Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali /* COM/2013/0821 final - 2013/0407 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Introduzione 1. La presente proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intende rafforzare alcuni
aspetti del diritto alla presunzione di innocenza dell'indagato o imputato nei
procedimenti penali di tutta l'Unione europea, sino a quando non ne sia provata
la colpevolezza con sentenza definitiva, e il diritto di presenziare al proprio
processo. 2. Ai sensi dell'articolo 82,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la
cooperazione giudiziaria è fondata sul principio del riconoscimento reciproco
per cui le sentenze e le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro
devono essere considerate equivalenti a quelle emesse in un altro Stato membro,
qualunque esso sia, ed essere perciò esecutive in tutta l'Unione europea. La
cooperazione giudiziaria deve poggiare sulla fiducia reciproca tra i diversi
sistemi giudiziari, e l'idea che i diritti di indagati e imputati non siano
rispettati in ogni circostanza nuoce profondamente alla fiducia reciproca e,
quindi, alla cooperazione giudiziaria. 3. A questo riguardo il
programma di Stoccolma[1]
ha sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei
procedimenti penali. Al suo punto 2.4 il Consiglio europeo invita la Commissione
a presentare proposte secondo un approccio graduale volto a rafforzare i
diritti dell'indagato o imputato stabilendo norme minime comuni in materia di
diritto a un equo processo. 4. Sono già state adottate tre
misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali[2],
la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali[3] e la direttiva
2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare
un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle
persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le
autorità consolari[4].
La presente iniziativa fa parte di un pacchetto unico comprendente misure a
tutela di soggetti vulnerabili indagati o imputati nei procedimenti penali e
una direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per
indagati e imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato
d'arresto europeo. 5. Inoltre, il 14 giugno 2011 la
Commissione ha pubblicato un libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE
sulla giustizia penale nel settore della detenzione, allo scopo di portare
avanti una riflessione su come rafforzare la fiducia reciproca e l'applicazione
del principio del riconoscimento reciproco in questo campo, nel rispetto ed
entro i limiti delle competenze dell'Unione. 6. Il fine ultimo dell'agenda
della Commissione sui diritti procedurali è garantire il rispetto del diritto a
un equo processo nell'Unione europea; il principio della presunzione di
innocenza, insieme ai diritti ad esso correlati, contribuisce a preservarlo. I
vari diritti riconosciuti negli ultimi anni a indagati e imputati in
procedimenti penali attraverso le citate direttive europee - tra cui il diritto
all'interpretazione e alla traduzione, il diritto all'informazione e il diritto
di avvalersi di un difensore - non sono obiettivi fini a se stessi, bensì
strumenti di più ampia portata destinati a dare un contenuto concreto al
diritto a un equo processo. La presunzione di innocenza e i diritti ad essa
correlati contribuiscono a realizzarlo; laddove questa continuasse ad essere
violata negli Stati membri, gli obiettivi dell'agenda sui diritti procedurali
non potrebbero essere pienamente raggiunti. 7. È per questo motivo che il
Consiglio europeo nel programma di Stoccolma ha espressamente invitato la
Commissione ad affrontare la questione della presunzione di innocenza. 8. La Commissione ha condotto un'analisi
approfondita della questione nella sua valutazione d'impatto ed è giunta alla
conclusione che una misura riguardante certi aspetti della presunzione di
innocenza sia necessaria a rafforzare questo diritto fondamentale. Gli
obiettivi generali delle misure già adottate nel settore dei diritti
procedurali nei procedimenti penali - tra cui la direttiva chiave sul diritto
di avvalersi di un difensore - necessitano ancora che sia garantito in tutti gli
Stati membri dell'Unione europea un livello minimo di tutela del principio di
presunzione di innocenza. 9. La presente proposta si basa
sull'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, ai sensi del quale, "[l]addove
necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle
decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie
penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio
possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la
procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le
tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l'ammissibilità reciproca delle prove
tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella
procedura penale; c) i diritti delle vittime della
criminalità; d) […]." 10. L'attuale proposta contribuirà
altresì a potenziare le garanzie giuridiche che tutelano le persone coinvolte
in procedimenti avviati dalla Procura europea. La recente proposta di
regolamento del Consiglio[5]
chiarisce che l'indagato gode di tutti i diritti conferiti dal diritto dell'Unione
nonché degli altri diritti sanciti direttamente dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"), che devono
essere applicati conformemente al diritto nazionale, e fa esplicito riferimento
al diritto alla presunzione di innocenza. L'introduzione nell'attuale proposta
di norme più stringenti a tutela della presunzione di innocenza rafforza anche
le garanzie procedurali che si applicano nei procedimenti condotti dalla
Procura europea. 11. L'articolo 6, paragrafo 3, del
trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che i diritti fondamentali,
