52013PC0737

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune /* COM/2013/0737 final - 2013/0353 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta di regolamento del Consiglio intende semplificare la nomenclatura, nonché i dazi doganali, a titolo autonomo, per taluni oggetti di igiene (assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia).

Prima dell'introduzione della versione 2012 del sistema armonizzato (SA)[1], tali oggetti di igiene erano classificati, a seconda della loro natura o della materia costitutiva, in capitoli diversi della nomenclatura SA, principalmente nei capitoli 39, 48, 56, 61, 62 e 63. A tali articoli erano associate aliquote dei dazi doganali diverse. Ciò ha determinato un complesso sistema di classificazione tariffaria.

Nella versione 2012 della nomenclatura SA è stata creata una singola voce SA specifica (9619 00) per tali oggetti di igiene. Tuttavia, la situazione precedente al 2012 è stata trasposta nella versione 2012 della nomenclatura combinata (NC) senza ulteriori modifiche. Pertanto, nel nuovo codice NC 9619 00 è stato mantenuto lo stesso complesso sistema di classificazione tariffaria.

Poiché tale complessità potrebbe comportare inutili difficoltà e oneri nell'applicazione della NC, è opportuno semplificare sia la nomenclatura sia la struttura tariffaria, a titolo autonomo (ossia senza che sia necessaria alcuna modifica all'elenco OMC dell'Unione), con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Scopo della proposta è avere quattro categorie di prodotti, anziché otto, ciascuna associata a una singola aliquota del dazio autonomo (quattro aliquote diverse invece di otto).

La proposta allegata, discussa con le federazioni europee, presenta un'impostazione equilibrata che tiene conto del contesto giuridico e degli interessi dell'industria europea.

Non c'è alcuna perdita di dati statistici pertinenti.

La proposta è stata discussa anche con gli Stati membri.

La proposta è conforme alle politiche dell'Unione nei settori del commercio estero e dell'industria.

Alla luce di quanto precede, si propone di modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del Comitato del codice doganale della Commissione è stata consultata in diverse occasioni (ottobre e dicembre 2012 e marzo e luglio 2013).

Il gruppo "Economia tariffaria" della Commissione è stato consultato il 10 luglio 2013.

I rappresentanti del settore industriale sono stati consultati durante l'intera procedura (in particolare nel corso di riunioni tenutesi a giugno e luglio 2011).

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è la base giuridica della presente proposta.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto, in linea con quanto previsto dal trattato, favorisce gli scambi tra Stati membri e paesi terzi e tiene conto dei rispettivi interessi commerciali degli operatori economici (fabbricanti all'interno dell'Unione e importatori), senza modificare l'elenco OMC dell'Unione.

A norma dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'aliquota del dazio autonomo è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali è di circa 320 000 euro l'anno (in base alle statistiche relative alle importazioni del 2012 e senza tenere conto dei regimi preferenziali).

2013/0353 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Fino al 2012, gli assorbenti e i tamponi igienici, i pannolini per bambini e oggetti simili di qualsiasi materia erano classificati in capitoli diversi della nomenclatura del sistema armonizzato, a seconda della natura o della materia costitutiva dell'articolo. A tali articoli erano associate aliquote dei dazi doganali diverse. Ciò ha determinato un complesso sistema di classificazione tariffaria.

(2)       Nel 2012 questi oggetti di igiene sono stati classificati sotto un'unica voce (9619 00) nel sistema armonizzato. Tuttavia, la nuova voce ha mantenuto lo stesso complesso sistema di classificazione tariffaria, con la suddivisione in dodici sottovoci a seconda della materia costitutiva, ciascuna corrispondente a una diversa aliquota dei dazi convenzionali.

(3)       Questo sistema complesso comporta inutili difficoltà e oneri nell'applicazione della nomenclatura combinata. Per motivi di semplificazione legislativa e per evitare inutili difficoltà nell'applicazione della nomenclatura combinata, è quindi opportuno semplificare sia la nomenclatura sia la struttura tariffaria per tali oggetti di igiene, al fine di avere quattro categorie di prodotti, anziché otto, ciascuna associata a una singola aliquota del dazio autonomo.

(4)       Il regolamento (CEE) n. 2658/87[2] del Consiglio deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 le voci di cui ai codici NC da 9619 00 a 9619 00 90 nella parte seconda, sezione XX, capitolo 96, sono sostituite dal testo seguente:

"9619 00 || || Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia

9619 00 30 || – || Di ovatta di materie tessili

(1)

|| – || Di altre materie tessili:

9619 00 40 || – – || Assorbenti, tamponi igienici e oggetti simili

(2)

9619 00 50 || – – || Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili

(3)

|| – || Di altre materie:

|| – – || Assorbenti, tamponi igienici e oggetti simili:

9619 00 71 || – – – || Assorbenti igienici

(4)

9619 00 75 || – – – || Tamponi igienici

(4)

9619 00 79 || – – – || Altro

(4)

|| – – || Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili:

9619 00 81 || – – – || Pannolini per bambini piccoli (bebè)

(4)

9619 00 89 || – – – || Altri (per esempio, articoli per l'incontinenza)

(4)

(1) Aliquota del dazio autonomo: 3,8%.

Aliquota dei dazi convenzionali:

- Di fibre sintetiche o artificiali: 5%,

- Di fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali: 3,8%.

(2) Aliquota del dazio autonomo: 6,3 %.

Aliquota dei dazi convenzionali:

- A maglia: 12 %.

- Altri: 10,5 %.

(3) Aliquota del dazio autonomo: 10,5 %.

Aliquota dei dazi convenzionali:

- A maglia: 12 %.

