52013PC0774

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti /* COM/2013/0774 final - 2013/0381 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base dell’autorizzazione conferitale dal Consiglio[1], la Commissione europea ha avviato negoziati con l’Unione delle Comore per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 5 luglio 2013. Il nuovo protocollo copre un periodo di 3 anni decorrente dalla data di applicazione provvisoria fissata all’articolo 13 (1º gennaio 2014).

L’obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, entro i limiti dell’eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni.

L’obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore ai fini dell’istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, nell’interesse di entrambe le Parti.

Nello specifico, il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

– 42 tonniere con reti a circuizione;

– 20 pescherecci con palangari di superficie.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio autorizzi la firma e l’applicazione provvisoria di questo nuovo protocollo.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nell’ambito della valutazione del protocollo 2011-2013. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l’utilità di mantenere un protocollo di pesca con l’Unione delle Comore.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio recante conclusione del protocollo stesso nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell’Unione europea.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 600 000 EUR, comprende: a) un quantitativo di riferimento di 6 000 tonnellate, per un importo di 300 000 EUR per i diritti d’accesso e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca dell’Unione delle Comore, per un importo di 300 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni dell’Unione delle Comore in materia di lotta contro la pesca illegale.

2013/0381 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1563/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore[2].

(2)       La Comunità europea e l’Unione delle Comore si sono reciprocamente notificate, il 3 maggio 2007 e il 6 marzo 2008, l’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo[3].

(3)       Il protocollo a tale accordo di partenariato, attualmente in vigore, scade il 31 dicembre 2013.

(4)       Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione dell’Unione delle Comore. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato il 5 luglio 2013.

(5)       È nell’interesse dell’Unione attuare l’accordo di partenariato nel settore della pesca con l’Unione delle Comore per mezzo di un protocollo che fissi le possibilità di pesca e la corrispondente contropartita finanziaria e definisca le condizioni di promozione di una pesca responsabile e sostenibile nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

(6)       Occorre pertanto autorizzare la firma del nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(7)       Per assicurare la ripresa delle attività di pesca delle navi dell’Unione europea, il nuovo protocollo deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione europea, la firma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona indicata dal negoziatore dell’accordo.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1°gennaio 2014, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

PROTOCOLLO

tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.           A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae, e delle specie seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus;

– tonniere con reti a circuizione:                               42 unità

– pescherecci con palangari di superficie:     20 unità.

2.           Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo.

3.           Le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (di seguito “navi dell’Unione europea”) possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore soltanto se in possesso di un’autorizzazione di pesca valida rilasciata dall’Unione delle Comore nell’ambito del presente protocollo.

Articolo 2 Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1.           Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 1 800 000 EUR.

2.           La contropartita finanziaria comprende:

(a) un importo annuo per l’accesso alla zona di pesca dell’Unione delle Comore di 300 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 000 tonnellate/anno e

(b) un importo specifico annuo di 300 000 euro destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca dell’Unione delle Comore.

3.           Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo.

4.           La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall’Unione europea in ragione di 600 000 EUR all’anno, durante il periodo d’applicazione del presente protocollo, corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

5.           Il pagamento, da parte dell’Unione europea, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), relativa all’accesso delle navi dell’Unione europea alla zona di pesca dell’Unione delle Comore è effettuato al massimo entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo ed entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria dell’applicazione provvisoria del protocollo per gli anni successivi.

6.           Le due Parti pongono in essere un monitoraggio periodico delle catture delle navi dell’Unione europea nella zona di pesca dell’Unione delle Comore. A tal fine le due Parti analizzano periodicamente, segnatamente nell’ambito della commissione mista, i dati relativi alle catture e allo sforzo delle navi dell’Unione europea presenti nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

7.           Se il volume complessivo delle catture effettuate annualmente dalle navi dell’Unione europea nella zona di pesca dell’Unione delle Comore supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, lettera a), l’importo totale della contropartita finanziaria annua sarà integrato da un importo di 50 EUR per tonnellata supplementare catturata nell’anno in questione. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a) (600000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

8.           La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità comoriane.

9.           La contropartita finanziaria indicata all’articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo è versata su un conto unico del Tesoro Pubblico aperto presso la Banca centrale delle Comore. Gli estremi di tale conto sono comunicati annualmente all’Unione europea dall’Unione delle Comore.

10.         A partire da tale conto unico, l’importo corrispondente alla contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, lettera b), verrà trasferito sul conto TR 5006 aperto presso la Banca centrale delle Comore dal Ministero competente per la pesca.

Articolo 3 Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque comoriane

1.           Entro tre mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, le Parti concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le sue modalità di applicazione, in particolare:

(a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

(b) gli obiettivi da conseguire su base annuale e pluriennale per garantire le condizioni di esercizio di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dall’Unione delle Comore nell’ambito della politica nazionale della pesca o delle altre politiche che inquadrano l’esercizio di tale attività di pesca;

(c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

2.           Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le Parti nell’ambito della commissione mista.

