Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo /* COM/2013/0763 final - 2013/0372 (NLE) */
RELAZIONE Il 17 maggio 2011
il Consiglio ha concesso al Portogallo, su sua richiesta, assistenza
finanziaria (decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio) a sostegno di
un ambizioso programma economico e di riforme volto a ripristinare la fiducia e
a consentire il ritorno dell'economia ad una crescita sostenibile,
salvaguardando la stabilità finanziaria in Portogallo, nella zona euro e nell'Unione
europea. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 10,
della decisione 2011/344/UE, la Commissione ha portato a termine, insieme al
Fondo monetario internazionale (FMI) e in collaborazione con la Banca centrale
europea (BCE), l'ottavo e il nono riesame combinati per valutare i progressi
compiuti nell'attuazione delle misure concordate, nonché la loro efficacia e il
loro impatto economico e sociale. Tenuto conto di nuove informazioni, con la
proposta [inserire il riferimento] la Commissione ha proposto di modificare la
decisione 2011/344/UE. È necessaria una decisione aggiuntiva a
seguito dell'entrata in vigore del "two-pack" (nello specifico,
il regolamento (UE) n. 472/2013), che disciplina tra l'altro la procedura da
seguire per modificare le condizioni politiche sottese al programma di
aggiustamento economico. Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica ai programmi
di aggiustamento macroeconomico in corso alla data della sua entrata in vigore,
per i cui adeguamenti, di conseguenza, è richiesta la procedura di cui all'articolo
7, paragrafo 5. 2013/0372 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che approva l'aggiornamento del programma di
aggiustamento macroeconomico del Portogallo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul
rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri
nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per
quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, in particolare l'articolo 7, paragrafo
5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 472/2013
si applica agli Stati membri che già beneficiano di assistenza finanziaria,
compresi quelli che beneficiano del meccanismo europeo di stabilizzazione
finanziaria (MESF) e/o dello European Financial Stability Facility
(EFSF), al momento della sua entrata in vigore. (2) Il regolamento (UE) n. 472/2013
fissa le norme per l'approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico
per gli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria, le quali
devono essere raccordate alle disposizioni del regolamento (UE) n. 407/2010
del Consiglio che istituisce il MESF nei casi in cui lo Stato membro
interessato riceve assistenza sia dal MESF che da altre fonti. (3) Il Portogallo ha ottenuto l'assistenza
finanziaria sia nel quadro del MESF, con la decisione di esecuzione 2011/344/UE
sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo, che dell'EFSF. (4) Per ragioni di uniformità occorre
che l'approvazione dell'aggiornamento del programma di aggiustamento
macroeconomico del Portogallo a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 avvenga
con riferimento alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/344/UE. (5) Conformemente all'articolo 3,
paragrafo 10, della decisione 2011/344/UE, la Commissione ha portato a
termine, insieme all'FMI e in collaborazione con la BCE, l'ottavo e il nono riesame
combinati per valutare i progressi compiuti dal Portogallo nell'attuazione delle
misure concordate, nonché la loro efficacia e il loro impatto economico e
sociale. A seguito del riesame, occorre apportare modifiche al vigente
programma di aggiustamento macroeconomico. (6) Le modifiche sono contenute
nella decisione [inserire il riferimento] che modifica la decisione di
esecuzione 2011/344/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono approvate le misure specificate all'articolo
3, paragrafi da 7 a 9, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, che il
Portogallo è tenuto ad adottare nel quadro del suo programma di aggiustamento
macroeconomico. Articolo 2 La Repubblica
portoghese è destinataria della presente decisione. Articolo 3 La presente
decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente