Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian /* COM/2013/0744 final - 2013/0358 (NLE) */
RELAZIONE I. Contesto politico e
giuridico L'Unione europea e l'Azerbaigian hanno
concordato di approfondire e ampliare le relazioni reciproche nel quadro del
partenariato orientale. In tale contesto, l'Unione ha riconosciuto l'importanza
di un aumento dei contatti diretti tra le persone. In occasione del vertice di
Praga del maggio 2009 sul partenariato orientale, l'UE ha ribadito il suo
sostegno politico alla completa liberalizzazione del regime dei visti in
condizioni di sicurezza e alla promozione della mobilità mediante la
conclusione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e accordi di
riammissione con paesi del partenariato orientale. Secondo l'impostazione
comune per lo sviluppo della politica UE sulla facilitazione del rilascio dei visti,
concordata dagli Stati membri a livello di COREPER nel dicembre 2005, la
conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti è subordinata
all'esistenza di un accordo di riammissione. Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha
formalmente autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione
tra l'Unione europea e l'Azerbaigian. Nel febbraio 2012 la Commissione ha trasmesso
un progetto di accordo alle autorità azere; il primo ciclo di negoziati
ufficiali si è svolto a Baku in data 1-2 marzo 2012, seguito da altri tre
cicli, l'ultimo dei quali svoltosi a Bruxelles il 12 e il 13 marzo 2013. Il
testo concordato dell'accordo è stato successivamente siglato il 29 luglio 2013
a Bruxelles. Gli Stati membri sono stati regolarmente messi
al corrente e consultati durante tutte le fasi (formali e informali) dei
negoziati in vista dell'accordo di riammissione. Per quanto riguarda l'Unione europea, la base
giuridica dell'accordo è l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto
con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La proposta allegata costituisce lo strumento
giuridico per la conclusione dell'accordo di riammissione. Il Consiglio
delibererà a maggioranza qualificata. Per la conclusione dell'accordo sarà necessaria
l'approvazione del Parlamento europeo, conformemente all’articolo 218,
paragrafo 6, lettera a), del TFUE. La proposta di decisione relativa alla
conclusione dell'accordo definisce le modalità interne necessarie alla sua
concreta applicazione. Essa specifica, in particolare, che la Commissione,
assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in seno al
comitato misto per la riammissione istituito in forza dell'articolo 19
dell'accordo. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, il comitato per la
riammissione adotta il proprio regolamento interno. Come per gli altri accordi
di riammissione conclusi finora dall’Unione, anche per questo la posizione
dell’Unione è adottata dalla Commissione in consultazione con un comitato
speciale designato dal Consiglio. Per quanto riguarda le altre decisioni del
comitato misto, la posizione dell’Unione è adottata conformemente alle
applicabili disposizioni del trattato. II. Esito dei negoziati La Commissione ritiene che gli obiettivi
stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e
che il progetto di accordo di riammissione sia accettabile per l’Unione. Il contenuto definitivo dell’accordo può
essere sintetizzato nei seguenti punti: –
l’accordo è suddiviso in otto sezioni comprendenti
in tutto 25 articoli, cui si aggiungono otto allegati, che costituiscono parte
integrante dell’accordo, e sei dichiarazioni comuni; –
nella clausola di apertura si dichiara che
l'accordo sarà applicato in modo tale da tutelare il rispetto dei diritti dell'uomo,
nonché degli obblighi e delle responsabilità che incombono allo Stato richiesto
e allo Stato richiedente in forza degli strumenti internazionali loro
applicabili, e che, in particolare, lo Stato richiesto garantirà la tutela dei
diritti delle persone riammesse nel suo territorio nel rispetto dei suddetti
strumenti internazionali; la stessa clausola conferma che lo Stato richiedente
deve dare la preferenza ai rimpatri volontari rispetto a quelli forzati; –
gli obblighi di riammissione sanciti dall'accordo
(articoli da 3 a 6) sono del tutto reciproci e si applicano sia ai propri
cittadini (articoli 3 e 5) sia ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi
(articoli 4 e 6); –
l’obbligo di riammettere i propri cittadini si
estende anche a coloro che hanno rinunciato alla loro cittadinanza senza
acquisire la cittadinanza di un altro Stato; –
l'obbligo di riammettere i propri cittadini si
estende anche ai familiari (cioè coniuge e figli minorenni non sposati)
indipendentemente dalla loro cittadinanza e che non godono di un diritto di
soggiorno autonomo nello Stato richiedente; –
l'obbligo di riammettere i cittadini di paesi terzi
e gli apolidi (articoli 4 e 6) è subordinato alle seguenti condizioni
preliminari: a) al momento della presentazione della domanda di riammissione
l'interessato possiede un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato
dallo Stato richiesto, oppure b) l'interessato è entrato illegalmente e
direttamente nel territorio dello Stato richiedente dopo aver soggiornato o
transitato nel territorio dello Stato richiesto. Questi obblighi non si
applicano alle persone in transito aeroportuale né a coloro che possono entrare
senza visto nel territorio dello Stato membro; –
sia per i propri cittadini in caso di scadenza del
termine specificato, sia per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi,
l'Azerbaigian accetta l’uso del documento di viaggio standard dell'UE per
l'allontanamento (articolo 3, paragrafo 5, e articolo 4, paragrafo 3); Il
documento standard equipollente della Repubblica dell’Azerbaigian è riportato
nell’allegato 8; –
la sezione III dell'accordo (articoli da 7 a 13 in
combinato disposto con gli allegati da 1 a 5) contiene le necessarie
disposizioni tecniche sulla procedura di riammissione (modulo della domanda,
prove, termini, modalità di trasferimento e modi di trasporto) e sulla "riammissione
indebita" (articolo 13); la flessibilità procedurale è garantita dal fatto
che non è necessaria una domanda di riammissione ove la persona da riammettere
sia in possesso di un documento di viaggio valido (articolo 7, paragrafo 2);
–
l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo contempla
la cosiddetta procedura accelerata, convenuta per le persone fermate in un
perimetro massimo di 15 chilometri dai porti marittimi e dagli aeroporti
internazionali, comprese le rispettive aree e incluse le zone doganali, degli
Stati membri o dell'Azerbaigian; nell'ambito della procedura accelerata, le
domande di riammissione devono essere presentate entro due giorni e le relative
risposte devono essere fornite entro due giorni lavorativi, mentre secondo la
procedura ordinaria il termine per la risposta è di 15 giorni di calendario
(articolo 11, paragrafo 2); –
l'accordo contiene una sezione sulle operazioni di
transito (articoli 14 e 15 in combinato disposto con l'allegato 6); –
gli articoli 16, 17 e 18 contengono le necessarie
disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sul rapporto con altri
obblighi internazionali; –
la composizione, i compiti e i poteri del comitato
misto per la riammissione sono specificati all'articolo 19; –
al fine di agevolare l'applicazione del presente
accordo, l'articolo 20 contempla la possibilità per l'Azerbaigian e per i
singoli Stati membri di concludere protocolli di attuazione bilaterali; il
rapporto tra tali protocolli e il presente accordo è precisato all’articolo 21; –
le disposizioni finali (articoli da 22 a 25)
contengono le necessarie indicazioni circa l'entrata in vigore, la durata, le
eventuali modifiche, la sospensione e la denuncia dell'accordo, nonché sullo
status giuridico dei relativi allegati; –
i riferimenti alla situazione specifica della
Danimarca figurano nel preambolo, all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 22,
paragrafo 2, nonché nella relativa dichiarazione comune. La stretta
