52013SA0007

Relazione speciale n. 7/2013 «Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha fornito un valore aggiunto UE nel reinserimento dei lavoratori in esubero?»


GLOSSARIO

Corte : Corte dei conti europea.

DG BUDG : Direzione generale del Bilancio della Commissione europea.

DG Occupazione, affari sociali e inclusione : Direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e dell’inclusione della Commissione europea.

FEG : Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

FSE : Fondo sociale europeo.

OCSE : Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Ventuno Stati membri dell’UE sono attualmente membri dell’OCSE.

Sostegno al reddito dei lavoratori : Spese di cassa che compensano la disoccupazione. Ciò include indennità di licenziamento da risorse pubbliche nonché pensioni ai beneficiari prima che raggiungano l’età pensionabile standard, se tali pagamenti vengono effettuati perché essi sono senza lavoro o comunque per ragioni di politica del mercato del lavoro. Cfr. An Interpretative Guide to the OECD Social Expenditure Database, OCSE, 2007.

Valore aggiunto UE : Il valore aggiunto UE è il valore che un’azione dell’UE aggiunge al valore che sarebbe stato creato con la sola iniziativa dello Stato membro.

SINTESI

I. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito nel 2006 per mostrare la solidarietà dell’Unione europea (UE) verso i lavoratori interessati da esuberi/licenziamenti collettivi. Il FEG dovrebbe favorire il reinserimento professionale di tali lavoratori, fornendo contributi finanziari per pacchetti di servizi personalizzati di durata limitata e coordinati. Tali pacchetti comprendono misure attive per il mercato del lavoro, come la formazione, l’aiuto alle attività professionali autonome, il coaching e la ricollocazione. Essi inoltre comprendono spesso il sostegno al reddito e altre indennità corrisposte ai lavoratori.

II. Anche il Fondo sociale europeo (FSE) offre un sostegno ai lavoratori in esubero, in particolare attraverso programmi di formazione permanente. Tuttavia, mentre la finalità dell’FSE è risolvere gli squilibri strutturali a lungo termine, il FEG è stato ideato per affrontare situazioni di emergenza di durata limitata e puntuali.

III. Fino al 31 dicembre 2012, i pacchetti di aiuto del FEG sono ammontati a 627 milioni di euro per le 89 domande degli Stati membri approvate. Il FEG cofinanzia misure a un tasso del 50 % o del 65 %, mentre il saldo è corrisposto dallo Stato membro interessato.

IV. La Corte conclude quanto segue:

a) a quasi tutti i lavoratori ammissibili al FEG sono state offerte misure personalizzate e ben coordinate;

b) ogni misura del FEG può essere ammissibile anche per l’FSE e alcuni Stati membri hanno preferito utilizzare l’FSE anziché il FEG;

c) non sono stati fissati obiettivi di reinserimento quantitativi. Inoltre, i dati esistenti non sono adeguati per valutare l’efficacia delle misure in termini di reinserimento professionale dei lavoratori;

d) il FEG ha fornito un valore aggiunto UE quando è stato utilizzato per cofinanziare servizi per i lavoratori in esubero o indennità che non sono normalmente presenti nei sistemi di prestazioni di disoccupazione degli Stati membri;

e) tuttavia, in tutti i casi sottoposti all’audit, la Corte ha individuato misure intese a fornire ai lavoratori un sostegno al reddito che sarebbe stato comunque erogato dagli Stati membri. Sedici dei 19 Stati membri che hanno beneficiato del FEG hanno previsto misure di sostegno al reddito nei loro pacchetti. Nel complesso, le misure di sostegno al reddito hanno rappresentato il 33 % dei costi rimborsati per tutti i casi FEG;

f) la procedura di approvazione del FEG, che richiede una procedura di bilancio ad hoc, è molto lunga. Ciò ostacola la solidarietà dell’UE verso i lavoratori in esubero oggetto dell’intervento.

V. La Corte raccomanda che:

a) gli Stati membri e la Commissione intraprendano le misure necessarie per garantire la disponibilità di dati aggiornati e affidabili, che consentano di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e raffrontare i risultati delle varie misure;

b) il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione valutino la possibilità di circoscrivere i finanziamenti UE alle misure atte a fornire un valore aggiunto UE, anziché finanziare regimi nazionali già esistenti di sostegno al reddito dei lavoratori;

c) il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione considerino, quale alternativa all’attuale regime del FEG, la possibilità di adattare il quadro dell’FSE e le sue assegnazioni di fondi al fine di sostenere più rapidamente i lavoratori colpiti da esuberi/licenziamenti collettivi.

INTRODUZIONE

1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito nel 2006 per mostrare la solidarietà dell’UE verso i lavoratori interessati da esuberi/licenziamenti collettivi. Il FEG dovrebbe favorire il reinserimento professionale di tali lavoratori, fornendo contributi finanziari per pacchetti di servizi personalizzati di durata limitata e coordinati [1]. Tali pacchetti comprendono misure attive per il mercato del lavoro, come la formazione, l’aiuto alle attività professionali autonome, il coaching e la ricollocazione. Essi inoltre comprendono spesso il sostegno al reddito e altre indennità corrisposte ai lavoratori.

2. Il FEG non rientra nel quadro finanziario pluriennale. Di conseguenza, ogni domanda di sostegno del FEG presentata da uno Stato membro deve essere sottoposta a una valutazione approfondita da parte della Commissione e ottenere l’approvazione dall’autorità di bilancio dell’UE (Parlamento europeo e Consiglio). Il FEG è soggetto alla gestione concorrente della Commissione e degli Stati membri.

3. I lavoratori in esubero possono altresì beneficiare del Fondo sociale europeo, principalmente mediante programmi di formazione permanente. Tuttavia, mentre la finalità dell’FSE è risolvere gli squilibri strutturali a lungo termine, il FEG è stato ideato per affrontare situazioni di emergenza di durata limitata e puntuali.

4. Il FEG sostiene i lavoratori collocati in esubero in conseguenza di importanti mutamenti strutturali intervenuti nella struttura del commercio mondiale a causa della globalizzazione (500 licenziamenti o più [2] in una o più imprese nell’UE), laddove tali esuberi abbiano un impatto negativo significativo sull’economia regionale o locale (il "criterio del commercio"). A questo proposito, gli Stati membri richiedenti devono dimostrare che gli esuberi sono riconducibili a un aumento notevole delle importazioni nell’UE, a un calo brusco della quota di mercato dell’UE in un determinato settore o a una delocalizzazione in paesi terzi.

5. Mediante una deroga, dal 1o maggio 2009 al 31 dicembre 2011 il FEG era applicabile anche ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale (il "criterio della crisi") [3].

6. Per esempio, gli effetti della crisi hanno devastato l’industria navale danese causando di conseguenza esuberi. In questo Stato membro, il FEG ha sostenuto i lavoratori in esubero dell’ultimo cantiere navale danese (cfr. figura 1). Un altro esempio è l’industria di fornitura automobilistica tedesca, che è stata particolarmente colpita nelle regioni della Bassa Sassonia e della Renania settentrionale-Vestfalia (cfr. figura 2).

7. Dal 9 marzo 2007 (data della prima domanda) al 31 dicembre 2012, il totale degli aiuti del FEG approvati ammontava a 627 milioni di euro (379 milioni di euro dal bilancio dell’UE e 247 milioni di euro dagli Stati membri) per 89 domande approvate [4] da una dotazione massima annua pari a 500 milioni di euro nel periodo 2007-2013. Il FEG cofinanzia misure a un tasso del 50 % o del 65 % [5], mentre il saldo è erogato dallo Stato membro interessato.

8. Attualmente è previsto che il FEG operi fino al 31 dicembre 2013. La Commissione ha tuttavia proposto di continuare, con un nuovo regolamento FEG, fino al 31 dicembre 2020 [6].

Figura 1

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© Lindø Industrial Park A/S.

Figura 2

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© Corte dei conti europea.

ESTENSIONE E APPROCCIO DELL’AUDIT

9. L’obiettivo generale dell’audit è stato quello di valutare il contributo del FEG, in termini di valore aggiunto UE, nel consentire ai lavoratori in esubero di rientrare il prima possibile nel mercato del lavoro. La Corte ha esaminato, in particolare, i seguenti quesiti.

a) Tutti i lavoratori interessati hanno beneficiato di misure FEG personalizzate, e le misure attive per il mercato del lavoro cofinanziate dal FEG erano coordinate con altre misure simili (ossia le misure dell’FSE e degli Stati membri)?

b) Il FEG è stato efficace per quanto concerne il reinserimento nel mercato del lavoro?

c) La natura delle misure del FEG è in grado di fornire un valore aggiunto UE?

d) La procedura di approvazione del FEG è stata attuata in modo tempestivo?

10. Sono stati sottoposti ad audit in loco otto casi in quattro Stati membri (due ciascuno per Danimarca, Germania, Irlanda e Lituania) dove è stato utilizzato il FEG. Gli importi, nei casi in questione, ammontavano a 67 milioni di euro, ossia il 10,7 % dei 627 milioni di euro di aiuti FEG impegnati fino al 31 dicembre 2012. Il campione degli otto casi comprendeva solo i casi attuati e rifletteva le diverse dimensioni delle economie dell’UE, la diversità dei settori economici colpiti e importanti differenze tra i criteri di intervento del FEG (cfr. tabella 1).

TABELLA 1

PANORAMICA DEI CASI DEL FEG SOTTOPOSTI AD AUDIT [1001]

Fonte: Commissione europea.

Stato membro | Nome del caso | Numero del caso | Settore | Criterio | Mese di pagamento |

Germania | Nokia | FEG/2009/002 | Telecomunicazioni | commercio | 12/2009 |

Karmann | FEG/2009/013 | Automobilistico | commercio | 06/2010 |

Danimarca | Danfoss Group | FEG/2009/015 | Meccanica | crisi | 11/2010 |

Odense Steel Shipyard (I) | FEG/2010/025 | Navale | crisi | 08/2011 |

Irlanda | Dell | FEG/2009/008 | Apparecchiature informatiche | crisi | 03/2010 |

SR Technics | FEG/2009/021 | Aeronautico | crisi | 12/2010 |

Lituania | AB Snaige | FEG/2009/010 | Apparecchiature domestiche | crisi | 06/2010 |

"Construction" | FEG/2009/017 | Costruzioni | crisi | 06/2010 |

11. L’audit ha riguardato il periodo che va dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2012 ed è stato effettuato attraverso interviste, l’esame dei documenti in possesso della Commissione e delle quattro autorità degli Stati membri sottoposte ad audit, e tramite un’analisi dei dati sui tassi di reinserimento. L’audit presso gli Stati membri ha incluso anche l’organizzazione di otto incontri di un gruppo di riflessione, in occasione dei quali i vari attori locali del FEG (accademici, amministrazioni e parti sociali) hanno avuto la possibilità di condividere i propri punti di vista (cfr. figura 3).

12. In aggiunta a quanto detto, sono stati analizzati i risultati della valutazione di medio termine del FEG effettuata dalla Commissione [7]. La relazione sulla valutazione di medio termine del dicembre 2011 ha riguardato i primi 15 casi [8] cofinanziati dal FEG in otto Stati membri. Uno di questi (Nokia, Germania) è stato incluso nel campione sottoposto all’audit in loco dalla Corte.

13. Infine, la Corte ha effettuato un’indagine mediante l’invio di questionari agli Stati membri (Bulgaria, Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito) al fine di individuare le ragioni per le quali non hanno utilizzato il FEG.

Figura 3

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© Corte dei conti europea.

OSSERVAZIONI

A QUASI TUTTI I LAVORATORI SONO STATE OFFERTE MISURE PERSONALIZZATE E BEN COORDINATE

14. Al fine di dimostrare la solidarietà a tutti i lavoratori interessati, le misure personalizzate dovrebbero essere offerte non solo ai lavoratori in esubero nella principale azienda interessata, ma anche ai dipendenti dei fornitori dell’azienda in questione.

15. Nei casi oggetto dell’audit, quasi tutti i lavoratori interessati hanno potuto beneficiare delle misure del FEG. Non sono stati individuati casi di esclusione intenzionale di potenziali beneficiari.

16. Tuttavia, nei casi di Karmann e Dell, la Corte ha rilevato che un numero imprecisato di lavoratori in esubero, precedentemente occupati presso i fornitori delle aziende colpite, non sono stati inseriti in nessuna delle misure di sostegno del FEG [9]. Le principali ragioni dell’esclusione risiedono nelle difficoltà incontrate dagli Stati membri nel valutare quali fossero i fornitori colpiti.

I SERVIZI ERANO PERSONALIZZATI

17. I servizi offerti ai potenziali beneficiari sono stati generalmente erogati tenendo conto delle esigenze di questi ultimi e pertanto avevano più probabilità di ottenere risultati. Questo aspetto positivo, già riportato dalla valutazione di medio termine, è stato confermato dalla valutazione della Corte degli otto casi FEG sottoposti ad audit. Esempi concreti di servizi personalizzati sono presentati nel riquadro 1.

18. In Irlanda, le domande non sempre definivano il nesso tra servizi personalizzati ed esigenze effettive del mercato del lavoro. Di conseguenza, in questa fase, non veniva appurato se le misure proposte fossero le più adatte a sostenere il reinserimento dei lavoratori in esubero.

LE MISURE DEL FEG ERANO GENERALMENTE BEN COORDINATE CON LE MISURE NAZIONALI E L’FSE

19. Al fine di massimizzare gli effetti delle misure del FEG, il regolamento FEG prescrive che debbano sempre assumere la forma di un pacchetto coordinato di servizi personalizzati. Ciò che si intende è il coordinamento con misure precedenti o concomitanti ai servizi personalizzati cofinanziati dal FEG [10]. Gli Stati membri dovrebbero anche coordinare i propri interventi con i fondi strutturali [11], in particolare l’FSE.

20. La Corte ha osservato che, generalmente, gli Stati membri hanno coordinato efficacemente il FEG con l’FSE e le misure nazionali per il mercato del lavoro. Le esistenti misure dell’FSE erano solitamente integrate da misure aggiuntive del FEG, ideate specificamente per rispondere alle esigenze dei lavoratori.

21. Inoltre, per gli otto casi oggetto dell’audit, la Corte non ha riscontrato casi di sovrapposizione tra le diverse misure o di doppio finanziamento di individui.

RIQUADRO 1

TRE CASI DI PACCHETTI DI SERVIZI PERSONALIZZATI IN IRLANDA E DANIMARCA

Nel caso della Dell, le autorità irlandesi hanno fornito servizi di assistenza all’infanzia e di formazione a distanza. I consigli aziendali a livello di contea e di città hanno erogato corsi speciali per i lavoratori in esubero della Dell (Start Your Own Business), nonché un tutoraggio per affrontare le procedure amministrative.

Nel caso di SR Technics, alcuni corsi, come ad esempio i corsi di aeronautica con l’autorità dell’aviazione irlandese, erano stati progettati appositamente. Laddove non è stato possibile fornire corsi pertinenti rivolti nello specifico ai lavoratori in esubero, sono stati concessi contributi per consentir loro di partecipare a corsi appropriati forniti a un bacino di utenti più ampio (l’80 % riguardava corsi tecnici o relativi all’industria aeronautica). Per la prima volta in Irlanda, l’autorità responsabile della formazione e dell’occupazione ha lavorato congiuntamente con il dipartimento della Difesa e il dipartimento dell’Istruzione e delle competenze per istituire apprendistati per civili.

In Danimarca (Odense Steel Shipyard (I)), il FEG ha promosso l’attuazione di misure di formazione di alta qualità. Tali misure erano di natura più a lungo termine e personalizzate, nonché orientate a qualifiche superiori rispetto a quelle normalmente offerte ai disoccupati e alla possibilità di riconversione settoriale. Secondo diversi partecipanti al gruppo di riflessione organizzato dagli auditor, i servizi personalizzati sono andati ben oltre l’ambito delle misure nazionali personalizzate e sono stati percepiti come un’opportunità unica, poiché hanno conferito ai lavoratori in esubero la responsabilità del proprio progetto personale di reinserimento.

ALCUNI STATI MEMBRI HANNO PREFERITO L’FSE AL FEG

22. Anche se non è previsto che l’FSE faccia fronte a eventi imprevedibili, tutte le misure di cui al regolamento FEG potrebbero parimenti essere applicate a titolo dell’FSE [12]. La possibilità che l’FSE possa cofinanziare il sostegno ai lavoratori oggetto di un licenziamento collettivo causato da un evento imprevedibile dipende essenzialmente dalle norme di ammissibilità nazionali e dal contenuto dei programmi operativi.

23. L’indagine della Corte sugli Stati membri che non hanno mai utilizzato l’intervento del FEG ha concluso che l’FSE era preferito al FEG per i seguenti motivi:

a) il più alto tasso di cofinanziamento per l’FSE (fino all’85 %) rispetto al FEG (fino al 65 %) è un disincentivo per la presentazione di una domanda di assistenza a titolo del FEG. Tale fattore è stato segnalato da sei Stati membri [13] ed era già stato riconosciuto dalla Commissione nel 2010 [14];

b) l’FSE può essere attuato più rapidamente del FEG o le amministrazioni nazionali hanno più familiarità con l’FSE [15];

c) l’assenza di prefinanziamento nel FEG [16];

d) la durata della procedura per l’approvazione delle domande del FEG [17].

24. Le condizioni più restrittive del FEG, in particolare il criterio del commercio, costituiscono un’altra ragione per cui l’FSE è preferito al FEG. Dopo un esubero/licenziamento collettivo, alcuni Stati membri potrebbero ritenere più facile reindirizzare i finanziamenti dell’FSE verso il sostegno ai lavoratori in esubero piuttosto che presentare la domanda di finanziamento a titolo del FEG. Per esempio, le autorità britanniche non hanno mai richiesto l’assistenza del FEG, nonostante avessero individuato 18 casi ammissibili a tale sostegno [18].

IL REINSERIMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI CHE HANNO BENEFICIATO DELL’AIUTO DEL FEG NON PUÒ ESSERE VALUTATO IN MODO ATTENDIBILE

25. Onde valutare la performance di un fondo è necessario monitorare e valutare i suoi risultati e il suo impatto e confrontarli con altri regimi aventi obiettivi simili. Tenendo conto della sua finalità, l’indicatore di performance più pertinente del FEG è la sua capacità di reinserire i lavoratori in esubero.

26. La Corte ha verificato che i tassi di reinserimento, calcolati come percentuale di lavoratori reinseriti sui lavoratori interessati, erano disponibili per tutti gli otto casi sottoposti ad audit. La tabella 2 mostra queste percentuali per i diversi periodi standard di chiusura.

TABELLA 2

TASSI DI REINSERIMENTO PER GLI OTTO CASI SOTTOPOSTI AD AUDIT

Note:

- Dati basati sui dati degli stati membri. I dati sul reinserimento non sono precisi.

- I partecipanti reinseriti sono lavoratori autonomi o occupati al momento della rilevazione.

- N.D. = numero o percentuale dei lavoratori non disponibile.

Fonte: Stati membri.

| Nokia | Karmann | Danfoss | Odense | Dell | SR Technics | AB Snaige | "Construction" |

DE | DE | DK | DK | IE | IE | LT | LT |

Numero | % | Numero | % | Numero | % | Numero | % | Numero | % | Numero | % | Numero | % | Numero | % |

Lavoratori interessati, di cui: | 1337 | | 2476 | | 1021 | | 1358 | | 2840 | | 1135 | | 751 | | 1612 | |

Partecipanti alle misure del FEG | 1305 | 98 % | 1740 | 70 % | 385 | 38 % | 568 | 42 % | 2606 | 92 % | 756 | 67 % | 457 | 61 % | 773 | 48 % |

Reinserimento professionale cumulativo dei partecipanti: | | | | | | | | | | | | | | | | |

al termine del FEG | 385 | 30 % | 636 | 37 % | 89 | 23 % | 198 | 35 % | 560 | 21 % | NA | NA | 162 | 35 % | 453 | 59 % |

tra 3 e 12 mesi dopo il termine del FEG | 627 | 48 % | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1272 | 49 % | 334 | 44 % | 159 | 35 % | 410 | 53 % |

12 mesi dopo il termine del FEG | N.D. | N.D. | 1178 | 68 % | 136 | 35 % | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 191 | 42 % | 458 | 59 % |

27. Benché i dati sul reinserimento alla fine delle misure del FEG fossero disponibili per tutti i datori di lavoro, eccetto il caso di SR Technics, i dati non erano spesso disponibili ("N.D.") per gli altri periodi di chiusura indicati nella tabella 2. Nel caso di Odense Steel Shipyard (I), a causa della tempistica delle misure del FEG [19], non erano disponibili i dati sulla situazione dei lavoratori interessati a distanza di un anno. È stato possibile elaborare un quadro completo solo per la Lituania. La tabella mostra che il FEG ha favorito in una certa misura il reinserimento dei lavoratori in esubero.

28. L’esempio migliore è il caso Construction (Lituania), dove il 59 % di tutti i lavoratori in esubero è stato reinserito al termine delle misure del FEG. Il tasso più basso di reinserimento in tale fase era pari al 21 % dei lavoratori immediatamente reinseriti dopo il termine dell’assistenza del FEG (caso Dell, Irlanda). Prendendo in considerazione la situazione 12 mesi dopo il termine delle misure del FEG, il tasso più alto di reinserimento si attestava al 68 % (caso Karmann, Germania); tuttavia, solo per quattro degli otto casi erano disponibili i dati in tale fase.

MANCANZA DI OBIETTIVI DEL REINSERIMENTO PROFESSIONALE E DI DATI SPECIFICI SULLA PERFORMANCE DEL FEG

29. Una molteplicità di fattori hanno pregiudicato la qualità e la disponibilità dei dati sul reinserimento. In primo luogo, gli Stati membri non avevano in genere fissato obiettivi quantitativi di reinserimento. Degli otto casi sottoposti ad audit, soltanto uno [20] includeva un tale elemento. Di conseguenza, non è possibile valutare l’efficacia delle misure in termini di raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

30. In secondo luogo, in Germania, Danimarca e Irlanda, i servizi d’impiego pubblici o privati, all’atto di raccogliere i dati sul reinserimento, non hanno distinto sistematicamente tra il FEG, l’FSE e le altre misure nazionali progettate specificamente per i lavoratori interessati da esuberi/licenziamenti collettivi.

31. Per esempio, in Germania, la combinazione di diversi moduli di formazione finanziati dall’FSE e dal FEG hanno reso difficile isolare l’impatto delle misure individuali o dei gruppi di misure, sul reinserimento [21]. Anche fattori esterni (la situazione economica complessiva, il coinvolgimento di Volkswagen nel caso Karmann, sussidi per l’occupazione) hanno inciso notevolmente sul reinserimento.

32. In terzo luogo, le autorità degli Stati membri sottoposti all’audit non hanno fatto distinzione tra le due principali tipologie di misure del FEG:

a) misure attive per il mercato del lavoro, come la formazione, l’aiuto alle attività professionali autonome, il coaching e la ricollocazione;

b) sostegno al reddito corrisposto ai lavoratori.

33. Questa distinzione significativa era assente in Germania, Danimarca e Irlanda, mentre le autorità di gestione lituane hanno presentato dati sul reinserimento operando una distinzione tra i lavoratori partecipanti a ciascuna delle varie misure.

34. Inoltre, non vi sono specifiche informazioni che permettano di individuare i progetti cofinanziati dall’FSE che avrebbero potuto effettivamente rispondere ai criteri di intervento del FEG. Tale individuazione sarebbe stata utile per effettuare confronti tra i tassi di reinserimento raggiunti da fondi con disposizioni di bilancio, giuridiche e operative differenti. A sua volta, questo avrebbe contribuito a quantificare l’impatto del FEG. La qualità insufficiente (inesattezze, incompletezza e incongruenze) delle informazioni di monitoraggio dell’FSE disponibili è stata già evidenziata dalla Corte in precedenti controlli di gestione. In particolare, la Commissione non dispone di dati di performance coerenti e attendibili sugli obiettivi perseguiti dall’UE, e la sua valutazione e supervisione non sono attualmente orientate alla performance [22].

I DATI SUL REINSERIMENTO PROFESSIONALE ERANO DIFFICILI DA CONFRONTARE

35. Il confronto dei dati sul reinserimento è un esercizio difficile in ogni circostanza. Come dichiarato nella valutazione di medio termine del FEG, sia fattori dal lato dell’offerta (le qualifiche dei lavoratori in esubero) che fattori dal lato della domanda (le condizioni dell’economia e del mercato del lavoro locali) hanno influenzato i risultati del reinserimento [23].

36. Tuttavia, nel contesto del FEG, un elemento aggiuntivo ha ostacolato tale confronto: le differenze tra la tempistica del FEG e quella di altre azioni del mercato del lavoro, poiché i lavoratori con un maggiore bisogno di assistenza sono stati lasciati al FEG, che è relativamente più lento da attuare (cfr. riquadro 2 e paragrafo 42).

37. In particolare, dato che l’FSE e il FEG sostengono entrambi la formazione e il reinserimento dei disoccupati, un tale confronto è necessario in relazione alla sana gestione finanziaria, in quanto potrebbe mettere in evidenza eventuali problemi strutturali. L’esempio che segue (riquadro 2) illustra tale punto.

38. L’esempio summenzionato mostra che la tempestività è uno dei principali criteri più importanti quando un fondo che persegue, inter alia, obiettivi di reinserimento mira a un certo grado di successo. Il caso Nokia mostra anche che il FEG e l’FSE hanno sostenuto lo stesso gruppo destinatario, ma per ragioni diametralmente opposte al fine per cui ciascun fondo è stato concepito. L’FSE, un fondo strutturale, ha alleviato un’emergenza; il FEG, un fondo di emergenza, ha sostenuto coloro i quali avevano maggiori difficoltà di reinserimento.

39. In realtà, il FEG e l’FSE intervengono come fondi complementari che apportano un aiuto strategico a lungo termine o che agiscono come una specifica risposta una tantum e limitata nel tempo ad una singola emergenza di ristrutturazione.

RIQUADRO 2

SOCIETÀ DI TRASFERIMENTO DI NOKIA: PERFORMANCE DISOMOGENEA A CAUSA DI DIFFERENZE NELLA TEMPISTICA

La società di telefonia mobile Nokia ha chiuso la sua sede di Bochum (Nord Reno-Vestfalia) il 30 giugno 2008. Tre società di trasferimento (così come sono chiamate dalla legge tedesca) sono state successivamente costituite per occupare temporaneamente i lavoratori in esubero.

La prima società di trasferimento (sostenuta esclusivamente con i fondi dell’FSE) è stata costituita nel giugno 2008, sette mesi prima che la Germania richiedesse il FEG. La società ha prodotto un tasso di reinserimento del 66 %. La terza e ultima società di trasferimento è stata costituita solo quando sono stati richiesti i fondi del FEG, nel febbraio 2009; essa ha raggiunto un tasso di reinserimento del 4,35 %.

Il caso Nokia è eloquente, non perché i fondi dell’FSE hanno avuto un rendimento di gran lunga migliore del FEG, ma perché l’FSE si è dimostrato più rapido da mobilizzare rispetto al FEG e ha così fornito migliori risultati in termini di reinserimento. Infatti, il solo FEG ha dovuto provvedere alle persone con casi più difficili e che non avrebbero potuto essere reinserite con successo dalle precedenti società di trasferimento.

GERMANIA

40. L’autorità di gestione non ha ritenuto fattibile un confronto tra i diversi insiemi di dati sul reinserimento. Di conseguenza, non ha né individuato un gruppo di popolazione statistica comparabile al gruppo dei beneficiari del FEG, né ha effettuato un confronto con i tassi di reinserimento globale a livello federale.

DANIMARCA

41. A causa di dati mancanti, non è stato possibile effettuare alcun confronto tra i risultati del reinserimento dei partecipanti al progetto FEG e i tassi di reinserimento generali al di fuori dei casi sottoposti all’audit.

IRLANDA

42. Le indagini condotte dall’autorità di gestione hanno concluso che, entro lo stesso lasso di tempo, il tasso di occupazione per i lavoratori in esubero che non avevano beneficiato del FEG era più alto di quello dei beneficiari del FEG. La differenza dei tassi di occupazione può essere parzialmente spiegata dal fatto che alcune persone non hanno concluso i percorsi di formazione o istruzione.

43. Nonostante ciò, secondo l’autorità di gestione, una causa probabile del più basso tasso di reinserimento del FEG in Irlanda potrebbe essere la differenza tra i profili dei lavoratori in esubero, poiché i lavoratori più qualificati trovano lavoro senza l’aiuto del FEG.

LITUANIA

44. I risultati del reinserimento finanziato dal FEG variano significativamente da un progetto FEG all’altro, a seconda delle misure attuate e del gruppo interessato, il che rende impossibile un confronto immediato.

LA COMMISSIONE

45. Le informazioni di monitoraggio erano disponibili per la Commissione solo sotto forma di relazioni definitive del FEG, sei mesi dopo il termine del periodo di attuazione. Tuttavia, come conseguenza dell’incongruenza e dell’inattendibilità dei dati sul reinserimento (cfr. paragrafi 25-44), tali relazioni impediscono ogni ragionevole confronto tra i diversi casi del FEG, o tra le misure applicate in ciascun caso.

46. In particolare, le relazioni definitive non forniscono un’analisi dettagliata della natura e della percentuale di indennità versate o impegnate per tutti i casi FEG approvati finora. Inoltre, la banca dati della Commissione non ha permesso di individuare quanti fondi erano stati assegnati alle singole misure del FEG, e non conteneva indicatori di performance quali dati sulla partecipazione o tassi di reinserimento. Inoltre, non viene fornita alcuna informazione sulle singole misure FSE o nazionali che hanno preceduto o affiancato quelle del FEG.

UN TERZO DEI FONDI FEG COMPENSA I REGIMI NAZIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI, SENZA ALCUN VALORE AGGIUNTO UE

47. Il valore aggiunto UE va oltre il concetto del semplice valore aggiunto. Può essere definito come il valore che un’azione dell’UE aggiunge al valore che sarebbe stato creato con la sola iniziativa dello Stato membro. In particolare, le spese provenienti dal bilancio dell’UE devono offrire per l’UE e per i cittadini vantaggi chiari e visibili che, in ragione della portata o degli effetti dell’azione proposta, si realizzano meglio a livello di Unione [24].

48. La Corte fa riferimento in particolare alla definizione dell’OCSE sui programmi attivi in materia di mercato del lavoro [25]. Di conseguenza, le misure volte al miglioramento della prospettiva dei beneficiari di trovare un lavoro retribuito, o che comunque aumentano la loro capacità di guadagno, sono denominate "attive" e sono quindi ritenute in grado di soddisfare le condizioni per un valore aggiunto UE. Queste misure includono non solo servizi come la formazione, l’aiuto alle attività professionali autonome, il coaching e la ricollocazione, ma anche le indennità di mobilità e le borse di studio, nonché le indennità concesse nel contesto del FEG e solitamente non disponibili con il sistema di prestazioni di disoccupazione dello Stato membro.

49. Per contro, le misure di sostegno al reddito dei lavoratori, consistenti in prestazioni di disoccupazione e programmi per il prepensionamento, non possono essere ritenute apportare un valore aggiunto UE. Difatti, il sostegno al reddito dei lavoratori non rappresenta una misura "attiva" in materia di mercato del lavoro [26] e oltretutto questo riduce la quota delle misure nel pacchetto del FEG. Nella valutazione di medio termine, la Commissione aveva già riferito che in media solo il 26 % della spesa del FEG consisteva di misure formative [27].

50. Come si evince dalla tabella 3 in appresso, gli otto casi sottoposti all’audit avevano in comune il fatto di includere misure del FEG finalizzate a fornire un sostegno al reddito che sarebbe stato comunque dato dagli Stati membri, indipendentemente dall’intervento del FEG. Questo tipo di intervento del FEG risulta in una compensazione di parte del costo del sistema di prestazione di disoccupazione degli Stati membri, e non sussiste alcun valore aggiunto in tale intervento se non un finanziamento aggiuntivo dell’UE in favore degli Stati membri.

TABELLA 3

RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI DEL FEG PER TIPOLOGIA DI MISURE PERSONALIZZATE NEGLI OTTO CASI DEL FEG SOTTOPOSTI AD AUDIT

Fonte: Corte dei conti, sulla base dei dati resi disponibili dalla DG Occupazione, affari sociali e inclusione e dalle autorità degli Stati membri.

| Nokia | Karmann | Danfoss | Odense | Dell | SR Technics | AB Snaige | "Construction" |

DE | DK | IE | LT |

euro | % | euro | % | euro | % | euro | % | euro | % | euro | % | euro | % | euro | % |

Misure attive | Formazione/ nuova formazione | 1926538 | 20 % | 2324115 | 24 % | 2368478 | 31 % | 6877045 | 33 % | 6596330 | 50 % | 2307271 | 52 % | 70283 | 19 % | 96040 | 9 % |

Assistenza per la ricerca di un lavoro e informazioni generali | 661139 | 7 % | 1126894 | 12 % | 100256 | 1 % | 1530203 | 7 % | 192412 | 1 % | 24748 | 1 % | — | — | — | — |

Incentivi al lavoro e all’assunzione | — | — | — | — | — | — | 612081 | 3 % | — | — | — | — | 17073 | 5 % | 51426 | 5 % |

Occupazione e riabilitazione sostenute | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 136407 | 37 % | 450720 | 43 % |

Incentivi all’imprenditorialità e all’avviamento di nuove imprese | 22159 | 0 % | 7198 | 0 % | 2488 | 0 % | 1369129 | 7 % | 3283375 | 25 % | 586570 | 13 % | 33963 | 9 % | 322552 | 31 % |

Altre misure | — | — | — | — | — | — | — | — | 218090 | 2 % | 27420 | 1 % | — | — | 661 | 0 % |

|

Sostegno al reddito | 7117315 | 73 % | 6076406 | 64 % | 5294117 | 68 % | 10485906 | 50 % | 2940682 | 22 % | 1464435 | 33 % | 109457 | 30 % | 135123 | 13 % |

|

Totale | 9727151 | 100 % | 9534613 | 100 % | 7765339 | 100 % | 20874364 | 100 % | 13230889 | 100 % | 4410444 | 100 % | 367182 | 100 % | 1056480 | 100 % |

LE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI RAPPRESENTANO LA MAGGIOR PARTE DELLA SPESA COFINANZIATA PER LA METÀ DEI CASI SOTTOPOSTI AD AUDIT

51. Per ciascuno dei casi del campione sottoposto ad audit, la Corte ha calcolato l’ammontare del finanziamento del FEG impegnato per le differenti tipologie di misure e in particolare per il sostegno al reddito dei lavoratori (cfr. tabella 3).

52. In sei degli otto casi illustrati nella tabella 3, i pacchetti del FEG includevano una percentuale relativamente alta di sostegno al reddito. Infatti, in Germania e in Danimarca, in un caso in Irlanda e in uno in Lituania, più di un terzo del valore complessivo dei rispettivi pacchetti di misure personalizzate era composto di sostegno al reddito.

53. Nei casi particolari sottoposti ad audit in Germania e in Danimarca, le azioni di formazione miranti a riqualificare o migliorare le qualifiche dei lavoratori in esubero rappresentavano solo un terzo o meno dei rispettivi pacchetti del FEG. D’altro canto, le misure di sostegno al reddito sotto forma di prestazioni di disoccupazione o equivalenti, rappresentavano dal 50 % al 73 %. In quei casi, inoltre, il nesso tra il sostegno al reddito di un lavoratore in esubero e la sua effettiva partecipazione a una misura del mercato del lavoro finanziata dal FEG, come la formazione, non ha potuto essere stabilito in modo sistematico.

NEL COMPLESSO, LE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI RAPPRESENTANO UN TERZO DEI COSTI RIMBORSATI

54. In assenza di una banca dati di casi FEG soddisfacente, la Corte ha esaminato i dati riguardanti le domande degli Stati membri raccolti dalla Commissione per ciascuno degli 89 casi per cui le informazioni erano disponibili e pertinenti. È stato rilevato (cfr. tabella 4) che il 33 % del sostegno del FEG ai lavoratori (escludendo così l’assistenza tecnica agli Stati membri) era composto da misure di sostegno al reddito, come le prestazioni di disoccupazione.

