Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, in particolare per quanto riguarda il massimale per il 2015, l'importo per il 2014 e la prima quota per il 2014 /* COM/2013/0736 final - 2013/0352 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'accordo interno e il regolamento finanziario del
10° FES prevedono una procedura per le richieste di contributi che gli Stati
membri devono versare per finanziare il FES. Conformemente all'articolo 57,
paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, la presente proposta
riguarda: –
il massimale dell'importo annuo del contributo per
il 2015; –
l'importo annuo del contributo per il 2014; –
l'importo della prima quota del contributo per il
2014. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento
finanziario del 10° FES, il Consiglio deve decidere su questa proposta
entro il 15 novembre 2013 e gli Stati membri devono versare la prima quota del
contributo entro il 21 gennaio 2014. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 7, del
regolamento finanziario del 10° FES, l'importo gestito dalla Commissione e
l'importo gestito dalla BEI vengono indicati separatamente. A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, dello
stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno
dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Dato che la BEI non avanza
richieste di contributi per la prima quota, la presente proposta riguarda
pertanto solo importi a titolo del 10° FES per la Commissione. Conformemente all'articolo 145 del regolamento
finanziario del 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le
previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa
gestiti. L'articolo 60 del regolamento finanziario del 10° FES
stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate
entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di
interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso
articolo. 2013/0352 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli
Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, in
particolare per quanto riguarda il massimale per il 2015, l'importo per il 2014
e la prima quota per il 2014 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, visto l'accordo interno tra i rappresentanti
dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il
finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di
partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e
territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE, in
particolare l'articolo 7, visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del
Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10°
Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario del 10°
FES"), in particolare l'articolo 57, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla procedura
di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la
Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2013 una proposta in cui
vengono specificati il massimale dell'importo annuo del contributo degli Stati
membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2015, l'importo del contributo
per il 2014 e l'importo della prima quota del contributo per il 2014. (2) A norma dell'articolo 145,
primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli
investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative
agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell'articolo 58,
paragrafo 2, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano
innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Dato che la BEI
non avanza richieste di contributi per la prima quota, la presente proposta
riguarda pertanto solo importi a titolo del 10° FES per la Commissione. (4) Il 19 novembre 2012 il
Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che
ripartisce così il massimale del contributo degli Stati membri al FES per il
2014: 3 250 000 000 EUR per la Commissione e
360 000 000 EUR per la BEI, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il massimale dell'importo annuo dei contributi
degli Stati membri al FES per il 2015 è fissato a
3 300 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000
EUR per la Banca europea per gli investimenti. Articolo 2 L'importo annuo dei contributi degli Stati
membri al FES per il 2014 è fissato a 3 100 000 000 EUR per la
Commissione e a 150 000 000 EUR per la Banca europea per gli
investimenti. Articolo 3 I contributi individuali al FES che gli Stati
membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a
titolo della prima quota per il 2014 sono riportati nella tabella che figura in
allegato. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Prima quota dei contributi FES per il
2014 (in migliaia di EUR) || || Ripartizione || Ripartizione || Prima quota || || 9° || 10° || versata alla || versata alla || STATI MEMBRI || FES || FES || BEI || Commissione || || % || % || 9° FES || 10° FES || BELGIO || 3,92 || 3,53 || 0 || 70 600 || DANIMARCA || 2,14 || 2,00 || 0 || 40 000 || GERMANIA || 23,36 || 20,50 || 0 || 410 000 || GRECIA || 1,25 || 1,47 || 0 || 29 400 || SPAGNA || 5,84 || 7,85 || 0 || 157 000 || FRANCIA || 24,30 || 19,55 || 0 || 391 000 || IRLANDA || 0,62 || 0,91 || 0 || 18 200 || ITALIA || 12,54 || 12,86 || 0 || 257 200 || LUSSEMBURGO || 0,29 || 0,27 || 0 || 5 400 || PAESI BASSI || 5,22 || 4,85 || 0 || 97 000 || AUSTRIA || 2,65 || 2,41 || 0 || 48 200 || PORTOGALLO || 0,97 || 1,15 || 0 || 23 000 || FINLANDIA || 1,48 || 1,47 || 0 || 29 400 || SVEZIA || 2,73 || 2,74 || 0 || 54 800 || REGNO UNITO || 12,69 || 14,82 || 0 || 296 400 || Totale parziale EUR-15 || 100 || 96,38 || 0 || 1 927 600 || BULGARIA || || 0,14 || || 2 800 || REPUBBLICA CECA || || 0,51 || || 10 200 || ESTONIA || || 0,05 || || 1 000 || CIPRO || || 0,09 || || 1 800 || LETTONIA || || 0,07 || || 1 400 || LITUANIA || || 0,12 || || 2 400 || UNGHERIA || || 0,55 || || 11 000 || MALTA || || 0,03 || || 600 || POLONIA || || 1,30 || || 26 000 || ROMANIA || || 0,37 || || 7 400 || SLOVENIA || || 0,18 || || 3 600 || SLOVACCHIA || || 0,21 || || 4 200 || Totale parziale EUR-12 || || 3,62 || || 72 400 || TOTALE EUR-27 || 100 || 100 || || 2 000 000