Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo /* COM/2013/0853 final - 2013/0415 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta Con la presente
proposta la Commissione intende adeguare gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001[1] modificato
da ultimo dal regolamento (UE) n. 1211/2010[2], tenendo conto dei progressi compiuti
negli ultimi tre anni dalla Repubblica moldova nell’ambito del dialogo sulla
liberalizzazione dei visti, e spostare tale paese dall’allegato I (elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visto all’atto dell’attraversamento
delle frontiere esterne degli Stati membri) all’allegato II (elenco dei paesi
terzi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo) del regolamento. Tale
spostamento è in linea con l’impegno politico assunto dall’Unione europea con
la dichiarazione comune approvata al vertice di Praga sul partenariato
orientale del 7 maggio 2009, che sottolinea l’importanza della mobilità dei
cittadini e della liberalizzazione dei visti in un ambiente sicuro. L’UE si è
impegnata a compiere passi progressivi verso una piena liberalizzazione dei
visti a lungo termine con i paesi partner, purché sussistano le condizioni per
una mobilità ben gestita e sicura. Nella dichiarazione comune in occasione
della riunione del Consiglio di cooperazione UE-Repubblica moldova del 21
dicembre 2009 era stato convenuto di avviare un dialogo per esaminare le
condizioni di una futura esenzione dal visto per i cittadini moldovi che si
recano nell’UE. Contesto generale e motivazione della
proposta Nel 2001, a norma dell’articolo
62, paragrafo 2, lettera b), punto i), del trattato che istituisce la Comunità
europea, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 539/2001, che
stabilisce l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (cosiddetto “elenco
negativo”) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale
obbligo (cosiddetto “elenco positivo”). L’articolo 61 del trattato CE
annoverava la compilazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento
direttamente collegate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia. Come enunciato al considerando 5 del
regolamento (CE) n. 539/2001, “nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui
cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne
sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri
attinenti in particolare all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e
alla sicurezza, alle relazioni esterne dell’Unione europea con i paesi terzi,
pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di
reciprocità”. Per quanto attiene ai criteri dell’ordine pubblico e dell’immigrazione
clandestina, occorre prestare particolare attenzione anche alla sicurezza dei
documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi interessati. Poiché, rispetto ai paesi terzi, i criteri
fissati dal regolamento (CE) n. 539/2001 possono mutare nel tempo, la
composizione dell’elenco negativo e dell’elenco positivo dev’essere riesaminata
a intervalli regolari. Il regolamento (CE) n. 539/2001 è stato
modificato in ultimo nel 2010 (due volte), per rispecchiare, da un lato, l’esito
dei dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con i paesi dei Balcani
occidentali spostando l’Albania e a Bosnia-Erzegovina nell’allegato II, e dall’altro,
la revisione periodica degli elenchi dei paesi con lo spostamento di Taiwan
nell’allegato II. La Commissione ha proposto, nel novembre 2012[3], un’altra revisione
periodica degli elenchi dei paesi. Su tale proposta sono in corso negoziati. La
prossima revisione periodica è prevista per l’inizio del 2014 e terrà conto
dell’impatto economico della liberalizzazione dei visti, come annunciato dalla
Commissione nella comunicazione del novembre 2012 sui visti e la crescita[4]. La presente revisione del regolamento è volta
a garantire che la composizione delle liste dei paesi terzi sia conforme ai
criteri enunciati al considerando (5) del regolamento alla luce dei progressi
compiuti dalla Repubblica moldova nel contesto del dialogo sulla
liberalizzazione dei visti. 2. Elementi della proposta A
seguito dei colloqui esplorativi di Chisinau del 2 marzo 2010,
il 15 giugno 2010, ai margini della riunione del Consiglio di cooperazione
UE-Repubblica moldova in Lussemburgo, è stato ufficialmente avviato un dialogo
sui visti. Nel mese di settembre 2010, esperti hanno
visitato la Repubblica moldova per svolgere una dettagliata “analisi delle
lacune”, a seguito della quale hanno fornito una valutazione completa della
situazione per ciascun blocco di questioni contemplate dal dialogo sui visti
(sicurezza dei documenti, fra cui la biometria; immigrazione clandestina, e
anche riammissione; ordine pubblico e sicurezza; relazioni esterne e diritti
fondamentali) che è stata presentata al Consiglio, a livello di gruppi di lavoro,
nell’ottobre 2010. In linea con le conclusioni del Consiglio (Affari
esteri) del 25 ottobre 2010 sulla Repubblica moldova e sul partenariato
orientale, un progetto di piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti
(VLAP) per la Repubblica moldova è stato discusso e approvato dal Consiglio il 16
dicembre 2010. Il 17 febbraio il governo moldovo ha adottato
il piano d’azione nazionale commentato e l’ha presentato alla riunione di alti
funzionari del 18 febbraio 2011. La prima relazione sui progressi compiuti
dalla Repubblica moldova nell’attuazione del piano d’azione sulla
liberalizzazione dei visti è stata presentata il 16 settembre 2011[5]. La seconda relazione sui progressi compiuti
dalla Repubblica moldova nell’attuazione del piano d’azione sulla liberalizzazione
dei visti è uscita il 9 febbraio 2012[6].
