52013PC0888

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'opportunità di istituire l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole" /* COM/2013/0888 final */


SOMMARIO

1........... Introduzione................................................................................................................. 3

2........... Situazione dell'agricoltura insulare............................................................................... 4

2.1........ L'importanza socioeconomica dell'agricoltura insulare................................... 5

2.2........ Produzione agricola sulle isole........................................................................ 6

3........... Regimi di etichettatura esistenti nei vari Stati membri................................................. 7

4........... Opportunità di creare una nuova un'indicazione facoltativa di qualità...................... 10

4.1........ Caratteristiche "orizzontali" dei prodotti o dei metodi di produzione agricola......................................................................................... 9

4.2........ Conferimento di valore aggiunto.................................................................. 10

4.3........ Dimensione europea...................................................................................... 11

5........... Conclusione................................................................................................................ 11

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'opportunità di istituire l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole"

1.           Introduzione

L'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari[1] dispone che la Commissione presenti entro il 4 gennaio 2014 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di creare la nuova indicazione "prodotto dell'agricoltura delle isole", corredandola, se del caso, di adeguate proposte legislative.

L'articolo 32 dispone inoltre che l'indicazione possa essere utilizzata unicamente per i prodotti:

· destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato;

· le cui materie prime provengano dalle isole;

· la cui trasformazione, nel caso dei prodotti trasformati, debba avvenire in zone insulari, nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.

La Commissione ha adottato una serie di misure per conoscere meglio l'agricoltura delle isole nei vari paesi dell'UE, fra le quali la consultazione degli Stati membri e delle parti interessate[2] e la partecipazione a dibattiti nelle sedi competenti[3]. Nel giugno del 2013 la Commissione ha organizzato un workshop di due giorni sull'etichettatura dei prodotti dell'agricoltura e delle industrie alimentari insulari ("Labelling of Products of Island Farming and Food Industries")[4]. Le suddette attività nonché la relazione scientifica e strategica[5] redatta dal Centro comune di ricerca (CCR) successivamente al workshop hanno dato un contributo essenziale alla presente relazione.

La presente relazione esamina gli aspetti socioeconomici e le peculiarità dell'agricoltura insulare. Passa inoltre in rassegna i regimi di etichettatura esistenti e analizza i vantaggi derivanti dalla creazione dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole".

2.           Situazione dell'agricoltura insulare

Ai fini della presente relazione:

– L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole" è un'indicazione generica/orizzontale da apporre sull'etichetta di un prodotto senza riferimenti al nome di un'isola specifica né elementi figurativi come i loghi.

L'indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere prodotti:

(1)   destinati al consumo umano;

(2)   elencati nell'allegato I del trattato e

(3)   le cui materie prime provengono dalle isole.

Nel caso dei prodotti trasformati, la trasformazione deve avvenire in zone insulari, nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale[6].

– Per "agricoltura insulare" si intende la produzione di prodotti agricoli e alimentari in zone insulari;

– Per "prodotto insulare" si intende un prodotto agricolo o alimentare prodotto su un'isola.

A differenza di alcuni altri concetti geografici, il concetto di "isola" sembra facilmente definibile come "una porzione di terra circondata dalle acque". Tuttavia, definizioni più precise sono state sovente utilizzate per scopi specifici, prendendo in considerazione ulteriori criteri quali:

· le dimensioni (in termini di superficie o di popolazione);

· l'esistenza di collegamenti fissi o la distanza dal continente;

· l'esistenza di un'autorità amministrativa regionale.

A fini statistici Eurostat ha fissato i criteri seguenti per definire un'isola:

(i)      superficie minima di 1 km2;

(ii)     distanza minima di 1 km tra l'isola e il continente;

(iii)    popolazione residente superiore a 50 abitanti;

(iv)    nessun collegamento permanente al continente (per es. ponte, tunnel, diga);

(v)     non sede di una capitale dell'UE.