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU) e risultanti dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto
principi generali. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del TUE, l'Unione
riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, che ha lo
stesso valore giuridico del TFUE e del TUE. La Carta si applica alle
istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri nell'attuazione del diritto
dell'Unione, ad esempio nel campo della cooperazione giudiziaria in materia
penale nell'Unione europea. 12. L'articolo 47 della Carta
sancisce il diritto ad un giudice imparziale, mentre l'articolo 48
garantisce il diritto alla presunzione di innocenza e ha significato e portata
identici al diritto garantito dall'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU[6], ai sensi del quale
ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Questo principio è garantito
nella stessa formulazione dall'articolo 11, paragrafo 1, della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, mentre l'articolo 14, paragrafo 2, del Patto
internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)[7] contiene una
disposizione molto simile. 13. La Corte europea dei diritti
dell'uomo (di seguito "la Corte") ha chiarito la portata dell'articolo
6 della CEDU, affermando a più riprese che si applica anche nella fase
antecedente al processo nei procedimenti penali[8]
e che l'indagato o imputato gode dei diritti conferiti dall'articolo 6 della
CEDU sin dalle prime fasi dell'interrogatorio di polizia[9]. La Corte ha stabilito
che queste garanzie devono applicarsi anche ai testimoni quando sono in realtà
indagati per un reato, dal momento che la qualifica formale della persona è
irrilevante[10]. 14. Il principio della presunzione
di innocenza si è sviluppato nel corso degli anni. La Corte ha stabilito che l'articolo
6, paragrafo 2, della CEDU contiene tre condizioni fondamentali[11]: il diritto di non
essere presentato pubblicamente dalle autorità come condannato prima della
sentenza definitiva[12],
il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi
ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato,
e il diritto di quest'ultimo di essere informato delle accuse nei suoi
confronti. La Corte riconosce altresì l'esistenza di un legame evidente tra la
presunzione di innocenza e altri diritti a un equo processo, nel senso che
laddove questi siano violati, la presunzione di innocenza è a sua volta inevitabilmente
a rischio: il diritto di non incriminarsi, il diritto di non cooperare e di
restare in silenzio[13],
e il diritto alla libertà (e di non essere sottoposti a custodia cautelare)[14]. 15. Il diritto di presenziare al
processo è un diritto essenziale della difesa: secondo l'interpretazione della
Corte[15],
il diritto dell'imputato di comparire personalmente al processo fa parte del
diritto a un equo processo sancito dall'articolo 6 della CEDU, per cui il
rafforzamento dell'uno contribuirà a consolidare l'altro. 16. Il diritto di essere informato
dell'accusa è regolato dalla direttiva 2012/13/UE relativa al diritto all'informazione
nei procedimenti penali e non rientra pertanto nella presente proposta di
direttiva, così come non vi figura il tema della custodia cautelare, che forma
l'oggetto di altre iniziative distinte[16].
La presente proposta tratta invece di tutti gli altri aspetti del principio
della presunzione di innocenza già citati o ad esso correlati. 17. La presente proposta di
direttiva definisce requisiti minimi a livello dell'Unione europea per
disciplinare taluni aspetti del diritto dell'indagato o imputato alla
presunzione di innocenza, conformemente a quanto previsto nel programma di
Stoccolma e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Così facendo promuove l'applicazione della Carta, in particolare degli articoli
6, 47 e 48, fondandosi sull'articolo 6 della CEDU come interpretato dalla
giurisprudenza della Corte. 1.2. Esito della consultazione
delle parti interessate e valutazione d'impatto 18. Le parti interessate sono
state consultate a più riprese. 19. Nel 2006 la Commissione ha
pubblicato un libro verde[17]
sulla presunzione di non colpevolezza, a cui hanno risposto 11 Stati membri,
mentre esperti e professionisti indipendenti hanno avuto modo di sottolineare
il fenomeno di erosione del principio della presunzione di innocenza e di
affermare che, in particolare nelle indagini contro cittadini stranieri o non
residenti, il principio della "presunzione di colpevolezza" sembra sempre
più tollerato negli ordinamenti nazionali. 20. La Commissione ha inoltre
avuto contatti con i principali portatori d'interessi e ha tratto spunto dalle
conclusioni su altre iniziative incluse nel presente pacchetto. 21. Sul tema ha raccolto opinioni
di accademici, professionisti, giudici, avvocati della difesa e pubblici
ministeri in occasione della riunione del gruppo di esperti sulla politica
penale dell'Unione europea del 23
gennaio 2013. 22. Il 19 febbraio 2013 si è poi
tenuta una riunione specialmente dedicata alla presunzione di innocenza con i
rappresentanti dei ministeri della Giustizia degli Stati membri e della
Croazia. 23. Inoltre, nell'ambito dello
studio svolto per preparare la valutazione d'impatto che accompagna la presente
proposta, il 27 febbraio 2013 è stato aperto un sondaggio online, pubblicato
sul sito della DG Giustizia e su quello della Rete giudiziaria europea. Ne sono
stati informati per email tutti i maggiori portatori d'interessi e sono
pervenute più di 100 risposte. Il sondaggio si è concentrato non solo sulla
situazione giuridica riguardante la protezione del diritto alla presunzione di
innocenza negli Stati membri, ma soprattutto sul suo funzionamento in concreto.
