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio.

Risorse messe a disposizione dell’Agenzia nel 2012 (2011)

Bilancio per il 2012 (2011)

7,2 (4,8) milioni di euro

Effettivi al 31 dicembre 2012(2011)

Posti previsti dalla tabella dell’organico: 43 (40)

di cui occupati al 31 dicembre: 42 (39)

agenti contrattuali: 14 (12)

Totale effettivi: 57 (39) agenti, di cui addetti a:

funzioni operative: 34 (28)

funzioni amministrative: 23 (11)

Attività e servizi forniti nel 2012

Due orientamenti quadro (OQ) (Elettricità: OQ sul bilanciamento; Gas: OQ sull’interoperabilità). Organizzazione di consultazioni pubbliche e di workshop ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 713/2009.

Codici di rete

a)

Tre pareri motivati sui codici di rete (Elettricità: codice di rete per i requisiti di connessione di rete applicabili a tutti i generatori e codice di rete in materia di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione; Gas: codice di rete sul sistema di assegnazione della capacità).

b)

Due raccomandazioni qualificate sui codici di rete (entrambi sul codice di rete per il gas sul sistema di assegnazione della capacità).

Parere sul programma di lavoro di ENTSOG per il 2012.

Parere sulle prospettive di approvvigionamento di ENTSOG per l’inverno 2011-2012.

Parere sulle prospettive di approvvigionamento di ENTSOG per l’estate 2012.

Parere sul programma annuale di lavoro di ENTSOG per il 2013.

Parere su ENTSO-E TYNDP 2012.

Parere sulle relazioni ENTSO-E riguardanti le prospettive per l’estate 2012 e l’esame della situazione relativa all’inverno 2011/2012.

Parere sulla relazione annuale di ENTSO-E per il 2011.

Una relazione congiunta ACER-CEER di monitoraggio del mercato [articolo 11 del regolamento (CE) n. 713/2009] è stata pubblicata il 29 novembre, ed è stata presentata a Bruxelles.

Raccomandazione sull’articolo 2, paragrafo 1, lettera n) della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2011) 656 definitivo].

La raccomandazione in materia di registrazione delle operazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 (REMIT) è stata adottata.

La decisione relativa al formato di registrazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento UE n. 1227/2011 è stata adottata.

Il 28 settembre 2012 è stata pubblicata la seconda edizione degli orientamenti in materia di applicazione delle definizioni elencate nell’articolo 2 del REMIT.

Sonno stati stipulati tre contratti quadro concernenti l’attuazione del REMIT.

A marzo è stata pubblicata la rassegna sulla situazione delle iniziative regionali per il 2011.

Sono state pubblicate tre relazioni trimestrali online sulle iniziative regionali nel settore del gas (GRI) e quattro sulle iniziative regionali del settore dell’elettricità (ERI).

Sono stati costituiti due nuovi gruppi di lavoro dell’Agenzia [gruppo di lavoro «Attuazione, monitoraggio e procedure» (AIMPWG) e gruppo di lavoro «Integrità e trasparenza del mercato dell’energia» (AMITWG)], e sono state aggiornate le norme che disciplinano il funzionamento dei gruppi di lavoro.

Il 14 marzo 2012, l’Agenzia ha organizzato la conferenza annuale «La realizzazione del mercato interno dell’energia - quale ruolo per ACER?», con 220 partecipanti.

Fonte: Informazioni fornite dall’Agenzia.


LA RISPOSTA DELL’AGENZIA

11.

In assenza di una scuola europea in Slovenia e vista la necessità di un provvedimento di natura sociale per compensare le condizioni di lavoro discriminatorie (conformemente all’articolo 1 sexies dello statuto dei funzionari) cui il personale dell’Agenzia è soggetto, rispetto al personale che lavora per altre istituzioni dell’Unione europea presso cui sono disponibili scuole europee, il consiglio di amministrazione ha adottato la decisione AB n. 01/2011 dell’11 febbraio 2011«sul supporto concesso ai membri del personale dell’ACER per quanto riguarda le rette per gli asili e la scuola». Il massimo livello di supporto assicurato ai membri del personale nominabili, rispetto a ogni bambino nominabile, non eccede il livello delle rette pagate per la scuola europea di Bruxelles.

12.

La Commissione ha consigliato all’Agenzia di utilizzare il titolo II per il progetto REMIT, poiché la maggioranza dei costi d’avviamento si riferisce ad applicazioni informatiche. L’Agenzia ha deciso di utilizzare il titolo III per registrare le spese relative a REMIT a partire dal 2014, quando si ritiene che inizierà il monitoraggio del mercato dell’energia da parte dell’Agenzia.

13.

Secondo una valutazione circostanziata, l’Agenzia è stata perfettamente consapevole del fatto che il bilancio previsto nel rendiconto finanziario di REMIT si è rivelato insufficiente per sviluppare un sistema informativo per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011. Pertanto, l’Agenzia, già nel 2012, ha provato a verificare se fosse possibile reperire risorse aggiuntive nel proprio bilancio da dedicare a REMIT. Siccome il bilancio dell'Agenzia era già ristretto, sarebbe stato possibile trasferire ad altre linee di bilancio soltanto importi minimi. L’esercizio si è svolto sistematicamente e ha cagionato un elevato numero di storni di bilancio di basso importo.

14.

Il saldo di cassa di 4,2 Mio EUR, tenuto sul conto corrente dell’Agenzia alla fine dell’anno, era comprensivo dell’eccedenza di bilancio del 2011 di 1,6 Mio EUR rimborsata nel gennaio 2013; poiché l'Agenzia ha ricevuto unicamente l’8 gennaio 2013 la richiesta dalla Commissione di rimborsarle l’eccedenza di bilancio per il 2012 pari a 0,6 Mio EUR e l’importo di 1,9 Mio EUR per fare fronte agli obblighi giuridici assunti dall’Agenzia prima della fine dell’esercizio, entrambi gli importi sono stati riportati al 2013. La gestione della tesoreria dell’Agenzia intende assicurare che i fondi siano disponibili per ricoprire le passività in sospeso quando queste si manifestano.

15.

L’Agenzia si attiene scrupolosamente alle procedure per il colloquio e la prova scritta così come stabilito nella decisione del direttore n. 2012-17 recante linee guida sulle procedure di assunzione e sul lavoro dei comitati di selezione del 20 marzo 2012, garantendo che le domande e i criteri di valutazioni siano fissati prima degli esami scritti e dei colloqui. L'Agenzia acconsente a rivedere la procedura attuale per prendere in considerazione le osservazioni dei revisori. L’Agenzia ritiene che l’anonimità dei test non sia cruciale per l’obiettività complessiva della procedura di selezione. I criteri di correzione per la valutazione dei test sono stabiliti dal comitato di selezione con anticipo, per assicurare la valutazione obiettiva delle prove scritte. Inoltre, alcuni test non possono essere organizzati in forma anonima, poiché ai candidati si richiede d'illustrare la loro esperienza nella risposta o di preparare una presentazione da tenere dinanzi al comitato di selezione all’inizio del colloquio.