Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi /* COM/2013/0812 final - 2013/0398 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La produzione e il commercio di prodotti
agricoli e agroalimentari rappresentano un'attività di primissimo piano per l'Unione
europea: con circa il 18% delle esportazioni e il 20% delle importazioni
mondiali, l'Unione può rivendicare, fianco a fianco con gli Stati Uniti, il
posto di primo importatore e di primo esportatore mondiale di prodotti
agricoli. All'interno dell'industria manifatturiera europea, il comparto
agroalimentare occupa il primo posto poiché assorbe il 13,5% dell'occupazione e
contribuisce per il 12,9% al fatturato. Il comparto è composto da 310 000
imprese, di cui il 99,1% sono PMI[1].
Nel corso degli anni la filiera europea si è orientata verso la qualità e il
valore aggiunto, con prodotti trasformati sempre più apprezzati sia in Europa
che nel mondo intero. Questi prodotti rappresentano, in valore, oltre due terzi
delle esportazioni totali di prodotti agricoli dell'UE, con un potenziale di
sviluppo che rimane considerevole. È importante che l'agricoltura europea e l'industria
agroalimentare, ad essa strettamente legata, conservino e aumentino la loro
competitività e le loro quote di mercato sul mercato interno e sui mercati di
esportazione, nel rispetto degli impegni assunti dall'UE nell'ambito delle relazioni
commerciali internazionali. Tuttavia, l'agricoltura europea si muove oggi in un
ambiente molto più competitivo, in particolare a causa della globalizzazione
dei mercati. Questa tendenza dovrebbe continuare nei prossimi anni, con l'eventuale
conclusione del ciclo di negoziati di Doha e di accordi bilaterali e regionali
in corso di negoziato. Questi accordi, benché spesso temuti, possono però
offrire grandi opportunità al settore. Nel mercato interno, tuttavia, solo una
piccola minoranza di consumatori europei conosce gli sforzi profusi dagli
agricoltori europei per fornire una produzione di alta qualità, sana e senza rischi.
Solo il 14% dei consumatori europei riconosce i logo dei prodotti che
beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione
geografica protetta (IGP), che sono i principali sistemi europei di qualità
creati dall'Unione. Anche sul fronte delle esportazioni lo sforzo di
investimento in marketing e commercializzazione su mercati lontani costituisce
una sfida per un settore composto essenzialmente da PMI o da microimprese. Questa situazione, che costituisce certamente
una sfida per gli agricoltori europei, apre anche prospettive che è opportuno
accompagnare efficacemente in particolare con gli strumenti della politica
agricola comune. Il successo dell'agricoltura europea dipenderà infatti dalla
sua capacità di aumentare le proprie quote di mercato e di consentire al
settore altamente competitivo dell'industria alimentare di mantenere una
posizione di rilievo nell'economia e nel commercio dell'UE. Questo contesto richiede una politica di
promozione moderna e ambiziosa, che faccia tesoro dei programmi promozionali
attuati finora e segni una tappa supplementare nella modernizzazione della
politica agricola comune. L'obiettivo è sostenere il settore agricolo, in
particolare le PMI e le organizzazioni di produttori che costituiscono le
colonne portanti del settore, per permettere loro di dare un contributo forte e
dinamico alla crescita economica nell'insieme dell'Unione, in particolare nelle
zone rurali. A questo scopo è necessario ristrutturare la politica di
promozione a vantaggio dei beneficiari (le organizzazioni di produttori, le
organizzazioni professionali e interprofessionali, nazionali ed europee)
dotandola di mezzi supplementari e integrandovi approcci distinti per il
mercato interno e per i mercati dei paesi terzi. Al finanziamento della presente proposta, che
prevede un aumento graduale, ma significativo della dotazione assegnata alle
azioni di promozione, si provvederà attraverso gli importi già previsti per la
politica agricola comune dell'UE nel periodo 2014-2020. Queste spese sono
stimate in base alle opportunità da cogliere nei paesi terzi a seguito di una
domanda crescente, come ad esempio in Asia dove, entro il 2050, è previsto per
i soli paesi membri della ASEAN[2]
un aumento delle importazioni agricole di oltre 17 miliardi di dollari[3]. Oltre a una domanda crescente in particolare da
parte dei mercati emergenti, già molto interessanti per le esportazioni
agroalimentari dell'UE, il nostro accesso al mercato migliorerà
complessivamente via via che saranno portati a termine i numerosi negoziati
commerciali in corso. I negoziati di accordi di libero scambio già avviati
rappresentano mercati il cui valore attuale per il settore agroalimentare
europeo è di circa 35 miliardi di euro all'anno. L'accelerazione della domanda
e la liberalizzazione della parte più rilevante degli scambi attraverso tali
negoziati determineranno probabilmente un aumento molto consistente di tale
cifra. Ad esempio, da oggi al 2027 un ambizioso accordo di libero scambio con
gli Stati Uniti potrebbe far aumentare le esportazioni agricole dell'UE del 15%
circa (+ 1,7 miliardi di euro all'anno) e le esportazioni dei
prodotti agricoli trasformati del 45% (+ 13,4 miliardi di euro all'anno)[4]. Per il Giappone, in caso di
conclusione di un accordo di libero scambio ambizioso, le esportazioni
agroalimentari aumenterebbero, nel lungo termine, del 137% (+ 5,9 miliardi
di euro all'anno)[5]. Siamo quindi di fronte ad un'opportunità
strategica e strutturante per il settore agroalimentare dell'Unione europea che
è opportuno cogliere attraverso una politica ambiziosa e innovativa, tenendo
conto del peso delle PMI europee in questo settore. Queste imprese hanno
bisogno di sostegno, di competenze e di incoraggiamento per sfruttare questa
enorme opportunità. A tal fine è necessaria una politica pubblica ambiziosa e
all'altezza della situazione. Gli importi previsti dalla presente proposta
permetteranno l'attuazione credibile di tale politica nel corso dei prossimi
anni. Contesto generale La politica agricola comune (PAC) permette di
dispiegare e valorizzare il potenziale del settore agricolo e agroalimentare
europeo. È in corso un processo di riforma che consentirà a questa politica di
contribuire pienamente, dopo il 2013, alla strategia Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sostenendo un'agricoltura che
sia fonte di sicurezza alimentare, di utilizzo sostenibile delle risorse
naturali e di dinamismo per le zone rurali. Parallelamente è necessario
riformare la politica di informazione e di promozione sui prodotti agricoli che
costituisce uno degli strumenti della PAC. In quanto strumento della PAC, la politica
europea di promozione dei prodotti agricoli deve perseguire le finalità della
riforma della PAC all'orizzonte 2020 e più in particolare l'obiettivo di
rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, sia sul mercato interno
che sui mercati dei paesi terzi per raggiungere i seguenti obiettivi specifici: –
aumentare il grado di conoscenza delle qualità dei
prodotti agricoli europei da parte dei consumatori; –
sviluppare e aprire nuovi sbocchi di mercato per i
prodotti agricoli europei sul mercato interno e sui mercati dei paesi terzi; –
migliorare l'efficacia e l'efficienza della
politica. Nel quadro della PAC, il sostegno dell'Unione
alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli ha subito un'evoluzione.
