52013PC0814

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi /* COM/2013/0814 final - 2013/0400 (CNS) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La questione dell’erosione della base imponibile delle società rappresenta un’importante priorità politica di numerosi paesi dell’Unione e di paesi terzi ed è stata all’ordine del giorno delle recenti riunioni del G20 e del G8[1]; l’OCSE sta attualmente portando avanti lavori sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (“BEPS”) che sono largamente apprezzati[2].

La lotta contro la doppia non imposizione è uno dei principali settori dell’UE in cui è necessaria un’azione urgente e coordinata: essa si iscrive nell’ambito di sforzi continui tesi a migliorare il corretto funzionamento del mercato interno colmando le lacune fiscali derivanti dallo sfruttamento delle differenze esistenti fra i sistemi fiscali nazionali. La doppia non imposizione priva gli Stati membri di entrate considerevoli e crea una concorrenza sleale tra le imprese nel mercato unico.

Un esempio specifico di doppia non imposizione è stato individuato nel 2009 dal gruppo “Codice di condotta sulla tassazione delle imprese”[3] per quanto riguarda talune costruzioni ibride. Dalle risposte alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione nel 2012 sulla questione della doppia non imposizione[4] è emerso che in generale tali pratiche sono indesiderabili.

Le costruzioni finanziarie ibride sono strumenti finanziari che presentano caratteristiche sia del finanziamento del debito che del conferimento di capitale. A causa del diverso trattamento fiscale dei finanziamenti ibridi (debito o capitale) negli Stati membri, i pagamenti effettuati nell’ambito di un finanziamento ibrido transfrontaliero sono considerati spese fiscalmente deducibili in uno Stato membro (Stato membro del pagatore) e distribuzioni di utili esenti da imposta nell’altro Stato membro (Stato membro del beneficiario), il che risulta in un’involontaria doppia non imposizione.

Per risolvere il problema, il gruppo “Codice di condotta” ha adottato degli orientamenti in base ai quali lo Stato membro ricevente dovrebbe seguire il trattamento fiscale assegnato ai pagamenti di finanziamenti ibridi dallo Stato membro della fonte (ovvero non concedere nessuna esenzione fiscale ai pagamenti di finanziamenti ibridi che sono deducibili nello Stato membro della fonte)[5].

Tuttavia, la soluzione concordata dal gruppo “Codice di condotta” non può essere attuata senza difficoltà ai sensi della direttiva 2011/96[6], modificata a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia[7], concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (direttiva sulle società madri e figlie – “DSMF” ). Secondo la DSMF gli Stati membri, subordinatamente a varie condizioni di ammissibilità, sono tenuti ad esentare dalla tassazione (o ad accordare un credito per l’imposizione all’estero) le distribuzioni di utili che le società madri hanno ricevuto dalle società figlie situate in un altro Stato membro. Ciò vale anche se la distribuzione di utili è stata considerata come un pagamento fiscalmente deducibile nello Stato membro in cui è stabilita la società figlia che effettua il pagamento.

Sia il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del marzo 2012, che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 19 aprile 2012, hanno sottolineato la necessità di mettere a punto misure concrete per migliorare la lotta contro la frode fiscale e l’evasione fiscale. Il Parlamento europeo ha chiesto la revisione della DSMF al fine di eliminare l’evasione fiscale tramite strumenti finanziari ibridi nell’UE.

Nel piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale, adottato dalla Commissione il 6 dicembre 2012[8], la lotta alle incongruenze tra i sistemi fiscali è considerata una delle azioni da intraprendere a breve termine (nel 2013). A tale riguardo il piano d’azione stabilisce che “[d]a discussioni approfondite con gli Stati membri è risultato che in un caso specifico non è possibile concordare una soluzione senza modificare la direttiva sulle società madri e figlie. L’obiettivo è garantire che l’applicazione della direttiva non precluda involontariamente un’azione efficace contro la doppia non imposizione nell’ambito delle strutture di finanziamento ibrido.”

Il piano d’azione annunciava inoltre una revisione delle disposizioni antiabuso nelle direttive relative all’imposta sulle società, compresa la DSMF, al fine di attuare i principi sottesi alla raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva[9]. Nella raccomandazione si consiglia agli Stati membri di adottare una norma generale antiabuso per contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva.

Anche se l’attuale DSMF contiene una clausola antiabuso, questa manca di chiarezza ed è fonte potenziale di confusione. L’inclusione di una norma antiabuso più completa, adattata alle particolarità della DSMF, insieme ai principi enunciati nella raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva, eliminerebbe tali difficoltà e migliorerebbe l’efficienza delle misure adottate a livello nazionale per combattere l’elusione fiscale internazionale, rafforzando nel contempo azioni coordinate dagli Stati membri e garantendo il rispetto delle libertà previste dal trattato, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”).

Il 21 maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione[10] nella quale esorta gli Stati membri ad impegnarsi a favore del piano d’azione della Commissione e ad attuare integralmente la raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva. Il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione ad affrontare specificamente il problema delle costruzioni ibride che sfruttano le differenze tra i sistemi fiscali degli Stati membri, nonché a presentare nel 2013 una proposta di revisione della DSMF al fine di riesaminare la clausola antiabuso e di eliminare nell’UE la doppia non imposizione agevolata dalle costruzioni ibride.

Nelle sue conclusioni del 22 maggio 2013 il Consiglio europeo ha preso atto dell’intenzione della Commissione di presentare entro la fine dell’anno una proposta di revisione della direttiva sulle società madri e figlie.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Oltre al lavoro di consultazione svolto nel contesto del gruppo “Codice di condotta” e alla consultazione pubblica sulla doppia non imposizione avviata nel 2012 (vedere il punto 1), la Commissione ha organizzato riunioni tecniche con gli Stati membri e con le parti interessate nell’aprile 2013.

Valutazione d’impatto

È stata redatta una valutazione di impatto sulla modifica della DSMF che analizza diverse opzioni di modifica confrontandole con l’opzione che non prevede interventi (“status quo”).

Si è riscontrato che contrastare la doppia non imposizione derivante da costruzioni finanziarie ibride e dalla pianificazione fiscale aggressiva avrà un impatto positivo sul gettito fiscale degli Stati membri, che diversamente risentirebbero della riduzione complessiva delle imposte versate dalle parti interessate e delle deduzioni fiscali supplementari dei costi legati alla pianificazione fiscale e alle relative modalità. Nella valutazione d’impatto non è stato possibile quantificare i benefici derivanti dalle modifiche prescelte. In questo caso, tuttavia, le cifre non sono cruciali per la decisione di contrastare le costruzioni finanziarie ibride e gli abusi fiscali; a tale riguardo svolgono infatti un ruolo determinante motivi di concorrenza, efficienza economica, trasparenza ed equità, da cui il mercato interno trarrebbe grande vantaggio.

Costruzioni ibride

Nella valutazione d’impatto è emerso che l’opzione migliore è negare l’esenzione fiscale della DSMF ai pagamenti relativi alle distribuzioni di utili che sono deducibili nello Stato membro della fonte. Di conseguenza, lo Stato membro della società beneficiaria (società madre o stabile organizzazione della società madre) tassa la parte dei pagamenti di distribuzione degli utili che è deducibile nello Stato membro della società figlia che effettua i pagamenti.

Si è constatato che questa opzione è la più efficace per contrastare le costruzioni finanziarie ibride in quanto garantirà coerenza di trattamento in tutta l’UE. Questa opzione consentirà di raggiungere l’obiettivo fondamentale della DSMF, vale a dire creare parità di condizioni tra i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi e i gruppi di società madri e figlie di uno stesso Stato membro. Si spera che in tal modo tutte le imprese siano tassate sugli utili realizzati nello Stato membro dell’UE interessato e che nessuna impresa possa evitare l’imposizione grazie alle scappatoie offerte da finanziamenti ibridi in situazioni transfrontaliere. L’obiettivo è porre fine a una pratica inaccettabile tramite la quale le imprese evitano la corretta imposizione.

Disposizione antiabuso

Nella valutazione d’impatto è emerso che l’opzione più efficace sarebbe quella di aggiornare le vigenti disposizioni antiabuso della DSMF alla luce delle norme generali antiabuso proposte nella raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva del dicembre 2012 e di stabilire l’obbligo per gli Stati membri di adottare la norma antiabuso comune.

Questa opzione sarà la più efficace per raggiungere una norma comune in materia di disposizioni antiabuso con riguardo alla DSMF. Una disposizione antiabuso comune in tutti gli Stati membri garantirà chiarezza e certezza per tutti i contribuenti e le amministrazioni fiscali. Le misure antiabuso vigenti negli Stati membri coprono un’ampia gamma di forme e obiettivi, essendo state elaborate in un contesto nazionale per tener conto delle preoccupazioni specifiche degli Stati membri e delle caratteristiche dei rispettivi sistemi fiscali.