L'applicazione di tali criteri nell'ambito dell'etichettatura di prodotti agricoli potrebbe creare difficoltà. Ad esempio, le isole collegate al continente mediante collegamenti permanenti, ma non realmente integrate sul piano economico, sarebbero escluse, così come le isole con pochi abitanti. Un arcipelago con oltre 50 abitanti, ma costituito da diverse isole con un numero di abitanti inferiore, non verrebbe contemplato, benché debba affrontare difficoltà simili (è il caso di molte isole finlandesi e svedesi).

Per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione[7], le isole sono "Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma". A differenza della definizione di Eurostat, questa definizione include tutte le isole di piccole dimensioni e le isole costiere, nonché due Stati membri insulari (Malta e Cipro), ma esclude l'Irlanda o il Regno Unito, così come numerose isole di piccole dimensioni che dispongono di un collegamento fisso con il continente.

Poiché esistono varie definizioni, è difficile stabilire il numero esatto di isole dell'UE. Le stime variano da circa 300, se si considerano le definizioni più restrittive (nessun collegamento fisso, dimensione minima, ecc.), a oltre 300 000 (perlopiù in Finlandia e Svezia), se si applicano criteri di natura prettamente geomorfologica[8].

Nonostante queste isole siano molto diverse sul piano geomorfologico, naturale, demografico, culturale e amministrativo, è possibile identificare alcune caratteristiche comuni di massima:

· molte isole sono montagnose;

· sovente il loro clima è tipicamente marittimo;

· la loro ubicazione implica una "perifericità" e difficile accessibilità;

· il loro capitale naturale è unico e fragile;

· sono solitamente caratterizzate da una demografia dinamica (tranne le isole di piccole dimensioni che tendono ad essere soggette a spopolamento);

· godono di una forte identità culturale;

· in molti casi hanno un'amministrazione autonoma.

La definizione di "isola" dipende dallo scopo per il quale è richiesta la definizione. Nel caso dell'etichettatura dei prodotti agricoli delle isole occorre stabilire con precisione il messaggio che l'etichetta deve trasmettere per decidere quale definizione applicare.

2.1.        L'importanza socioeconomica dell'agricoltura insulare

L'agricoltura e le industrie alimentari sono settori importanti per l'economia delle isole dell'UE. L'agricoltura, la silvicoltura e la pesca rappresentano il 2,7% del loro valore aggiunto lordo (VAL), contro l'1,6% del VAL totale dell'UE-27. Anche la loro industria alimentare è più importante di quella del continente e rappresenta il 19% dell'occupazione industriale, contro il 13% registrato a livello UE.

L'importanza nazionale delle isole nel settore agricolo è maggiore in Grecia e in Italia, in particolare per la presenza di tre grandi isole (Sicilia, Sardegna e Creta). La Sicilia e la Sardegna sono responsabili di oltre la metà della produzione agricola insulare dell'UE in termini di valore, contro il 5-10% di Creta, le Azzorre e La Riunione.

Sulla base del numero di aziende agricole rilevate dal Farm Structural Survey (indagine Eurostat sulla struttura delle aziende agricole), ovverosia 572 000 aziende nelle regioni insulari NUTS 2 dell'UE nel 2011, il numero complessivo di aziende agricole insulari può essere stimato a 600 000, con una produzione agricola totale pari a 11,4 miliardi di euro l'anno.

L'agricoltura insulare deve far fronte alle seguenti sfide strutturali:

· la superficie agricola per azienda è inferiore alla media dell'UE;

· le aziende agricole insulari sono caratterizzate da una minore intensità di manodopera rispetto a quelle sul continente;

· l'isolamento implica maggiori costi di trasporto (i prodotti possono costare da due a tre volte in più rispetto a quelli provenienti dal continente);

· il basso numero di abitanti riduce la varietà produttiva e quindi la concorrenza a livello locale;

· lo spopolamento può comportare la perdita di conoscenze specifiche;

· la produzione è sovente specializzata e, di conseguenza, più vulnerabile agli shock economici internazionali;

· l'approvvigionamento idrico ed energetico, così come la gestione dei rifiuti, possono avere un effetto negativo sull'agricoltura insulare.

