DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO Che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli /* SWD/2013/063 final */
1. Definizione del problema 1.1. Natura del problema Spesso le compagnie aeree non garantiscono
ai passeggeri i diritti loro spettanti in caso di
negato imbarco, ritardi prolungati, cancellazioni o errori nella gestione del
bagaglio, in particolare a norma del regolamento (CE) n. 261/2004[1] (in seguito "il
regolamento") e del regolamento (CE) n. 2027/97[2]. 1.2. Cause all'origine dei
problemi 1.2.1. Applicazione poco efficace e
uniforme in Europa Il sistema di applicazione attualmente in
vigore non è sufficientemente efficace e non è attuato in modo uniforme nell'UE.
Sono stati individuati tre problemi principali: (a)
alcuni aspetti poco chiari del regolamento 261/2004 creano un'incertezza giuridica che ostacola la corretta applicazione
dei diritti dei passeggeri, generando numerose controversie tra i vettori aerei
e i passeggeri; (b)
politiche sanzionatorie contraddittorie e
scarsamente efficaci: in mancanza di un coordinamento
formale, i vari organismi nazionali di applicazione (ONA) attuano diverse
politiche sanzionatorie e interpretano in modo discordante varie parti del
regolamento 261/2004. Non è previsto un organismo di applicazione delle
disposizioni del regolamento 2027/97 (e della convenzione di Montreal[3]) per quanto riguarda gli errori
nella gestione del bagaglio; (c)
procedure inadeguate per la gestione dei reclami
e insufficienti mezzi di reclamo individuale: molti
passeggeri incontrano difficoltà pratiche nel presentare reclami a un vettore
aereo. 1.2.2. Alcuni costi degli obblighi
imposti dal regolamento hanno un forte effetto dissuasivo per quanto riguarda
il rispetto delle norme In alcune situazioni le compagnie aeree non sono in grado di sostenere o di tenere conto
dei costi e dei rischi (di assistenza e di risarcimento): (a)
l'esperienza della nuvola di cenere vulcanica dell'aprile
2010 ha dimostrato che l'assenza di limiti temporali alla responsabilità dei
vettori in circostanze eccezionali di lunga durata può rappresentare un rischio
per la loro stabilità finanziaria; (b)
in determinate operazioni di portata ridotta
alcuni costi di assistenza sono sproporzionati rispetto alle entrate dei
vettori. (2)
Alcuni aspetti del risarcimento hanno un forte effetto dissuasivo, in quanto: (a)
molti ritardi non possono essere assorbiti entro l'attuale
limite di tre ore per il diritto al risarcimento; (b)
gli importi forfettari del risarcimento che
compensa una perdita di tempo comune a tutti i passeggeri possono
superare il valore del danno da loro subìto[4]. (3)
Le compagnie aeree sono responsabili dell'assistenza
e del risarcimento quando le perturbazioni sono causate da terzi, ma
alcune disposizioni nazionali e contrattuali impediscono ai vettori aerei di
recuperare i costi dai terzi responsabili. Questi ultimi non ricevono incentivi
economici per adottare misure volte a ridurre la frequenza e/o la gravità delle
interruzioni. 2. Analisi della sussidiarietà In primo luogo, gli Stati membri hanno poco
margine per agire da soli a tutela dei consumatori, poiché il regolamento (CE)
n. 1008/2008[5]
sui servizi aerei non consente loro un margine per imporre ulteriori obblighi
ai vettori aerei comunitari che effettuano servizi intra-UE. In secondo luogo,
la maggior parte dei problemi precedentemente individuati sono legati alle
diverse applicazioni del regolamento (CE) n. 261/2004 nei vari
Stati membri che indeboliscono i diritti dei passeggeri e compromettono la
parità di condizioni tra i vettori aerei. Solo un intervento coordinato dell'UE
può affrontare questi problemi. 3. Obiettivi delle politiche Alla luce dei
problemi rilevati e a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, l'obiettivo
generale dell'iniziativa è la promozione degli interessi dei passeggeri del
trasporto aereo, garantendo un livello elevato di protezione dei passeggeri
durante le interruzioni dei voli da parte dei vettori aerei e assicurando al