Prima del 2000 le misure di informazione e di promozione erano previste a
livello settoriale. Nel 2000 le misure settoriali sono state raggruppate all'interno
di un regime orizzontale. Dal 2000 al 2007 queste attività erano disciplinate
da due regolamenti distinti, uno relativo al mercato interno e l'altro ai paesi
terzi [6]. Dal 2008, entrambi i regimi
sono stati fusi in un regime orizzontale unico (regolamento (CE) n. 3/2008
del Consiglio[7]
e regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione[8]) senza modifiche significative
in termini di contenuto. Obiettivi della proposta La presente proposta intende permettere la
realizzazione di azioni di informazione e di promozione sul mercato interno e
nei paesi terzi, azioni necessarie per permettere al settore agricolo di
cogliere le varie sfide cui è confrontato in un contesto di concorrenza più
aspra e di apertura dei mercati. Il successo dell'agricoltura europea dipenderà
dalla sua capacità di aumentare le proprie quote di mercato e di consentire al
settore altamente competitivo dell'industria alimentare (la catena alimentare
rappresenta il 6% del PIL dell'Unione) di mantenere una posizione di rilievo
nell'economia e nel commercio dell'Unione. Le azioni seguiranno una strategia europea di
informazione e di promozione che fissa priorità per i mercati, i prodotti e i
messaggi da valorizzare (ad esempio prodotti ad alto valore aggiunto), tenendo
conto dei negoziati di accordi di libero scambio, dei mercati più trainanti ed
evitando la frammentazione e la dispersione delle risorse. In esito alla
presente proposta ci si aspetta un riequilibrio delle azioni mirate ai paesi
terzi. Per aumentare il numero di azioni e
migliorarne la qualità, in linea con la riforma PAC 2020 che incoraggia gli
agricoltori a strutturarsi, è opportuno aprire il regime a beneficiari nuovi
come le organizzazioni di produttori. È altresì opportuno cercare di ottenere il
massimo ritorno dagli investimenti in queste azioni e disciplinare con
precisione le possibilità di indicare l'origine dei prodotti o i marchi
commerciali per illustrare il messaggio principale generico che mette in
evidenza le caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli europei. I programmi presentati da operatori di diversi
Stati membri costituiscono un contributo essenziale al valore aggiunto europeo,
perché valorizzano la diversità dei prodotti agricoli europei e sono pertanto
incoraggiati nell'ambito della riforma. Le iniziative della Commissione, come le
missioni commerciali di alto livello o la partecipazione a fiere di livello
internazionale, agevolano l'apertura di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti
agricoli europei. La proposta prevede di sviluppare nuovi
servizi di sostegno tecnico a favore dei partecipanti in modo da favorire lo
scambio di informazioni sulle azioni promozionali e di informazione e lo
scambio di buone pratiche, così da rafforzarne le competenze. La proposta mira inoltre a semplificare la
politica di informazione e promozione. Essa propone che la Commissione sia più
attiva nella gestione dei programmi multipaese per agevolarne la progettazione
e l'attuazione. Dovranno essere chiariti i ruoli rispettivi degli Stati membri e
della Commissione nel monitoraggio e nel controllo delle azioni, al fine di
evitare duplicazioni e lungaggini nelle procedure. Per questo si propone che la
selezione avvenga esclusivamente al livello della Commissione. Infine, ogni azione sarà accompagnata da una
valutazione sistematica dell'impatto per confermare il raggiungimento degli
obiettivi previsti. Sarà creato un quadro di valutazione per misurare i
risultati della politica di promozione, sulla scorta di un insieme comune di
indicatori relativi ai suoi obiettivi strategici, in linea con il quadro comune
di monitoraggio e valutazione della PAC. Valore aggiunto dell'UE La politica agricola è una politica europea:
anziché avere 28 politiche agricole, gli Stati membri mettono in comune le
risorse per attuare una politica europea con un bilancio comune. L'agricoltura
è l'unico settore disciplinato da una politica comune in cui le regole comuni
sono previste dal trattato, anche quelle relative alla promozione. La riforma
in corso della PAC deve ripercuotersi in tutti gli strumenti di tale politica. In particolare all'interno di un mercato unico
un'azione a livello dell'UE avrà un effetto leva considerevole per: a)
facilitare l'attuazione di programmi di informazione generica che, per loro
natura, sono scarsamente attuati dagli Stati membri o dalle imprese, tanto meno
oggi in tempi di crisi economica e b) attuare programmi multipaese che sono
fonte di scambi di esperienze tra gli Stati membri e permettono di conseguire
economie di scala. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONE DELLE
PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Le parti interessate sono state ampiamente
consultate. Un libro verde avviato dalla Commissione il 14 luglio 2011 ha
aperto un dibattito i cui risultati sono stati comunicati in occasione di una
conferenza sulla promozione organizzata dalla presidenza polacca dell'Unione
europea nel novembre 2011. Il Consiglio ha adottato le conclusioni del libro verde
nel corso della sua riunione del dicembre 2011. Il 20 novembre 2012 il Parlamento
europeo ha adottato una risoluzione facendo seguito all'adozione di una
comunicazione della Commissione in materia. Sono state anche condotte
consultazioni nell'ambito del comitato consultivo sulla promozione e di un
gruppo di esperti sulla semplificazione della PAC nel corso di riunioni
svoltesi nel mese di marzo 2012. Valutazione del regime attuale Nel gennaio 2012 è stata pubblicata una
valutazione commissionata dalla Commissione europea e realizzata da un
consulente esterno. Oltre a dare una valutazione globale e indipendente del
regime attuale, tale valutazione esamina la pertinenza e l'efficacia della
politica dell'UE in materia di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli rispetto agli obiettivi fissati dal regolamento (CE) n. 3/2008
del Consiglio e la sua coerenza con le altre misure di promozione applicate nel
quadro della PAC. Il periodo di analisi copre gli anni dal 2002 al 2010. Valutazione dell'impatto Sulla scorta della valutazione dell'attuale
quadro politico, da un lato, e dell'analisi delle sfide e delle esigenze
future, dall'altro, la valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto
di tre scenari alternativi. Questi scenari di riforma sono stati elaborati a
partire da tre elementi distintivi emersi dal dibattito pubblico e dalle
posizioni assunte dai vari portatori di interesse: il mercato (i mercati) presi
in considerazione, l'eventuale esistenza di una strategia di promozione europea
e infine le norme relative ai marchi privati e all'indicazione dell'origine dei
prodotti. Per alimentare il processo decisionale sono stati formulati tre
scenari: • lo scenario "status quo
migliorato", ossia un adattamento limitato dell'attuale politica di
promozione. Riconoscendo il valore aggiunto della politica di promozione,
questo scenario intende affrontare le lacune constatate per renderla più
semplice e più accessibile, per permettere ai beneficiari di trarre il massimo
profitto dagli strumenti offerti e accompagnarli con un adeguato sostegno tecnico; • lo scenario "mirato" va
oltre le modalità offerte dallo scenario "status quo migliorato" e
prevede attività promozionali più mirate sui mercati interno e dei paesi terzi
attraverso l'elaborazione e l'attuazione di una strategia. Tale scenario
favorisce anche la collaborazione tra gli operatori di diversi Stati membri
(prevedendo la gestione diretta dei programmi multipaese). La strategia
permetterà inoltre di ampliare l'elenco dei prodotti e dei temi ammissibili al
regime di promozione. Lo scenario propone infine un uso migliore delle
indicazioni di origine dei prodotti e dei marchi commerciali (ad esempio
indicazione del marchio su un cartellino o fascetta); • lo scenario "solo paesi terzi"
ha lo stesso livello di ambizione, quanto all'efficienza della politica, dello
scenario "mirato", ma concentra esclusivamente nei paesi terzi le
azioni di promozione che saranno gestite direttamente dalla Commissione nel
rispetto di una strategia di selezione. I miglioramenti proposti dallo scenario
dello status quo migliorato sono inclusi in questo scenario. Inoltre, a parte
la promozione generica, sarebbero ammissibili alla politica di promozione anche
le attività commerciali relative a marchi privati individuali e sarebbe
ampliato l'elenco dei prodotti e dei temi ammissibili. Mentre lo scenario dello "status quo
migliorato" appare non abbastanza mirato ad azioni con elevato valore
aggiunto per l'Unione europea e lo scenario "solo paesi terzi" troppo
rischioso dato lo scarso livello di conoscenza dei prodotti agricoli in Europa,
dall'analisi d'impatto emerge che lo scenario "mirato" risulta essere
il più equilibrato per definire i contorni di un regime di promozione più
mirato alle esigenze della crescita economica dei settori e dei mercati
agricoli, in grado anche nel contempo di migliorare il livello di conoscenza
dei consumatori europei di fronte a una scelta sempre più vasta di prodotti. 3. Gestione del regime Attualmente, il regime è gestito con la
gestione concorrente (spese principali legate all'attuazione dei programmi) e con
la gestione diretta (azioni di informazione e di promozione su iniziativa della
Commissione). Il presente regolamento dovrebbe comportare un aumento generale e
considerevole del numero di azioni attuate e quindi un aumento delle spese soggette
sia alla gestione concorrente che alla gestione diretta, con un forte
incremento della percentuale di azioni gestite direttamente, derivante dal
passaggio dei programmi multipaese a questo tipo di gestione per incoraggiarne
la realizzazione. In base ad un'analisi costi-benefici, la Commissione
può decidere di affidare tutti o parte dei compiti di gestione del programma a
un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 62 del regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Nella sua comunicazione
intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020"[10], la Commissione ha proposto di
sfruttare la possibilità di ricorrere maggiormente alle agenzie esecutive
esistenti. In questo contesto, e in conformità all'articolo
3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio[11] e all'articolo 6, lettera g),
del regolamento (UE) n. xxx/xxxx sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della PAC[12]
[regolamento orizzontale della PAC], la Commissione ha intenzione di
esternalizzare alcuni compiti relativi alla gestione diretta dei programmi di
informazione e promozione, in particolare per i programmi multipaese, e la
valutazione delle proposte di programmi semplici, affidandoli a un'agenzia
esecutiva esistente, allo scopo di fornire un servizio di qualità più elevata e
di rafforzare la visibilità dell'UE nelle sue azioni di informazione e di
promozione relative ai prodotti agricoli. 4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Base giuridica La proposta si fonda sugli articoli 42 e 43
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Principi di sussidiarietà e di
proporzionalità · Principio di sussidiarietà La politica dell'UE in materia di promozione e
informazione integra efficacemente e potenzia le azioni condotte dagli Stati
membri, promuovendo l'immagine dei prodotti presso i consumatori nell'Unione e
nei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la qualità, il valore
nutrizionale, la sicurezza dei prodotti alimentari e i metodi di produzione.