Le parti interessate sostengono che tali sfide abbiano in realtà un impatto positivo sulle qualità/caratteristiche dei prodotti insulari e sui metodi produttivi locali. La produzione agricola nelle isole sfrutta le caratteristiche locali che privilegiano la qualità e vi sono stretti legami tra la produzione primaria, la trasformazione e la commercializzazione, che vengono effettuate a un livello molto elevato sulla base di competenze provenienti dalla tradizione. Inoltre, l'ubicazione particolarmente isolata di alcune isole ha contribuito a migliorare le tecniche di trasformazione locali.

2.2.        Produzione agricola sulle isole

Predominano due principali gruppi di prodotti: frutta e ortaggi e colture specializzate come olive e vino. La produzione totale di questi due gruppi rappresenta il 4,7% e il 3,6% della produzione totale dell'UE nei rispettivi settori e rappresenta quasi il 60% della produzione agricola insulare totale dell'UE, contro il 30% soltanto della produzione agricola dell'UE nel suo complesso.

Le aziende agricole sulle isole sono perlopiù specializzate nell'orticoltura. Salvo alcune eccezioni (per es. i cereali in Sicilia e la canna da zucchero in talune isole tropicali), i cereali e i seminativi sono sottorappresentati rispetto all'UE in generale.

Per quanto concerne la produzione animale sulle isole predominano gli allevamenti specializzati di ovini e caprini. La produzione di carne ovina e caprina, in valore, è tre volte più importante sulle isole rispetto alla media dell'UE.

Gli Stati membri e le parti interessate hanno tuttavia pareri contrastanti per quanto concerne la specificità delle caratteristiche dei prodotti insulari.

Alcuni ritengono che i prodotti insulari abbiano caratteristiche proprie risultanti dagli elementi di seguito riportati:

· le competenze provenienti dalla tradizione;

· le particolari condizioni climatiche che influenzano la maturazione, la trasformazione e il trasporto;

· la natura delle materie prime di produzione locale.

Tali caratteristiche intrinseche sono considerate direttamente legate alla tradizione, alle competenze e alle ricette tramandate da una generazione all'altra e alle condizioni uniche cui sono soggette le coltivazioni locali e gli allevamenti di razze autoctone.

Altri sostengono che sia difficile dimostrare la specificità dei prodotti insulari rispetto a quelli provenienti dalle zone costiere del continente e affermano che le eventuali caratteristiche particolari dei prodotti insulari non sono legate alla loro trasformazione sull'isola, bensì alla loro origine di per sé. Non vi sono esempi di trasformazioni che debbano necessariamente avvenire sull'isola e potrebbe anche essere sbagliato considerare uniche talune fasi di produzione, quali l'affumicatura o l'essiccazione, in virtù del clima dell'isola, dal momento che tale clima potrebbe essere analogo a quello della vicina costa continentale.

Sulla base di tali considerazioni si può concludere quanto segue:

L'agricoltura insulare presenta caratteristiche comuni che sono però principalmente legate alle sfide strutturali piuttosto che alle specificità dei prodotti. Tali sfide sono già oggetto di svariate misure, quali i Fondi strutturali, i programmi di sviluppo rurale, i regimi di aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune, le politiche dei trasporti, i programmi di ricerca, le strategie di sviluppo locale, ecc. L'impatto esercitato dalle sfide strutturali sulle qualità/caratteristiche dei prodotti insulari e sui metodi di produzione può essere considerato positivo (ad esempio, mantenendo la qualità, il know-how e le materie prime, e migliorando le tecniche di trasformazione locali). Se da un lato varie combinazioni di fattori naturali e umani possono conferire caratteristiche particolari ai prodotti insulari, tali caratteristiche sono solitamente specifiche di una data isola. Dal momento che le isole sono molto diverse fra loro, non sembra realistico individuare caratteristiche specifiche comuni a tutti i loro prodotti, o almeno ai prodotti destinati al consumo umano di cui all'allegato I.

