Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) /* COM/2013/0932 final - 2010/0095 (COD) */
RELAZIONE 1. Il 23 aprile 2010, la Commissione ha
presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante codificazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della società dell'informazione[1] 2. Viste le nuove modificazioni
apportate nel frattempo alla proposta iniziale di cui al punto 1[2] e tenuto conto dei
risultati dei lavori già svolti nella procedura legislativa, è opportuno che la
Commissione presenti – a norma dell’articolo 293, paragrafo 2, del TFUE –
una proposta modificata di codificazione della direttiva di cui trattasi. Tale proposta modificata tiene altresì conto degli
adattamenti meramente formali o redazionali suggeriti dal gruppo consultivo dei
servizi giuridici e rivelatisi fondati[3]. 3. Le modificazioni apportate dalla
presente proposta modificata, rispetto alla proposta iniziale, sono le
seguenti: (1)
nel titolo dell'atto, i termini "norme e
delle" sono soppresse; (2)
nel preambolo, tra il primo e il secondo
"visto", è inserita la dicitura "previa trasmissione del
progetto d'atto legislativo ai parlamenti nazionali" e la dicitura "previa
trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali" è soppressa; (3)
nel considerando (3), i termini "norme
e" sono soppressi; (4)
i considerando da (18) a (25) sono soppressi; (5)
il considerando (26) è rinumerato considerando (18)
e sostituito dal seguente testo: "è opportuno prevedere un comitato
permanente, i cui membri sono designati dagli Stati membri, incaricato di coadiuvare
gli sforzi della Commissione per ovviare agli eventuali inconvenienti per la
libera circolazione dei prodotti"; (6)
il considerando (27) è soppresso; (7)
il considerando (28) è rinumerato considerando (19),
viene adeguato al modello proposto dal Consiglio e il riferimento a
"l'allegato V" è sostituito dal riferimento a "l'allegato
III"; (8)
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ultima
frase, il riferimento a "l'allegato III" è sostituito dal
riferimento a "l'allegato I"; (9)
all'articolo 1, paragrafo 1, le lettere da f) a j)
sono soppresse; (10)
all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera k) diventa lettera
f); in detta lettera, il riferimento a "l'articolo 10" è sostituito
dal riferimento a "l'articolo 7" e il riferimento a "l'articolo
5" è sostituito dal riferimento a "l'articolo 2"; (11)
all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera l) diventa
lettera g); (12)
all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è
sostituita dal seguente testo: "b) ai servizi di radiodiffusione
televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"; (13)
all'articolo 1, paragrafo 3, i termini "quali
definiti dalla" sono sostituiti dai termini "di cui alla"; (14)
all'articolo 1, paragrafo 4, il riferimento a "l'allegato
IV" è sostituito da un riferimento a "l'allegato II";
(15)
all'articolo 1, paragrafo 5, il riferimento a "l'articolo
8" è sostituito da un riferimento a "l'articolo 5"; (16)
gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi; (17)
l'articolo 5 è rinumerato articolo 2; (18)
l'articolo 6 è rinumerato articolo 3; al primo
comma del paragrafo 1 di detto articolo, i termini finali "con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui agli
allegati I e II" sono soppressi; al paragrafo 3,
la lettera a) è soppressa e le lettere b), c) e d) diventano
rispettivamente lettere a), b) e c); al paragrafo 4, le
lettere a), b) ed e) sono soppresse e le lettere c) e d) diventano
rispettivamente lettere a) e b); (19)
l'articolo 7 è rinumerato articolo 4 con il testo
seguente: "Gli Stati membri comunicano alla
Commissione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, tutte le richieste
presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o
una norma per prodotti specifici, in previsione dell’elaborazione di una regola
tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e è rinumerato
articoloindicano i motivi che ne giustificano la formulazione"; (20)
l'articolo 8 è rinumerato articolo 5; al primo
comma del paragrafo 1 di detto articolo, il riferimento a "l'articolo
10" è sostituito da un riferimento a "l'articolo 7";
al quinto comma dello stesso paragrafo, nonché al secondo comma del paragrafo
4, il riferimento a "l'articolo 5" è sostituito da un
riferimento a "l'articolo 2"; al sesto comma del paragrafo 1,
i termini "lettera k)" sono sostituiti dai termini "lettera
f)"; (21)
l'articolo 9 è rinumerato articolo 6; i riferimenti
a "l'articolo 8" ai paragrafi da 1 a 4 e al
paragrafo 7 di detto articolo sono sostituiti da riferimenti a "l'articolo 5";
al paragrafo 2, primo trattino, i termini "lettera k)" sono
sostituiti dai termini "lettera f)"; (22)
l'articolo 10 è rinumerato articolo 7; al paragrafo
1 di detto articolo, i termini iniziali "gli articoli 8 e 9"
sono sostituiti dai termini "gli articoli 5 e 6", alla lettera
f) dello stesso paragrafo, nonché, ai paragrafi 3 e 4, i termini "lettera
k)" sono sostituiti dai termini "lettera f)"; ai
paragrafi 2, 3 e 4, i termini iniziali "l'articolo 9"
sono sostituiti dai termini "l'articolo 6"; (23)
l'articolo 11 è rinumerato articolo 8; il secondo comma
di detto articolo è sostituito dal seguente testo: "La Commissione pubblica statistiche
annuali sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea."; (24)
l'articolo 12 è rinumerato articolo 9; (25)
l'articolo 13 è rinumerato articolo 10; al primo
comma di detto articolo, i riferimenti a "l'allegato V" sono
sostituiti da riferimenti a "l'allegato III" e i termini
"di attuazione e di applicazione indicati" sono sostituiti dai termini
"di recepimento nel diritto interno delle
direttive di cui"; al
secondo comma, il riferimento a "l'allegato VI" è sostituito
da un riferimento a "l'allegato IV"; (26)
gli articoli 14 e 15 sono rinumerati 11 e 12; (27)
gli allegati I e II sono soppressi; (28)
l'allegato III è rinumerato allegato I; al punto 3,
lettera a) di detto allegato, il riferimento a "l'articolo 1, lettera
e), della direttiva 89/552/CEE" è sostituito da un riferimento a "l'articolo
1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE"; (29)
l'allegato IV è rinumerato allegato II; alla
lettera b) di detto allegato, il riferimento a "la direttiva 2006/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio" è sostituito da un riferimento
a "la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";
il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: "le operazioni che
riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"; (30)
l'allegato V è rinumerato allegato III; nella parte
A di detto allegato, è aggiunta la seguente dicitura: "Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12) / limitatamente
all'articolo 26, paragrafo 2"; (31)
i riferimenti agli atti e le note a piè di pagina sono
stati adattati per tener conto delle nuove regole di citazione degli atti,
entrate in applicazione il 1° luglio 2013; ove necessario, le note a
piè di pagina sono state riformulate. 4. La tavola di concordanza contenuta
nell'allegato VI (rinumerato allegato IV) è stata adeguata alle
modificazioni di cui sopra. 5. Per facilitare la lettura e l’esame,
si allega inoltre il testo completo della proposta di codificazione così
modificata. ê 98/34/CE
(adattato) è1 98/48/CE
art. 1, punto. 1 2010/0095 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO è1 che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ç (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare gli articoli Ö 114 Õ, Ö 337 Õ e 43, vista la proposta
della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere
del Comitato economico e sociale europeo[4], deliberando
conformemente alla procedura legislativa ordinaria[5], considerando quanto segue: ê (1) La direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[6]
è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[7]. A fini di razionalità
e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. ê 98/34/CE (2) Il mercato interno comporta
uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera
circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. Dunque il
divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a
restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti
dell'Unione. ê 98/34/CE
(adattato) (3) Per assicurare il buon
funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza
delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici. ê 98/34/CE (4) Gli ostacoli agli scambi dei
prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono
ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se
perseguono un obbiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia
basilare. (5) È indispensabile che la
Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle
necessarie informazioni. Gli Stati membri, che in forza dell'articolo 4,
paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) debbono agevolare lo
svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel
settore delle regolamentazioni tecniche. (6) Tutti gli Stati membri
debbono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da
uno di essi. (7) Il mercato interno ha lo
scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un
migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto
mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza,
occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere
la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali
progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei
titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla
riservatezza di detti progetti. (8) Pertanto è opportuno, ai fini
della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola
tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente
direttiva. (9) Per quanto riguarda le
regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad
assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento
implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali
nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle
possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati. (10) In questa prospettiva è
necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e
tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di
regolamentazione dei prodotti. (11) I requisiti diversi dalle
specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la
sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello
stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. (12) È necessario chiarire la
nozione di regola tecnica de facto. In particolare, le disposizioni con le
quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad
altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni
concernenti prodotti alle quali l'autorità pubblica è associata, al fine
dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali
requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante,
di norma, dalla loro origine. (13) La Commissione e gli Stati
membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre
modifiche della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli
alla libera circolazione delle merci che possono derivarne. (14) Lo Stato membro interessato deve
tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo
della misura progettata. ê 98/34/CE
(adattato) (15) Il mercato interno implica, in
particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco
riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o
proponga l'adozione di atti vincolanti. Un termine di differimento specifico è
stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta
l'adozione di atti vincolanti del Ö Parlamento
europeo e del Õ Consiglio o della
Commissione nello stesso settore. (16) Lo Stato membro di cui
trattasi deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 4,
paragrafo 3, del TUE, soprassedere all'attuazione della misura progettata
durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune
delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto Ö legislativo Õ o l'adozione di un
atto vincolante della Commissione. ê 98/34/CE cons.
18 (adattato) (17) Con la finalità di facilitare
l'adozione da parte del Ö Parlamento
europeo e del Õ Consiglio delle
misure, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola
tecnica quando il Consiglio ha Ö adottato una
posizione in prima lettura Õ su una proposta
della Commissione, relativa alla stessa materia. ê 98/34/CE cons.
27 (adattato) (18) È opportuno Ö prevedere Õ un comitato
permanente, i cui membri Ö sono Õ designati dagli Stati membri, incaricato di Ö coadiuvare gli Õ sforzi Ö della
Commissione Õ per ovviare agli
eventuali inconvenienti Ö per la Õ libera circolazione
dei prodotti. ê 98/34/CE cons.
29 (19) La presente direttiva deve far
salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel
diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B, ê 98/34/CE HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Ai sensi della presente direttiva si
intende per: a) «prodotto»: i prodotti di
fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della
pesca; ê 98/48/CE, art.
1, punto 2, lettera a) b) «servizio»: qualsiasi servizio della
società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente
dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale
di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione
si intende: i) «a distanza»: un servizio fornito senza
la presenza simultanea delle parti; ii) «per via elettronica»: un servizio
inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature
elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di
memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto
mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; iii) «a richiesta individuale di un
destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su
richiesta individuale; nell'allegato I figura un elenco
indicativo di servizi non contemplati da tale definizione; ê 98/34/CE
(adattato) è1 98/48/CE,
art. 1, punto 2, lettera b) è1 c) ç «specificazione
tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le
caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di
proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le
prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di
vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova,
l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di
valutazione della conformità; il termine «specificazione tecnica»
comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti
agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE, ai
prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali
definiti all'articolo 1 della direttiva Ö 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[8] Õ, così come i metodi
e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano
un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; è1 d) ç «altro
requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per
un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o
dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione,
quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di
eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo
la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; ê 98/48/CE, art.
1, punto 2, lettera c) e) «regola relativa ai servizi»: un
requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di
cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni
relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad
esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi
definiti; ai fini della presente definizione: i) una regola si considera riguardante
specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce
della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come
finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni
puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; ii) una regola non si considera riguardante
specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali
servizi solo in modo implicito o incidentale; ê 98/48/CE art.
