52013PC0932

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) /* COM/2013/0932 final - 2010/0095 (COD) */


RELAZIONE

1.           Il 23 aprile 2010, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante codificazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione[1]

2.           Viste le nuove modificazioni apportate nel frattempo alla proposta iniziale di cui al punto 1[2] e tenuto conto dei risultati dei lavori già svolti nella procedura legislativa, è opportuno che la Commissione presenti – a norma dell’articolo 293, paragrafo 2, del TFUE – una proposta modificata di codificazione della direttiva di cui trattasi.

Tale proposta modificata tiene altresì conto degli adattamenti meramente formali o redazionali suggeriti dal gruppo consultivo dei servizi giuridici e rivelatisi fondati[3].

3.           Le modificazioni apportate dalla presente proposta modificata, rispetto alla proposta iniziale, sono le seguenti:

(1) nel titolo dell'atto, i termini "norme e delle" sono soppresse;

(2) nel preambolo, tra il primo e il secondo "visto", è inserita la dicitura "previa trasmissione del progetto d'atto legislativo ai parlamenti nazionali" e la dicitura "previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali" è soppressa;

(3) nel considerando (3), i termini "norme e" sono soppressi;

(4) i considerando da (18) a (25) sono soppressi;

(5) il considerando (26) è rinumerato considerando (18) e sostituito dal seguente testo:

"è opportuno prevedere un comitato permanente, i cui membri sono designati dagli Stati membri, incaricato di coadiuvare gli sforzi della Commissione per ovviare agli eventuali inconvenienti per la libera circolazione dei prodotti";

(6) il considerando (27) è soppresso;

(7) il considerando (28) è rinumerato considerando (19), viene adeguato al modello proposto dal Consiglio e il riferimento a "l'allegato V" è sostituito dal riferimento a "l'allegato III";

(8) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ultima frase, il riferimento a "l'allegato III" è sostituito dal riferimento a "l'allegato I";

(9) all'articolo 1, paragrafo 1, le lettere da f) a j) sono soppresse;

(10) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera k) diventa  lettera f); in detta lettera, il riferimento a "l'articolo 10" è sostituito dal riferimento a "l'articolo 7" e il riferimento a "l'articolo 5" è sostituito dal riferimento a "l'articolo 2";

(11) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera l) diventa lettera g);

(12) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

"b)     ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

(13) all'articolo 1, paragrafo 3, i termini "quali definiti dalla" sono sostituiti dai termini "di cui alla";

(14) all'articolo 1, paragrafo 4, il riferimento a "l'allegato IV" è sostituito da un riferimento a "l'allegato II";

(15) all'articolo 1, paragrafo 5, il riferimento a "l'articolo 8" è sostituito da un riferimento a "l'articolo 5";

(16) gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi;

(17) l'articolo 5 è rinumerato articolo 2;

(18) l'articolo 6 è rinumerato articolo 3; al primo comma del paragrafo 1 di detto articolo, i termini finali "con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II" sono soppressi; al paragrafo 3, la lettera a) è soppressa e le lettere b), c) e d) diventano rispettivamente lettere a), b) e c); al paragrafo 4, le lettere a), b) ed e) sono soppresse e le lettere c) e d) diventano rispettivamente lettere a) e b);

(19) l'articolo 7 è rinumerato articolo 4 con il testo seguente:

"Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell’elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e  è rinumerato articoloindicano i motivi che ne giustificano la formulazione";

(20) l'articolo 8 è rinumerato articolo 5; al primo comma del paragrafo 1 di detto articolo, il riferimento a "l'articolo 10" è sostituito da un riferimento a "l'articolo 7"; al quinto comma dello stesso paragrafo, nonché al secondo comma del paragrafo 4, il riferimento a "l'articolo 5" è sostituito da un riferimento a "l'articolo 2"; al sesto comma del paragrafo 1, i termini "lettera k)" sono sostituiti dai termini "lettera f)";

(21) l'articolo 9 è rinumerato articolo 6; i riferimenti a "l'articolo 8" ai paragrafi da 1 a 4 e al paragrafo 7 di detto articolo sono sostituiti da riferimenti a "l'articolo 5"; al paragrafo 2, primo trattino, i termini "lettera k)" sono sostituiti dai termini "lettera f)";

(22) l'articolo 10 è rinumerato articolo 7; al paragrafo 1 di detto articolo, i termini iniziali "gli articoli 8 e 9" sono sostituiti dai termini "gli articoli 5 e 6", alla lettera f) dello stesso paragrafo, nonché, ai paragrafi 3 e 4, i termini "lettera k)" sono sostituiti dai termini "lettera f)"; ai paragrafi 2, 3 e 4, i termini iniziali "l'articolo 9" sono sostituiti dai termini "l'articolo 6";

