52013PC0919

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi /* COM/2013/0919 final - 2013/0442 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale - Motivazioni e obiettivi della proposta

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”[1] è stata un’importante spinta alla revisione della politica dell’UE sulla qualità dell’aria, in particolare perché ha evidenziato la necessità di misure intese a contrastare l’inquinamento atmosferico alla fonte.

Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul programma “Aria pulita per l’Europa”[2], la Commissione esorta ad adottare misure di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti per l’atmosfera originate da impianti di combustione con una potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW (di seguito “impianti di combustione medi”) e a completare, in tal modo, il quadro normativo per il settore della combustione, anche al fine di aumentare le sinergie tra le politiche sull’inquinamento atmosferico e quelle sul cambiamento climatico.

Gli impianti di combustione medi sono utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni (produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento domestico/residenziale, produzione di calore/vapore per i processi industriali, ecc.) e costituiscono un’importante fonte di emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato. Gli impianti di combustione medi nell’UE sono circa 142 986.

La combustione di combustibile nelle nuove attrezzature e nei nuovi impianti di combustione di piccole dimensioni può essere disciplinata dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia[3]. Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione è disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)[4], ma la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione[5] continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione esistenti fino al 31 dicembre 2015.

In generale, le emissioni di inquinanti atmosferici originate da impianti di combustione medi non sono disciplinate a livello dell’UE ed è pertanto opportuno integrare la normativa vigente relativa agli impianti di combustione con disposizioni applicabili a tale categoria.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La presente proposta fa parte del nuovo quadro d’azione nel campo della qualità dell’aria nell’UE, quale definito nella nuova strategia tematica dell’UE sull’inquinamento atmosferico, ed è in linea con la strategia del programma Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, di cui rafforza gli obiettivi[6]. Un’attenzione particolare è riservata alla tutela degli interessi delle PMI, secondo il principio “pensare anzitutto in piccolo”.[7]

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate e il pubblico sono stati consultati mediante una serie di iniziative formali e informali, tra cui due questionari online, un’indagine Eurobarometro e un dialogo continuo attraverso riunioni multilaterali e bilaterali. Sono stati consultati anche gli Stati membri, mediante le riunioni del gruppo di esperti in materia di qualità dell’aria. Molte delle parti interessate hanno messo in evidenza l’importanza dei controlli UE delle fonti per condividere il peso della riduzione dell’inquinamento e hanno espresso un parere favorevole riguardo al controllo delle emissioni provenienti da impianti di combustione medi, sottolineando tuttavia la necessità di limitare l’onere amministrativo che potrebbe diventare sproporzionato, sia per i gestori sia per le autorità competenti, in caso di adozione di un regime completo di autorizzazione. Il parere delle parti interessate è stato preso in considerazione nell’elaborazione delle diverse opzioni possibili per controllare le emissioni provenienti dagli impianti di combustione medi.

Una prima consultazione pubblica esplorativa online è stata effettuata alla fine del 2011, al fine di ampliare la base di informazioni per l’elaborazione iniziale delle opzioni strategiche. Sul portale della Commissione europea “La vostra voce in Europa” si è svolta inoltre una consultazione online della durata di 12 settimane, a partire dal 10 dicembre 2012. La consultazione si è avvalsa di due questionari, uno breve destinato al grande pubblico e uno più lungo e articolato, che comprendeva domande sui controlli delle fonti, destinato agli esperti e alle parti interessate. 1934 persone hanno risposto al questionario rivolto al pubblico, mentre 371 risposte sono pervenute da esperti e parti interessate. Di questi ultimi, circa il 40% ha convenuto sulla necessità di regolamentare gli impianti di combustione con potenza termica inferiore alla soglia di 50 MW fissata nella direttiva sulle emissioni industriali (IED) a livello UE, con il 20% di rappresentanti delle imprese, il 43% di singoli esperti, il 48% di rappresentanti del governo e il 55% di ONG. I rappresentanti delle imprese e della pubblica amministrazione hanno scelto un regime leggero di autorizzazione o di registrazione, mentre circa la metà dei singoli esperti e delle ONG ha optato per un regime completo di autorizzazione con valori limite delle emissioni fissati a livello dell’UE.

Tutte le informazioni sull’indagine sono disponibili su un sito[8] dedicato all’iniziativa.

Risultato della valutazione d’impatto

Come indicato nella valutazione d’impatto della revisione della strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, mentre la struttura complessiva della politica in materia di qualità dell’aria è logica e coerente, nell’attuazione pratica deve essere garantita una migliore corrispondenza tra controlli alla fonte, limiti di emissione e standard di qualità dell’aria ambiente, in particolare al fine di garantire che il raggiungimento degli standard di qualità dell’aria ambiente a livello locale non sia compromesso da a) inadempienza nel limitare l’inquinamento proveniente da fonti significative o da prodotti (ad esempio le emissioni effettive) o da b) elevate concentrazioni di fondo derivanti dal peso delle emissioni complessive.

