DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE /* SWD/2013/0461 final */
1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA Le direttive UE in materia di diritto del lavoro
sono in genere applicabili a tutti i settori di attività e a tutte le categorie
di lavoratori. Sei direttive[1]
escludono tuttavia i lavoratori marittimi (personale navigante e/o pescatori)
dal loro campo d'applicazione o consentono agli Stati membri di escludere
questi lavoratori dal campo di applicazione della legislazione di attuazione,
senza alcuna giustificazione esplicita. Circa il 90% del commercio mondiale avviene
attraverso il settore dei trasporti marittimi internazionali. Senza i trasporti
marittimi non sarebbe possibile importare ed esportare merci su scala mondiale,
esigenza indispensabile nel mondo moderno. Esistono oltre 50 000 navi
mercantili che operano a livello internazionale, trasportando merci di ogni
genere. La flotta mondiale è immatricolata in oltre 150 nazioni e si avvale del
lavoro di oltre un milione di marittimi, praticamente di tutte le nazionalità.
Circa il 30% delle navi mercantili sono registrate in uno Stato membro dell'UE
(si veda la relazione sulla valutazione d'impatto, allegato 2). In termini di
stazza lorda (SL)[2],
l'UE rappresenta il 19,2% della flotta mondiale[3]. La flotta peschereccia mondiale era composta nel
2010 da circa 4,4 milioni di navi ed è rimasta relativamente stabile dal 1998.
Il 73% della flotta è concentrato in Asia, seguita da Africa, America latina e
Caraibi, America settentrionale ed Europa. Complessivamente si considera che
3,2 milioni di navi operino in acque marine e 1,1 milione in acque interne. Il settore della pesca dell'UE fornisce ogni anno
circa 6,4 milioni di tonnellate di pesce. La pesca e l'industria di
trasformazione del pesce danno lavoro ad oltre 350 000 persone. Nel 2006
cinque Stati membri (Danimarca, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito)
rappresentavano il 60% della produzione dell'UE[4]. I dati sull'occupazione nella marina mercantile
non vengono raccolti sistematicamente e le cifre sono molto diverse a seconda
delle fonti. La relazione sulla valutazione d'impatto si basa sulle cifre
fornite dalle amministrazioni nazionali o, quando non sono disponibili, su una
media delle cifre ricavate da diversi studi. La marina mercantile dà lavoro a 345 455
membri del personale navigante, mentre il settore della pesca impiega 157 561
pescatori. Gli Stati membri hanno optato per soluzioni
diverse nell'applicare le esclusioni. La seguente tabella illustra la
situazione per le sei direttive. || Insolvenza || CAE || Informazione e consultazione || Licenziamenti collettivi || Trasferimenti di imprese || Distacco dei lavoratori Stati membri che hanno applicato le esclusioni || || CY, EL, MT || CY, EE, EL, HU, IT, LT, LV, MT, RO || CY, LU, MT, RO || BE, CY, DE, DK, EL, IE, LU, LV, MT, SK || CY, DK, EL, HU, IE, LU, LV, MT, NL, RO || BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, PL, RO, SE, UK Totale || Marina mercantile || Non esclusa || 159 150 || 86 497 || 138 141 || 155 925 || 272 520 Industria della pesca || 26 386 || Non esclusa || 8 452 || 35 702 || 43 501 || Non esclusa % nella categoria || Marina mercantile || Non esclusa || 46,1 % || 25,0 % || 40% || 45,1 % || 78,9 % Industria della pesca || 16,7 % || Non esclusa || 5,4 % || 22,7 % || 27,6 % || Non esclusa % della forza lavoro dell'UE[5] || Marina mercantile || Non esclusa || 0,07 % || 0,04 % || 0,06 % || 0,07 % || 0,11 % Industria della pesca || 0,01 % || Non esclusa || 0,004 % || 0,015 % || 0,018 % || Non esclusa L'esistenza e/o la facoltà di introdurre
esclusioni può impedire o limitare la possibilità per il personale navigante di
esercitare il diritto all'informazione e alla consultazione e il diritto a
condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, entrambi sanciti dalla Carta
negli articoli 27 e 31. Le direttive in questione non prevedono
un'esplicita giustificazione per le esclusioni che non sono state proposte
dalla Commissione o che non sono state espressamente giustificate durante i lavori
preparatori o nel testo delle direttive stesse. Si può tuttavia presumere che
la natura itinerante delle navi sia stata vista come un ostacolo
all'applicazione di norme in materia di informazione e consultazione dei
lavoratori, che sono parte integrante di tutte le direttive in questione ad
eccezione della direttiva sull'insolvenza e della direttiva sul distacco dei
lavoratori. Si può inoltre supporre che alcuni Stati membri abbiano fatto
valere in Consiglio la difficoltà di comunicazione con le navi d'alto mare come
giustificazione per la possibilità di derogare a norme generali, segnatamente
in materia di informazione e di consultazione. Con i progressi attuali in
termini di tecnologia della comunicazione, tuttavia, questo non può essere
considerato un motivo di esclusione[6]. Un trattamento diverso per i lavoratori di un
determinato settore, se non giustificato da ragioni obiettive, è difficilmente
conciliabile con la Carta europea dei diritti fondamentali. È quindi necessario