(23) l'articolo 11 è rinumerato articolo 8; il secondo comma di detto articolo è sostituito dal seguente testo:

"La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.";

(24) l'articolo 12 è rinumerato articolo 9;

(25) l'articolo 13 è rinumerato articolo 10; al primo comma di detto articolo, i riferimenti a "l'allegato V" sono sostituiti da riferimenti a "l'allegato III" e i termini "di attuazione e di applicazione indicati" sono sostituiti dai termini "di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui"; al secondo comma, il riferimento a "l'allegato VI" è sostituito da un riferimento a "l'allegato IV";

(26) gli articoli 14 e 15 sono rinumerati 11 e 12;

(27) gli allegati I e II sono soppressi;

(28) l'allegato III è rinumerato allegato I; al punto 3, lettera a) di detto allegato, il riferimento a "l'articolo 1, lettera e), della direttiva 89/552/CEE" è sostituito da un riferimento a "l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE";

(29) l'allegato IV è rinumerato allegato II; alla lettera b) di detto allegato, il riferimento a "la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" è sostituito da un riferimento a "la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"; il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: "le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

(30) l'allegato V è rinumerato allegato III; nella parte A di detto allegato, è aggiunta la seguente dicitura:

"Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12) / limitatamente all'articolo 26, paragrafo 2";

(31) i riferimenti agli atti e le note a piè di pagina sono stati adattati per tener conto delle nuove regole di citazione degli atti, entrate in applicazione il 1° luglio 2013; ove necessario, le note a piè di pagina sono state riformulate.

4.           La tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI (rinumerato allegato IV) è stata adeguata alle modificazioni di cui sopra.

5.           Per facilitare la lettura e l’esame, si allega inoltre il testo completo della proposta di codificazione così modificata.

ê 98/34/CE (adattato)

è1 98/48/CE art. 1, punto. 1

2010/0095 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

è1 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ç (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli Ö 114 Õ, Ö 337 Õ e 43,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria[5],

considerando quanto segue:

ê

(1)       La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[7]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 98/34/CE

(2)       Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. Dunque il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti dell'Unione.

ê 98/34/CE (adattato)

(3)       Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici.

ê 98/34/CE

(4)       Gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obbiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare.

(5)       È indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni. Gli Stati membri, che in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche.

(6)       Tutti gli Stati membri debbono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi.

(7)       Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti.

(8)       Pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva.

(9)       Per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati.

(10)     In questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti.

(11)     I requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

(12)     È necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto. In particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti alle quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine.

(13)     La Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne.

(14)     Lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata.

ê 98/34/CE (adattato)

(15)     Il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti vincolanti. Un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione di atti vincolanti del Ö Parlamento europeo e del Õ Consiglio o della Commissione nello stesso settore.

(16)     Lo Stato membro di cui trattasi deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto Ö legislativo Õ o l'adozione di un atto vincolante della Commissione.

ê 98/34/CE cons. 18 (adattato)

(17)     Con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Ö Parlamento europeo e del Õ Consiglio delle misure, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha Ö adottato una posizione in prima lettura Õ su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia.

ê 98/34/CE cons. 27 (adattato)

(18)     È opportuno Ö prevedere Õ un comitato permanente, i cui membri Ö sono Õ designati dagli Stati membri, incaricato di Ö coadiuvare gli Õ sforzi Ö della Commissione Õ per ovviare agli eventuali inconvenienti Ö per la Õ libera circolazione dei prodotti.

ê 98/34/CE cons. 29

(19)     La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

ê 98/34/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a)           «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

ê 98/48/CE, art. 1, punto 2, lettera a)

b)           «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

              ai fini della presente definizione si intende:

i)       «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

ii)      «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

iii)     «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

              nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;

ê 98/34/CE (adattato)

è1 98/48/CE, art. 1, punto 2, lettera b)

è1 c) ç         «specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità;

              il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva Ö 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[8] Õ, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

è1 d) ç         «altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

ê 98/48/CE, art. 1, punto 2, lettera c)

e)           «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti;

              ai fini della presente definizione:

i)       una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

ii)      una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

ê 98/48/CE art. 1, punto 2, lettera e)

f)            «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

              Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

i)       le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

ii)      gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

iii)     le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

ê 98/48/CE art. 1, punto 2, lettera e) (adattato)

              Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco Ö stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Õ Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2.

ê 98/48/CE art. 1, punto 2, lettera e)

              Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura;

ê 98/48/CE art. 1, punto 2, lettera f)

g)           «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.

ê 98/48/CE art. 1, punto 2, lettera a) (adattato)

2. La presente direttiva non si applica:

a)           ai servizi di radiodiffusione sonora;

b)           ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui Ö all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Ö [9] Õ Õ.

ê 98/48/CE art. 1, punto 2, lettera c) (adattato)

3. La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, Ö di cui alla Õ direttiva Ö 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Õ[10].

4. La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente direttiva.

5. Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva Ö 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Ö [11] Õ Õ, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

ê 98/34/CE (adattato)

6. La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto Ö dei trattati Õ per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

ê 98/34/CE

Articolo 2

È istituito un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 3

1. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

ê 98/48/CE art. 1, punto 3, lettera a)

Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.

ê 98/34/CE

2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

a)           di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;

b)           di prendere qualsiasi disposizione necessaria;

c)           di individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.

4. La Commissione deve consultare il comitato:

a)           al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;

b)           al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva.

5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.

6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.

7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.

ê 98/48/CE art. 1, punto 3, lettera b)

8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.

ê 1025/2012 art. 26, par. 2, lett. f)

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell’elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

ê 98/34/CE

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

ê 98/34/CE (adattato)

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate Ö al primo e secondo comma del presente paragrafo Õ essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Ö Salva l’applicazione delle disposizioni del titolo VIII del regolamento (CE) n°1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio Ö [12] Õ , Õ quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi Ö previste nella parte corrispondente della sezione II.3 dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 Õ.

ê 98/34/CE

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

ê 98/48/CE art. 1, punto 4

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

ê 98/34/CE

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti dell'Unione.

Articolo 6

1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

ê 98/48/CE art. 1 punto 5, lettera b)

2. Gli Stati membri rinviano:

– di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii),

– fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica (esclusi i progetti relativi ai servizi),

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,

– fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.

Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.

Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.

3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 del TFUE.

ê 98/34/CE (adattato)

4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Ö Parlamento europeo e del Õ Consiglio conformemente all'articolo 249 del trattato.

5. Se il Consiglio adotta una posizione Ö in prima lettura Õ durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del paragrafo 6.

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

a)           se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;

b)           se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto oppure;

c)           all'adozione di un atto vincolante da parte del Ö Parlamento europeo e del Õ Consiglio o della Commissione.

ê 98/48/CE, art. 1, punto 5, lettera b)

7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché uno Stato membro:

a)           per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione oppure

b)           per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 5, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.

ê 98/34/CE

Articolo 7

1. Gli articoli 5 e 6 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:

ê 98/48/CE art. 1, punto. 6, lettera a)

a)           si conformano agli atti vincolanti dell'Unione che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;

b)           soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione;

ê 98/34/CE (adattato)

c)           fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione;

d)           applicano Ö l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] Õ;

e)           si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia Ö dell'Unione europea Õ;

ê 98/48/CE, art. 1, punto. 6, lettera b) (adattato)

f)            si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.

ê 98/34/CE

2. L'articolo 6 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

ê 98/48/CE, art. 1, punto 6, lettera c)

3. L'articolo 6, paragrafi 3-6 non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii).

4. L'articolo 6 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f, secondo comma, punto iii).

ê 98/34/CE (adattato)

Articolo 8

La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale Ö europeo Õ sui risultati dell'applicazione della presente direttiva.

ê 1025/2012 art. 26, par. 2, lett. g)

La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 98/34/CE

Articolo 9

Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

ê

Articolo 10

La direttiva 98/34/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B della direttiva abrogata e all'allegato III, parte B della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

ê 98/34/CE

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(2010) 179 definitivo del 23.4.2010.

[2]               GU L 316 del 14.11.2012, pag. 2.

[3]               Cfr. il parere del gruppo consultivo del 7.7.2010.

[4]               GU L […] del […], pag. […].

[5]               GU L […] del […], pag. […].

[6]               Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

[7]               V. allegato III, Parte A.

[8]               Ö Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67) Õ.

[9]               Ö Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1) Õ.

[10]             Ö Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33) Õ.

[11]             Ö Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1) Õ.

[12]             Ö Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1) Õ.

[13]             Ö Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4) Õ.

ê 98/48/CE art. 1, punto 7

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo comma

1.           Servizi non forniti «a distanza»

              Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

a)      esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;

b)      consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;

c)      prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;

d)      giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2.           Servizi non forniti «per via elettronica»

– Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

a)       distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);

b)      accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

– Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti

– Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

a)       servizi di telefonia vocale;

b)      servizi telefax/telex;

c)       servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;

d)      consulto medico per telefono/telefax;

e)       consulenza legale per telefono /telefax;

f)       marketing diretto per telefono/telefax.