Questa opzione apporterà il beneficio della chiarezza in quanto indicherà espressamente le caratteristiche della norma antiabuso che gli Stati membri dovranno adottare ai fini della DSMF. Essa assicurerà quindi che le misure antiabuso adottate e poste in atto dagli Stati membri dell’UE non sollevino questioni di conformità a livello dell’Unione. Inoltre la direttiva UE sarà applicata in modo equo e senza possibilità di sotterfugi (“directive-shopping” per evitare che le imprese investano attraverso intermediari negli Stati membri in cui la disposizione antiabuso è meno severa o addirittura inesistente).

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta intende combattere le costruzioni finanziarie ibride nel campo di applicazione della DSMF e introdurre una norma generale antiabuso al fine di tutelare il funzionamento della direttiva.

Tali obiettivi rendono necessario modificare la DSMF e pertanto la sola opzione possibile è presentare una proposta di direttiva della Commissione. In materia di imposizione diretta la base giuridica pertinente è l’articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in base al quale la Commissione può stabilire direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

Gli obiettivi dell’iniziativa non possono essere realizzati sufficientemente in maniera unilaterale dagli Stati membri. Sono proprio le differenze fra le normative nazionali in materia di trattamento fiscale dei finanziamenti ibridi che consentono ai contribuenti, in particolare ai gruppi di società, di utilizzare strategie di pianificazione fiscale transfrontaliere che comportano distorsioni dei flussi di capitale e della concorrenza nel mercato interno. Inoltre, e in senso più generale, le notevoli differenze esistenti tra gli approcci degli Stati membri nei confronti dei comportamenti abusivi sono fonte di incertezze giuridiche e compromettono la finalità stessa della DSMF, ossia la soppressione degli ostacoli fiscali ai raggruppamenti transfrontalieri di società di Stati membri diversi. È necessaria un’azione a livello dell’Unione per meglio conseguire la finalità dell’iniziativa. Pertanto le modifiche proposte sono conformi al principio di sussidiarietà. Esse rispettano anche il principio di proporzionalità poiché non vanno al di là di quanto è necessario per affrontare le questioni di cui si tratta e, di conseguenza, per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

Principio di sussidiarietà

Costruzioni finanziarie ibride

Una reazione dei singoli Stati membri alle costruzioni finanziarie ibride non risolverebbe efficacemente il problema, in quanto la questione trae origine dall’interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali. Al contrario, iniziative individuali non coordinate possono tradursi in ulteriori incongruenze o nella creazione di nuovi ostacoli fiscali nel mercato interno.

Modificare le convenzioni contro la doppia imposizione concluse tra gli Stati membri non sarebbe un metodo adeguato per affrontare la questione, in quanto ogni coppia di paesi potrebbe giungere a soluzioni diverse. Altre iniziative internazionali, quali quelle intraprese dall’OCSE sull’erosione della base imponibile delle società, non sarebbero in grado di affrontare le specifiche preoccupazioni dell’UE, che richiedono una modifica della vigente normativa dell’Unione.

Infine, l’accordo raggiunto in sede del gruppo “Codice di condotta” relativo all’adozione di un approccio coordinato da parte degli Stati membri può essere applicato solo dopo la modifica della direttiva sulle società madri e figlie, che gli Stati membri possono apportare unicamente con una proposta della Commissione.

Disposizione antiabuso

La vigente direttiva sulle società madri e figlie consente agli Stati membri di applicare disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi o gli abusi. Tale disposizione deve tuttavia essere letta secondo l’interpretazione della Corte di giustizia. La giurisprudenza della Corte stabilisce il principio secondo cui gli Stati membri non possono andare oltre il principio generale di diritto comunitario nella lotta contro i comportamenti abusivi. Inoltre l’applicazione di misure antiabuso non deve condurre a risultati incompatibili con le libertà fondamentali sancite dal trattato.

Le misure antiabuso vigenti nei diversi Stati membri coprono un’ampia gamma di forme e obiettivi, essendo state elaborate in un contesto nazionale per tener conto delle preoccupazioni specifiche degli Stati membri e delle caratteristiche dei rispettivi sistemi fiscali. La situazione attuale manca di chiarezza per i contribuenti e per le amministrazioni fiscali.

Tenendo conto del complesso di tali fattori, l’azione dei singoli Stati membri non sarebbe efficace come l’intervento dell’UE.

Principio di proporzionalità

L’obbligo di imposizione è limitato unicamente alla parte dei pagamenti inerenti a finanziamenti ibridi che è deducibile nello Stato membro della fonte.

La norma generale antiabuso proposta è in linea con i limiti di proporzionalità previsti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Di conseguenza, le modifiche proposte sono conformi al principio di proporzionalità poiché non vanno al di là di quanto è necessario per affrontare le questioni di cui si tratta.

Commento degli articoli

La proposta mira a modificare i considerando, l’articolo 1 e l’articolo 4 e ad aggiornare l’allegato I, parte A, dell’attuale DSMF. Le modifiche e l’aggiornamento sono contenuti nell’articolo 1 della proposta.

Considerando

Secondo la modifica proposta, i considerando spiegano che, al fine di impedire che i gruppi transfrontalieri di società madri e figlie beneficino di vantaggi non intenzionali rispetto ai gruppi nazionali, occorre che il beneficio dell’esenzione fiscale sia negato in caso di distribuzioni di utili deducibili nello Stato membro della fonte.

L’obiettivo fondamentale della DSMF è creare parità di condizioni tra i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi e i gruppi di società madri e figlie di uno stesso Stato membro.

Al momento dell’adozione della DSMF i gruppi transfrontalieri erano in generale svantaggiati rispetto ai gruppi nazionali a causa della doppia imposizione cui erano soggette le distribuzioni degli utili; le convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione erano peraltro insufficienti a creare all’interno dell’UE condizioni analoghe a quelle di un mercato interno.

Per conseguire la neutralità ricercata la DSMF prevedeva i) l’abolizione delle ritenute alla fonte sulle distribuzioni degli utili e ii) la prevenzione della doppia imposizione economica degli utili distribuiti per mezzo dell’esenzione fiscale o del credito d’imposta negli Stati membri delle società madri.

Da allora, e nell’ultimo decennio, la situazione si è evoluta sempre più rapidamente.

L’aumento di investimenti transfrontalieri ha offerto ai gruppi transfrontalieri la possibilità di avvalersi di strumenti finanziari ibridi traendo vantaggi indebiti dalle incongruenze esistenti tra i diversi trattamenti fiscali nazionali e dalle norme internazionali intese ad evitare la doppia imposizione. Questo porta, all’interno dell’UE, a una distorsione della concorrenza tra gruppi transfrontalieri e gruppi nazionali che è in contrasto con il campo di applicazione della DSMF.

Articolo 1

La direttiva proposta consentirebbe agli Stati membri di adottare misure volte a prevenire la frode e l’evasione. A tale riguardo i servizi della Commissione hanno precisato che la frode fiscale è una forma di evasione deliberata dell’imposta, di norma punibile in base al diritto penale, e che l’evasione fiscale generalmente comprende sistemi illeciti grazie ai quali l’assoggettamento all’imposta è occultato o ignorato[11].

Inoltre, al fine di evitare il rischio di abusi, si propone di sostituire l’attuale disposizione antiabuso con una norma antiabuso comune, basata su una clausola simile inclusa nella raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva.

Articolo 4

In base alla modifica proposta, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione negano il beneficio dell’esenzione fiscale alle distribuzioni di utili che possono essere dedotti dalla società figlia.

Di conseguenza, alla lettera a) del paragrafo 1 si precisa che lo Stato membro della società beneficiaria (la società madre o la sua stabile organizzazione) si astiene dal sottoporre a imposizione la distribuzione degli utili ricevuti solo nella misura in cui tali distribuzioni di utili non sono deducibili nello Stato membro della fonte (ossia nello Stato membro della società figlia che effettua la distribuzione). Lo Stato membro della società beneficiaria deve quindi tassare la parte degli utili che è deducibile nello Stato membro della fonte.

Non sarebbero applicate ritenute alla fonte sugli utili distribuiti dalla società figlia poiché il pagamento nello Stato membro in cui ha sede la società figlia sarebbe considerato come un pagamento di interessi ai sensi della direttiva sugli interessi e sui canoni. In sede di Consiglio è pendente una proposta che mira ad allineare l’attuale soglia di ammissibilità per partecipazione azionaria nella direttiva sugli interessi e sui canoni, pari al 25%, al 10% della DSMF[12]. Inoltre, le costruzioni finanziarie ibride sono di norma istituite in Stati membri che hanno una ritenuta pari a zero sui pagamenti di interessi a norma di convenzioni nazionali o sulla doppia imposizione.