associazione dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen è
stata presa in considerazione ed è rispecchiata nelle relative dichiarazioni
comuni allegate all'accordo. III. Conclusioni In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio: –
approvi, previa approvazione del Parlamento
europeo, l’allegato accordo di riammissione delle persone che soggiornano
illegalmente tra l'Unione europea e l'Azerbaigian. 2013/0358 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo di
riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e
la Repubblica dell'Azerbaigian IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: 1) Conformemente alla decisione XXXX/XXX del
Consiglio, del [...][2],
in data [...] la Commissione ha firmato l’accordo di riammissione delle persone
che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica
dell'Azerbaigian, con riserva della sua conclusione in data successiva. 2) È opportuno concludere l'accordo. 3) L’accordo istituisce un comitato misto per
la riammissione che ha facoltà di adottare il proprio regolamento interno. È
opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione
dell’Unione in questo caso. 4) Conformemente all’articolo 3 del protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito [non
partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolato dall'accordo,
né è soggetto alla sua applicazione, salvo qualora notifichi la propria
intenzione in tal senso in conformità al detto protocollo / ha notificato la
sua intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente
decisione]. 5) Conformemente all’articolo 3 del protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda [non
partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolata dall’accordo,
né è soggetta alla sua applicazione, salvo qualora notifichi la propria
intenzione in tal senso in conformità al detto protocollo / ha notificato la
sua intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente
decisione]. 6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo
sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa
all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta
alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA
PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È concluso l'accordo di riammissione delle persone
che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica
dell'Azerbaigian. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso
dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo. Articolo 3 La Commissione, assistita da esperti degli
Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione
istituito ai sensi dell’articolo 19 dell’accordo. Articolo 4 La posizione dell’Unione in sede di comitato
misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento
interno a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, dell’accordo, è assunta dalla
Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal
Consiglio. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. La data di entrata in vigore dell’accordo è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO
di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente
tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian LE ALTE PARTI CONTRAENTI, L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata "l’Unione", e LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN, in prosieguo
denominata "Azerbaigian", DECISE ad intensificare la cooperazione per
combattere più efficacemente l'immigrazione irregolare, DESIDEROSE di instaurare, con il presente
accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per
l'identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o
non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel
territorio dell'Azerbaigian o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e
di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione, SOTTOLINEANDO che il presente accordo non
incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità dell’Unione, dei suoi
Stati membri e dell'Azerbaigian derivanti dal diritto internazionale e, in
particolare, dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei
rifugiati e dal relativo protocollo del 31 gennaio 1967, CONSIDERANDO che,
in virtù del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato
al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l’Irlanda non
partecipano al presente accordo, salvo che notifichino la loro intenzione di
prendervi parte conformemente al detto protocollo, CONSIDERANDO che le disposizioni del presente
accordo, che rientra nel campo d'applicazione della parte terza, titolo IV del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di
Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione del Regno di Danimarca
allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1
Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: (a)
"riammissione", il trasferimento da parte
dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone
(cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui
sono stati riscontrati l’ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello
Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente accordo; (b)
"parti contraenti", l'Azerbaigian e
l'Unione; (c)
"Stato membro", ciascuno Stato membro
dell’Unione europea vincolato dal presente accordo; (d)
"cittadino dell'Azerbaigian", qualsiasi
persona in possesso della cittadinanza azera in conformità con la legislazione
della Repubblica dell'Azerbaigian; (e)
"cittadino di uno Stato membro",
qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, quale
definita a fini dell'Unione; (f)
"cittadino di paese terzo", chiunque
abbia una cittadinanza diversa da quella dell'Azerbaigian o di uno degli Stati
membri; (g)
"apolide", qualsiasi persona priva di
cittadinanza; (h)
"permesso di soggiorno", certificato di
qualunque tipo, rilasciato dall'Azerbaigian o da uno degli Stati membri, che
autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella
definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che
venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno; (i)
"visto", l'autorizzazione rilasciata o la
decisione adottata dall'Azerbaigian o da uno degli Stati membri, necessaria per
l'ingresso o per il transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di
transito aeroportuale; (j)
"Stato richiedente", lo Stato
(Azerbaigian o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi
dell'articolo 8, oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del
presente accordo; (k)
"Stato richiesto", lo Stato (Azerbaigian
o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi
dell'articolo 8, oppure una domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del
presente accordo; (l)
"autorità competente", qualsiasi autorità
nazionale dell'Azerbaigian o di uno Stato membro incaricata dell'attuazione del
presente accordo conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del
medesimo; (m)
"transito", il passaggio di un cittadino
di paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto
durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione. Articolo 2
Principi fondamentali Pur intensificando la cooperazione in materia
di prevenzione della migrazione irregolare e di lotta contro la medesima, lo
Stato richiesto e lo Stato richiedente garantiscono, nell'applicare il presente
accordo alle persone che rientrano nel suo campo di applicazione, il rispetto
per i diritti dell'uomo e per gli obblighi e le responsabilità che incombono
loro in virtù dei pertinenti strumenti internazionali, in particolare: –
la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
del 1948; –
la convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e relativi protocolli; –
il patto internazionale relativo ai diritti civili
e politici del 1966; –
la convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro
la tortura; –
la convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967. Lo Stato richiesto garantisce in particolare,
secondo gli obblighi che gli incombono in forza degli strumenti internazionali
sopra elencati, la tutela dei diritti delle persone riammesse nel suo