3.           Servizi non forniti «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»

              Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

ê 98/34/CE, art. 1, punto 7 (adattato)

a)      servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, Ö paragrafo 1, Õ lettera Ö e) Õ della direttiva Ö 2010/13/UE Õ;

ê 98/34/CE, art. 1, punto 7

b)      servizi di radiodiffusione sonora;

c)      teletesto (televisivo).

_____________

ALLEGATO II

Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 4

– Servizi d'investimento

– Operazioni di assicurazione e riassicurazione

– Servizi bancari

– Operazioni relative ai fondi di pensione

– Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

ê 98/34/CE, art. 1, punto 7 (adattato)

a)           i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva Ö 2004/39/CE Õ, i servizi di organismi di investimento collettivo;

b)           i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all' Ö allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1] Õ;

c)           le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui Ö alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2] Õ.

_____________

é

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata con l'elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 10)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37) || ||

|| Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18) ||

|| Allegato II, parte 1, titolo H, all'atto di adesione del 2004       (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 68) || limitatamente ai riferimenti, di cui al paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE

|| Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) || limitatamente ai riferimenti, di cui al paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE

|| Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio   (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12) || limitatamente all'articolo 26, paragrafo 2

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto interno (di cui all'articolo 10)

Direttiva || Termine di applicazione

98/34/CE || -

98/48/CE || 5 agosto 1999

2006/96/CE || 1 gennaio 2007

_____________

ALLEGATO IV

Tavolo di concordanza

Direttiva 98/34/CE || Presente direttiva ||

Articolo 1, primo comma, alinea || Articolo 1, paragrafo 1, alinea ||

Articolo 1, primo comma, punto 1) || Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) ||

Articolo 1, primo comma, punto 2), primo comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo comma ||

Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto i) ||

Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto ii) ||

Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, terzo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto iii) ||

Articolo 1, primo comma, punto 2), terzo comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo comma ||

Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, alinea || Articolo 1, paragrafo 2, alinea ||

Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) ||

Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) ||

Articolo 1, primo comma, punto 3) || Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) ||

Articolo 1, primo comma, punto 4) || Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) ||

Articolo 1, primo comma, punto 5), primo comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), primo comma ||

Articolo 1, primo comma, punto 5), secondo comma || Articolo 1, paragrafo 3 ||

Articolo 1, primo comma, punto 5), terzo comma || Articolo 1, paragrafo 4 ||

Articolo 1, primo comma, punto 5), quarto comma || Articolo 1er, paragrafo 5 ||

Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, alinea || Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, alinea ||

Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto i) ||

Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto ii) ||

Articolo 1, primo comma, punto 11), primo comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), primo comma ||

Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, alinea || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, alinea ||

Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto i) ||

Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto ii) ||

Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, terzo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto iii) ||

Articolo 1, primo comma, punto 11), terzo comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), terzo comma ||

Articolo 1, primo comma, punto 11), quarto comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), quarto comma ||

Articolo 1, primo comma, punto 12) || Articolo 1, paragrafo 1, lettera g) ||

Articolo 1, secondo comma || Articolo 1, paragrafo 6 ||

Articolo 5 || Articolo 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 || Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3, alinea || Articolo 3, paragrafo 3, alinea

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino || Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) ||

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino || Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) ||

Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino || Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) ||

Articolo 6, paragrafo 4, alinea || Articolo 3, paragrafo 4, alinea ||

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) || Articolo 3, paragrafo 4, lettera a) ||

Articolo 6, paragrafo 4, lettera d) || Articolo3, paragrafo 4, lettera b) ||

Articolo 6, paragrafi da 5 a 8 || Articolo 3, paragrafi da 5 a 8 ||

Articolo 7 || Articolo 4 ||

Articolo 8 || Articolo 5

Articolo 9, paragrafi da 1 a 5 || Articolo 6, paragrafi da 1 a 5

Articolo 9, paragrafo 6, alinea || Articolo 6, paragrafo 6, alinea

Articolo 9, paragrafo 6, primo trattino || Articolo 6, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 6, secondo trattino || Articolo 6, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 6, terzo trattino || Articolo 6, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, alinea || Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, primo trattino || Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino || Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 7, secondo comma || Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 1, alinea || Articolo 7, paragrafo 1, alinea

Articolo 10, paragrafo 1, primo trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 1, quinto trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 1, sesto trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 || Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 11, prima frase || Articolo 8, primo comma

Articolo 11, seconda frase || Articolo 8, secondo comma

Articolo 12 || Articolo 9

Articolo 13 || __

__ || Articolo 10

Articolo 14 || Articolo 11

Articolo 15 || Articolo 12

Allegato III || __

Allegato IV || __

Allegato V || Allegato I

Allegato VI || Allegato II

__ || Allegato III

__ || Allegato IV

_____________

[1]               Ö Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) Õ.

[2]               Ö Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1) Õ.