3.           Le due Parti procedono ogni anno, in sede di commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Se necessario, le due Parti proseguono tale sorveglianza oltre la scadenza del presente protocollo, fino all’utilizzazione completa della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

4.           L’Unione delle Comore decide ogni anno in merito all’assegnazione, se del caso, di un importo supplementare alla quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all’Unione europea.

Articolo 4  Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

1.           Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tale zona e della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

2.           Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e l’Unione delle Comore si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

3.           Entrambe le Parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) e si impegnano a promuovere a livello della sottoregione la cooperazione relativa alla gestione responsabile delle attività di pesca.

4.           In conformità all’articolo 4 dell’accordo, le Parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della CTOI e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure tecniche di conservazione applicabili alle navi dell’Unione europea e atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 5 Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche in sede di commissione mista

1.           Come previsto all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, la commissione mista potrà rivedere le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 e adeguarle di comune accordo in sede di commissione mista purché restino conformi ai pareri e alle raccomandazioni scientifiche nonché alle risoluzioni adottate dalla CTOI.

2.           In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versato dall’Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3.           Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e dei suoi allegati.

Articolo 6 Pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca

1.           Qualora le navi dell’Unione europea siano interessate ad attività di pesca non previste all’articolo 1 e al fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca, in conformità alla legislazione comoriana vigente possono essere concesse autorizzazioni per un esercizio sperimentale di tali attività. Nella misura del possibile, tale pesca sperimentale si effettua utilizzando le competenze scientifiche e tecniche locali disponibili.

2.           A tal fine l’Unione europea comunica alle autorità comoriane le domande di licenza per la pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:

– specie ittiche di cui è prevista la cattura,

– caratteristiche tecniche della nave,

– esperienza degli ufficiali di bordo nelle attività di pesca di cui trattasi,

– parametri tecnici della campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.),

– tipo di dati raccolti per assicurare il monitoraggio scientifico dell’impatto di tali attività di pesca sulla risorsa e sugli ecosistemi.

3.           Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono accordate per un periodo massimo di dodici mesi e sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità comoriane.

4.           Le catture effettuate nell’ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell’armatore.

5.           I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista.

6.           Qualora le Parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità comoriane, nel quadro di una riunione della commissione mista, possono assegnare alla flotta dell’Unione europea possibilità di pesca di nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo viene aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell’allegato, sono modificati di conseguenza.

Articolo 7 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.           La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa, previa consultazione condotta in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

(a) circostanze anomale, diverse dai fenomeni naturali, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore;

(b) mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

(c) attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all’articolo 96 dell’accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di detto accordo.

2.           L’Unione europea può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

(a) quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

(b) in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.

3.           Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle Parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli eventi menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell’attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino.

Articolo 8 Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.           L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

(a) circostanze anomale, diverse dai fenomeni naturali, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore;

(b) mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

(c) attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all’articolo 96 dell’accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di detto accordo;

(d) mancato pagamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell’Unione europea, per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 7 del presente protocollo;

(e) controversia grave e non risolta tra le due Parti in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente protocollo.

2.           Quando l’applicazione del protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena venga adottata la decisione di sospensione.

3.           In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9 Legislazione applicabile

1.           Le attività delle navi da pesca dell’Unione europea operanti nella zona di pesca dell’Unione delle Comore sono disciplinate dalla legislazione applicabile nell’Unione delle Comore, salvo diversa disposizione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca o del presente protocollo.

2.           Le Parti si notificano reciprocamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive politiche e legislazioni nel settore della pesca.

Articolo 10 Informatizzazione degli scambi

1.           L’Unione delle Comore e l’Unione europea si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

2.           La versione elettronica dei documenti previsti dal presente protocollo è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea.

3.           L’Unione delle Comore e l’Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11 Riservatezza dei dati

L’Unione delle Comore e l’Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell’Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 12 Denuncia

1.           In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.           L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.

Articolo 13 Applicazione provvisoria

Il presente protocollo e il suo allegato si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1°gennaio 2014.

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure necessarie a questo fine. ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

Capo I – Disposizioni generali

1.           Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o all’Unione delle Comore in relazione a un’autorità competente designa:

– per l’Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE a Maurizio;

– per l’Unione delle Comore: il Ministero della pesca delle Comore.

2.           Zona di pesca

Per non nuocere alla pesca artigianale, le navi dell’Unione europea non possono esercitare la loro attività all’interno di una zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola.

Alle navi dell’Unione europea sono inoltre vietate la navigazione e la pesca entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci (DCP) che siano stati collocati dal Ministero della pesca dell’Unione delle Comore. Quest’ultimo comunica agli armatori le coordinate corrispondenti alla posizione dei DCP ancorati al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca.

Le zone vietate alla navigazione e alla pesca sono altresì comunicate per informazione all’Unione europea, così come ogni altra modifica, che deve essere notificata almeno due mesi prima della sua applicazione.

3.           Conto bancario

L’Unione delle Comore comunica all’Unione europea, precedentemente all’applicazione provvisoria del protocollo, le coordinate del conto presso la Banca centrale delle Comore su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell’Unione europea nel quadro dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

Capo II - Autorizzazioni di pesca

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, per “autorizzazione di pesca” si intende il diritto a esercitare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca.

