DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO Che accompagna il documento concernente una proposta legislativa e misure non legislative supplementari volte a rafforzare le ispezioni e l’applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti /* SWD/2013/0267 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO Che accompagna il documento concernente una proposta legislativa e
misure non legislative supplementari volte a rafforzare le ispezioni e
l’applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti 1. Definizione del problema 1.1. Natura del problema Il problema da affrontare è l’elevata
frequenza di spedizioni illegali di rifiuti che dall’Unione viaggiano verso
destinazioni che non rispettano le disposizioni del regolamento UE sulle
spedizioni di rifiuti[1],
in appresso “il regolamento”. Dalle
ispezioni condotte nei porti, sulle strade e nelle imprese è emerso che circa
il 25% delle spedizioni contenenti rifiuti nell’UE non sono conformi alle
disposizioni del regolamento. Molte fonti,
tra ONG, media e studi di varia natura, denunciano che nel periodo 2007-2011
grandi quantità di rifiuti sono state esportate illegalmente dall’UE verso paesi
in via di sviluppo in Africa e Asia. Dietro
le esportazioni illegali vi è una forte molla economica, ossia costi di
trattamento e smaltimento dei rifiuti molto più bassi in questi paesi,
determinati principalmente da norme ambientali e sanitarie meno severe di
quelle applicate nell’UE. Vi sono pertanto
commercianti che cercano di sottrarsi ai costi cui devono sottostare nell’UE
spedendo illegalmente i rifiuti nei paesi in via di sviluppo dove possono
contare su impianti più a buon mercato e tecnicamente carenti. I rifiuti spediti illegalmente, abbandonati in
discariche abusive o trattati non conformemente alle norme in genere
costituiscono una minaccia per l’ambiente e la salute:
i rifiuti non trattati o smaltiti in modo inadeguato possono porre gravi
problemi ambientali e sanitari agli abitanti delle zone intorno alle
discariche, per non parlare delle sostanze rilasciate dai rifiuti abbandonati,
che inquinano il suolo, le acque e l’aria liberando, ad esempio, metalli
pesanti e inquinanti organici persistenti. Oltre
ai rischi a lungo termine per la salute di cittadini e lavoratori, hanno poi l’aggravante
di contribuire al riscaldamento del pianeta e alla riduzione dello strato di
ozono. Queste ripercussioni saranno tanto
più gravi quanto più inadeguate sono le tecniche di trattamento dei rifiuti
utilizzate. Le sostanze pericolose, di per
sé già tossiche, possono spesso porre rischi ancor maggiori quando il personale
che le maneggia è privo di protezione o non prende misure anti-inquinamento,
come accade nei paesi che ricevono spedizioni illegali di rifiuti. Le spedizioni illegali di rifiuti comportano
anche costi importanti per gli Stati membri e gli operatori, tra cui i costi
per le operazioni di bonifica, dopo che i rifiuti sono stati spediti e
scaricati illegalmente, e i costi per reimportarli nel paese d’origine. In più, l’attuale “fuga” di rifiuti verso
impianti di trattamento al di sotto degli standard, all’interno o al di fuori
dell’UE, ostacola l’accesso a materie prime preziose: di fatto, maggiore è il
volume dei rifiuti immessi nei flussi leciti per essere recuperati e trattati,
più si ottimizzano i processi e le tecniche di cernita, con il conseguente
miglioramento della qualità dei rifiuti e quindi una maggiore disponibilità di
materie prime di alta qualità. Da ultimo, l’attuale
mancanza di condizioni di concorrenza eque, dovuta alle grandi divergenze che
si osservano nelle pratiche intese a garantire l’applicazione effettiva della
normativa, va a scapito delle imprese che operano nel rispetto della legge. Il tasso elevato di spedizioni illegali reca così
pregiudizio alle imprese che trattano e smaltiscono rifiuti in piena legalità. 1.2. Chi risente di più del
problema Le ispezioni e la garanzia dell’effettiva
applicazione del regolamento riguardano principalmente i seguenti soggetti: ·
le autorità degli Stati membri che effettuano le
ispezioni delle spedizioni di rifiuti a livello nazionale, regionale o locale; ·
i commercianti e gli spedizionieri di rifiuti che
rispettano le disposizioni del regolamento; ·
i commercianti e gli spedizionieri di rifiuti
illegali che approfittano delle lacune esistenti negli Stati membri in materia
di ispezioni e garanzia del rispetto delle norme per aggirare il regolamento a
detrimento dell’ambiente e dalla salute; ·
i cittadini che hanno problemi di salute a causa di
rifiuti depositati in discariche abusive o trattati in maniera non conforme
alle norme. 1.3. Perché è necessario un
intervento pubblico Le ispezioni e la garanzia dell’applicazione
sono disciplinate in maniera generale dal regolamento (articolo 50), che non
contiene disposizioni specifiche su come devono essere condotte le ispezioni.