1, punto 2, lettera e) f) «regola tecnica»: una
specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi,
comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza
è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione
di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli
stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte
salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la
fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un
prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento
come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole
tecniche de facto: i) le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a
specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o
a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a
specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai
servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle
prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative; ii) gli accordi facoltativi dei quali
l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al
rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative
ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; iii) le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere
fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi
promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o
regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o
altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali
di sicurezza sociale. ê 98/48/CE art.
1, punto 2, lettera e) (adattato) Si tratta delle regole tecniche
stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un
elenco Ö stabilito e
aggiornato, all'occorrenza da parte della Õ Commissione
nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2. ê 98/48/CE art.
1, punto 2, lettera e) Tale elenco è modificato secondo
questa stessa procedura; ê 98/48/CE art.
1, punto 2, lettera f) g) «progetto di regola tecnica»: il
testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola
relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato
per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase
preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali. ê 98/48/CE art.
1, punto 2, lettera a) (adattato) 2. La presente direttiva non si applica: a) ai servizi di radiodiffusione
sonora; b) ai servizi di radiodiffusione
televisiva di cui Ö all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio Ö [9] Õ Õ. ê 98/48/CE art.
1, punto 2, lettera c) (adattato) 3. La presente direttiva non si applica a
regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa
dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, Ö di cui alla Õ direttiva Ö 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio Õ[10]. 4. La presente direttiva
non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una
normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo
non esauriente nell'allegato II della presente direttiva. 5. Ad eccezione
dell'articolo 5, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole
emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva Ö 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio Ö [11] Õ Õ, da o per altri
mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su
tali mercati. ê 98/34/CE
(adattato) 6. La presente direttiva non si applica alle
misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto Ö dei
trattati Õ per garantire la
protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione
dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui
prodotti stessi. ê 98/34/CE Articolo 2 È istituito un comitato permanente composto di
rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da
esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento
interno. Articolo 3 1. Il comitato si riunisce almeno due volte
l'anno. ê 98/48/CE art.
1, punto 3, lettera a) Il comitato si riunisce in una composizione
specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società
dell'informazione. ê 98/34/CE 2. La Commissione presenta al comitato una
relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla
presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti
o prevedibili. 3. Il comitato prende posizione sulle
comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in
particolare chiedere alla Commissione: a) di far sì che, se necessario, allo
scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano,
in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate; b) di prendere qualsiasi disposizione
necessaria; c) di individuare i settori per i quali
risulta necessaria un'armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni
lavori di armonizzazione in un settore determinato. 4. La Commissione deve consultare il comitato: a) al momento della scelta del sistema
pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente
direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi; b) al momento del riesame del
funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva. 5. Il comitato può essere consultato dalla
Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto. 6. Dietro richiesta del presidente o di uno
Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo
all'applicazione della presente direttiva. 7. I lavori del comitato e le informazioni da
sottoporgli hanno carattere riservato. Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni,
il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o
giuridiche anche appartenenti al settore privato. ê 98/48/CE art.
1, punto 3, lettera b) 8. Per quanto riguarda le regole relative ai
servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o
giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove
possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza
qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di
qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro
opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta. ê 1025/2012
art. 26, par. 2, lett. f) Articolo 4 Gli Stati membri comunicano alla Commissione,
conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli
organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per
prodotti specifici, in previsione dell’elaborazione di una regola tecnica per
tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne
giustificano la formulazione. ê 98/34/CE Articolo 5 1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica,
salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma
internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione
sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono
necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal
progetto. All'occorrenza, e a meno che non sia già stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri
comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e
regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora
la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del
progetto di regola tecnica. ê 98/34/CE
(adattato) Gli Stati membri procedono ad una nuova
comunicazione secondo le modalità summenzionate Ö al primo e
secondo comma del presente paragrafo Õ essi apportino al
progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di
applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. Ö Salva
l’applicazione delle disposizioni del titolo VIII del regolamento (CE)
n°1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio Ö [12] Õ , Õ quando il progetto
di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico,
segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o
dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto
in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e
disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del
consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza,
secondo i principi Ö previste nella
parte corrispondente della sezione II.3 dell’allegato XV del regolamento (CE)
n. 1907/2006 Õ. ê 98/34/CE La Commissione comunica senza indugio agli
altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le
sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del
comitato di cui all'articolo 2 e, se del caso, del comitato competente del
settore in questione. ê 98/48/CE art.
