Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 /* COM/2013/0775 final - 2013/0383 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA È necessario fissare contingenti tariffari
autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente
a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo
contingentale in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri,
la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi
interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni
prodotti agricoli e industriali. Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato
il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e
industriali, al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Unione per i prodotti in
questione alle condizioni più favorevoli. Tenuto conto delle numerose modifiche
apportate a tale regolamento e della politica di trasparenza della Commissione,
è opportuno sostituire il regolamento con la presente proposta. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione
ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale
comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal
dibattito condotto in occasione di riunioni del gruppo "Economia
tariffaria" è risultato che gli Stati membri sono disposti ad aprire i
contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di
regolamento, senza compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti. La proposta è in linea con le politiche in
materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non
comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano
di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che
beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali
paesi candidati). 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO È stato consultato il gruppo "Economia
tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti
i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto dal gruppo. Non è stata evocata l'esistenza di gravi
rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili. La proposta sarà oggetto di una consultazione
interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Si tratta di un regolamento del Consiglio
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione
per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l'articolo
31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono
stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.
Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. L'insieme delle misure proposte è in linea con
i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio
estero e con la comunicazione della Commissione del 2011 in materia di
sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 363 del 13.12.2011, pag. 6). 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Dazi
doganali non percepiti che ammontano complessivamente a − 64 900 000
EUR. 2013/0383 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e
industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La produzione nell'Unione
europea di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per
soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione. L'approvvigionamento
dell'Unione per i prodotti in questione dipende pertanto in misura non
trascurabile dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza
indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali
prodotti alle condizioni più favorevoli. Occorre aprire contingenti tariffari
dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della
necessità di non compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti né
impedire l'avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione. (2) Occorre garantire l'uguaglianza
e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti
contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi
previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in
questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti
stessi. (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93[1] della Commissione instaura un
sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l'uguaglianza e la
continuità di accesso ai contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle
aliquote e segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni
di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal
presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e
dagli Stati membri in base a tale sistema. (4) I volumi dei contingenti sono
generalmente espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto
un contingente tariffario autonomo il volume contingentale è fissato in un'altra
unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87[2]
del Consiglio non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti,
possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di
chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario
prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si
indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di
immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume
contingentale fissata per tali prodotti nell'allegato del presente regolamento. (5) Il regolamento (UE) n. 7/2010[3] è stato modificato più volte. A
fini di trasparenza e per aiutare gli operatori economici a reperire le merci
soggette a contingenti tariffari autonomi, si ritiene opportuno sostituire
interamente il regolamento (UE) n. 7/2010. (6) Conformemente al principio di
proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di promuovere gli
scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario ed opportuno stabilire
regole intese ad equilibrare gli interessi commerciali degli operatori
economici dell'Unione senza modificare l'elenco dell'Organizzazione mondiale
del commercio (OMC) relativo all'Unione. Il presente regolamento si
limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in
conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, (7) Poiché i contingenti
tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, è opportuno
che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri
immediatamente in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per i prodotti elencati nell'allegato sono
aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi
autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle
aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati. Articolo 2 I contingenti tariffari di cui all'articolo 1
sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter
e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 3 Quando è presentata una dichiarazione di
immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente regolamento
il cui volume contingentale sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso
in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per i prodotti per i quali la
nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei
prodotti importati è indicato nella "Casella n. 41: Unità supplementari"
di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura del volume contingentale
di tali prodotti stabilita nell'allegato del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI
ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Regolamento del Consiglio recante apertura e
modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni
prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010. 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120 Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2014:
18 086 400 000 EUR (PB 2014) 3. INCIDENZA FINANZIARIA ¨ La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria X Proposta senza incidenza finanziaria
sulle spese, ma con incidenza finanziaria sulle entrate il cui effetto è il
seguente: Mio EUR
(al primo decimale) Linea di bilancio || Entrate[4] || Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa || [Anno: 2014] Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || 1.1.2014 || − 64,9 Mio EUR
(al primo decimale) L'importo complessivo dei dazi non riscossi
nel 2014, relativo al contingente tariffario autonomo di cui alla presente
proposta di regolamento, è stimato a 86,5 Mio EUR. Sulla base di quanto precede, l'incidenza
sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento è stimata a 86,5 Mio
EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = 64,9 Mio
EUR/anno, per il periodo dal 1° gennaio 2014 in poi. 4. Misure antifrode Saranno effettuati controlli sulla destinazione
particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del
Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93
della Commissione. [1] Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2
luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253
dell'11.10.1993, pag. 1). [2] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23
luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). [3] Regolamento (CE) n. 7/2010 del Consiglio, del 22
dicembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 3, del 7.1.2010,
pag. 1). [4] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali
(prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati
devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione. ALLEGATO Numero d’ordine || Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Periodo contingentale || Volume contingentale || Dazio contingentale (%) 09.2849 || ex 0710 80 69 || 10 || Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)(2) || 1.1.-31.12. || 700 tonnellate || 0 % 09.2663 || ex 1104 29 17 || 10 || Chicchi di sorgo lavorati secondo una tecnica mugnaia, almeno mondati e privati del germe, destinati alla fabbricazione di prodotti riempitivi per imballaggio (1) || 1.1.-31.12. || 1 500 tonnellate || 0 % 09.2664 || ex 2008 60 19 ex 2008 60 39 || 30 30 || Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnellate || 10 % (3) 09.2913 || ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 || 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 || Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) || 1.1.-31.12. || 6 000 tonnellate || 0 % 09.2928 || ex 2811 22 00 || 40 || Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 % || 1.1.-31.12. || 1 700 tonnellate || 0 % 09.2703 || ex 2825 30 00 || 10 || Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) || 1.1.-31.12. || 13 000 tonnellate || 0 % 09.2806 || ex 2825 90 40 || 30 || Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8+ 39318-18-8) || 1.1.-31.12. || 12 000 tonnellate || 0 % 09.2929 || 2903 22 00 || || Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6) || 1.1.-31.12. || 10 000 tonnellate || 0 % 09.2837 || ex 2903 79 90 || 10 || Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5) || 1.1.-31.12. || 600 tonnellate || 0 % 09.2933 || ex 2903 99 90 || 30 || 1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1) || 1.1.-31.12. || 2 600 tonnellate || 0 % 09.2950 || ex 2905 59 98 || 10 || 2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1) || 1.1.-31.12. || 15 000 tonnellate || 0 % 09.2851 || ex 2907 12 00 || 10 || o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7) || 1.1.-31.12. || 20 000 tonnellate || 0 % 09.2624 || 2912 42 00 || || Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4) || 1.1.-31.12. || 950 tonnellate || 0 % 09.2852 || ex 2914 29 00 || 60 || Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5) || 1.1.-31.12. || 300 tonnellate || 0 % 09.2638 || ex 2915 21 00 || 10 || Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7) || 1.1.-31.12. || 1 000 000 tonnellate || 0 % 09.2972 || 2915 24 00 || || Anidride acetica (CAS RN 108-24-7) || 1.1.-31.12. || 20 000 tonnellate || 0 % 09.2665 || ex 2916 19 95 || 30 || (E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5) || 1.1.-31.12. || 8 000 tonnellate || 0 % 09.2769 || ex 2917 13 90 || 10 || Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnellate || 0 % 09.2634 || ex 2917 19 90 || 40 || Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN693-23-2) || 1.1.-31.12. || 4 600 tonnellate || 0 % 09.2808 || ex 2918 22 00 || 10 || Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2) || 1.1.-31.12. || 120 tonnellate || 0 % 09.2975 || ex 2918 30 00 || 10 || Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnellate || 0 % 09.2602 || ex 2921 51 19 || 10 || o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5) || 1.1.-31.12. || 1 800 tonnellate || 0 % 09.2854 || ex 2924 19 00 || 85 || 3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6) || 1.1.-31.12. || 1 300 tonnellate || 0 % 09.2977 || 2926 10 00 || || Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1) || 1.1.-31.12. || 75 000 tonnellate || 0 % 09.2856 || ex 2926 90 95 || 84 || 2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) || 1.1.-31.12. || 500 tonnellate || 0 % 09.2838 || ex 2927 00 00 || 85 || C,C’-Azodi(formammide) (CAS RN 123-77-3) con: — || un pH compreso tra 6,5 e 7,5, e — || un contenuto di semicarbazide (CAS RN 57-56-7) non superiore a 1 500 mg/kg, determinato mediante cromatografia liquida spettrometria di massa (LC‑MS), — || intervallo di temperature di decomposizione: da 195 °C a 205 °C, — || gravità specifica compresa tra 1,64 e 1,66, e — || calore di combustione 215 - 220 Kcal/mol 1.1.-31.12. 100 tonnellate 0 % 09.2603 || ex 2930 90 99 || 79 || Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3) || 1.1.-31.12. || 9 000 tonnellate || 0 % 09.2955 || ex 2932 19 00 || 60 || Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) || 1.1.-31.12. || 300 tonnellate || 0 % 09.2812 || ex 2932 20 90 || 77 || Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3) || 1.1.-31.12. || 4 000 tonnellate || 0 % 09.2858 || 2932 93 00 || || Piperonale (CAS RN 120-57-0) || 1.1.-31.12. || 220 tonnellate || 0 % 09.2860 || ex 2933 69 80 || 30 || 1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5) || 1.1.-31.12. || 300 tonnellate || 0 % 09.2658 || ex 2933 99 80 || 73 || 5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) || 1.1.-31.12. || 200 tonnellate || 0 % 09.2945 || ex 2940 00 00 || 20 || D-Xilosio (CAS RN 58-86-6) || 1.1.-31.12. || 400 tonnellate || 0 % 09.2862 || ex 3105 40 00 || 10 || Fosfato monoammonico (CAS RN 7722-76-1) || 1.1.-31.12.2014 || 45 000 tonnellate || 0 % 09.2666 || ex 3204 17 00 || 55 || Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) || 1.1.-31.12 || 40 tonnellate || 0 % 09.2659 || ex 3802 90 00 || 19 || Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda || 1.1.-31.12 || 30 000 tonnellate || 0 % 09.2908 || ex 3804 00 00 || 10 || Lignosolfonato di sodio || 1.1.-31.12. || 40 000 tonnellate || 0 % 09.2889 || 3805 10 90 || || Essenza di cellulosa al solfato || 1.1.-31.12. || 25 000 tonnellate || 0 % 09.2935 || ex 3806 10 00 || 10 || Colofonie ed acidi resinici di gemma || 1.1.-31.12. || 280 000 tonnellate || 0 % 09.2814 || ex 3815 90 90 || 76 || Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno || 1.1.-31.12. || 3 000 tonnellate || 0 % 09.2829 || ex 3824 90 97 || 19 || Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — || tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — || numero di acidità non superiore a 110, e — || punto di fusione non inferiore a 100° C 1.1.-31.12. 1 600 tonnellate 0 % 09.2907 || ex 3824 90 97 || 86 || Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — || 75 % o più di steroli, — || non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o
steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) 1.1.-31.12. 2 500 tonnellate 0 % 09.2644 || ex 3824 90 97 || 96 || Preparazione contenente en peso: — || il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile — || il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile e — || non più del 35 % di succinato di dimetile 1.1.-31.12. 10 000 tonnellate 0 % 09.2140 || ex 3824 90 97 || 98 || Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — || 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine — || 94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — || 2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine 1.1.-31.12. 4 500 tonnellate 0 % 09.2660 || ex 3902 30 00 || 96 || Copolimero di etilene e propilene, caratterizzato da una viscosità di fusione non superiore a 1 700 mPa a 190 °C in base al metodo ASTM D 3236 || 1.1.-31.12. || 500 tonnellate || 0 % 09.2639 || 3905 30 00 || || Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato || 1.1.-31.12. || 18 000 tonnellate || 0 % 09.2930 || ex 3905 30 00 || 30 || Copolimero di alcole vinilico contenente gruppi di acetato non idrolizzato e sali di sodio dell'acido metilenbutandioico (CAS RN 122625-12-1) del tipo utilizzato per la fabbricazione della carta termica || 1.1.-30.6. || 192 tonnellate || 0 % 09.2671 || ex 3905 99 90 || 81 || Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2): — || contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e — || con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm 1.1.-31.12. 11 000 tonnellate 0 % 09.2616 || ex 3910 00 00 || 30 || Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100) || 1.1.-31.12. || 1 300 tonnellate || 0 % 09.2816 || ex 3912 11 00 || 20 || Fiocchi di acetato di cellulosa || 1.1.-31.12. || 75 000 tonnellate || 0 % 09.2864 || ex 3913 10 00 || 10 || Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnellate || 0 % 09.2641 || ex 3913 90 00 || 87 || Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — || peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000 — || livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — || un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso — || un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso 1.1.-31.12. 200 kg 0 % 09.2661 || ex 3920 51 00 || 50 || Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme: — || EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure — || EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A 1.1.-31.12. 100 tonnellate 0 % 09.2645 || ex 3921 14 00 || 20 || Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) || 1.1.-31.12. || 1 300 tonnellate || 0 % 09.2818 || ex 6902 90 00 || 10 || Mattoni refrattari — || che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — || che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 % e — || che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e — || che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1700° C 1.1.-31.12. 75 tonnellate 0 % 09.2628 || ex 7019 52 00 || 10 || Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m²(± 10 g/m²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso || 1.1.-31.12. || 3 000 000 m² || 0 % 09.2799 || ex 7202 49 90 || 10 || Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo || 1.1.-31.12. || 50 000 tonnellate || 0 % 09.2629 || ex 7616 99 90 ex 8302 49 00 || 85 91 || Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) || 1.1.-31.12. || 800 000 pezzi || 0 % 09.2840 || ex 8104 30 00 || 20 || Polvere di magnesio: — || di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; — || con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm 1.1.-31.12. 2 000 tonnellate 0 % 09.2642 || ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 || 30 40 || Unità costituita da — || motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e — || un ventilatore a induzione destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1) 1.1.-31.12. 120 000 pezzi 0 % 09.2763 || ex 8501 40 80 || 30 || Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1) || 1.1.-31.12. || 2 000 000 pezzi || 0 % 09.2633 || ex 8504 40 82 || 20 || Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510 (1) || 1.1.-31.12. || 4 500 000 pezzi || 0 % 09.2643 || ex 8504 40 82 || 30 || Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1) || 1.1.-31.12. || 1 038 000 pezzi || 0 % 09.2620 || ex 8526 91 20 || 20 || Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g || 1.1.-31.12. || 3 000 000 pezzi || 0 % 09.2672 || ex 8529 90 92 ex 9405 40 39 || 75 70 || Circuito stampato con diodi LED: — || anche dotato di prismi/lenti e — || anche provvisto di connettore/connettori, destinato alla fabbricazione di unità di
retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 (1) 1.1.-31.12. 115 000 000 pezzi 0 % 09.2003 || ex 8543 70 90 || 63 || Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm || 1.1.-31.12. || 1 400 000 pezzi || 0 % 09.2668 || ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 || 21 31 || Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (1) || 1.1.-31.12. || 76 000 pezzi || 0 % 09.2669 || ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 || 21 31 || Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (1) || 1.1.-31.12. || 52 000 pezzi || 0 % 09.2631 || ex 9001 90 00 || 80 || Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1) || 1.1.-31.12. || 5 000 000 pezzi || 0 % (1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). (2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. (3) È applicabile il dazio specifico.