Ciò è la causa delle profonde differenze che si osservano tra gli Stati membri:
mentre alcuni hanno messo in piedi sistemi d’ispezione a tutto campo e ben
funzionanti, che controllano le spedizioni di rifiuti nei porti oppure nei
luoghi di produzione e raccolta, altri stentano a garantire il rispetto delle
norme e sono privi di strutture e risorse adeguate per controllare i flussi di
rifiuti ed eseguire le ispezioni. Questa situazione è all’origine della pratica
nota come “port hopping”, mediante la quale gli esportatori di rifiuti illegali
fanno transitare le spedizioni scegliendo gli Stati membri con minori controlli
e, non appena uno Stato membro si fa più esigente, le dirigono verso un altro
paese. È possibile contrastare efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti
solo se tutti gli Stati membri svolgono controlli in numero sufficiente. 2. Analisi della sussidiarietà 2.1. Il trattato L’Unione ha il diritto di intervenire a titolo
dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La legislazione UE vigente, ivi compreso l’articolo
50 del regolamento, contiene alcune disposizioni in materia di controllo dell’applicazione
effettiva delle norme, onde garantire che negli Stati membri siano istituiti
sistemi di ispezione efficaci. Pur tuttavia,
il panorama è frammentario quanto al livello di controllo esercitato nei
singoli Stati per garantire il rispetto del regolamento e di fatto quantità
importanti di rifiuti illegali di vario tipo continuano ad essere esportate
dall’UE. Uno dei nodi pare essere l’assenza
nel regolamento di criteri specifici per la pianificazione delle ispezioni, l’onere
della prova, le ispezioni a monte e la formazione. 2.2. Principio della necessità Le norme che disciplinano le spedizioni di
rifiuti, essendo queste ultime per loro natura internazionali, devono essere
attuate e fatte rispettare allo stesso modo in tutti gli Stati membri, per
garantire condizioni eque di concorrenza e limitare le spedizioni illecite di
rifiuti che, oltre ad ostacolare gli scambi intraunionali e internazionali,
costituiscono un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. L’intervento
dell’UE risulta pertanto necessario. Poiché la legislazione vigente (articolo 50
del regolamento) non precisa gli obblighi ispettivi, l’attuazione della
normativa e il controllo della sua effettiva applicazione presentano lacune e
difformità nell’Unione europea. Allo stato attuale gli obiettivi strategici del
regolamento non possono quindi essere raggiunti. Ogni Stato membro ha tutto l’interesse a che
gli altri Stati garantiscano l’effettiva applicazione del regolamento.
Innanzitutto, dato che i rifiuti spediti verso paesi terzi spesso transitano
prima all’interno dell’UE, se il controllo dell’applicazione in certi Stati
membri è insufficiente, a farne le spese saranno altri Stati membri, le cui
autorità ispettive dovranno intensificare la loro attività. In secondo luogo,
può verificarsi che, per evitare gli Stati membri in cui il regolamento è
applicato correttamente, talune imprese trasportino i rifiuti verso gli Stati
membri meno ligi e in cui le possibilità di essere scoperte sono minori. Per
risolvere questi problemi è fondamentale agire a livello di Unione, poiché è l’Unione
nel suo insieme a dover ridurre l’impatto dei propri rifiuti nei paesi terzi,
ma è limitata nella sua azione dalla questione dei controlli, che ne
costituisce il punto debole. È per questo motivo che è necessario istituire
procedure di ispezione armonizzate nell’UE. 3. Obiettivi dell’iniziativa
dell’UE L’attuazione degli obblighi legislativi
proposti in materia di ispezioni delle spedizioni di rifiuti mira
essenzialmente a perseguire gli obiettivi descritti di seguito. Obiettivo generale: protezione dell’ambiente e della salute
riducendo le spedizioni illegali di rifiuti. Obiettivi specifici: rafforzare l’attuazione della normativa UE
in materia di spedizioni di rifiuti e la garanzia della sua applicazione,
contribuendo in tal modo alla realizzazione del compito della Commissione
previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del trattato UE; ridurre i costi a
carico degli Stati membri, quali quelli per la bonifica e la reimportazione dei
rifiuti; favorire l’accesso alle materie prime e contribuire ad ottimizzare le
