52013PC0853

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo /* COM/2013/0853 final - 2013/0415 (COD) */


RELAZIONE

1.           Contesto della proposta

Con la presente proposta la Commissione intende adeguare gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001[1] modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1211/2010[2], tenendo conto dei progressi compiuti negli ultimi tre anni dalla Repubblica moldova nell’ambito del dialogo sulla liberalizzazione dei visti, e spostare tale paese dall’allegato I (elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri) all’allegato II (elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo) del regolamento. Tale spostamento è in linea con l’impegno politico assunto dall’Unione europea con la dichiarazione comune approvata al vertice di Praga sul partenariato orientale del 7 maggio 2009, che sottolinea l’importanza della mobilità dei cittadini e della liberalizzazione dei visti in un ambiente sicuro. L’UE si è impegnata a compiere passi progressivi verso una piena liberalizzazione dei visti a lungo termine con i paesi partner, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura. Nella dichiarazione comune in occasione della riunione del Consiglio di cooperazione UE-Repubblica moldova del 21 dicembre 2009 era stato convenuto di avviare un dialogo per esaminare le condizioni di una futura esenzione dal visto per i cittadini moldovi che si recano nell’UE.

Contesto generale e motivazione della proposta

Nel 2001, a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 539/2001, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (cosiddetto “elenco negativo”) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (cosiddetto “elenco positivo”). L’articolo 61 del trattato CE annoverava la compilazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente collegate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Come enunciato al considerando 5 del regolamento (CE) n. 539/2001, “nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti in particolare all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell’Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità”. Per quanto attiene ai criteri dell’ordine pubblico e dell’immigrazione clandestina, occorre prestare particolare attenzione anche alla sicurezza dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi interessati.

Poiché, rispetto ai paesi terzi, i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 539/2001 possono mutare nel tempo, la composizione dell’elenco negativo e dell’elenco positivo dev’essere riesaminata a intervalli regolari.

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è stato modificato in ultimo nel 2010 (due volte), per rispecchiare, da un lato, l’esito dei dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con i paesi dei Balcani occidentali spostando l’Albania e a Bosnia-Erzegovina nell’allegato II, e dall’altro, la revisione periodica degli elenchi dei paesi con lo spostamento di Taiwan nell’allegato II. La Commissione ha proposto, nel novembre 2012[3], un’altra revisione periodica degli elenchi dei paesi. Su tale proposta sono in corso negoziati. La prossima revisione periodica è prevista per l’inizio del 2014 e terrà conto dell’impatto economico della liberalizzazione dei visti, come annunciato dalla Commissione nella comunicazione del novembre 2012 sui visti e la crescita[4].

La presente revisione del regolamento è volta a garantire che la composizione delle liste dei paesi terzi sia conforme ai criteri enunciati al considerando (5) del regolamento alla luce dei progressi compiuti dalla Repubblica moldova nel contesto del dialogo sulla liberalizzazione dei visti.

2.           Elementi della proposta

A seguito dei colloqui esplorativi di Chisinau del 2 marzo 2010, il 15 giugno 2010, ai margini della riunione del Consiglio di cooperazione UE-Repubblica moldova in Lussemburgo, è stato ufficialmente avviato un dialogo sui visti. Nel mese di settembre 2010, esperti hanno visitato la Repubblica moldova per svolgere una dettagliata “analisi delle lacune”, a seguito della quale hanno fornito una valutazione completa della situazione per ciascun blocco di questioni contemplate dal dialogo sui visti (sicurezza dei documenti, fra cui la biometria; immigrazione clandestina, e anche riammissione; ordine pubblico e sicurezza; relazioni esterne e diritti fondamentali) che è stata presentata al Consiglio, a livello di gruppi di lavoro, nell’ottobre 2010. In linea con le conclusioni del Consiglio (Affari esteri) del 25 ottobre 2010 sulla Repubblica moldova e sul partenariato orientale, un progetto di piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti (VLAP) per la Repubblica moldova è stato discusso e approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2010.