contempo che questi ultimi operino secondo condizioni armonizzate in un mercato
liberalizzato. Tale obiettivo
generale può essere declinato in obiettivi più specifici: 1. Garantire l'applicazione efficace e omogenea
dei diritti dei passeggeri nell'UE mediante: 1.1. il chiarimento delle definizioni e dei
principi fondamentali alla base dei diritti dei passeggeri e la semplificazione
di tali diritti; 1.2. politiche sanzionatorie efficaci e coerenti; 1.3. procedure per la gestione dei reclami e mezzi
per la presentazione dei reclami efficaci per i passeggeri. 2. Ridurre
gli effetti disincentivanti sulle compagnie aeree di alcuni costi derivanti dal
regolamento: 2.1. garantendo che gli obblighi delle compagnie
aeree in merito ai diritti dei passeggeri coprano rischi limitati nel tempo e/o
nella portata; 2.2. garantendo che in determinate situazioni il
risarcimento non si traduca in disincentivi decisivi per quanto concerne il
rispetto delle regole; 2.3. garantendo che i terzi siano incentivati ad
affrontare le cause delle interruzioni di viaggio di cui sono responsabili. 4. Opzioni strategiche 4.1. Possibili forme di intervento
dell'UE I portatori di interesse hanno suggerito tre
possibili interventi a livello dell'UE che sono stati scartati nella prima fase
della valutazione: ·
l'abrogazione del regolamento porterebbe a un'importante riduzione del livello di protezione dei
diritti dei passeggeri; ·
la creazione di un fondo settoriale per
tutte le spese collegate all'assistenza e al risarcimento sarebbe meno
efficiente (in particolare riguardo alla riprotezione) e comporterebbe
ulteriori costi amministrativi; ·
il materiale orientativo esistente e gli
impegni volontari hanno già dimostrato che non vi è margine per ulteriori
miglioramenti attraverso misure non regolamentari. L'unica forma di intervento dell'UE che
potrebbe affrontare tutte le cause profonde dei problemi riscontrati è l'aggiornamento
dell'attuale quadro normativo dell'Unione. 4.2. Esame preliminare delle
misure Dopo un primo esame sono state eliminate le
misure che non presentavano benefici particolarmente importanti rispetto ai
loro costi e inconvenienti. L'esame ha tenuto conto dei pareri dei portatori di
interessi, della compatibilità giuridica e pratica, dell'efficacia e della
complementarità. Le misure sono state valutate anche alla luce
dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 4.3. Descrizione delle opzioni
strategiche Le opzioni strategiche esaminate si
differenziano per il compromesso scelto tra una più rigorosa applicazione e
adeguati incentivi economici per le compagnie aeree: costi più elevati
indurrebbero le compagnie aeree ad abbassare il livello di rispetto delle
norme, mentre una politica sanzionatoria più rigorosa le spingerebbe a
rispettarle. Di conseguenza, per le opzioni in cui il costo imposto dagli
obblighi previsti dal regolamento è più elevato, la politica di applicazione
deve essere più rigorosa e più coordinata, e viceversa: (1)
privilegiare gli incentivi economici: si pone l'accento sulla riduzione dei costi, sostituendo alcuni
obblighi in materia di assistenza (es. pasti, sistemazione in albergo) con un'assicurazione
facoltativa proposta ai passeggeri; (2)
trovare un equilibrio tra una politica di
applicazione più rigorosa e gli incentivi economici: forte
coordinamento con gli ONA. Due varianti potrebbero ridurre i costi: (a)
aumentando la soglia per il diritto al risarcimento
in caso di ritardi, portandola da tre ad almeno cinque ore o (b)
estendendo il significato di "circostanze
eccezionali" per includervi i guasti di natura più tecnica. Sono state valutate due ulteriori varianti
dell'opzione 2 in relazione alla modifica degli importi del risarcimento e/o
altre modifiche delle soglie per il risarcimento in caso di ritardo (ad esempio
collegando la soglia alla distanza del volo); (3)
privilegiare il controllo dell'applicazione: l'opzione 3 si basa interamente su un'applicazione più rigorosa da