valutare se vi siano ragioni obiettive che possono giustificare il diverso
trattamento dei marittimi e, in caso negativo, proporre misure che applichino
loro diritti identici o equivalenti a quelli di cui godono i lavoratori a
terra. Inoltre il numero di
marittimi di nazionalità dell'UE è in costante calo e questo potrebbe
costituire un problema per il futuro, in particolare perché l'esperienza
offshore è essenziale per alcuni posti di lavoro a terra. Anche se ciò potrebbe
essere la conseguenza di diversi fattori, quali l'isolamento, il carico di
lavoro e l'ambiente sociale a bordo, è generalmente riconosciuto che la
mancanza di interesse per le carriere marittime può essere aggravata
dall'impressione che il lavoro in mare sia un settore "a parte", dove
non ci sono regole o vigono regole proprie[7].Il senso di incertezza giuridica potrebbe
dissuadere potenziali lavoratori dal dirigersi verso l'esercizio di professioni
marittime. L'esistenza di esclusioni contribuisce pertanto a compromettere la
capacità di attrazione del lavoro in mare. Ciò è stato confermato dalle
principali parti interessate, compresi i sindacati e la task force
sull'occupazione marittima e la competitività. 2. Diritto di agire da parte
dell'UE e sussidiarietà Il presente esercizio riguarda il possibile
riesame di sei direttive. In quanto tale può essere effettuato solo a livello
dell'UE, mediante una direttiva o una serie di direttive che modifichino gli
atti vigenti. Tale iniziativa riguarda un settore soggetto a una
forte concorrenza internazionale e con una percentuale elevata di lavoratori
occupati su navi di uno Stato membro provenienti da altri Stati membri o da
paesi terzi. Un'iniziativa dell'UE assicurerebbe condizioni di maggiore equità
per lo meno tra le navi battenti bandiera di uno Stato membro. 3. OBIETTIVI 3.1. Obiettivi generali Questa iniziativa intende migliorare, nel diritto
del lavoro, il livello di protezione dei diritti consacrati dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa contribuisce inoltre agli
obiettivi strategici sanciti dall'articolo 151 del TFUE, in particolare la
promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale. 3.2. Obiettivi specifici Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono i
seguenti: (a)
migliorare il livello di protezione dei diritti
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare valutando
se un trattamento diverso sia obiettivamente giustificato dalle caratteristiche
del settore e, in caso contrario, rafforzando i diritti dei lavoratori nelle
professioni marittime per allinearli con quelli di cui godono i lavoratori a
terra; (b)
contribuire ad indirizzare un maggior numero di
giovani cittadini dell'UE verso posti di lavoro nei settori della marina
mercantile e della pesca, rendendo questi ultimi più attrattivi rispetto ai
posti di lavoro a terra e contribuendo a fidelizzare i marittimi alla
professione. 4. OPZIONI STRATEGICHE 4.1. Opzione strategica 1:
nessuna azione a livello dell'UE Applicando quest'opzione l'UE non prenderebbe
nessuna iniziativa, sia essa legislativa o non legislativa. Le direttive
vigenti rimarrebbero in vigore nella loro forma attuale e gli Stati membri
resterebbero liberi di utilizzare o meno le deroghe e le esclusioni. Secondo le attuali tendenze è probabile che il
declino nel numero dei marittimi europei si confermi, con un conseguente
aumento del numero di posti di lavoro a bordo di navi europee coperto da
personale proveniente da paesi terzi. 4.2. Opzione strategica 2:
deroga condizionata alla garanzia di un livello equivalente di protezione Questa opzione implicherebbe la sostituzione delle
semplici esclusioni con una disposizione che consentisse agli Stati membri di
derogare alle disposizioni della direttiva per i marittimi, a condizione che
venga assicurato un livello di protezione equivalente a quello delle direttive. In questa eventualità gli Stati membri sarebbero
tenuti a determinare la sostanza della protezione. 4.3. Opzione strategica 3:
eliminazione delle esclusioni in tutte le direttive Questa opzione si baserebbe sul presupposto che
tutte le direttive fossero inizialmente intese a comprendere tutti i settori di
attività e che l'esclusione dei marittimi sia ingiustificata. 4.4. Opzione strategica 4:
adeguamento della normativa alle specificità del settore Questa opzione comporterebbe l'adozione di norme
sostanziali volte ad adeguare i testi giuridici alle caratteristiche del
settore marittimo. Questa soluzione potrebbe rispondere alle preoccupazioni
espresse da alcune parti interessate riguardo alla specificità del settore e ai
costi aggiuntivi. In funzione di ogni singola direttiva potrebbe
essere necessario prevedere modalità particolari relative ai criteri da
soddisfare per poter diventare rappresentanti dei lavoratori o riguardo all'applicazione
di regole generali alla vendita di una nave. Il suo obiettivo non sarebbe tanto quello di
eliminare le esclusioni o di prevedere un livello di protezione equivalente,
quanto piuttosto di stabilire le norme sostanziali da applicare al settore.