Il 17 febbraio il governo moldovo ha adottato il piano d’azione nazionale commentato e l’ha presentato alla riunione di alti funzionari del 18 febbraio 2011.

La prima relazione sui progressi compiuti dalla Repubblica moldova nell’attuazione del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti è stata presentata il 16 settembre 2011[5].

La seconda relazione sui progressi compiuti dalla Repubblica moldova nell’attuazione del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti è uscita il 9 febbraio 2012[6]. Il 27 febbraio 2012 si è svolta una riunione di alti funzionari durante la quale è stata presentata questa seconda relazione e sono state discusse le fasi successive del processo.

La terza relazione sui progressi compiuti dalla Repubblica moldova nell’attuazione del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti è stata presentata il 22 giugno 2012[7]. Si tratta della terza e ultima relazione sui progressi compiuti relativamente alla prima fase del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti, e contiene una valutazione consolidata, ad opera della Commissione, di tali progressi della Repubblica moldova verso la conformità con i parametri di riferimento della prima fase del VLAP in merito all’istituzione del quadro legislativo, politico e istituzionale.

Il 3 agosto 2012 la Commissione ha presentato una più ampia valutazione dei possibili effetti sulla migrazione e sulla sicurezza di una futura liberalizzazione dei visti per i cittadini moldovi che si recano nell’Unione europea. Per preparare tale valutazione la Commissione ha coinvolto le agenzie competenti dell’Unione europea e le parti interessate.[8]

Il 19 novembre 2012 il Consiglio ha adottato delle conclusioni in linea con la valutazione della Commissione, secondo cui la Repubblica moldova si è conformata a tutti i parametri di riferimento della prima fase del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti, predisponendo il richiesto quadro legislativo, politico e istituzionale. È stata in seguito avviata la valutazione dei parametri definiti per la seconda fase.

Il 28 gennaio 2013 si è svolta una riunione di alti funzionari in cui sono stati presentati gli obiettivi della seconda fase, insieme ai preparativi delle successive missioni di valutazione. Missioni di valutazione sui blocchi 1, 2, 3 e 4 del VLAP sono state organizzate dal 18 febbraio al 15 marzo 2013: si tratta di missioni senza pari in termini di portata e precisione della valutazione – 4 settimane con la partecipazione di 12 esperti degli Stati membri insieme a funzionari della Commissione e del SEAE. Scopo delle suddette missioni di esperti era quello di valutare il grado di conformità ai parametri di riferimento della seconda fase del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti così come lo stato d’attuazione del quadro legislativo, politico e istituzionale, in conformità con le norme europee e internazionali. Le relazioni degli esperti sono state ultimate nel maggio 2013. La quarta relazione sui progressi compiuti data del 21 giugno 2013[9] e presenta lo stato d’attuazione del quadro legislativo e istituzionale, il funzionamento delle istituzioni e il livello di coordinamento interagenzia.

La quinta relazione sui progressi compiuti[10], adottata il 15 novembre 2013, espone il livello di applicazione delle raccomandazioni formulate nella quarta relazione e presenta il grado di conformità con i parametri di riferimento della seconda fase del VLAP. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità delle riforme e ai traguardi raggiunti, in particolare grazie all’uso di risorse umane e finanziarie, e di capacità, appropriate. La relazione comprende anche una valutazione dello stato di applicazione delle raccomandazioni rivolte alla Repubblica moldova nella relazione sulla valutazione degli effetti dell’agosto 2012. La Commissione ha concluso nella relazione che la Repubblica moldova soddisfa tutti i parametri fissati nei quattro blocchi della seconda fase del VLAP e che ha stanziato risorse finanziarie ed umane adeguate per garantire la sostenibilità delle riforme.

Dall’avvio del dialogo UE-Repubblica moldova in materia di visti nel giugno 2010 e dalla presentazione alle autorità moldove del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti nel gennaio 2011, la Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti dalla Repubblica moldova nel conformarsi ai parametri di riferimento individuati nell’ambito dei quattro blocchi della prima e della seconda fase del VLAP.

