Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi /* COM/2013/0814 final - 2013/0400 (CNS) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La questione dell’erosione della base
imponibile delle società rappresenta un’importante priorità politica di
numerosi paesi dell’Unione e di paesi terzi ed è stata all’ordine del giorno
delle recenti riunioni del G20 e del G8[1];
l’OCSE sta attualmente portando avanti lavori sull’erosione della base
imponibile e sul trasferimento degli utili (“BEPS”) che sono largamente
apprezzati[2].
La lotta contro la doppia non imposizione è
uno dei principali settori dell’UE in cui è necessaria un’azione urgente e
coordinata: essa si iscrive nell’ambito di sforzi continui tesi a migliorare il
corretto funzionamento del mercato interno colmando le lacune fiscali derivanti
dallo sfruttamento delle differenze esistenti fra i sistemi fiscali nazionali.
La doppia non imposizione priva gli Stati membri di entrate considerevoli e
crea una concorrenza sleale tra le imprese nel mercato unico. Un esempio specifico di doppia non imposizione
è stato individuato nel 2009 dal gruppo “Codice di condotta sulla tassazione
delle imprese”[3]
per quanto riguarda talune costruzioni ibride. Dalle risposte alla
consultazione pubblica organizzata dalla Commissione nel 2012 sulla questione
della doppia non imposizione[4]
è emerso che in generale tali pratiche sono indesiderabili. Le costruzioni finanziarie ibride sono
strumenti finanziari che presentano caratteristiche sia del finanziamento del
debito che del conferimento di capitale. A causa del diverso trattamento
fiscale dei finanziamenti ibridi (debito o capitale) negli Stati membri, i
pagamenti effettuati nell’ambito di un finanziamento ibrido transfrontaliero
sono considerati spese fiscalmente deducibili in uno Stato membro (Stato membro
del pagatore) e distribuzioni di utili esenti da imposta nell’altro Stato
membro (Stato membro del beneficiario), il che risulta in un’involontaria
doppia non imposizione. Per risolvere il problema, il gruppo “Codice
di condotta” ha adottato degli orientamenti in base ai quali lo Stato membro
ricevente dovrebbe seguire il trattamento fiscale assegnato ai pagamenti di
finanziamenti ibridi dallo Stato membro della fonte (ovvero non concedere
nessuna esenzione fiscale ai pagamenti di finanziamenti ibridi che sono
deducibili nello Stato membro della fonte)[5].
Tuttavia, la soluzione concordata dal gruppo “Codice
di condotta” non può essere attuata senza difficoltà ai sensi della direttiva 2011/96[6], modificata a motivo
dell’adesione della Repubblica di Croazia[7],
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di
Stati membri diversi (direttiva sulle società madri e figlie – “DSMF” ).
Secondo la DSMF gli Stati membri, subordinatamente a varie condizioni di
ammissibilità, sono tenuti ad esentare dalla tassazione (o ad accordare un
credito per l’imposizione all’estero) le distribuzioni di utili che le società
madri hanno ricevuto dalle società figlie situate in un altro Stato membro. Ciò
vale anche se la distribuzione di utili è stata considerata come un pagamento
fiscalmente deducibile nello Stato membro in cui è stabilita la società figlia
che effettua il pagamento. Sia il Consiglio europeo, nelle sue
conclusioni del marzo 2012, che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione
del 19 aprile 2012, hanno sottolineato la necessità di mettere a punto misure
concrete per migliorare la lotta contro la frode fiscale e l’evasione fiscale.
