COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca /* COM/2013/0733 final - 2011/0195 (COD) */
2011/0195 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la posizione del Consiglio in merito
all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla politica comune della pesca 1. Contesto Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2011) 425 definitivo — 2011/0195 COD): || 13 luglio 2011 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || 28 marzo 2012 Data del parere del Comitato delle regioni: || 4 maggio 2012 Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 6 febbraio 2013 Data di adozione della posizione del Consiglio: || 17 ottobre 2013 2. Obiettivo della proposta
della Commissione L'obiettivo generale della proposta relativa a
un nuovo regolamento sulla politica comune della pesca è di garantire che le
attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a
lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento
alimentare. 3. Osservazioni sulla posizione
del Consiglio 3.1. Osservazioni generali sulla
posizione del Consiglio La Commissione concorda con la posizione del
Consiglio, poiché il compromesso politico negoziato tra il Parlamento europeo e
il Consiglio conserva tutti gli elementi fondamentali della proposta originale
della Commissione. In particolare, esso comprende 1) un obbligo giuridico
soggetto a scadenze per la gestione sostenibile degli stock alieutici, 2) un
obbligo giuridico soggetto a scadenze per eliminare i rigetti in mare, 3) un
sistema di regionalizzazione volto a far sì che le decisioni vengano prese a un
livello quanto più possibile vicino alle parti interessate. La Commissione
giudica altresì accettabili altri emendamenti, relativi fra l'altro ai piani
pluriennali, alle norme in materia di accesso alle acque, alla creazione di
zone di ricostituzione degli stock ittici, all'assegnazione delle possibilità
di pesca, alla gestione della capacità di pesca, alla raccolta dei dati, alla
dimensione esterna, al controllo e all'esecuzione nonché alla consultazione e
composizione dei consigli consultivi. 3.2. Emendamenti
del Parlamento europeo in prima lettura Il Parlamento europeo ha presentato oltre 230
emendamenti, relativi alle varie parti della proposta della Commissione. La
maggior parte di questi emendamenti comportava più di un paragrafo di articolo. Nel corso delle consultazioni a tre, tutti gli
emendamenti del Parlamento europeo sono stati esaminati e negoziati. Di
conseguenza, nessun emendamento è stato pienamente integrato nella posizione
del Consiglio in prima lettura, ad eccezione dei seguenti: emendamento 116
(misure di emergenza adottate dagli Stati membri), 118 (prevenzione e riduzione
delle catture accidentali), 137 (sistema di concessioni di pesca trasferibili),
243 (gruppo di esperti in materia di conformità), 196 (contributo ai costi di
controllo), 200 (creazione di nuovi consigli consultivi). Questi emendamenti
sono stati recepiti senza modifiche o con adeguamenti minori. Per molti degli emendamenti del Parlamento
europeo, la posizione del Consiglio è formulata in modo tale da incorporare (in
tutto o almeno in parte) il contenuto essenziale degli emendamenti stessi. Tale
è il caso in particolare per l'articolo 2 (obiettivi, emendamenti 60, 61 e 235),
l'articolo 3 (principi di buona governance, emendamenti 62 e 220), gli articoli
6, 7 e 8 (disposizioni generali sulle misure di conservazione, tipi di misure e
istituzione di riserve di ricostituzione degli stock, emendamenti 101, 102 e 103),
le misure tecniche (emendamenti 104 e 295), gli articoli 9 e 10 (piani
pluriennali, emendamenti 105, 106, 107, 108 e 239), l'articolo 11 (misure di
conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa
ambientale dell'Unione, emendamenti 109, 111 e 258), l'articolo 12 (misure di
emergenza adottate dalla Commissione, emendamento 115), l'articolo 15 (obbligo
di sbarco, emendamento 119), gli articoli 16 e 17 (possibilità di pesca,
emendamenti 120, 227, 264, 293 e 301), gli articoli 20 e 21 (misure di
conservazione adottate dagli Stati membri, emendamenti 131-136), gli articoli 22-24
(gestione della capacità della flotta, emendamenti 138, 241, 139, 140 e 141), l'articolo
25 (basi scientifiche per la gestione della pesca e consultazione del comitato
scientifico, tecnico ed economico per la pesca, emendamenti 142-160 e 285), gli
articoli 28-32 (politica esterna, emendamenti 161-176 e 230), l'articolo 34
(acquacoltura, emendamenti 178-181 e 242), l'articolo 35 (organizzazione comune
dei mercati, emendamenti 183-188), l'articolo 44 (consigli consultivi,
emendamenti 201 e 202) e i nuovi articoli 49 e 50 (valutazione e relazione
annuale della Commissione, emendamenti 209 e 210). All'articolo 18 (regionalizzazione,
emendamenti 121-130), solo pochi degli elementi proposti dal Parlamento sono stati
integrati nella posizione del Consiglio (il Parlamento ha accettato il modello
alternativo del Consiglio quale emerge dal testo di quest'ultimo). Gli
emendamenti all'articolo 36 (controllo ed esecuzione, emendamenti 189-193, 195,
225 e 226) e agli articoli 41 e 42 (strumenti finanziari, emendamenti
197, 199 e 302) sono stati solo parzialmente integrati nella posizione del
Consiglio. 3.3. Nuove disposizioni introdotte dal
Consiglio e posizione della Commissione a tale riguardo Il Consiglio non ha introdotto nuove
disposizioni rispetto a quelle già proposte dal Parlamento europeo (zone di
ricostituzione degli stock, prevenzione delle catture accidentali, criteri
trasparenti per l'attribuzione dei contingenti da parte degli Stati membri). Esso ha tuttavia esteso l'ambito della
regionalizzazione, inizialmente limitata ai piani pluriennali e ai quadri di
misure tecniche, includendovi misure soggette a obblighi ambientali, l'adozione
di piani specifici per i rigetti in mare ed altre misure di conservazione.