Per progredire verso l’obiettivo a lungo termine dell’UE (dopo il 2020) di ridurre ulteriormente l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute e sull’ambiente sono state prese in esame diverse opzioni strategiche al fine di individuare un pacchetto di misure convenienti sotto il profilo dei costi. Sono state prese in considerazione anche misure aggiuntive specifiche di controllo delle fonti a livello dell’UE, una delle quali volta a ridurre le emissioni provenienti da impianti di combustione medi. Dalla valutazione condotta è risultato che uno strumento a livello dell’UE per il controllo delle emissioni prodotte dagli impianti di combustione medi estenderebbe a tutti gli Stati membri le misure tecniche ritenute dall’analisi multisettoriale convenienti sotto il profilo dei costi. Si è concluso pertanto di proporre uno strumento legislativo per il controllo delle emissioni provenienti da tali impianti a livello dell’Unione europea.

Delle cinque opzioni strategiche considerate e analizzate nel dettaglio per il controllo delle emissioni prodotte da impianti di combustione medi, l’opzione privilegiata fisserebbe valori limite delle emissioni in linea con quelli previsti nella direttiva 2010/75/UE per gli impianti con potenza termica compresa tra 50 e 100 MW e in un certo numero di Stati membri, integrati da una serie di valori limite per le emissioni dei nuovi impianti fissati nel protocollo di Göteborg modificato[9]. Al fine di contenere i costi legati alla riduzione degli ossidi di azoto, i valori limite delle emissioni dovrebbero essere basati principalmente sull’applicazione delle misure principali di abbattimento delle emissioni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia applicare limiti più rigorosi nei casi in cui la qualità dell’aria non sia conforme agli standard dell’UE.

Al fine di evitare un impatto significativo sulle PMI, che gestiscono la maggior parte degli impianti di combustione medi, sono state adottate svariate misure di attenuazione: i gestori non avranno bisogno di un’autorizzazione ma dovranno notificare il funzionamento dell’impianto alle autorità competenti per consentirne la registrazione; è stata inoltre raccomandata un’attuazione graduale per concedere agli impianti esistenti (in particolare a quelli più piccoli) un periodo di transizione più lungo per adeguarsi ai limiti ed è prevista la riduzione o la semplificazione degli obblighi di monitoraggio e di comunicazione delle informazioni.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta, che prevede disposizioni per gli impianti di combustione medi, mira a colmare una lacuna esistente nella normativa. Essa introduce requisiti minimi, mantenendo gli oneri amministrativi al livello più basso possibile e tenendo conto in particolare della situazione delle PMI.

Di seguito sono riportate informazioni specifiche sugli articoli e sugli allegati della proposta.

L’articolo 1 chiarisce che la direttiva mira a ridurre le emissioni nell’aria di biossido di zolfo, ossidi di azoto e particolato originati dagli impianti di combustione medi al fine di ridurre i rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente derivanti da tali emissioni.

L’articolo 2 definisce il campo di applicazione della direttiva in modo da evitare sovrapposizioni con la direttiva 2009/125/CE o col capo III o IV della direttiva 2010/75/UE ed esenta inoltre alcuni impianti di combustione sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.

L’articolo 3 elenca le definizioni applicabili ai fini della direttiva.

L’articolo 4 sancisce l’obbligo per l’autorità competente di registrare gli impianti di combustione medi, sulla base della notifica da parte del gestore. Gli elementi di tale notifica sono elencati nell’allegato I.

Le disposizioni relative ai valori limite di emissione figurano all’articolo 5, con i corrispondenti valori applicabili agli impianti nuovi ed esistenti riportati nell’allegato II. Si propone di applicare i valori limite di emissione agli impianti di combustione esistenti dopo un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva, al fine di concedere a tali impianti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi, sul piano tecnico, alle prescrizioni della presente direttiva. L’articolo 5, paragrafo 4, impone agli Stati membri di applicare valori limite di emissione più restrittivi a singoli impianti in zone non conformi ai valori limite di qualità dell’aria. L’allegato III stabilisce parametri di riferimento che riflettono le prestazioni delle tecniche più avanzate disponibili.

I requisiti in materia di monitoraggio sono definiti all’articolo 6 e nell’allegato IV. Si propone di adeguare tale allegato al progresso tecnico e scientifico mediante atti delegati (a norma degli articoli 14 e 15).

Gli articoli 7 e 8 della proposta stabiliscono disposizioni intese a garantire l’efficace attuazione ed esecuzione della presente direttiva. In particolare, è introdotta una disposizione che impone ai gestori di segnalare immediatamente il mancato rispetto degli obblighi all’autorità competente. Gli Stati membri sono altresì tenuti ad assicurare che il gestore e l’autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva. La proposta stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di organizzare un sistema di ispezioni ambientali degli impianti di combustione medi di cui alla presente direttiva o di attuare altre misure per accertare la conformità alla stessa.