Al di là di questo intenso processo di comunicazione relativo al piano d’azione, la Commissione ha inoltre continuato a monitorare i progressi compiuti dalla Repubblica moldova in settori pertinenti del VLAP attraverso:

· la riunione di alti funzionari del dialogo UE-Repubblica moldova in materia di visti;

· il sottocomitato misto UE-Repubblica moldova n. 3;

· la riunione degli alti funzionari del partenariato per la mobilità UE-Repubblica moldova;

· il dialogo UE-Repubblica moldova sui diritti umani;

· il comitato misto di riammissione UE-Repubblica moldova, e

· il comitato misto UE-Repubblica moldova sulla facilitazione dei visti.

In ciascuno di questi comitati e dialoghi viene regolarmente affrontato lo stato della cooperazione tra l’UE e la Repubblica moldova. Durante l’ultima riunione del comitato misto per la facilitazione dei visti e del comitato misto di riammissione, tenutasi a Bruxelles il 12 giugno 2013, con la partecipazione degli Stati membri, la Commissione ha registrato un’attuazione complessivamente soddisfacente di entrambi gli accordi.

L’accordo iniziale di facilitazione dei visti fra l’UE e la Repubblica moldova è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Esso prevedeva, per tutti i cittadini della Repubblica di Moldova (in appresso: “cittadini moldovi”), una riduzione dei diritti per il trattamento delle domande di visto e procedure di rilascio accelerate e per specifiche categorie di richiedenti moldovi un’esenzione dal pagamento dei diritti, un più ampio rilascio di visti per ingressi multipli con una lunga durata di validità, e richieste semplificate in materia di documenti di supporto per provare la finalità del viaggio. Contemplava inoltre l’esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici.

Il 1° luglio 2013 è entrata in vigore una versione aggiornata dell’accordo di facilitazione dei visti con la Repubblica moldova, che prevede agevolazioni supplementari e vantaggi concreti per i cittadini moldovi. In particolare: 1) le facilitazioni previste dall’accordo iniziale si applicano a un maggior numero di categorie di richiedenti il visto; 2) le disposizioni relative al rilascio di visti per ingressi multipli con una lunga durata di validità a determinate categorie di viaggiatori in buona fede lasciano minore discrezionalità ai consoli; 3) la cooperazione degli Stati membri con fornitori di servizi esterni è assoggettata a un chiaro quadro giuridico; 4) i titolari di passaporti di servizio biometrici sono esenti dall’obbligo di visto.

Il partenariato per la mobilità con la Repubblica moldova è stato ufficialmente avviato nel settembre 2008 a Chisinau. Esso vede la partecipazione di 15 Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia) e di due agenzie dell’UE (FRONTEX e la Fondazione europea per la formazione professionale), che hanno lavorato insieme per presentare un approccio coerente alla cooperazione con un paese partner. Il partenariato contempla l’attuazione di un’ampia serie di iniziative che rispecchiano pienamente le quattro dimensioni dell’approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM), volto a: organizzare meglio la migrazione legale e favorire la mobilità; prevenire e combattere l’immigrazione clandestina e debellare la tratta di esseri umani; massimizzare l’incidenza della migrazione e della mobilità sullo sviluppo e promuovere la protezione internazionale.

La soluzione della questione transnistriana non è una condizione per la liberalizzazione dei visti nel contesto del VLAP. Inoltre nel VLAP non vi è alcun riferimento all’applicazione territoriale. Beneficeranno della liberalizzazione dei visti i cittadini titolari di un passaporto biometrico della Repubblica moldova.

La presente proposta rispecchia i risultati del processo sopra descritto: tenuto anche conto del fatto che gli accordi di facilitazione dei visti e di riammissione con la Repubblica moldova sono stati attuati in maniera soddisfacente, la Commissione propone di spostare la Repubblica moldova, che soddisfa tutti i parametri di riferimento del VLAP, dall’elenco negativo a quello positivo, seppur limitando l’esenzione dal visto ai titolari di passaporti biometrici rilasciato conformemente alle norme ICAO.