Il Parlamento europeo ha chiesto la revisione della DSMF al fine di eliminare l’evasione
fiscale tramite strumenti finanziari ibridi nell’UE. Nel piano d’azione per rafforzare la lotta
alla frode fiscale e all’evasione fiscale, adottato dalla Commissione il 6
dicembre 2012[8],
la lotta alle incongruenze tra i sistemi fiscali è considerata una delle azioni
da intraprendere a breve termine (nel 2013). A tale riguardo il piano d’azione
stabilisce che “[d]a discussioni approfondite con gli Stati membri è
risultato che in un caso specifico non è possibile concordare una soluzione
senza modificare la direttiva sulle società madri e figlie. L’obiettivo
è garantire che l’applicazione della direttiva non precluda involontariamente
un’azione efficace contro la doppia non imposizione nell’ambito delle strutture
di finanziamento ibrido.” Il piano d’azione annunciava inoltre una
revisione delle disposizioni antiabuso nelle direttive relative all’imposta
sulle società, compresa la DSMF, al fine di attuare i principi sottesi alla
raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva[9]. Nella raccomandazione
si consiglia agli Stati membri di adottare una norma generale antiabuso per
contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Anche se l’attuale DSMF contiene una clausola
antiabuso, questa manca di chiarezza ed è fonte potenziale di confusione. L’inclusione
di una norma antiabuso più completa, adattata alle particolarità della DSMF,
insieme ai principi enunciati nella raccomandazione sulla pianificazione
fiscale aggressiva, eliminerebbe tali difficoltà e migliorerebbe l’efficienza
delle misure adottate a livello nazionale per combattere l’elusione fiscale
internazionale, rafforzando nel contempo azioni coordinate dagli Stati membri e
garantendo il rispetto delle libertà previste dal trattato, secondo l’interpretazione
della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”). Il 21 maggio 2013 il Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione[10]
nella quale esorta gli Stati membri ad impegnarsi a favore del piano d’azione
della Commissione e ad attuare integralmente la raccomandazione sulla
pianificazione fiscale aggressiva. Il Parlamento europeo ha inoltre invitato la
Commissione ad affrontare specificamente il problema delle costruzioni ibride
che sfruttano le differenze tra i sistemi fiscali degli Stati membri, nonché a
presentare nel 2013 una proposta di revisione della DSMF al fine di riesaminare
la clausola antiabuso e di eliminare nell’UE la doppia non imposizione
agevolata dalle costruzioni ibride. Nelle sue conclusioni del 22 maggio 2013 il
Consiglio europeo ha preso atto dell’intenzione della Commissione di presentare
entro la fine dell’anno una proposta di revisione della direttiva sulle società
madri e figlie. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Oltre al lavoro di consultazione svolto nel
contesto del gruppo “Codice di condotta” e alla consultazione pubblica sulla
doppia non imposizione avviata nel 2012 (vedere il punto 1), la Commissione ha
organizzato riunioni tecniche con gli Stati membri e con le parti interessate
nell’aprile 2013. Valutazione d’impatto È stata redatta una valutazione di impatto
sulla modifica della DSMF che analizza diverse opzioni di modifica
confrontandole con l’opzione che non prevede interventi (“status quo”). Si è riscontrato che contrastare la doppia non
imposizione derivante da costruzioni finanziarie ibride e dalla pianificazione
fiscale aggressiva avrà un impatto positivo sul gettito fiscale degli Stati
membri, che diversamente risentirebbero della riduzione complessiva delle
imposte versate dalle parti interessate e delle deduzioni fiscali supplementari
dei costi legati alla pianificazione fiscale e alle relative modalità. Nella
valutazione d’impatto non è stato possibile quantificare i benefici derivanti
dalle modifiche prescelte. In questo caso, tuttavia, le cifre non sono cruciali
per la decisione di contrastare le costruzioni finanziarie ibride e gli abusi
fiscali; a tale riguardo svolgono infatti un ruolo determinante motivi di