I risultati del sondaggio sono stati inclusi nell'allegato III della
valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. La valutazione d'impatto,
disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/governance],
ha evidenziato che il livello delle garanzie nella legislazione degli Stati
membri è, in generale, accettabile e non sembrano esservi problemi sistemici in
questo settore. Tuttavia, esistono ancora questioni sulle quali occorre
migliorare le garanzie giuridiche; d'altro canto, sono ancora troppo frequenti
i casi di violazione della presunzione di innocenza nell'Unione europea. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 2.1. Disposizioni specifiche Articolo 1 - Oggetto 24. L'obiettivo della direttiva è
definire norme minime riguardo ad alcuni aspetti del diritto alla presunzione di
innocenza di indagati e imputati sino a quando non ne sia provata la
colpevolezza con sentenza definitiva. La direttiva disciplina: il diritto di
non essere presentato come colpevole dalle autorità pubbliche prima della
sentenza definitiva, il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica
accusa e che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve
valere in favore dell'imputato, il diritto di non incriminarsi, il diritto di
non cooperare e il diritto al silenzio, nonché il diritto di presenziare al
proprio processo. Articolo 2 - Campo d'applicazione 25. La direttiva si applica all'indagato
o imputato a partire dall'avvio del relativo procedimento penale, anche prima
che l'indagato sia messo al corrente dalle autorità competenti del fatto di
essere indagato o imputato per un reato, e fino alla conclusione del
procedimento, ossia fino alla pronuncia della sentenza definitiva. 26. I livelli e le esigenze di
tutela del diritto alla presunzione di innocenza sono diversi a seconda che si
tratti di persone fisiche o giuridiche, come riconosce la giurisprudenza della
Corte di giustizia sul diritto di non autoaccusarsi[18]. La direttiva tiene
conto di queste differenze e si applica pertanto solo alle persone fisiche. 27. La tutela del diritto alla
presunzione di innocenza delle persone giuridiche è comunque assicurata dalle
garanzie vigenti nel diritto nazionale e nel diritto dell'Unione, interpretate
dai giudici nazionali e dalla Corte di giustizia, nonché nella CEDU
interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 28. Viene così mantenuto e
rispettato l'approccio graduale dell'intervento legislativo dell'Unione, in
particolare in materia di diritti delle persone fisiche nel procedimento
penale. A seconda dell'evoluzione della normativa nazionale e della
giurisprudenza, in futuro potranno essere prese in considerazione altre
iniziative in questo campo. Articolo 3 — Presunzione di innocenza 29. Questa disposizione sancisce
il diritto alla presunzione di innocenza. Articolo 4 - Riferimenti in pubblico alla
colpevolezza prima della condanna 30. La Corte ha definito come uno
degli aspetti fondamentali del principio della presunzione di innocenza il
fatto che né un giudice né un funzionario pubblico possano pubblicamente
presentare un indagato o imputato come colpevole di un reato se questi non sia
stato processato e condannato per tale reato con sentenza definitiva[19]. Questo principio
dovrebbe inoltre estendersi, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, a
tutte le autorità pubbliche[20].
In entrambi i casi, infatti, si rischia di incoraggiare l'opinione pubblica a
credere alla colpevolezza dell'interessato e di pregiudicare la valutazione dei
fatti dell'autorità giudiziaria. 31. Tale
principio dovrebbe fare salva la possibilità di pubblicare, conformemente al
diritto nazionale, le decisioni che comminano sanzioni a seguito di
procedimenti amministrativi. Articolo 5 - Onere e grado della prova 32. La presunzione di innocenza
presuppone che l'onere della prova incomba alla pubblica accusa e che qualsiasi
dubbio in merito alla colpevolezza debba valere in favore dell'indagato o dell'imputato
(in dubio pro reo). Ne discende che la decisione del giudice deve
fondarsi su prove fornite e non su mere accuse o supposizioni, senza per questo
nulla togliere all'indipendenza della magistratura nel valutare la colpevolezza
dell'indagato o imputato. D'altro canto, la Corte europea dei diritti dell'uomo
ha però ammesso che in casi determinati e limitati l'onere della prova possa
essere invertito e incombere alla difesa. Questo articolo rispecchia il
principio dettato dalla Corte[21],
che traduce il giusto equilibrio fra l'interesse pubblico (le esigenze
della pubblica accusa) e i diritti della difesa. La direttiva fa salve le
possibilità accordate alla difesa di produrre prove secondo il diritto
nazionale applicabile. Articolo 6 e articolo 7 - Diritto di non
incriminarsi e di non cooperare, diritto al silenzio 33. Questi due articoli sanciscono
il diritto di non incriminarsi e di non cooperare e il diritto al silenzio. Il
diritto di non essere obbligati a testimoniare contro di sé, il diritto di non
confessare e di non cooperare così come la facoltà di non rispondere sono norme
generalmente riconosciute a livello internazionale e costituiscono il fulcro
della nozione di un equo processo ai sensi dell'articolo 6 della CEDU[22]. La ratio
è quella di proteggere l'imputato dall'indebita coercizione delle autorità,
contribuendo così ad evitare errori giudiziari e a realizzare gli obiettivi
dell'articolo 6 della CEDU. Il "grado di coercizione" esercitata
sull'indagato o imputato per costringerlo a fornire informazioni in merito alle
accuse contro di lui non può, sia pur per ragioni di sicurezza e ordine
pubblico, minare l'essenza stessa del suo diritto di non incriminarsi e del suo
diritto al silenzio[23].
Deve comunque essere rispettato l'articolo 3 della CEDU relativo al divieto di
tortura, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 34. Il diritto di non incriminarsi
ha principalmente l'obiettivo di rispettare la volontà dell'indagato o imputato
di non rispondere e, in particolare, presuppone che la pubblica accusa tenti di
raccogliere elementi contro l'indagato o l'imputato senza ricorrere a prove
ottenute mediante metodi coercitivi o oppressivi a dispetto della volontà dell'indagato
o imputato. La portata di questo diritto, peraltro, non è limitata ai casi in
cui la coercizione abbia pesato sull'imputato o in cui la sua volontà sia stata
in qualche modo sopraffatta[24].
In questo senso, secondo la Corte, il diritto in questione è strettamente
legato alla presunzione di innocenza sancita dall'articolo 6, paragrafo 2,
della CEDU. 35. L'indagato o imputato dovrebbe
essere tempestivamente informato del suo diritto di rimanere in silenzio, come
previsto dalla direttiva 2012/13/UE. Tali informazioni dovrebbero riguardare
anche il contenuto del diritto in questione e le eventuali conseguenze del suo
esercizio o della rinuncia ad esso. 36. È escluso che possano trarsi
conclusioni dall'esercizio di questi diritti: il diritto rimarrebbe infatti
meramente sulla carta se l'indagato o imputato dovesse temere che la mancanza
di cooperazione da parte sua o il suo silenzio possano essere usati contro di
lui nelle fasi successive del procedimento penale. Solo così può essere garantito
che l'indagato o imputato eserciti effettivamente tali diritti e senza timore
che siano usati a suo danno. Perciò la direttiva prevede anche un rimedio
specifico e immediato, ovvero vieta l'uso di prove ottenute in violazione di
questi diritti, salvo nei casi eccezionali in cui l'uso di tali prove non
pregiudica l'equità complessiva del procedimento[25]. 37. Il fatto che non sia dato
trarre conclusioni dall'esercizio di questi diritti e che tale esercizio non
possa essere usato contro l'indagato o imputato durante il procedimento penale,
non dovrebbe impedire agli Stati membri di tener conto dell'eventuale
comportamento cooperativo nel momento in cui viene decisa in concreto la pena
da comminare. Articolo 8 e Articolo 9 — Diritto
di presenziare al proprio processo 38. Se una persona non è presente
durante il proprio processo, il suo diritto di difesa è a rischio. In questo
caso, infatti, l'imputato non è in grado né di rendere la sua versione dei
fatti al giudice, né di presentare prove a suo favore e può quindi essere
giudicato colpevole senza aver potuto contestare le tesi a fondamento di tale
condanna. 39. Il diritto di presenziare al
processo, o l'essere in grado di rinunciare a tale diritto dopo essere stato
debitamente informato, è indispensabile per l'esercizio dei diritti della
difesa. 40. L'articolo 8 prevede che gli
Stati membri assicurino che il diritto di presenziare al processo si applichi a
qualunque processo il cui oggetto è valutare la colpevolezza dell'imputato (che
la decisione finale sia di condanna o di assoluzione). La presenza dell'indagato
o imputato in questa fase del procedimento penale è particolarmente importante,
date le conseguenze che potrebbe avere. 41. L'articolo 8 sancisce il
diritto di presenziare al processo già conferito all'imputato dalla CEDU e
stabilisce altresì eccezioni molto limitate, conformemente a quanto già
previsto dalla Carta, dalla CEDU e dal diritto dell'Unione[26]. Nulla vieta però agli
Stati membri di fare ricorso a "procedure semplificate" per i reati
minori più comuni, purché siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo
8. L'articolo 9 dispone un rimedio, già sancito dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo, per i casi in cui il diritto di presenziare al processo non sia
stato rispettato, ovvero l'obbligo di prevedere un nuovo processo[27]. Articolo 10 – Mezzi di ricorso 42. Secondo la costante
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la forma più
appropriata di ricorso contro la violazione del diritto a un equo processo
previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, è garantire che l'indagato
o imputato possa, per quanto possibile, essere posto nella condizione in cui si
sarebbe trovato se i suoi diritti non fossero stati violati[28]. Articolo 11 - Raccolta dei dati 43. Al fine di verificare e
valutare l'efficacia e l'efficienza della direttiva, occorre che gli Stati
membri raccolgano dati in merito all'esercizio dei diritti dalla stessa
sanciti. Fra i dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità
giudiziarie e dalle autorità di contrasto in merito al tipo di ricorso
applicato ogniqualvolta vi sia stata violazione della presunzione di innocenza
e del diritto di presenziare al processo. Articolo 12 - Clausola di non regressione 44. La finalità di questo articolo
è assicurare che la definizione di norme minime comuni ai sensi della direttiva
non comporti un affievolimento delle norme vigenti in alcuni Stati membri, e
che siano fatte salve le disposizioni della Carta e della CEDU. Poiché la
direttiva introduce norme minime, in conformità all'articolo 82 TFUE, gli Stati
membri rimangono liberi di definire norme più restrittive di quelle approvate
con la presente direttiva. Articolo 13 – Recepimento 45. L'articolo dispone che gli
Stati membri devono recepire la direttiva entro il xx /xx/ 201x e
inviare alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni
di attuazione nell'ordinamento nazionale. Vista la semplicità delle misure di
attuazione, per svolgere il suo compito di controllo del recepimento della
direttiva la Commissione non richiede documenti esplicativi, poiché le singole
misure di attuazione da comunicare dovrebbero essere sufficientemente chiare. Articolo 14 – Entrata in vigore 46. L'articolo stabilisce che la
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.2. Principio di sussidiarietà 47. Nella legislazione degli Stati
membri il diritto alla presunzione di innocenza varia in modo sostanziale, così
come variano tutti gli aspetti connessi. La giurisprudenza della Corte mostra
come le violazioni della presunzione di innocenza e dei diritti ad essa
correlati siano ricorrenti, il che porta ad una mancanza di fiducia reciproca
tra autorità giudiziarie dei vari Stati membri dell'UE, perciò riluttanti all'idea
di cooperare tra loro. La valutazione d'impatto che accompagna la presente
proposta mostra che, da sola, la Corte non garantisce pienamente la tutela
della presunzione di innocenza: alcuni dei suoi aspetti non sono stati trattati
di recente o non lo sono stati in modo esaustivo e il procedimento d'impugnazione
dinanzi alla Corte interviene solo a posteriori una volta esaurite tutte le vie
di ricorso nazionali. La presente direttiva integrerà le garanzie previste
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e garantirà che la presunzione di
innocenza sia protetta sin dall'inizio del procedimento penale, anche mediante
la possibilità di accedere a meccanismi di ricorso dell'UE. 48. L'obiettivo della proposta non
può essere realizzato in maniera sufficiente dai soli Stati membri, considerato
che il suo fine è promuovere la fiducia reciproca; occorre un intervento dell'Unione
europea, che istituisca norme minime comuni coerenti applicabili all'intera
Unione. Conferma di ciò si trova nel programma di Stoccolma, in cui il
Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad occuparsi della questione della
presunzione di innocenza. Essendo il fine quello di rafforzare la fiducia
reciproca, la proposta ravvicinerà le norme procedurali degli Stati membri
relative a taluni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza e al
diritto di presenziare al proprio processo nei procedimenti penali. La proposta
rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. 2.3. Principio di proporzionalità 49. La proposta ottempera al
principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il
conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è
necessario a tale scopo. La proposta disciplina solo alcuni aspetti della
presunzione di innocenza maggiormente legati al funzionamento degli strumenti
del riconoscimento reciproco e alla cooperazione giudiziaria in materia penale
ed è limitata alle persone fisiche. Tale impostazione è conforme all'approccio
graduale dell'intervento legislativo dell'Unione nel settore dei diritti
procedurali in materia penale e all'esigenza di un intervento proporzionato. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO 50. La presente proposta non
incide sul bilancio dell'UE. 2013/0407 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei
procedimenti penali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[29], visto il parere del Comitato delle regioni[30], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La presente direttiva intende
rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo
norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del
diritto di presenziare al processo. (2) Stabilendo norme minime sulla
protezione dei diritti procedurali di indagati o imputati, la presente
direttiva dovrebbe rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di
giustizia penale degli altri Stati membri, e può quindi contribuire a
facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali
norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera
circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri. (3) Il programma di Stoccolma[31] ha sottolineato con
forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al punto
2.4 del programma il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare
proposte secondo un approccio graduale volto a rafforzare i diritti di indagati
e imputati. L'agenda dell'UE sui diritti procedurali è concepita per operare
come un tutt'uno, perciò i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto
quando ne saranno state applicate tutte le componenti. (4) Nel programma di Stoccolma il
Consiglio europeo invita la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei
diritti procedurali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia
necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza,
per promuovere una migliore cooperazione nel settore. (5) Sono già state adottate tre
misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[32], la direttiva
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[33] e la direttiva
2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[34]. (6) È
opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali.
Non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva i procedimenti
sanzionatori di natura amministrativa, ad esempio in materia di concorrenza,
commercio, fiscalità e servizi finanziari, e le indagini connesse svolte da
autorità amministrative, né i procedimenti in materia civile. (7) È auspicabile che, al fine di
garantire il diritto a un equo processo, la presente direttiva faciliti l'applicazione
pratica del diritto alla presunzione di innocenza e di tutti gli aspetti ad
esso connessi, nonché del diritto di presenziare al proprio processo. (8) È opportuno che la presente
direttiva si applichi alle persone fisiche indagate o imputate per un reato e
che ciò avvenga in ogni fase del procedimento, anche prima che dette persone
siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro,
mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per
un reato, fino alla conclusione del procedimento. (9) La presente direttiva prende
atto dei diversi livelli ed esigenze di tutela di alcuni aspetti del diritto
alla presunzione di innocenza nei riguardi delle persone fisiche e delle
persone giuridiche. Una tale protezione accordata alle persone fisiche
rispecchia la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
mentre la Corte di giustizia ha riconosciuto, dal canto suo, che i diritti
derivanti dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone
giuridiche allo stesso modo rispetto a quanto accade per le persone fisiche. (10) Allo stato attuale di sviluppo
della legislazione e della giurisprudenza in ambito nazionale ed europeo,
appare prematuro legiferare a livello dell'Unione sul diritto alla presunzione di
innocenza per le persone giuridiche. (11) È opportuno che la tutela del
diritto delle persone giuridiche alla presunzione di innocenza sia lasciata
alle garanzie normative e alla giurisprudenza esistenti, la cui evoluzione
dovrebbe permettere di stabilire se è necessario un intervento dell'Unione. (12) Ai fini della presente
direttiva, per "autorità giudiziarie o di contrasto" si intendono le
autorità pubbliche che, in virtù del diritto nazionale, esercitano poteri nell'ambito
del procedimento penale. (13) La presunzione di innocenza è
violata se, in mancanza di una prova legale antecedente della colpevolezza, le
autorità giudiziarie o altre autorità pubbliche presentano, in una decisione
giudiziaria o una dichiarazione pubblica, l'indagato o imputato come se fosse
già stato condannato. (14) L'onere della prova incombe
alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'imputato.