1, punto 4 Per quanto concerne le specificazioni tecniche
o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), le osservazioni o i pareri
circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi
unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi
o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o
alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali
o finanziari della misura. ê 98/34/CE 2. La Commissione e gli Stati membri possono
inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica
osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella
stesura definitiva della regola tecnica. 3. Gli Stati membri comunicano senza indugio
alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica. 4. Le informazioni fornite ai sensi del
presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro
autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in
tal senso deve essere motivata. In caso di simile richiesta, il comitato di
cui all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni,
hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o
giuridiche che possono appartenere al settore privato. 5. Se un progetto di regola tecnica fa parte
di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro
atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui
al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare
formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva. La mancanza di reazione della Commissione nel
quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non
pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti
dell'Unione. Articolo 6 1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un
progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la
Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5,
paragrafo 1. ê 98/48/CE art. 1
punto 5, lettera b) 2. Gli Stati membri rinviano: –
di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola
tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, paragrafo
1, lettera f), secondo comma, punto ii), –
fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi
l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica (esclusi i progetti
relativi ai servizi), a decorrere dalla data in cui la Commissione
ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o
un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere
circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono
eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito
del mercato interno, –
fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi
l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data
in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a
tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta
presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera
circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di
servizi nell'ambito del mercato interno. Per quanto riguarda i progetti di regole
relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati
membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare
nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto
dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità
nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali. Lo Stato membro interessato riferisce alla
Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La
Commissione commenta tale reazione. Per quanto riguarda le regole relative ai
servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali
non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati. 3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un
progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi,
di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la
comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se la Commissione, nei tre
mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di
adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma
dell'articolo 288 del TFUE. ê 98/34/CE
(adattato) 4. Gli Stati
membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a
decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui
all'articolo 5, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la
Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica
concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di
decisione presentata al Ö Parlamento
europeo e del Õ Consiglio
conformemente all'articolo 249 del trattato. 5. Se il Consiglio adotta una posizione Ö in prima
lettura Õ durante il termine
di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto
mesi fatte salve le disposizioni del paragrafo 6. 6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5
cessano: a) se la Commissione informa gli Stati
membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto
vincolante; b) se la Commissione informa gli Stati
membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto oppure; c) all'adozione di un atto vincolante
da parte del Ö Parlamento
europeo e del Õ Consiglio o della
Commissione. ê 98/48/CE, art.
1, punto 5, lettera b) 7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili
allorché uno Stato membro: a) per motivi urgenti giustificati da
una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle
persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e,
per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine
pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella
necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e
mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di
consultazione oppure b) per motivi urgenti giustificati da
una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del
sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti,
degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e
mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari. Lo Stato membro indica, nella comunicazione di
cui all'articolo 5, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in
questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve
tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a
questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione. ê 98/34/CE Articolo 7 1. Gli articoli
5 e 6 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri: ê 98/48/CE art.
1, punto. 6, lettera a) a) si
conformano agli atti vincolanti dell'Unione che danno luogo all'adozione di
specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi; b) soddisfano gli impegni derivanti da
un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni
tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione; ê 98/34/CE
(adattato) c) fanno uso di clausole di
salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione; d) applicano Ö l’articolo 12,
paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] Õ; e) si limitano ad eseguire una sentenza
della Corte di giustizia Ö dell'Unione
europea Õ; ê 98/48/CE, art. 1,
punto. 6, lettera b) (adattato) f) si limitano a modificare una regola
tecnica a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) in conformità con una
domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per
le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla
libertà di stabilimento dell'operatore di servizi. ê 98/34/CE 2. L'articolo 6 non si applica alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la
libera circolazione dei prodotti. ê 98/48/CE, art.
