Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo con il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo /* COM/2013/0877 final - 2013/0427 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[1] (EASO) è stato
istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 con il compito di rafforzare la
cooperazione pratica tra Stati membri in materia di asilo, intensificare l'attuazione
del sistema europeo comune di asilo e sostenere gli Stati membri i cui sistemi
di asilo e di accoglienza sono sottoposti a forte pressione. Il considerando 24 del regolamento recita: "[p]er
espletare i propri compiti, l'Ufficio di sostegno dovrebbe essere aperto alla
partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei
quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori
disciplinati dal presente regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera". Tali paesi sono denominati "paesi associati". Coerentemente, l'articolo 49, paragrafo 1, del
regolamento stabilisce che "[l]'Ufficio di sostegno è aperto alla
partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera
in veste di osservatori. Vengono presi accordi per specificare in particolare
la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori
dell'Ufficio di sostegno, comprese disposizioni relative alla partecipazione
alle iniziative dell'Ufficio di sostegno, ai contributi finanziari e al
personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo
statuto." La partecipazione dei paesi associati ai
lavori dell'Ufficio di sostegno non è solo un'evoluzione logica, vista la loro
partecipazione al sistema di Dublino, ma apporta anche un chiaro valore
aggiunto all'offerta di attività di sostegno dell'Ufficio, quali lo scambio di
migliori pratiche e di esperienze, il sostegno permanente e quello di emergenza,
la raccolta e l'analisi di informazioni, il sistema di allarme rapido e di
preparazione. In questo contesto la Commissione ha
presentato, il 1º luglio 2011, una raccomandazione al Consiglio affinché l'autorizzasse
ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein
in materia di accordi internazionali volti ad istituire gli accordi di cui
sopra. Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato
la Commissione ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e
il Liechtenstein sugli accordi che stabiliscono le modalità di partecipazione
di questi paesi all'EASO. I negoziati si sono svolti, in quattro
tornate, congiuntamente con tutti i paesi associati. Il testo finale del
progetto di accordo con la Norvegia è stato siglato il 28 giugno 2013. Gli Stati membri sono stati informati e
consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Per quanto riguarda l'Unione europea, la base
giuridica dell'accordo è l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in
combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE). La Commissione ha firmato l'accordo in data [...]. Conformemente all'articolo
218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, il Parlamento europeo ha
approvato la conclusione dell'accordo in data [...]. 2. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione europea ritiene che gli
obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati
raggiunti e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione. Il contenuto definitivo dell'accordo può
essere sintetizzato nei punti seguenti. Il progetto di accordo prevede la piena
partecipazione della Norvegia alle attività dell'Ufficio di sostegno [articolo 1],
la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno in
qualità di osservatore senza diritto di voto [articolo 2], i contributi
finanziari annui della Norvegia al bilancio dell'Ufficio di sostegno con un
importo annuo calcolato in riferimento al PIL ed espresso in percentuale del
PIL di tutti gli Stati che partecipano ai lavori dell'Ufficio di sostegno
[articolo 3 e allegato I]. Inoltre la Norvegia ha accettato disposizioni
relative a un'eventuale sua maggiore contribuzione in caso di aumento del
contributo dell'Unione [articolo 3 e allegato I]. Infine il progetto di accordo prevede l'istituzione
di un comitato composto da rappresentanti della Commissione e dei paesi
associati. Per motivi di efficienza il comitato si riunisce congiuntamente con
i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in
base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato non era
previsto nelle direttive di negoziato ma è stato voluto dai paesi associati al
fine di permettere uno scambio di informazioni e il monitoraggio della corretta
attuazione dell'accordo [articolo 11]. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO L'articolo 3 e l'allegato I del progetto di
accordo descrivono le disposizioni riguardanti i contributi finanziari annui della
Norvegia al bilancio dell'Ufficio di sostegno e il loro eventuale adeguamento
rispetto alla situazione descritta nell'allegato I. 4. CONCLUSIONE In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del
Parlamento europeo, l'accordo con il Regno di Norvegia sulle modalità di
partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. 2013/0427 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo con il
Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2,
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del
Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione 2013/XXX
del Consiglio del [...][3],
l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione
di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è stato firmato
dalla Commissione europea in data [...], con riserva della sua conclusione. (2) È opportuno approvare l'accordo. (3) Come indicato nel
considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda
partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono
vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo
49, paragrafo 1, del regolamento, prendendo parte alla presente decisione. Il
Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione. (4) Come indicato nel
considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa
all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca
non partecipa pertanto alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo tra l'Unione europea e il regno di Norvegia
sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo è approvato a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente
del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome
dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo,
per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO
tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia
sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo
all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo L'UNIONE EUROPEA, di seguito "UE", da un lato, e IL REGNO DI
NORVEGIA, di seguito "Norvegia", dall'altro, visto l'articolo
49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo[4], di seguito "il regolamento", considerando
quanto segue: (1) Il
regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo, di seguito "Ufficio di sostegno" dovrebbe
essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione
accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione
nei settori disciplinati dal regolamento stesso, in particolare Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati "paesi associati". (2) La
Norvegia ha concluso accordi con l'UE in virtù dei quali ha adottato e applica
il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, segnatamente l'accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia
relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame
di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in
Norvegia[5], HANNO CONVENUTO QUANTO
SEGUE: Articolo 1
Portata della partecipazione La Norvegia partecipa a
pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni
di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e
conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo. Articolo 2
Consiglio di amministrazione La Norvegia è rappresentata
nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore
senza diritto di voto. Articolo 3
Contributo finanziario 1. La Norvegia contribuisce
alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in
riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del
PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula descritta nell'allegato
I. 2. Il contributo finanziario di cui al
paragrafo 1 è sostenuto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore o
dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, conformemente all'articolo
13, paragrafo 3, dell'accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto
proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del
presente accordo o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo. Articolo 4
Protezione dei dati 1. Nell'applicazione del presente accordo la
Norvegia procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati[6]. 2. Ai fini del presente accordo, il
trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[7] . 3. Per quanto riguarda i documenti detenuti
dall'Ufficio di sostegno, la Norvegia rispetta le norme di riservatezza
stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione. Articolo 5
Status giuridico L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità
giuridica ai sensi del diritto norvegese e gode in Norvegia della più ampia
capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo
Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e
può stare in giudizio. Articolo 6
Responsabilità La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è
disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento. Articolo 7
Corte di giustizia La Norvegia riconosce la
competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio
di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4 del regolamento. Articolo 8
Personale dell'Ufficio di sostegno 1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1,
e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il
regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate
congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di
detto statuto e regime e le norme adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi
dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini norvegesi
assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno. 2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a),
e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli
altri agenti dell'Unione europea, i cittadini norvegesi che godono dei diritti
civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo
dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e
assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno. 3. L'articolo 38, paragrafo 4, del
regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini norvegesi. 4. I cittadini norvegesi, tuttavia, non
possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno. Articolo 9
Privilegi e immunità La Norvegia applica all'Ufficio
di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità
dell'Unione europea[8], riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali
norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di
sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo. Articolo 10
Lotta contro la frode Sono applicate le
disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento e l'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro
conferiti. L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al Riksrevisjonen
in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit sul posto
che, se le autorità islandesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente
con il Riksrevisjonen. Articolo 11
Comitato 1. Un comitato, composto da rappresentanti
della Commissione europea e della Norvegia, sorveglia la corretta esecuzione
dell'accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di
opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce
congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi
associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento.
Il comitato si riunisce su richiesta della Norvegia o della Commissione
europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato
dei lavori del comitato. 2. In seno al comitato si procede a scambi di
informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente
sul regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul
contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo. Articolo 12
Allegato L'allegato I del presente
accordo costituisce parte integrante dell'accordo. Articolo 13
Entrata in vigore 1. Le parti contraenti approvano il presente
accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano
reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il
primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al
paragrafo 1. 3. All'atto della firma della presente
convenzione, le parti contraenti possono dichiarare, di comune accordo, che
esso si applica in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla sua
firma. Articolo 14
Denuncia e validità dell'accordo 1. Il presente accordo è concluso per una
durata indeterminata. 2. Ciascuna parte contraente può, previa
consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica
all'altra parte contraente. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la
data di tale notifica. 3. Il presente accordo cessa di essere
applicabile in caso di estinzione dell'accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi
per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo
presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia. 4. Il presente accordo è redatto in un unico
originale in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese,
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca,
ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede. …………… ALLEGATO I Formula applicabile al calcolo del
contributo 1. L'importo del contributo finanziario della
Norvegia alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33,
paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente. Le cifre definitive più aggiornate del
prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia disponibili al 31 marzo di ogni
anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati
che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La
percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio
di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo
finanziario della Norvegia. 2. Il contributo finanziario è versato in
euro. 3. La Norvegia è tenuta a versare il
contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito.
Eventuali ritardi nel pagamento comportano per la Norvegia la corresponsione di
interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del
pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale
europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo
giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
4. Il contributo finanziario della Norvegia è
adattato conformemente al presente allegato nel caso in cui il contributo
finanziario dell'Unione europea iscritto al bilancio generale dell'Unione
europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012[9] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal
caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di
addebito. 5. Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio
di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a),
del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno
n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato
ridotto a norma degli articoli 26, 27 o dell'articolo 41 del regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,
la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente
alla percentuale del contributo versato dalla Norvegia è trasferita al bilancio
dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo della Norvegia al
bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di
conseguenza. [1] Regolamento (UE). n. 439/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno
per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11). [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11. [5] GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40. [6] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [7] GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1. [8] GU C 83 del 30.3.2010, pag. 266. [9] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.