3.           Prossime tappe

Il dialogo UE-Repubblica moldova in materia di visti si è rivelato uno strumento importante e particolarmente efficace per portare avanti riforme difficili e di vasta portata nel campo della giustizia e degli affari interni, ma anche in altri settori d’impatto come lo Stato di diritto e la riforma della giustizia, compresi i finanziamenti sani ai partiti, la revisione delle immunità e la modernizzazione dell’amministrazione. I progressi compiuti dalla Repubblica moldova negli ultimi tre anni in tutti i settori contemplati dai quattro blocchi del VLAP sono solidi ed effettivi. Questo dimostra l’impegno e gli sforzi costanti messi in atto dai governi moldovi che si sono succeduti e da tutte le istituzioni statali per rendere il rispetto dei parametri del VLAP una priorità nazionale assoluta.

È importante ricordare che le riforme nei vari settori fondamentali rientranti nel VLAP sono state realizzate nella prima metà del 2013 nonostante una situazione politica instabile che è durata diversi mesi – segno di un adeguato livello di buona governance e di maturità della pubblica amministrazione.

Le imminenti modifiche delle norme UE in materia di visti introducono un nuovo meccanismo di sospensione dell’esenzione dal visto, cosa che contribuisce a preservare l’integrità del processo di liberalizzazione dei visti e garantisce, come misura di extrema ratio, che l’esenzione dell’obbligo del visto non porti a irregolarità o abusi.

La Commissione ritiene che dal giugno scorso la Repubblica moldova abbia compiuto i progressi necessari per garantire l’effettiva e sostenibile attuazione delle riforme richieste per conformarsi ai parametri di riferimento del VLAP. Tutte le azioni richieste a seguito della quarta relazione sui progressi compiuti relativamente al piano d’azione sono state realizzate. Il funzionamento del quadro legislativo e politico, la determinazione di principi istituzionali ed organizzativi, e l’attuazione delle procedure per quanto attiene ai quattro blocchi sono conformi alle pertinenti norme europee e internazionali.

Sulla base dell’attuale valutazione, e richiamandosi all’esito del sistema permanente di monitoraggio e relazione istituito con l’avvio del dialogo UE-Repubblica moldova in materia di visti, la Commissione ritiene che la Repubblica moldova soddisfi tutti i parametri stabiliti nei quattro blocchi della seconda fase del VLAP. Tenuto conto delle relazioni complessive che intercorrono fra l’UE e la Repubblica moldova e delle loro dinamiche, la Commissione presenta pertanto la proposta legislativa necessaria per modificare il regolamento (CE) n. 539/2001, conformemente alla metodologia concordata nell’ambito del VLAP.[11]

In tale contesto è altresì utile considerare i dati statistici disponibili. Stando ai dati relativi ai titoli di soggiorno validi, alla fine del 2012 soggiornavano legalmente nell’UE circa 230 000 cittadini moldovi[12]. I dati statistici mostrano che il rischio di immigrazione irregolare di cittadini moldovi nell’UE è calato negli ultimi anni: fra il 2008 e il 2012 il numero di fermi di migranti moldovi irregolari è diminuito ogni anno, passando da 6 830 nel 2008 a 3 070 nel 2012, cosa che rappresenta un calo del 55%. Nello stesso periodo si sono dimezzate (‑ 48%) anche le domande di asilo presentate da cittadini moldovi: da 837 nel 2008 a 435 nel 2012. La percentuale di rimpatri effettuati rispetto al numero di decisioni di rimpatrio emesse sta migliorando: nel 2012 ha raggiunto il 73%, in confronto al 50% circa dei quattro anni precedenti. Infine, mentre il numero di domande di visto Schengen per soggiorni di breve durata è rimasto stabile negli ultimi tre anni (oscillando fra 50 000 e 55 000), il tasso di rifiuto delle domande di visto è fortemente calato, passando dall’11,4% nel 2010 al 6,5% nel 2012. Complessivamente, questi dati confermano che il rischio rappresentato dai cittadini moldovi in termini di migrazione è sostanzialmente diminuito. Le modifiche alle norme UE relative ai visti introdurranno nel regolamento n. 539/2001 un nuovo meccanismo di sospensione dell’esenzione dal visto, che contribuirà a preservare l’integrità del processo di liberalizzazione dei visti e garantirà, come misura di extrema ratio, che l’esenzione dell’obbligo del visto non porti a irregolarità o abusi.