risorse; creare condizioni eque di concorrenza in tutta l’UE per chi opera nel
settore dei rifiuti. Obiettivi operativi: intensificare e rendere più efficaci le
ispezioni dei rifiuti; armonizzare i criteri per le ispezioni impiegati nei
vari Stati membri. 4. Opzioni politiche Le opzioni politiche prese in esame sono state
al centro di una consultazione dei portatori d’interesse, dai quali sono giunte
numerose osservazioni. Si
va dalla modifica della legislazione UE a misure non legislative, fermo
restando che un’opzione non esclude l’altra e che possono essere combinate tra
loro al fine di rafforzare il controllo dell’applicazione del regolamento. La scelta è stata circoscritta a quattro opzioni principali, che sono
state vagliate dal punto di vista del loro impatto economico, sociale e
ambientale. Opzione 1 – Nessuna iniziativa a livello UE Opzione 2 – Introduzione nella legislazione
UE di obblighi e criteri specifici per le ispezioni delle spedizioni di rifiuti
modificando l’articolo 50 del regolamento, allo scopo di livellare le
differenze, individuate dalla valutazione d’impatto, nel modo in cui è
garantita l’applicazione del regolamento: carenza di
programmazione delle ispezioni e di valutazioni dei rischi; disposizioni
insufficienti in materia di onere della prova; carenza di ispezioni a monte per
individuare le esportazioni illegali; formazione insufficiente degli ispettori.
Opzione 3 – Orientamenti per le ispezioni
delle spedizioni di rifiuti a livello UE per i quattro ambiti specifici in cui
ne è stata rilevata la necessità dalla valutazione d’impatto: agevolazione del controllo delle spedizioni da parte delle autorità
doganali; garanzia di una gestione compatibile con l’ambiente degli impianti di
riciclaggio e trattamento nei paesi terzi; promozione della tracciabilità dei
rifiuti tramite mezzi tecnici; stimolo della cooperazione, del coordinamento e
del monitoraggio. Opzione 4 – Combinazione di obblighi
legislativi e orientamenti dettati a livello UE 5. Valutazione degli impatti Opzione 1 – Nessuna iniziativa a livello UE Quest’opzione non comporta alcun cambiamento:
se da un lato lascia gli Stati membri liberi di scegliere come organizzare le
ispezioni delle spedizioni di rifiuti, nel modo che meglio si confà alla loro
realtà nazionale, dall’altro lascia però irrisolti tutti i problemi illustrati
nella relazione. L’assenza a livello unionale di norme precise in materia di
ispezioni dà adito a interpretazioni diverse, che si traducono nella disparità
di attuazione a livello di Stati membri. L’inefficacia e le varie carenze che
caratterizzano attualmente le ispezioni delle spedizioni di rifiuti in più di
uno Stato membro rischiano di fare aumentare la percentuale di spedizioni
illegali. Permarrebbero gli attuali problemi di ordine
ambientale e sanitario, i costi elevati a carico degli Stati membri (bonifica
di rifiuti spediti illegalmente) e dell’industria (assenza di condizioni eque
di concorrenza). L’accesso alle materie prime non sarebbe agevolato e le
risorse continuerebbero ad essere sfruttate nello stesso modo inefficiente di
oggi. Quest’opzione comporta poi il rischio di delocalizzazione di posti di
lavoro al di fuori dell’UE. Opzione 2 – Introduzione nella legislazione
UE di obblighi e criteri specifici per le ispezioni delle spedizioni di rifiuti Gli Stati membri i cui sistemi di ispezione
per le spedizioni di rifiuti sono già efficaci dovrebbero sostenere costi
minimi. Costi che sarebbero ancora più bassi se alla fonte fossero condotte ispezioni
adeguate in altri Stati membri, dato che le spedizioni illegali di rifiuti
spesso hanno origine in uno Stato membro e sono esportate passando per un
altro. In tal modo si allenterebbe la pressione sui punti storici di uscita
dall’UE delle spedizioni illegali. Gli Stati membri privi di capacità e
infrastrutture ispettive adeguate dovrebbero assumere nuovi ispettori e dotarsi
delle capacità necessarie a conformarsi ai nuovi obblighi di legge. Secondo la
valutazione d’impatto, il costo complessivo annuo per aumentare le capacità e
le infrastrutture ispettive nell’intera UE si aggirerebbe intorno ai 4 000 000
EUR. Questi costi non ricadrebbero in alcun modo sulle imprese operanti a norma
di legge o sui consumatori, bensì sugli esportatori di rifiuti illegali, in