L’articolo 9 stabilisce gli obblighi del gestore e dell’autorità competente in caso di modifiche a un impianto di combustione medio.

L’articolo 10 riguarda il diritto di accesso alle informazioni e fa riferimento, a tal fine, alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio[10].

L’articolo 11 stabilisce che gli Stati membri designino le autorità competenti responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

L’articolo 12 prevede l’istituzione di un meccanismo di comunicazione. Mentre la prima relazione degli Stati membri alla Commissione, da presentare entro il 30 giugno 2019, contiene una sintesi dei dati di fondamentale importanza per l’attuazione della presente direttiva, le relazioni successive contengono informazioni qualitative e quantitative sull’attuazione della direttiva, su eventuali azioni intraprese per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva nella conduzione degli impianti di combustione medi e su eventuali azioni di esecuzione intraprese. L’articolo 13 definisce inoltre gli obblighi di comunicazione della Commissione.

L’articolo 14 stabilisce la procedura di delega applicabile al fine di adeguare l’allegato IV al progresso scientifico e tecnico mediante atti delegati, conformemente all’articolo 13.

Gli articoli 15, 16 e 17 stabiliscono, rispettivamente, le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali emanate sulla base della presente proposta, il recepimento della proposta nella legislazione degli Stati membri entro il xx/xx/xx e la data di entrata in vigore della stessa.

L’allegato I contiene l’elenco delle informazioni che il gestore è tenuto a comunicare all’autorità competente.

L’allegato II riporta i valori limite di emissione applicabili agli impianti di combustione nuovi ed esistenti, in conformità rispettivamente all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 3.

L’allegato III stabilisce i parametri di riferimento per l’applicazione di valori limite di emissione più restrittivi, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4.

L’allegato IV specifica le prescrizioni relative al monitoraggio delle emissioni.

Documenti esplicativi

La Commissione ritiene che siano necessari documenti esplicativi per migliorare la qualità delle informazioni sul recepimento della direttiva per i motivi elencati di seguito.

Per assicurare il conseguimento degli obiettivi della direttiva (vale a dire la tutela della salute umana e dell’ambiente), è fondamentale che si proceda a un suo completo e corretto recepimento. Dato che alcuni Stati membri disciplinano già le emissioni di inquinanti atmosferici prodotti dagli impianti di combustione medi, il recepimento della direttiva in questione probabilmente non darebbe luogo a un unico testo legislativo, bensì a varie modifiche o nuove proposte nei settori pertinenti. Inoltre, l’attuazione della direttiva è spesso molto decentralizzata in quanto sono le autorità regionali e locali ad essere responsabili della sua applicazione e, in alcuni Stati membri, del suo recepimento.

I fattori di cui sopra potrebbero aumentare il rischio di un recepimento e di un’attuazione non corretti della direttiva e rendere più arduo il compito di vigilare sull’applicazione del diritto dell’UE, che compete alla Commissione. Al fine di garantire la conformità della legislazione nazionale alle disposizioni della direttiva, è necessario formulare informazioni chiare riguardo al suo recepimento.

L’obbligo di fornire documenti esplicativi può creare un ulteriore onere amministrativo per quegli Stati membri che, normalmente, non operano in questo modo. Tuttavia, i documenti esplicativi sono necessari per verificare effettivamente che il recepimento sia avvenuto in modo completo e corretto: si tratta, per i motivi già esposti, di un passaggio essenziale e non esistono misure meno onerose che consentano una verifica efficace. Inoltre, i documenti esplicativi possono contribuire in misura significativa a ridurre l’onere amministrativo del controllo di conformità che spetta alla Commissione; in loro assenza, sarebbe necessario attingere a notevoli risorse e ricorrere a numerosi contatti con le autorità nazionali per determinare le modalità di recepimento in ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, l’ulteriore onere amministrativo derivante dall’obbligo di fornire documenti esplicativi è proporzionato all’obiettivo perseguito, ossia garantire un efficace recepimento e conseguire pienamente gli obiettivi della direttiva.

Alla luce di quanto precede, è opportuno chiedere agli Stati membri di accompagnare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che spieghino la correlazione tra le disposizioni della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

Base giuridica

Poiché l’obiettivo principale della direttiva è la tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la proposta si basa sull’articolo 192, paragrafo 1, dello stesso trattato. 32

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità e scelta dello strumento

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui una proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri mentre, per i motivi elencati di seguito, l’azione dell’Unione consentirà di realizzarli con maggiore efficacia. 3

Sebbene le emissioni nell’aria siano spesso causa di inquinamento transfrontaliero, nella fase attuale le emissioni di inquinanti atmosferici da parte degli impianti di combustione medi non sono in genere disciplinate a livello dell’UE. L’obiettivo principale della proposta è fissare valori limite di emissione per controllare le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato prodotte da impianti di combustione medi, assicurando di conseguenza un livello minimo di tutela dell’ambiente e di tutti i cittadini dell’UE.