concorrenza, efficienza economica, trasparenza ed equità, da cui il mercato
interno trarrebbe grande vantaggio. Costruzioni ibride Nella valutazione d’impatto è emerso che l’opzione
migliore è negare l’esenzione fiscale della DSMF ai pagamenti relativi alle
distribuzioni di utili che sono deducibili nello Stato membro della fonte. Di
conseguenza, lo Stato membro della società beneficiaria (società madre o
stabile organizzazione della società madre) tassa la parte dei pagamenti di
distribuzione degli utili che è deducibile nello Stato membro della società
figlia che effettua i pagamenti. Si è constatato che questa opzione è la più
efficace per contrastare le costruzioni finanziarie ibride in quanto garantirà
coerenza di trattamento in tutta l’UE. Questa opzione consentirà di raggiungere
l’obiettivo fondamentale della DSMF, vale a dire creare parità di condizioni
tra i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi e i gruppi di
società madri e figlie di uno stesso Stato membro. Si spera che in tal modo
tutte le imprese siano tassate sugli utili realizzati nello Stato membro dell’UE
interessato e che nessuna impresa possa evitare l’imposizione grazie alle
scappatoie offerte da finanziamenti ibridi in situazioni transfrontaliere. L’obiettivo
è porre fine a una pratica inaccettabile tramite la quale le imprese evitano la
corretta imposizione. Disposizione antiabuso Nella valutazione d’impatto è emerso che l’opzione
più efficace sarebbe quella di aggiornare le vigenti disposizioni antiabuso
della DSMF alla luce delle norme generali antiabuso proposte nella
raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva del dicembre 2012 e di
stabilire l’obbligo per gli Stati membri di adottare la norma antiabuso comune. Questa opzione sarà la più efficace per
raggiungere una norma comune in materia di disposizioni antiabuso con riguardo
alla DSMF. Una disposizione antiabuso comune in tutti gli Stati membri
garantirà chiarezza e certezza per tutti i contribuenti e le amministrazioni
fiscali. Le misure antiabuso vigenti negli Stati membri coprono un’ampia gamma
di forme e obiettivi, essendo state elaborate in un contesto nazionale per
tener conto delle preoccupazioni specifiche degli Stati membri e delle
caratteristiche dei rispettivi sistemi fiscali. Questa opzione apporterà il beneficio della
chiarezza in quanto indicherà espressamente le caratteristiche della norma
antiabuso che gli Stati membri dovranno adottare ai fini della DSMF. Essa
assicurerà quindi che le misure antiabuso adottate e poste in atto dagli Stati
membri dell’UE non sollevino questioni di conformità a livello dell’Unione.
Inoltre la direttiva UE sarà applicata in modo equo e senza possibilità di
sotterfugi (“directive-shopping” per evitare che le imprese investano
attraverso intermediari negli Stati membri in cui la disposizione antiabuso è
meno severa o addirittura inesistente). 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La
proposta intende combattere le costruzioni finanziarie ibride nel campo di
applicazione della DSMF e introdurre una norma generale antiabuso al fine di
tutelare il funzionamento della direttiva. Tali
obiettivi rendono necessario modificare la DSMF e pertanto la sola opzione
possibile è presentare una proposta di direttiva della Commissione. In materia
di imposizione diretta la base giuridica pertinente è l’articolo 115 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in base al quale la
Commissione può stabilire direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni
degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento del
mercato interno. Gli
obiettivi dell’iniziativa non possono essere realizzati sufficientemente in
maniera unilaterale dagli Stati membri. Sono proprio le differenze fra le
normative nazionali in materia di trattamento fiscale dei finanziamenti ibridi
che consentono ai contribuenti, in particolare ai gruppi di società, di
utilizzare strategie di pianificazione fiscale transfrontaliere che comportano
distorsioni dei flussi di capitale e della concorrenza nel mercato interno.
