Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari /* COM/2013/0715 final - 2013/0340 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale L'incidente verificatosi nella centrale
nucleare di Fukushima Daiichi nel 2011 ha provocato considerevoli danni
ambientali, economici e sociali, e destato preoccupazioni per i possibili
effetti sulla salute della popolazione colpita in Giappone. Sebbene l'incidente
sia stato innescato da un terremoto e da uno tsunami di proporzioni enormi, le
indagini sulle sue cause hanno rivelato una serie di fattori prevedibili,
combinati tra loro, che ha concorso alla catastrofe. L'analisi dell'incidente
nucleare di Fukushima rivela problemi tecnici sostanziali e ricorrenti e
carenze istituzionali persistenti simili a quelle individuate nelle valutazioni
effettuate a seguito degli incidenti di Three Mile Island e di Cernobyl decenni
fa. Il recente incidente nucleare ha ancora una volta minato la fiducia della
popolazione in un'energia nucleare sicura, e ciò proprio in un momento in cui
il ricorso all'energia nucleare è preso in esame come opzione possibile per
soddisfare la domanda mondiale di energia in modo sostenibile. L'incidente nucleare di Fukushima ha riportato
al centro dell'attenzione l'importanza capitale di assicurare il livello di
sicurezza nucleare più elevato possibile nell'UE e nel resto del mondo. L'energia nucleare genera attualmente quasi il
30% dell'energia elettrica dell'UE e rappresenta circa i due terzi dell'energia
elettrica a basse emissioni di carbonio prodotta nell'UE. L'UE ha 132 reattori
in funzione, che rappresentano circa un terzo delle 437 centrali nucleari
attive a livello mondiale. Molte centrali nucleari dell'UE sono state costruite
già tre o quattro decenni orsono, e funzionano sulla base di progetti e
disposizioni in materia di sicurezza che da allora vengono costantemente aggiornate.
La sicurezza nucleare è della massima
importanza per l'UE e per i suoi cittadini. Gli effetti degli incidenti
nucleari non si arrestano ai confini nazionali e possono avere conseguenze
nocive per la salute dei lavoratori e dei cittadini, oltre che importanti
ripercussioni economiche. Per la società e l'economia è quindi fondamentale
ridurre il rischio di un incidente nucleare in uno Stato membro dell'UE
mediante l'applicazione di elevati standard di sicurezza nucleare e una
sorveglianza regolamentare di alta qualità. L'UE ha reagito immediatamente all'incidente
nucleare di Fukushima. Sulla base del mandato conferitole dal
Consiglio europeo nella riunione del 24 e 25 marzo 2011[1], la Commissione europea, in
collaborazione con il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza
nucleare (ENSREG), ha avviato alcune valutazioni complessive dei rischi e della
sicurezza ("test di resistenza") delle centrali nucleari in tutta l'Unione
europea. Alla luce degli insegnamenti tratti da Fukushima, i test di resistenza
si sono configurati come una nuova valutazione mirata dei margini di sicurezza
delle centrali nucleari a fronte delle sfide che eventi naturali estremi
pongono alle funzioni di sicurezza delle centrali. Tutti i quattordici Stati
membri dell'UE con centrali nucleari in esercizio[2] più la Lituania[3] hanno partecipato alle
valutazioni. La Svizzera, l'Ucraina e la Croazia si sono pienamente associate
all'UE nei test di resistenza e nell'esercizio di revisione tra pari, mentre
altri paesi vicini (ad esempio, Turchia, Bielorussia e Armenia) hanno convenuto
di applicare la medesima metodologia, ma con calendari diversi. I test di
resistenza sono stati avviati nel 2011 con le autovalutazioni svolte dagli
operatori nucleari e la preparazione delle relazioni nazionali da parte dei
regolatori nazionali. I risultati preliminari sono stati presentati nel
novembre 2011 in una comunicazione della Commissione riguardante la relazione
intermedia sulle valutazioni globali del rischio e della sicurezza[4], mentre da gennaio ad aprile 2012
si è svolta una revisione approfondita tra pari a livello dell'Unione. Una relazione di sintesi è stata elaborata dal comitato
per la revisione tra pari dell'ENSREG[5]
ed è stata avallata dallo stesso ENSREG. Nel mese di luglio l'ENSREG ha inoltre
adottato un piano d'azione[6]
per dar seguito all'attuazione delle raccomandazioni formulate nella revisione
tra pari. Nell'ottobre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione in
merito alla relazione finale sulle prove di stress[7]. Al momento,
in linea con i requisiti del piano d'azione dell'ENSREG, sono stati elaborati i
piani di azione nazionali[8]
che si fondano sugli insegnamenti tratti da Fukushima e sulle raccomandazioni
della revisione tra pari; questi piani sono stati riveduti in merito ai
contenuti e allo stato di attuazione nel quadro di un seminario nell'aprile 2013.
La relazione di sintesi del seminario sarà presentata nel 2013 in occasione
della seconda conferenza dell'ENSREG sulla sicurezza nucleare in Europa[9]. Inoltre nell'ambito del
processo volto a garantire un seguito adeguato dei test di resistenza, la
Commissione elaborerà, in stretta cooperazione con l'ENSREG, una relazione
consolidata sull'attuazione delle raccomandazioni relative ai test di
resistenza, la cui pubblicazione è prevista nel giugno 2014 e che sarà
trasmessa al Consiglio europeo. Sul versante legislativo la Commissione
europea ha ricevuto nel marzo 2011 un chiaro mandato dal Consiglio europeo per "riesaminare
il quadro normativo e regolamentare vigente per quanto riguarda la sicurezza
degli impianti nucleari" proponendo tutti i miglioramenti che potrebbero
rivelarsi necessari. Anche il Parlamento europeo ha incoraggiato
una revisione legislativa. Nella risoluzione del 2011 sulle priorità per le
infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre[10],
ha evidenziato di ritenere che "iniziative legislative future volte a
istituire un quadro comune per la sicurezza nucleare siano fondamentali per
continuare a migliorare le norme di sicurezza in Europa". Nella
risoluzione del 2011 sul programma di lavoro della Commissione per il 2012[11], il Parlamento ha chiesto di
avviare "un'urgente revisione della direttiva sulla sicurezza nucleare al
fine di rafforzarla, segnatamente tenendo conto dei risultati degli "stress
test" effettuati dopo l'incidente di Fukushima". Più di
recente, nella risoluzione del 2013 sulle prove di stress[12], il Parlamento ha chiesto che
la revisione abbia un "carattere ambizioso" e introduca importanti
miglioramenti, ad esempio in relazione alle "procedure e ai quadri di
sicurezza – in particolare attraverso la definizione e l'attuazione di norme
vincolanti in materia di sicurezza nucleare che tengano conto delle pratiche
all'avanguardia in uso nell'UE a livello tecnico, normativo e operativo –
nonché al ruolo e alle risorse delle autorità di regolamentazione nucleare, e
che dovrebbe, in particolare, promuovere l'indipendenza, l'apertura e la
trasparenza di dette autorità rafforzando nel contempo il monitoraggio e la
revisione tra pari". Nel parere del 2012 sulla relazione finale
della Commissione sulle prove in campo nucleare[13] il Comitato economico e
sociale europeo ha espresso il proprio sostegno alla "intenzione della
Commissione di effettuare una revisione ambiziosa della direttiva sulla
sicurezza nucleare". In risposta al mandato del Consiglio europeo e
alle richieste di altri organi e istituzioni dell'UE, la Commissione ha avviato
un ampio processo di analisi e consultazione per individuare i settori e i
meccanismi appropriati per l'azione legislativa. Di questo processo ha fatto
parte anche una consultazione pubblica online (dicembre 2011 — febbraio 2012),
completata da un ampio dialogo con tutte le parti interessate. Le comunicazioni
del 2011 e del 2012 sulle prove di stress danno indicazioni in merito ai settori
nei quali la legislazione potrebbe essere migliorata. Al riguardo, con
riferimento all'attuale la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari[14]
(in appresso la "direttiva sulla sicurezza nucleare"), la
comunicazione del 2012 evidenzia temi quali le procedure e i quadri di
sicurezza, il ruolo e i mezzi a disposizione delle autorità di regolamentazione
nucleare, l'apertura e la trasparenza, il monitoraggio e la verifica. Nel corso del 2012 i servizi della Commissione
hanno realizzato anche una valutazione d'impatto sulla base di un'ampia gamma
di fonti di informazione e tenendo conto degli sviluppi nel settore nucleare,
nell'Unione che nel resto del mondo, a seguito dell'incidente di Fukushima. Su questa base è stato messo a punto una
proposta di direttiva che modifica la direttiva sulla sicurezza nucleare, che
si è avvalso dei contributi e delle competenze del gruppo di esperti
scientifici creato in applicazione dell'articolo 31 del trattato Euratom, del
Comitato economico e sociale europeo, e dei risultati di un vasto processo di
consultazione condotto con i rappresentanti di alto livello delle autorità
nazionali di regolamentazione nucleare riunite nell'ENSREG. 1.2. Motivazione e obiettivi della
proposta L'attuale
direttiva sulla sicurezza nucleare ha segnato un fondamentale passo in avanti.