Allegato I, parte A

Le modifiche proposte interessano le società ammissibili che sono state introdotte nel diritto societario degli Stati membri dopo la rifusione della direttiva. La Commissione ha ricevuto una richiesta di aggiornamento dalla Romania.

A tal fine, alla lettera w) sono aggiunti i seguenti due tipi di società: “societăți în nume colectiv”, “societăți în comandită simplă”.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’UE.

2013/0400 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[13],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       La direttiva 2011/96/UE del Consiglio esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre.

(2)       I benefici della direttiva 2011/96/UE non dovrebbero portare a situazioni di doppia non imposizione e pertanto generare vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro.

(3)       Al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non dovrebbero permettere a tali società di beneficiare dell’esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti ricevuti nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.

(4)       Al fine di evitare l’elusione e gli abusi fiscali tramite costruzioni artificiose è necessario inserire una disposizione antiabuso comune adeguata alla finalità e agli obiettivi della direttiva 2011/96/UE.

(5)       Occorre garantire che la presente direttiva non osti all’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per la prevenzione dell’evasione fiscale.

(6)       È opportuno aggiornare l’allegato I, parte A, della direttiva al fine di inserirvi le altre forme di società che sono state introdotte nel diritto societario della Romania.

(7)       È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/96/UE è modificata come segue:

1.           All’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l’evasione fiscale.”

2.           È inserito il seguente articolo 1 bis:

Articolo 1 bis

1.      Gli Stati membri revocano il beneficio della presente direttiva nel caso di una costruzione di puro artificio o di una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale ai sensi della presente direttiva e che sia in contrasto con l’oggetto, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali invocate.

2.      Una transazione, un regime, un’azione, un’operazione, un accordo, un’intesa, una promessa o un impegno costituiscono una costruzione di puro artificio o una parte di una serie artificiosa di costruzioni quando non riflettono la realtà economica.

Per determinare se una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa, gli Stati membri valutano, in particolare, se ricorrono una o più delle seguenti situazioni:

(a) la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la costruzione non è coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme;

(b) la costruzione è posta in essere in un modo che non sarebbe normalmente impiegato nell’ambito di un comportamento ragionevole in ambito commerciale;

(c) la costruzione comprende elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente;

(d) le transazioni concluse sono di natura circolare;

(e) la costruzione comporta un significativo vantaggio fiscale di cui non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi di cassa.

3.           All’articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia; o”

4.           Nell’allegato I, parte A, la lettera w) è sostituita dalla seguente:

“w) le società di diritto rumeno denominate: ‘societăți pe acțiuni’, ‘societăți în comandită pe acțiuni’, ‘societăți cu răspundere limitată’, ‘societăți în nume colectiv’, ‘societăți în comandită simplă’;”.

Articolo 2

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Dichiarazioni finali della riunione dei leader del G20 del 18-19 giugno 2012; comunicato delle riunioni dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del 5-6 novembre 2012, del 15-16 febbraio 2013 e del 18-19 aprile 2013; dichiarazione comune del Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito e del ministro delle finanze tedesco a margine della riunione del G20 del novembre 2012; comunicato del vertice dei leader del G8 del 17-18 giugno 2013.

[2]               OCSE, “Addressing Base Erosion and Profit Shifting”, 2013.

[3]               Il codice di condotta sulla tassazione delle imprese è stato presentato nelle conclusioni del Consiglio dei ministri dell’economia e delle finanze (ECOFIN) del 1º dicembre 1997.

[4]               Il 29 febbraio 2012 la Commissione ha avviato una consultazione sulla doppia non imposizione e sul suo potenziale impatto sul mercato interno.

[5]               “Nella misura in cui i pagamenti effettuati nell’ambito di una costruzione finanziaria ibrida sono considerati spese fiscalmente deducibili per il debitore del prestito, gli Stati membri non possono esentare tali pagamenti in quanto distribuzioni di utili nel quadro di una esenzione delle partecipazioni” (relazione del gruppo “Codice di condotta” del 25 maggio 2010 (doc. 10033/10, FISC 47), par. 31).

[6]               Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione) (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).

[7]               Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 30).

[8]               COM(2012) 722.

[9]               C(2012) 8806.

[10]             Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l’evasione fiscale e i paradisi fiscali (2013/2060(INI)).

[11]             SWD (2012) 403, pag. 9.

[12]             Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione) (COM(2011) 714.

[13]             GU C […] del […], pag. […].

[14]             GU C […] del […], pag. […].