55. Sei Stati membri hanno ricevuto il 29 % del cofinanziamento complessivo del FEG e l’89 % di tutte le misure di sostegno al reddito approvate fino a quel momento. Oltre alla Germania e alla Danimarca, fra i sei Stati membri si annoveravano Austria, Italia, Francia e Malta [28].

56. La Corte nota anche che la proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale cerca di limitare il sostegno del FEG sotto forma di indennità, che includono il sostegno al reddito dei lavoratori, ad un massimo del 50 % di ogni pacchetto del FEG [29].

TABELLA 4

RIPARTIZIONE DEI FONDI DEL FEG PER TIPOLOGIA DI MISURE PERSONALIZZATE E PER STATO MEMBRO

Note:

- tutti gli importi in euro al 31 dicembre 2012;

- i casi ritirati e quelli respinti sono stati esclusi.

Fonte: Corte dei conti, sulla base dei dati della Commissione disponibili per 89 domande approvate.

Stato membro | Misure del FEG |

Misure attive | Sostegno al reddito | Totale |

Euro | % | Euro | % | Euro |

Austria | 8234726 | 23 % | 27602090 | 77 % | 35836816 |

Germania | 26038835 | 36 % | 46985923 | 64 % | 73024758 |

Italia | 26736900 | 36 % | 46753250 | 64 % | 73490150 |

Francia | 25857836 | 42 % | 35239500 | 58 % | 61097336 |

Malta | 792920 | 62 % | 476942 | 38 % | 1269862 |

Danimarca | 59405375 | 68 % | 27871817 | 32 % | 87277192 |

Repubblica ceca | 353171 | 74 % | 121292 | 26 % | 474463 |

Lituania | 3273610 | 77 % | 969200 | 23 % | 4242810 |

Spagna | 61810966 | 88 % | 8288900 | 12 % | 70099866 |

Polonia | 1637795 | 92 % | 137050 | 8 % | 1774845 |

Irlanda | 86027249 | 92 % | 7153436 | 8 % | 93180685 |

Grecia | 3956000 | 93 % | 310000 | 7 % | 4266000 |

Romania | 4036200 | 93 % | 310000 | 7 % | 4346200 |

Svezia | 29242680 | 93 % | 2151000 | 7 % | 31393680 |

Portogallo | 13739582 | 97 % | 464000 | 3 % | 14203582 |

Finlandia | 3783575 | 98 % | 94500 | 2 % | 3878075 |

Paesi Bassi | 35500765 | 100 % | — | — | 35500765 |

Belgio | 27864008 | 100 % | — | — | 27864008 |

Slovenia | 3325370 | 100 % | — | — | 3325370 |

|

Totale | 421617563 | 67 % | 204928900 | 33 % | 626546463 |

DIVERSO COFINANZIAMENTO DEL FEG IN CIRCOSTANZE ECONOMICHE SIMILI

57. La Corte osserva esiti non uniformi, in circostanze economiche simili, per quanto riguarda le misure di sostegno al reddito dei lavoratori nel caso della Germania rispetto all’Austria [30], che sono i due fruitori più attivi di questa tipologia di sostegno del FEG.

58. La Germania ha considerato, ai fini del finanziamenti del FEG, che la durata della formazione o delle misure di qualificazione fosse di poco inferiore alla metà dell’orario di lavoro normale [31]. Al contrario, l’Austria ha ritenuto che tali misure rappresentassero il 100 % dell’orario di lavoro normale. Ciò è dovuto al fatto che in Austria il regime di indennità di breve periodo prevede una definizione di occupazione a tempo pieno che può arrivare al 50 % dell’orario di lavoro normale.

59. Come conseguenza di tali diverse decisioni nazionali, il cofinanziamento FEG delle indennità di breve periodo ha rappresentato, in proporzione, il doppio nei casi austriaci rispetto ai casi tedeschi. La Corte nota tuttavia che tale differenza nella decisione di finanziamento FEG non ha in ultima analisi avuto ripercussioni sugli interessati, poiché questi ultimi ricevevano l’intero ammontare delle indennità previste dal rispettivo regime nazionale.

LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL FEG È TROPPO LUNGA PER UN FONDO DI EMERGENZA

60. Al fine di massimizzare il suo impatto, il FEG dovrebbe poter fornire rapidamente il suo contributo finanziario, al fine di permettere ai lavoratori interessati di beneficiare delle misure di finanziamento il prima possibile, dopo esser stati posti in esubero.

61. Dopo aver stabilito la durata media della procedura di approvazione, la Corte ha valutato fino a che punto essa possa essere abbreviata, prendendo in considerazione le varie disposizioni giuridiche e regole da osservare.

62. La procedura di approvazione del FEG è il processo a partire dal momento in cui uno Stato membro presenta ufficialmente la domanda fino a quando la Commissione e l’autorità di bilancio provvedono ad assegnare il contributo finanziario a un caso FEG. Esso può essere suddiviso in fasi consecutive (chiamate successivamente procedura di valutazione, procedura di bilancio e procedura di abilitazione) della durata complessiva media di 41 settimane.

GRAFICO

SCHEMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL FEG

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LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE POTREBBE ESSERE ABBREVIATA

63. La procedura di valutazione si compone di una procedura di valutazione e di procedure di consultazione interne alla Commissione funzionali all’adozione della proposta di decisione da parte dell’autorità di bilancio. Occorrono in media 30 settimane.

64. La procedura di valutazione richiede in media 15 settimane quando si prende come punto di partenza la data della richiesta formale dello Stato membro, ma è molto più lunga se si tiene conto dello scambio informale di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro e la Commissione.

65. Uno dei fattori che contribuiscono ad allungare i tempi della procedura di valutazione è la possibilità, prevista nel regolamento FEG, di integrare le domande degli Stati membri in qualsiasi momento dopo aver presentato formalmente la domanda. Introdurre un limite di tempo a questa possibilità, nonché sfruttare i benefici della curva di apprendimento, può ridurre la durata di 15 settimane necessarie a valutare le domande degli Stati che si trovano in situazioni di emergenza. Anche le successive consultazioni interne in seno alla Commissione necessitano in media 15 settimane.

LE PROCEDURE DI BILANCIO E DI ABILITAZIONE HANNO UN ULTERIORE IMPATTO SUI TEMPI

66. Dato che il FEG opera al di fuori del quadro finanziario pluriennale, ogni caso FEG è subordinato a una procedura di bilancio specifica, al fine di rendere disponibili i relativi stanziamenti. In pratica, ciò significa che una volta che la Commissione abbia individuato margini sufficienti e/o cancellato gli impegni, la decisione di impiegarli deve essere presa dall’autorità di bilancio [32]. Questa procedura di bilancio richiede un ulteriore e incomprimibile periodo di circa sette settimane.

67. In seguito, la procedura di abilitazione completa la procedura di approvazione, e conduce all’adozione di una decisione formale per erogare un contributo finanziario. La sua durata, in media quattro settimane, è strettamente collegata alle disposizioni del regolamento interno della Commissione [33]. Infine, una volta concordato, il contributo finanziario è versato allo Stato membro in questione.

LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL FEG NON È TEMPESTIVA

68. Per concludere, i tempi della procedura di approvazione sono molto lunghi, specialmente se si considera che il FEG dovrebbe essere un fondo di emergenza. Nella relazione sulla valutazione di medio termine, i valutatori avevano già indicato nel 2011 alla Commissione che la lunga procedura di approvazione del FEG poteva essere considerata troppo lenta per offrire un meccanismo di risposta rapida in tempi di crisi.

69. La durata dell’intera procedura di approvazione è in media di 11 settimane più lunga di una decisione di finanziamento ordinaria della Commissione.

ALLA FINE, L’AUTORITÀ DI BILANCIO HA APPROVATO TUTTI I PROGETTI PRESENTATI DALLA COMMISSIONE

70. L’autorità di bilancio ha approvato tutte le proposte presentate dalla Commissione. Solo una delle 114 domande è stata respinta. Ciò è probabilmente dovuto al sostegno molto efficace da parte della Commissione verso gli Stati membri durante la fase di presentazione della domanda. Infatti, in tutti gli otto casi sottoposti all’audit, la Corte ha riscontrato prove sufficienti di sostegno efficace agli Stati membri.

71. Inoltre, nessuna autorità degli Stati membri sottoposti all’audit o all’indagine ha espresso insoddisfazione per quanto riguarda il servizio della Commissione responsabile del FEG, ma sono stati invece evidenziati problemi relativi alla procedura del FEG nel suo complesso piuttosto che la qualità del sostegno.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

72. La Corte è consapevole della necessità di mostrare la solidarietà dell’UE verso i lavoratori in esubero a causa di mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale. Tuttavia, la Corte non è persuasa che tutte le caratteristiche dell’attuale meccanismo del FEG siano le più appropriate per prestare sostegno specifico con valore aggiunto UE ai lavoratori in esubero.

A QUASI TUTTI I LAVORATORI AMMISSIBILI SONO STATE OFFERTE MISURE PERSONALIZZATE E BEN COORDINATE

73. Quasi tutti i lavoratori ammissibili hanno potuto beneficiare di misure FEG personalizzate. Tuttavia, in alcuni casi, i lavoratori in esubero già dipendenti dei fornitori di un’azienda interessata non sono stati inclusi nel sostegno FEG (paragrafi 14-18).

74. In generale, il sostegno del FEG è stato ben coordinato con l’FSE e le misure nazionali per il mercato del lavoro, in quanto le misure esistenti sono state integrate da misure aggiuntive del FEG, ideate specificamente per rispondere alle esigenze dei lavoratori (paragrafi 19-21).

75. Considerando che l’FSE mira a risolvere gli squilibri strutturali a lungo termine, il FEG è stato ideato per affrontare situazioni di emergenza di durata limitata e puntuali. Anche se non è previsto che l’FSE faccia fronte a eventi imprevedibili, tutte le misure di cui al regolamento FEG potrebbero parimenti essere applicate a titolo dell’FSE. Alcuni Stati membri hanno preferito applicare l’FSE, piuttosto che il FEG, a causa del più elevato tasso di cofinanziamento, della più rapida attuazione e della disponibilità di anticipi, nonché della procedura di approvazione più lunga e delle condizioni più restrittive nell’ambito del FEG (paragrafi 22-24).

IL REINSERIMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI CHE HANNO BENEFICIATO DELL’AIUTO DEL FEG NON PUÒ ESSERE VALUTATO IN MODO ATTENDIBILE

76. I dati sul reinserimento sono disponibili ma non sono sufficientemente accurati, coerenti o dettagliati per trarre conclusioni. Pertanto, non è stato possibile effettuare confronti o analisi comparative utili tra misure del FEG all’interno di un caso FEG, tra un caso FEG e l’altro o tra casi FEG ed altri programmi attivi per il mercato del lavoro. Non sono stati fissati obiettivi di reinserimento quantitativi (paragrafi 25-46).

RACCOMANDAZIONE 1

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sui risultati dei diversi casi e sull’efficacia delle misure di sostegno ai lavoratori in esubero, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero intraprendere le misure necessarie per garantire la disponibilità di dati aggiornati e attendibili, che consentano di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e raffrontare i risultati delle varie misure.

UN TERZO DEI FONDI FEG COMPENSA I REGIMI NAZIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI, SENZA ALCUN VALORE AGGIUNTO UE

77. Quando è stato utilizzato per cofinanziare servizi per i lavoratori in esubero o indennità che non sono normalmente presenti nei sistemi di prestazioni di disoccupazione degli Stati membri, il FEG ha fornito un valore aggiunto UE. Ciò si riferisce, in particolare, alle misure attive volte al miglioramento della prospettiva dei beneficiari di trovare un lavoro retribuito o comunque di aumentare la propria capacità di guadagno, quali la formazione, l’aiuto alle attività professionali autonome, il coaching e la ricollocazione, ma anche le indennità di mobilità e le borse di studio (paragrafi 47-49).

78. Tuttavia, in tutti i casi sottoposti ad audit, la Corte ha individuato misure per fornire ai lavoratori un sostegno al reddito che sarebbe stato comunque pagato dagli Stati membri. Di conseguenza, la Corte ritiene che solo la formazione e le misure attive di sostegno diretto per i lavoratori in esubero abbiano un valore aggiunto UE diverso da un mero finanziamento aggiuntivo per gli Stati membri. Sedici dei 19 Stati membri che hanno beneficiato del FEG hanno incluso misure di sostegno al reddito nei loro pacchetti. Le misure di sostegno al reddito hanno rappresentato il 33 % dei costi rimborsati per tutti i casi del FEG (paragrafi 50-56).

79. La Commissione non ha monitorato a sufficienza il peso delle misure di sostegno ai lavoratori (paragrafi 45-46). Inoltre, decisioni degli Stati membri diverse possono avere come risultato un diverso cofinanziamento FEG per misure di sostegno al reddito simili (paragrafi 57-59).

RACCOMANDAZIONE 2

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero valutare la possibilità di limitare i finanziamenti UE alle misure atte a fornire un valore aggiunto UE, anziché finanziare regimi nazionali esistenti di sostegno al reddito dei lavoratori.

LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL FEG È TROPPO LUNGA PER UN FONDO DI EMERGENZA

80. La procedura di approvazione del FEG è molto lunga. Ciò ha un effetto deterrente per quanto riguarda l’uso del FEG e ostacola, di conseguenza, la solidarietà dell’UE con i lavoratori in esubero cui il FEG mira.

81. Inoltre, la necessità di una procedura di bilancio si aggiunge alla lunghezza complessiva dell’approvazione (paragrafi 60-69).

RACCOMANDAZIONE 3

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero considerare, quale alternativa all’attuale regime FEG, la possibilità di adattare il quadro dell’FSE al fine di sostenere più rapidamente i lavoratori interessati da esuberi/licenziamenti collettivi.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Harald NOACK, Membro della Corte dei conti, il 10 giugno 2013.

Per la Corte dei conti

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Vítor Manuel da Silva Caldeira

Presidente

[1] Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26), congiuntamente il "regolamento FEG". Cfr. l’articolo 3 "Azioni ammissibili".

[2] Fino al 30 maggio 2009, la soglia era di 1000 lavoratori in esubero.

[3] Articoli 1 e 2 del regolamento FEG. Ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2009, il criterio di crisi è stato effettivamente applicato solo dal 18 giugno 2009 al 31 dicembre 2011.

[4] Fino al 31 dicembre 2012 gli Stati membri hanno presentato 114 domande, di cui dieci non hanno avuto esito positivo (una è stata respinta dalla Commissione e nove ritirate dallo Stato membro richiedente) e 15 erano ancora in fase di approvazione del FEG.

[5] Ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento FEG, il tasso di cofinanziamento del FEG era del 65 % per tutte le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 31 dicembre 2011. Prima e dopo tale periodo, il tasso di cofinanziamento si attestava al 50 %.

[6] COM(2011) 608 def. del 6 ottobre 2011.

[1001] Tutti i nomi dei casi del FEG sopra menzionati sono stati strettamente assegnati dalla Commissione. Essi sono presenti sulla pagina Internet del FEG sul sito della DG Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione (http://ec.europa.eu/social/), ma anche nel quadro statistico del FEG (2007-2011) pubblicato dalla Commissione. Nel caso in cui i nomi dei casi del FEG si riferiscano direttamente o indirettamente ai nomi delle imprese, il lettore non dovrebbe collegare tali imprese ad alcuna affermazione contenuta nella presente relazione speciale o alcuna dichiarazione rilasciata dalla Corte e relativa alla presente relazione speciale. Le imprese citate non sono né beneficiari FEG né gestori dei casi del FEG sottoposti all’audit.

[7] Valutazione di medio termine del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: relazione finale, presentata da GHK alla DG Occupazione, affari sociali e inclusione, 2011 (http://ec.europa.eu/social).

[8] BenQ (Germania), Nokia (Germania), Castilla y Leon e Aragona (Spagna), Catalogna (Spagna), DELPHI (Spagna), Perlos (Finlandia), i fornitori di PSA (Francia), Lombardia (Italia), Piemonte (Italia), Sardegna (Italia), Toscana (Italia), Alytaus Tekstile (Lituania), tessili (Malta), Lisbona-Alentejo (Portogallo) e Nord-Centro (Portogallo).

[9] Alcune difficoltà nel raggiungere i lavoratori in esubero dei fornitori interessati erano già state individuate dalla valutazione di medio termine. Cfr. valutazione di medio termine, pag. 100.

[10] Cfr. l’articolo 5 del regolamento FEG sulle informazioni di coordinamento necessarie al momento della domanda, e l’articolo 6 sulla complementarità e sul coordinamento.

[11] Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

[12] Risposta data il 19 aprile 2010 dal commissario per l’Occupazione e gli affari sociali all’interrogazione parlamentare E-1230/2010.

[13] Bulgaria, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria e Slovacchia. Il più alto contributo nazionale è stato visto come un chiaro impedimento per la presentazione della domanda di assistenza al FEG. Cfr. le risposte all’indagine della Corte dei conti sugli Stati membri che non hanno utilizzato i finanziamenti del FEG, ottobre 2012. Cfr. anche il documento sulle questioni riguardanti le modifiche permanenti apportate nel 2009 al regolamento (CE) n. 1927/2006, "Modifiche procedurali", 25- 26 gennaio 2011.

[14] Risposta data il 19 aprile 2010 dal commissario per l’Occupazione e gli affari sociali all’interrogazione parlamentare E-1230/2010.

[15] Bulgaria, Cipro e Ungheria.

[16] Bulgaria, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria e Slovacchia.

[17] Citato da Estonia, Lettonia e Ungheria. Cfr. anche il documento sulle questioni riguardanti le modifiche permanenti apportate nel 2009 al regolamento (CE) n. 1927/2006, "Modifiche procedurali", 25- 26 gennaio 2011.

[18] Secondo la Commissione, l’FSE del Regno Unito è stato riorientato verso l’offerta di formazione per i lavoratori in esubero dopo esuberi/licenziamenti collettivi.

[19] Il FEG è stato richiesto il 6 ottobre 2011 e la relazione definitiva non sarà pronta prima del 5 marzo 2014.

[20] Caso Odense Steel Shipyard (I): tale osservazione è stata confermata dall’audit della Corte su un campione di singoli beneficiari del FEG. Secondo l’obiettivo posto, il 25 % dei partecipanti avrebbe dovuto ottenere un lavoro sei mesi dopo la scadenza delle misure del FEG. Tale obiettivo è stato quasi raggiunto con 11 mesi di anticipo.

[21] Questa osservazione è stata confermata dall’analisi effettuata dagli auditor su un campione di singoli beneficiari del FEG in Germania, oltre che da una valutazione del 16 settembre 2012 commissionata dall’autorità di gestione, pag. 4; cfr. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Der Europäische Globalisierungsfonds in Deutschland: Eine Untersuchung und Bewertung seiner Umsetzung und Potenziale, ottobre 2012, pagg. 2, 9, 10, 72, 88 (www.bmas.de).

[22] Cfr. paragrafo 51 della relazione speciale n. 17/2009 sulle azioni di formazione professionale rivolte alle donne co-finanziate dal Fondo sociale europeo; e paragrafi 63 e 64 della relazione speciale n. 25/2012, intitolata: "Esistono strumenti per monitorare l’efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori anziani?" (http://eca.europa.eu).

[23] Valutazione di medio termine, pagg. 101-102.

[24] Parere della Corte dei conti n. 1/2010, "Migliorare la gestione finanziaria del bilancio dell’Unione europea: rischi e sfide" (http://eca.europa.eu).

[25] Programmi attivi in materia di mercato del lavoro: questa espressione ricomprende tutte le spese sociali (esclusa l’istruzione) che mirano al miglioramento della prospettiva dei beneficiari di trovare un lavoro retribuito o di aumentare altrimenti la propria capacità di guadagno. Questa categoria comprende la spesa per i servizi pubblici per l’impiego e l’amministrazione, la formazione al mercato del lavoro, programmi speciali per i giovani quando si trovano nella fase di passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, programmi per il mercato del lavoro per fornire o promuovere l’occupazione per i disoccupati e altri soggetti (esclusi i giovani e i disabili) e programmi speciali per i disabili (An Interpretative Guide to the OECD Social Expenditure Database, OCSE, 2007, pag. 14).

[26] Si intendono qui tutte le spese di cassa che compensano la disoccupazione. Ciò include indennità di esubero/licenziamento finanziate con risorse pubbliche nonché pensioni ai beneficiari prima che raggiungano l’età pensionabile "standard", se tali pagamenti vengono effettuati perché essi sono senza lavoro o comunque per ragioni di politica del mercato del lavoro (An Interpretative Guide to the OECD Social Expenditure Database, OCSE, 2007, pag. 15).

[27] Cfr. la relazione sulla valutazione di medio termine, 8 dicembre 2011, pag. 42. Prodotta per la Commissione, la valutazione di medio termine si è basata su un campione di 15 casi approvati prima che entrasse in vigore la modifica del 2009 al regolamento FEG.

[28] Cfr. anche tabella 4.

[29] Articolo 7, paragrafo 1, del documento COM(2011) 608 def.

[30] Caso Steiermark.

[31] Tale tasso è un coefficiente calcolato sulla base di un sondaggio telefonico che è stato condotto per la domanda di Nokia. Il coefficiente è stato successivamente applicato a tutti gli altri casi FEG in Germania.

[32] Paragrafo 28 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, 2006/C 139/01.

[33] Cfr. articoli 13-15 del regolamento interno della Commissione, C(2000) 3614 dell’ 8 dicembre 2000, modificato dalla decisione 2010/138/Euratom della Commissione del 24 febbraio 2010 (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 60).

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