Tuttavia, secondo il principio di un miglioramento costante sui cui si fonda la
filosofia della sicurezza nucleare, e con l'intenzione di tener conto, tra l'altro,
degli insegnamenti tratti dal disastro nucleare di Fukushima e dei risultati
dei successivi test di resistenza, si è reso necessario riesaminare l'adeguatezza
delle disposizioni in vigore. L'incidente nucleare di Fukushima ha mostrato
che insegnamenti ben noti, tratti da incidenti avvenuti decine di anni fa, sono
stati deliberatamente ignorati da certe imprese e non sono stati oggetto di un
controllo sufficiente da parte delle autorità di regolamentazione, addirittura
in una nazione come il Giappone che si riteneva applicasse norme di sicurezza
industriale e nucleare particolarmente elevate. Le questioni tecniche e
organizzative che sorgono dall'analisi di questo incidente meritano quindi una
riflessione approfondita. In Europa i test di resistenza hanno
confermato che persistono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda
le misure per individuare e gestire in modo completo e trasparente questioni
fondamentali relative alla sicurezza. I test hanno inoltre mostrato chiaramente
i vantaggi dei meccanismi di cooperazione e coordinamento tra tutti i soggetti
che assumono responsabilità in materia di sicurezza nucleare, quali ad esempio
le revisioni tra pari. Inoltre, nel corso delle riunioni pubbliche
svoltesi nel quadro dei test è emersa l'esigenza di estendere la valutazione
alla questione delle modalità di preparazione e di risposta all'emergenza. La Commissione ritiene dunque opportuno
modificare, rafforzare e integrare la direttiva sulla sicurezza nucleare
combinando miglioramenti tecnici con questioni di più ampia portata quali
aspetti relativi alla governance, alla trasparenza e alla preparazione e
risposta all'emergenza sul sito. Le modifiche proposte sono finalizzate a
migliorare il quadro normativo in materia di sicurezza nucleare nell'UE,
mediante i seguenti interventi: –
rafforzare il ruolo e l'effettiva indipendenza
delle autorità nazionali di regolamentazione; –
migliorare la trasparenza in materia di sicurezza
nucleare; –
rafforzare i principi esistenti e introdurre nuovi
obiettivi e requisiti generali per la sicurezza nucleare, affrontando questioni
tecniche specifiche durante tutto il ciclo di vita degli impianti nucleari e in
particolare delle centrali nucleari; –
potenziare il monitoraggio e lo scambio di
esperienze per istituire un sistema europeo di revisioni tra pari; –
istituire un meccanismo per lo sviluppo armonizzato
a livello dell'Unione di orientamenti in materia di sicurezza nucleare. 1.3. La legislazione dell'UE in
vigore nel campo della sicurezza nucleare Nella causa 29/99[15] la Corte di giustizia dell'Unione
europea ha riconosciuto il vincolo intrinseco tra la sicurezza nucleare e la
radioprotezione e, quindi, la competenza dell'Euratom a legiferare nel settore
della sicurezza nucleare; la direttiva sulla sicurezza nucleare è il primo
strumento giuridicamente vincolante a livello dell'UE in questo ambito[16] che fa seguito a detto
riconoscimento da parte della Corte. La direttiva stabilisce un quadro
giuridicamente vincolante fondato su principi e obblighi riconosciuti derivanti
dai principali strumenti internazionali esistenti, ovvero la Convenzione sulla
sicurezza nucleare[17]
e i principi fondamentali di sicurezza[18]
stabiliti dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). 1.4. Coerenza con altre politiche La legislazione in materia di sicurezza
nucleare dell'Euratom intende innanzitutto assicurare la protezione dei
lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti; ciò fa sì che essa si fondi sostanzialmente sul corpus legislativo
dell'Euratom sulla radioprotezione, il cui principale pilastro è la direttiva
sulle norme fondamentali di sicurezza[19].
Non è possibile assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti senza controllare le fonti
potenzialmente nocive di tali radiazioni. La sicurezza nucleare è inoltre di
fondamentale importanza per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle
emergenze che possono verificarsi negli Stati membri. La direttiva sulla
sicurezza nucleare è dunque strettamente connessa al meccanismo unionale di
protezione civile[20]
che costituisce il quadro per la cooperazione a livello dell'UE in questo
settore e include anche la risposta alle emergenze radiologiche all'interno e
all'esterno dell'Unione. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate Nel periodo successivo all'incidente nucleare
di Fukushima, la Commissione ha avviato un dialogo ampio e trasparente con le
varie parti interessate e con il pubblico, anche nel quadro di una
consultazione aperta via internet, nel rispetto degli standard minimi di
consultazione della Commissione[21].
La consultazione pubblica online - che
sollecitava suggerimenti su come rafforzare l'attuale quadro normativo Euratom
in materia di sicurezza nucleare – ha registrato la partecipazione di autorità
di regolamentazione nucleare, altre autorità pubbliche, imprese, organizzazioni
non governative e persone fisiche. Essa ha dato voce
a una gamma variegata di pareri espressi dalle parti interessate Essa ha
dato voce a una gamma variegata di pareri espressi dalle parti interessate da
cui emerge che oltre il 90% degli interpellati conviene sull'importanza di un
quadro normativo dell'Euratom in materia di sicurezza nucleare che fissi norme
comuni applicabili negli Stati membri dell'UE, e che il 76% ritiene necessario
rafforzare l'attuale quadro normativo in materia di sicurezza. La Commissione ha
inoltre ricevuto contributi scritti e documenti di riunione da diverse parti
interessate, quali ad esempio le autorità di regolamentazione del settore
nucleare, altre autorità pubbliche, imprese, associazioni del settore e
organizzazioni non governative. La Commissione ha anche organizzato insieme all'ENSREG
conferenze e dibattiti pubblici sullo svolgimento e sui risultati intermedi e
finali dei test di resistenza[22],
che hanno coinvolto un'ampia gamma di parti interessate, tra cui alcune
organizzazioni non governative. Sono state
consultate anche le parti sociali europee riunite nel Comitato per il dialogo
sociale settoriale dell'energia elettrica. Nelle loro risposte le parti sociali
hanno sottolineato il significato del quadro legislativo dell'Euratom per la
sicurezza nucleare ai fini dell'istituzione di norme comuni agli Stati membri. È stata
riconosciuta l'importanza del ruolo svolto dall'ENSREG, che rappresenta un
punto di raccordo delle competenze unico nel suo genere, in quanto riunisce
rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di regolamentazione
nucleare di tutti gli Stati membri, a prescindere dal fatto che siano o non
siano dotati di impianti nucleari. L'ENSREG ha trasmesso un contributo
dettagliato che è stato preso in considerazione. Nel quadro della
procedura stabilita nel trattato Euratom, la Commissione ha consultato il
gruppo di esperti scientifici creato in applicazione dell'articolo 31. Nel loro
parere, gli esperti accolgono con favore la proposta della Commissione relativa
alla modifica della direttiva sulla sicurezza nucleare e propongono vari
suggerimenti per rinsaldare il legame con la legislazione in materia di
radioprotezione. Infine, nel suo
parere in merito al progetto di proposta espresso a norma dell'articolo 31 del
trattato Euratom[23],
il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha accolto favorevolmente il
tempestivo intervento della Commissione per presentare la proposta di modifica
della direttiva sulla sicurezza nucleare. Il Comitato nota con soddisfazione
che la proposta in esame tiene conto di diverse questioni poste in evidenza nei
suoi precedenti pareri in materia di sicurezza nucleare, tra cui un'impostazione
più decisa per quanto riguarda l'armonizzazione tra gli Stati membri, il
chiarimento delle responsabilità, competenze e capacità in materia di
regolamentazione, l'indipendenza degli organismi nazionali di regolamentazione
e gli interventi in materia di preparazione e risposta alle emergenze sul sito.