La Commissione può accettare il modello di regionalizzazione e il campo di
applicazione più vasto previsto dal modello di regionalizzazione riformulato. Il Consiglio ha inoltre modificato la proposta
della Commissione sulla gestione della capacità di pesca. Pur convenendo col
Parlamento sul fatto di eliminare l'obbligo per gli Stati membri di introdurre
un sistema di concessioni di pesca trasferibili, il Consiglio ha reintrodotto
il sistema a titolo facoltativo, in modo che gli Stati membri abbiano la
possibilità di decidere l'introduzione di concessioni di pesca trasferibili se
lo desiderano. Il Consiglio e il Parlamento si sono accordati su questo sistema
facoltativo combinandolo col mantenimento delle attuali misure in materia di
capacità della flotta e aggiungendovi l'obbligo per gli Stati membri di
predisporre ove del caso piani di azione volti a raggiungere progressivamente l'equilibrio
tra le proprie flotte e le possibilità di pesca di cui dispongono. La
Commissione può accettare questo compromesso, che può essere vantaggioso per
adeguare la capacità della flotta in combinazione con la condizionalità
finanziaria introdotta nel testo concordato, che essa ritiene proporzionato. 3.4. Problemi incontrati in sede di
adozione della posizione in prima lettura e posizione della Commissione a tale
riguardo Durante la conclusione dei negoziati è stato
raggiunto un accordo sul conferimento di poteri alla Commissione tramite atti
delegati e atti di esecuzione. La Commissione può accettare quanto concordato.
In particolare, le modalità relative agli atti delegati e agli atti di
esecuzione nell'ambito della regionalizzazione soddisfano i requisiti
istituzionali e contribuiranno alla realizzazione di una politica più efficace. Tuttavia, per quanto concerne talune
disposizioni istituzionali specifiche del modello di regionalizzazione
(articolo 18) e la limitazione dei poteri della Commissione nel quadro della
procedura di comitato per quanto riguarda l'articolo 22 (norme di attuazione
per il regime di entrata/uscita), la Commissione giudica necessario chiarire la
propria posizione mediante una serie di dichiarazioni. Analogamente, la Commissione avverte la
necessità di effettuare una dichiarazione sulla propria posizione in merito alle
disposizioni della parte VI (politica esterna), in particolare quelle dell'articolo
28, paragrafo 3. 4. Conclusione La Commissione può accettare la posizione del
Consiglio, che è frutto di negoziati con il Parlamento europeo. Essa ritiene
tuttavia necessario effettuare le seguenti dichiarazioni in merito all'articolo 18,
paragrafi 1, 3, 7 e 8, alla parte VI (in particolare l'articolo 28,
paragrafo 3) e all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma (in relazione
all'articolo 22). Riguardo all'articolo 18 (Sui paragrafi 1 e 3) La Commissione sottolinea
che il conferimento di poteri alla Commissione per adottare misure delineate
nelle raccomandazioni congiunte degli Stati membri per mezzo di atti di
esecuzione o di atti delegati non può incidere sul potere discrezionale della
Commissione di adottare tali atti. (Sul paragrafo 7) La facoltà degli Stati membri
aventi un interesse di gestione diretto di elaborare raccomandazioni comuni non
può incidere sul diritto di iniziativa esclusivo della Commissione di
presentare proposte nel settore della politica comune della pesca. (Sul paragrafo 8) Tenuto conto dell'articolo 2,
paragrafo 1, del TFUE, non si può intendere che il paragrafo 8 conferisca
automaticamente, in assenza di altra legislazione dell'Unione, l'autorizzazione
agli Stati membri di adottare atti giuridicamente vincolanti in un settore di
competenza esclusiva dell'Unione. Qualora la Commissione ritenga che tali atti
siano incompatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca, gli
Stati membri dovranno agire in conformità con il principio di leale
collaborazione al fine di eliminare qualsiasi incompatibilità con il diritto
dell'Unione. Sulla parte VI, in
particolare l'articolo 28, paragrafo 3 Le disposizioni della parte VI relative alla politica
esterna non possono incidere sulla validità delle decisioni del Consiglio o
delle direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione a norma
dell'articolo 218 del TFUE o di accordi conclusi con paesi terzi o
organizzazioni in conformità all'articolo 218 del TFUE. Articolo 47, paragrafo 2, secondo comma La Commissione
sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare in modo sistematico l'articolo 5,
paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione
deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio
secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione
quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla
regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo
comma, lettera b), dello stesso articolo non può essere considerato
semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve
essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.