Considerando le ripercussioni finanziarie delle opzioni ciò potrebbe
significare, ad esempio, l'adozione di una norma specifica da applicare alle
situazioni peculiari del settore, quali le vendite ripetute di una nave o il
fatto che una compagnia gestisca una sola nave. 5. ANALISI DELLE RIPERCUSSIONI 5.1. Il rischio di cambiamento di
bandiera e il nesso con la competitività La natura globalizzata del settore dei trasporti
marittimi si manifesta in vari modi ma un elemento fondamentale è costituito
dal regime giuridico che disciplina l'immatricolazione (e la
reimmatricolazione) delle navi, una realtà che non ha equivalenti diretti nelle
industrie situate sulla terraferma. Il fenomeno del cambiamento di bandiera si deve in
gran parte alla volontà degli armatori di evitare i costi e le restrizioni
associati al fatto di immatricolare le loro navi negli Stati membri marittimi
tradizionali. Uno dei principali costi di esercizio di una nave è costituito
dagli stipendi dell'equipaggio e da altre spese correlate. Si calcola che il
differenziale di costo per il personale navigante tra le navi battenti bandiera
di uno Stato dell'UE e quelle a basso costo immatricolate nei registri liberi
si aggiri tra +22% e + 333%[8]. I benefici di qualsiasi opzione strategica devono
essere commisurati al rischio rappresentato dal cambiamento di bandiera, che
dovrebbe essere ridotto al minimo. Un elevato rischio di cambiamenti di
bandiera associato ad un'opzione strategica farebbero sembrare le conseguenze
negative di tale opzione sulla concorrenza superiori ai vantaggi derivanti dal
fatto di battere bandiera di uno Stato membro. Ciò comporterebbe altresì
un'ulteriore riduzione del numero di marittimi dell'UE. Verrebbe pertanto messo
a repentaglio uno degli obiettivi dell'azione comunitaria proposta. 5.2. L'esperienza degli Stati
membri Molti Stati membri hanno scelto di non avvalersi
della possibilità di applicare ai marittimi esclusioni o deroghe dal campo di
applicazione delle direttive. Ciò significa che le opzioni 2, 3 e 4 sono state già
applicate in una certa misura da alcuni Stati membri, in particolare in quegli
Stati membri con un settore marittimo importante. L'applicazione delle
direttive in alcuni Stati membri non sembra avere avuto un impatto
quantificabile, in particolare per quanto riguarda il cambiamento di bandiera delle
navi. Ad esempio tra il 2001 e il 2011 in Spagna la stazza lorda della flotta
nazionale è aumentata del 40%. In Francia, sullo stesso periodo, l'aumento è
stato del 40,2%. Sia Francia che Spagna applicano tutte le direttive (tranne la
direttiva sul distacco dei lavoratori) al settore marittimo. D'altro canto in
Grecia, tra il 2001 e il 2011, la stazza lorda della flotta nazionale è
aumentata del 34%. A Cipro, tra il 2003 e il 2011 la stazza lorda è aumentata dello
0,5%. Sia Grecia che Cipro escludono il settore marittimo dal campo di
applicazione delle legislazioni nazionali di recepimento delle direttive. Dal momento in cui è stata data esecuzione alle
direttive, la posizione degli Stati membri riguardo all'opportunità delle
esclusioni non è cambiata in maniera significativa. 5.3. Direttiva sull'insolvenza A Cipro è stato creato un fondo speciale, gestito
da un consiglio composto da membri del dipartimento competente per la
previdenza sociale. Al momento della sua creazione, il fondo ha ricevuto un