3.           Regimi di etichettatura esistenti nei vari Stati membri

Attualmente non esistono strumenti giuridici a livello unionale o nazionale specificamente diretti a tutelare quanto sia ottenuto dai prodotti insulari o provenienti dall'agricoltura delle isole in quanto tale.

I seguenti strumenti disciplinano in modo indiretto la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura delle isole, tutelandoli contro l'uso improprio e le pratiche ingannevoli o sleali:

· i regimi di qualità dell'UE, in particolare:

- le denominazioni d'origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) e

- i regolamenti POSEI relativi all'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche[9], che riguardano principalmente i territori insulari e prevedono un regime di qualità ufficiale dell'UE (in appresso denominato "logo RUP"[10];

· le regole di "diritto comune" ovverosia i sistemi dei marchi dell'UE e dei singoli Stati membri, le norme sulla concorrenza sleale e le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori nonché i regolamenti a livello di UE e di singolo Stato membro relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

· una combinazione di strumenti, quali i sistemi regionali dei marchi collettivi o di certificazione unitamente ai regimi di qualità dell'UE (logo RUP, DOP/IGP o agricoltura biologica).

Alcuni esempi di prodotti agricoli o alimentari recanti un'etichetta che fa riferimento all'insularità sono stati raccolti in un inventario non esaustivo di casi, sulla base dei seguenti elementi:

· pratiche identificate dall'UAMI e banche dati dei marchi dell'OMPI;

· etichette reperite sul mercato;

· regimi di qualità dell'UE e

· marchi e iniziative regionali collettivi.

Soltanto una piccola parte di essi contiene il termine generico/orizzontale "isola" e/o le sue traduzioni, e vi fa riferimento. Degli 8 400 marchi raccolti, relativi a prodotti agroalimentari e a bevande, la maggior parte include il nome di un'isola specifica, mentre solo circa 1 360 utilizzano il termine "isola" o la sua traduzione, il che equivale al 16% di tutti i marchi raccolti. Alcuni di questi, solitamente accompagnati da un termine geografico più preciso che identifica un territorio insulare particolare, sono realmente destinati a prodotti dell'agricoltura delle isole, mentre l'80% (nomi di fantasia, marchi commerciali, ecc.) non lo è.

Oltre l'85% delle etichette inventariate fa riferimento a un territorio insulare specifico, nonché alla provenienza del prodotto da tale territorio insulare o arcipelago, ad esempio la Sardegna, le isole Azzorre, Madera o la Martinica. I titolari dei marchi commerciali sono più interessati a comunicare l'origine ben precisa e ristretta del loro prodotto, piuttosto che a dichiarare in maniera generale la provenienza insulare dei loro prodotti.

Molti marchi territoriali sono stati registrati per i prodotti insulari dell'UE[11]. Molte isole e/o arcipelaghi hanno uno o più marchi collettivi, il che rende la comprensione difficile per il consumatore. Questi marchi si basano su marchi collettivi o di certificazione appartenenti a gruppi di parti interessate private, autorità locali o partenariati pubblico-privati e sono tutti marchi semi-figurativi (ossia contengono un nome e un simbolo).

Il logo RUP è utilizzato per promuovere prodotti di qualità molto specifici provenienti da regioni ultraperiferiche dell'UE. Questi prodotti devono soddisfare determinati requisiti in termini di qualità, coltivazione, tecniche di produzione e fabbricazione, oppure presentazione e imballaggio. Il logo viene usato generalmente per le banane provenienti da Guadalupa, Martinica, isole Canarie e Madera, ma anche per altri tipi di frutta (ananas e meloni) e per gli ortaggi, i fiori e il vino provenienti da queste regioni.

