Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo con il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo /* COM/2013/0878 final - 2013/0428 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[1] (EASO) è stato
istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 con il compito di rafforzare la
cooperazione pratica tra Stati membri in materia di asilo, intensificare l'attuazione
del sistema europeo comune di asilo e sostenere gli Stati membri i cui sistemi
di asilo e di accoglienza sono sottoposti a forte pressione. Il considerando 24 del regolamento recita: "[p]er
espletare i propri compiti, l'Ufficio di sostegno dovrebbe essere aperto alla
partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei
quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori
disciplinati dal presente regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera". Tali paesi sono denominati «paesi associati». Coerentemente, l'articolo 49, paragrafo 1, del
regolamento stabilisce che "[l]'Ufficio di sostegno è aperto alla
partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera
in veste di osservatori. Vengono presi accordi per specificare in particolare
la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori
dell'Ufficio di sostegno, comprese disposizioni relative alla partecipazione
alle iniziative dell'Ufficio di sostegno, ai contributi finanziari e al
personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo
statuto." La partecipazione dei paesi associati ai
lavori dell'Ufficio di sostegno non è solo un'evoluzione logica, vista la loro
partecipazione al sistema di Dublino, ma apporta anche un chiaro valore
aggiunto all'offerta di attività di sostegno dell'Ufficio quali lo scambio di
migliori pratiche e di esperienze, il sostegno permanente e quello di emergenza,
la raccolta e l'analisi di informazioni, il sistema di allarme rapido e di
preparazione. In questo contesto la Commissione ha
presentato, il 1º luglio 2011, una raccomandazione al Consiglio affinché l'autorizzasse
ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il
Liechtenstein in materia di accordi internazionali volti ad istituire gli
accordi di cui sopra. Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato
la Commissione ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e
il Liechtenstein sugli accordi che stabiliscono le modalità di partecipazione
di questi paesi all'EASO. I negoziati si sono svolti, in quattro
tornate, congiuntamente con tutti i paesi associati. Il testo finale del
progetto di accordo con la Norvegia è stato siglato il 28 giugno 2013. Gli Stati membri sono stati informati e
consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Per quanto riguarda l'Unione europea, la base
giuridica dell'accordo è l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2,
in combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE). La proposta allegata costituisce lo strumento
giuridico per la firma dell'accordo, sul quale il Consiglio delibererà a
maggioranza qualificata. 2. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione europea ritiene che gli
obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati
raggiunti e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione. Il contenuto definitivo dell'accordo può
essere sintetizzato nei punti seguenti. Il progetto di accordo prevede la piena
partecipazione della Norvegia alle attività dell'Ufficio di sostegno [articolo 1],
la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno in
qualità di osservatore senza diritto di voto [articolo 2], i contributi finanziari
annui della Norvegia al bilancio dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo
calcolato in riferimento al PIL ed espresso in percentuale del PIL di tutti gli
Stati che partecipano ai lavori dell'Ufficio di sostegno [articolo 3 e allegato
I]. Inoltre la Norvegia ha accettato disposizioni
relative a un' eventuale sua maggiore contribuzione in caso di aumento del
contributo dell'Unione [articolo 3 e allegato I]. Infine il progetto di accordo prevede l'istituzione
di un comitato composto da rappresentanti della Commissione e dei paesi
associati. Per motivi di efficienza il comitato si riunisce congiuntamente con
i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in
base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato non era
previsto nelle direttive di negoziato ma è stato voluto dai paesi associati al
fine di permettere uno scambio di informazioni e il monitoraggio della corretta
attuazione dell'accordo [articolo 11]. Infine l'accordo prevede la possibilità di una
sua applicazione in via provvisoria sin dal momento della firma articolo 13,
paragrafo 3. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO L'articolo 3 e l'allegato I del progetto di
accordo descrivono le disposizioni riguardanti i contributi finanziari annui
della Norvegia al bilancio dell'Ufficio di sostegno e il suo eventuale
adeguamento rispetto alla situazione descritta nell'allegato I. 4. CONCLUSIONE In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo tra l'Unione europea
e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo sia firmato a nome dell'Unione e che autorizzi
la Commissione a nominare la persona o le persone debitamente abilitate a
firmarlo a nome dell'Unione. 2013/0428 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo con il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione
di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2,
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 439/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce
l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[2]
stabilisce, all'articolo 49, paragrafo 1, che l'Ufficio di sostegno è aperto
alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della
Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, devono essere presi accordi per
specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di
partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio di sostegno. (2) Il 27 gennaio 2012 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia in
vista di un accordo sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio
di sostegno. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato
siglato il 28 giugno 2013. (3) È opportuno che l'accordo sia
firmato dal negoziatore a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione
in data successiva. (4) Come indicato nel
considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito l'Irlanda
partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono
vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo
49, paragrafo 1, del regolamento, prendendo parte alla presente decisione.
Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente
decisione. (5) Come indicato nel
considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa
all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca
non partecipa pertanto alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il
Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva
della conclusione di tale accordo. Il testo dell'accordo da firmare è accluso
alla presente decisione. Articolo 2 La Commissione è autorizzata a designare la
persona o le persone abilitate a firmare l'accordo, a nome dell'Unione. Articolo 3 In attesa che siano espletate le procedure
necessarie per la sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio
in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO
tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia
sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo
all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo L'UNIONE EUROPEA, di seguito "UE", da un lato, e IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito "Norvegia", dall'altro, visto l'articolo
49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo[3], di seguito «il regolamento», considerando
quanto segue: (1) Il
regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo, di seguito "Ufficio di sostegno" dovrebbe
essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione
accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione
nei settori disciplinati dal regolamento stesso, in particolare Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati "paesi associati". (1) La
Norvegia ha concluso accordi con l'UE in virtù delle quali ha adottato e applica
il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, segnatamente l'accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia
relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame
di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in
Norvegia[4], HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1
Portata della partecipazione La Norvegia partecipa a
pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni
di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e
conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo. Articolo 2
Consiglio di amministrazione La Norvegia è rappresentata
nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore
senza diritto di voto. Articolo 3
Contributo finanziario 1. La Norvegia contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con
un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL),
espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione
della formula descritta nell'allegato I. 2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è sostenuto dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione
provvisoria del presente accordo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3,
dell'accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla
porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo o
dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo. Articolo 4
Protezione dei dati 1. Nell'applicazione del presente accordo la Norvegia procede al
trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati[5]. 2. Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da
parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione
di tali dati[6]. 3. Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno,
la Norvegia rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno
del consiglio di amministrazione. Articolo 5
Status giuridico L'Ufficio di sostegno è
dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto norvegese e gode in
Norvegia della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone
giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o
alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio. Articolo 6
Responsabilità La responsabilità dell'Ufficio
di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del
regolamento. Articolo 7
Corte di giustizia La Norvegia riconosce la
competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio
di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4 del regolamento. Articolo 8
Personale dell'Ufficio di sostegno 1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49,
paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile
agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle
istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime e le
norme adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2,
del regolamento, si applicano ai cittadini norvegesi assunti come agenti dall'Ufficio
di sostegno. 2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo
82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione
europea, i cittadini norvegesi che godono dei diritti civili e politici possono
essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno
conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale
adottate dall'Ufficio di sostegno. 3. L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, mutatis
mutandis, ai cittadini norvegesi. 4. I cittadini norvegesi, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di
direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno. Articolo 9
Privilegi e immunità La Norvegia applica all'Ufficio
di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità
dell'Unione europea[7] , riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali
norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di
sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo. Articolo 10
Lotta contro la frode Sono applicate le
disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento e l'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro
conferiti. L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al Riksrevisjonen
in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco che, se
le autorità norvegesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il
Riksrevisjonen. Articolo 11
Comitato 1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e
della Norvegia, sorveglia la corretta esecuzione dell'accordo e garantisce un
processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi
di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i
corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in
base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su
richiesta della Norvegia o della Commissione europea. Il consiglio di
amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato. 2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di
opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul
regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul
contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo. Articolo 12
Allegato L'allegato I del presente
accordo costituisce parte integrante dell'accordo. Articolo 13
Entrata in vigore 1. Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le
rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto
espletamento di tali procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese
successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1. 3. All'atto della firma della presente convenzione, le parti contraenti
possono dichiarare, di comune accordo, che esso si applica in via provvisoria a
decorrere dal giorno successivo alla sua firma. Articolo 14
Denuncia e validità dell'accordo 1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata. 2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al
comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte
contraente. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale
notifica. 3. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di
estinzione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il
Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro
oppure in Islanda o in Norvegia. 4. Il presente accordo è redatto in un unico originale in lingua
bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese,
italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena,
slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun
testo facente ugualmente fede. …………… ALLEGATO I Formula applicabile al calcolo del
contributo 1. L'importo del contributo finanziario della
Norvegia alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33,
paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente: Le cifre definitive più aggiornate del prodotto
interno lordo (PIL) della Norvegia disponibili al 31 marzo di ogni anno sono
divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che
partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale
ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di
sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo
finanziario della Norvegia. 2. Il contributo finanziario è versato in euro. 3. La Norvegia è tenuta a versare il contributo
finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali
ritardi nel pagamento comportano per la Norvegia la corresponsione di interessi
di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento.
Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue
principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario
del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. 4. Il contributo finanziario della Norvegia è
adattato conformemente al presente allegato nel caso in cui il contributo
finanziario dell'Unione europea iscritto al bilancio generale dell'Unione
europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012[8] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal
caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di
addebito. 5. Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio
di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a),
del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno
n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato
ridotto a norma degli articoli 26, 27 o dell'articolo 41 del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,
la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente
alla percentuale del contributo versato dalla Norvegia è trasferita al bilancio
dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo della Norvegia al
bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza. [1] Regolamento (UE). n. 439/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno
per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11). [2] GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11. [3] GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11. [4] GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40. [5] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [6] GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1. [7] GU C 83 del 30.3.2010, pag. 266. [8] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.