Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune /* COM/2013/0718 final - 2013/0341 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La presente proposta di regolamento intende
sospendere i dazi autonomi della tariffa doganale comune sui carboturbi,
attualmente classificati al codice NC 2710 19 21. Attualmente gli accordi bilaterali con paesi
terzi nel settore dei trasporti aerei generalmente comprendono disposizioni
relative all'esenzione dai dazi per i carboturbi. Tuttavia, è necessario
garantire chiarezza e uniformità al riguardo a livello europeo, assicurando
così agli operatori la certezza giuridica ed evitando al contempo distorsioni
della concorrenza dovute ad approcci e norme divergenti. La grande maggioranza dei carboturbi importati
nell'Unione europea (UE) proviene da paesi che beneficiano del sistema di
preferenze generalizzate (SPG) ed è quindi esente da dazi. Ciò ha una
considerevole importanza per il settore aereo dell'UE. A seguito della revisione del sistema SPG, per
quanto riguarda le preferenze applicabili dal 1° gennaio 2014, una
serie di grandi produttori esportatori di carboturbi, come i paesi membri del
Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC), cesserà di beneficiare di questo
accesso preferenziale al mercato UE, mentre altri paesi (India), almeno per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016,
non beneficeranno del sistema SPG per talune categorie di prodotti, compresi i
carburanti. L'imposizione di dazi doganali ai carboturbi
di questi fornitori potrebbe avere un brusco impatto sul prezzo dei carboturbi
sul mercato UE in assenza di una diversificazione dell'approvvigionamento in
questo mercato. Inoltre, le raffinerie dell'UE a breve scadenza non sarebbero
in grado di aumentare in modo significativo la produzione di carburante per
aeromobili, dato che ciò comporterebbe la generazione di altri prodotti derivati,
come la benzina, per i quali dovrebbero essere esplorate nuove opportunità di
esportazione. Sia il settore del trasporto aereo sia quello dell'industria
petrolifera dell'UE, pertanto, hanno bisogno di tempo per adattarsi alle
conseguenze della perdita dello status SPG da parte di questi paesi fornitori. Tenuto conto delle possibili variazioni future
della situazione del mercato, è opportuno riesaminare la sospensione sulla base
di una valutazione ponderata entro cinque anni. Alla luce di quanto precede, si propone di
modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. La proposta di prorogare lo status quo è in
linea con le politiche dell'Unione. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO È stato consultato il gruppo "Economia
tariffaria", che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati
membri. Non è stata evocata l'esistenza di gravi
rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili. La proposta sarà oggetto di una consultazione
interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della presente proposta di
regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. A norma dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, le aliquote della tariffa autonoma sono stabilite dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione. La proposta è conforme al principio di
proporzionalità in quanto, in linea con quanto previsto dal trattato, favorisce
gli scambi tra Stati membri e paesi terzi e tiene conto dei rispettivi
interessi commerciali degli operatori economici (fornitori di servizi
all'interno dell'Unione, utilizzatori e consumatori), senza modificare l'elenco
OMC dell'UE. La proposta è di competenza esclusiva
dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Non vi è alcuna perdita di entrate nelle
risorse proprie tradizionali rispetto alla situazione attuale. Esiste un
rischio di mancata realizzazione di entrate supplementari a causa delle
modifiche dello status SPG di alcuni paesi terzi dal 1° gennaio 2014.