Le DOP/IGP insulari rappresentano circa il 10% di tutte le indicazioni geografiche agroalimentari registrate nell'UE: in data 1° ottobre 2013 risultavano prodotti sulle isole 118 su 1 158 prodotti DOP/IGP. Anche 50 nomi di vini prodotti sulle isole sono protetti da indicazioni geografiche conformemente ai regimi di qualità dell'UE. Pertanto, un totale di 168 prodotti DOP/IGP registrati provengono dalle isole dell'UE. I prodotti DOP/IGP rappresentano circa il 5% del valore totale della produzione agricola totale delle isole dell'UE (relazione del CCR).

I nomi geografici si riferiscono soprattutto al nome dell'isola in questione (52% dei casi, perlopiù isole greche, oltre a Sardegna, Corsica e isole Canarie o Baleari) e presentano talvolta nomi aggiuntivi (in modo particolare nel caso di Creta, le cui denominazioni solitamente specificano nel dettaglio la parte dell'isola da cui proviene il prodotto). In altri casi (32%), il nome fa riferimento a una località dell'isola. Ciò avviene per la maggior parte delle denominazioni siciliane, ma anche per altre, come Stornoway nelle Ebridi esterne, ecc. In alcuni casi (8%) si fa riferimento al nome di un arcipelago (per es. isole Azzorre, Shetland, Orcadi e Canarie).

Dalle consultazioni degli Stati membri/delle parti interessate e dall'indagine sui loghi DOP/IGP emerge che:

· le associazioni di produttori non comunicano sistematicamente l'origine insulare nel loro logo. I loghi non sono generalmente focalizzati sull'isola in questione; inoltre, vengono utilizzati perlopiù i loghi di fantasia;

· i sistemi delle DOP/IGP sono lo strumento preferito per trasmettere la specificità, le caratteristiche particolari e la qualità dei prodotti insulari. In questo caso si fa generalmente riferimento al nome dell'isola specifica in questione, alla località o alla regione di provenienza;

· sono pochi i casi in cui viene utilizzato il termine generico "prodotti insulari" tal quale:

- in Danimarca (miele prodotto dalle api marroni dell'isola di Læsø, mele dell'isola Fejø nei Mari del Sud);

- in Finlandia ("pecore delle isole Åland" o "prodotto d'arcipelago");

- nei Paesi Bassi ("Waddengoud");

o i casi in cui vengono utilizzati i loghi regionali collettivi creati dalle autorità regionali di Madera ("prodotto di Madera") e delle isole Canarie ("Tenerife Rural", "Gran Canaria Calidad", "Alimentos del Hierro").

Le parti interessate hanno altresì fornito le prove dell'esistenza di pratiche di etichettatura ingannevoli o di prodotti agricoli insulari "fraudolenti" (imitazioni economiche offerte ai turisti), sottolineando la necessità di tutelare l'autenticità dei prodotti agricoli delle isole dell'UE.

In sintesi, esistono molte DOP/IGP registrate per i prodotti provenienti dalle isole dell'UE, ma queste non coprono un numero di prodotti significativamente superiore rispetto alla media dell'UE. Esistono inoltre innumerevoli etichette private che fanno riferimento a una provenienza insulare, la maggior parte delle quali menziona uno specifico territorio insulare.

4.           Opportunità di creare una nuova indicazione facoltativa di qualità

Le indicazioni facoltative di qualità sono state istituite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per aiutare i produttori a comunicare le caratteristiche o le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti agricoli. L'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento le definisce come indicazioni che:

- si riferiscono alle caratteristiche "orizzontali" di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche;

- conferiscono valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile;

- hanno una dimensione europea.

4.1.        Caratteristiche "orizzontali" dei prodotti o dei metodi di produzione

La diversa collocazione geografica delle isole dell'UE dà luogo a una produzione significativa e varia di prodotti agricoli e alimentari, in modo particolare a colture specializzate (frutta, ortaggi, patate, olio di oliva e vino), ma anche a prodotti di origine animale (carne ovina e caprina e, in misura minore, prodotti lattiero-caseari e bestiame da latte).