Nel contribuire all'apertura di nuovi sbocchi nei paesi terzi, questa attività
potrebbe avere altresì un effetto moltiplicatore nei confronti di iniziative
nazionali o private. La proposta rientra nell'ambito delle
competenze concorrenti tra l'UE e gli Stati membri e rispetta il principio
di sussidiarietà. · Principio di proporzionalità Con la crescente liberalizzazione del
commercio, in particolare di prodotti agricoli e alimentari, gli scambi
commerciali tra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi vanno assumendo sempre
maggiore rilievo. In un simile contesto e tenuto conto dell'orientamento al
mercato dalla PAC, il regolamento relativo alle azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
costituisce uno strumento essenziale e coerente con il nuovo quadro definito
dall'accordo dell'OMC sull'agricoltura. Spetta pertanto all'Unione promuovere gli
elevati standard di qualità dei propri prodotti agricoli e incoraggiare l'attuazione
di programmi di promozione comuni cui partecipino più Stati membri o più
settori agricoli. La proposta rispetta il principio di
proporzionalità. 5. INCIDENZA SUL BILANCIO Rispetto alla situazione attuale, la proposta
prevede un aumento graduale, ma significativo del bilancio assegnato alle
azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli (61,5 milioni
di euro nel bilancio 2013 per arrivare a 200 milioni di euro nel 2020). I dati
dettagliati sull'incidenza finanziaria della proposta figurano nella scheda
finanziaria. La proposta riguardante il quadro finanziario
pluriennale (QFP) 2014-2020 comprende, per il primo pilastro della PAC, gli
importi dei pagamenti diretti e le spese connesse alle misure di mercato. Per
precauzione, la Commissione ha tenuto conto delle conclusioni del Consiglio
europeo dell'8 febbraio 2013 in merito al quadro finanziario pluriennale. Fatta
salva l'adozione del regolamento sul QFP, il finanziamento delle misure di
informazione e di promozione avverrà limitatamente agli importi approvati dal
Consiglio europeo. 2013/0398 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ad azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[13], visto il parere del Comitato delle regioni[14], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) In virtù del regolamento (CE)
n. 3/2008 del Consiglio[15],
l'Unione può realizzare azioni di informazione e di promozione sul mercato
interno e nei paesi terzi per i prodotti agricoli e il loro metodo di
produzione, come pure per alcuni prodotti alimentari a base di prodotti
agricoli. (2) L'obiettivo delle azioni suddette
è rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, sia sul mercato interno
che nei paesi terzi, aumentando il grado di conoscenza dei consumatori sul
valore dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti
agricoli dell'Unione, sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi sbocchi. Queste
azioni completano e rafforzano utilmente le azioni condotte dagli Stati membri. (3) Tenendo conto, da un lato,
dell'esperienza acquisita e, dall'altro, delle prospettive di sviluppo del
settore agricolo e dei mercati sia all'interno che all'esterno dell'Unione,
occorre rivedere il regime stabilito dal regolamento (CE) n. 3/2008 e
renderlo più efficace e coerente. È quindi opportuno abrogare il regolamento
(CE) n. 3/2008 e sostituirlo con un nuovo regolamento. (4) Nel rispetto delle regole di
concorrenza, le azioni destinate al mercato interno devono limitarsi ad azioni
di informazione relative alle specificità dei metodi di produzione agricola
dell'Unione o a temi di interesse per l'Unione, come i regimi europei di
qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio[16]. (5) Occorre altresì prevedere
azioni destinate a valorizzare l'autenticità dei prodotti dell'Unione in modo
da migliorare le conoscenze dei consumatori in merito alle qualità dei prodotti
autentici rispetto ai prodotti di imitazione e contraffatti; questo contribuirà
notevolmente alla conoscenza, sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi,
dei simboli, delle diciture e delle abbreviazioni che attestano la
partecipazione ai regimi europei di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. (6) L'Unione esporta
principalmente prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti agricoli che non
rientrano nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato").
È pertanto opportuno estendere il regime di informazione e di promozione a
determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, in linea con gli
altri regimi della politica agricola comune (PAC) come i regimi di qualità,
prevedendo fin d'ora dispositivi aperti a tali prodotti. (7) L'attività di informazione e promozione
dei vini dell'Unione è una delle misure faro dei programmi di aiuto nel settore
vitivinicolo previsti dalla PAC. Di conseguenza, occorre limitare l'ammissibilità
del vino alle azioni di informazione e di promozione previste dal presente
regime esclusivamente al caso in cui il vino sia associato a un altro prodotto
agricolo o alimentare. (8) Nel periodo 2001-2011 solo il
30% del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione nell'ambito
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava i mercati dei paesi terzi, i
quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. Occorre
prevedere modalità specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 75% delle
spese stimate, per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di
azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell'Unione
nei paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno finanziario rafforzato. (9) Per garantire l'efficacia
delle azioni di informazione e di promozione realizzate è opportuno inserirle
nell'ambito di programmi di informazione e promozione. Finora tali programmi
erano presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali. Per
aumentare il numero e la qualità delle azioni proposte è opportuno estendere il
campo dei beneficiari alle organizzazioni di produttori. Inoltre, è necessario
che la Commissione possa completare questi programmi realizzando azioni di
propria iniziativa, in particolare per contribuire all'apertura di nuovi
mercati. (10) Le azioni di informazione e di
promozione cofinanziate dall'Unione devono presentare una dimensione europea
specifica. A tal fine, e per evitare una dispersione delle risorse e aumentare
la visibilità dell'Europa attraverso le azioni di informazione e di promozione
dei prodotti agricoli, è opportuno prevedere la definizione di un programma di
lavoro in cui figurino le priorità strategiche di tali azioni, in termini di
popolazioni, prodotti, temi o mercati a cui sono rivolte, insieme alle
caratteristiche dei messaggi di informazione e di promozione. La Commissione terrà
conto in particolare della predominanza delle piccole e medie imprese nel
settore agroalimentare, dei settori che beneficiano delle misure eccezionali
previste dagli articoli 154, 155 e 156 del regolamento (UE) XXX/20… [del
Parlamento europeo e del Consiglio, del…, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)] e
degli accordi di libero scambio nell'ambito della politica commerciale dell'Unione
europea per le azioni destinate ai paesi terzi. (11) Per garantire l'attuazione
efficace delle azioni di informazione e di promozione è necessario affidarne l'esecuzione
a organismi di esecuzione adeguatamente selezionati. (12) Oltre alle azioni di
informazione e di promozione è necessario che la Commissione sviluppi e
coordini servizi di sostegno tecnico a livello europeo allo scopo di aiutare
gli operatori a partecipare ai programmi cofinanziati, a realizzare campagne
efficaci o a sviluppare le loro attività di esportazione. (13) Le azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli cofinanziate dall'Unione non sono orientate in
funzione di marchi commerciali o di un'origine particolare. Tuttavia, l'indicazione
dei marchi o dell'origine può avere un effetto leva nell'ambito delle azioni di
promozione, in particolare nei paesi terzi. È quindi opportuno prevedere, nel
rispetto di condizioni specifiche da stabilire, e in particolare dei diritti
della protezione della proprietà industriale, la possibilità di dare una
maggiore visibilità ai marchi e all'origine, pur mantenendo un giusto
equilibrio con la promozione di messaggi generici incentrati sulle
caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a
base di prodotti agricoli dell'Unione. (14) L'Unione è impegnata nel
processo di semplificazione normativa della PAC. È necessario seguire
quest'approccio anche nel regolamento relativo alle azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli. In particolare, occorre rivedere i principi
di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli
e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano
la presentazione e la selezione delle proposte di programmi. (15) La cooperazione tra gli attori
economici di diversi Stati membri contribuisce considerevolmente all'incremento
del valore aggiunto europeo e a migliorare la visibilità della diversità dei
prodotti agricoli. Nonostante la priorità assegnata ai programmi elaborati
congiuntamente da organizzazioni proponenti di diversi Stati membri, nel
periodo dal 2001 al 2011 tali programmi hanno rappresentato solo il 16% del
bilancio assegnato alle azioni di informazione e di promozione nel quadro del
regolamento (CE) n. 3/2008. Alla luce di questa constatazione, per poter
superare gli attuali ostacoli di attuazione è opportuno adottare nuove
disposizioni relative in particolare alla gestione finanziaria. (16) È necessario definire i criteri
di finanziamento delle azioni. In linea generale l'Unione dovrebbe farsi carico
solo di una parte dei costi dei programmi in modo da responsabilizzare le
organizzazioni proponenti interessate. Determinati costi amministrativi e di
personale, che non sono connessi all'esecuzione della PAC, fanno parte
integrante delle azioni di informazione e di promozione e potranno essere
ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione. (17) Per migliorarne la qualità e
dimostrarne l'efficacia tutte le misure dovranno formare oggetto di
monitoraggio e di valutazione. Al riguardo è necessario compilare un elenco di
indicatori e valutare l'incidenza della politica di promozione in funzione dei
suoi obiettivi strategici. È opportuno che la Commissione stabilisca un quadro
di monitoraggio e valutazione di tale politica in linea con il quadro comune di
monitoraggio e valutazione della PAC. (18) Per garantire la coerenza e l'efficacia
delle azioni previste dal presente regolamento, nonché la loro corretta
gestione e l'efficace utilizzazione dei finanziamenti dell'Unione, è opportuno
conferire alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo
290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni specifiche di visibilità
dei marchi e l'indicazione dell'origine dei prodotti, i criteri di
ammissibilità delle organizzazioni proponenti, le condizioni di messa in
concorrenza degli organismi di esecuzione e le condizioni alle quali l'organizzazione
proponente può essere autorizzata ad eseguire essa stessa alcune parti del
programma e infine le condizioni specifiche di ammissibilità, nel caso dei
programmi semplici, dei costi delle azioni di informazione e di promozione. È
particolarmente importante che la Commissione proceda alle necessarie
consultazioni nel corso dei lavori preparatori, facendo ricorso anche a esperti
esterni. Quando prepara ed elabora gli atti delegati, è opportuno che la
Commissione si adoperi per garantire la trasmissione tempestiva, adeguata e
simultanea, al Parlamento europeo e al Consiglio, di tutti i documenti utili. (19) Per agevolare il passaggio dal
regime istituito dal regolamento (CE) n. 3/2008 a quello previsto dal
presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di
adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda
la fissazione di disposizioni di transizione tra le disposizioni del
regolamento (CE) n. 3/2008 e quelle del presente regolamento. (20) Per garantire condizioni
uniformi di esecuzione del presente regolamento occorre conferire alla
Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di atti di
esecuzione riguardanti il programma di lavoro che fissa le priorità
strategiche, la selezione dei programmi semplici, le modalità di esecuzione, di
monitoraggio di controllo dei programmi semplici, le regole per la conclusione dei
contratti relativi all'attuazione dei programmi semplici selezionati nell'ambito
del presente regolamento, come pure il quadro comune di valutazione dell'impatto
dei programmi. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]. (21) Per una maggiore coerenza tra
le diverse misure di promozione previste nel quadro del primo pilastro della
PAC, è opportuno che le azioni di informazione e di promozione esistenti nell'ambito
del regolamento (UE) n. …/20… [COM(2011) 626] del Parlamento europeo
e del Consiglio[18]
siano compatibili con le priorità strategiche da definire a livello orizzontale
sulla base del presente regolamento. (22) Tenendo conto dei nessi
esistenti tra la politica di promozione e gli altri strumenti della PAC, gli
obiettivi del presente regolamento possono essere raggiunti in maniera più
efficace al livello dell'Unione grazie alla garanzia pluriennale dei
finanziamenti dell'Unione e alla loro concentrazione su priorità chiaramente
definite. Il presente regolamento è quindi conforme al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione
europea. Dato che il campo di applicazione del presente regolamento si limita a
quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi, esso rispetta anche il
principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, dello
stesso trattato, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I DISPOSIZIONI
GENERALI Articolo 1 Oggetto Le azioni di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari a base di prodotti
agricoli (di seguito denominate "azioni di informazione e di promozione"),
realizzate sul mercato interno o nei paesi terzi, possono essere finanziate in
tutto o in parte mediante il bilancio dell'Unione alle condizioni previste dal
presente regolamento. Articolo 2 Azioni sul mercato interno Le azioni ammissibili sul mercato interno sono
le seguenti: a) azioni di informazione destinate a
sottolineare le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione, in
particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, dell'autenticità, degli
aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali e del rispetto
dell'ambiente; b) azioni di informazione sui temi di
cui all'articolo 5, paragrafo 4. Articolo 3 Azioni nei paesi terzi Le azioni ammissibili nei paesi terzi sono le
seguenti: a) le azioni di informazione destinate
a sottolineare le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari e relative
ai temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4; b) le azioni di promozione destinate a
incrementare le vendite di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione. Articolo 4 Caratteristiche delle azioni 1. Le azioni di informazione e
di promozione non sono orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, i
marchi dei prodotti possono essere visibili durante dimostrazioni o
degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, secondo
condizioni specifiche da adottare in virtù dell'articolo 6, lettera a). 2. Le azioni di informazione e
di promozione non incentivano il consumo di un determinato prodotto in virtù
della sua origine specifica. Tuttavia, l'origine dei prodotti può figurare sul
materiale informativo e promozionale secondo condizioni specifiche da adottare
in virtù dell'articolo 6, lettera b). 3. Le azioni di informazione e
di promozione sono attuate nell'ambito: a) di programmi di informazione e di
promozione (in seguito "programmi") destinati, attraverso un insieme
di misure coerenti, a migliorare l'informazione sui temi o sui prodotti considerati
e ad accrescere la vendita di questi ultimi; b) di iniziative della Commissione. Articolo 5 Prodotti e temi ammissibili 1. I prodotti seguenti possono
essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo
3 e illustrare i metodi di produzione e i temi di cui all'articolo 2 e all'articolo
3, lettera a): a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco
di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] del Parlamento
europeo e del Consiglio[19]
e il tabacco; b) i prodotti alimentari a base di prodotti
agricoli elencati al punto I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio; c) le bevande spiritose a indicazione
geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio[20]. 2. Il vino può essere oggetto di
azioni di informazione e di promozione a condizione che nel programma
considerato rientrino anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera
a) o b). 3. Per le bevande spiritose di
cui al paragrafo 1, lettera c), e per il vino alle condizioni di cui al
paragrafo 2, le azioni destinate al mercato interno si limitano a informare i
consumatori sui regimi europei di qualità relativi alle indicazioni geografiche. 4. I temi di cui all'articolo 2,
lettera b), e all'articolo 3, lettera a), sono i seguenti: a) i regimi di qualità stabiliti dal
regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (CE) n. 110/2008 e
dall'articolo 70 del regolamento (UE) XXX/20… del Parlamento europeo e del
Consiglio [del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)]; b) il metodo di produzione biologica, quale
definito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[21]; c) il simbolo grafico dei prodotti agricoli
di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche, quale definito all'articolo 21
del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]. Articolo 6 Poteri delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati in conformità all'articolo 23 per quanto riguarda: a) le condizioni specifiche di
visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni di
prodotti e sul materiale informativo e promozionale, quali previste all'articolo
4, paragrafo 1; b) le condizioni relative all'indicazione
dell'origine dei prodotti quali previste all'articolo 4, paragrafo 2. Capo II attuazione
delle azioni di informazione e di promozione Sezione 1 Disposizioni comuni Articolo 7 Le organizzazioni proponenti Il programma può essere proposto da: a) organizzazioni professionali o
interprofessionali nazionali; b) organizzazioni professionali o
interprofessionali dell'Unione; c) organizzazioni di produttori o
associazioni di organizzazioni di produttori quali definite agli articoli 106 e
107 del regolamento (UE) XXX/20… del Parlamento europeo e del Consiglio [del…,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento
OCM unica) (COM(2011) 626)]. Articolo 8 Programma di lavoro 1. Le azioni di informazione e
di promozione contribuiscono a rafforzare la competitività dell'agricoltura dell'Unione
sia sul mercato interno che nei paesi terzi. Gli obiettivi da raggiungere
saranno fissati nel programma di lavoro di cui al paragrafo 2. 2. La Commissione adotta,
mediante atto di esecuzione, un programma di lavoro che enuncia gli obiettivi
perseguiti, le priorità, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo
totale del piano di finanziamento. Esso contiene anche i criteri principali di
valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli
importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione
e, per le sovvenzioni, i tassi massimi di cofinanziamento. L'atto di esecuzione di cui al primo comma è
adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 3. 3. Il programma di lavoro di cui
al paragrafo 1 è attuato mediante pubblicazione, da parte della Commissione: a) per i programmi semplici, di un
invito a presentare proposte in cui figurano in particolare le condizioni di
partecipazione e i principali criteri di valutazione; b) per i programmi multipli, di un
invito a presentare proposte in conformità al titolo VI della parte I del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[23]. Articolo 9 I programmi Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) "programma semplice", un
programma che può essere presentato da una o più organizzazioni proponenti di
cui all'articolo 7, lettera a) o c), provenienti da un solo Stato membro; b) "programma multiplo", un
programma che può essere presentato da più organizzazioni proponenti di cui all'articolo
7, lettera a) o c), provenienti da più Stati membri, oppure da una o più
organizzazioni dell'Unione di cui all'articolo 7, lettera b). Articolo 10 Azioni su iniziativa della Commissione 1. La Commissione può realizzare
le azioni di informazione e di promozione descritte agli articoli 2 e 3. Tali
azioni possono assumere in particolare la forma di partecipazione
a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o
iniziative destinati a valorizzare l'immagine dei prodotti dell'Unione. 2. La Commissione sviluppa
servizi di sostegno tecnico, in particolare allo scopo di favorire la
conoscenza dei diversi mercati, di mantenere una rete professionale dinamica nel
campo della politica di informazione e di promozione e di migliorare la
conoscenza delle disposizioni legislative relative all'elaborazione e all'attuazione
dei programmi. Articolo 11 Esclusione di doppi finanziamenti Le azioni di informazione e di promozione che
ricevano un altro sostegno finanziario dell'Unione europea, in particolare in
virtù del regolamento (UE) XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio
[del … sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011) 627)[24]]
oppure in virtù del regolamento (UE) XXX/20… del Parlamento europeo e del
Consiglio [del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)], non possono beneficiare di
un contributo finanziario dell'Unione in virtù del presente regolamento. Sezione 2 Attuazione e gestione dei programmi semplici Articolo 12 Selezione dei programmi semplici 1. La Commissione procede alla
valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in
esito all'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3,
lettera a). 2. La Commissione decide,
mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici,
alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni
finanziarie. Tali atti sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
24, paragrafo 2. Articolo 13 Organismi
incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici In esito ad un'adeguata procedura di gara, l'organizzazione
proponente seleziona agli organismi che eseguono i programmi semplici
selezionati, in particolare allo scopo di garantire un esecuzione efficace
delle azioni. Articolo 14 Esecuzione, monitoraggio e controllo dei programmi semplici 1. Gli Stati membri interessati
sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati
a norma dell'articolo 12 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si
accertano che il materiale informativo e promozionale prodotto nell'ambito di
tali programmi sia conforme alla normativa dell'Unione. 2. Gli Stati membri provvedono all'esecuzione,
al monitoraggio e al controllo dei programmi semplici in conformità al regolamento
(UE) no XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio [del … sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
(COM(2011) 628] e alle modalità da adottare a norma dell'articolo 22, primo
comma, lettera a). Articolo 15 Disposizioni finanziarie relative ai programmi semplici 1. La partecipazione finanziaria
dell'Unione ai programmi semplici non supera il 50% delle spese ammissibili al
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni
proponenti. 2. La percentuale di cui al
paragrafo 1 è portata al 60% per: a) un programma semplice destinato a uno o
più paesi terzi; b) le azioni di informazione e di promozione
di prodotti ortofrutticoli destinati specificamente agli alunni degli istituti
scolastici dell'Unione. 3. Gli studi di valutazione dei
risultati delle azioni di informazione e di promozione realizzate a norma dell'articolo
26 sono ammissibili al finanziamento dell'Unione a condizioni simili a quelle
del programma semplice. 4. L'Unione finanzia interamente
le spese di consulenza connesse alla selezione dei programmi in conformità all'articolo
4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) no XXXX/20.. del
Parlamento europeo e del Consiglio [del … sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628]. 5. Le organizzazioni proponenti
costituiscono una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei programmi
semplici. 6. Il finanziamento delle azioni
di informazione e di promozione attuate attraverso programmi semplici è
realizzato dall'Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento (UE) no XXXX/20.. del Parlamento europeo e del
Consiglio [del … sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628]. Sezione 3 Attuazione e gestione dei programmi multipli e delle
azioni su iniziativa della Commissione Articolo 16 Forme
di finanziamento 1. Il finanziamento può assumere
una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e
in particolare consistere in: a) sovvenzioni per i programmi multipli; b) appalti per le azioni su iniziativa della
Commissione. 2. Il finanziamento delle azioni
di informazione e di promozione attuate attraverso programmi multipli o per
iniziativa della Commissione è realizzato dall'Unione in conformità all'articolo
4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) no XXXX/20.. del
Parlamento europeo e del Consiglio [del … sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628]. Articolo 17 Valutazione dei programmi multipli Le proposte di programmi multipli sono
valutate e selezionate in base ai criteri indicati nell'invito a presentare
proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b). Articolo 18 Disposizioni finanziarie relative ai programmi multipli Il tasso massimo di cofinanziamento è fissato
al 60% dei costi totali ammissibili per i programmi multipli. Le spese restanti
sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti. Articolo 19 Appalti per le azioni su iniziativa
della Commissione Le procedure di appalto realizzate dalla
Commissione a proprio nome o insieme a Stati membri sono subordinate al
rispetto delle norme in materia di appalti di cui al regolamento (UE) n. 966/2012
e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Articolo 20 Protezione degli interessi finanziari dell'Unione 1. La Commissione adotta le
misure appropriate per garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione
nell'esecuzione delle azioni finanziate in virtù della presente sezione,
applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra
attività illecita, mediante controlli efficaci e, se sono rilevate
irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se
necessario, mediante sanzioni amministrative e finanziarie efficaci,
proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit,
documentale e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, gli
appaltatori e i subappaltatori che hanno ottenuto fondi dell'Unione. 3. L'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in
loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[25] e del regolamento (Euratom,
CE) n. 2185/96 del Consiglio[26],
al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività
illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a
convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti che
coinvolgano fondi dell'Unione. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2
e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organismi
internazionali, i contratti come pure le convenzioni e le decisioni di
sovvenzione derivanti dall'esecuzione del presente programma contengono
disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a
svolgere gli audit e le indagini anzidetti in base alle rispettive competenze. Sezione 4 Poteri delegati e poteri di esecuzione Articolo 21 Poteri delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati in conformità all'articolo 23 per quanto riguarda: (a)
le condizioni specifiche alle quali ciascuna
organizzazione proponente di cui all'articolo 7 può presentare un programma in
particolare per garantire una rappresentatività e una portata significativa del
programma; (b)
le condizioni alle quali l'organizzazione
proponente può essere autorizzata a eseguire essa stessa alcune parti del
programma, in deroga all'articolo 13; (c)
le condizioni di messa in concorrenza degli
organismi di esecuzione di cui all'articolo 13; (d)
le condizioni specifiche di ammissibilità, per i programmi
semplici, dei costi delle azioni di informazione e di promozione e, se
necessario, dei costi amministrativi e di personale. Articolo 22 Poteri di esecuzione La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione: a) le modalità di esecuzione, di monitoraggio
e di controllo, di cui all'articolo 14, paragrafo 2; b) le norme riguardanti la conclusione
di contratti relativi all'attuazione dei programmi semplici selezionati in
virtù del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Capo III DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI
ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Sezione 1 Deleghe di potere e disposizioni di esecuzione Articolo 23 Esercizio della delega 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite dal presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un
periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. 3. La delega di potere di cui al
presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei
poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della revoca decorrono
dal giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o a una data ulteriore ivi precisata. La
decisione di revoca non inficia la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato in
virtù del presente regolamento entra in vigore solo se non sono state sollevate
obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di
due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al
Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e
il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Il suddetto termine può essere prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 24 Comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo
162 del regolamento (UE) XXX/20… del Parlamento europeo e del Consiglio [del…,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento
OCM unica) (COM(2011) 626)].
Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento
(UE) n. 182/2011. Sezione 2 Consultazione, valutazione e relazione Articolo 25
Consultazione Nell'ambito dell'attuazione del presente
regolamento, la Commissione può consultare il gruppo consultivo "promozione
dei prodotti agricoli" istituito dalla decisione 2004/391/CE della
Commissione[27]. Articolo 26 Valutazione di impatto delle azioni In linea con il quadro comune di monitoraggio
e valutazione della politica agricola comune di cui all'articolo 110 del
regolamento (UE) no XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio [del
… sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune (COM(2011) 628] la Commissione stabilisce, in applicazione dell'articolo
24, paragrafo 2, il quadro comune per la valutazione d'impatto dei programmi di
informazione e di promozione finanziati in virtù del presente regolamento e un
sistema di indicatori. Tutte le parti interessate comunicano alla
Commissione tutti i dati e tutte le informazioni necessarie per permettere la
valutazione di impatto delle azioni. Articolo 27
Relazione Entro il 31 dicembre [2020] la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione
del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte appropriate. Sezione 3 Disposizioni modificative, transitorie e finali Articolo 28
Modifica del regolamento (UE)
n. …/20… [COM(2011) 626] Il regolamento (UE) n.°…/20… [COM(2011) 626] è
modificato come segue: a) all'articolo 34, paragrafo 2, è
aggiunto il seguente comma: "La strategia nazionale deve essere
compatibile con le priorità strategiche definite nel programma di lavoro di cui
all'articolo 6 del regolamento (UE) n.°XXX del Parlamento europeo e del
Consiglio*. * Regolamento (UE) n. XXX del
Parlamento europeo e del Consiglio, del …. relativo ad azioni di informazione e
di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L……..)"; b) all'articolo 43 è aggiunto il
paragrafo seguente: "5. Le misure di cui al paragrafo 1 sono
compatibili con le priorità strategiche definite nel programma di lavoro di cui
all'articolo 6 del regolamento (UE) n.°XXX.". Articolo 29 Aiuti di Stato In deroga all'articolo
146 del regolamento (UE) XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio
[del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
(regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)] e all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 1184/2006 del Consiglio[28], nonché
in virtù dell'articolo 42, primo comma, del trattato, gli articoli 107, 108 e 109
del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in
applicazione del presente regolamento e in conformità alle sue disposizioni, né
ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori
a carico degli Stati membri, nel caso dei programmi che possono beneficiare di
un sostegno dell'Unione a norma dell'articolo 42, secondo comma, del trattato,
che la Commissione ha selezionato in conformità al presente regolamento. Articolo 30
Abrogazione Il regolamento (CE) n.°3/2008 è
abrogato. I riferimenti fatti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di
concordanza di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 31 Disposizioni
transitorie La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati in conformità all'articolo 23 per garantire la transizione tra le
disposizioni del regolamento (CE) n. 3/2008 e quelle del presente
regolamento. Articolo 32 Entrata in
vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. [Esso si applica a decorrere dal ……] Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO
30 Regolamento (CE) n.°3/2008 || Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1, primo comma Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2 Articoli 3 e 4 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2, primo comma Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma Articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5 Articolo 13, paragrafo 6 Articolo 14 Articoli 15 et 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 || Articolo 1 Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articoli 2 e 3 Articolo 5 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 7 --- --- Articoli 12 e 17 --- Articolo 10 Articolo 13 --- Articolo 14 Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 --- --- Articolo 29 Articolo 15, paragrafo 6 e articolo 16, paragrafo 2 Articoli 23 e 24 Articolo 25 Articolo 27 Articolo 30 Articolo 32 Regolamento (CE) n. 3/2008 allineato alle disposizioni del trattato di Lisbona in seguito alla proposta di regolamento (UE) n. COM(2011) 663 || Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1, primo comma Articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 2 Articoli 3 e 4 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafi 2 e 3 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2, primo comma Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma Articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5 Articolo 13, paragrafo 6 Articolo 13, paragrafo 7 Articolo 13, paragrafo 8 Articolo 13, paragrafo 9 Articolo 14 Articolo 15 bis Articolo 16 bis Articolo 16 ter Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 || Articolo 1 Articolo 4, paragrafo 3 e articolo 8, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articolo 8, paragrafo 2 --- Articoli 2 e 3 Articolo 5 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 7 --- --- Articoli 12, 17 e 18 --- Articolo 10 Articoli 13, 19 e articolo 21, lettera b) --- Articolo 14 Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 --- --- Articolo 29 Articolo 11 Articolo 15, paragrafo 5 Articolo 22 Articolo 15, paragrafo 6 e articolo 16, paragrafo 2 --- Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 27 Articolo 30 Articolo 32 SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di
informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno
e nei paesi terzi. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[29] Settore:
titolo 05 della rubrica 2 1.3. Natura della proposta/iniziativa
X
La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[30] X La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una
nuova azione La proposta riguarda la proroga di un'azione
esistente, ma con l'introduzione di aspetti nuovi. 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi
strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
proposta mira a promuovere l'uso efficace delle risorse per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura dell'UE, in linea con la
strategia Europa 2020. In
quanto strumento della politica agricola comune (PAC), la politica di
promozione a favore dei prodotti agricoli persegue gli obiettivi della riforma
della PAC all'orizzonte 2020 e più in particolare l'obiettivo di accrescere la
competitività del settore agricolo sia sul mercato interno che nei paesi terzi. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi
specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico Migliorare
la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore aggiunto nella
catena di approvvigionamento alimentare Attività ABM/ABB interessate 05
02 "Interventi sui mercati agricoli" 1.4.3. Risultati
e incidenza previsti In
base alla presente proposta, la politica di promozione sarà dotata di una
strategia globale che le permetterà di rispondere in maniera mirata ed efficace
alle opportunità economiche nei paesi terzi, per esempio in connessione con gli
accordi di libero scambio, e di soddisfare il fabbisogno di informazione sul
valore dei prodotti agricoli europei. La
strategia di promozione definirà i messaggi da divulgare che metteranno in
evidenza in particolare gli elementi specifici della PAC, come i metodi di
produzione sostenibile e i sistemi di qualità. Sul
piano dell'occupazione, l'incidenza sarà legata alle ripercussioni economiche
previste, ma la presente proposta dovrebbe contribuire al mantenimento dei posti
di lavoro nel settore agricolo e alimentare, in particolare nelle PMI (alle
quali la strategia conferisce una priorità) che rappresentano, in numero, il 99%
delle imprese agroalimentari e il 63% dei posti di lavoro del settore. Si
prevede un aumento del numero di programmi che coinvolgono organizzazioni di
vari paesi dell'Unione europea (detti programmi multipaese), a forte valore
aggiunto europeo, grazie alla semplificazione della selezione e della gestione
che d'ora in poi sarà realizzata a livello della Commissione, senza la tappa
intermedia degli Stati membri. 1.4.4. Indicatori
di risultato e di incidenza Sono
stati stabiliti tre livelli di indicatore in funzione degli obiettivi. Indicatori di impatto: - bilancia
commerciale agricola europea; - reddito
agricolo. Indicatori di risultato: - esportazioni
di prodotti agricoli UE; - valore
della produzione nell'ambito dei regimi di qualità e importanza dell'agricoltura
biologica (indicatori che misurano indirettamente il successo della strategia -
temi prioritari…); - percezione
dell'immagine dei prodotti da parte dei consumatori (indagini, rapporti
Eurobarometro…). Indicatori di prodotto: - numero
di programmi (mercato interno/paesi terzi); - nuovi
beneficiari (proporzione di nuove organizzazioni proponenti sul numero totale
delle organizzazioni proponenti); - numero
di programmi multipaese. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità a breve e lungo
termine Il
problema principale da affrontare è quello della pressione sempre maggiore
esercitata sulla competitività del settore agricolo su tre fronti: - una
concorrenza agguerrita ai prodotti agricoli europei da parte dei paesi terzi; - condizioni
più rigorose che gli agricoltori devono rispettare e aumento dei costi per l'economia
agricola nell'UE. Per esempio, nel periodo 2000-2012 i prezzi agricoli
mondiali sono saliti dell'82% mentre i prezzi dell'energia hanno subito un'impennata
del 261% e quelli dei fertilizzanti del 286%, cosicché il settore ha raggiunto
il più alto grado di volatilità degli ultimi trent'anni; - scarsa
consapevolezza del valore dei prodotti agricoli dell'UE, in particolare nel
mercato interno. Per esempio, la maggioranza dei cittadini europei ritiene
che la principale priorità dell'Unione europea nell'ambito della politica
agricola e dello sviluppo rurale sia quella di garantire che i prodotti
agricoli siano di buona qualità, sani e sicuri; d'altra parte, però, solo il 14%
dei consumatori è in grado di riconoscere il logo delle DOP[31] e delle IGP[32], che sono i sistemi di qualità
per eccellenza creati dall'Unione. 1.5.2. Valore
aggiunto dell'intervento dell'Unione europea La
politica agricola comune è una vera politica europea: anziché avere 28
politiche agricole diverse, gli Stati membri mettono in comune le risorse per
attuare una politica europea con un bilancio comune e regole comuni, comprese
le regole relative alla promozione. In particolare, all'interno di un mercato
unico, un'azione eseguita a livello dell'UE avrà un effetto leva importante al
fine di: a) facilitare l'attuazione di programmi di informazione generica che,
per loro natura, sono scarsamente attuati dagli Stati membri o dalle imprese,
tanto meno oggi in tempi di crisi economica e b) attuare programmi multipaese
che sono fonte di scambi di esperienze tra gli Stati membri e permettono di
conseguire economie di scala. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Le
azioni di informazione e di promozione esistono da sempre nell'ambito della
PAC. Dal 1999, la PAC sostiene specificamente le azioni di informazione e di
promozione nel settore agricolo e agroalimentare europeo sul mercato interno e
nei paesi terzi attraverso un regime orizzontale di informazione e di
promozione a favore dei prodotti agricoli. Esistono
vari elementi a dimostrazione del ruolo positivo della politica di promozione
europea, la quale permette in definitiva di ricompensare i produttori agricoli
per gli sforzi fatti per produrre rispettando le norme rigorose della PAC: - nel
2009, la Corte dei conti europea ha realizzato un audit del regime per
esaminare l'efficacia delle azioni di informazione e di promozione e la
regolarità delle spese sostenute e ha valutato positivamente gli effetti del
regime, anche se è difficile quantificarne l'impatto[33]; - anche
le conclusioni dello studio di valutazione del regime hanno permesso di fare un
bilancio del regime attualmente in vigore[34]; - anche
se riferito ad un'altra politica pubblica, uno studio dei costi/benefici dei
programmi di sviluppo dei mercati gestiti dall'USDA stima che le esportazioni
americane di prodotti agricoli aumentino di 35 USD per ogni USD supplementare
speso mediante tali programmi di promozione e che un taglio del 50% del
bilancio pubblico destinato alla promozione si tradurrebbe in una riduzione
delle esportazioni di prodotti agricoli stimata in 9 miliardi di USD. Senza
poter garantire il valore di queste percentuali, è interessante prendere atto
dell'impatto nettamente positivo di tale politica, che conferma l'effettivo
valore delle politiche pubbliche di informazione e di promozione a favore dei
prodotti agricoli[35]. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Tenendo
conto delle specificità dei vari settori, la proposta prevede di rafforzare le
sinergie tra questo regime orizzontale di promozione e i regimi settoriali
esistenti nell'ambito della PAC attraverso la strategia di promozione e lo
sviluppo di un'identità comune, che include elementi visivi e di contenuto
riguardanti l'insieme delle azioni di promozione. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento: (v. punto 3.2.1
di seguito), –
seguìto da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[36] X Gestione diretta a opera della
Commissione –
¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–
X a opera delle agenzie esecutive. X Gestione concorrente con gli Stati
membri ¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ paesi terzi o agli organismi da essi designati; –
¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨ la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ organismi di diritto pubblico; –
¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC
a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di
base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni Attualmente il
regime è amministrato sia con la gestione concorrente (spese principali
connesse all'attuazione dei programmi) che con la gestione centralizzata
diretta (azioni di informazione e di promozione su iniziativa della
Commissione). Le modalità di
gestione previste dalla proposta sono la gestione concorrente e la gestione
diretta. In conformità
alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 58/2003,
la Commissione ha intenzione di esternalizzare alcuni compiti relativi alla
gestione diretta dei programmi di informazione e di promozione, in particolare
nel caso dei programmi multipaese, delegandoli ad un'agenzia esecutiva
esistente, per offrire un servizio più efficiente e rafforzare la visibilità
dell'UE nell'ambito delle azioni di informazione e di promozione a favore dei
prodotti agricoli. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni La normativa prevede la valutazione dei
programmi. Attualmente, le valutazioni sono effettuate ogni anno e sono
integrate da una valutazione globale a fine programma. Sarà istituito un quadro
comune di valutazione dell'impatto delle azioni, in linea con il quadro comune
di monitoraggio e di valutazione della PAC. La valutazione delle azioni di
informazione e di promozione sarà completata con la realizzazione sistematica
di valutazioni esterne del regime. È prevista la presentazione entro il 31
dicembre [2020] di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'applicazione del regime. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Il
regime orizzontale di informazione e di promozione a favore dei prodotti
agricoli esiste dal 2000. Tale regime è stato sottoposto a controlli regolari e
agli aggiustamenti delle procedure di monitoraggio e di controllo ritenuti via
via necessari. In base alle verifiche di conformità realizzate dalla DG AGRI e
agli audit della Corte dei conti europea, i principali rischi individuati per
le misure di informazione e di promozione sono legati alla natura immateriale
di alcune spese e alla realizzazione di azioni al di là delle frontiere dell'Unione
europea. 2.2.2. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito Per
limitare i rischi saranno definite modalità di selezione, di attuazione, di
monitoraggio, di controllo e di valutazione. La
Commissione stabilirà in particolare le procedure di selezione dei programmi
migliori e le tradurrà in strumenti giuridici. Essa fisserà anche le condizioni
specifiche di ammissibilità dei costi delle azioni e, in funzione della natura
delle spese, potrà fare ricorso a importi forfettari, tabelle dei costi ecc..
Terrà inoltre conto della realizzazione dei programmi da parte di organismi di
esecuzione specializzati, talvolta situati fuori dell'Unione europea. Le
modalità di controllo saranno stabilite per ciascuno dei modi di gestione
finanziaria delle spese. Nel
caso della gestione concorrente, il quadro di controllo sarà basato
sulle modalità comuni di controllo della PAC, quali rivedute nel quadro della
riforma (COM(2011) 628), e in particolare sulla dichiarazione di affidabilità
che il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a presentare ogni anno. Nel
caso della gestione diretta, il quadro di controllo delle sovvenzioni si
baserà sulle modalità del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012,
in particolare l'attuazione delle norme di controllo interno della Commissione,
i controlli ex ante sulla totalità delle dichiarazioni e la certificazione
delle metodologie relative ai costi, nonché audit ex post su un campione di
dichiarazioni. Nell'ambito
dell'esternalizzazione dei compiti di gestione del programma di promozione, la
Commissione applicherà anche le misure di controllo necessarie per le agenzie
esecutive, in conformità all'articolo 65 del regolamento finanziario. La
Commissione sorveglierà l'agenzia esecutiva e si adopererà perché tale agenzia
realizzi gli obiettivi adeguati in materia di controllo delle azioni da essa
gestite. Tale sorveglianza sarà prevista dalle modalità di cooperazione tra la
direzione generale competente e l'agenzia. I
controlli della Commissione seguiranno un approccio basato sui rischi, in modo
da garantire che gli audit da essa condotti si concentrino sui settori che
presentano i rischi maggiori. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore Le
misure di informazione e di promozione continueranno ad essere coperte dal
sistema in vigore di gestione e di controllo delle spese del FEAGA. Per
quanto riguarda il costo dei controlli per gli Stati membri, la relativa
analisi è stata fornita nell'allegato 8 dell'analisi di impatto che correda le
proposte legislative di riforma della PAC (COM(2011) 626). I
costi per la Commissione subiranno un aumento rispetto alla situazione attuale
a causa dell'aumento globale delle spese (si prevede il raddoppio della spesa
attuale nell'ambito della gestione concorrente) e in particolare delle spese
connesse ai programmi sottoposti a gestione diretta. La
gestione diretta dei programmi multipaese sarà una novità per questo regime. È
possibile soltanto una stima basata sui costi di controllo dei programmi della
stessa natura. Ad esempio si possono citare i programmi a favore della
competitività delle imprese e delle PMI (COM(2011) 834). Si
stima che la proposta non comporti un aumento del tasso di errore per il FEAGA. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Il
pacchetto legislativo di riforma della PAC, in particolare la proposta di
regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare i sistemi dettagliati di
controllo attualmente in vigore e le sanzioni che devono essere applicate da
parte degli organismi pagatori, includendovi caratteristiche comuni di base e
norme specifiche rispondenti alle peculiarità di ogni regime di aiuto. Il
regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC si
applicherà anche al futuro regolamento relativo alla politica di promozione. In
linea generale, i sistemi di controllo prevedono controlli amministrativi esaurienti
sul 100% delle domande di aiuti, controlli incrociati con altre banche dati ove
li si ritengano appropriati, come pure controlli sul posto, prima del pagamento,
di un numero minimo di transazioni, in funzione del rischio connesso al regime
considerato. Se dai controlli in loco emerge un numero di irregolarità elevato
devono essere effettuati controlli supplementari. Il
pacchetto legislativo di riforma della PAC prevede, inoltre, che gli Stati
membri prevengano, rilevino e correggano le irregolarità e le frodi, che
impongano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità alla
legislazione unionale o nazionale, e recuperino i pagamenti irregolarmente
concessi, maggiorati di interessi. Tale pacchetto prevede un meccanismo
automatico di liquidazione per i casi di irregolarità secondo il quale, se il
recupero non avviene entro quattro anni a decorrere dalla data della domanda di
recupero, oppure di otto anni nel caso in cui sia stato avviato un procedimento
giudiziario, gli importi non recuperati saranno a carico dello Stato membro
interessato. Questo meccanismo inciterà decisamente gli Stati membri a
recuperare i pagamenti irregolari il più rapidamente possibile. Inoltre, per
quanto riguarda i compiti esternalizzati per la gestione della futura politica
di promozione, l'agenzia esecutiva sarà tenuta a segnalare le frodi e le
irregolarità potenziali alla Commissione caso per caso, come pure nelle
relazioni che pubblica regolarmente. Un
regime di controllo rigoroso è tanto più importante in quanto la realizzazione
delle azioni di promozione è affidata agli organismi di esecuzione con i quali solo
i beneficiari hanno un legame contrattuale. Gli organismi di esecuzione sono
entità commerciali che hanno titolo a fare profitti: per questo occorrerà
assicurarsi sistematicamente che l'attuazione delle azioni sia regolare. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione …………...……………] || Diss./Non diss. ([37]) || di paesi EFTA [38] || di paesi candidati [39] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) bis, del regolamento finanziario 2 || 05 02 10 01 – Misure di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri 05 02 10 02 – Misure di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione || Non diss. Diss. || NO NO || NO NO || NO NO || NO NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione …………...……………] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) bis, del regolamento finanziario 2 || 05 01 04 xx – Agenzia esecutiva || Non diss. || NO || NO || NO || NO Osservazioni: La Commissione prevede di delegare una parte
dell'attuazione a un'agenzia esecutiva. In tal caso occorrerà creare linee di
bilancio nel titolo 05. 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 2 || Crescita sostenibile – risorse naturali: Sottomassimale "Spese connesse al mercato e pagamenti diretti" DG: AGRI (*) || || || 2014[40] || 2015[41] || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 05 02 10 01 || Impegni || (1) || 0,0 || 0,0 || 4,0 || 5,0 || 9,0 || 36,0 || 36,0 || 90,0 Pagamenti || (2) || 0,0 || 0,0 || 4,0 || 5,0 || 9,0 || 36,0 || 36,0 || 90,0 05 02 10 02 || Impegni || (1a) || 0,5 || 0,5 || 15,0 || 54,0 || 90,0 || 103,0 || 103,0 || 366,0 Pagamenti || (2a) || 0,2 || 0,2 || 0,5 || 12,7 || 31,1 || 58,6 || 84,2 || 187,5 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[42] || || || || || || || || 05 01 04 xx || || (3) || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm TOTALE degli stanziamenti per la DG AGRI || Impegni || =1+1a +3 || 0,5 || 0,5 || 19,0 || 59,0 || 99,0 || 139,0 || 139,0 || 456, 0 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,2 || 0,2 || 4,5 || 17,7 || 40,1 || 94.6 || 120,2 || 277,5 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,5 || 0,5 || 19,0 || 59,0 || 99,0 || 139,0 || 139,0 || 456,0 Pagamenti || (5) || 0,2 || 0,2 || 4,5 || 17,7 || 40,1 || 94,6 || 120,2 || 277,5 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,5 || 0,5 || 19,0 || 59,0 || 99,0 || 139,0 || 139,0 || 456,0 Pagamenti || =5+ 6 || 0,2 || 0,2 || 4,5 || 17,7 || 40,1 || 94,6 || 120,2 || 277,5 (*) Osservazioni:
- Gli importi indicati presentano una stima dell'incidenza finanziaria
aggiuntiva rispetto al bilancio 2013. La ripartizione degli importi tra le
linee di bilancio potrebbe essere aggiustata in funzione dell'attuazione dei
programmi. - La Commissione
prevede di delegare, a partire dal 2016, parte dell'attuazione a un'agenzia
esecutiva. È possibile che sia necessario aggiustare gli importi e la
ripartizione dei costi stimati in funzione del livello di delega approvato in
definitiva. Per informazione: stima delle spese totali || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Mio EUR Esercizio di bilancio || || || || || || Bilancio 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale 2020 || || || || || || || || || || || || || || || 05 02 10 01 – Azioni di promozione – Pagamenti da parte degli Stati membri || || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 64,0 || 65,0 || 69,0 || 96,0 || 96,0 || 510,0 05 02 10 02 - Azioni di promozione – Pagamenti diretti da parte dell'Unione || Impegni || 1,0 || 1,5 || 1,5 || 16,0 || 55,0 || 91,0 || 104,0 || 104,0 || 373,0 || || || || || || Pagamenti || 1,1 || 1,4 || 1,4 || 1,6 || 13,9 || 32,2 || 59,8 || 85,4 || 195,5 || || || || || || || || || || || || || || || 05 01 04 XX – Agenzia esecutiva || || || || || || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || || || || || || || || || || || || || || || TOTALE || || || || || || Impegni || 61,0 || 61,5 || 61,5 || 80,0 || 120,0 || 160,0 || 200,0 || 200,0 || 883,0 || || || || || || Pagamenti || 61,1 || 61,4 || 61,4 || 65,6 || 78,9 || 101,2 || 155,8 || 181,4 || 705,5 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" (rispetto al bilancio 2013) Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE DG: AGRI || Risorse umane || 0,019 || 0,099 || -0.499 || -0.147 || 0.188 || 0.675 || 0,922 || 1,257 Altre spese amministrative || 0,000 || 0,000 || 0,002 || 0,006 || 0,003 || -0,001 || -0,001 || 0,009 TOTALE DG AGRI || Stanziamenti || 0,019 || 0,099 || -0,497 || -0,141 || 0,191 || 0,674 || 0,921 || 1,266 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,019 || 0,099 || -0,497 || -0,141 || 0,191 || 0,674 || 0,921 || 1,266 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,519 || 0,559 || 18,501 || 58,583 || 99,188 || 139,675 || 139,922 || 457,266 Pagamenti || 0,219 || 0,299 || 4,003 || 17,559 || 40,291 || 95,274 || 121,122 || 278,766 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR Specificare gli obiettivi e i risultati || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RISULTATI (outputs) Tipo[43] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[44] || Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore aggiunto nella catena di approvvigionamento alimentare Risultato[45] || Numero di programmi (mercato interno/paesi terzi) || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato45 || Nuovi beneficiari (proporzione di nuove organizzazioni proponenti rispetto al numero totale delle organizzazioni proponenti) || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato45 || Numero di programmi multipaese || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 2,508 || 2,588 || 1,990 || 2,342 || 2,677 || 3,164 || 3,411 || 18,680 Altre spese amministrative || 0,110 || 0,110 || 0,111 || 0,116 || 0,113 || 0,109 || 0,109 || 0,778 Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,618 || 2,698 || 2,101 || 2,458 || 2,790 || 3,273 || 3,520 || 19,458 Esclusa la RUBRICA 5[46] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE (*) || 2,618 || 2,698 || 2,101 || 2,458 || 2,790 || 3,273 || 3,520 || 19,458 (*) Queste cifre
potrebbero essere aggiustate in funzione del processo di delega previsto. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane 3.2.3.3. ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane. –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in valore intero (o al
massimo con un decimale) || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 19 || 19,5 || 13,7 || 15,3 || 17,1 || 20,1 || 21,6 || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[47] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 0 || 0,2 || 2,6 || 4,6 || 6,0 || 7,3 || 8,0 || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || || XX 01 04 yy [48] || - in sede || || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta) || || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || TOTALE (*) || 19 || 19,7 || 16,3 || 19,9 || 23,1 || 27,4 || 29,6 || XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. (*) La presente
proposta fa parte dei programmi per i quali è prevista la delega a un'agenzia
esecutiva. Queste cifre
potrebbero quindi essere aggiustate in funzione della delega approvata in
definitiva. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Attuazione della politica di promozione dei prodotti agricoli Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale 2014-2020. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale. Osservazioni: La
proposta relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020[49] comprende, per il primo
pilastro della PAC, gli importi dei pagamenti diretti e le spese connesse alle
misure di mercato. Per precauzione, la Commissione ha tenuto conto delle
conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 relativamente al QFP. Fatta
salva l'adozione del regolamento sul quadro finanziario pluriennale, il
finanziamento delle misure di promozione avverrà limitatamente agli importi del
sottomassimale FEAGA approvati dal Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti
da terzi. –
X La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Il contributo
finanziario dell'Unione alle misure del programma è precisato negli articoli 15
e 18 del progetto di regolamento. In questa fase non è possibile quantificare l'importo
totale della partecipazione di terzi visto che i tassi di partecipazione
variano in funzione delle condizioni stabilite dagli articoli 15 e 18. 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie [1] Fonte: Relazione annuale 2010 della CIAA. [2] Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico. [3] Relazione "What Asia wants Long-term food
consumption trends in Asia" Australian Bureau of Agricultural and Resource
Economics and Sciences, ottobre 2013. [4] Fonte: Centre for Economic Policy Research (2013):
Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investement – An Economic
Assessment (preparata per la DG TRADE), Londra. [5] Fonte: Copenhagen Economics (2010): Assessment of
Barriers to Trade and Investment between the EU and Japan (relazione finale
alla DG TRADE). [6] Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19
dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2) e regolamento (CE) n. 2702/1999
del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag.
7). [7] Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17
dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1). [8] Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5
giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008
del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3). [9] Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag.
1). [10] COM(2011) 500, sezione 6.1.3. [11] Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre
2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello
svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari
(GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1). [12] Regolamento (UE) ...., GU ... [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007,
relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul
mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1). [16] Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). [17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011,
pag. 13). [18] Regolamento (UE) n.°XXX/20.. del Parlamento europeo e del
Consiglio, del ..., recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli (regolamento OCM unica), GU …. [19] Regolamento (UE) n.°[COM(2011) 416] del… relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, GU
…... [20] Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16). [21] Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e
che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1). [22] Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura
a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento
(CE) n. 247/2006 del (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23). [23] Regolamento (UE, Euratom) n.°966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1) [24] Regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del
Consiglio, del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, GU……. [25] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte
dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento
(Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). [26] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11
novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati
dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996,
pag. 2). [27] Decisione 2004/391/CE della Commissione, del 23 aprile 2004,
relativa al funzionamento dei gruppi consultivi nel settore della politica agricola
comune (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50). [28] Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio
2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione
e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7). [29] ABM: activity-based management (gestione per
attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività). [30] A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [31] Denominazione di origine protetta [32] Indicazione geografica protetta [33] Punto V della sintesi della relazione n.°10/2009 della
Corte dei conti europea "Azioni di informazione e di promozione a favore
dei prodotti agricoli". [34] http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/index_en.htm
[35] http://www.wheatworld.org/wp-content/uploads/trade-global-insight-map-report-march2010-20100423.pdf
[36] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [37] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [38] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [39] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [40] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. Le stime si basano sull'ipotesi che l'attuazione inizi nel
2016. [41] Gli importi per il 2015 – ossia nel quadro del regime
precedente la riforma – sono presentati, a titolo indicativo, invariati
rispetto al 2014 e fatte salve le stime dettagliate per il 2015 che saranno
stabilite nel quadro del progetto di bilancio 2015. [42] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [43] I risultati i prodotti e servizi da fornire (ad esempio:
numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti
ecc.). [44] Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi
specifici e attività ABM/ABB interessate". [45] In conformità al quadro comune di monitoraggio e
valutazione della PAC, previsto dall'articolo 110 del regolamento (UE)
n.°[xxx/xxxx] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune [regolamento orizzontale della PAC], sarà istituito un quadro
comune per il monitoraggio e la valutazione e di conseguenza le tabelle degli
indicatori saranno adeguatamente completate successivamente. [46] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [47] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire");
JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [48] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [49] COM(2011) 500 del 29.6.2011.