versamento di 1 000 000 CYP (circa 1 724 137 EUR) dal
fondo per i cassaintegrati della Repubblica di Cipro; da allora ha ricevuto dai
datori di lavoro contributi mensili corrispondenti allo 0,2% delle
retribuzioni lorde versate ai dipendenti. In Grecia la legge n. 1836/1989 stipula che
il fondo di garanzia è in parte finanziato dai contributi versati dai datori di
lavoro e in parte da una sovvenzione statale attraverso il bilancio del
Ministero del lavoro. I datori di lavoro contribuiscono con lo 0,15% di
tutte le remunerazioni. A Malta il fondo di garanzia è finanziato dal
bilancio nazionale (fondo consolidato). Era stato inizialmente dotato della
somma di 250 000 MTL (circa 579 722 EUR) a carico del fondo
consolidato per un periodo massimo di cinque anni, con un minimo di
50 000 MTL (115 944 EUR). Non è quindi previsto alcun
contributo specifico da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori. Visto il
numero esiguo di lavoratori (1 303), le ripercussioni economiche dell'inclusione
dei pescatori retribuiti a percentuale sono marginali. 5.4. Direttiva sul comitato
aziendale europeo Per valutare gli eventuali costi aggiuntivi
provocati dall'applicazione della direttiva CAE ai lavoratori marittimi si
parte dall'ipotesi che una delle grandi compagnie marittime europee avente sede
in Danimarca (con oltre 1000 dipendenti e almeno 150 lavoratori per Stato
membro in almeno due Stati membri) abbia istituito un CAE e sia tenuta a
permettere al personale navigante della marina mercantile di parteciparvi. Si ipotizza che il membro del CAE si trovi in mare
alla data in cui è prevista una riunione e che si tratti, ad esempio, di un
ufficiale (vi sono maggiori probabilità che sia europeo) a bordo di un
peschereccio in procinto di attraccare a Hong Kong per poi fare rotta su
Shanghai. In questa fattispecie il membro del CAE dovrebbe prendere un volo per
Copenhagen e farsi sostituire sulla nave. Il costo complessivo ammonterebbe a
circa 5 028 EUR per riunione e per partecipante. Dal momento
che il numero medio di riunioni è di due all'anno e che è poco probabile che
ogni nave abbia più di un rappresentante a bordo, i costi complessivi
potrebbero aggirarsi sui 10 056 EUR annui. Un secondo esempio si basa sull'ipotesi che tutte
le comunicazioni siano effettuate via satellite. Considerando una media di 2 riunioni all'anno e la
probabilità che alcuni dei partecipanti si trovino a terra, il costo annuale
ammonterebbe così a 663 EUR x 2 = 1 326 EUR. Si può inoltre presupporre che una compagnia marittima
che rientra nel campo d'applicazione della direttiva abbia almeno 25 navi.
Questa stima si basa sulle seguenti ipotesi: la direttiva si applica alle
imprese con più di 1 000 dipendenti e il personale in servizio su una nave
è compreso tra 20 e 27 membri dell'equipaggio[9]. La stima tiene conto anche degli accordi in
materia di orario di lavoro per i marittimi. I costi ammontano pertanto a 603 EUR
per nave all'anno nella prima ipotesi e a 79,5 EUR per nave all'anno nella
seconda. Questi importi non sono significativi se rapportati al rischio di cambiamento
di bandiera o di aumento dei costi sociali nell'ambito dei costi operativi. Nel quadro del riesame della direttiva CAE sono
state presentati alcuni elementi relativi ai vantaggi dell'istituzione di un CAE. Tutti i rappresentanti dei lavoratori ritengono
che i CAE presentino vantaggi (inchiesta EPEC del 2008[10]).