Tutti gli Stati membri devono pertanto adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ai requisiti minimi; la presenza di diverse normative nazionali potrebbe incidere negativamente sull’attività economica transfrontaliera. È necessaria un’azione a livello dell’UE che conferisca valore aggiunto rispetto alle singole azioni nazionali.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Lo strumento giuridico scelto è la direttiva poiché la proposta fissa una serie di obiettivi e di obblighi generali ma lascia sufficiente flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di esecuzione e le loro modalità specifiche di attuazione. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta riguarda una questione rilevante per lo Spazio economico europeo e dovrebbe pertanto essere estesa a quest’ultimo.

2013/0442 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

 (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

visto il parere del Comitato delle regioni[12],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[13],

considerando quanto segue:

(1)       La decisione XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio[14] (programma d’azione) riconosce che le emissioni di inquinanti nell’aria sono state ridotte in misura significativa negli ultimi decenni, ma al tempo stesso i livelli di inquinamento dell’aria sono ancora critici in molte parti d’Europa e i cittadini dell’Unione continuano ad essere esposti agli inquinanti atmosferici, potenzialmente nocivi per la loro salute e il loro benessere. Secondo il programma d’azione, gli ecosistemi sono tutt’ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo associati a emissioni originate dal settore dei trasporti, da pratiche agricole non sostenibili e dalla produzione di energia elettrica.

(2)       Al fine di garantire un ambiente sano per tutti, il programma d’azione prevede che gli interventi a livello locale siano integrati da politiche adeguate sia a livello nazionale che dell’Unione. Esso prevede in particolare il rafforzamento dell’impegno per raggiungere la piena conformità alla normativa dell’Unione sulla qualità dell’aria e la definizione di obiettivi e azioni strategiche oltre il 2020.

(3)       Le valutazioni scientifiche indicano che la perdita in termini di durata di vita media dei cittadini dell’Unione imputabile all’inquinamento atmosferico è di otto mesi.

(4)       In generale, le emissioni di inquinanti originate dalla combustione di combustibile negli impianti medi non sono disciplinate a livello dell’Unione, nonostante contribuiscano in misura sempre maggiore all’inquinamento atmosferico, in particolare a causa di un più ampio ricorso alla biomassa, indotto dalla politica climatica ed energetica.

(5)       La combustione di combustibile nelle attrezzature e negli impianti di combustione di piccole dimensioni può essere disciplinata dagli atti di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia[15]. Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[16], mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[17] continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al 31 dicembre 2015.

(6)       Nella relazione del 17 maggio 2013[18] sui riesami effettuati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 9, e dell’articolo 73 della direttiva 2010/75/UE, la Commissione ha concluso che per la combustione di combustibili in impianti medi è stata dimostrata l’esistenza di un chiaro potenziale di abbattimento economicamente vantaggioso delle emissioni nell’atmosfera.

(7)       Gli impegni assunti dall’UE a livello internazionale in materia di inquinamento atmosferico per ridurre l’acidificazione, l’eutrofizzazione, l’ozono troposferico e le emissioni di particolato sono stati concordati nell’ambito del protocollo di Göteborg della Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, modificato nel 2012 per rafforzare gli impegni assunti in precedenza per la riduzione dell’anidride solforosa, degli ossidi di azoto, dell’ammoniaca e dei composti organici volatili e per introdurre nuovi impegni relativi alla riduzione del particolato sottile (PM 2,5), da raggiungere a partire dal 2020.

(8)       Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul programma “Aria pulita per l’Europa”[19], la Commissione esorta ad adottare misure di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti per l’atmosfera originate da impianti di combustione medi e a completare, in tal modo, il quadro normativo per il settore della combustione. La strategia completa il programma di riduzione dell’inquinamento per il 2020 definito nella comunicazione della Commissione del 21 settembre 2005 sulla strategia tematica sull’inquinamento atmosferico[20] e sviluppa obiettivi di riduzione dell’impatto per il periodo fino al 2030. Per conseguire gli obiettivi strategici è opportuno stabilire un programma di regolamentazione che comprenda misure per il controllo delle emissioni originate dagli impianti di combustione medi.

(9)       È opportuno che la presente direttiva non si applichi ai prodotti connessi all’energia oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE o del capo III o IV della direttiva 2010/75/UE. È auspicabile inoltre che taluni altri impianti di combustione siano esentati dall’ambito di applicazione della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.

(10)     Onde garantire il controllo delle emissioni nell’aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se registrato dall’autorità competente, sulla base della notifica da parte del gestore.