Tuttavia, in considerazione degli attuali accordi bilaterali nel settore dei
trasporti aerei, che prevedono l'esenzione dai dazi per il carburante per
aeromobili, la possibile perdita di entrate supplementari nelle risorse proprie
tradizionali dall'1.1.2014 è considerata trascurabile. 2013/0341 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dell'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il mercato dei carboturbi
dell'UE dipende in misura considerevole dalle importazioni da paesi terzi. (2) Sebbene gli accordi
bilaterali tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti aerei
generalmente comprendano disposizioni relative all'esenzione dai dazi per i
carboturbi, è necessario stabilire norme comuni in questo ambito al fine di
garantire chiarezza e uniformità, assicurare agli operatori la certezza
giuridica ed evitare distorsioni della concorrenza dovute a pratiche e norme
divergenti. (3) Attualmente, una parte
significativa dei carboturbi importati nell'Unione proviene da paesi che
beneficiano del sistema di preferenze generalizzate o di un accesso
preferenziale al mercato dell'Unione ed è quindi esente da dazi. (4) Con l'applicazione di
preferenze tariffarie conformemente al regolamento (UE) n. 978/2012[1], a partire dal
1° gennaio 2014 alcuni paesi che sono importanti esportatori di
carboturbi cesseranno di beneficiare di un accesso preferenziale al mercato
dell'Unione, mentre altri paesi esportatori non beneficeranno di tale accesso
preferenziale per talune categorie di prodotti, compresi i carburanti[2]. (5) L'imposizione di dazi
doganali ai carboturbi di tali fornitori potrebbe causare un aumento dei prezzi
dei carboturbi sul mercato dell'Unione, dato che non è economicamente
redditizio per le raffinerie dell'Unione aumentare in modo significativo la
produzione di carburante per aeromobili. (6) Tenuto conto delle possibili
variazioni future della situazione del mercato dei carboturbi, è opportuno
riesaminare questa misura sulla base di una valutazione ponderata entro cinque
anni. (7) È pertanto opportuno
sospendere l'aliquota autonoma dei dazi doganali per i carboturbi. La
sospensione deve riguardare tutti i prodotti di cui al codice NC 2710 19 21. (8) Occorre pertanto modificare
di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87[3] del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato I del regolamento (CEE)
n. 2658/87, il testo del codice NC 2710 19 21 alla
colonna 3 della tabella di cui alla parte seconda, sezione V,
capitolo 27, è sostituito dal testo seguente: "4,7 (*) _________________ (*) Aliquota del dazio autonomo:
esenzione." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
1° gennaio 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di regolamento del Consiglio
recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: capitolo 12,
articolo 120 Importo
iscritto in bilancio per l'esercizio 2014: 18 086 400 000
EUR (PB 2014) INCIDENZA FINANZIARIA ¨ La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria X La proposta non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle spese ma potrebbe avere una potenziale incidenza finanziaria,
sebbene trascurabile, per i seguenti motivi: Nel
2012, il valore complessivo delle importazioni dei prodotti di cui al codice
NC 2710 19 21 è stato pari a 12,2 miliardi di EUR[4]. L'aliquota del dazio
convenzionale per questo codice NC è del 4,7%. La
grande maggioranza di queste importazioni (oltre il 97%) era esente da dazi a
seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio e dell'SPG. Dal
1° gennaio 2014 una serie di importanti paesi esportatori (da cui
l'UE dipende per l'82% delle importazioni) non beneficerà più dell'SPG. Ciò
potrebbe comportare un aumento delle entrate potenziali pari a circa
470 milioni di EUR per le risorse proprie tradizionali. Tuttavia,
esistono attualmente oltre 1 500 accordi sul trasporto aereo tra l'UE o
gli Stati membri e paesi terzi e gli Stati membri hanno emesso disposizioni
nazionali per i magazzini di aeromobili. In
considerazione dell'elenco di misure degli Stati membri che prevedono
l'esenzione dai dazi per il carburante per aeromobili, la possibile perdita di
entrate supplementari nelle risorse proprie tradizionali dall'1.1.2014 è
considerata trascurabile. [1] Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un
sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE)
n. 732/2008 (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1). [2] Regolamento di esecuzione (UE) del
17 dicembre 2012 che sospende le preferenze tariffarie per alcuni
paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne talune sezioni SPG,
conformemente al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie
generalizzate (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 11). [3] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987,
pag. 1). [4] Fonte: Eurostat – Procedura statistica: standard