territorio. Lo Stato richiedente dà la preferenza al
rimpatrio volontario rispetto a quello forzato laddove non vi siano ragioni per
ritenere che tale modalità possa compromettere il ritorno di una persona allo
Stato richiesto. Sezione i
Obblighi di riammissione dell'azerbaigian Articolo 3
Riammissione dei propri cittadini 1. L'Azerbaigian riammette, su istanza
di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti
dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le vigenti
condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro
richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli
elementi prima facie forniti, che tale persona sia cittadino
dell'Azerbaigian. 2. L'Azerbaigian riammette inoltre: –
i figli minorenni non coniugati delle persone di
cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza,
salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro
richiedente o sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da
un altro Stato membro; –
i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1,
aventi cittadinanza diversa o apolide, purché abbiano o ottengano il diritto di
ingresso o di soggiorno nel territorio dell’Azerbaigian, salvo se godono di un
diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o sono in possesso
di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro. 3. L'Azerbaigian riammette anche le
persone presenti o soggiornanti illegalmente nello Stato membro richiedente e
che hanno rinunciato alla cittadinanza dell’Azerbaigian secondo la legislazione
nazionale di quest’ultimo, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato
membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da uno Stato membro, la promessa
di essere naturalizzate. 4. Dopo che l'Azerbaigian ha dato
risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza
diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della
persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente ed entro cinque
giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno di tale
persona, valido 150 giorni. Ove l'Azerbaigian
non abbia provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a rilasciare il documento
di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard
dell'Unione europea per l'allontanamento (allegato 7)[3]. 5. Se, per motivi di fatto o di
diritto, l’interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità
del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro cinque giorni
lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare azera competente rilascia
gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata. Ove
l'Azerbaigian non abbia provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a
rilasciare il nuovo documento di viaggio, si presume che abbia accettato il
documento di viaggio standard dell'Unione europea per l'allontanamento
(allegato 7)[4]. Articolo 4
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi 1. L'Azerbaigian riammette, su istanza
di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal
presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi
o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel
territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la
fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale
persona: (a)
possiede, al momento della presentazione della
domanda di riammissione, un visto o permesso di soggiorno valido rilasciato
dall'Azerbaigian; oppure (b)
è entrata illegalmente e direttamente nel
territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato o transitato nel territorio
dell'Azerbaigian. 2. L'obbligo di riammissione di cui al
paragrafo 1 non si applica se: (a)
il cittadino di paese terzo o l'apolide si è
trovato soltanto in transito aeroportuale in un aeroporto internazionale
dell'Azerbaigian; (b)
il cittadino di paese terzo o l’apolide è potuto
entrare senza visto nel territorio dello Stato membro richiedente. 3. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo
2, dopo che l'Azerbaigian ha dato risposta favorevole alla domanda di
riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia alla persona la cui
riammissione è stata accettata il documento di viaggio standard dell’Unione
europea per l’allontanamento (allegato 7)[5]. Sezione ii
obblighi di riammissione dell’unione Articolo 5
Riammissione dei propri cittadini 1. Uno Stato membro riammette sul suo
territorio, su istanza dell'Azerbaigian e senza ulteriori adempimenti oltre a
quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più
le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio
dell'Azerbaigian, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata
sugli elementi prima facie forniti, che tale persona è cittadino di
detto Stato membro. 2. Lo Stato membro riammette inoltre: –
i figli minorenni non coniugati della persona di
cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza,
salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Azerbaigian; –
il coniuge della persona di cui al paragrafo 1,
avente cittadinanza diversa o apolide, purché abbia o ottenga il diritto di
ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se
gode di un diritto di soggiorno autonomo in Azerbaigian. 3. Lo Stato membro riammette inoltre
le persone presenti o soggiornanti illegalmente in Azerbaigian e che, dopo
essere entrate nel territorio dell'Azerbaigian, sono state private della
cittadinanza o hanno rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro secondo la
legislazione nazionale di quest’ultimo, salvo se hanno quanto meno ricevuto,
dall'Azerbaigian, la promessa di essere naturalizzate. 4. Dopo che lo Stato membro richiesto
ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza
diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della
persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente e non oltre
cinque giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno di
tale persona, valido 150 giorni. Ove lo Stato membro richiesto non abbia
provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a rilasciare il documento di
viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard
dell'Azerbaigian per l’allontanamento (allegato 8). 5. Se, per motivi di fatto o di
diritto, l’interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità
del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro cinque giorni
lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare competente di detto Stato
membro rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la
stessa durata. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto, entro cinque
giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia
accettato il documento di viaggio standard dell'Azerbaigian per
l’allontanamento (allegato 8). Articolo 6
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi 1. Uno Stato membro riammette, su
richiesta dell'Azerbaigian e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli
previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che
non soddisfi o non soddisfi più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o
soggiorno nel territorio dell'Azerbaigian, purché sia accertato o vi sia la
fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale
persona: (a)
possiede, al momento della presentazione della
domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato
dallo Stato membro richiesto; oppure (b)
è entrata illegalmente e direttamente nel
territorio dell'Azerbaigian dopo aver soggiornato o transitato nel territorio
dello Stato membro richiesto. 2. L'obbligo di riammissione di cui al
paragrafo 1 non si applica se: (a)
il cittadino di paese terzo o l'apolide si è
trovato soltanto in transito aeroportuale in un aeroporto internazionale dello
Stato membro richiesto, oppure (b)
il cittadino di paese terzo o l’apolide è potuto
entrare senza visto nel territorio dell'Azerbaigian. 3. L'obbligo di riammissione di cui al
paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso
di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso
di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo
Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo
oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha
rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti,
l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che
ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di
tali documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe
all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paese
terzo o l'apolide in questione. 4. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo
2, dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di
riammissione, l'Azerbaigian rilascia alla persona la cui riammissione è stata
accettata il documento di viaggio necessario per il suo ritorno (allegato 8). Sezione iii
procedura di riammissione Articolo 7
Principi 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il
trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi
di cui agli articoli da 3 a 6 è subordinato alla presentazione di una domanda
di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto. 2. Se la persona da riammettere è in
possesso di un documento di viaggio in corso di validità e, nel caso di
cittadini di paesi terzi o di apolidi, anche di un visto o di un permesso di
soggiorno valido dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può procedere al
trasferimento senza presentare domanda di riammissione e, nel caso di un
cittadino dello Stato richiesto, senza presentare la notifica scritta di cui
all'articolo 12, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato richiesto. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, se una
persona è stata fermata in un perimetro massimo di 15 chilometri dai porti
marittimi e dagli aeroporti internazionali, comprese le rispettive aree e
incluse le zone doganali, dello Stato richiedente, dopo aver attraversato
irregolarmente il confine arrivando direttamente dal territorio dello Stato
richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro
due giorni lavorativi dal fermo di tale persona (procedura accelerata). Articolo 8
Domanda di riammissione 1. Nei limiti del possibile, la
domanda di riammissione contiene: (a)
gli estremi della persona da riammettere (ad
esempio: nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di
residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non
sposati; (b)
nel caso dei propri cittadini, i mezzi di prova o
di prova prima facie della cittadinanza, indicati rispettivamente negli
allegati 1 e 2; (c)
nel caso di cittadini di paesi terzi e di apolidi,
i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni di riammissione
di dette persone, indicati rispettivamente negli allegati 3 e 4; (d)
una fotografia della persona da riammettere. 2. Nei limiti del possibile, la
domanda di riammissione contiene inoltre: (a)
una dichiarazione, rilasciata con il consenso
esplicito dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver
bisogno di assistenza o cure; (b)
tutte le altre misure di protezione o di sicurezza
o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per
il singolo trasferimento. 3. Un modulo comune per le domande di
riammissione figura nell'allegato 5 del presente accordo. 4. La domanda di riammissione può
essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico
(ad esempio fax, e-mail, ecc.). Articolo 9
Prove della cittadinanza 1. La cittadinanza ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere
dimostrata, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 1 del
presente accordo, ivi compresi i documenti scaduti da non più di 6 mesi. Se
vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e l'Azerbaigian riconoscono
reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
La cittadinanza non può essere dimostrata tramite documenti falsi. 2. La prova prima facie della
cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5,
paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, mediante i documenti elencati
all'allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati
tali documenti, gli Stati membri e l'Azerbaigian riterranno accertata la
cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima
facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi. 3. Ove non sia possibile presentare
alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, oppure ove detti documenti siano
insufficienti alla luce di giustificati motivi, su istanza dello Stato
richiedente come indicato sulla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica
o consolare competente dello Stato richiesto sente senza indugio, al più tardi
entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di
riammissione, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. 4. La procedura applicabile può essere
stabilita dai protocolli di attuazione di cui all’articolo 20 del presente
accordo. Articolo 10
Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi 1. Le condizioni per la riammissione
dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare,
con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3 del presente accordo; tale prova
non può essere fornita mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Azerbaigian
riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie
ulteriori verifiche. 2. La prova prima facie delle
condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, è fornita,
in particolare, mediante i mezzi di prova elencati nell'allegato 4 del presente
accordo; tale prova non può essere fornita mediante documenti falsi. Se viene
addotta la prova prima facie, gli Stati membri e l'Azerbaigian ritengono
accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario. 3. L'illegalità dell'ingresso, della
presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio
dell'interessato, che siano privi di visto o altro necessario permesso di
soggiorno sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce
prova prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o del
soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che
l'interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del
permesso di soggiorno necessari. Articolo 11
Termini 1. La domanda di riammissione deve
essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro il
termine massimo di 6 mesi dalla data in cui l'autorità competente dello Stato
richiedente è venuta a conoscenza del fatto che un cittadino di paese terzo o
un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza
o soggiorno in vigore. Qualora, per motivi di diritto o di fatto, risulti
impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza
dello Stato richiedente, ma solo fintanto che sussistono gli ostacoli. 2. Alla domanda di riammissione è data
risposta scritta: –
entro due giorni lavorativi, se la domanda è
introdotta secondo la procedura accelerata (articolo 7, paragrafo 3); –
entro quindici giorni di calendario in tutti gli
altri casi. Il termine decorre dalla data di ricevimento
confermato della domanda di riammissione. In mancanza di risposta nei termini
prescritti, il trasferimento si considera accettato. La risposta a una domanda di riammissione può
essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico
(ad esempio fax, e-mail, ecc.). 3. Il rigetto di una domanda di
riammissione deve essere motivato per iscritto. 4. Una volta autorizzata la
riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2,
l'interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente,
questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli
ostacoli giuridici o pratici. Articolo 12
Modalità di trasferimento e modi di trasporto 1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo
2, prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti dello
Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato
richiesto, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, la data del
trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni
pertinenti. 2. Il trasporto può essere effettuato
con qualunque mezzo, incluso il trasporto aereo o marittimo. Il rimpatrio per
mezzo di trasporto aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali
dell'Azerbaigian o degli Stati membri e può avvenire con voli di linea o voli
charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non sono necessariamente
costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti
di personale autorizzato dall'Azerbaigian o da uno Stato membro. 3. Se il trasferimento avviene per
mezzo di trasporto aereo, le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del
visto. Articolo 13
Riammissione indebita Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia
stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di sei
mesi dal trasferimento dell’interessato o di dodici mesi nel caso di cittadini
di paesi terzi o apolidi, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli
da 3 a 6 del presente accordo. In questi casi si osservano, in quanto
applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse
tutte le informazioni disponibili circa l'identità e la cittadinanza effettive
dell'interessato. Sezione iv
Operazione di transito Articolo 14
Principi 1. Gli Stati membri e l'Azerbaigian
cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai
casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione. 2. L'Azerbaigian autorizza il transito
di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno
Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su
istanza dell'Azerbaigian, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio
in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di
destinazione. 3. L'Azerbaigian o uno Stato membro
possono opporsi al transito: (a)
se il cittadino di paese terzo o l’apolide corre il
rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o
degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale o
per le sue opinioni politiche, nello Stato di destinazione o in un altro Stato
di transito; oppure (b)
se il cittadino di paese terzo o l'apolide deve
subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito;
oppure (c)
per motivi di sanità pubblica, sicurezza interna,
ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto. 4. L'Azerbaigian o uno Stato membro
possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si
appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono
l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento
del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione da parte
dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se
necessario e senza indugio, il cittadino di paese terzo o l'apolide. Articolo 15
Procedura di transito 1. La domanda di transito deve essere
presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e
contenere le seguenti informazioni: (a)
il tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre),
altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista; (b)
gli estremi dell'interessato (ad esempio: nome,
cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di
nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e
numero del documento di viaggio); (c)
valico di frontiera previsto, data del
trasferimento e uso eventuale di scorte; (d)
una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato
richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e
non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3. Il modulo comune per le domande di transito
figura all’allegato 6 del presente accordo. La domanda di riammissione può essere
trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad
esempio fax, e-mail, ecc.). 2. Lo Stato richiesto, entro cinque
giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto
l’ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e
l'orario previsti per l'ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è
rifiutata, motivando il rifiuto. In mancanza di risposta entro cinque giorni
lavorativi, il transito si considera accettato. La risposta a una domanda di transito può
essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico
(ad esempio fax, e-mail, ecc.). 3. In caso di transito aereo, la
persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del
visto di transito aeroportuale. 4. Le autorità competenti dello Stato
richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di
transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo
a disposizione strutture adatte allo scopo. 5. Il transito avviene entro 30 giorni
dalla data in cui è stata ricevuta l'accettazione della domanda, salvo ove
concordato diversamente. Sezione V
Costi Articolo 16
Costi di trasporto e di transito Tutti i costi di trasporto afferenti alla
riammissione e al transito, ai sensi del presente accordo, fino alla frontiera
dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto
salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall'interessato o da
terzi i costi connessi alla riammissione. Sezione VI
Protezione dei dati e rapporto con altri obblighi internazionali Articolo 17
Protezione dei dati I dati personali vengono comunicati solo se
necessario per l’attuazione del presente accordo da parte delle autorità
competenti dell'Azerbaigian o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A
disciplinare il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso
specifico è la legislazione nazionale dell'Azerbaigian ovvero, quando il responsabile
del trattamento è un'autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE
e la legislazione nazionale adottata in conformità alla direttiva medesima. Si
applicano inoltre i seguenti principi: (a)
i dati personali devono esser trattati lealmente e
lecitamente; (b)
i dati personali devono essere rilevati per le
specifiche, esplicite e legittime finalità dell'attuazione del presente
accordo, e successivamente trattati dall'autorità che li comunica e
dall'autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità; (c)
i dati personali devono essere adeguati, pertinenti
e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le
quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali
comunicati possono riguardare unicamente: –
gli estremi della persona da trasferire (ad esempio
cognomi, nomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o
pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale,
eventuali cittadinanze precedenti); –
il passaporto, la carta di identità o la patente di
guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio); –
gli scali e gli itinerari; –
altre informazioni necessarie per identificare la
persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi
del presente accordo; (d)
i dati personali devono essere esatti e, se del
caso, aggiornati; (e)
i dati personali devono essere conservati in modo
da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a
conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente
trattati, e non oltre; (f)
sia l’autorità che comunica i dati che l’autorità
che li riceve adottano tutti i provvedimenti opportuni per rettificare,
cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non sia conforme
alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono
adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero quando risultano eccessivi rispetto alle
finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare
l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali
dati; (g)
su richiesta, l'autorità che riceve i dati
personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i
risultati ottenuti; (h)
i dati personali possono essere comunicati solo
alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è
subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica; (i)
l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li
riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento
dei dati. Articolo 18
Rapporto con altri obblighi internazionali 1. Il presente accordo fa salvi i
diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, dei suoi Stati membri e
dell'Azerbaigian derivanti dal diritto internazionale, inclusa qualunque
convenzione internazionale di cui sono parti, in particolare gli strumenti
elencati all’articolo 2, nonché: –
dalle convenzioni internazionali che determinano lo
Stato competente per l'esame delle domande di asilo; –
dalle convenzioni internazionali sull'estradizione