La Commissione continuerà attivamente a monitorare la continuità dell’applicazione, da parte della Repubblica moldova, di tutti i parametri di riferimento dei quattro blocchi del VLAP nell’ambito degli esistenti dialoghi e strutture di partenariato e cooperazione e, se necessario, attraverso un meccanismo di follow-up ad hoc.

Come nel caso del passaggio dei paesi dei Balcani occidentali al regime di esenzione dal visto, non vi è motivo di subordinare l’attuazione di tale esenzione, per la Repubblica moldova, alla conclusione di un accordo di esenzione dal visto con l’UE, tenuto conto del fatto che la Repubblica moldova ha già abolito l’obbligo del visto per i cittadini dell’Unione e del fatto che, in caso di abuso del regime di esenzione, il meccanismo di sospensione fornirebbe un’efficace soluzione.

4.           Principali organizzazioni/esperti consultati

Stati membri.

5.           Valutazione d’impatto

Non necessaria.

6.           Base giuridica

La presente proposta costituisce uno sviluppo della politica comune dei visti ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE.

7.           Principi di proporzionalità e di sussidiarietà

Il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo).

La decisione di modificare gli elenchi, spostando alcuni paesi dall’elenco negativo a quello positivo o viceversa, è competenza esclusiva dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE.

8.           Scelta dello strumento

Il regolamento (CE) n. 539/2001 deve essere modificato con un regolamento.

9.           Incidenza sul bilancio

Nessuna.

2013/0415 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[13] dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri ivi dettati. I paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro.

(2)       In linea con la dichiarazione comune approvata al vertice di Praga sul partenariato orientale il 7 maggio 2009, e con il completamento, da parte della Repubblica moldova, del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti, la Commissione ritiene che la Repubblica moldova soddisfi tutti i parametri di riferimento stabiliti nel VLAP.

(3)       Poiché soddisfa tutti i parametri di riferimento, è opportuno trasferire la Repubblica moldova nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, e applicare l’esenzione dal visto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Repubblica moldova conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).

(4)       Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[14], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[15].

(5)       Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[16], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[17].

(6)       Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[18] che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[19].

(7)       Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[20]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(8)       Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[21]; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(9)       Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, che si applica prima dell’adesione allo spazio Schengen, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

(10)     Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005.

(11)     Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1.           all’allegato I, Parte 1, il riferimento alla Moldova è cancellato.

2.           all’allegato II, parte I, è aggiunto il seguente riferimento:

“Moldova, Repubblica*

______________

*        L’esenzione dal visto sarà limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[2]               GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6.

[3]               COM (2012) 650 final.

[4]               COM (2012) 649 final.

[5]               SEC (2011) 1075 final.

[6]               SWD (2012) 12 final.

[7]               COM (2012) 348 final.

[8]               COM(2012) 443 final.

[9]               COM(2013) 459 final.

[10]             Non ancora pubblicata – Riferimento da aggiungersi successivamente.

[11]             (*) Il testo della quinta relazione sui progressi compiuti è attualmente oggetto della consultazione interservizi. Qualora la formulazione delle conclusioni dovesse cambiare, il testo dovrà essere adattato di conseguenza.

[12]             I dati presentati in questa sezione riguardano tutti gli Stati dell’UE ad eccezione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Croazia, e includono anche le statistiche relative alla Svizzera, alla Norvegia, all’Islanda e al Lichtenstein. Tutti i dati sono forniti da Eurostat, tranne quelli sulle domande e sui rifiuti di visto, che sono raccolti dalla DG HOME.

[13]          Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

[14]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[15]             GU L176 del 10.7.1999, pag. 31.

[16]             GU L 53 del 27.2.2008, pag.52.

[17]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

[18]             GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

[19]             GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

[20]             GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

[21]             GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.