1, punto 6, lettera c) 3. L'articolo 6, paragrafi 3-6 non si applica
agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f),
secondo comma, punto ii). 4. L'articolo 6 non si applica alle
specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f, secondo comma, punto iii). ê 98/34/CE (adattato) Articolo 8 La Commissione riferisce ogni due anni al
Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale Ö europeo Õ sui risultati
dell'applicazione della presente direttiva. ê 1025/2012 art.
26, par. 2, lett. g) La Commissione pubblica statistiche annuali
sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. ê 98/34/CE Articolo 9 Quando gli Stati membri adottano una regola
tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata
di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri. ê Articolo 10 La direttiva 98/34/CE, modificata dalle
direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli
obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto
interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B della direttiva
abrogata e all'allegato III, parte B della presente direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato IV. ê 98/34/CE Articolo 11 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(2010) 179 definitivo del 23.4.2010. [2] GU L 316 del 14.11.2012, pag. 2. [3] Cfr. il parere del gruppo consultivo del 7.7.2010. [4] GU L […] del […], pag. […]. [5] GU L […] del […], pag. […]. [6] Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). [7] V. allegato III, Parte A. [8] Ö Direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del
28.11.2001, pag. 67) Õ. [9] Ö Direttiva
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del
15.4.2010, pag. 1) Õ. [10] Ö Direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag.
33) Õ. [11] Ö Direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive
85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1) Õ. [12] Ö Regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che
istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE
e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio
e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
(GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1) Õ. [13] Ö Direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001,
relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4) Õ. ê 98/48/CE art.
1, punto 7 ALLEGATO I Elenco
indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo comma 1. Servizi non forniti «a
distanza» Servizi forniti in presenza del
prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici: a) esame o trattamento in un gabinetto
medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente; b) consultazione di un catalogo elettronico
in un negozio in presenza del cliente; c) prenotazione di biglietti aerei
attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente; d) giochi elettronici messi a disposizione
di un giocatore presente in una sala giochi. 2. Servizi non forniti «per via
elettronica» –
Servizi a contenuto materiale anche se implicano
l'utilizzazione di dispositivi elettronici: a) distributori automatici di biglietti
(banconote, biglietti ferroviari); b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc.
a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi
elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento. –
Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di
software su dischetti –
Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici
di archiviazione/trattamento di dati: a) servizi di telefonia vocale; b) servizi telefax/telex; c) servizi forniti mediante telefonia
vocale o telefax; d) consulto medico per telefono/telefax; e) consulenza legale per telefono /telefax; f) marketing diretto per telefono/telefax. 3. Servizi non forniti «a
richiesta individuale di un destinatario di servizi» Servizi forniti mediante invio di
dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da
parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a
multipunto): ê 98/34/CE,
art. 1, punto 7 (adattato) a) servizi di radiodiffusione televisiva
[compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, Ö paragrafo 1, Õ lettera Ö e) Õ della direttiva Ö 2010/13/UE Õ; ê 98/34/CE,
art. 1, punto 7 b) servizi di radiodiffusione sonora; c) teletesto (televisivo). _____________ ALLEGATO II Elenco
indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 4 –
Servizi d'investimento –
Operazioni di assicurazione e riassicurazione –
Servizi bancari –
Operazioni relative ai fondi di pensione –
Servizi concernenti operazioni a termine o in
opzione Tali servizi comprendono in particolare: ê 98/34/CE,
art. 1, punto 7 (adattato) a) i servizi di investimento di cui
all'allegato della direttiva Ö 2004/39/CE Õ, i servizi di
organismi di investimento collettivo; b) i servizi concernenti attività che
beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all' Ö allegato I
della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1] Õ; c) le operazioni che riguardano
attività di assicurazione e riassicurazione di cui Ö alla
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2] Õ. _____________ é ALLEGATO III Parte
A Direttiva
abrogata con l'elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 10) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37) || || || Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18) || || Allegato II, parte 1, titolo H, all'atto di adesione del 2004 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 68) || limitatamente ai riferimenti, di cui al paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE || Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) || limitatamente ai riferimenti, di cui al paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE || Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12) || limitatamente all'articolo 26, paragrafo 2 Parte B Elenco
