DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe da corrispondere all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza dei medicinali per uso umano /* SWD/2013/0235 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle tariffe da corrispondere all'Agenzia europea per
i medicinali (EMA) per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza dei
medicinali per uso umano 1. Introduzione e definizione
del problema La legislazione dell'UE in materia di
farmacovigilanza è stata oggetto di una revisione approfondita e di una
valutazione d'impatto che hanno portato all'adozione, nel 2010[1], di una normativa riveduta, la
quale rafforza e razionalizza il sistema di monitoraggio della sicurezza dei
medicinali sul mercato europeo. Tale normativa prevede una serie di procedure a
livello UE per valutare i dati di farmacovigilanza. Alcuni adeguamenti
ulteriori sono stati introdotti nel 2012[2]. Per finanziare tali attività, la normativa del
2010 in materia di farmacovigilanza prevede che siano applicate tariffe a
carico dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio. Nell'ambito della valutazione d'impatto sono
state analizzate varie opzioni per applicare tariffe ai titolari di
autorizzazioni all'immissione in commercio per le attività di farmacovigilanza
svolte a livello di UE che coinvolgono l'Agenzia europea per i medicinali
(EMA). I problemi specifici posti dall'assenza di
tariffe per le attività di farmacovigilanza dell'EMA sono descritti qui di
seguito. 1.1. Inesistenza di strumenti finanziari per attuare la
legislazione in materia di farmacovigilanza e inadeguatezza dei fondi per le
attività connesse Prima che la legislazione in materia di
farmacovigilanza fosse modificata, la farmacovigilanza dell'EMA si limitava ai
prodotti autorizzati all'immissione in commercio nell'UE. La nuova normativa ha
notevolmente ampliato l'ambito delle competenze dell'EMA in tema di
farmacovigilanza, includendo anche prodotti autorizzati mediante procedure
nazionali. L'introduzione di valutazioni da effettuarsi a livello di UE nel
quadro di procedure specifiche di farmacovigilanza stabilite dalla
legislazione, ad es. per la valutazione dei PSUR[3],
la valutazione dei PASS[4]
e la valutazione dei deferimenti sulla base dei dati di farmacovigilanza[5], comporta un carico di lavoro
ingente con conseguenti costi. Inoltre, le valutazioni su scala UE necessitano
di strumenti appropriati di tecnologia dell'informazione a livello di UE. Tutte le tariffe attualmente pagabili all'EMA
sono stabilite nel regolamento (CE) n. 297/95[6], che attualmente non contiene
alcuna disposizione riguardo a tariffe specifiche per le attività di
farmacovigilanza previste dalla legislazione. Manca pertanto lo strumento
giuridico che consentirebbe all'EMA di imporre tariffe per tali attività. Di
conseguenza, l'attuale struttura di tariffe dell'EMA non riflette i requisiti
fissati dalla normativa e mancano finanziamenti adeguati per le attività di
farmacovigilanza a livello di UE. Ciò si ripercuote direttamente sul
trattamento dei relatori degli Stati membri, che attualmente non sono
remunerati per la loro attività di valutazione nell'ambito delle procedure UE.