1.           Condizioni per ottenere un’autorizzazione per la pesca del tonno — navi ammissibili

1.1.        Le autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 7 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave figuri nel registro dei pescherecci dell’UE e nell’elenco delle navi autorizzate della CTOI e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa derivanti dalle attività di pesca praticate nella zona di pesca dell’Unione delle Comore nell’ambito dell’accordo nonché dalle disposizioni legislative in materia di pesca delle Comore.

1.2.        Le navi dell’Unione europea che chiedono un’autorizzazione di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Comore.

2.           Domande di autorizzazioni di pesca

2.1.        Le autorità competenti dell’Unione europea presentano alle autorità competenti dell’Unione delle Comore una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo almeno 20 giorni prima della data di inizio della validità richiesta.

2.2.        Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata di:

i. prova del pagamento dell’anticipo per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca richiesta;

ii. nome, indirizzo e dati di contatto:

– dell’armatore della nave;

– dell’operatore della nave;

– del raccomandatario locale della nave;

iii. una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, di dimensione minima di 15 cm x 10 cm;

iv. certificato di navigabilità della nave;

v. numero di immatricolazione della nave;

vi. coordinate del trasponditore VMS;

vii. dati di contatto della nave (fax, e-mail, ecc.).

2.3.        Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di pesca ai sensi del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata unicamente della prova di pagamento del canone.

3.           Canoni

3.1.        Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

– 4 235 EUR/anno per nave tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 77 tonnellate pescate nella zona di pesca dell’Unione delle Comore;

– 2 475 EUR/anno per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 45 tonnellate pescate nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

3.2.        Il canone è fissato a 55 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

4.           Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Al ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca e della notifica del pagamento dell’anticipo l’Unione delle Comore stabilisce immediatamente, per ciascuna categoria di navi, l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco viene immediatamente comunicato all’autorità nazionale competente responsabile del controllo della pesca dell’Unione delle Comore e all’Unione europea.

L’Unione europea trasmette l’elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’Unione europea, l’Unione delle Comore può rilasciare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia all’Unione europea.

Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio fino al rilascio dell’autorizzazione di pesca. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell’elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

5.           Rilascio dell’autorizzazione di pesca

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente ha ricevuto il fascicolo di domanda completo.

Una copia dell’autorizzazione è immediatamente inviata dall’autorità competente alla delegazione dell’UE a Maurizio.

Una volta rilasciata e ricevuta, l’autorizzazione di pesca deve essere tenuta a bordo permanentemente.

6.           Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciata l’autorizzazione di pesca, l’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca stabilisce per ciascuna categoria di navi l’elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca dell’Unione delle Comore. Detto elenco è immediatamente inviato all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio di cui sopra.

7.           Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità annuale e sono rinnovabili.

8.           Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell’Unione europea, l’autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave della stessa categoria di quella da sostituire, senza pagamento di un nuovo anticipo.

9.           Navi ausiliarie

9.1.        Le navi ausiliarie devono essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni previste dalla legislazione delle Comore.

9.2.        Non può essere chiesto alcun canone per le autorizzazioni rilasciate alle navi ausiliarie. Queste ultime devono battere bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o appartenere ad una società europea.

9.3.        Le autorità competenti comoriane trasmettono periodicamente alla Commissione, per il tramite della delegazione dell’UE a Maurizio, l’elenco di queste autorizzazioni.

Capo III – Dichiarazione delle catture

1.           Giornale di pesca

1.1.        Il comandante di una nave dell’Unione europea operante nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca della CTOI, che deve essere conforme alle risoluzioni applicabili della CTOI in materia di raccolta e trasmissione dei dati relativi all’attività di pesca.

1.2.        Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

1.3.        Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

1.4.        Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.           Dichiarazione delle catture

2.1.        Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando all’Unione delle Comore i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

2.2.        I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i.        in caso di passaggio in un porto dell’Unione delle Comore, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale dell’Unione delle Comore, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori dell’Unione delle Comore;

ii.       in caso di uscita dalla zona di pesca dell’Unione delle Comore senza passare prima per un porto dell’Unione delle Comore, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di 7 giorni lavorativi dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 15 giorni successivi all’uscita dalla zona di pesca dell’Unione delle Comore:

– per posta elettronica, all’indirizzo comunicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca;

– oppure per fax, al numero comunicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca;

– oppure per lettera inviata all’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca.

2.3.        Se la nave torna nella zona di pesca dell’Unione delle Comore nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

2.4.        Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca alla delegazione dell’UE a Maurizio, al Centro di sorveglianza della pesca (CNCSP) delle Comore e a uno dei seguenti istituti scientifici:

i.        IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii.       IEO (Instituto Español de Oceanografía);

iii.      IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfèra).

2.5.        In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, l’Unione delle Comore può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l’armatore conformemente alle disposizioni pertinenti previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, l’Unione delle Comore può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. L’Unione delle Comore informa senza indugio l’Unione europea di ogni sanzione applicata in questo contesto.