Pertanto, la presunzione di innocenza risulta violata qualora l'onere della
prova sia trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali
poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice e la sua
indipendenza nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato. (15) Tuttavia, in certi casi l'inversione
dell'onere della prova non dovrebbe essere incompatibile con la presunzione di
innocenza, purché siano preservate determinate garanzie: le presunzioni di
fatto o di diritto dovrebbero rimanere entro limiti ragionevoli adeguati all'importanza
degli interessi in gioco, ed essere confutabili, ad esempio attraverso nuove
prove su circostanze attenuanti o in caso di forza maggiore. (16) Il diritto di non incriminarsi
e di non cooperare è un aspetto importante del principio della presunzione di
innocenza. L'indagato o imputato, se invitato a rilasciare dichiarazioni o a
rispondere a domande, non dovrebbe essere costretto a produrre prove o
documenti o a fornire informazioni che possono portarlo a incriminarsi. (17) È necessario limitare qualunque
coercizione utilizzata per obbligare l'indagato o imputato a fornire
informazioni. Per determinare se usando coercizione non sono stati violati i
diritti in questione, occorre tener conto, alla luce di tutte le circostanze
del caso, della natura e del grado di coercizione esercitata per ottenere le
prove, della portata dell'interesse pubblico ad accertare e punire il reato in
questione, dell'esistenza di eventuali garanzie procedurali e dell'uso a cui
sono destinati gli elementi di prova così raccolti. Tuttavia, il grado di
coercizione esercitata sull'indagato o imputato per costringerlo a fornire
informazioni in merito alle accuse contro di lui non dovrebbe, sia pur per
ragioni di sicurezza e ordine pubblico, minare l'essenza stessa del suo diritto
di non incriminarsi e del suo diritto al silenzio. (18) È opportuno che il diritto di
non incriminarsi e di non cooperare non si estenda all'utilizzo in un
procedimento penale del materiale probatorio che può essere sì ottenuto dall'indagato
o imputato ricorrendo a poteri coercitivi, ma che esiste indipendentemente
dalla volontà di quest'ultimo come quello ottenuto sulla base di un mandato, o
per il quale sussista l'obbligo per legge di conservarlo e fornirlo su
richiesta, o l'analisi dell'aria alveolare espirata, o del sangue e delle
urine, o dei tessuti corporei per la prova del DNA. (19) Il diritto al silenzio è un
aspetto importante del principio della presunzione di innocenza che dovrebbe
fungere da protezione contro l'auto incriminazione. (20) Il diritto di non incriminarsi
e di non cooperare, così come il diritto al silenzio, dovrebbero applicarsi a
domande pertinenti rispetto al reato di cui la persona è indagata o imputata e
non, ad esempio, a domande riguardanti l'identificazione personale dell'indagato
o imputato. (21) Il diritto a un equo processo
è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto dell'imputato
di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito
in tutto il territorio dell'Unione. (22) Tuttavia, il diritto dell'imputato
di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni l'imputato
può, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi. (23) A certe condizioni ben
definite che consentono di garantire l'effettivo rispetto del diritto a un equo
processo, dovrebbe essere possibile che il processo il cui esito è un verdetto
di colpevolezza o di innocenza, si svolga in assenza dell'indagato o imputato. (24) Non è opportuno che la
presente direttiva disciplini le forme e i metodi, compresi gli obblighi
procedurali, che sono utilizzati per raggiungere i risultati specificati
riguardo al diritto di presenziare al processo, trattandosi di questioni
regolate dal diritto nazionale degli Stati membri. (25) Nell'esaminare se il modo in
cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l'interessato
sia a conoscenza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare
attenzione anche alla diligenza impiegata dall'interessato al fine di ricevere
le informazioni a lui destinate. (26) Conformemente al principio
dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire
mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti
conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione. Un mezzo di ricorso efficace in
caso di violazione dei principi sanciti dalla presente direttiva dovrebbe
avere, per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella
posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse
verificata. (27) Al fine di controllare e
valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che gli Stati
membri raccolgano dati sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente
direttiva. Tali dati dovrebbero includere quelli raccolti dalle autorità
giudiziarie e di contrasto sui mezzi di ricorso utilizzati in caso di
violazione di uno degli aspetti del diritto alla presunzione di innocenza
disciplinati dalla presente direttiva, e in caso di violazione del diritto di
presenziare al processo. (28) La presente direttiva difende
i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresi la
proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto
alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il
diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle
persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. (29) La presente direttiva
stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti
al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela
più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle
decisioni giudiziarie che dette norme minime mirano a facilitare. Il livello di
tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea o della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come
interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte
europea dei diritti dell'uomo. (30) Poiché gli obiettivi della
presente direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni su
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali, non possono essere conseguiti
in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle
dimensioni della misura, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima
può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5
del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (31) [A norma dell'articolo 3 del
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto
allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri
hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione
della presente direttiva] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo
n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di
tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente
direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione][35]. (32) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa
vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO 1
Oggetto e campo d'applicazione Articolo 1
Oggetto La presente direttiva stabilisce norme minime
concernenti: a) alcuni aspetti del diritto alla
presunzione di innocenza nei procedimenti penali; b) il diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali. Articolo 2
Campo d'applicazione La presente direttiva si applica alle persone
fisiche indagate o imputate in un procedimento penale sino alla sua conclusione
definitiva. CAPO 2
Diritto alla presunzione di innocenza Articolo 3
Presunzione di innocenza Gli Stati membri assicurano che all'indagato o
imputato sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia
legalmente accertata la colpevolezza. Articolo 4
Riferimenti in pubblico alla colpevolezza prima della condanna Gli Stati membri provvedono affinché, prima
della condanna definitiva, le autorità pubbliche non possano presentare in
dichiarazioni pubbliche e decisioni ufficiali l'indagato o imputato come se
fosse già condannato. Gli Stati membri provvedono affinché siano
adottate le misure necessarie in caso di violazione di tale obbligo. Articolo 5
Onere e grado della prova 1. Gli Stati membri assicurano
che l'onere di provare la colpevolezza dell'indagato o imputato incomba alla
pubblica accusa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti
esercitati d'ufficio dal giudice del processo. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché la presunzione che comporti l'inversione dell'onere della prova a carico
dell'indagato o imputato sia sufficientemente forte da giustificare la deroga a
tale principio, e sia confutabile. Per confutare tale presunzione è
sufficiente che la difesa adduca prove in grado di sollevare un ragionevole
dubbio in merito alla colpevolezza dell'indagato o imputato. 3. Gli Stati membri assicurano
che, quando il giudice esamina la colpevolezza dell'indagato o imputato e
sussiste un ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza, questi sia assolto. Articolo 6
Diritto di non incriminarsi e di non cooperare 1. Gli Stati membri assicurano
che all'indagato o imputato, in qualunque procedimento penale, sia riconosciuto
il diritto di non incriminarsi e di non cooperare. 2. Il diritto di cui al
paragrafo 1 non si estende all'utilizzo in un procedimento penale del materiale
probatorio che può essere ottenuto dall'indagato o imputato ricorrendo a poteri
coercitivi, ma che esiste indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo. 3. L'esercizio del diritto di
non incriminarsi o del diritto di non cooperare non può essere utilizzato
contro l'indagato o imputato in una fase successiva del procedimento né può
essere considerato come una conferma dei fatti. 4. Non sono ammissibili le prove
ottenute in violazione del presente articolo, salvo qualora il loro uso non
pregiudichi l'equità del procedimento nel suo complesso. Articolo 7
Diritto al silenzio 1. Gli Stati membri garantiscono
che l'indagato o imputato che sia sottoposto ad interrogatorio dalla polizia o
altre autorità di contrasto o giudiziarie in merito al reato che gli viene
contestato abbia il diritto di restare in silenzio. 2. Gli Stati membri informano
tempestivamente l'indagato o imputato del suo diritto al silenzio e spiegano il
contenuto di tale diritto e le conseguenze del suo esercizio e della rinuncia
ad esso. 3. L'esercizio del diritto al
silenzio non può essere utilizzato contro l'indagato o imputato in una fase
successiva del procedimento né può essere considerato come una conferma dei
fatti. 4. Non sono ammissibili le prove
ottenute in violazione del presente articolo, salvo qualora il loro uso non
pregiudichi l'equità del procedimento nel suo complesso. CAPO 3
Diritto di presenziare al processo Articolo 8
Diritto di presenziare al processo 1. Gli Stati membri garantiscono
che l'indagato o imputato abbia il diritto di presenziare al proprio processo. 2. Gli Stati membri possono
riconoscere al giudice la facoltà di decidere della colpevolezza in assenza
dell'indagato o sospettato, purché quest'ultimo: a) a tempo debito: i) sia stato citato personalmente
e sia quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo, o
sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del
luogo fissati per il processo, in modo tale che sia stabilito
inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato; e ii) sia stato informato del
fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in
giudizio, oppure b) essendo al corrente della
data fissata per il processo, abbia conferito un mandato a un difensore,
nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, e sia stato
in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore. 3. Qualora non ricorrano le
condizioni di cui al paragrafo 2, uno Stato membro può procedere all'esecuzione
della decisione di cui a detto paragrafo se l'interessato, dopo averne ricevuto
notifica ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo
processo o ad un ricorso in appello cui ha il diritto di partecipare e che
consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può
condurre alla riforma della decisione originaria: a) ha dichiarato espressamente
di non opporsi alla decisione; oppure b) non richiede un nuovo
processo né presenta ricorso in appello entro il termine stabilito. Articolo 9
Diritto a un nuovo processo Gli Stati membri assicurano che, in caso di
assenza dell'indagato o imputato al processo di cui all'articolo 8, paragrafo
1, e laddove non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2