Tale situazione è insostenibile, anche nel breve periodo. 1.2. Mancanza
di trasparenza e di chiarezza delle tariffe per la farmacovigilanza nell'UE attualmente applicate In generale, le attuali tariffe per le
attività di farmacovigilanza nell'UE non riflettono le prescrizioni e i
parametri fissati dalla normativa del 2010 in materia di farmacovigilanza. A livello di EMA, come descritto in
precedenza, non esistono tariffe specifiche per il finanziamento delle attività
di farmacovigilanza stabilite dalla normativa del 2010 in materia di
farmacovigilanza. A livello nazionale, attualmente alcuni Stati
membri impongono tariffe per la farmacovigilanza. Per tali Stati membri sarebbe
difficile, se del caso, adattare queste tariffe alla nuova normativa in materia
di farmacovigilanza, se non fossero effettivamente introdotte le tariffe per le
attività di farmacovigilanza dell'EMA. L'UE non è competente per quanto
riguarda le tariffe nazionali ed è pertanto ragionevole attendersi che
qualsiasi adeguamento di tali tariffe, se ritenuto necessario dagli Stati
membri, avrà luogo solo dopo l'introduzione delle tariffe per la
farmacovigilanza applicate dall'EMA per le procedure di farmacovigilanza a
livello di UE. In particolare, ciò consentirebbe agli Stati membri di evitare
la doppia imposizione a livello nazionale per le attività svolte a livello di
UE soggette al pagamento di una tariffa dell'EMA. 2. Obiettivi L'obiettivo generale dell'iniziativa è
garantire un livello elevato di tutela della salute umana nell'UE e migliorare
il funzionamento del mercato interno. L'obiettivo specifico è garantire la corretta
attuazione della normativa del 2010 in materia di farmacovigilanza, definendo
la struttura e il livello delle tariffe applicate ai titolari di autorizzazioni
all'immissione in commercio per le attività di farmacovigilanza svolte a
livello di UE. Per assicurare la disponibilità di un finanziamento adeguato
delle attività di farmacovigilanza dell'EMA, tali tariffe devono consentire
all'EMA di coprire i costi stimati, compresa la remunerazione dei relatori
degli Stati membri per l'opera che prestano. La struttura tariffaria deve
inoltre costituire il fondamento di un sistema trasparente, equo, nonché
concepito in relazione alle attività e ai costi, per le attività di
farmacovigilanza dell'EMA. 3. Analisi della sussidiarietà L'EMA è un'agenzia decentrata dell'UE[7], per cui le decisioni sul suo
finanziamento, anche attraverso l'imposizione di tariffe, sono prese a livello
di UE. La normativa in materia di farmacovigilanza
autorizza l'EMA a richiedere il pagamento di tariffe per le sue attività di
farmacovigilanza. Solo l'Unione ha la facoltà di stabilire nuovi tipi di
tariffe per l'Agenzia. 4. Opzioni strategiche Si propone di introdurre uno strumento
giuridico autonomo: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. In base alla stima dei costi annuali della
farmacovigilanza a livello di UE, sono state esaminate varie opzioni
strategiche. Opzione 1: mantenimento dello status quo
(scenario di base) Non verrebbero introdotte tariffe specifiche
connesse alla farmacovigilanza da corrispondere all'EMA. Opzione 2: tariffa forfettaria annuale a
copertura di tutte le attività di farmacovigilanza Si introdurrebbe una tariffa forfettaria
annuale per tutte le attività di farmacovigilanza svolte dall'EMA, applicabile
a tutti i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali
autorizzati nell'UE. Ai titolari di autorizzazioni all'immissione
in commercio che sono piccole o medie imprese si applicherebbe una tariffa
forfettaria annuale ridotta pari al 60% della tariffa forfettaria annuale
piena. I titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio che sono
microimprese sarebbero esentati dal pagamento della tariffa. Nel caso dei medicinali generici autorizzati,
dei medicinali autorizzati omeopatici e a base di erbe e dei medicinali
autorizzati sulla base di un impiego ben attestato si applicherebbe una
riduzione della tariffa del 20%. Opzione 3: combinazione di tariffe separate