parte degli ONA e chiarisce i diritti esistenti dei passeggeri per renderne più
efficace l'applicazione; (4)
centralizzare l'applicazione: l'opzione 4 pone completamente l'accento su una politica di
applicazione dell'UE forte e centralizzata che deve neutralizzare gli effetti
dissuasivi dei costi di adeguamento. || Opzione 1: || Opzione 2a || Opzione 2b: || Opzione 3: || Opzione 4: Potenziamento dell'applicazione || Coordinamento "limitato" || Coordinamento "medio" || Coordinamento "medio" + obbligo di mezzi || Coordinamento "sostenuto" Come? || — Migliore scambio di informazioni tra gli ONA e la Commissione — Separazione tra l'applicazione generale e la gestione dei reclami || — La Commissione può chiedere l'avvio di indagini da parte degli ONA — Un comitato ufficiale può stabilire procedure comuni (es. trasferimento dei reclami, scambio di informazioni) — Separazione tra l'applicazione e la gestione dei reclami || Oltre all'opzione 2: obbligo per i vettori aerei di avere un rappresentante in ogni aeroporto, cui competano le decisioni relative all'assistenza e al risarcimento || Organismo di applicazione dell'UE: — gli ONA sarebbero filiali dell'organismo centrale — separazione tra l'applicazione generale e la gestione dei reclami Incentivi/disincentivi economici || Costo minimo || Costo medio || Costo elevato || Costo elevato Assistenza || — Assicurazione facoltativa per i passeggeri || — Limite alla durata della sistemazione in albergo in circostanze eccezionali di lunga durata — Deroga parziale per le operazioni di portata ridotta || — Fondo di settore per gli eventi straordinari di lunga durata || — Fondo di settore (come nell'opzione 3) — Diritto alla riprotezione in caso di ritardi prolungati Risarcimento || Diritto al risarcimento per i ritardi superiori a 5 ore || Diritto al risarcimento per i ritardi superiori a 5 ore || Diritto al risarcimento per i ritardi superiori a 3 ore || Diritto al risarcimento per i ritardi superiori a 3 ore || Diritto al risarcimento per i ritardi superiori a 3 ore Definizione precisa di "circostanze eccezionali" || Definizione precisa di "circostanze eccezionali" || Interpretazione più ampia di "circostanze eccezionali" (che comprenda anche i guasti tecnici) || Definizione precisa di "circostanze eccezionali" || Definizione precisa di "circostanze eccezionali" Diminuzione degli importi forfettari di risarcimento, ponendo particolare attenzione alle brevi distanze || Ulteriori varianti: diminuzione o meno degli importi del risarcimento. Soglia singola o soglie multiple per il risarcimento in caso di ritardo || Due ulteriori varianti: diminuzione o meno degli importi del risarcimento || Importi forfettari del risarcimento invariati || Importi forfettari del risarcimento invariati Caratteristiche comuni || — Chiarimento dei diritti in caso di perdita della coincidenza, riprogrammazione anticipata, attrezzature per la mobilità, ritardi in pista e politica in caso di mancata presentazione all'imbarco — Organismo di applicazione dei diritti esistenti in caso di errori nella gestione del bagaglio — Procedure minime di gestione dei reclami per le compagnie aeree — Condivisione dell'onere economico con dei terzi 5. Analisi degli impatti 5.1. Impatti economici Impatto sulle politiche di applicazione In tutte le opzioni, l'efficacia della politica di applicazione, attualmente basata in
larga parte sui singoli reclami, sarebbe rafforzata da un approccio più
attivo che consiste nel verificare i manuali, le condizioni contrattuali e
i piani di emergenza delle compagnie aeree in relazione al rispetto dei diritti
dei passeggeri. Il coordinamento tra le politiche
nazionali di applicazione migliora passando dall'opzione 1 alla 4, ma al
contempo i costi amministrativi associati tendono ad aumentare. Chiarimento e semplificazione dei diritti In tutte le opzioni strategiche i
diritti esistenti dei passeggeri del trasporto aereo vengono chiariti, in
particolare per quanto riguarda il concetto di "circostanze eccezionali",
riducendo il margine di interpretazione. Nelle opzioni 2 e 4 i diritti sono ulteriormente semplificati dall'introduzione di una
misura per cui l'assistenza prestata sotto forma di pasti e spuntini deve
sempre essere fornita per i ritardi di almeno due ore, a prescindere dalla
distanza del volo e dall'origine del ritardo subìto dal viaggiatore. Impatto sui costi di applicazione L'impatto dei costi di applicazione per le compagnie
aeree può essere sommariamente sintetizzato come segue: ·
in base all'opzione 1, i costi di
applicazione sarebbero considerevolmente ridotti; un evento eccezionale di
lunga durata avrebbe un impatto limitato e i costi rimarrebbero invariati per i
vettori regionali; ·
in base all'opzione 2 (e alle sue varianti),
i costi sarebbero analoghi a quelli attuali, ma rischierebbero di aumentare in
caso di aumento del numero di passeggeri che chiedono un risarcimento o in caso
di eventi eccezionali di lunga durata. Per i vettori regionali i costi
sarebbero analoghi a quelli di altri tipi di compagnie aeree; ·
in base alle opzioni 3 e 4, i costi
sarebbero analoghi a quelli attuali, ma con un maggiore potenziale di aumento
se un numero maggiore di passeggeri chiedesse un risarcimento. L'evoluzione dei
costi sarebbe limitata in caso di un evento eccezionale di lunga durata, ma i
costi sostenuti dai vettori regionali resterebbero troppo elevati rispetto ai
loro profitti. Impatto dell'insieme di misure rispetto alla situazione attuale || Costo totale alla frequenza attuale di presentazione dei reclami || Costo massimo teorico del regolamento (se tutti i passeggeri aventi diritto chiedessero un risarcimento) || VAN (2015-2025) in milioni di EUR || Variazione in % In relazione alla situazione attuale. || VAN (2015-2025) in milioni di EUR || Variazione in % In relazione alla situazione attuale. Situazione attuale || 10.4 || — || 23.6 || — Opzione 1 || 2.1 || −80% || 8.0 || −66% Opzione 2a (livelli di risarcimento invariati) || 9.8 || −6% || 18.4 || −22% Opzione 2b (livelli di risarcimento invariati) || 9.6 || −8% || 17.5 || −26% Opzione 3: || 11.3 || +9% || 26.0 || +10% Opzione 4: || 11.6 || +12% || 26.2 || +11% Fonte: Steer Davies
Gleave + stime della Commissione Gli aeroporti e altri terzi potrebbero
sostenere una parte dei costi della compagnia aerea, dato che, nelle quattro
opzioni, le compagnie aeree dispongono di maggiori possibilità per chiedere un
risarcimento dei costi sostenuti ai terzi responsabili dei ritardi o delle
cancellazioni. Altri effetti di natura economica L'impatto sulle PMI[6] è molto limitato,
poiché sono poche a essere interessate dal presente regolamento. La maggior
parte di esse beneficerebbe delle misure specifiche proposte nell'opzione 2 per
le operazioni di portata ridotta. Tutte le opzioni generano alcuni nuovi costi
amministrativi per le compagnie aeree (legati principalmente ai piani di
emergenza) e per gli ONA (principalmente per l'attuazione dell'approccio
attivo, il cui costo potrebbe essere compensato da una riduzione del numero di
reclami). 5.2. Impatti sociali 5.2.1. Impatto sui consumatori Tutte le opzioni
presentano caratteristiche comuni: ·
miglioramento dell'applicazione dei diritti dei
passeggeri (anche in relazione al bagaglio); ·
miglioramento dei mezzi di ricorso individuali; ·
chiarimento e rafforzamento dei diritti in molte
situazioni. L'opzione 1 riduce significativamente
gli obblighi delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri durante le
interruzioni dei viaggi. Nonostante possano scegliere di stipulare una polizza
assicurativa in base alla propria situazione individuale, molti passeggeri
potrebbero sottovalutare la necessità di tale assicurazione, data la bassa
frequenza dei ritardi e delle cancellazioni. Nell'opzione 2 gli obblighi di
assistenza sono rafforzati, ma il diritto al risarcimento è in qualche modo
limitato. Inoltre, i passeggeri sono meno tutelati in caso di eventi
eccezionali di lunga durata (eccetto i passeggeri a mobilità ridotta) e sui
voli regionali[7].