Il settore agroalimentare riveste un ruolo molto più importante nell'economia delle isole dell'UE rispetto alla media UE e rimane sovente strettamente legato all'attività economica principale: il turismo. Molte isole hanno adottato strategie di sviluppo che prevedono una "specializzazione intelligente", diretta a sfruttare le sinergie tra il turismo e il settore agroalimentare locale.

Il know-how locale, le tradizioni, la ricchezza del capitale naturale e della biodiversità locale in termini di varietà specifiche di piante e razze autoctone di animali sono tutti elementi che rendono il settore agroalimentare uno dei motori di crescita delle isole dell'UE, in modo particolare attraverso lo sviluppo di prodotti di nicchia ad alto valore aggiunto. Questi elementi, tuttavia, sebbene siano comuni ai metodi di produzione delle isole in generale, si manifestano in maniera diversa nei prodotti specifici di ciascuna isola e, pertanto, non sono da considerarsi necessariamente caratteristiche "orizzontali" comuni a tutti i prodotti insulari in quanto categoria.

4.2.        Conferimento di valore aggiunto

Nonostante le isole dell'UE condividano caratteristiche che possono essere potenzialmente trasmesse attraverso un'etichettatura generica quale "prodotto dell'agricoltura delle isole", i pareri sul valore aggiunto di una simile etichettatura sembrano contrastanti.

Nell'ambito della commercializzazione dei propri prodotti alimentari, la stragrande maggioranza dei produttori trasmette il concetto di insularità facendo riferimento a un'isola specifica o a un arcipelago specifico. Non sono stati identificati sistemi di marchi o regimi di qualità che coprano tutte le isole, indipendentemente dalla loro ubicazione specifica. Per i gruppi di piccole isole, come quelle danesi, o per i "prodotti d'arcipelago" (Finlandia), vengono utilizzate etichette "orizzontali", che tuttavia sono lungi dal costituire un regime di etichettatura orizzontale generica dei prodotti agricoli delle isole.

Inoltre, in taluni casi, le isole si fanno concorrenza e il riferimento a un'isola particolare è fondamentale per i produttori che desiderano distinguersi sul mercato.

4.3.        Dimensione europea

Le isole dell'UE condividono caratteristiche comuni in termini di geografia, capitale naturale, umano e sociale, nonché la dipendenza economica e politica dal continente.

Le strutture degli scambi presenti nelle "matrici di contabilità sociale" regionali, realizzate dal CCR-IPTS per il 2015[12], indicano che, in media, circa il 60% dei prodotti agricoli delle isole dell'UE, in valore, e il 35% dei prodotti dell'industria alimentare viene "esportato", perlopiù verso il continente del rispettivo Stato membro. Soltanto una percentuale compresa tra il 7% (Madera) e il 18% (isole Canarie) dei prodotti agroalimentari delle isole dell'UE viene esportata verso altri Stati membri o paesi terzi, ma questi prodotti beneficiano già di un regime dell'UE (logo RUP).

5.           Conclusione

La maggior parte delle difficoltà cui devono far fronte le isole dell'UE e i loro settori agricoli è di tipo strutturale e richiede soprattutto soluzioni strutturali e risposte politiche, in parte già fornite attraverso misure di politica regionale e di sviluppo rurale da un lato e sovvenzioni per compensare svantaggi specifici, dall'altro.

Non tutti i prodotti agroalimentari insulari beneficiano dei regimi e delle iniziative pubbliche o private esistenti, volti a migliorare la qualità e a conferire valore sul mercato. Ad esempio, solo circa il 5% (in termini di valore) di tali prodotti sono coperti da una DOP/IGP, e il logo RUP, quando utilizzato, riguarda prodotti provenienti da specifiche regioni ultraperiferiche che soddisfano determinati requisiti. D'altro canto sono stati introdotti molti standard privati che si riferiscono spesso a origini geografiche specifiche. La situazione delle isole tuttavia non è uniforme in tutta l'UE.