e sul transito; –
dalle convenzioni e dagli accordi internazionali
multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri, quale la convenzione
sull'aviazione civile internazionale. 2. Nessuna disposizione del presente
accordo osta al rimpatrio di una persona ai sensi di altre intese formali o
informali. Sezione VII
Attuazione e applicazione Articolo 19
Comitato misto per la riammissione 1. Le parti contraenti si prestano
reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del
presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione
(in prosieguo "il comitato") incaricato in particolare di: (a)
controllare l'applicazione del presente accordo; (b)
affrontare eventuali problemi sorti dall’interpretazione
o dall’applicazione delle disposizioni del presente accordo; (c)
stabilire le modalità di attuazione necessarie per
l'applicazione uniforme del presente accordo; (d)
procedere a scambi periodici di informazioni sui
protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e l'Azerbaigian a norma
dell'articolo 20; (e)
suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi
allegati. 2. Le decisioni del comitato sono
vincolanti per le parti contraenti. 3. Il comitato è composto di
rappresentanti dell’Unione e dell'Azerbaigian. 4. Il comitato si riunisce
ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti. 5. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno. Articolo 20
Protocolli d'attuazione 1. Fatta salva l'applicabilità diretta
del presente accordo, su istanza di uno Stato membro o dell'Azerbaigian,
l'Azerbaigian e lo Stato membro concludono un protocollo di attuazione
riguardante, tra l’altro: (a)
la designazione di autorità competenti, i valichi
di frontiera e lo scambio dei punti di contatto; (b)
le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso
il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi; (c)
i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui
agli allegati da 1 a 4 del presente accordo; (d)
le modalità di riammissione nell'ambito della
procedura accelerata; (e)
la procedura applicabile alle audizioni. 2. I protocolli di attuazione di cui
al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la
riammissione di cui all'articolo 19. 3. L'Azerbaigian accetta di applicare
qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso con uno Stato
membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di
questi ultimi. Gli Stati membri accettano di applicare qualsiasi disposizione
di un protocollo di attuazione concluso da uno di loro con l'Azerbaigian, anche
nelle loro relazioni con quest'ultimo, su richiesta di quest’ultimo e con
riserva dell’applicabilità pratica ad altri Stati membri. Articolo 21
Rapporto con gli accordi
o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri Le disposizioni del presente accordo
prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione
delle persone il cui soggiorno è irregolare, in vigore o che potrebbero essere
conclusi, in virtù dell'articolo 20, tra i singoli Stati membri e
l'Azerbaigian, nella misura in cui risultino incompatibili con le disposizioni
del presente accordo. Sezione VIII
Disposizioni finali Articolo 22
Applicazione territoriale 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il
presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato
sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al
territorio dell'Azerbaigian. 2. Il presente accordo si applica al
territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell’Irlanda
solo in forza di una notifica inviata a tal fine dall’Unione europea
all'Azerbaigian. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di
Danimarca. Articolo 23
Entrata in vigore, durata e denuncia 1. Il presente accordo è ratificato o
approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. 2. Il presente accordo entra in vigore
il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima parte
contraente notifica all'altra parte l'avvenuto espletamento delle procedure di
cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo si applica al
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all’Irlanda il primo giorno
del secondo mese successivo alla data di notifica di cui all’articolo 22,
paragrafo 2. 4. Il presente accordo è concluso per una
durata indeterminata. 5. Ciascuna parte contraente può,
dandone notifica ufficiale all'altra parte e previa consultazione del comitato
di cui all'articolo 19, temporaneamente sospendere, completamente o in parte,
l'attuazione del presente accordo. La sospensione entra in vigore il secondo
giorno successivo alla notifica. 6. Ciascuna parte contraente può
denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte
contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica. Articolo 24
Modifiche dell'accordo Le parti contraenti possono, di comune
accordo, modificare e integrare il presente accordo. Le eventuali modifiche e
integrazioni sono introdotte con protocolli separati che costituiscono parte
integrante del presente accordo ed entrano in vigore secondo la procedura di
cui all’articolo 23 del presente accordo. Articolo 25
Allegati Gli allegati da 1
a 8 costituiscono parte integrante del presente accordo. Fatto a […] il
giorno […] dell’anno [...], in duplice esemplare nelle lingue, bulgara, ceca,
croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana,
lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca,
slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e azera, ciascun testo facente
ugualmente fede. Per l'Unione europea (...) || Per la Repubblica dell’Azerbaigian (...) ALLEGATO
1 Lista comune dei documenti la cui
presentazione è considerata prova prima facie di cittadinanza
(Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5,
paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1) –
Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, ordinari, diplomatici,
di servizio, ufficiali, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei minori); –
lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto. –
carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee
e provvisorie), ad eccezione dei documenti d'identità per marittimi. ALLEGATO
2 Lista comune dei documenti la cui presentazione
è considerata prova prima facie di cittadinanza (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5,
paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2) –
Documenti di cui all'allegato 1 scaduti da oltre
sei mesi; –
fotocopie di tutti i documenti elencati
nell'allegato 1 del presente accordo; –
certificati di cittadinanza o altri documenti
ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza; –
patente di guida o relativa fotocopia; –
certificato di nascita o relativa fotocopia; –
tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia; –
foglio matricolare e carte d'identità militari; –
registri navali e licenze di skipper e documenti
d'identità per marittimi; –
dichiarazioni di testimoni; –
dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da
questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale; –
qualsiasi altro documento che possa contribuire a
stabilire la cittadinanza dell'interessato; –
le impronte digitali; –
conferma dell'identità risultante da ricerche
effettuate nel sistema d'informazione visti; –
se lo Stato membro non si avvale del sistema
d'informazione visti, accertamento dell'identità tramite i registri delle
domande di visto dello Stato membro interessato; –
conferma dell’identità risultante da ricerche
effettuate nello IAMAS (sistema di ricerca automatizzato delle informazioni
sugli ingressi, le uscite e la registrazione della Repubblica
dell'Azerbaigian). ALLEGATO
3 Lista comune dei documenti considerati prova delle
condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6,
paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 1) –
Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo
Stato richiesto; –
timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe
sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o
dell'uscita (ad es. fotografiche); –