per le attività basate sulle procedure e una tariffa forfettaria annuale per
tutte le altre attività Sarebbero fissate tariffe di due tipi. 1)
tariffe per procedure specifiche di farmacovigilanza previste dalla
legislazione, quali la valutazione dei PSUR, dei PASS e dei deferimenti sulla
base dei dati di farmacovigilanza, che verrebbero addebitate a tutti i titolari
di autorizzazioni all'immissione in commercio che hanno un medicinale
interessato dalla procedura in questione. Inoltre, 2) una tariffa forfettaria
annuale che sarebbe addebitata a tutti i titolari di autorizzazioni
all'immissione in commercio di medicinali autorizzati nell'UE. Tale tariffa
forfettaria annuale sarebbe calcolata esclusivamente sulla base dei costi delle
attività di farmacovigilanza dell'EMA non connessi alle procedure specifiche. Le piccole e medie imprese pagherebbero il 60%
della tariffa piena, mentre le microimprese sarebbero esentate dal pagamento. Nel caso dei medicinali generici autorizzati,
dei medicinali autorizzati omeopatici e a base di erbe e dei medicinali
autorizzati sulla base di un impiego medico ben attestato si applicherebbe una
riduzione del 20% rispetto alla tariffa forfettaria annuale piena. Tuttavia,
qualora tali medicinali fossero inclusi nelle procedure di farmacovigilanza, si
applicherebbe la normale tariffa basata sulla procedura. Opzione 4: solo tariffe basate sulle
procedure Si stabilirebbero tariffe basate su tutti i
costi delle attività di farmacovigilanza a livello di UE da addebitare
unicamente ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di
medicinali interessati da una delle tre procedure indicate nell'opzione 3. Le piccole e medie imprese pagherebbero il 60%
della tariffa piena per procedura, mentre le microimprese sarebbero esentate
dal pagamento. 5. Valutazione dell'impatto In considerazione degli obiettivi operativi, i
criteri di valutazione sono: ·
Trasparenza - una correlazione chiara tra il tipo e
il livello delle tariffe e il corrispondente lavoro svolto. ·
Equità - i titolari di autorizzazioni
all'immissione in commercio devono contribuire al finanziamento delle attività
di farmacovigilanza sulla base dei rischi potenziali per la sicurezza associati
ai loro prodotti e deve essere evitata la doppia imposizione. ·
Stabilità - istituzione di un sistema stabile di
tariffe fondato sul massimo grado possibile di prevedibilità finanziaria e che
eviti che servizi scientifici analoghi siano remunerati in modo diverso. ·
Semplicità - riduzione al minimo degli oneri
amministrativi supplementari. Opzione 1:
mantenimento dello status quo I titolari di autorizzazioni all'immissione in
commercio non beneficerebbero del miglioramento e della razionalizzazione del
sistema di farmacovigilanza introdotti dalla normativa. I vantaggi previsti per
la sanità pubblica non sarebbero ottenuti. Inoltre, alle parti interessate non
sarebbe garantita chiarezza relativamente alla sostenibilità e al finanziamento
delle attività di farmacovigilanza nell'UE. L'EMA non sarebbe in grado di svolgere i nuovi
compiti ad essa attribuiti dalla normativa del 2010, a causa della mancanza di
finanziamenti adeguati a copertura dei costi connessi al loro adempimento. Di conseguenza, i relatori degli Stati membri
non verrebbero remunerati dall'EMA per il loro lavoro nel quadro delle
procedure dell'UE. Opzione 2: tariffa forfettaria annuale a
copertura di tutte le attività di farmacovigilanza A ciascun titolare di autorizzazioni
all'immissione in commercio verrebbe addebitata una volta all'anno una somma
forfettaria per tutte le attività di farmacovigilanza svolte a livello di UE
sulla base del numero di prodotti autorizzati registrati dall'Agenzia. Tutti i
prodotti sul mercato sarebbero quindi considerati potenzialmente rischiosi per
la sicurezza nella stessa misura e contribuirebbero nello stesso modo al
finanziamento delle attività di farmacovigilanza a livello di UE. Una tariffa forfettaria annuale è un importo