3.           Transizione verso un sistema elettronico

Le Parti convengono di istituire un giornale di pesca elettronico e un sistema di dichiarazione elettronica di tutti i dati relativi alle catture (ERS), in conformità alle linee direttrici figuranti nell’appendice 3. Le Parti decidono insieme le modalità di attuazione di questo sistema con l’obiettivo di renderlo operativo a decorrere dal 1° luglio 2015.

4.           Computo finale dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

4.1.        Fino alla messa in funzione del sistema elettronico previsto al punto 3, l’Unione europea stabilisce per ciascuna nave tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente.

4.2.        L’Unione europea trasmette detto computo finale all’Unione delle Comore e all’armatore entro il 31 luglio dell’anno in corso.

4.3.        A partire dalla data di entrata in funzione effettiva del sistema elettronico previsto al punto 3, l’Unione europea stabilisce per ciascuna nave tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base dei giornali di bordo archiviati presso i centri di sorveglianza della pesca (CSP) dello Stato di bandiera, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente.

4.4.        L’Unione europea trasmette detto computo finale all’Unione delle Comore e all’armatore entro il 31 marzo dell’anno in corso.

4.5.        Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

4.6.        Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, il pagamento aggiuntivo è effettuato dagli armatori alle autorità nazionali competenti dell’Unione delle Comore entro il 30 settembre dell’anno in corso sul conto indicato nel capo I, punto 3, del presente allegato.

Capitolo IV – Trasbordi e sbarchi

1.           Il trasbordo in mare è vietato. Le navi dell’Unione europea che intendono effettuare un trasbordo o uno sbarco di catture nella zona di pesca dell’Unione delle Comore devono svolgere tale operazione nella rada dei porti dell’Unione delle Comore.

2.           Il comandante di una nave dell’Unione europea che intenda effettuare operazioni di sbarco o trasbordo deve comunicare al CNCSP e, contestualmente, all’autorità portuale interessata dell’Unione delle Comore, almeno 24 ore prima dello sbarco o del trasbordo, le seguenti informazioni:

– il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo o lo sbarco;

– il nome del cargo vettore;

– il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

– la data del trasbordo o dello sbarco;

– il destinatario delle catture sbarcate.

3.           Il trasbordo e lo sbarco sono considerati come un’uscita dalla zona di pesca dell’Unione delle Comore. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti comoriane le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca dell’Unione delle Comore.

4.           Nella zona di pesca dell’Unione delle Comore è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista nei punti precedenti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa comoriana in vigore.

Capo V – Imbarco di marittimi

1.           Ciascuna nave dell’Unione europea imbarca a proprie spese almeno un (1) marittimo comoriano qualificato per una campagna nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

2.           Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dall’autorità competente dell’Unione delle Comore.

3.           L’armatore o un suo rappresentante comunica all’autorità competente dell’Unione delle Comore i nomi dei marittimi locali imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

4.           La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

5.           I contratti di lavoro dei marittimi, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente dell’Unione delle Comore. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

6.           Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

7.           I marittimi ingaggiati dalle navi dell’Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

8.           In caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di presenza nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, un importo forfettario di 20 EUR per giorno e per nave. Il pagamento di tale somma deve essere effettuato entro i termini fissati al capo III, sezione 4, punto 6, del presente allegato.

9.           L’importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità comoriane, sarà utilizzato per la formazione dei marittimi-pescatori locali.

Capitolo VI - Osservatori

1.           Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori, di preferenza accreditati a livello regionale, designati dalle autorità comoriane incaricate della pesca alle condizioni di seguito precisate.

1.1.        Su richiesta del Ministero dell’Unione delle Comore responsabile della pesca, le tonniere prendono a bordo un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle acque delle Comore.

1.2.        L’autorità competente dell’Unione delle Comore elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono trasmessi all’Unione europea al momento dell’elaborazione e in seguito ogni tre mesi per il loro eventuale aggiornamento.

1.3.        L’autorità competente dell’Unione delle Comore comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o, al più tardi, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista per l’imbarco dell’osservatore. Essa indica ugualmente la durata della presenza dell’osservatore a bordo della nave.

2.           Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità comoriane.

3.           L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore. Gli armatori interessati comunicano alle autorità competenti con almeno dieci giorni di anticipo le date e i porti previsti per l’imbarco degli osservatori.

4.           In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore comoriano lascia la zona di pesca dell’Unione delle Comore, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

5.           Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

6.           All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Egli assolve i compiti di seguito elencati:

– osserva le attività di pesca delle navi;

– verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

– prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

– verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca dell’Unione delle Comore riportati nel giornale di bordo;

– verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;

– comunica via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

7.           Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

8.           L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

9.           Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

– adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

– rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

10.         Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti dell’Unione delle Comore, con copia alla delegazione dell’Unione europea a Maurizio. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

11.         Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

12.         La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità competenti dell’Unione delle Comore.

Capo VII – Controllo e ispezione

1.           Entrata e uscita dalla zona di pesca

1.1.        Le navi dell’Unione europea comunicano alle autorità comoriane preposte al controllo della pesca, con almeno tre ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca dell’Unione delle Comore.