Inoltre, e in senso più generale, le notevoli differenze esistenti tra gli
approcci degli Stati membri nei confronti dei comportamenti abusivi sono fonte
di incertezze giuridiche e compromettono la finalità stessa della DSMF, ossia
la soppressione degli ostacoli fiscali ai raggruppamenti transfrontalieri di
società di Stati membri diversi. È necessaria un’azione a livello dell’Unione
per meglio conseguire la finalità dell’iniziativa. Pertanto le modifiche
proposte sono conformi al principio di sussidiarietà. Esse rispettano anche il
principio di proporzionalità poiché non vanno al di là di quanto è necessario
per affrontare le questioni di cui si tratta e, di conseguenza, per conseguire
gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto ed efficace
funzionamento del mercato interno. Principio di sussidiarietà Costruzioni finanziarie ibride Una reazione dei singoli Stati membri alle
costruzioni finanziarie ibride non risolverebbe efficacemente il problema, in
quanto la questione trae origine dall’interazione tra i diversi sistemi fiscali
nazionali. Al contrario, iniziative individuali non coordinate possono tradursi
in ulteriori incongruenze o nella creazione di nuovi ostacoli fiscali nel
mercato interno. Modificare le convenzioni contro la doppia
imposizione concluse tra gli Stati membri non sarebbe un metodo adeguato per
affrontare la questione, in quanto ogni coppia di paesi potrebbe giungere a
soluzioni diverse. Altre iniziative internazionali, quali quelle intraprese
dall’OCSE sull’erosione della base imponibile delle società, non sarebbero in
grado di affrontare le specifiche preoccupazioni dell’UE, che richiedono una
modifica della vigente normativa dell’Unione. Infine, l’accordo raggiunto in sede del gruppo
“Codice di condotta” relativo all’adozione di un approccio coordinato da parte
degli Stati membri può essere applicato solo dopo la modifica della direttiva
sulle società madri e figlie, che gli Stati membri possono apportare unicamente
con una proposta della Commissione. Disposizione antiabuso La vigente direttiva sulle società madri e
figlie consente agli Stati membri di applicare disposizioni nazionali o
convenzionali necessarie per evitare le frodi o gli abusi. Tale disposizione
deve tuttavia essere letta secondo l’interpretazione della Corte di giustizia.
La giurisprudenza della Corte stabilisce il principio secondo cui gli Stati
membri non possono andare oltre il principio generale di diritto comunitario
nella lotta contro i comportamenti abusivi. Inoltre l’applicazione di misure
antiabuso non deve condurre a risultati incompatibili con le libertà
fondamentali sancite dal trattato. Le misure antiabuso vigenti nei diversi Stati
membri coprono un’ampia gamma di forme e obiettivi, essendo state elaborate in
un contesto nazionale per tener conto delle preoccupazioni specifiche degli
Stati membri e delle caratteristiche dei rispettivi sistemi fiscali. La
situazione attuale manca di chiarezza per i contribuenti e per le
amministrazioni fiscali. Tenendo conto del complesso di tali fattori, l’azione
dei singoli Stati membri non sarebbe efficace come l’intervento dell’UE. Principio di proporzionalità L’obbligo di imposizione è limitato unicamente
alla parte dei pagamenti inerenti a finanziamenti ibridi che è deducibile nello
Stato membro della fonte. La norma generale antiabuso proposta è in
linea con i limiti di proporzionalità previsti dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia. Di conseguenza, le modifiche proposte sono
conformi al principio di proporzionalità poiché non vanno al di là di quanto è
necessario per affrontare le questioni di cui si tratta. Commento degli articoli La proposta mira a modificare i considerando,
l’articolo 1 e l’articolo 4 e ad aggiornare l’allegato I, parte A, dell’attuale
DSMF. Le modifiche e l’aggiornamento sono contenuti nell’articolo 1 della
proposta. Considerando Secondo la modifica proposta, i considerando
spiegano che, al fine di impedire che i gruppi transfrontalieri di società
madri e figlie beneficino di vantaggi non intenzionali rispetto ai gruppi
nazionali, occorre che il beneficio dell’esenzione fiscale sia negato in caso
di distribuzioni di utili deducibili nello Stato membro della fonte. L’obiettivo fondamentale della DSMF è creare
parità di condizioni tra i gruppi di società madri e figlie di Stati membri
diversi e i gruppi di società madri e figlie di uno stesso Stato membro. Al momento dell’adozione della DSMF i gruppi
transfrontalieri erano in generale svantaggiati rispetto ai gruppi nazionali a
causa della doppia imposizione cui erano soggette le distribuzioni degli utili;
le convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione erano peraltro insufficienti
a creare all’interno dell’UE condizioni analoghe a quelle di un mercato
interno. Per conseguire la neutralità ricercata la DSMF