dei termini di attuazione in diritto interno
(di cui all'articolo 10) Direttiva || Termine di applicazione 98/34/CE || - 98/48/CE || 5 agosto 1999 2006/96/CE || 1 gennaio 2007 _____________ ALLEGATO IV Tavolo
di concordanza Direttiva 98/34/CE || Presente direttiva || Articolo 1, primo comma, alinea || Articolo 1, paragrafo 1, alinea || Articolo 1, primo comma, punto 1) || Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 1, primo comma, punto 2), primo comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo comma || Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto i) || Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto ii) || Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, terzo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto iii) || Articolo 1, primo comma, punto 2), terzo comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo comma || Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, alinea || Articolo 1, paragrafo 2, alinea || Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 1, primo comma, punto 3) || Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) || Articolo 1, primo comma, punto 4) || Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) || Articolo 1, primo comma, punto 5), primo comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), primo comma || Articolo 1, primo comma, punto 5), secondo comma || Articolo 1, paragrafo 3 || Articolo 1, primo comma, punto 5), terzo comma || Articolo 1, paragrafo 4 || Articolo 1, primo comma, punto 5), quarto comma || Articolo 1er, paragrafo 5 || Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, alinea || Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, alinea || Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto i) || Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto ii) || Articolo 1, primo comma, punto 11), primo comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), primo comma || Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, alinea || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, alinea || Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto i) || Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto ii) || Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, terzo trattino || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto iii) || Articolo 1, primo comma, punto 11), terzo comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), terzo comma || Articolo 1, primo comma, punto 11), quarto comma || Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), quarto comma || Articolo 1, primo comma, punto 12) || Articolo 1, paragrafo 1, lettera g) || Articolo 1, secondo comma || Articolo 1, paragrafo 6 || Articolo 5 || Articolo 2 Articolo 6, paragrafi 1 e 2 || Articolo 3, paragrafi 1 e 2 Articolo 6, paragrafo 3, alinea || Articolo 3, paragrafo 3, alinea Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino || Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) || Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino || Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) || Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino || Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) || Articolo 6, paragrafo 4, alinea || Articolo 3, paragrafo 4, alinea || Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) || Articolo 3, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 6, paragrafo 4, lettera d) || Articolo3, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 6, paragrafi da 5 a 8 || Articolo 3, paragrafi da 5 a 8 || Articolo 7 || Articolo 4 || Articolo 8 || Articolo 5 Articolo 9, paragrafi da 1 a 5 || Articolo 6, paragrafi da 1 a 5 Articolo 9, paragrafo 6, alinea || Articolo 6, paragrafo 6, alinea Articolo 9, paragrafo 6, primo trattino || Articolo 6, paragrafo 6, lettera a) Articolo 9, paragrafo 6, secondo trattino || Articolo 6, paragrafo 6, lettera b) Articolo 9, paragrafo 6, terzo trattino || Articolo 6, paragrafo 6, lettera c) Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, alinea || Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, alinea Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, primo trattino || Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera a) Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino || Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera b) Articolo 9, paragrafo 7, secondo comma || Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma Articolo 10, paragrafo 1, alinea || Articolo 7, paragrafo 1, alinea Articolo 10, paragrafo 1, primo trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) Articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) Articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) Articolo 10, paragrafo 1, quinto trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) Articolo 10, paragrafo 1, sesto trattino || Articolo 7, paragrafo 1, lettera f) Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 || Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 11, prima frase || Articolo 8, primo comma Articolo 11, seconda frase || Articolo 8, secondo comma Articolo 12 || Articolo 9 Articolo 13 || __ __ || Articolo 10 Articolo 14 || Articolo 11 Articolo 15 || Articolo 12 Allegato III || __ Allegato IV || __ Allegato V || Allegato I Allegato VI || Allegato II __ || Allegato III __ || Allegato IV _____________ [1] Ö Direttiva 2013/36/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso
all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE
e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013,
pag. 338) Õ. [2] Ö Direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1) Õ.