e 3, l'interessato abbia il diritto a un nuovo processo in cui possa esercitare
il diritto di presenziare e che consenta di riesaminare il merito della causa,
comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione
originaria. CAPO 4
Disposizioni generali e finali Articolo 10
Mezzi di ricorso 1. Gli Stati membri provvedono
affinché l'indagato o imputato disponga di un ricorso effettivo in caso di
violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva. 2. Tale ricorso effettivo ha,
per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella stessa
posizione in cui si sarebbe trovato se non ne fossero stati violati i diritti,
così da salvaguardare il diritto a un equo processo e il diritto alla difesa. Articolo 11
Raccolta dei dati Entro […], e successivamente ogni tre anni,
gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati relativi al modo in cui sono
stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva. Articolo 12
Clausola di non regressione Nessuna disposizione della presente direttiva
può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle
garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto
internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di
protezione più elevato. Articolo 13
Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dalla sua
pubblicazione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di
tali disposizioni. Le disposizioni adottate
dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno
che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 14
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 15
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C 115
del 4.5.2010, pag. 1. [2] GU L 280
del 26.10.2010, pag. 1. [3] GU L 142
dell'1.6.2012, pag. 1. [4] GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1. [5] Proposta di
regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013) 534
final del 17.7.2013). [6] GU C 303
del 14.12.2007, pag. 30. Spiegazioni relative alla Carta dei diritti
fondamentali. [7] 999
U.N.T.S. 171. L'ICCPR è una convenzione internazionale sui diritti civili e
politici aperta alla firma con risoluzione dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite del 16 dicembre 1966 e ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione
europea, che da essa sono quindi vincolati ai sensi del diritto internazionale. [8] Sentenza
del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia, ricorso n. 36391/02, punto 50. [9] Ibidem, punto 52. [10] Sentenza del
14 ottobre 2010, Busco c. Francia, ricorso
n. 1466/07, punto 47. [11] Sentenza del
6 dicembre 1988, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, ricorsi
10588/83, 10589/83 e 10590/83. Si veda anche la sentenza del 10 febbraio 1995, Allenet
de Ribemont c. Francia, ricorso 15175/89. [12] Sentenza del
25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera, ricorso 8660/79. [13] Sentenza del 25 febbraio 1993, Funke c. Francia, ricorso 10828/84, sentenza dell'8 febbraio 1996, Murray
c. Regno Unito, ricorso 18731, sentenza del 17 dicembre 1996, Saunders
c. Regno Unito, ricorso 19187/91. [14] Fatta eccezione
per i casi in cui l'interesse pubblico giustifica una deroga al principio del
diritto alla libertà — si veda la sentenza del 26 ottobre 2010, Kudla c.
Polonia, ricorso 30210/96. [15] Sentenza del 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, ricorso 9024/80. [16] COM(2011) 327
final del 14.6.2011. I temi del libro verde erano la custodia cautelare e il
mutuo riconoscimento delle misure cautelari detentive e non detentive. La
Commissione ha ricevuto 81 contributi dagli Stati membri, dalla società civile
e da organizzazioni non governative, la cui sintesi è pubblicata sul suo sito
web http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm. Si veda anche la decisione quadro
2009/829/GAI, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20). [17] COM(2006) 174
final, del 26.4.2006. [18] Si vedano,
tra l'altro, le sentenze nella causa C-301/04 P, Commissione/ SGL Carbon,
Raccolta 2006, pag. I‑5915 e nella causa
T-112/98, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Raccolta 2001 pag. II-732. [19] Si veda Minelli
c. Svizzera. [20] Si veda Allenet
de Ribemont c. Francia. [21] Si veda tra l'altro
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: sentenza del 7
ottobre 1988, Salabiaku c. Francia, ricorso 10519/83, sentenza Barberà,
Messegué e Jabardo c. Spagna, precitata, sentenza del 20 marzo 2001, Telfner
c. Austria, ricorso 33501/96. [22] Si vedano,
tra l'altro, le sentenze Funke c. Francia, Murray c. Regno Unito,
Saunders c. Regno Unito, precitate, la sentenza del 21 dicembre 2000, Heaney
e McGuiness c. Irlanda, ricorso 34720/97, la sentenza dell'11 luglio 2006, Jalloh
c. Germania, ricorso 54810/00. [23] Si veda Heaney
e McGuiness c. Irlanda, precitata, punti 55 e 58. [24] Si veda la
sentenza del 5 novembre 1992, Allan c. Regno Unito, ricorso 48539/99,
punto 50. [25] Si veda Allan
c. Regno Unito, precitata, punto 42. [26] Si veda la
decisione 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 (GU L 81 del
27.3.2009, pag. 24). [27] Colozza c.
Italia. [28] Si vedano:
sentenza del 30 giugno 2005, Teteriny
c. Russia, ricorso 11931/03, punto 56, sentenza del 31 ottobre 2006,
Jeličić
c. Bosnia Herzegovina, ricorso 41183/02, punto 53, e sentenza del 17
luglio 2007 Mehmet
e Suna Yiğit c. Turchia, ricorso 52658/99, punto 47, sentenza Salduz
c. Turchia, precitata, punto 72. [29] GU C […] del
[…], pag. […]. [30] GU C […] del
[…], pag. […]. [31] GU C 115 del
4.5.2010, pag. 1. [32] Direttiva
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010,
sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L
280 del 26.10.2010, pag. 1). [33] Direttiva
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul
diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 142
dell'1.6.2012, pag. 1). [34] Direttiva
2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al
diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e
con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1). [35] La versione
ultima di questo considerando dipenderà dalla posizione definitiva che Regno
Unito e Irlanda decideranno di assumere ai sensi delle disposizioni del
protocollo n. 21.