prevedeva i) l’abolizione delle ritenute alla fonte sulle distribuzioni
degli utili e ii) la prevenzione della doppia imposizione economica degli
utili distribuiti per mezzo dell’esenzione fiscale o del credito d’imposta
negli Stati membri delle società madri. Da allora, e nell’ultimo decennio, la
situazione si è evoluta sempre più rapidamente. L’aumento di investimenti transfrontalieri ha
offerto ai gruppi transfrontalieri la possibilità di avvalersi di strumenti
finanziari ibridi traendo vantaggi indebiti dalle incongruenze esistenti tra i
diversi trattamenti fiscali nazionali e dalle norme internazionali intese ad
evitare la doppia imposizione. Questo porta, all’interno dell’UE, a una
distorsione della concorrenza tra gruppi transfrontalieri e gruppi nazionali
che è in contrasto con il campo di applicazione della DSMF. Articolo 1 La direttiva proposta consentirebbe agli Stati
membri di adottare misure volte a prevenire la frode e l’evasione. A tale
riguardo i servizi della Commissione hanno precisato che la frode fiscale è una
forma di evasione deliberata dell’imposta, di norma punibile in base al diritto
penale, e che l’evasione fiscale generalmente comprende sistemi illeciti grazie
ai quali l’assoggettamento all’imposta è occultato o ignorato[11]. Inoltre, al fine di evitare il rischio di
abusi, si propone di sostituire l’attuale disposizione antiabuso con una norma
antiabuso comune, basata su una clausola simile inclusa nella raccomandazione
sulla pianificazione fiscale aggressiva. Articolo 4 In base alla modifica proposta, lo Stato
membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione
negano il beneficio dell’esenzione fiscale alle distribuzioni di utili che
possono essere dedotti dalla società figlia. Di conseguenza, alla lettera a) del paragrafo 1
si precisa che lo Stato membro della società beneficiaria (la società madre o
la sua stabile organizzazione) si astiene dal sottoporre a imposizione la
distribuzione degli utili ricevuti solo nella misura in cui tali distribuzioni
di utili non sono deducibili nello Stato membro della fonte (ossia nello Stato
membro della società figlia che effettua la distribuzione). Lo Stato membro
della società beneficiaria deve quindi tassare la parte degli utili che è
deducibile nello Stato membro della fonte. Non sarebbero applicate ritenute alla fonte
sugli utili distribuiti dalla società figlia poiché il pagamento nello Stato
membro in cui ha sede la società figlia sarebbe considerato come un pagamento
di interessi ai sensi della direttiva sugli interessi e sui canoni. In sede di
Consiglio è pendente una proposta che mira ad allineare l’attuale soglia di
ammissibilità per partecipazione azionaria nella direttiva sugli interessi e
sui canoni, pari al 25%, al 10% della DSMF[12].
Inoltre, le costruzioni finanziarie ibride sono di norma istituite in Stati
membri che hanno una ritenuta pari a zero sui pagamenti di interessi a norma di
convenzioni nazionali o sulla doppia imposizione. Allegato I, parte A Le modifiche proposte interessano le società ammissibili che sono state
introdotte nel diritto societario degli Stati membri dopo la rifusione della
direttiva. La Commissione ha ricevuto una richiesta di aggiornamento dalla
Romania. A tal fine, alla lettera w) sono aggiunti i seguenti due tipi di società:
“societăți în nume colectiv”, “societăți în comandită
simplă”. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente proposta non ha alcuna incidenza
sul bilancio dell’UE. 2013/0400 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/96/UE
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di
Stati membri diversi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 115, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[13], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[14], deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/96/UE del
Consiglio esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni
di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la
doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre. (2) I benefici della direttiva 2011/96/UE
non dovrebbero portare a situazioni di doppia non imposizione e pertanto
generare vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di
Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro. (3) Al fine di evitare situazioni
di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale
delle distribuzioni di utili tra Stati membri, lo Stato membro della società
madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non dovrebbero
permettere a tali società di beneficiare dell’esenzione fiscale applicata agli
utili distribuiti ricevuti nella misura in cui tali utili siano deducibili per
la società figlia. (4) Al fine di evitare l’elusione
e gli abusi fiscali tramite costruzioni artificiose è necessario inserire una
disposizione antiabuso comune adeguata alla finalità e agli obiettivi della