carte d’identità rilasciate agli apolidi che risiedono
permanentemente nello Stato richiesto; –
lasciapassare rilasciati agli apolidi che risiedono
permanentemente nello Stato richiesto. ALLEGATO
4 Lista comune dei documenti considerati prova
prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e
di apolidi (Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6,
paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2) –
Descrizione del luogo e delle circostanze in cui
l'interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato
richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo; –
informazioni sull'identità e/o sul soggiorno
dell'interessato fornite da un'organizzazione internazionale (ad esempio,
ACNUR); –
informazioni rese/confermate da familiari, compagni
di viaggio, ecc.; –
documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo
(ricevute d’albergo, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di
accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto,
ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che
l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; –
biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di
viaggi aerei, ferroviari, marittimi o con pullman attestanti la presenza e
l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto; –
informazioni da cui risulti che l'interessato si è
servito di un corriere o di un'agenzia di viaggi; –
dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare,
dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano
attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato; –
dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'interessato
in procedimenti giudiziari o amministrativi; –
dichiarazioni dell'interessato; –
le impronte digitali. ALLEGATO
5 || || [Emblema della Repubblica dell'Azerbaigian] || ..............................................................………… .....................................................……….… || .................................................................…….. (Luogo e data) (Indicazione dell'autorità richiedente) || Riferimento:
.............................................…………… Destinatario: ...................................................................... || ............................................................….… ......................................................………… (Indicazione dell'autorità richiedente) || q PROCEDURA ACCELERATA (articolo 7, paragrafo 3) q RICHIESTA DI AUDIZIONE (articolo 9, paragrafo 3) Domanda di
riammissione
ai sensi dell'articolo 8
dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente, del
[…], tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian A. Dati personali 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ...........................................................……………………………… 2. nome da nubile: ...........................................................……………………………… 3. Data e luogo di nascita: ...........................................................……………………………… || Fotografia 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): ………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): ...........................................................................................................................……….............……………. 6. Cittadinanza
e lingua: ...........................................................................................................................………...................……………… 7. Stato civile: q coniugato/a q celibe/nubile q divorziato/a q
vedovo/a Per le persone
coniugate: Nome del coniuge .......................................................................................................................... nome e
età dei figli (eventuali) ..................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................…………………………………….. ............................................................................…...................…...................……………………………............... 8. Ultimo indirizzo
nello Stato richiesto: ............................................................................................................................................………....................……
B. Dati personali del coniuge
(eventuale) 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): .................................................................................................................................... 2. Cognome da nubile:
…………………………………...........................................................……………………………… 3. Data e luogo di nascita:
………………………….........................................................……………………………… 4. Sesso e descrizione fisica
(altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): ………………………………………………………………………..………………………...................…………………. 5. Alias (nomi precedenti,
altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): ..........................................................................................................................……….....................………………. 6. Cittadinanza e lingua: .............................................................................................................................................………...................……………… C. Dati personali dei figli
(eventuali) 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ...................................................................................................................................... 2. Data e luogo di nascita:
…………………………............................................................…………………………… 3. Sesso e descrizione fisica (altezza,
colore degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………...................…………..........………. 4. Cittadinanza e lingua: ...........................................................................................................................………...................……………… D. Indicazioni particolari sulla
persona da trasferire 1. Condizioni
di salute (ad
es. eventuale riferimento a cure mediche speciali; denominazione latina di
eventuali malattie contagiose, ecc.): ............................................................................................................................................…………………………………… 2. Indicare
se si tratta di un soggetto particolarmente pericoloso (ad es. persona sospettata di reati gravi,
comportamento aggressivo): ............................................................................................................................................…………………………………… E. Elementi di prova allegati 1. ..............................................................………… (Passaporto n.) || ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) ..................................................................…….........… Autorità di rilascio || ........................................................................……….. (Data di scadenza) 2. ..............................................................………… (Carta d'identità n.) || ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) ..............................................................................………… Autorità di rilascio || ......................................................................………… (Data di scadenza) 3. ..............................................................………… (Patente di guida n.) || ......................................................................………... (Data e luogo di rilascio) ………..................................................................………… Autorità di rilascio || ......................................................................………… (Data di scadenza) 4. ..............................................................………… (Altro documento ufficiale n.) || ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) ………..................................................................………… Autorità di rilascio || ......................................................................………… (Data di scadenza) F. Osservazioni ............................................................................................................................................................…………… ............................................................................................................................................................…………… …………………………………………………………………………………………………...…………………………... ................................................... (Firma) (Timbro) ALLEGATO