prevedibile, per cui i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio
sarebbero in grado di tenerne conto nella loro pianificazione finanziaria. Rispetto alle opzioni 3 e 4, l'opzione 2 è
meno trasparente e i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio
potrebbero avere l'impressione di essere chiamati a pagare due volte per lo
stesso servizio, dall'EMA e dalle autorità nazionali competenti in materia. Come per le opzioni 3 e 4, i relatori
sarebbero remunerati secondo uno schema prefissato, basato sui costi medi
stimati per procedura di valutazione. Tale tariffa costituirebbe per l'Agenzia un
introito relativamente stabile e prevedibile. Giacché la riscossione del
gettito complessivo della tariffa per la farmacovigilanza non coinciderebbe,
dal punto di vista temporale, con l'effettivo espletamento delle procedure di
farmacovigilanza, l'EMA dovrebbe garantire la gestione finanziaria del totale
delle entrate derivanti dalla tariffa per la farmacovigilanza nel corso
dell'anno. Opzione 3: combinazione di tariffe per le
attività basate sulle procedure e di una tariffa forfettaria annuale per tutte
le altre attività Questa opzione prevede che i costi siano
addebitati ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio come
segue: ·
I titolari di autorizzazioni all'immissione in
commercio che hanno almeno un prodotto oggetto di una procedura di
farmacovigilanza pagherebbero una tariffa basata sulla procedura. Tale tariffa
sarebbe suddivisa fra i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio
in base alla percentuale di prodotti interessati detenuta da ciascuno di essi. ·
La tariffa forfettaria annuale sarebbe addebitata a
tutti i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dell'UE[8] (ad eccezione delle micromprese) per i relativi prodotti autorizzati. I titolari di autorizzazioni all'immissione in
commercio non interessati da procedure dell'UE pagherebbero soltanto la tariffa
forfettaria annuale. Come nel caso delle opzioni 2 e 4, i compensi
dei relatori delle autorità nazionali competenti per l'opera prestata
nell'ambito delle procedure di farmacovigilanza si baserebbero su uno schema
prefissato per ciascuna procedura, fondato sui costi medi stimati. A differenza dell'opzione 2, in questo caso il
gettito complessivo esatto della tariffa non è del tutto prevedibile, dato che
il numero di procedure è più difficile da prevedere (fatta eccezione per i
PSUR). Le tariffe basate sulle procedure sono
proporzionali al carico di lavoro medio. Per quanto riguarda la componente
costituita dalla tariffa forfettaria annuale, essa riguarderebbe soltanto i
costi dell'Agenzia che non sono connessi alle procedure, il cui importo sarebbe
nettamente inferiore a quello dell'opzione 2. Opzione 4: solo tariffe basate sulle
procedure, senza tariffa forfettaria annuale In base a questa opzione, pagherebbero una
tariffa connessa alla procedura solo i titolari di autorizzazioni
all'immissione in commercio i cui prodotti sono interessati da una procedura di
farmacovigilanza. Gli importi delle tariffe per procedura sarebbero più elevati
di quelli dell'opzione 3, il cui totale è dato dalla combinazione fra le
tariffe basate sulle procedure e la tariffa forfettaria annuale. I costi dell'EMA non connessi a procedure
sarebbero distribuiti solo fra i titolari di autorizzazioni all'immissione in
commercio interessati da una procedura. I titolari di autorizzazioni
all'immissione in commercio non coinvolti in procedure dell'UE non
contribuirebbero al finanziamento del sistema, pur beneficiandone
potenzialmente e indirettamente. A questo riguardo, l'opzione 4 è probabilmente
meno trasparente e meno equa e proporzionata rispetto all'opzione 3. Come nel caso delle opzioni 2 e 3, i compensi
dei relatori delle autorità nazionali competenti si baserebbero su uno schema
prefissato per ciascuna procedura, fondato sui costi medi stimati. Diversamente da quanto previsto dalle opzioni
2 e 3, l'EMA dovrebbe esigere soltanto il pagamento di tariffe connesse a