Ciò è comunque compensato da una migliore applicazione dei diritti
esistenti (cfr. paragrafi precedenti). Le opzioni 3 e 4 presentano molti
vantaggi per i passeggeri, quali il rafforzamento e una migliore applicazione
dei propri diritti. Tuttavia queste opzioni possono tradursi anche in un
leggero aumento dei prezzi dei biglietti e i contribuenti dovranno contribuire
all'aumento dei costi di applicazione. 5.2.2. Impatto sull'occupazione L'impatto delle opzioni sull'occupazione
rimane limitato, poiché esse intendono principalmente precisare i diritti
esistenti dei passeggeri, migliorandone l'applicazione. Le opzioni non si ripercuotono negativamente
sui diritti fondamentali dei cittadini. 5.3. Impatto ambientale L'impatto delle opzioni valutate sulle emissioni
di CO2 resta limitato. 5.4. Opzioni a confronto L'opzione 2 è da preferirsi alle altre perché
è la più efficace ed efficiente per conseguire gli obiettivi strategici. L'opzione 2a è leggermente preferibile rispetto all'opzione 2b, perché il numero di cancellazioni potrebbe
aumentare[8]
se la soglia per la richiesta di risarcimento rimanesse fissata a 3 ore come
prevede l'opzione 2b e perché il fatto che il diritto (invariato) a un
risarcimento sorga già dopo 3 ore, vale a dire prima del diritto (invariato) a
un rimborso (5 ore), potrebbe confondere i passeggeri. Non vi sono criteri oggettivi per preferire
una variante dell'opzione 2a rispetto a un'altra. Sono valutazioni
politiche che permetteranno di determinare se un'ulteriore riduzione dei
costi, attraverso modifiche ai livelli di risarcimento o ulteriori modifiche
alla soglia che dà diritto a un risarcimento in caso di ritardo, è giustificata
nonostante la diminuzione delle possibilità di risarcimento per i passeggeri. 6. Monitoraggio e valutazione La Commissione valuterà adeguatamente l'attuazione
del regolamento quattro anni dopo la sua adozione da parte del Consiglio e del
Parlamento. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione in stretta
collaborazione con i portatori di interesse. Le relazioni annuali degli ONA costituiranno
il principale strumento per monitorare il livello di applicazione e la coerenza
delle politiche nazionali di applicazione. La Commissione può elaborare
relazioni periodiche sulla base delle relazioni nazionali, integrandole, se
necessario, con le proprie constatazioni, studi ad hoc e informazioni derivanti
da indagini effettuate tra i passeggeri. [1] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia
di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento
(CEE) n. 295/91, GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1. [2] Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre
1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
(GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1), come modificato dal
regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
maggio 2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2). [3] Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative
al trasporto aereo internazionale (convenzione
di Montreal), GU L 194 del 18.7.2001, http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24255_en.htm. [4] Alcuni studi hanno dimostrato che il valore del tempo si
colloca, previo adeguamento all'inflazione, tra i 40 EUR l'ora (per i viaggi di
piacere) e i 98 EUR l'ora (per i viaggi di lavoro). Dato che si tratta di
importi forfettari che compensano un danno comune a tutti i passeggeri, è
opportuno utilizzare come riferimento il valore più basso. [5] Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la
prestazione di servizi aerei nella Comunità, GU L 293 del 31.10.2008. [6] Nessuna microimpresa è interessata dal presente
regolamento. [7] In base ai dati relati al 2011, la misura riguarda meno
dello 0,05% di tutti i passeggeri interessati dal regolamento. [8] Come indicato nei modelli di ottimizzazione degli orari
delle compagnie aeree.