Il Comitato ha inoltre apprezzato la maggiore importanza attribuita alla
trasparenza generale. Sottolineando che i nuovi requisiti legislativi devono essere
necessari, proporzionali e finalizzati a garantire la sicurezza pubblica, il
Comitato ritiene che la direttiva di modifica abbia raggiunto il giusto
equilibrio sotto questo profilo. Il Comitato ha
proposto di rafforzare le disposizioni del progetto di proposta di direttiva in
alcuni settori e raccomandato che gli Stati membri siano tenuti a garantire l'attuazione
di processi partecipativi volti a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nella
pianificazione, nella revisione e nel processo decisionale. A questo proposito,
la Commissione ritiene che la proposta riconosca il ruolo della popolazione nel
processo decisionale dell'autorità di regolamentazione prevedendo l'obbligo del
suo effettivo coinvolgimento durante il processo autorizzativo degli impianti
nucleari. Secondo la
procedura di cui all'articolo 31 del trattato Euratom, la consultazione del
Comitato economico e sociale europeo sul progetto di proposta era una
condizione indispensabile per la successiva adozione della proposta finale da
parte della Commissione. 2.2. Valutazione d'impatto Nel 2012 è stata effettuata una valutazione d'impatto.
Il documento analizza le sfide collegate al mantenimento di un grado
sufficiente di sicurezza nucleare nell'UE e definisce gli obiettivi generali e
specifici per migliorare la prevenzione e l'attenuazione degli incidenti
nucleari. Il documento propone e analizza una serie di opzioni strategiche che
spaziano dal mantenimento della situazione attuale a riforme più profonde.
Ciascuna opzione è stata valutata in relazione alle conseguenze possibili sulla
sicurezza e sotto il profilo del prevedibile impatto economico, ambientale e
sociale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica Qualsiasi modifica
legislativa deve valorizzare e migliorare l'approccio dell'attuale direttiva
sulla sicurezza nucleare. Gli articoli 31 e 32 del trattato Euratom restano la
base giuridica della proposta. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità La proposta mira a
rafforzare ulteriormente il ruolo e l'indipendenza delle autorità di
regolamentazione competenti, poiché è chiaro che solo una forte autorità di
regolamentazione dotata di tutti i poteri necessari e la cui indipendenza sia
garantita può controllare e assicurare il funzionamento sicuro degli impianti
nucleari nell'Unione europea. Alla luce delle potenziali conseguenze
transfrontaliere di un incidente nucleare, si incoraggia una stretta
cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di regolamentazione. È essenziale una
strategia a livello dell'UE in merito alle questioni connesse alla trasparenza,
date le conseguenze su ampia scala di un incidente nucleare e l'esigenza di
disporre di informazioni pubbliche in una simile situazione. Sarà così
possibile informare correttamente i cittadini su tutte le questioni pertinenti
in materia di sicurezza nucleare indipendentemente dalle frontiere nazionali.
Le disposizioni vigenti della direttiva sono modificate in tal senso. I test di
resistenza effettuati in Europa hanno confermato non solo che persistono
differenze tra gli Stati membri dell'UE per individuare e gestire in modo
completo e trasparente i problemi fondamentali relativi alla sicurezza, ma
anche che permangono alcune lacune. La direttiva sulla sicurezza nucleare è
pertanto rafforzata in modo da comprendere una serie di obiettivi condivisi
intesi ad armonizzare l'approccio alla sicurezza nucleare a livello dell'UE. L'esperienza
acquisita in seguito all'incidente nucleare di Fukushima e le preziose
indicazioni ricavate dai test di resistenza hanno inoltre mostrato chiaramente
che lo scambio di informazioni e le revisioni tra pari sono elementi essenziali
per garantire un'attuazione efficace e costante di qualsiasi regime di
sicurezza. In base al principio di proporzionalità,
l'azione legislativa proposta non va oltre quanto è necessario per conseguire
gli obiettivi. Inoltre, tenuto conto delle diverse situazioni degli Stati
membri, viene definito un approccio flessibile e proporzionato per quanto
riguarda il livello di applicabilità. È stato definito un meccanismo che
permette agli Stati membri di elaborare congiuntamente gli orientamenti tecnici
a livello dell'UE, tenendo conto in particolare del principio di
proporzionalità e sulla base delle conoscenze ed esperienze concrete degli
esperti della regolamentazione. L'applicabilità e la portata delle
disposizioni della proposta varia in base al tipo di impianto nucleare. Nell'applicare
tali disposizioni, è quindi opportuno che gli Stati membri seguano un approccio
proporzionato, tenendo conto dei rischi dei vari tipi di impianti nucleari. 3.3. Elementi giuridici della