Il 27 febbraio 2012 si è svolta una riunione di alti funzionari durante la
quale è stata presentata questa seconda relazione e sono state discusse le fasi
successive del processo. La terza relazione sui progressi compiuti
dalla Repubblica moldova nell’attuazione del piano d’azione sulla
liberalizzazione dei visti è stata presentata il 22 giugno 2012[7]. Si tratta della terza
e ultima relazione sui progressi compiuti relativamente alla prima fase del
piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti, e contiene una valutazione
consolidata, ad opera della Commissione, di tali progressi della Repubblica
moldova verso la conformità con i parametri di riferimento della prima fase del
VLAP in merito all’istituzione del quadro legislativo, politico e
istituzionale. Il 3 agosto 2012 la Commissione ha presentato
una più ampia valutazione dei possibili effetti sulla migrazione e sulla
sicurezza di una futura liberalizzazione dei visti per i cittadini moldovi che
si recano nell’Unione europea. Per preparare tale valutazione la Commissione ha
coinvolto le agenzie competenti dell’Unione europea e le parti interessate.[8] Il 19 novembre 2012 il Consiglio ha adottato
delle conclusioni in linea con la valutazione della Commissione, secondo cui la
Repubblica moldova si è conformata a tutti i parametri di riferimento della
prima fase del piano d’azione sulla liberalizzazione dei
visti, predisponendo il richiesto quadro legislativo, politico e istituzionale. È stata in seguito avviata la valutazione dei parametri definiti per
la seconda fase. Il 28 gennaio 2013 si è svolta una riunione di
alti funzionari in cui sono stati presentati gli obiettivi della seconda fase,
insieme ai preparativi delle successive missioni di valutazione. Missioni di
valutazione sui blocchi 1, 2, 3 e 4 del VLAP sono state organizzate dal 18
febbraio al 15 marzo 2013: si tratta di missioni senza pari in termini di
portata e precisione della valutazione – 4 settimane con la partecipazione di 12
esperti degli Stati membri insieme a funzionari della Commissione e del SEAE.
Scopo delle suddette missioni di esperti era quello di valutare il grado di
conformità ai parametri di riferimento della seconda fase del piano d’azione
sulla liberalizzazione dei visti così come lo stato d’attuazione del quadro
legislativo, politico e istituzionale, in conformità con le norme europee e
internazionali. Le relazioni degli esperti sono state ultimate nel maggio 2013.
La quarta relazione sui progressi compiuti data del 21 giugno 2013[9] e presenta lo stato d’attuazione
del quadro legislativo e istituzionale, il funzionamento delle istituzioni e il
livello di coordinamento interagenzia. La quinta relazione sui progressi compiuti[10], adottata il 15
novembre 2013, espone il livello di applicazione delle
raccomandazioni formulate nella quarta relazione e presenta il grado di
conformità con i parametri di riferimento della seconda fase del VLAP.
Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità delle riforme e ai
traguardi raggiunti, in particolare grazie all’uso di risorse umane e
finanziarie, e di capacità, appropriate. La relazione comprende anche una
valutazione dello stato di applicazione delle raccomandazioni rivolte alla
Repubblica moldova nella relazione sulla valutazione degli effetti dell’agosto 2012. La Commissione ha concluso nella relazione che la Repubblica
moldova soddisfa tutti i parametri fissati nei quattro blocchi della seconda
fase del VLAP e che ha stanziato risorse finanziarie ed umane adeguate per
garantire la sostenibilità delle riforme. Dall’avvio del dialogo UE-Repubblica moldova
in materia di visti nel giugno 2010 e dalla presentazione alle autorità moldove
del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti nel gennaio 2011, la
Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito ai progressi compiuti dalla Repubblica moldova nel conformarsi ai
parametri di riferimento individuati nell’ambito dei quattro blocchi della
prima e della seconda fase del VLAP. Al di là di questo intenso processo di
comunicazione relativo al piano d’azione, la Commissione ha inoltre continuato
a monitorare i progressi compiuti dalla Repubblica moldova in settori
pertinenti del VLAP attraverso: · la riunione di alti funzionari del dialogo UE-Repubblica moldova in
materia di visti; · il sottocomitato misto UE-Repubblica moldova n. 3; · la riunione degli alti funzionari del partenariato per la mobilità
UE-Repubblica moldova; · il dialogo UE-Repubblica moldova sui diritti umani; · il comitato misto di riammissione UE-Repubblica moldova, e · il comitato misto UE-Repubblica moldova sulla facilitazione dei visti. In ciascuno di questi comitati e dialoghi
viene regolarmente affrontato lo stato della cooperazione tra l’UE e la
Repubblica moldova. Durante l’ultima riunione del comitato misto per la
facilitazione dei visti e del comitato misto di riammissione, tenutasi a
Bruxelles il 12 giugno 2013, con la partecipazione degli Stati membri, la
Commissione ha registrato un’attuazione complessivamente soddisfacente di
entrambi gli accordi. L’accordo iniziale di facilitazione
dei visti fra l’UE e la Repubblica moldova è entrato in vigore il 1° gennaio 2008.
Esso prevedeva, per tutti i cittadini della Repubblica di Moldova (in appresso:
“cittadini moldovi”), una riduzione dei diritti per il trattamento delle
domande di visto e procedure di rilascio accelerate e per specifiche categorie
di richiedenti moldovi un’esenzione dal pagamento dei diritti, un più ampio
rilascio di visti per ingressi multipli con una lunga durata di validità, e richieste
semplificate in materia di documenti di supporto per provare la finalità del
viaggio. Contemplava inoltre l’esenzione dal visto per i titolari di passaporti
diplomatici. Il 1° luglio 2013 è entrata in vigore una versione aggiornata dell’accordo
di facilitazione dei visti con la Repubblica moldova, che prevede agevolazioni
supplementari e vantaggi concreti per i cittadini moldovi. In particolare: 1) le facilitazioni previste dall’accordo iniziale si applicano a un
maggior numero di categorie di richiedenti il visto; 2) le disposizioni
relative al rilascio di visti per ingressi multipli con una lunga durata di
validità a determinate categorie di viaggiatori in buona fede lasciano minore
discrezionalità ai consoli; 3) la cooperazione degli Stati membri con fornitori
di servizi esterni è assoggettata a un chiaro quadro giuridico; 4) i titolari
di passaporti di servizio biometrici sono esenti dall’obbligo di visto. Il partenariato per la mobilità con la Repubblica
moldova è stato ufficialmente avviato nel settembre 2008 a
Chisinau. Esso vede la partecipazione di 15 Stati membri (Bulgaria, Repubblica
ceca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia) e di due agenzie dell’UE
(FRONTEX e la Fondazione europea per la formazione professionale), che hanno lavorato insieme per presentare un approccio coerente alla cooperazione
con un paese partner. Il partenariato contempla l’attuazione di un’ampia serie
di iniziative che rispecchiano pienamente le quattro dimensioni dell’approccio
globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM), volto a: organizzare meglio
la migrazione legale e favorire la mobilità; prevenire e combattere l’immigrazione
clandestina e debellare la tratta di esseri umani; massimizzare l’incidenza
della migrazione e della mobilità sullo sviluppo e promuovere la protezione
internazionale. La soluzione della questione transnistriana non è una condizione per la
liberalizzazione dei visti nel contesto del VLAP. Inoltre nel VLAP non vi è
alcun riferimento all’applicazione territoriale.