Gli argomenti a favore di un'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole" sono i seguenti:

Ø trattandosi di uno strumento volontario, che impone oneri amministrativi, di controllo e di bilancio relativamente leggeri, un'indicazione facoltativa di qualità potrebbe essere adatta ad alcuni piccoli produttori, in particolare su piccole isole le cui dimensioni non consentono di adottare altri strumenti di marketing (quali i marchi collettivi, di certificazione e territoriali, le DOP/IGP e il logo RUP). Tale strumento sarebbe applicabile soltanto ad una parte esigua dei prodotti delle isole.

Ø oltre a funzionare come strumento di comunicazione e di marketing, un'indicazione facoltativa di qualità può conferire valore a taluni prodotti dell'agricoltura delle isole, in modo particolare se gli Stati membri riescono a garantirne l'integrazione o il collegamento con altre misure.

Per contro:

Ø un'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole" potrebbe penalizzare i produttori che aderiscono già a regimi di qualità, mettendoli in competizione. Sussiste il rischio di indebolire le iniziative esistenti (marchi territoriali, DOP/IGP, ecc.), che prevedono un controllo più severo e/o una certificazione, e quindi costi supplementari;

Ø il fatto stesso che non esistano attualmente etichette generiche per i prodotti insulari (l'etichettatura e la promozione fanno riferimento a isole specifiche) indica che il concetto di "isola" non è considerato sufficientemente forte o adeguato per trasmettere determinati messaggi ai consumatori. L'unico esempio di trasmissione di un simile messaggio è rappresentato dal logo RUP, che ha tuttavia un ambito di applicazione limitato. Un'indicazione facoltativa di qualità potrebbe pertanto incidere negativamente sui regimi già esistenti;

Ø dal momento che la maggior parte dei prodotti insulari non viene esportata, ma viene venduta a livello locale o sul continente dello Stato membro in questione, si può affermare che la regolamentazione delle indicazioni sulle etichette potrebbe essere affrontata meglio a livello di Stato membro;

Ø è probabile che la gamma dei prodotti potenzialmente ammissibili per un'indicazione facoltativa di qualità venga drasticamente ridotta dagli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in termini di provenienza delle materie prime, requisiti per la trasformazione e limitazione ai prodotti dell'allegato I;

Ø le difficoltà strutturali delle isole potrebbero essere affrontati dagli strumenti strutturali esistenti.

La presente relazione intende offrire un'analisi dei fatti che permetta di stabilire se riservare loro una nuova indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole" possa aiutare i produttori delle isole a comunicare meglio le caratteristiche che conferiscono valore ai loro prodotti.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a discutere questa relazione e accoglie con favore un loro eventuale riscontro.

[1]               Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

[2]               Questionari agli Stati membri e alle parti interessate (28 gennaio 2013 e 6 giugno 2013).

[3]               Gruppo consultivo della politica di qualità e gruppo di esperti sulla sostenibilità e la qualità dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

[4]               Siviglia, 13 e 14 giugno 2013.

[5]               Santini F., Guri, F., et al. (2013), EU island farming and the labelling of its products, (L'agricoltura insulare nell'UE e l'etichettatura dei suoi prodotti-relazione del CCR) JRC Scientific and Policy Reports, JRC84949.

[6]               Articolo 32 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

[7]               Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

[8]               http://www.scb.se/Pages/PressRelease____275646.aspx.

[9]               Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione.

[10]             La sigla è l'abbreviazione francese di régions ultra-périphériques.

[11]             Molte isole e/o arcipelaghi hanno uno o più marchi collettivi, il che può creare confusione nei consumatori.

[12]             Mueller, M. e Ferrari, E., Social Accounting Matrices and Satellite Accounts for EU–27 on NUTS 2 Level (SAMNUTS2), 2012, Relazioni scientifiche e strategiche del CCR, EUR 25687 EN.