Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa /* COM/2013/0729 final - 2013/0349 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il divieto di restituzione dei dazi doganali è
stabilito all'articolo 15 del protocollo n. 4 allegato
all'accordo di associazione CE-Tunisia, modificato dalla decisione n. 1/2012
del Consiglio di associazione UE-Tunisia del 20 febbraio 2012[1]. Il paragrafo 7 di
tale articolo prevede un periodo di transizione prima della piena applicazione
del divieto di restituzione dei dazi da parte della Tunisia e offre a tale
paese partner la possibilità di concedere la restituzione dei dazi ai propri
esportatori o operatori economici durante tale periodo. Il periodo di transizione è scaduto il 31 dicembre 2012.
L'articolo 15, paragrafo 7, prevede tuttavia la possibilità di
rivedere tale disposizione di comune accordo. Il 21 dicembre 2012 la Tunisia ha
chiesto per iscritto la proroga della durata di applicazione della
disposizione. Conformemente all'articolo 39 del
protocollo n. 4, le disposizioni del suddetto protocollo possono essere
modificate da una decisione del Consiglio di associazione. Il testo della decisione sostituirà la
disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 7. Le parti hanno convenuto di prorogare di tre
anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal 1° gennaio
2013, al fine di garantire agli operatori economici la chiarezza, la
prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto. In attesa della sua adozione formale,
nell'ambito del gruppo di lavoro paneuromediterraneo è stato convenuto di
applicare il contenuto della presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 2013. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Le parti interessate sono state consultate
nell'ambito del gruppo di lavoro paneuromediterraneo e del comitato del codice
doganale, sezione dell'origine. Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Non è stato necessario ricorrere alla
valutazione dell'impatto in quanto gli adeguamenti proposti sono di natura
tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine
attualmente in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La disposizione modificata relativa alla
restituzione deve essere applicata retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio
2013. La base giuridica della modifica di questa
disposizione è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente proposta è di competenza esclusiva
dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. Strumento proposto: decisione del Consiglio. 2013/0349 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell'Unione europea
in seno al Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, recante modifica dell'articolo 15,
paragrafo 7, del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 4
dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra[2],
di seguito "l'accordo", modificato dalla decisione n. 1/2012 del
Consiglio di associazione UE-Tunisia del 20 febbraio 2012[3], riguarda la
definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di
cooperazione amministrativa. (2) L'articolo 15 del
protocollo n. 4 contiene un divieto generale di restituzione dei dazi doganali
o di esenzione da tali dazi per i materiali non originari utilizzati nella
fabbricazione di prodotti originari. Questo articolo prevede tuttavia al
paragrafo 7 che una restituzione o un'esenzione parziale possa essere
applicata a determinate condizioni fino al 31 dicembre 2012. (3) Per garantire agli operatori
economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la
certezza del diritto, le parti hanno convenuto di prorogare di tre anni
l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal 1° gennaio
2013. (4) Conformemente
all'articolo 39 del protocollo n. 4, spetta al Consiglio di
associazione istituito dall'accordo decidere di modificare il protocollo di
conseguenza. (5) È pertanto opportuno che
l'Unione europea adotti in seno al Consiglio di associazione la posizione
definita nell'allegato progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione europea deve
adottare in seno al Consiglio di associazione creato dall'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per
quanto riguarda la modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del
protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di
prorogare l'applicazione della suddetta disposizione, è definita nell'allegato
progetto di decisione del Consiglio di associazione. Articolo 2 La decisione
del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Progetto di
DECISIONE N. […] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA del […] recante
modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina,
dall'altra,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in particolare
l'articolo 39 del protocollo n. 4, considerando quanto segue: (1)
L'articolo 15, paragrafo 7, del
protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica tunisina, dall'altra[4],
di seguito "l'accordo", modificato dalla decisione n. 1/2012 del
Consiglio di associazione UE-Tunisia del 20 febbraio 2012[5], consente a determinate
condizioni la restituzione o l'esenzione parziale da dazi doganali o tasse di
effetto equivalente fino al 31 dicembre 2012. (2)
Per garantire agli operatori economici la
chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del
diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni
l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4
dell'accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2013. (3)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il
protocollo n. 4 dell'accordo. (4)
Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del
protocollo n. 4 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2012,
la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo
comma, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è
sostituito dal testo seguente: "Il presente paragrafo si applica fino al
31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo." Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio
2013. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio di associazione Il
presidente
[…] [1] GU L 106
del 18.4.2012, pag. 28. [2] GU L 97
del 30.3.1998, pag. 2. [3] GU L 106
del 18.4.2012, pag. 28. [4] GU L 97
del 30.3.1998, pag. 2. [5] GU L 106
del 18.4.2012, pag. 28.