(11)     Ai fini del controllo delle emissioni nell’aria originate da impianti di combustione medi, è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori limite di emissione e requisiti in materia di monitoraggio.

(12)     Per concedere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che i valori limite di emissione si applichino a tali impianti dopo un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva.

(13)     Conformemente all’articolo 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, ad esempio al fine di conformarsi agli standard di qualità ambientale. In particolare, nelle zone non conformi ai valori limite di qualità dell’aria, è auspicabile che gli Stati membri applichino valori limite di emissione più restrittivi, come i parametri di riferimento che figurano nell’allegato III della presente direttiva, che contribuirebbero anche a promuovere l’ecoinnovazione nell’Unione, in particolare agevolando l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

(14)     È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché il gestore di un impianto di combustione medio e l’autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva.

(15)     Al fine di limitare l’onere per le piccole e medie imprese che gestiscono impianti di combustione medi, è auspicabile che gli obblighi amministrativi di notifica, monitoraggio e comunicazione imposti ai gestori siano proporzionati, pur consentendo un’effettiva verifica della conformità da parte delle autorità competenti.

(16)     Al fine di garantire l’uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri sull’attuazione della presente direttiva e di promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente, sviluppi uno strumento elettronico di comunicazione disponibile anche per uso interno da parte degli Stati membri per fini nazionali di comunicazione e di gestione dei dati.

(17)     Al fine di consentire l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, è auspicabile che il potere di adottare atti per adeguare le disposizioni in materia di monitoraggio delle emissioni di cui all’allegato IV, in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia delegato alla Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(18)     Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della qualità ambientale e della salute umana, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a garantire l’applicazione dell’articolo 37 della predetta Carta relativo alla tutela dell’ambiente.

(20)     Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi[21], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare la notifica delle misure di recepimento, in casi debitamente motivati, con uno o più documenti esplicativi che chiariscano il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell’aria di biossido di zolfo, ossidi di azoto e particolato originati da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell’aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente derivanti da tali emissioni.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1.           La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW (di seguito “impianti di combustione medi”), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

2.           La presente direttiva non si applica:

(a) agli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione del capo III o del capo IV della direttiva 2010/75/UE;

(b) ai prodotti connessi all’energia, oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE in cui tali atti di esecuzione stabiliscono valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all’allegato II della presente direttiva;

(c) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l’essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;

(d) agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dei gas di scarico originati da processi industriali mediante combustione che non sono gestiti come impianti di combustione indipendenti;

(e) a qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, di una nave o di un aeromobile;

(f) agli impianti di combustione, oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], in cui tali atti di esecuzione stabiliscono valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) “emissione”, lo scarico nell’aria di sostanze provenienti dall’impianto di combustione;

(2) “valore limite di emissione”, la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell’impianto di combustione, che si può immettere nell’atmosfera in un determinato periodo;

(3) “ossidi di azoto”, (NOx) l’ossido nitrico e il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2);

(4) “particolato”, particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;

(5) “impianto di combustione”, qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;

(6) “impianto di combustione esistente”, un impianto di combustione messo in funzione prima del [un anno dopo la data di recepimento];

(7) “nuovo impianto di combustione”, un impianto diverso da un impianto di combustione esistente;

(8) “motore”, un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;

(9) “motore a gas”, un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e utilizza l’accensione comandata per bruciare il combustibile;

(10) “motore diesel”, un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e utilizza l’accensione spontanea per bruciare il combustibile;

(11) “motore a doppia alimentazione”, un motore a combustione interna che utilizza l’accensione spontanea e funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;

(12) “turbina a gas”, qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, tutte con o senza bruciatore supplementare;

(13) “combustibile”, qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa;

(14) “rifiuto”, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;

(15) “biomassa”:

(a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;

(b) i rifiuti seguenti:

(a) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

(b) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata;

(c) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia termica generata è recuperata;

(d) rifiuti di sughero;

(e) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

(16) “ore operative”, il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione scarica emissioni nell’aria;

(17) “gestore”, qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l’impianto di combustione o, se previsto dalla normativa nazionale, a cui sia stato delegato un potere economico determinante sul funzionamento tecnico dell’impianto;

(18) “valore limite”, livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato, come stabilito nella direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[23];

(19) “zona”, parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell’aria, come stabilito nella direttiva 2008/50/CE.

Articolo 4 Registrazione

1.           Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli impianti di combustione medi siano attivi solo se registrati dall’autorità competente.

2.           La procedura di registrazione comprende almeno una notifica all’autorità competente, da parte del gestore, del funzionamento o dell’intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio.

3.           Per ciascun impianto di combustione medio la notifica da parte del gestore contiene almeno le informazioni di cui all’allegato I.

4.           L’autorità competente procede alla registrazione dell’impianto di combustione medio entro un mese dalla notifica da parte del gestore e lo informa.

