Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION che autorizza la Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2013/0831 final - 2013/0411 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della
direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre
misure speciali di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la
riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione
fiscale. Con lettera protocollata dalla Commissione il 18
giugno 2013, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di introdurre misure di
deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e
all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare al 50% il
diritto a detrazione per l’acquisto, il noleggio o il leasing di taluni tipi di
veicoli a motore che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali,
nonché per l'acquisto di beni e servizi inerenti a tali veicoli, ivi compreso
l'acquisto di carburante. Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2,
della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 10 ottobre 2013 la
Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata
dalla Polonia. Con lettera del 14 ottobre 2013 la Commissione ha comunicato
alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame
della richiesta. Contesto generale L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
stabilisce che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA addebitata
su acquisti effettuati ai fini di operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26,
paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva prevede che l’utilizzazione di
un bene destinato all’impresa per fini estranei alla stessa, costituisce una
prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora l'acquisto del bene abbia dato
diritto ad una detrazione dell’IVA. Nel caso dei veicoli a motore tale sistema può
essere di difficile applicazione per una serie di ragioni, in primo luogo
perché è difficile stabilire accuratamente la ripartizione fra uso privato e
uso professionale. Se vengono tenute iscrizioni contabili, ciò comporta un
onere aggiuntivo per l’impresa e per l’amministrazione che devono mantenerle
aggiornate e controllarle. Il numero di veicoli interessati fa sì che anche una
sola evasione di modesta entità possa gonfiarsi fino a raggiungere importi
consistenti. In alternativa al sistema previsto dalla
direttiva, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a limitare la detrazione
iniziale ad una percentuale fissa e sollevare così l’impresa dal dovere di
contabilizzare a fini fiscali l’utilizzo privato, con il vantaggio di
semplificare il sistema a favore di tutti gli interessati e di garantire la
riscossione di una quota dell’imposta che altrimenti avrebbe potuto essere
evasa. La limitazione della percentuale richiesta è
pari al 50%, in base a una valutazione della stessa Polonia, e, ai sensi della
proposta, dovrebbe essere riesaminata ad ogni richiesta di proroga della
Polonia oltre il 2016. La Polonia è attualmente autorizzata in base
alla decisione di esecuzione 2010/581/UE[1]
del Consiglio a limitare al 60% il diritto a detrazione dell’IVA per
l'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o leasing
di taluni veicoli a motore diversi dalle autovetture, fino ad un massimo di 6 000
PLN. La decisione scade il 31 dicembre 2013. La nuova restrizione al diritto a detrazione
si applica dal 1° gennaio 2014 ai veicoli a motore non utilizzati dal
soggetto passivo esclusivamente a fini professionali. Tuttavia, alcuni tipi di
veicoli a motore sarebbero esclusi da tale restrizione e sarebbero quindi
soggetti alle regole normali, in particolare tutti i veicoli con oltre 9 posti
(compreso quello del conducente) e con un peso massimo totale superiore ai 3 500 chilogrammi.
Pertanto il campo d’applicazione viene limitato principalmente ad autovetture,
furgoni, camionette e motociclette. La restrizione si applica anche all'IVA
addebitata su qualsiasi spesa, ivi compreso l’acquisto di carburante, relativa
agli autoveicoli contemplati dalla presente misura speciale, purché tale spesa
non sia interamente connessa all'attività professionale del soggetto passivo,
cosa che si verifica, ad esempio, nel caso dell’installazione di tassametri. Di norma, le deroghe sono concesse per un
periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed
efficace. Pertanto, qualsiasi proroga dovrebbe avere durata limitata per poter
valutare se le condizioni, sulle quali si basava la deroga, sono ancora valide.
La Polonia ha chiesto l'autorizzazione di applicare la misura speciale oggetto
della presente proposta fino al 31 dicembre 2018. È tuttavia prassi comune concedere un periodo
di tre anni in casi analoghi (cfr. ad esempio le decisioni di esecuzione del
Consiglio 2012/232/UE[2]
e 2013/191/UE[3]).