1.2.        Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

i.        la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

ii.       il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iii.      la natura e la presentazione dei prodotti.

1.3.        Tali comunicazioni sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o, in alternativa, via fax. L’Unione delle Comore ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.

1.4.        Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito la competente autorità dell’Unione delle Comore è considerata una nave colta in infrazione.

2.           Cooperazione in materia di lotta contro la pesca INN

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell’Unione europea segnalano la presenza, nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell’elenco delle navi autorizzate a pescare nell’Unione delle Comore.

Il comandante di un peschereccio dell’Unione europea che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio all’autorità competente dello Stato membro della nave che ha effettuato l’osservazione, la quale li trasmette all’Unione europea o all’autorità da essa designata. L’Unione europea trasmette queste informazioni all’Unione delle Comore.

L’Unione delle Comore trasmette quanto prima all’Unione europea tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

3.           Sistema di controllo via satellite (VMS)

3.1.        Messaggi di posizione delle navi – Sistema VMS

Le navi dell’Unione europea titolari di un’autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ciascun messaggio di posizione deve includere:

a. l’identificazione della nave;

b. l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99%;

c. la data e l’ora di registrazione della posizione;

d. la velocità e la rotta della nave.

Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell’appendice 2 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona di pesca dell’Unione delle Comore è identificata con il codice “ENT”. Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice “POS”, ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca dell’Unione delle Comore, che viene identificata con il codice “EXI”. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se necessario, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

3.2.        Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

Le navi dell’Unione europea operanti con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

Se già operanti nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano o sostituiscono detto sistema nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro un termine di 15 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca dell’Unione delle Comore

Le navi operanti nella zona di pesca dell’Unione delle Comore con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e al Centro nazionale di controllo e di sorveglianza della pesca (CNCSP) dell’Unione delle Comore, almeno ogni sei ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.3.        Comunicazione sicura dei messaggi di posizione all’Unione delle Comore

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CNCSP. I CCP dello Stato di bandiera e il CNCSP si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e il CNCSP avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CNCSP informa il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione europea in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

3.4.        Malfunzionamento del sistema di comunicazione

L’Unione delle Comore verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione comoriana vigente.

3.5.        Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, il CNCSP può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’Unione europea, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Detti elementi di prova devono essere trasmessi dal CNCSP al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al CNCSP i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Il CNCSP notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione europea.

Al termine del periodo di indagine determinato, il CNCSP informa il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione europea in merito alle misure di monitoraggio eventualmente necessarie.

4.           Ispezione in mare

Nella zona di pesca dell’Unione delle Comore l’ispezione in mare delle navi dell’Unione europea titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da ispettori comoriani chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell’Unione europea la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta da ispettori di pesca, che, prima di procedere, devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l’ordine di missione.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell’Unione europea solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all’ispezione. Essi conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell’Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione europea.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura “rifiuto di firma”.

Prima di lasciare la nave dell’Unione europea, gli ispettori autorizzati consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante.

In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione deve essere trasmessa anche all’Unione europea, come previsto al capo VIII.

5.           Ispezione in porto

L’ispezione, in un porto comoriano, di navi dell’Unione europea che sbarcano o trasbordano le catture da esse effettuate è svolta da ispettori comoriani chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di procedere all’ispezione, gli ispettori devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l’ordine di missione. Gli ispettori comoriani restano a bordo della nave dell’Unione europea solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all’ispezione e conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori comoriani redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell’Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione europea.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura “rifiuto di firma”.

Non appena conclusa l’ispezione, l’ispettore comoriano consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’Unione europea.

In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione deve essere trasmessa anche all’Unione europea, come previsto al capo VIII.

CAPO VII - INFRAZIONI

1.           Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca dell’Unione delle Comore da una nave dell’Unione europea titolare di un’autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

2.           Fermo di una nave

Se viene accertata un’infrazione, qualsiasi nave dell’Unione europea in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto dell’Unione delle Comore, conformemente a quanto previsto dalla legislazione comoriana in vigore.

L’Unione delle Comore notifica per via elettronica all’Unione europea, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’Unione europea titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il CNCSP organizza, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell’armatore della nave partecipano a detta riunione di informazione.

3.           Sanzione dell’infrazione – Procedura transattiva

La sanzione dell’infrazione constatata è stabilita dall’Unione delle Comore secondo le disposizioni della legislazione in vigore.

Prima di adire le vie legali è avviata una procedura transattiva tra le autorità comoriane e l’armatore della nave dell’Unione europea al fine di dirimere la questione in via amichevole. Alla procedura transattiva può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transattiva deve essere conclusa entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave.

4.           Procedura giudiziaria – Cauzione bancaria

Se la procedura transattiva di cui sopra non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria il cui importo, fissato dall’Unione delle Comore, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione della procedura giudiziaria.

Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore:

a. integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b. a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

L’Unione delle Comore comunica all’Unione europea i risultati della procedura giudiziaria entro 8 giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.           Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

Appendici

1.           Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

2.           Comunicazione dei messaggi VMS alle Comore - Rapporto di posizione

3.           Linee direttrici per l’inquadramento e l’attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Appendice 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER UNA NAVE DA PESCA STRANIERA

I - RICHIEDENTE

1.      Nome dell’armatore: .....................................................................................................................................................................................

2.      Indirizzo dell’armatore: .....................................................................................................................................................................................

3.      Nome dell’associazione o del rappresentante dell’armatore: .....................................................................................................................................................................................

4.      Indirizzo dell’associazione o del rappresentante dell’armatore: .....................................................................................................................................................................................

4.      Telefono: ………………………………     Fax: ...................................     E-mail: …………………….…

6.      Nome del comandante: ...............................              Nazionalità: ......................    E-mail:..………...……………..

II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1.      Nome della nave: ...............................................................................................................................................

2.      Stato di bandiera: ...............................................................................................................................................

3.      Numero di immatricolazione esterno: ................................................................................................................

4.      Porto di immatricolazione: ……………………..      MMSI: ……………….…     Numero IMO:…………………

5.      Data di acquisizione della bandiera attuale: ........../........./........             Precedente bandiera (se del caso): …….

6.      Anno e luogo di costruzione: ....../......./............      a …………             Indicativo di chiamata: ............................

7.      Frequenza di chiamata: ………………………………..           Numero di telefono satellitare: ……………..…...

8.      Nature de la coque: Acier ¨ - Bois ¨ - Polyester ¨ - Autre ¨:…………………………………………….

III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1.      Lunghezza fuori tutto: .................................................................              Larghezza:...............................................

2.      Stazza lorda (GT): ...................................................................... Stazza netta: …………….……………..

3.      Potenza del motore principale in kW: ............................         Marca: ...........................        Tipo: ..........................

4.      Tipo di nave:               ¨Tonniera con reti a circuizione       ¨Tonniera con lenze e canne            ¨Nave ausiliaria (*)

5.      Attrezzi da pesca: ...............................................................................................................................................

6.      Zone di pesca: …………………………………………            Specie bersaglio: …..……………………………..

7.      Porto designato per le operazioni di sbarco: …………………………………………………………………..

8.      Numero totale dei membri dell’equipaggio: ......................................................................................................

9.      Mode de conservation à bord: Frais ¨ - Réfrigération ¨ - Mixte ¨ - Congélation ¨

10.    Capacità di congelamento (t/24 ore): .........             Capacità delle stive: .........................   Numero: ......

11.    Trasponditore VMS:

            Costruttore: …………………… Modello: …………………. Numero di serie: ……………………….

                Versione del programma: .....................................................      Operatore satellitare: ………………………

(]) L’elenco delle navi da pesca assistite dalla nave ausiliaria deve essere allegato al modulo. L’elenco deve riportare il nome e il numero ORGP (CTOI).

Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

                                                     

Fatto a …………………..….…, il ………………….

Firma del richiedente ……………………………………….…

Appendice 2

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLE COMORE

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato || Codice || Obbligatorio/ facoltativo || Osservazioni

Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione

Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese

Mittente || FS || O || Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa‑3 del paese

Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio‑ Tipo di messaggio “POS”

Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della Parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – numero unico della Parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno || XR || F || Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

Stato di bandiera || FS || F || Dato relativo allo Stato di bandiera

Latitudine || LA || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS‑84)

Longitudine || LO || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS‑84)

Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e il codice “SR” indicano l’inizio della trasmissione,

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio di un dato,

una semplice barra obliqua (/) separa il codice dal dato;

le coppie di dati sono separate da uno spazio;

il codice “ER” e una doppia barra obliqua (//) alla fine indicano la fine della registrazione.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

Appendice 3 Linee direttrici per l’inquadramento e l’attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Disposizioni generali

1.           Ogni nave da pesca dell’Unione europea deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato “sistema ERS”, in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all’attività di pesca della nave, di seguito denominati “dati ERS”, quando la nave opera nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

2.           Le navi dell’Unione europea non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca dell’Unione delle Comore per svolgervi attività di pesca.      

3.           I dati ERS sono trasmessi conformemente alle presenti linee direttrici al centro di controllo della pesca (di seguito: CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CCP dell’Unione delle Comore.

4.           Lo Stato membro di bandiera e l’Unione delle Comore si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile all’indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm] nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.

5.           Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato di cui al punto 3 vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei mesi dalla loro introduzione.

6.           La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell’Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

7.           Lo Stato di bandiera e l’Unione delle Comore designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

(f) I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi.

(g) I CCP dello Stato di bandiera e dell’Unione delle Comore si comunicano le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.

(h) Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

Compilazione e comunicazione dei dati ERS

1.           La nave da pesca dell’Unione europea deve:

(a) compilare quotidianamente i dati ERS per ogni giorno trascorso nella zona di pesca dell’Unione delle Comore;

(b) registrare, per ciascuna cala di sciabica o di palangaro, i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria e di ciascuna specie rigettata in mare;

(c) per le specie identificate nell’autorizzazione di pesca rilasciata dall’Unione delle Comore deve essere altresì indicata l’assenza di catture;

(d) ciascuna specie deve essere identificata mediante il suo codice FAO alfa-3;

(e) i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di esemplari;

(f) registrare nei dati ERS, per le specie identificate nell’autorizzazione di pesca rilasciata dall’Unione delle Comore, i quantitativi che sono trasbordati e/o sbarcati;

(g) registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalla zona di pesca dell’Unione delle Comore un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dall’Unione delle Comore, i quantitativi detenuti a bordo al momento del passaggio;

(h) trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 3, al massimo entro le 23:59 UTC.

2.           Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

3.           Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP dell’Unione delle Comore.

4.           Il CCP dell’Unione delle Comore conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

1.           Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

2.           Lo Stato di bandiera informa l’Unione delle Comore in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

3.           In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dall’Unione delle Comore.

4.           Una nave da pesca non può lasciare un porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:

(a) il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dall’Unione delle Comore, oppure

(b) abbia ricevuto l’autorizzazione dello Stato membro di bandiera qualora la nave non riprenda le attività di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore. In quest’ultimo caso, lo Stato di bandiera informa l’Unione delle Comore della sua decisione prima della partenza della nave.

5.           Le navi dell’Unione europea che operano nelle acque dell’Unione delle Comore con un sistema ERS difettoso devono trasmettere quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP dell’Unione delle Comore.

6.           I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione dell’Unione delle Comore tramite il sistema ERS a causa del guasto di cui al paragrafo 12 sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP dell’Unione delle Comore con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.

7.           Se il CCP dell’Unione delle Comore non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, l’Unione delle Comore può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da essa designato a fini di indagine.

Problemi operativi dei CCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CNCSP dell’Unione delle Comore

1.           Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell’altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

2.           Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP dell’Unione delle Comore stabiliscono di comune accordo i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

3.           Quando il CCP dell’Unione delle Comore segnala il mancato ricevimento dei dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP dell’Unione delle Comore e l’Unione europea in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

4.           Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP dell’Unione delle Comore ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

5.           L’Unione delle Comore informa i propri servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell’Unione europea non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP dell’Unione delle Comore in seguito a un problema operativo di uno dei CCP.

Interventi di manutenzione presso i CCP

1.           Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all’altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all’altro CCP non appena possibile.

2.           Nel corso dell’intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS interessati vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione.

3.           Se l’intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

4.           L’Unione delle Comore informa i suoi servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell’Unione europea non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

6.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

6.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti.

6.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[4]

11. – Affari marittimi e pesca

11.03 – Pesca internazionale e diritto del mare

6.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[5]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

6.4.        Obiettivi

6.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono all’obiettivo generale di permettere l’accesso delle navi da pesca dell’Unione europea a zone di pesca soggette alla giurisdizione di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell’Unione europea.

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell’economia globale e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

6.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell’Unione europea, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d’altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi di pesca internazionali (linea di bilancio 11.0301)

6.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le navi europee nella zona di pesca dell’Unione delle Comore.

Il protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all’attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in materia di lotta contro la pesca illegale.

6.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo.

Contributo all’occupazione e al valore aggiunto nell’Unione europea nonché alla stabilizzazione del mercato unionale (a livello aggregato con altri APP).

Numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

6.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

6.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il protocollo relativo al periodo 2011-2013 scade il 31 dicembre 2013. È previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2014. Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca, parallelamente alla presente procedura è stata avviata una procedura per l’adozione, da parte del Consiglio, di una decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare l’attività di pesca della flotta dell’Unione europea nella zona di pesca dell’Unione delle Comore e permetterà agli armatori europei di chiedere autorizzazioni di pesca per l’esercizio della pesca nelle acque dell’Unione delle Comore. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. È stato intensificato il sostegno settoriale al fine di aiutare l’Unione delle Comore a far fronte ai propri obblighi internazionali in materia di controllo dello Stato di approdo.

6.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Nel caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell’Unione europea indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L’Unione europea auspica inoltre che, con questo protocollo, l’Unione delle Comore continuerà a cooperare efficacemente con l’Unione europea, in particolare nella lotta contro la pesca illegale.

6.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La sottoutilizzazione del protocollo precedente ha condotto le Parti a ridurre le possibilità di pesca. Il sostegno settoriale è stato mantenuto tenendo conto delle necessità dell’amministrazione responsabile della pesca dell’Unione delle Comore.

6.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi versati nell’ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all’attuazione di iniziative nell’ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o di programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

6.6.        Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

– X  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014 al 31.12.2016.

– X  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2016.

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

6.7.        Modalità di gestione previste[6]

X Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi istituiti dalle Comunità[7]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

7.           MISURE DI GESTIONE

7.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la pesca residente a Maurizio e con la delegazione dell’Unione europea a Maurizio) garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell’utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L’APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e i paesi terzi facciano il punto sull’attuazione dell’accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

7.2.        Sistema di gestione e di controllo

7.2.1.     Rischi individuati

L’adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione). Non sono sorte difficoltà di questo tipo con l’Unione delle Comore nel corso dell’attuazione del protocollo 2011-2013.

7.2.2.     Modalità di controllo previste

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull’attuazione della politica settoriale. Anche l’analisi congiunta dei risultati menzionata all’articolo 3 rientra tra le modalità di controllo.

Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

7.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione permanente con l’Unione delle Comore al fine di migliorare la gestione dell’accordo e rafforzare il contributo dell’Unione europea alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria. Per il protocollo in oggetto, l’articolo 2, paragrafo 9, stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto bancario unico del Tesoro pubblico dell’Unione delle Comore.

8.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

8.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…..] || Diss./ Non diss. ([8]) || di paesi EFTA[9] || di paesi candidati[10] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

2 || 11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca || SD || NON || NON || NON || NON

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

(non applicabile)

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…..] || Diss./ Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

8.2.        Incidenza prevista sulle spese

8.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali

DG: MARE || || || Anno N[11] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || ||

Numero della linea di bilancio 11.0301 || Impegni || (1) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800

Pagamenti || (2) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[12] || || || ||

Numero della linea di bilancio 11.010401 || || (3) || 0,024 || 0,024 || 0,074 || 0,122

TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+1a +3 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800

Pagamenti || (5) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,024 || 0,024 || 0,074 || 0,922

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922

Pagamenti || =5+ 6 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: (non applicabile)

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || ||

Pagamenti || (5) || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[13] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || TOTALE

DG MARE

Ÿ Risorse umane || 0,060 || 0,060 || 0,060 || 0,180

Ÿ Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030

TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,070 || 0,070 || 0,070 || 0,210

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,070 || 0,070 || 0,070 || 0,210

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[14] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,694 || 0,694 || 0,744 || 2,132

Pagamenti || 0,694 || 0,694 || 0,744 || 2,132

8.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

– X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati || || Anno N 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || TOTALE

RISULTATI

Tipo[15]: || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[16]… || || || || || || || ||

- Licenze tonniere || Volume (t) || 50 euro/t || 6 000 || 0,300 || 6 000 || 0,300 || 6 000 || 0,300 || 18 000 || 0.900

- Sostegno settoriale || || 0,300 || 1 || 0,300 || 1 || 0,300 || 1 || 0,300 || 3 || 0.900

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1 || || 0,600 || || 0,600 || || 0,600 || || 1,800

OBIETTIVO SPECIFICO 2 … || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || ||

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2 || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || 0,600 || || 0,600 || || 0,600 || || 1,800

8.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

8.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[17] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || ||

Risorse umane || 0,060 || 0,060 || 0,060 || 0,180

Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,070 || 0,070 || 0,070 || 0,210

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[18] || || || ||

Risorse umane || 0,018 || 0,018 || 0,018 || 0,054

Altre spese di natura amministrativa || 0,006 || 0,006 || 0,056 || 0,068

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,024 || 0,024 || 0,074 || 0,122

TOTALE || 0,094 || 0,094 || 0,144 || 0,332

Il fabbisogno di stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

8.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno N 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016

Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || ||

|| || ||

11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,45 || 0,45 || 0,45

11 01 01 02 (nelle delegazioni) || || ||

11 01 05 01 (ricerca indiretta) || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[19] || || ||

11 01 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) || || ||

11 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || ||

11 01 04 01 [20] || - in sede[21] || || ||

- nelle delegazioni || 0,25 || 0,25 || 0,25

11 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || ||

TOTALE || 0,7 || 0,7 || 0,7

11 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziazione dell’APP e dell’approvazione dell’esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell’APP in corso, compreso il monitoraggio finanziario e operativo permanente; gestione delle licenze. 1 desk officer DG Mare + CU/ CU aggiunto = 0,30 ETP/anno Secrétariat: 0,15 ETP/anno Calcolo delle spese: 0,30 ETP/anno x 132 000 EUR/anno = 39 600 EUR/anno => 0,040 Mio EUR/anno 0,15 ETP/anno x 132.000 EUR/anno = 18 800 EUR/anno => 0,020 Mio EUR/anno

Personale esterno || Monitoraggio dell’esecuzione dell’aiuto settoriale - AC in delegazione (Maurizio): stimato globalmente a 0,25 ETP/anno Calcolo delle spese: 0,25 ETP/anno x 70 000 EUR/anno = 17 500 EUR/anno => 0,018 Mio EUR/anno

8.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[22].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

8.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– ¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || ||

8.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[23]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo…. || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[1]               Adottata il 18 marzo 2013 dal Consiglio “Agricoltura e pesca”.

[2]               GU L 290 del 20.10.2006.

[3]               GU L 125 del 9.5.2008.

[4]               ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

[5]               A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[6]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[8]               Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[9]               EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[10]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[11]             L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[12]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[13]             L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[14]             L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[15]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[16]             Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.

[17]             L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[18]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[19]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED = giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”).

[20]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[21]             Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[22]             Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[23]             Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero) indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.