Nonostante i costi finanziari e altri costi non quantificabili derivanti
dall'organizzazione di un CAE, il 57% delle società con un CAE riconoscono che
i benefici che ne derivano superano i costi (mentre il 35% ritiene che i costi
superino i benefici e l'8% è indeciso). 5.5. Direttiva in materia di
informazione e consultazione Poiché la suddetta direttiva non consente agli
Stati membri di escludere i marittimi dal campo di applicazione della
legislazione nazionale di recepimento, bensì soltanto di stabilire disposizioni
specifiche in materia di informazione e consultazione, l'opzione 3 è l'unica a
poter avere un'incidenza economica. L'opzione 4 è già messa in atto dal testo
attuale della direttiva. L'opzione 3 potrebbe anche comportare alcuni costi
aggiuntivi dato che il margine di manovra lasciato agli Stati membri verrebbe
ridotto. Si può ritenere che le ipotesi possibili per
estendere i diritti attualmente soggetti a deroga siano le stesse di quelle
che si riferivano alla direttiva CAE, vale a dire il rimpatrio con l'invio
di un sostituto o la partecipazione via satellite e conseguente compensazione
del tempo libero speso dal lavoratore. La consultazione si effettua solo in caso di
necessità e si può quindi ritenere probabile, in media, una sola riunione
l'anno, con due rappresentanti richiamati per potervi partecipare. Il costo
annuo salirebbe così a 10 056 EUR. Date le dimensioni molto più
ridotte dell'impresa e considerando la peggiore delle ipotesi, ovvero che
l'impresa possegga solo due navi, i costi ammonterebbero a 5 028 EUR
per nave all'anno. Nella seconda fattispecie, i costi di
partecipazione via satellite si limiterebbero a 663 EUR per riunione e per
partecipante. Ipotizzando nuovamente una riunione l'anno e due rappresentanti,
il costo annuo potenziale sarebbe di 1 326 EUR, che nell'ipotesi più
pessimistica delle due navi sarebbe pari a 663 EUR per nave all'anno. L'istituzione di procedure di informazione e
consultazione potrebbe ridurre la resistenza al cambiamento, favorire
l'adattamento dei lavoratori, contribuire alla formazione di una cultura
integrata d'impresa a seguito di fusioni, far pervenire dalla base aziendale ai
quadri superiori informazioni attendibili sulla vita della compagnia e
contribuire ad attrarre e fidelizzare i lavoratori qualificati. Il fatto che l'esclusione dalla direttiva in
questione si applichi solo alle imprese di maggiori dimensioni (vale a dire
quelle che impiegano almeno 50 addetti o gli stabilimenti che impiegano almeno
20 addetti) e alle navi d'alto mare fa sì che le imprese di pesca e i
pescherecci siano in pratica quasi tutti esclusi dal campo d'applicazione della
direttiva insieme alle navi costiere, con alcune eccezioni possibili per la
flotta francese di pesca d'altura. 5.6. Direttiva sui licenziamenti
collettivi Per un datore di lavoro il costo di attuazione
della direttiva si compone di tre elementi: il costo della consultazione prima
di una vendita, i costi diretti del "periodo di riflessione" e i
costi-opportunità indiretti legati all'inattività dell'imbarcazione durante il
periodo in questione. Sono possibili due opzioni: a) l'obbligo di informazione e consultazione fatto
ai datori di lavoro unicamente qualora si prevedano licenziamenti collettivi; b) l'obbligo di informazione e consultazione con
l'aggiunta di un periodo di riflessione di un mese per l'attuazione delle
previste riduzioni di personale. Nel caso della prima opzione si suppone che la consultazione
avvenga tra due rappresentanti dei datori di lavoro e due delle organizzazioni
sindacali. La consultazione può avvenire sotto forma di teleriunione con due
rappresentanti dei lavoratori, con un costo di 1.326 EUR per riunione
(come nel secondo esempio precedentemente riferito ai CAE), ovvero 2 652 EUR
complessivi. Qualora si preferisca la seconda opzione è
necessario aggiungere il "periodo di riflessione", ovvero il lasso di
tempo che intercorre tra la notifica dell'intenzione di procedere a licenziamenti
collettivi e i licenziamenti effettivi[11], il che comporta a sua volta un costo.
Questo includerebbe un mese di stipendio per i membri dell'equipaggio[12] al costo
standard di 39 678 EUR mensili. Va anche considerato il
costo-opportunità legato alla nave, rimasta ferma un mese. Il costo-opportunità
è calcolato a 25 550 EUR al giorno. Per un periodo di riflessione
minimo di 30 giorni il costo-opportunità ammonta a 766 500 EUR. Il costo complessivo di un periodo di riflessione
di un mese sarebbe quindi pari a 811 442 EUR. La direttiva stabilisce una procedura in due fasi:
l'informazione e la consultazione dei lavoratori quando il datore di lavoro
stia valutando l'ipotesi di un licenziamento collettivo "al fine di
giungere ad un accordo" e la notifica all'autorità competente che dovrebbe
"cercare soluzioni ai problemi posti dagli licenziamenti collettivi
prospettati". La partecipazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e
delle autorità competenti può limitare la portata della perdita di posti di lavoro
e le ripercussioni a lungo termine sui lavoratori. Non vi è alcun motivo per
cui ciò non debba valere nel settore marittimo. 5.7. Direttiva sui trasferimenti
di imprese È altresì necessario prevedere due possibili
alternative secondarie al fine di valutare le ripercussioni economiche e
sociali di qualsiasi modifica alla situazione attuale: a) la direttiva si applicherebbe alle navi
marittime ma il capo II non si applicherebbe nel caso in cui venissero
trasferite solo una o più navi; b) la direttiva si applicherebbe integralmente
alle navi marittime. Se si considera l'alternativa a), l'aumento dei
costi a carico dei datori di lavoro si limiterebbe ad alcune consultazioni con
i membri dell'equipaggio. Con due teleriunioni con l'equipaggio, come per il
secondo esempio della direttiva CAE, il costo supplementare ammonterebbe a
circa 2 652 EUR. L'applicazione delle
norme della direttiva nella sua formulazione attuale alla vendita di una nave
avrebbe una considerevole incidenza finanziaria. I costi-opportunità indiretti
sono infatti enormi se una nave completa di equipaggio deve essere venduta in
qualità di impresa; il prezzo di vendita potrebbe subire una riduzione di circa
il 5%. Per una nave del valore di 30 milioni EUR, ciò rappresenterebbe un
costo-opportunità di 1,5 milioni EUR. L'opzione strategica 1 non comporta costi
economici aggiuntivi per i datori di lavoro. L'opzione 2 e l'opzione 3 sono tuttavia atte a
provocare conseguenze significative per i datori di lavoro in quanto il
concetto di "impresa" così come definito nella direttiva e nella
giurisprudenza sembra essere sufficientemente ampio da includere le navi. È
probabile che queste opzioni abbiano forti ripercussioni sugli armatori in
termini di negoziabilità delle navi. In tali circostanze l'opzione strategica 4a)
sembra essere la soluzione ottimale. 5.8. Direttiva sul distacco dei
lavoratori Quasi tutti gli Stati membri hanno fatto ricorso a
questa esclusione, per cui non applicano ai marittimi le loro legislazioni
nazionali in materia di distacco dei lavoratori. Fanno eccezione Austria,
Repubblica ceca, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. Malta ha
adottato disposizioni specifiche in questo ambito. È opportuno ricordare che il pacchetto legislativo
adottato nel marzo 2012 dalla Commissione europea lascia invariate le
disposizioni della direttiva sul distacco dei lavoratori e di conseguenza
l'esclusione delle navi marittime. Le ripercussioni di questa esclusione sono molto
difficili da stabilire, se non altro perché siffatta analisi non è tecnicamente
fattibile con gli attuali parametri della direttiva. È difficile valutare le
conseguenze di un'esclusione sul personale navigante della marina mercantile,
dal momento che la direttiva è impostata sulle situazioni di distacco nel
territorio di uno Stato membro: una nave non è il territorio di uno Stato
membro. In pratica le opzioni 2 e 3 non sarebbero
applicabili al settore in considerazione della correlazione con il territorio
di uno Stato membro. L'opzione 4 potrebbe essere attuata per motivi di
armonizzazione ma richiederebbe modifiche sostanziali al testo della direttiva. 6. LE OPZIONI A CONFRONTO Per ciascuna direttiva e per le quattro opzioni
strategiche vengono presi in considerazione i seguenti elementi, cui sarà
assegnato un punteggio da zero a tre e il cui impatto sarà contraddistinto da
un segno negativo (-) o positivo (+) nella sezione 6 della relazione sulla
valutazione d'impatto, in base all'analisi effettuata nella sezione precedente. ·
Capacità di raggiungere gli obiettivi specifici: –
migliorare il livello di protezione dei diritti
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare valutando
se un trattamento diverso sia obiettivamente giustificato dalle caratteristiche
del settore e, in caso contrario, rafforzando i diritti dei lavoratori nelle
professioni marittime per allinearli con quelli di cui godono i lavoratori a
terra; –
contribuire ad indirizzare un maggior numero di
giovani cittadini dell'UE verso posti di lavoro nei settori della marina
mercantile e della pesca, rendendo questi ultimi più attrattivi rispetto ai
posti di lavoro a terra e contribuendo ad evitare che i marittimi abbandonino
la professione. ·
Probabili ripercussioni economiche e sociali. ·
Rischio di cambiamento di bandiera. 6.1. Direttiva sull'insolvenza Per quanto concerne la direttiva sull'insolvenza,
l'opzione 1 non consentirebbe di raggiungere nessuno degli obiettivi fissati.
Tutte le altre opzioni permetterebbero di conseguire tutti e tre gli obiettivi
e avrebbero tutte un'incidenza economica limitata, dal momento che ciò
riguarderebbe soltanto i pescatori retribuiti a percentuale e unicamente in tre
Stati membri. Inoltre il tasso del contributo dei datori di lavoro è basso
(0,15% della retribuzione in Grecia, 0,2% a Cipro) o inesistente (a Malta). Le opzioni strategiche 2, 3 e 4 sono pertanto
molto simili in termini di capacità di raggiungere gli obiettivi come pure in
termini di ripercussioni economiche. Ciò nondimeno l'opzione 3 è la più
efficace per quanto riguarda l'attrattiva della professione, senza che ne
derivi un aumento dei costi rispetto alle opzioni 2 e 4. 6.2. Direttiva sul comitato
aziendale europeo Per quanto concerne la direttiva sul comitato
aziendale l'opzione 1 non soddisferebbe nessuno degli obiettivi
dell'iniziativa. Una caratteristica comune alle opzioni 2, 3 e 4 è
il costo economico ridotto grazie al fatto che la direttiva in questione si
applica solo alle imprese di grandi dimensioni (imprese con almeno 1 000
lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in
almeno due Stati membri) e non si applica automaticamente: l'istituzione di un
CAE presuppone l'iniziativa della direzione centrale o la richiesta dei
dipendenti. L'opzione 3 contribuirebbe più efficacemente a rendere attrattive
le professioni del mare, poiché un elemento centrale del problema è proprio la
percezione che vi siano livelli diversi di protezione. 6.3. Direttiva in materia di
informazione e consultazione La direttiva in materia di informazione e
consultazione si trova in una posizione peculiare nell'ambito della valutazione
in oggetto. Essa non esclude i marittimi dal proprio campo di applicazione; si
limita a consentire agli Stati membri di derogare alla direttiva stessa
attraverso "disposizioni particolari applicabili agli equipaggi delle navi
d'alto mare". Gli Stati membri possono di conseguenza discostarsi dalle
norme generali della direttiva ma devono porre in essere norme specifiche in
materia di informazione e consultazione dei lavoratori marittimi. Per quanto concerne questa direttiva l'opzione 3
non è applicabile mentre l'opzione 4 è già attuata. Tuttavia si potrebbero
chiarire le disposizioni della direttiva quanto alla necessità di concedere un
livello equivalente di protezione (opzione 2). 6.4. Direttiva sui licenziamenti
collettivi L'opzione 1 non soddisferebbe nessuno degli
obiettivi fissati per la presente iniziativa. L'opzione 3 produrrebbe le
conseguenze più rilevanti mentre le opzioni 2 e 4 consentirebbero di
raggiungere gli obiettivi a costi inferiori se si prendesse in considerazione
la natura del settore marittimo. L'opzione 4a migliorerebbe la situazione attuale
senza imporre costi sostanziali sui datori di lavoro. L'opzione 4b
comporterebbe costi elevati, in particolare in caso di vendita di una nave. I
costi potrebbero essere limitati se la proposta legislativa contemplata
proponesse di abolire il "periodo di riflessione" nel caso di un
licenziamento provocato dalla vendita di una nave. Questa opzione permetterebbe
di venire incontro alle preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri. 6.5. Direttiva sui trasferimenti
di imprese Gli effetti delle diverse opzioni strategiche sono
fortemente influenzati dal fatto che, a differenza degli stabilimenti, le navi
si vendono spesso e le transazioni si concludono rapidamente. Se la direttiva
dovesse applicarsi a siffatti casi, potrebbe avere conseguenze negative sul
prezzo di mercato della nave. In tale contesto l'opzione strategica 1 non
implicherebbe costi supplementari ma non permetterebbe di raggiungere nessuno
degli obiettivi fissati. L'opzione 3 dal canto suo comporterebbe un ingente
costo potenziale e un rischio molto elevato di cambiamento di bandiera. I costi connessi all'opzione 4a sarebbero
limitati. Questa potrebbe migliorare la situazione attuale in termini di
informazione e consultazione, ma non garantirebbe un livello di protezione
equivalente. Tuttavia l'opzione 4b comporterebbe costi elevati, in particolare
in caso di vendita di una nave. L'opzione 4a sembra essere la soluzione più
opportuna per raggiungere gli obiettivi senza che ciò comporti costi aggiuntivi
sproporzionati. Questa opzione viene incontro alle preoccupazioni espresse da
alcune parti interessate in materia di costi. 6.6. Direttiva sul distacco dei
lavoratori Esiste un ampio consenso tra le parti interessate
su due punti: non sarebbe possibile applicare la direttiva al settore senza
modifiche importanti, in particolare alla definizione di "distacco",
ed in pratica le situazioni di distacco ai sensi della direttiva nel settore
marittimo sono estremamente rare, sempre che ve ne siano. 6.7. Classifica delle opzioni L'approccio più funzionale per questa iniziativa
consisterebbe nel combinare le quattro diverse opzioni strategiche, in funzione