5.           Gli impianti di combustione medi esistenti possono essere esentati dall’obbligo di notifica di cui al paragrafo 2, a condizione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 siano state messe a disposizione delle autorità competenti.

Tali impianti di combustione sono registrati entro [tredici mesi dalla data di recepimento].

6.           Per ogni impianto di combustione medio, il registro tenuto dalle autorità competenti comprende almeno le informazioni elencate nell’allegato I, nonché qualsiasi informazione ottenuta tramite la verifica dei risultati del monitoraggio o di altri controlli di conformità di cui agli articoli 7 e 8.

Articolo 5 Valori limite di emissione

1.           Fatte salve le disposizioni del capo II della direttiva 2010/75/UE, se del caso, i valori limite di emissione fissati nell’allegato II si applicano ai singoli impianti di combustione medi.

2.           A decorrere dal 1º gennaio 2025 le emissioni nell’atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell’allegato II.

A decorrere dal 1º gennaio 2030 le emissioni nell’atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell’allegato II.

Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all’anno dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell’allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per il particolato pari a 200 mg/Nm³.

3.           Da [un anno dopo la data di recepimento] le emissioni nell’aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto di combustione medio esistente non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell’allegato II.

Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative all’anno dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell’allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per il particolato pari a 100 mg/Nm³.

4.           Nelle zone che non rispettano i valori limite dell’UE per la qualità dell’aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri applicano, per i singoli impianti di combustione medi delle zone in questione, valori limite di emissione basati sui parametri di riferimento che figurano nell’allegato III o su valori più restrittivi stabiliti dagli Stati membri, a meno che non si dimostri alla Commissione che l’applicazione di tali valori limite di emissione comporterebbe costi sproporzionati e che altre misure per garantire il rispetto dei valori limite per la qualità dell’aria sono state incluse nei piani per la qualità dell’aria di cui all’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE.

5.           La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri e le parti interessate sui parametri di riferimento per i valori limite di emissione più restrittivi di cui al paragrafo 4.

6.           L’autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi all’obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3 per l’anidride solforosa in impianti di combustione medi che normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell’impossibilità di rispettare tali valori limite a causa dell’interruzione della fornitura del combustibile summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma.

7.           L’autorità competente può accordare una deroga all’obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora un impianto di combustione medio che utilizza esclusivamente combustibile gassoso, e per tale motivo debba essere dotato di un dispositivo di abbattimento secondario, debba ricorrere eccezionalmente all’uso di altri combustibili a causa di un’improvvisa interruzione della fornitura di gas. Il periodo per il quale è concessa una deroga non supera i 10 giorni, salvo il caso in cui il gestore dimostri all’autorità competente che è giustificata una proroga.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma.

8.           Qualora un impianto di combustione medio faccia uso simultaneamente di due o più combustibili, il valore limite di emissione relativo a ciascun inquinante viene calcolato nel modo seguente:

(a) considerando il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile di cui all’allegato II;

(b) determinando il valore limite di emissione ponderato per combustibile; tale valore si ottiene moltiplicando il singolo valore limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

(c) addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

Articolo 6 Monitoraggio delle emissioni e del funzionamento del dispositivo di abbattimento

1.           Gli Stati membri provvedono affinché i gestori effettuino il monitoraggio delle emissioni almeno in conformità all’allegato IV.

2.           Per gli impianti di combustione medi che utilizzano combustibili diversi, il monitoraggio delle emissioni è effettuato mentre si fa uso di un combustibile o di una miscela di combustibili che potrebbe originare il massimo livello di emissioni e durante un periodo rappresentativo delle condizioni normali di funzionamento.

3.           Tutti i risultati del monitoraggio sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all’autorità competente di verificare l’osservanza dei valori limite di emissione.

4.           Per gli impianti di combustione medi che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il funzionamento effettivo di tale dispositivo è monitorato in modo continuativo e i risultati vengono registrati.

Articolo 7 Controlli di conformità

1.           Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni ambientali degli impianti di combustione medi o applicano altre misure volte ad accertare la conformità ai requisiti della presente direttiva.

2.           I gestori di impianti di combustione medi forniscono ai rappresentanti dell’autorità competente tutta l’assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione e visita in loco, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all’assolvimento dei loro compiti, a norma della presente direttiva.

3.           Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione medi e di eventuale malfunzionamento siano della durata più breve possibile. In caso di malfunzionamento o di guasto del dispositivo di abbattimento secondario, il gestore informa immediatamente l’autorità competente.

4.           In caso di non conformità, gli Stati membri garantiscono che:

(a) il gestore informi immediatamente l’autorità competente;

(b) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

(c) l’autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l’autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità.

Se la conformità non può essere ripristinata, l’autorità competente sospende il funzionamento dell’impianto e ne revoca la registrazione.

Articolo 8 Verifica dei risultati del monitoraggio

1.           Gli Stati membri provvedono affinché nessun valore valido delle emissioni monitorate in conformità all’allegato IV superi i valori limite di emissione fissati nell’allegato II.

2.           Il gestore di un impianto di combustione medio conserva i documenti seguenti:

(a) fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 5, la prova dell’avvenuta notifica all’autorità competente;

(b) la prova della registrazione da parte dell’autorità competente;

(c) i risultati del monitoraggio di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4;

(d) se del caso, un documento in cui è registrato il numero di ore operative di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma;

(e) un documento in cui sono registrati i combustibili utilizzati nell’impianto e gli eventuali malfunzionamenti o guasti del dispositivo di abbattimento secondario.

3.           I dati di cui al paragrafo 2 sono conservati per un periodo di almeno dieci anni.

4.           I dati elencati al paragrafo 2 sono messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta per verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 9 Modifiche agli impianti di combustione medi

1.           Il gestore notifica all’autorità competente tutte le modifiche previste all’impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili. La notifica è fornita almeno un mese prima che la modifica abbia luogo.

2.           Al momento della ricezione della notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, l’autorità competente procede alla registrazione di ciascuna di tali modifiche entro un mese.

Articolo 10 Accesso all’informazione

Fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[24], l’autorità competente rende disponibile al pubblico, anche mediante internet, il registro degli impianti di combustione medi.

Articolo 11 Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 12 Relazioni

1.           Gli Stati membri, entro [due anni dalla data di recepimento], presentano alla Commissione una sintesi dei dati elencati nell’allegato I, con una stima delle emissioni totali annue di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da tali impianti, raggruppati per tipo di combustibile e classe di capacità.

2.           Gli Stati membri inviano alla Commissione una seconda e una terza relazione contenenti l’aggiornamento dei dati di cui al paragrafo 1 rispettivamente entro il 1° ottobre 2026 e il 1° ottobre 2031.

Le relazioni redatte ai sensi del primo comma contengono informazioni qualitative e quantitative sull’attuazione della presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.

3.           Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.

4.           La Commissione, entro dodici mesi dalla data di ricezione delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmesse dagli Stati membri, presenta una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto delle informazioni rese disponibili a norma dell’articolo 5, paragrafi 6 e 7, e dell’articolo 10.

5.           La seconda relazione di sintesi della Commissione effettua un riesame dell’attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la necessità di stabilire i parametri di riferimento che figurano nell’allegato III come valori limite di emissione a livello dell’Unione ed è accompagnata, ove opportuno, da una proposta legislativa.

6.           Nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dei paragrafi da 3 a 5, la Commissione è coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente.

Articolo 13 Modifica degli allegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di adeguare l’allegato IV al progresso tecnico e scientifico.

Articolo 14 Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il [data di recepimento] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 16 Recepimento

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data: un anno e mezzo dalla data di entrata in vigore] al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(2012) 710 final [dopo l’adozione: GU L … del …, pag. …].

[2]               COM(2013) xxx final.

[3]               GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

[4]               GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

[5]               GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

[6]               Comunicazione della Commissione “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

[7]               Comunicazione della Commissione “Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First), Uno “Small Business Act” per l’Europa, COM (2008) 394 definitivo del 25.6.2008.

[8]               http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

[9]               Protocollo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE), Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (1999).

[10]             GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

[11]             GU C […] del […], pag. […].

[12]             GU C […] del […], pag. […].

[13]             Posizione del Parlamento europeo del xx/xx/xxxx (GU C ... del ..., pag. ...) e posizione del Consiglio in prima lettura del xx/xx/xxxx (GU C ... del ..., pag. ...). Posizione del Parlamento europeo del xx/xx/xxxx (GU C ... del ..., pag. ...) e decisione del Consiglio del xx/xx/xxxx (GU C ... del ..., pag. ...).

[14]             Decisione XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio del ... ... ... su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (GU L … del … … …, pag. …).

[15]             Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

[16]             Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

[17]             Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

[18]             COM(2013) 286 final.

[19]             COM(2013) xxx final.

[20]             COM(2005) 446 definitivo.

[21]             GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

[22]             Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)

[23]             Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).

[24]             Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

ALLEGATI

alla proposta

di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

ALLEGATO I

Informazioni che il gestore è tenuto a comunicare all’autorità competente

1. Potenza termica nominale (in MW) dell’impianto di combustione medio.

2. Tipo di impianto di combustione medio.

3. Tipo e percentuale di combustibili utilizzati, classificati in base alle categorie di cui all’allegato II.

4. Data di messa in funzione dell’impianto di combustione medio.

5. Settore di attività dell’impianto di combustione medio o dello stabilimento in cui è utilizzato (codice NACE).

6. Numero previsto di ore operative dell’impianto di combustione medio e carico medio in esercizio.

7. Valori limite di emissione applicabili, unitamente a una dichiarazione firmata dal gestore con cui quest’ultimo si impegna a gestire l’impianto nel rispetto di tali valori, a decorrere dalla data di cui all’articolo 5.