direttiva 2011/96/UE. (5) Occorre garantire che la
presente direttiva non osti all’applicazione di disposizioni nazionali o
convenzionali necessarie per la prevenzione dell’evasione fiscale. (6) È opportuno aggiornare l’allegato
I, parte A, della direttiva al fine di inserirvi le altre forme di società che
sono state introdotte nel diritto societario della Romania. (7) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2011/96/UE è modificata come
segue: 1. All’articolo 1, il paragrafo 2
è sostituito dal seguente: “2. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione
di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l’evasione
fiscale.” 2. È inserito il seguente
articolo 1 bis: Articolo 1 bis 1. Gli Stati membri revocano il beneficio
della presente direttiva nel caso di una costruzione di puro artificio o di una
serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente
allo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale ai sensi della presente
direttiva e che sia in contrasto con l’oggetto, lo spirito e la finalità delle
disposizioni fiscali invocate. 2. Una transazione, un regime, un’azione, un’operazione,
un accordo, un’intesa, una promessa o un impegno costituiscono una costruzione
di puro artificio o una parte di una serie artificiosa di costruzioni quando
non riflettono la realtà economica. Per determinare se una costruzione o una serie di
costruzioni è artificiosa, gli Stati membri valutano, in particolare, se
ricorrono una o più delle seguenti situazioni: (a)
la qualificazione giuridica delle singole misure di
cui è composta la costruzione non è coerente con il fondamento giuridico della
costruzione nel suo insieme; (b)
la costruzione è posta in essere in un modo che non
sarebbe normalmente impiegato nell’ambito di un comportamento ragionevole in
ambito commerciale; (c)
la costruzione comprende elementi che hanno l’effetto
di compensarsi o di annullarsi reciprocamente; (d)
le transazioni concluse sono di natura circolare; (e)
la costruzione comporta un significativo vantaggio
fiscale di cui non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal
contribuente o nei suoi flussi di cassa. 3. All’articolo 4, paragrafo 1,
la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) si astengono dal sottoporre tali utili a
imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia;
o” 4. Nell’allegato I, parte A, la
lettera w) è sostituita dalla seguente: “w) le società di diritto rumeno denominate: ‘societăți
pe acțiuni’, ‘societăți în comandită pe acțiuni’, ‘societăți
cu răspundere limitată’, ‘societăți în nume colectiv’, ‘societăți
în comandită simplă’;”. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2014. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Dichiarazioni finali della riunione dei leader del G20
del 18-19 giugno 2012; comunicato delle riunioni dei ministri delle finanze e
dei governatori delle banche centrali del 5-6 novembre 2012, del 15-16 febbraio
2013 e del 18-19 aprile 2013; dichiarazione comune del Cancelliere dello Scacchiere
del Regno Unito e del ministro delle finanze tedesco a margine della riunione
del G20 del novembre 2012; comunicato del vertice dei leader del G8 del 17-18
giugno 2013. [2] OCSE, “Addressing Base Erosion and Profit Shifting”, 2013. [3] Il codice di condotta sulla tassazione delle imprese è
stato presentato nelle conclusioni del Consiglio dei ministri dell’economia e
delle finanze (ECOFIN) del 1º dicembre 1997. [4] Il 29 febbraio 2012 la Commissione ha avviato una
consultazione sulla doppia non imposizione e sul suo potenziale impatto sul
mercato interno. [5] “Nella misura in cui i pagamenti effettuati nell’ambito
di una costruzione finanziaria ibrida sono considerati spese fiscalmente
deducibili per il debitore del prestito, gli Stati membri non possono esentare
tali pagamenti in quanto distribuzioni di utili nel quadro di una esenzione
delle partecipazioni” (relazione del gruppo “Codice di condotta” del 25 maggio 2010
(doc. 10033/10, FISC 47), par. 31). [6] Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011,
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di
Stati membri diversi (rifusione) (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8). [7] Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013,
che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell’adesione
della Repubblica di Croazia (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 30). [8] COM(2012) 722. [9] C(2012) 8806. [10] Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013
sulla lotta contro la frode fiscale, l’evasione fiscale e i paradisi fiscali (2013/2060(INI)). [11] SWD (2012) 403, pag. 9. [12] Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime
fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società
consociate di Stati membri diversi (rifusione) (COM(2011) 714. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […].