Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione /* COM/2013/0937 final - 2013/0449 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta Motivazione e obiettivi della proposta Il regolamento
(UE) n. 260/2012 stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i
bonifici e gli addebiti diretti in euro ed è pertanto un elemento importante
per la realizzazione di un’area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Tale
regolamento fissa al 1° febbraio 2014 il termine per la migrazione ai bonifici
SEPA e agli addebiti diretti SEPA rispettivamente per i bonifici e gli addebiti
diretti nazionali e intraeuropei in euro all’interno dell’Eurozona. In base alle più recenti statistiche della
Banca centrale europea (BCE), nella zona euro il tasso di migrazione globale ai
bonifici SEPA è salito dal 59,87% nell’ottobre 2013 al 64,1% nel novembre 2013,
mentre il tasso di migrazione globale agli addebiti diretti SEPA è passato
nello stesso periodo dall’11,52% al 26%. Nonostante i ripetuti sforzi della
Commissione per sensibilizzare le autorità competenti degli Stati membri e l’impegno
significativo profuso dalla Banca centrale europea e in molti Stati membri in
campagne di informazione sulla migrazione alla SEPA, le PMI, le amministrazioni
pubbliche e le autorità locali di piccole dimensioni continuano ad essere di
fatto le meno preparate per la migrazione. Gli sforzi di comunicazione da parte
delle banche nei confronti delle PMI e le campagne d’informazione nazionali non
sembrano aver prodotto gli effetti attesi o perlomeno non nella misura
prevista. Tenendo conto del basso ritmo di migrazione
registrato per i bonifici SEPA in alcuni Stati membri e per gli addebiti
diretti SEPA nella maggior parte degli Stati membri, sembra molto improbabile
che la migrazione alla SEPA sia completata il 1º febbraio 2014. Tuttavia, in
considerazione di tale termine legale, è probabile che le banche e gli altri
prestatori di servizi di pagamento (PSP) rifiutino da tale data in poi di
continuare a trattare i pagamenti tradizionali non conformi alla SEPA. In
assenza di una completa migrazione a bonifici/addebiti diretti SEPA, non
possono essere esclusi inconvenienti che portino a ritardi nei pagamenti o
perturbazioni del mercato di cui potrebbero risentire tutti gli utilizzatori
dei servizi di pagamento, in particolare le PMI e i consumatori. Dato questo problema giuridico maggiore e le
conseguenze potenzialmente gravi per i cittadini e le imprese, la Commissione
propone di modificare il regolamento (UE) n. 260/2012 introducendo una
clausola di salvaguardia che permetta alle banche e agli altri prestatori di
servizi di pagamento di continuare anche dopo il 1º febbraio 2014, per un
periodo limitato di sei mesi, a trattare i pagamenti non conformi mediante i
loro schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all’esecuzione dei
bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. Una chiara comunicazione di tale
modifica fornirà la certezza agli utilizzatori dei servizi di pagamento che i
loro pagamenti continueranno ad essere trattati dopo il 1º febbraio 2014, e
consentirà a quanti non sono ancora migrati di farlo il più rapidamente
possibile. Il termine in quanto tale non è modificato e la clausola di
salvaguardia è una misura eccezionale una tantum. In ogni caso è opportuno che
le campagne di informazione sulla migrazione alla SEPA continuino. Alla
scadenza del periodo di salvaguardia, la Commissione non esiterà ad adottare le
misure necessarie per garantire la piena applicazione del diritto dell’UE da
parte degli Stati membri. Il 19 dicembre 2013 i partecipanti allo SEPA
High Level Meeting che riunisce rappresentanti di alto livello della Banca
centrale europea e membri dei direttori delle banche centrali dell’Eurosistema
sono stati consultati in merito a tale iniziativa. Alla luce di quanto esposto in precedenza e in
considerazione dell’imminenza del 1° febbraio 2014, occorre che il
presente regolamento sia adottato con urgenza dal Parlamento europeo e dal
Consiglio e che entri in vigore immediatamente. Esso è necessario per garantire
certezza del diritto alle banche e agli altri prestatori di servizi di
pagamento nonché alle imprese ed ai consumatori, in quanto il regolamento (UE)
n. 260/2012 impedirebbe ai prestatori di servizi di pagamento di trattare
dopo il suddetto termine i pagamenti in euro non conformi ai requisiti SEPA. La
mancata adozione d’urgenza del regolamento proposto potrebbe comportare gravi
rischi giuridici e tecnici per le operazioni di pagamento a partire dal 1º
febbraio 2014. Contesto generale Essendo entrato in vigore il 31 marzo 2012, il
regolamento (UE) n. 260/2012 ha concesso ai partecipanti al mercato due
anni di tempo per adeguare le loro procedure di pagamento ai requisiti SEPA per
i bonifici e gli addebiti diretti. Durante questi due anni la Commissione e la
BCE, di concerto con le autorità pubbliche nazionali, hanno monitorato
attentamente i progressi della migrazione alla SEPA. La BCE ha pubblicato
periodicamente relazioni sullo stato di avanzamento di tale migrazione. Si sono
svolte diverse riunioni del Consiglio SEPA, nelle quali la Commissione ha
discusso i progressi in materia di migrazione con i rappresentanti del mercato
dei pagamenti sul lato sia della domanda che dell’offerta, insistendo sulla
necessità di intensificare la comunicazione nei confronti dei prestatori di
servizi di pagamento e di tutte le categorie di utilizzatori di servizi di
pagamento (imprese, comprese le PMI, amministrazioni pubbliche, consumatori,
ecc.). La Commissione ha organizzato un seminario specifico sull’interpretazione
del regolamento (UE) n. 260/2012 il 30 marzo 2012 con gli esperti tecnici
del Consiglio SEPA e nuovamente il 12 luglio 2013 con i rappresentanti degli
Stati membri. Il 17 aprile 2013 la Commissione ha inoltre organizzato un gruppo
di esperti tecnici sulla SEPA. Essa ha anche esaminato i progressi sia nel
forum SEPA dell’UE, che ha luogo due volte l’anno, sia in sede di comitato dei
pagamenti con i rappresentanti degli Stati membri. La migrazione alla SEPA è
stata all’ordine del giorno di molte riunioni tecniche della BCE con i
rappresentanti delle banche centrali nazionali, nonché di alcuni forum con i
rappresentanti del settore bancario. In considerazione dei bassi tassi di
migrazione emersi dalla relazione del marzo 2013 della BCE sulla migrazione
alla SEPA, il Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2013 ha sottolineato nelle sue
conclusioni globali l’importanza di tale migrazione e ha esortato gli Stati
membri e i partecipanti al mercato a sostenere attivamente e accelerare il
processo di migrazione mediante l’adozione di misure pertinenti. Conformemente
alle conclusioni del Consiglio ECOFIN, il 15 maggio 2013 è stata inviata
ai ministri delle finanze e ai governatori delle banche centrali nazionali una
lettera congiunta della Commissione e della BCE che sottolinea tra l’altro l’importanza
della migrazione alla SEPA e l’urgenza di misure a livello nazionale. 2. Risultati delle consultazioni delle
parti interessate e valutazione dell’impatto 2.1. Trasmissione della proposta ai
parlamenti nazionali I progetti di atti legislativi indirizzati al
Parlamento europeo e al Consiglio, comprese le proposte della Commissione,
devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo
(n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato ai
trattati. Conformemente all’articolo 4 del protocollo,
un periodo di otto settimane deve intercorrere tra la data in cui si mette a
disposizione dei parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data
in cui questo è iscritto all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai
fini della sua adozione o dell’adozione di una posizione nel quadro di una
procedura legislativa. L’articolo 4 stabilisce tuttavia che, in caso
di urgenza, siano ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell’atto
o nella posizione del Consiglio. La Commissione invita il Parlamento europeo e
il Consiglio a considerare questa proposta un caso della massima urgenza per i
motivi illustrati in precedenza. 2.2. Consultazione delle parti
interessate e valutazione dell’impatto In considerazione dei bassi tassi di
migrazione resi noti dalla BCE nel dicembre 2013, la Commissione e la BCE hanno
analizzato la probabilità che la migrazione alla SEPA sia completata il 1º
febbraio 2014. Questa eventualità è ritenuta altamente improbabile nonostante
il fatto che alcuni grandi utilizzatori di servizi di pagamento (USP), quali le
società di servizi con pagamenti consistenti, abbiano fatto sapere che
prevedono di migrare in prossimità della scadenza del termine. Anche se è difficile fornire una stima del
numero di partecipanti al mercato che non si saranno conformati alla SEPA entro
il termine legale, è chiaro che i tassi di migrazione non saranno prossimi al 100%
in alcun caso, in particolare nel settore degli addebiti diretti SEPA. È probabile che dal 1º febbraio 2014 le banche
e gli altri prestatori di servizi di pagamento rifiutino di trattare i
pagamenti non conformi alla SEPA. Il principale rischio riguarda le PMI, molte
delle quali non sono ancora migrate. Alla luce di questo rischio, la BCE ha
esaminato possibili scenari ed il loro impatto, studiando possibili soluzioni
per porre rimedio alla situazione. Si rileva che tecnicamente i prestatori di
servizi di pagamento sarebbero in grado di proseguire il trattamento dei
pagamenti non conformi utilizzando gli schemi tradizionali. I partecipanti al
mercato che non si sono ancora conformati alla SEPA dovrebbero inoltre essere
identificati ed informati in modo adeguato su come migrare alla SEPA in modo
efficiente. Benché con il sostegno delle autorità di
vigilanza i partecipanti al mercato potrebbero essere tecnicamente in grado di
attuare soluzioni intermedie per superare eventuali problemi di migrazione dopo
il 1º febbraio 2014, vi è il rischio concreto che questa situazione
insoddisfacente possa portare a confusione, sia per i consumatori che per gli
altri utilizzatori di servizi di pagamento, nonché ad incertezza del diritto
per i prestatori di servizi di pagamento che abbiano a che fare con
partecipanti al mercato che non hanno (ancora) attuato queste soluzioni
intermedie. Il fatto che tra i partecipanti al mercato non conformi vi siano
molte PMI i cui pagamenti tradizionali rischiano di non essere trattati dalle
banche dopo il 1º febbraio 2014 potrebbe anche arrecare pregiudizio
all’Eurosistema nel suo insieme. È improbabile che siano attuate in tempo
soluzioni intermedie, anche se tecnicamente fattibili. Al fine di evitare inutili perturbazioni nei
pagamenti derivanti dalla non conformità alla SEPA e per garantire la certezza
del diritto per tutti i partecipanti al mercato, la Commissione ritiene
giustificato proporre di consentire, dopo il 1º febbraio 2014, la coesistenza
dei sistemi nazionali tradizionali e dei sistemi dei bonifici SEPA e degli
addebiti diretti SEPA per un periodo limitato di sei mesi. Occorre che la
durata di tale periodo di transizione sia proporzionata. L’obiettivo è
mantenere la pressione sui partecipanti al mercato affinché migrino quanto
prima, pur garantendo nel contempo la certezza del diritto, e far sì che i
costi che i prestatori di servizi di pagamento debbono sostenere a causa della
gestione parallela dei due sistemi di pagamento siano limitati. I prestatori di
servizi di pagamento che sono già migrati ai bonifici SEPA e agli addebiti
diretti SEPA possono prendere in considerazione la possibilità di offrire
servizi di conversione ai partecipanti al mercato non ancora migrati. Durante
il periodo di transizione gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’applicare
sanzioni ai prestatori di servizi di pagamento che trattano pagamenti non
conformi e agli utilizzatori di servizi di pagamento che non sono ancora
(pienamente) migrati. L’introduzione di un periodo aggiuntivo
eccezionale e una tantum durante il quale saranno tollerati i pagamenti
tradizionali consentirà inoltre una migrazione graduale. Data l’imminenza del
termine alcuni dei maggiori prestatori di servizi di pubblica utilità hanno indicato
che migreranno in prossimità del vigente termine del 1º febbraio 2014. Ciò
potrebbe creare alcune strozzature, in particolare a livello dei prestatori di
servizi di pagamento e dei venditori di software, che potrebbero dover far
fronte a certi limiti di capacità. Considerando i dati attuali sulla migrazione e
il suo ritmo previsto, è considerato opportuno un periodo di salvaguardia di
sei mesi, fino al 1º agosto 2014. Durante questo periodo, la Commissione e la
BCE, di concerto con le autorità nazionali, continueranno a monitorare da
vicino il processo di migrazione e saranno pronte ad adottare misure
supplementari, se del caso. La presente proposta non è accompagnata da una
valutazione dell’impatto distinta, in quanto una valutazione fu realizzata già
all’epoca dell’adozione del regolamento (UE) n. 260/2012 e la presente
proposta non altera il regolamento nella sostanza né impone nuovi obblighi a
carico delle imprese. Essa ha soltanto lo scopo di introdurre un periodo di
transizione dopo il termine definito all’articolo 6, paragrafi 1 e 2
del regolamento, per evitare l’incertezza giuridica per le autorità di
vigilanza, i prestatori di servizi di pagamento, le imprese e i consumatori. 3. Elementi giuridici della proposta La Commissione propone di modificare il
regolamento (UE) n. 260/2012 introducendo una clausola di salvaguardia che
permetta alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento di
continuare a trattare fino al 1° agosto 2014 i pagamenti non conformi alla SEPA
mediante i loro schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all’esecuzione
dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. Questa modifica garantisce che
i partecipanti al mercato che non si sono conformati alla SEPA entro il 1º
febbraio 2014 possano continuare ad effettuare i loro pagamenti ed evita
eventuali inconvenienti per i consumatori. La proposta stabilisce che la modifica si
applichi a decorrere dal 31 gennaio 2014. È prevista inoltre un’applicazione
retroattiva qualora la proposta non venga adottata dal Parlamento europeo e dal
Consiglio entro il 1º febbraio. Ciò permetterà di evitare un vuoto legislativo
a partire dal 1º febbraio 2014, con la conseguente situazione di incertezza
giuridica. L’introduzione di questo periodo di
transizione per consentire l’eliminazione progressiva dei vecchi sistemi è
considerata una misura eccezionale che non sarà ulteriormente prorogata. Ferme
restando le diverse esenzioni di cui all’articolo 16 del regolamento (UE)
n. 260/2012, tutti i partecipanti al mercato dovranno pertanto conformarsi
ai requisiti SEPA entro il 1° agosto 2014. 4. Incidenza sul bilancio Il regolamento non ha un impatto di bilancio
per la Commissione. 2013/0449 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012
per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello
di Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114 , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1],
visto il parere della Banca centrale europea[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria[3], considerando quanto segue: (1) Insieme al regolamento (CE)
n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] il regolamento (UE)
n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] costituisce un elemento
importante per la realizzazione di un’area unica dei pagamenti in euro (SEPA),
nella quale non vi è alcuna distinzione fra pagamenti nazionali e
transfrontalieri in euro. L’obiettivo principale del regolamento (UE) n. 260/2012
è la migrazione da bonifici e addebiti diretti nazionali a bonifici e addebiti
diretti SEPA armonizzati, resa possibile tra l’altro dall’utilizzazione da
parte dei cittadini dell’Unione di un unico numero di conto bancario
internazionale (IBAN) per tutti i bonifici e le operazioni di addebito diretto
SEPA denominati in euro. (2) Il regolamento (UE) n. 260/2012
prevede che la migrazione alla SEPA abbia luogo entro il 1º febbraio 2014, in
modo da garantire ai prestatori di servizi di pagamento e agli utilizzatori di
servizi di pagamento un periodo di tempo sufficiente per adeguare le proprie
procedure ai requisiti tecnici che tale migrazione comporta. (3) Dopo l’adozione del
regolamento (UE) n. 260/2012 la Commissione e la Banca centrale europea
hanno monitorato attentamente i progressi della migrazione alla SEPA. Si sono
svolte diverse riunioni con gli Stati membri, le autorità pubbliche nazionali e
i partecipanti al mercato. La Banca centrale europea ha pubblicato
periodicamente relazioni sui progressi compiuti in materia di migrazione alla
SEPA sulla base dei dati sui pagamenti raccolti dalle banche centrali
nazionali. Tali relazioni indicano che diversi Stati membri della zona euro
sono a buon punto, con tassi di migrazione dei bonifici già attualmente
prossimi al 100%. La grande maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento
hanno riferito di essersi già conformati ai requisiti SEPA. Tuttavia, in vari
altri Stati membri i tassi di migrazione sono al di sotto delle attese, in
particolare per gli addebiti diretti. (4) Nel maggio 2013, il Consiglio
ECOFIN sottolineava nuovamente nelle sue conclusioni[6] l’importanza della
migrazione alla SEPA, osservando che si era lungi dal suo completamento e che
tutti i partecipanti al mercato dovevano impegnarsi immediatamente perché il
completamento avvenisse in tempo. È stato adottato un piano d’azione nell’ambito
del quale i commercianti, le imprese, le PMI e le amministrazioni pubbliche
sono stati invitati a prendere immediatamente le misure concrete necessarie per
adeguare i propri processi interni e comunicare ai propri clienti i loro dati
IBAN. (5) Nonostante i notevoli sforzi
compiuti dalla Banca centrale europea, dagli Stati membri, dalle loro autorità
pubbliche nazionali e dai vari partecipanti al mercato nel corso degli ultimi
mesi, dalle ultime statistiche sulla migrazione emerge che il tasso di
migrazione globale ai bonifici SEPA nella zona euro è aumentato dal 40% in
giugno a solo circa il 64% in novembre, mentre il tasso globale di migrazione
agli addebiti diretti SEPA ha raggiunto solo il 26%. Per quanto i dati
nazionali mostrino notevoli progressi in diversi Stati membri, vi è ancora un
importante gruppo di Stati membri che è molto in ritardo rispetto ai tassi di
migrazione previsti. Dato che il ritmo di migrazione in tali Stati membri è
attualmente basso, è molto improbabile che tutti i partecipanti al mercato si
saranno conformati alla SEPA entro il 1º febbraio 2014. (6) A partire dal 1º febbraio 2014,
dovendo rispettare gli obblighi giuridici, le banche e gli altri prestatori di
servizi di pagamento non potranno accettare di trattare i bonifici e gli
addebiti diretti non conformi agli standard SEPA, sebbene, come già accade,
essi sarebbero tecnicamente in grado di trattare tali pagamenti continuando ad
usare gli schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all’esecuzione dei
bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. In assenza di una migrazione
completa a bonifici SEPA e addebiti diretti SEPA, non possono essere esclusi
inconvenienti che portino a ritardi nei pagamenti, di cui potrebbero risentire
tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento e in particolare le PMI e i
consumatori. (7) È essenziale evitare che il
mancato completamento della SEPA entro il 1º febbraio 2014 crei
inutili perturbazioni dei pagamenti. I prestatori di servizi di pagamento
dovrebbero pertanto essere autorizzati, per un periodo di tempo limitato, a
continuare il trattamento delle operazioni di pagamento mediante i sistemi
tradizionali, parallelamente al trattamento dei bonifici SEPA e degli addebiti
diretti SEPA, come accade attualmente. Dovrebbe pertanto essere introdotto un
periodo di transizione per consentire il proseguimento del trattamento
parallelo dei pagamenti in formati diversi. Considerando i dati attuali e il
ritmo previsto della migrazione, è considerato opportuno un periodo di
transizione aggiuntivo una tantum di sei mesi. È opportuno considerare questa
salvaguardia dei sistemi tradizionali non conformi alla SEPA come una misura
eccezionale della durata minima possibile, in quanto per sfruttare appieno i
vantaggi di un mercato dei pagamenti integrato è necessaria una migrazione
rapida e globale. È anche importante limitare nel tempo i costi, a carico dei
prestatori di servizi di pagamento, di un uso continuato degli schemi di
pagamento tradizionali parallelamente al sistema SEPA. I prestatori di servizi
di pagamento già pienamente migrati alla SEPA potrebbero prendere in
considerazione la possibilità di offrire durante questo periodo di transizione
servizi di conversione agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora
migrati. Durante il periodo di transizione gli Stati membri dovrebbero
astenersi dall’applicare sanzioni ai prestatori di servizi di pagamento che
trattano pagamenti non conformi e agli utilizzatori di servizi di pagamento non
ancora migrati. (8) Vari grandi utilizzatori di
strumenti di addebito diretto hanno già segnalato che prevedono di migrare in
prossimità della scadenza del termine. Qualsiasi rinvio di tali progetti di
migrazione potrebbe portare ad uno stress temporaneo sui pagamenti e i flussi
finanziari in entrata e quindi sui livelli di cassa delle società in questione.
Tali ritardi di migrazione su larga scala potrebbero anche creare alcune
strozzature, in particolare a livello delle banche e dei venditori di software
che potrebbero dover far fronte a certi limiti di capacità. Tale periodo
aggiuntivo per l’applicazione del nuovo sistema consentirebbe un approccio più
graduale. I partecipanti al mercato che non hanno ancora iniziato ad attuare i
necessari adattamenti per conformarsi alla SEPA sono invitati a farlo il più
presto possibile, quelli che hanno già cominciato ad adeguare le loro procedure
di pagamento dovrebbero completare la migrazione il più rapidamente possibile. (9) In considerazione dell’obiettivo
generale di realizzare una migrazione coordinata e integrata, è opportuno che
il periodo di transizione si applichi sia ai bonifici SEPA che agli addebiti
diretti SEPA. Periodi di transizione diversi per i bonifici SEPA e gli addebiti
diretti SEPA sarebbero fonte di confusione per i consumatori, i prestatori di
servizi di pagamento, le PMI e gli altri utilizzatori di servizi di pagamento. (10) Per motivi di certezza
giuridica e per evitare discontinuità nell’applicazione del regolamento (UE)
n. 260/2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con
urgenza e che si applichi a decorrere dal 31 gennaio 2014. (11) Occorre pertanto modificare di
conseguenza il regolamento (UE) n. 260/2012, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 16 del regolamento (UE) n. 260/2012,
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Nonostante l’articolo 6, paragrafi 1
e 2, fino al 1º agosto 2014 i PSP possono continuare a trattare le operazioni
di pagamento in euro in formati diversi da quelli richiesti per i bonifici SEPA
e gli addebiti diretti SEPA. Gli Stati membri applicano le norme riguardanti le
sanzioni applicabili alle violazioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2,
stabilite conformemente all’articolo 11, solo a partire dal 2 agosto 2014. In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli
Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1° febbraio
2016, servizi di conversione per i pagamenti nazionali, consentendo agli USP
che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l’identificativo
del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato,
a condizione che l’interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del
pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi
identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato.
Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all’USP che dispone l’operazione,
se del caso prima dell’esecuzione del pagamento. In tal caso i PSP non imputano
agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a
detti servizi di conversione.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31
gennaio 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] [4] Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri
nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del
9.10.2009, pag. 11). [5] Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e
commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il
regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22). [6] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/137122.pdf