Pertanto, si propone che la presente decisione scada entro la fine del 2016
e che la Polonia sia invitata a presentare una relazione entro il 1° aprile
2016 che comprenda un riesame della limitazione percentuale applicata in caso
di richiesta di nuova proroga oltre tale data. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta L’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE
prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione
dell’IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere le
esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di
disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione in
relazione ai veicoli a motore. Nel 2004 la Commissione ha presentato una
proposta volta, tra l’altro, a stabilire norme relative alle categorie di spesa
che possono essere soggette a una restrizione del diritto a detrazione (COM (2004)
728 def.[4]).
Il Consiglio non ha ancora raggiunto un accordo in merito a tale proposta. Coerenza
con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Non pertinente. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Valutazione d'impatto La proposta è volta a contrastare l’evasione
dell’IVA e a semplificare la procedura di imposizione della tassa e ha pertanto
un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La
soluzione è stata ritenuta dalla Polonia una misura adeguata ed è comparabile
ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La proposta è volta ad autorizzare la Polonia
ad applicare una deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di
limitare il diritto di un soggetto passivo a detrarre l’IVA sull'acquisto, il
noleggio o il leasing di taluni veicoli a motore e le spese correlate qualora
il veicolo non venga utilizzato esclusivamente per scopi professionali e la
spesa non sia interamente connessa all'attività professionale del soggetto
passivo. Nei casi in cui è stato limitato il diritto a detrazione, una deroga
all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
esonera il soggetto passivo dall’obbligo di contabilizzare a fini fiscali
l’utilizzazione non professionale di detto veicolo. La misura è limitata ai
veicoli che non superano un determinato numero di posti e un determinato peso
totale. La restrizione è fissata a una percentuale
forfettaria del 50%. Nell'eventuale richiesta di proroga la Polonia dovrà
riesaminare tale percentuale e riferire in merito alla necessità delle misure
di deroga. La decisione si applica fino alla prima fra le seguenti date: quella
specificata nella decisione o quella in cui entrano in vigore le norme
dell'Unione che disciplinano le restrizioni al diritto a detrazione nell’ambito
interessato. Base giuridica Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.
Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità in quanto la decisione riguarda un'autorizzazione concessa a
uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. Tenuto conto dell'ambito di applicazione
limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo
perseguito. Scelta degli strumenti Strumento proposto: decisione di esecuzione
del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per le
ragioni seguenti: A norma dell'articolo 395 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni
comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio,
che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di
esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere
indirizzata ad un singolo Stato membro. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non avrà un’incidenza negativa
sulle risorse proprie dell’Unione europea provenienti dall’IVA. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI La proposta comprende una clausola di riesame
e una clausola di cessazione dell'efficacia. 2013/0411 (NLE) Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION che autorizza la Polonia ad introdurre misure
di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[5], in particolare
l’articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con
lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2013, la Polonia
ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure speciali per taluni veicoli
stradali a motore e le spese a questi connesse, in deroga alle disposizioni
della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di un soggetto passivo
a detrarre l’IVA versata sull’acquisto di beni e servizi e a quelle che
impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati per
scopi non professionali. (2) In
conformità all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della
direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della
domanda presentata dalla Polonia con una lettera del 10 ottobre 2013. Con
lettera del 14 ottobre 2013 la Commissione ha comunicato alla Polonia che
disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame di detta domanda. (3) L’articolo 168
della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a
detrarre l’IVA imposta su beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni
soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale
direttiva prevede l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati
all’impresa, utilizzati per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del
suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa. (4) La
misura richiesta dalla Polonia deroga a tali disposizioni allo scopo di
limitare il diritto a detrazione dell’IVA sull’acquisto, il noleggio o il
leasing di taluni veicoli stradali a motore e le spese correlate, nonché di
esonerare il soggetto passivo dall’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA
l’uso non professionale dei veicoli oggetto della restrizione. (5) L’uso
non professionale dei veicoli a motore è difficile da determinare con
precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, implica spesso una
procedura complicata. In base alle misure richieste, l’importo dell’IVA sulle
spese ammissibili alla detrazione sui veicoli a motore che non sono interamente
utilizzati a fini professionali deve, salvo alcune eccezioni, essere fissato a
un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la
Polonia ritiene che sia giustificabile una percentuale del 50%. Al tempo
stesso, per evitare la doppia imposizione, occorre che l’obbligo di
contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale di un veicolo a motore sia
sospeso quando è soggetto a detta limitazione. Tali misure possono essere
giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione
dell’IVA e di evitare l’evasione con una contabilità scorretta e una falsa
dichiarazione fiscale. (6) La
limitazione del diritto a detrazione a norma delle misure speciali deve
applicarsi all’IVA pagata sull’acquisto, l’acquisto intracomunitario,
l’importazione, il noleggio o il leasing di determinati veicoli stradali a
motore e le spese connesse, compreso l’acquisto di combustibile. (7) Alcuni
tipi di autoveicoli devono essere esclusi dal campo d’applicazione delle misure
speciali dato che, a causa della loro natura o del tipo di attività per la
quale sono utilizzati, il loro uso per attività non professionali è considerato
trascurabile. Pertanto, le misure speciali non devono applicarsi ai veicoli con
più di 9 posti (compreso quello del conducente) o con un peso massimo
totale superiore ai 3 500 chilogrammi. Inoltre la restrizione del
diritto a detrazione non si applica all’IVA addebitata su qualsiasi spesa che
sia interamente connessa all'attività professionale del soggetto passivo. (8) Tali
misure di deroga devono essere limitate nel tempo per consentire una
valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la
percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali riguardanti l’uso
professionale. (9) Qualora
la Polonia considerasse necessaria un’ulteriore proroga delle misure di deroga
oltre il 2016, dovrà presentare alla Commissione con la richiesta di proroga,
entro il 1° aprile 2016, una relazione sull’applicazione delle suddette
misure comprendente un riesame della percentuale applicata. (10) Il 29
ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta[6] di direttiva del
Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE,
nella quale è prevista l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali
possono applicarsi esclusioni dal diritto a detrazione. A norma di tale
proposta limitazioni del diritto alla detrazione si potrebbero applicare ai
veicoli stradali a motore. Gli effetti delle misure di deroga previste dalla
presente decisione devono cessare alla data di entrata in vigore di tale
direttiva di modifica, se essa è anteriore alla data di scadenza stabilita
nella presente decisione. (11) La
deroga avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta
riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle
risorse proprie dell’Unione europea provenienti dall’IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE,
la Polonia è autorizzata a limitare al 50% il diritto a detrarre l’IVA
sull’acquisto, l’acquisto intracomunitario, l’importazione, il noleggio o il
leasing di veicoli stradali a motore nonché l’IVA sulle spese relative ai
veicoli, se il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per scopi
professionali. La restrizione di cui al primo comma non si applica
ai veicoli a motore con un peso massimo totale superiore ai 3 500 chilogrammi
o ai veicoli a motore con più di nove posti, compreso quello del conducente. La restrizione di cui al primo comma non si
applica all'IVA addebitata su qualsiasi spesa che sia interamente connessa alle
attività professionali del soggetto passivo. Articolo 2 In deroga all’articolo 26,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è
autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso
privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale,
l’uso a fini diversi da quelli professionali, di un veicolo al quale si applica
la limitazione di cui all’articolo 1 della presente decisione. Articolo 3 1. Gli effetti della presente decisione
decorrono dal giorno della notificazione. La presente decisione si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2014. Essa cessa di produrre effetti alla data di entrata
in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli
stradali a motore che non possono beneficiare della detrazione totale dell’IVA,
o il 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore. 2. Eventuali richieste di proroga delle misure
stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1° aprile 2016.
Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della
limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in
base alla presente decisione. Articolo 4 La Repubblica di Polonia è destinataria della
presente decisione. Done at Brussels, Per
il Consiglio Il
presidente [1] Decisione di esecuzione del Consiglio, del 27 settembre
2010 , che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura speciale
in deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, GU L 256 del 30.9.2010, pag. 24. [2] Decisione di esecuzione del Consiglio, del 26 aprile
2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26,
paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 117 del 1.5.2012,
pag. 7. [3] Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 aprile
2013, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga
all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto, GU L 113 del 25.4.2013, pag. 11. [4] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0728en01.pdf [5] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [6] COM(2004) 728 def. (GU C 24 del 29.1.2005,
pag. 10).