Beneficeranno della liberalizzazione dei visti i cittadini titolari di un
passaporto biometrico della Repubblica moldova. La presente proposta rispecchia i risultati
del processo sopra descritto: tenuto anche conto del fatto che gli accordi di
facilitazione dei visti e di riammissione con la Repubblica moldova sono stati
attuati in maniera soddisfacente, la Commissione propone di spostare la
Repubblica moldova, che soddisfa tutti i parametri di riferimento del VLAP,
dall’elenco negativo a quello positivo, seppur limitando l’esenzione dal visto
ai titolari di passaporti biometrici rilasciato conformemente alle norme ICAO. 3. Prossime tappe Il dialogo UE-Repubblica
moldova in materia di visti si è rivelato uno strumento importante e
particolarmente efficace per portare avanti riforme difficili e di vasta
portata nel campo della giustizia e degli affari interni, ma anche in altri
settori d’impatto come lo Stato di diritto e la riforma della giustizia, compresi
i finanziamenti sani ai partiti, la revisione delle immunità e la
modernizzazione dell’amministrazione. I progressi compiuti dalla Repubblica
moldova negli ultimi tre anni in tutti i settori contemplati dai quattro
blocchi del VLAP sono solidi ed effettivi. Questo dimostra l’impegno e gli
sforzi costanti messi in atto dai governi moldovi che si sono succeduti e da
tutte le istituzioni statali per rendere il rispetto dei parametri del VLAP una
priorità nazionale assoluta. È importante ricordare che le riforme nei vari
settori fondamentali rientranti nel VLAP sono state realizzate nella prima metà
del 2013 nonostante una situazione politica instabile che è durata diversi mesi
– segno di un adeguato livello di buona governance e di maturità della pubblica
amministrazione. Le imminenti modifiche
delle norme UE in materia di visti introducono un nuovo meccanismo di
sospensione dell’esenzione dal visto, cosa che contribuisce a preservare l’integrità
del processo di liberalizzazione dei visti e garantisce, come misura di
extrema ratio, che l’esenzione dell’obbligo del visto non porti a
irregolarità o abusi. La Commissione ritiene che dal giugno scorso
la Repubblica moldova abbia compiuto i progressi necessari per garantire l’effettiva
e sostenibile attuazione delle riforme richieste per conformarsi ai parametri
di riferimento del VLAP. Tutte le azioni richieste a seguito della quarta relazione sui progressi compiuti relativamente al piano d’azione
sono state realizzate. Il funzionamento del quadro legislativo e politico, la
determinazione di principi istituzionali ed organizzativi, e l’attuazione delle
procedure per quanto attiene ai quattro blocchi sono conformi alle pertinenti
norme europee e internazionali. Sulla base dell’attuale
valutazione, e richiamandosi all’esito del sistema permanente di monitoraggio e
relazione istituito con l’avvio del dialogo UE-Repubblica
moldova in materia di visti, la Commissione ritiene che la
Repubblica moldova soddisfi tutti i parametri stabiliti nei quattro blocchi
della seconda fase del VLAP. Tenuto conto delle relazioni complessive che
intercorrono fra l’UE e la Repubblica moldova e delle loro dinamiche, la
Commissione presenta pertanto la proposta legislativa necessaria per modificare
il regolamento (CE) n. 539/2001, conformemente alla metodologia concordata
nell’ambito del VLAP.[11] In tale contesto è altresì utile considerare i
dati statistici disponibili. Stando ai dati relativi ai titoli di soggiorno
validi, alla fine del 2012 soggiornavano legalmente nell’UE circa 230 000 cittadini
moldovi[12].
I dati statistici mostrano che il rischio di immigrazione irregolare di
cittadini moldovi nell’UE è calato negli ultimi anni: fra il 2008 e il 2012 il
numero di fermi di migranti moldovi irregolari è diminuito ogni anno, passando
da 6 830 nel 2008 a 3 070 nel 2012, cosa che rappresenta un calo del 55%.
Nello stesso periodo si sono dimezzate (‑ 48%) anche le domande di
asilo presentate da cittadini moldovi: da 837 nel 2008 a 435 nel 2012. La
percentuale di rimpatri effettuati rispetto al numero di decisioni di rimpatrio
emesse sta migliorando: nel 2012 ha raggiunto il 73%, in confronto al 50% circa
dei quattro anni precedenti. Infine, mentre il numero di domande di visto
Schengen per soggiorni di breve durata è rimasto stabile negli ultimi tre anni
(oscillando fra 50 000 e 55 000), il tasso di rifiuto delle domande di visto è
fortemente calato, passando dall’11,4% nel 2010 al 6,5% nel 2012.
Complessivamente, questi dati confermano che il rischio rappresentato dai
cittadini moldovi in termini di migrazione è sostanzialmente diminuito. Le
modifiche alle norme UE relative ai visti introdurranno nel regolamento n. 539/2001
un nuovo meccanismo di sospensione dell’esenzione dal visto, che contribuirà a preservare l’integrità del processo di
liberalizzazione dei visti e garantirà, come misura di extrema ratio,
che l’esenzione dell’obbligo del visto non porti a irregolarità o abusi. La Commissione continuerà
attivamente a monitorare la continuità dell’applicazione, da parte della
Repubblica moldova, di tutti i parametri di riferimento dei quattro blocchi del
VLAP nell’ambito degli esistenti dialoghi e strutture di partenariato e
cooperazione e, se necessario, attraverso un meccanismo di follow-up ad hoc. Come nel caso del passaggio dei paesi dei
Balcani occidentali al regime di esenzione dal visto, non vi è motivo di
subordinare l’attuazione di tale esenzione, per la Repubblica moldova, alla
conclusione di un accordo di esenzione dal visto con l’UE, tenuto conto del
fatto che la Repubblica moldova ha già abolito l’obbligo del visto per i
cittadini dell’Unione e del fatto che, in caso di abuso del regime di
esenzione, il meccanismo di sospensione fornirebbe un’efficace soluzione. 4. Principali
organizzazioni/esperti consultati Stati membri. 5. Valutazione d’impatto Non necessaria. 6. Base giuridica La presente proposta costituisce uno sviluppo
della politica comune dei visti ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera
a), del TFUE. 7. Principi di proporzionalità e
di sussidiarietà Il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l’elenco
dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo). La decisione di modificare gli elenchi,
spostando alcuni paesi dall’elenco negativo a quello positivo o viceversa, è
competenza esclusiva dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2,
lettera a), del TFUE. 8. Scelta dello strumento Il regolamento (CE) n. 539/2001 deve essere
modificato con un regolamento. 9. Incidenza sul bilancio Nessuna. 2013/0415 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001
che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2,
lettera a), vista la proposta della
Commissione europea, previa trasmissione del
progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli
allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[13] dovrebbe essere e
dovrebbe rimanere coerente con i criteri ivi dettati. I paesi terzi la cui
situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un
allegato all’altro. (2) In linea con la dichiarazione
comune approvata al vertice di Praga sul partenariato orientale il 7 maggio 2009,
e con il completamento, da parte della Repubblica moldova, del piano d’azione
sulla liberalizzazione dei visti, la Commissione ritiene che la Repubblica
moldova soddisfi tutti i parametri di riferimento stabiliti nel VLAP. (3) Poiché soddisfa tutti i
parametri di riferimento, è opportuno trasferire la Repubblica moldova nell’allegato
II del regolamento (CE) n. 539/2001, e applicare l’esenzione dal visto ai
titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Repubblica moldova
conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione
civile (ICAO). (4) Per quanto riguarda l’Islanda
e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal
Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di
Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo
sviluppo dell’acquis di Schengen[14],
che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE
del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione
di tale accordo[15]. (5) Per quanto riguarda la
Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione
di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis
di Schengen[16],
che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B e C, della decisione 1999/437/CE,
in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del
Consiglio[17]. (6) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai
sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la
Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del
Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione
svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen[18]
che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE
del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l’articolo 3 della
decisione 2011/350/UE del Consiglio[19]. (7) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a
cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del
Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis
di Schengen[20];
il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso
vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. (8) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a
cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio,
del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad
alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[21]; l’Irlanda non
partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta
alla sua applicazione. (9) Per quanto concerne Cipro, il
presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen
o ad esso altrimenti connesso, che si applica prima dell’adesione allo spazio
Schengen, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003. (10) Per quanto riguarda la
Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis
di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005. (11) Per quanto riguarda la
Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di
Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
dell’atto di adesione del 2011, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il
regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato: 1. all’allegato I, Parte 1, il riferimento alla Moldova è
cancellato. 2. all’allegato II, parte I, è
aggiunto il seguente riferimento: “Moldova, Repubblica* ______________ * L’esenzione
dal visto sarà limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati
conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione
civile (ICAO).” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento
è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati
membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il
Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. [2] GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6. [3] COM (2012) 650 final. [4] COM (2012) 649 final. [5] SEC (2011) 1075 final. [6] SWD (2012) 12 final. [7] COM (2012) 348 final. [8] COM(2012) 443 final. [9] COM(2013) 459 final. [10] Non ancora pubblicata – Riferimento da aggiungersi
successivamente. [11] (*) Il testo della quinta relazione sui progressi
compiuti è attualmente oggetto della consultazione interservizi. Qualora la
formulazione delle conclusioni dovesse cambiare, il testo dovrà essere adattato
di conseguenza. [12] I dati presentati in questa sezione riguardano tutti gli
Stati dell’UE ad eccezione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Croazia, e
includono anche le statistiche relative alla Svizzera, alla Norvegia,
all’Islanda e al Lichtenstein. Tutti i dati sono forniti da Eurostat, tranne
quelli sulle domande e sui rifiuti di visto, che sono raccolti dalla DG HOME. [13] Regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento
delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti
da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1). [14] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [15] GU L176 del 10.7.1999, pag. 31. [16] GU L 53 del 27.2.2008, pag.52. [17] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1. [18] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21. [19] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19. [20] GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43. [21] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.