8. In caso di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, una dichiarazione firmata dal gestore con cui quest’ultimo si impegna a non far funzionare l’impianto per più di 300 ore l’anno.

9. Nome e sede legale del gestore e, nel caso degli impianti di combustione medi fissi, indirizzo del luogo in cui si trova l’impianto.

ALLEGATO II

Valori limite di emissione di cui all’articolo 5, paragrafo 1

Tutti i valori limite di emissione indicati nel presente allegato sono definiti a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti di combustione diversi dai motori e dalle turbine a gas che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per i motori e le turbine a gas.

Parte 1

Valori limite di emissione per gli impianti di combustione medi esistenti

1. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas

Sostanza inquinante || Biomassa solida || Altri combustibili solidi || Combustibili liquidi diversi dall’olio combustibile pesante || Olio combustibile pesante || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

SO2 || 200 || 400 || 170 || 350 || - || 35

NOX || 650 || 650 || 200 || 650 || 200 || 250

Particolato || 30(1) || 30 || 30 || 30 || - || -

(1) 45 mg/Nm3 per gli impianti con potenza termica pari o inferiore a 5 MW

2. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per motori e turbine a gas

Sostanza inquinante || Tipo di impianto || Combustibili liquidi || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

SO2 || Motori e turbine a gas || 60 || - || 15

NOX || Motori || 190 (1) || 190 (2) || 190 (2)

Turbine a gas (3) || 200 || 150 || 200

Particolato || Motori e turbine a gas || 10 || - || -

(1) 1850 mg/Nm³ nei seguenti casi:

i) per motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006;

ii) per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.

(2) 380 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.

(3) I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

Parte 2

Valori limite di emissione per i nuovi impianti di combustione medi

1. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas

Sostanza inquinante || Biomassa solida || Altri combustibili solidi || Combustibili liquidi diversi dall’olio combustibile pesante || Olio combustibile pesante || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

SO2 || 200 || 400 || 170 || 350 || - || 35

NOX || 300 || 300 || 200 || 300 || 100 || 200

Particolato || 1.1. 20(1) || 20 || 20 || 20 || - || -

(1) 25 mg/Nm3 per gli impianti con potenza termica pari o inferiore a 5 MW

2. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per motori e turbine a gas

Sostanza inquinante || Tipo di impianto || Combustibili liquidi || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

SO2 || Motori e turbine a gas || 60 || - || 15

NOX || Motori || 190 (1) || 95 (2) || 190

Turbine a gas (3) || 75 || 50 || 75

Particolato || Motori e turbine a gas || 10 || - || -

(1) 225 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.

(2) 190 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.

(3) I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

ALLEGATO III

Parametri di riferimento per l’applicazione dei valori limite di emissione più restrittivi di cui all’articolo 5, paragrafo 4

Tutti i valori limite di emissione indicati nel presente allegato sono definiti a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti di combustione diversi dai motori e dalle turbine a gas che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per i motori e le turbine a gas.

Parametri di riferimento per i valori limite di emissione (mg/Nm³) di impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas

Sostanza inquinante || Potenza termica nominale (MW) || Biomassa solida || Altri combustibili solidi || Combustibili liquidi || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

NOX || Da 1 a 5 || 200 || 100 || 120 || 70 || 120

> 5 - 50 || 145 || 100 || 120 || 70 || 120

Particolato || Da 1 a 5 || 10 || 10 || 10 || - || -

> 5 - 50 || 5 || 5 || 5 || - || -

Parametri di riferimento per i valori limite di emissione (mg/Nm³) di motori e turbine a gas

Sostanza inquinante || Tipo di impianto || Combustibili liquidi || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

NOX || Motori || 150 || 35 || 35

Turbine a gas (1) || 50 || 20 || 50

(1) I parametri di riferimento si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

ALLEGATO IV

Monitoraggio delle emissioni

1.         Sono richieste misurazioni periodiche di SO2, NOx e particolato almeno ogni tre anni per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 20 MW e almeno ogni anno per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW ma inferiore a 50 MW.

2.         Le misurazioni sono obbligatorie solo per le sostanze inquinanti per le quali è specificato un valore limite di emissione per l’impianto interessato nell’allegato II.

3.         Le prime misurazioni sono effettuate entro tre mesi dalla registrazione dell’impianto.

4.         In alternativa alle misurazioni di SO2 di cui al punto 1, si possono usare altre procedure, verificate e approvate dall’autorità competente, per determinare le emissioni di SO2.

5.         Il campionamento e l’analisi delle sostanze inquinanti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché le eventuali misurazioni eseguite ricorrendo alle procedure alternative di cui al punto 4, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.