6 || || [Emblema della Repubblica dell'Azerbaigian] || ..............................................................………… .....................................................……….… || .................................................................…….. (Luogo e data) (Indicazione dell'autorità richiedente) || Riferimento:
.............................................…………… Destinatario: ...................................................................... || ............................................................….… ......................................................………… (Indicazione dell'autorità richiedente) || q PROCEDURA ACCELERATA (articolo 7, paragrafo 3) q RICHIESTA DI AUDIZIONE (articolo 9, paragrafo 3) DOMANDA DI TRANSITO
ai sensi dell'articolo 15
dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente, del
[…], tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian A. Dati personali 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ...........................................................……………………………… 2. nome da nubile: ...........................................................……………………………… 3. Data e luogo di nascita: ...........................................................……………………………… || Fotografia 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): ………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): ...........................................................................................................................……….............……………. 6. Cittadinanza
e lingua: ...........................................................................................................................………...................……………… 7. Tipo
di documento di viaggio e numero: ................................................................................................................................................................................………… B. Operazione
di transito 1. Tipo di
transito q aereo || q terrestre || q marittimo 2. Stato
di destinazione finale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Eventuali
altri Stati di transito …………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Valico
di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Ammissione
garantita in altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale
(articolo 14, paragrafo 2) q Sì || q No 6. Conoscenza
dei motivi di rifiuto del transito (articolo 14, paragrafo 3) q Sì || q No C. Osservazioni ............................................................................................................................................................…………… ............................................................................................................................................................…………… ………………………………………………………………………………………………...…………………………... ................................................... (Firma) (Timbro) ALLEGATO 7 DOCUMENTO DI VIAGGIO STANDARD DELL’UE
PER L’ALLONTANAMENTO (conforme
al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994)[6] ALLEGATO 8 AZƏRBAYCAN
RESPUBLIKASINDAN SƏYAHƏT SƏNƏDİ Documento di viaggio della Repubblica
dell’Azerbaigian № ___________________ Hansı ölkəyə:
.................................................................................................................................... Per
un viaggio a Adı: .................................................................... Soyadı: .................................................... Nome Cognome Foto Doğum tarixi: ......................................................................................................... Data
di nascita Doğulduğu yer: .......................................................................................................... Luogo
di nascita Cinsi: .................... Boyu: ...................... Gözlərinin
rəngi: ................... Sesso Altezza colore
degli occhi Xüsusi əlamətləri: ...................................................................................... Segni
distintivi Vətəndaşlığı:
..............................................................................................................
Cittadinanza Ölkəsindəki yaşayış
ünvanı (əgər bilinirsə):
......................................................................................................................................... Indirizzo
nel paese d'origine (se conosciuto) MÖHÜR YERİ Sənədi verən orqanın
adı: ....................................................................................... Autorità
di rilascio Sənədin verilmə tarixi: ................................................................................................... Rilasciato
a … Etibarlıdır: ................................................................................................................. Valido
per tutto İmza: ............................................................................................................................. Firma Əlavə qeydlər: .................................................................................................................................. Commenti/osservazioni .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... Bir səfər
üçün nəzərdə tutulub. Valido
per un solo rientro da Dichiarazione comune relativa all'articolo 3,
paragrafo 3 Le parti contraenti prendono atto che, a norma
della legislazione in materia di cittadinanza della Repubblica
dell'Azerbaigian, i cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian non possono
essere privati della loro cittadinanza. Le parti convengono di consultarsi in tempo
utile qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare. Dichiarazione comune ai sensi degli articoli 4
e 6 Le Parti faranno il possibile per rimpatriare
nel paese di origine il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non
soddisfa più le condizioni giuridiche d'ingresso, presenza e soggiorno nei
rispettivi territori. Dichiarazione comune relativa alla Danimarca Le parti contraenti prendono atto che il
presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di
Danimarca. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian e il Regno di Danimarca
concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo. Dichiarazione comune relativa all'Islanda e
alla Norvegia Le parti contraenti prendono atto degli
stretti legami che uniscono l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia,
segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999
sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian
concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del
presente accordo. Dichiarazione comune relativa alla
Confederazione svizzera Le parti contraenti prendono atto degli
stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Confederazione svizzera,
segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,
entrato in vigore il 1° marzo 2008. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian
concluda con la Confederazione svizzera un accordo di riammissione sul modello
del presente accordo. Dichiarazione comune relativa al Principato del
Liechtenstein Le parti contraenti prendono atto degli
stretti legami che uniscono l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein,
segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,
entrato in vigore il 19 dicembre 2011. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian
concluda con il Principato del Liechtenstein un accordo di riammissione sul
modello del presente accordo. [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del
Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994. [4] Ibidem. [5] [1] Ibidem. [6] GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18.