- Altri: 10,5 %.

(4) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Aliquota dei dazi convenzionali:

Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa: esenzione.

- Di altre materie: 6,5%."

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

              1.1.    Titolo della proposta

Regolamento del Consiglio recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

1.2.    Natura della proposta

Indicare dazi doganali autonomi per alcuni oggetti di igiene (assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia), con opportune modifiche alla struttura tariffaria.

              1.3.    Obiettivo

Facilitare la classificazione di determinati oggetti di igiene, nonché semplificare la struttura tariffaria.

              1.4.    Motivazione della proposta

Con l'introduzione della versione 2012 del sistema armonizzato (SA), alcuni oggetti di igiene sono stati raggruppati sotto la stessa voce, invece di essere classificati in capitoli diversi della nomenclatura combinata. I dazi doganali associati a tali oggetti sono diversi, a seconda della materia costitutiva.

La presente proposta intende facilitare la ricerca della classificazione appropriata per gli oggetti in questione da parte di importatori o esportatori, nonché semplificare le operazioni di controllo degli uffici doganali. Non dovrebbe esserci nessuna perdita significativa di risorse di bilancio, né perdita di dati statistici pertinenti.

1.5.    Durata e incidenza finanziaria

Durata:           proposta di durata illimitata.

Perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali:        circa 320 000 EUR l'anno (in base alle statistiche delle importazioni del 2012 e senza tener conto degli accordi preferenziali).

              1.6.    Modalità di gestione previste

Applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e gestione del codice doganale dell'Unione.

2.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

INCIDENZA PREVISTA SULLE ENTRATE

– ¨  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– x   La proposta ha la seguente incidenza finanziaria:

x          sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta[3] || ||

Anno 2012 0,326 Mio EUR (al terzo decimale) ||

Articolo 120 || / ||

La proposta è di durata illimitata.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Il calcolo della perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali si basa sul valore delle importazioni nell'Unione nel corso del 2012. Le cifre sono state fornite da Eurostat.

Il calcolo non tiene conto di possibili preferenze tariffarie. Si tratta, pertanto, di un eventuale danno massimo.

I codici NC esistenti sono suddivisi in quattro categorie, per ciascuna delle quali l'aliquota del dazio autonomo prescelta è quella più bassa. La perdita delle risorse costituite dai dazi doganali è limitata alla differenza tra l'importo riscosso in relazione al dazio in vigore e l'importo riscosso in relazione al dazio proposto.

La stima dettagliata della perdita totale è quindi calcolata nel modo seguente:

nuovo codice NC 9619 00 30 (risultante dalla fusione dei precedenti codici NC 9619 00 31 e 9619 00 39):

applicando un'aliquota del dazio autonomo del 3,8 % (precedente codice NC 9619 00 39) a quei prodotti precedentemente soggetti a un'aliquota del 5 % (precedente codice NC 9619 00 39), la perdita risulta pari a 5 490 EUR    (valori commerciali: 457 140 EUR × 5 % = 22 860 EUR; 457 140 × 3,8% = 17 370 EUR; differenza = 5 490 EUR);

nuovo codice NC 9619 00 40 (risultante dalla fusione dei precedenti codici NC 9619 00 41 e 9619 00 49):

applicando un'aliquota del dazio autonomo del 6,3% (precedente codice NC 9619 00 49) a quei prodotti precedentemente soggetti a un'aliquota del 12 % (precedente codice NC 9619 00 41), la perdita risulta pari a 3 880 EUR    (valori commerciali: 68 030 EUR × 12% = 8 160 EUR; 68 030 EUR × 6,3 % = 4 290 EUR; differenza = 3 880 EUR);

nuovo codice NC 9619 00 50 (risultante dalla fusione dei precedenti codici NC 9619 00 51 e 9619 00 59):

applicando un'aliquota del dazio autonomo del 10,5 % (precedente codice NC 9619 00 59) a quei prodotti precedentemente soggetti a un'aliquota del 12 % (precedente codice NC 9619 00 51), la perdita risulta pari a 31 020 EUR  (valori commerciali: 2 068 060 EUR × 12% = 248 170 EUR; 2 068 060 EUR × 10,5 % = 217 150 EUR; differenza = 31 020 EUR);

nuovi codici NC da 9619 00 71 a 9619 00 89 (risultanti dalla fusione dei precedenti codici NC da 9619 00 11 a 9619 00 29 con 9619 00 90):

applicando un'aliquota del dazio autonomo dello 0% (precedenti codici NC da 9619 00 11 a 9619 00 29) a quei prodotti precedentemente soggetti a un'aliquota del 6,5 % (precedente codice NC 9619 00 90), la perdita risulta pari a 394 690 EUR   (valori commerciali: 6 072 100 EUR × 6,5 % = 394 690 EUR; 6 072 100 EUR × 0 % = 0 EUR; differenza = 394 690 EUR.

La perdita complessiva prevedibile di entrate nelle risorse proprie tradizionali su base annua è quindi calcolata nel modo seguente, con la detrazione dell'importo delle spese di riscossione, (25%):

5 490 EUR + 3 880 EUR+ 31 020 EUR + 394 690 EUR = 435 080 EUR x 75% = 326 310 EUR

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali dovrebbe essere compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.

[1]               Il sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci (sistema armonizzato) è una nomenclatura internazionale dei prodotti sviluppata e gestita dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). La nomenclatura combinata (NC) dell'Unione si basa su questo sistema armonizzato. Ciascuna sottovoce NC consiste in un codice numerico di otto cifre, le cui prime sei cifre corrispondono alla voce e alla sottovoce pertinenti del sistema armonizzato.

[2]               Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

[3]               Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.