52013PC0930

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione /* COM/2013/0930 final - 2013/0446 (CNS) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui fanno parte la regione autonoma di Madera e la regione autonoma delle Azzorre, non autorizzano in linea di principio nessuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dal Portogallo o dagli altri Stati membri. L’articolo 349 del TFUE prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche, tenuto conto degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di queste regioni.

Con la decisione 2009/831/CE del Consiglio, del 10 novembre 2009[1], adottata ai sensi dell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, il Portogallo è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2013, ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. L’articolo 2 di detta decisione limita la deroga di cui sopra a prodotti specifici. Il Portogallo può applicare a tali prodotti un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena sull’alcole stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio[2], ed inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole fissata da tale direttiva, ma non inferiore di oltre il 75% all’aliquota nazionale standard sull’alcole.

La decisione 2009/831/CE illustra i motivi che hanno portato all’adozione delle misure specifiche, fra cui superfici modeste, natura discontinua e scarsa automazione delle aziende agricole. Inoltre, il trasporto sulle isole di alcune materie prime e dei materiali da imballaggio non prodotti localmente comporta costi supplementari rispetto al semplice trasporto del prodotto finito. Il trasporto e l’installazione di attrezzature in tali regioni insulari lontane accresce ulteriormente i costi aggiuntivi. Infine, i produttori in questione assumono anche i costi supplementari generalmente sostenuti dalle economie locali, in particolare i costi più elevati di manodopera e di energia.

La riduzione del 75% non supera l’importo necessario a controbilanciare i livelli dei costi supplementari subiti dagli operatori a causa delle citate caratteristiche peculiari di Madera e delle Azzorre in quanto regioni ultraperiferiche.

Poiché l’agevolazione fiscale è limitata all’importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti, la misura non compromette l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, l’agevolazione fiscale è limitata al consumo nelle regioni interessate.

Le autorità portoghesi hanno chiesto di rinnovare fino al 31 dicembre 2020 l’autorizzazione ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. Il rinnovo deve essere approvato sia da una decisione del Consiglio, secondo quanto stabilito dall’articolo 349 del TFUE, che da una decisione della Commissione nell’ambito degli aiuti di Stato. La decisione del Consiglio a norma dell’articolo 349 del TFUE non pregiudica la decisione della Commissione sulla proroga di tale misura in base alle norme sugli aiuti di Stato.

Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020. Tali orientamenti fanno parte di una strategia più ampia, volta a modernizzare il controllo degli aiuti di Stato e intesa a favorire la crescita nel mercato unico incoraggiando l’adozione di misure di aiuto più efficaci e concentrando l’azione di controllo della Commissione sui casi con il maggiore impatto sulla concorrenza.

Considerando che i nuovi orientamenti entreranno in vigore il 1° luglio 2014, sembra giustificato prorogare di sei mesi il periodo di applicazione della decisione 2009/831/CE, in modo che la sua data di scadenza coincida con la data di scadenza degli orientamenti attualmente in vigore.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Poiché la presente proposta si limita a proporre la proroga del periodo di applicazione della decisione del Consiglio in vigore per un periodo di tempo limitato (sei mesi), con le stesse condizioni, non sembra necessaria una valutazione d’impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Prorogare il periodo di applicazione della decisione 2009/831/CE, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa a taluni articoli prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera e nella regione autonoma delle Azzorre.

Base giuridica

Articolo 349 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, ai sensi dell’articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a queste regioni l’applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, tenuto conto degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

Scopo della proposta è prorogare di sei mesi il periodo di applicazione della decisione 2009/831/CE in modo che la sua data di scadenza coincida con quella di entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014‑2020.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

il testo da modificare è esso stesso una decisione del Consiglio, adottata con la stessa base giuridica, ossia l’articolo 349 del TFUE (ex articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE).

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione europea.

2013/0446 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[3],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       Con la decisione 2009/831/CE del Consiglio, del 10 novembre 2009, adottata ai sensi dell’articolo 299 del trattato CE, il Portogallo è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2013, ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. L’articolo 2 di detta decisione limita la deroga di cui sopra a prodotti specifici. Il Portogallo può applicare a tali prodotti un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena sull’alcole di cui all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio ed inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole fissata da tale direttiva, ma non inferiore di oltre il 75% all’aliquota nazionale standard sull’alcole.

(2)       L’applicazione di un’aliquota d’accisa inferiore stabilisce una tassazione differenziata, a beneficio di talune produzioni locali. Ciò costituisce un aiuto di Stato, per il quale è richiesta l’approvazione della Commissione.

(3)       La Commissione ritiene opportuno continuare ad autorizzare la riduzione dell’aliquota d’accisa per compensare lo svantaggio competitivo che subiscono le bevande alcoliche distillate prodotte a Madera e nelle Azzorre come conseguenza dei costi di produzione e di commercializzazione più elevati.

(4)       Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020[4], fissando le modalità secondo le quali gli Stati membri possono concedere aiuti alle imprese al fine di sostenere lo sviluppo delle regioni europee svantaggiate nel periodo tra il 2014 e il 2020. Tali orientamenti, che entreranno in vigore il 1° luglio 2014, fanno parte di una strategia più ampia, volta a modernizzare il controllo degli aiuti di Stato e intesa a favorire la crescita nel mercato unico incoraggiando l’adozione di misure di aiuto più efficaci e concentrando l’azione di controllo della Commissione sui casi con il maggiore impatto sulla concorrenza.

(5)       Scopo della proposta è prorogare di sei mesi il periodo di applicazione della decisione 2009/831/CE in modo che la sua data di scadenza coincida con quella di entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020.

(6)       È opportuno garantire che il Portogallo possa applicare le riduzioni in questione a decorrere dalla scadenza dell’analoga autorizzazione concessa con la decisione 2009/831/CE. È pertanto opportuno concedere la nuova autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 2009/831/CE, la data “31 dicembre 2013” è sostituita da “30 giugno 2014”.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2009, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (GU L 197 del 13.11.2009, pag. 9).

[2]                      Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

[3]               GU C […] del…, pag. [...].

[4]               C(2013) 3769 del 28.6.2013.