procedure dell'UE. 6. Confronto fra le opzioni I criteri di valutazione delle opzioni sono
improntati ai principi di efficacia, efficienza e coerenza. In particolare, i
criteri in base ai quali le opzioni sono confrontate sono: 1) trasparenza dei
livelli e della struttura delle tariffe; 2) stabilità e prevedibilità
finanziaria; 3) semplicità della struttura tariffaria e 4) equità e
proporzionalità delle tariffe. A seguito dell'analisi, ad ogni opzione è
stato assegnato un punteggio che riflette il grado di aderenza ai criteri
suddetti rispetto allo scenario di base (opzione 1). A ciascun criterio è stato inoltre attribuito
un peso relativo, che ne formalizza l'importanza relativa. Secondo la gerarchia
globale così stabilita, il 45% del peso oggettivo è attribuito all'equità e
alla proporzionalità, il 32% alla trasparenza, il 14% alla stabilità e alla
prevedibilità e il 9% alla semplicità. Tali valori sono stati successivamente
utilizzati per scegliere l'opzione privilegiata. L'importanza relativa (ponderazione)
attribuita ai quattro criteri e la sua applicazione all'analisi delle singole
opzioni è sintetizzata nella seguente tabella 1. Il punteggio assoluto ottenuto
da ogni opzione determina la classifica in termini di conseguimento degli
obiettivi dell'iniziativa. Tabella 1: confronto finale tra le opzioni Opzioni/obiettivi || Trasparenza || Stabilità/prevedibilità || Semplicità || Equità/proporzionalità || Punteggio totale Opzione 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Opzione 2 || 3 || 4 || 3 || 5 || 15 Opzione 3 || 10 || 3 || 1 || 14 || 27 Opzione 4 || 6 || 1 || 2 || 9 || 19
Ne consegue che l'opzione da privilegiare è la 3 (combinazione di tariffe
basate sulle procedure e di una tariffa forfettaria annuale). Si è ritenuto che
tale modo di stabilire le nuove tariffe destinate a coprire i costi dell'EMA,
inclusa la remunerazione dei relatori degli Stati membri, fosse il più
trasparente, equo e proporzionato e che rispecchiasse più fedelmente i costi e
le attività. I prodotti oggetto di una procedura di farmacovigilanza a livello
di UE contribuiranno così al finanziamento del costo della procedura. Nel
contempo, il costo connesso alle attività di farmacovigilanza generali
dell'EMA, e solo tale parte del costo complessivo, sarà la base di calcolo
della tariffa forfettaria annuale da fatturare ai titolari di autorizzazioni
all'immissione in commercio per i loro prodotti autorizzati. 7. Monitoraggio e valutazione Le informazioni necessarie al monitoraggio
saranno fornite dall'EMA e saranno collegate all'esecuzione del bilancio
annuale dell'agenzia. Sarà necessario adattare la relazione annuale sulle
attività, che misura i risultati dell'EMA, in modo che vi figurino informazioni
affidabili sulle attività svolte e sugli indicatori chiave ad esse collegati. Alla luce di queste informazioni la
Commissione valuterà, se del caso, la necessità di rivedere il livello delle
tariffe per la farmacovigilanza. [1] Regolamento (UE) n. 1235/2010, che modifica il
regolamento (CE) n. 726/2004, e direttiva 2010/84/UE, che modifica la
direttiva 2001/83/CE. [2] Direttiva 2012/26/UE (GU L 299 del 27.10.2012), e
regolamento (UE) n. 1027/2012 (GU L 316 del 14.11.2012). [3] Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza. [4] Studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione. [5] Un deferimento sulla base dei dati di farmacovigilanza è
un procedimento che prevede che una questione relativa alla sicurezza sia
deferita all'EMA ed esaminata a livello di UE relativamente a tutti i prodotti
interessati autorizzati nell'UE. [6] Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del
10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea
di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995). [7] Il regolamento istitutivo dell'EMA è il regolamento (CE)
n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU
L 136 del 30.4.2004). [8] In base ai dati registrati dall'EMA nella banca dati di
cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004.