di ogni singola direttiva: ·
l'opzione 3 (eliminazione delle esclusioni) per la
direttiva sull'insolvenza; ·
l'opzione 3 (eliminazione delle esclusioni) per la
direttiva sul comitato aziendale europeo; ·
l'opzione 2 (livello di protezione equivalente) per
la direttiva in materia di informazione e consultazione; ·
l'opzione 4a (disposizioni specifiche) per la
direttiva sui licenziamenti collettivi; ·
l'opzione 4a (disposizioni specifiche) per la
direttiva sui trasferimenti di imprese; ·
l'opzione 1 (nessuna azione) per la direttiva sul
distacco dei lavoratori. 7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Questa iniziativa porterà a modificare le
direttive attualmente in vigore. La proposta legislativa stabilirà un esercizio
di riesame e di rendicontazione. La Commissione sorveglierà in particolare
l'impatto della direttiva su due questioni: il fenomeno del cambiamento di
bandiera e il livello di occupazione dei marittimi dell'UE. Riguardo al
cambiamento di bandiera, l'evoluzione della flotta battente bandiera di uno
Stato membro dell'UE traccerà un profilo accurato del fenomeno. Sono
disponibili dati sulla stazza lorda della flotta di bandiera nazionale su base
annua: la verifica regolare di questo indicatore fornirà un'idea chiara
dell'evoluzione delle immatricolazioni extraunionali. Le variazioni nel livello
di occupazione saranno più difficili da seguire, quanto meno se non si migliora
la raccolta di dati a livello nazionale. Se non saranno messe in pratica le
raccomandazioni della task force sull'occupazione marittima riguardo al
miglioramento della raccolta dei dati, sarà necessario ricorrere ad esperti
esterni. La Commissione appoggia la richiesta della task
force di migliorare "la disponibilità di dati comparabili"[13] e
collaborerà con gli Stati membri e le parti sociali al fine di valutare
l'impatto della direttiva in materia di occupazione. Tenuto conto delle modifiche formali limitate da
apportare alle direttive esistenti, il recepimento della direttiva da parte
degli Stati membri non dovrebbe costituire un problema. La Commissione ambisce
ad un tasso di ottemperanza prossimo al 100% entro tre anni dal recepimento. [1] Direttiva
2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36),
direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
(GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28), direttiva 2002/14/CE che
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione
dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29), direttiva 98/59/CE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16),
direttiva 2001/23/CE concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimenti di imprese (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16) e
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1). [2] La stazza
lorda è il metodo di misura delle navi accettato a livello internazionale che
rappresenta il volume degli spazi interni di una nave. [3] ECSA,
relazione annuale 2011-2012. [4] Eurostat,
statistiche della pesca, settembre 2012. [5] 239 608
lavoratori secondo le statistiche relative al mercato del lavoro, edizione
2011, Eurostat. [6] Ciò è
riconosciuto anche dall'organizzazione dei datori di lavoro (ECSA). Essa
ritiene inoltre che i motivi alla base delle esclusioni siano legati a
questioni diverse dalla logistica dell'informazione e della consultazione e che
riguardino essenzialmente la necessità di evitare ulteriori oneri
amministrativi che comprometterebbero la competitività degli operatori europei.
[7] Si vedano
tra l'altro la comunicazione "Una politica marittima integrata per
l'Unione europea" (COM(2007) 575) e la relazione della task force
sull'occupazione marittima e la competitività. [8] Mitroussi,
K: "Employment of seafarers in the EU context: Challenge and
opportunities" (Occupazione dei marittimi nel contesto dell'UE: sfide e
opportunità), Marine Policy 32 (2008), pagg. 1043-1049, pag. 1046. [9] Si veda
"Ship Operating Costs 2009-2010", pubblicato da Nigel Gardiner,
Edizioni Drewry, luglio 2009, pag. 37, illustrazione 2.5. [10] Studio commissionato dalla Commissione e realizzato dallo
European Policy Evaluation Consortium (EPEC), sotto il coordinamento di GHK
Consulting: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2421&langId=en. [11] All'articolo 4,
paragrafo 1, la direttiva afferma che: I licenziamenti collettivi il
cui progetto è stato notificato all'autorità pubblica competente avranno
effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all'articolo 3,
paragrafo 1, ferme restando le disposizioni che disciplinano i diritti
individuali in materia di termini di preavviso. [12] La
direttiva consente una riduzione del preavviso di 30 giorni, ma permette anche
di estendere tale periodo. Per questo motivo lo studio MRAG ha considerato una
media di 30 giorni. [13] Si veda la
relazione della task force sull'occupazione marittima e la competitività, pag.
21.