linea con il principio secondo cui “chi inquina paga”; né vi sarebbero costi
aggiuntivi per gli operatori economici, a parte quelli che si presume operino
nell’illegalità, a cui, in casi specifici, incomberebbe l’onere della prova. I
costi potrebbero essere coperti dal potenziale reddito generato dalle ammende o
dalle penalità inflitte agli operatori illegali e potrebbero anche essere
compensati dai risparmi realizzati evitando i costi di bonifica e
reimportazione. Opzione 3 – Orientamenti per le ispezioni
delle spedizioni di rifiuti a livello dell’UE È poco probabile che solo mediante
orientamenti sia possibile migliorare le ispezioni delle spedizioni di rifiuti
in tutti gli Stati membri. Esiste già a livello dell’Unione una miriade di
orientamenti in questa materia, che però, non essendo vincolanti, costituiscono
un debole strumento per raggiungere l’obiettivo inteso a rafforzare la garanzia
dell’applicazione del regolamento. Se vi è anche solo qualche Stato membro che
non segue gli orientamenti, la pratica del “port hopping” persiste. Opzione 4 – Combinazione di obblighi
legislativi e orientamenti dettati a livello UE Questa opzione comporterebbe gli stessi costi
e benefici delle opzioni 2 e 3 insieme, ossia i costi supplementari, i risparmi
e i benefici economici derivanti dagli obblighi imposti dalla legislazione
sarebbero quelli dell’opzione 2, a cui si sommerebbero costi aggiuntivi molto
ridotti generati dagli orientamenti, come nell’opzione 3. Dati i costi e i
benefici netti delle opzioni 2 e 3, queste opzioni potrebbero considerarsi
complementari. 6. Confronto delle opzioni Il primo criterio consiste nel determinare se
l’opzione considerata risolve i problemi rilevati dalla valutazione d’impatto.
Il secondo criterio consiste nel valutare i costi netti, vale a dire la
differenza stimata tra i costi e i benefici economici. In base a questi
criteri, l’unica opzione che risolve tutti i problemi rilevati dalla
valutazione d’impatto e presenta i costi netti più bassi è l’opzione 4
(combinazione di obblighi legislativi e orientamenti UE). È anche l’opzione con
le migliori ripercussioni economiche, sociali e ambientali. 7. Monitoraggio e valutazione L’efficacia delle misure proposte per
risolvere il problema delle spedizioni illegali di rifiuti dovrà essere
monitorata e valutata nel seguente modo: 1) creazione di infrastrutture, capacità e
sistemi di garanzia dell’applicazione adeguati. La pianificazione delle ispezioni proposta sarà
considerata soddisfacente se nella pratica si tradurrà nella creazione di
infrastrutture e capacità adeguate, in sistemi efficaci di garanzia dell’applicazione
e in una migliore ispezione delle spedizioni di rifiuti negli Stati membri; 2) riduzione delle spedizioni illegali di
rifiuti. L’efficacia
delle misure proposte potrebbe essere misurata mediante statistiche che
mostrino una diminuzione della percentuale di spedizioni illegali; 3) controllo da parte della Commissione. La Commissione, quando controlla
le informazioni presentate dagli Stati membri sull’attuazione del regolamento,
potrebbe esaminare e valutare gli effetti delle misure legislative sulle
ispezioni e sulle spedizioni illegali, tenendone conto, se del caso, al momento
di stilare la propria relazione triennale sull’attuazione del regolamento; 4) progetti in loco. Un ulteriore strumento di
misurazione consisterebbe nel valutare i casi specifici di non conformità
individuati nel corso delle ispezioni quantificando i costi (di reimportazione,
bonifica e simili) che grazie ad esse sono evitati, come pure i miglioramenti
ambientali in loco, ossia nelle destinazioni che attualmente ricevono
spedizioni illegali di rifiuti. Ciò potrebbe
essere messo in pratica tramite progetti realizzati con i paesi in via di
sviluppo; 5) stime basate sull’aumento delle
percentuali di riciclaggio.
Nell’UE le percentuali di riciclaggio dei rifiuti sono monitorate a
titolo della legislazione unionale e nazionale. L’aumento
delle percentuali di riciclaggio potrebbe essere usato come indice del buon
esito degli obblighi proposti, poiché mostrerebbe che i rifiuti, invece di
essere esportati e scaricati illegalmente, vengono destinati al riciclaggio. [1] Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag.
1).