proposta La proposta introduce nuove disposizioni o
rafforza le disposizioni vigenti della direttiva sulla sicurezza nucleare con l'obiettivo
generale di migliorare costantemente la sicurezza nucleare e la sua
regolamentazione a livello dell'UE. Informazioni specifiche sulle principali
proposte di modifica della direttiva sulla sicurezza nucleare sono riportate
qui di seguito. Obiettivi L'articolo 1 è completato da un nuovo
obiettivo volto a evitare fuoriuscite radioattive in tutte le fasi del ciclo di
vita degli impianti nucleari (scelta del sito, progettazione, costruzione,
messa in esercizio, utilizzo e disattivazione degli impianti nucleari). Definizioni All'articolo 3
sono state aggiunte nuove definizioni per i termini usati nelle nuove
disposizioni, quali "incidente", "evento anomalo", "base
di progetto", "incidente di riferimento di progetto", "incidente
non considerato in fase di progettazione", "revisione periodica della
sicurezza". Tali definizioni sono conformi alla terminologia
internazionale, in particolare al glossario sulla sicurezza dell'AIEA. Quadro
legislativo, regolamentare e organizzativo L'articolo 4 è
modificato per specificare ulteriormente gli elementi principali del quadro
nazionale. Per esempio, vi è precisato che i requisiti nazionali di sicurezza
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), riguardano tutte le fasi
del ciclo di vita degli impianti nucleari. Autorità di regolamentazione competente
(indipendenza effettiva, ruolo di regolamentazione) La direttiva sulla sicurezza nucleare contiene
solo disposizioni minime relative all'indipendenza dell'autorità di
regolamentazione competente all'articolo 5, paragrafo 2. Tali disposizioni sono
rafforzate conformemente ai più recenti orientamenti internazionali [24]mediante la definizione di
parametri di riferimento rigorosi ed efficaci e di requisiti per assicurare l'effettiva
indipendenza dei regolatori. I nuovi requisiti comprendono misure volte a:
garantire l'effettiva indipendenza nel processo decisionale; disporre di
stanziamenti di bilancio adeguati e della necessaria autonomia di esecuzione;
definire criteri chiari per la nomina e la revoca dei membri del personale e la
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi; disporre di effettivi in
possesso delle qualifiche, dell'esperienza e delle conoscenze necessarie. La direttiva sulla
sicurezza nucleare enumera in modo generale, all'articolo 5, paragrafo 2, le
principali competenze dell'autorità di regolamentazione competente. La modifica
precisa meglio queste disposizioni al fine di garantire che le autorità di
regolamentazione dispongano di competenze adeguate per effettuare un forte
controllo regolamentare. A tal fine, il compito fondamentale dell'autorità di
regolamentazione competente, che consiste nel definire i requisiti nazionali di
sicurezza nucleare, è aggiunto alle sue competenze. Trasparenza L'attuale articolo 8 della direttiva sulla
sicurezza nucleare prevede solo obblighi generici di informazione della
popolazione. Esso non impone inoltre alcun obbligo per il titolare della
licenza che ha la responsabilità primaria della sicurezza nucleare. Per colmare
tali lacune, nella proposta di modifica, le disposizioni esistenti sono estese
e specificate. Di conseguenza, l'autorità di regolamentazione competente e il
titolare della licenza sono tenuti a elaborare una strategia trasparente per la
comunicazione di informazioni in condizioni di funzionamento normale degli
impianti nucleari e in caso di incidente o evento anomalo. Il ruolo della
popolazione è pienamente riconosciuto ed è richiesto che essa partecipi in modo
effettivo al processo autorizzativo degli impianti nucleari. Gli scambi
organizzati di recente con esperti [25]del
settore hanno confermato che alla popolazione spetta un ruolo molto importante
nel processo decisionale, nel quale deve essere coinvolta effettivamente; il
suo parere va preso in considerazione, conformemente alle disposizioni della
convenzione di Aarhus[26].
Obiettivi di sicurezza nucleare L'attuale
direttiva sulla sicurezza nucleare non prevede obblighi specifici per le
diverse fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari. Così, ad esempio, il
tipo di rischi connessi con i diversi aspetti emersi dall'analisi dell'incidente
di Fukushima e dai successivi test di resistenza non sono sufficientemente
presi in considerazione dalle disposizioni della direttiva attuale. Tra questi
aspetti figurano: ·
la necessità di valutare l'adeguatezza del sito
scelto per l'impianto nucleare al fine di prevenire, laddove possibile, o
ridurre al minimo le conseguenze dei pericoli esterni; ·
la necessità di rivalutare regolarmente la
probabilità di tali rischi e le loro conseguenze nel corso di revisioni
periodiche della sicurezza e di effettuare una revisione della base di progetto
di ciascun impianto nucleare, anche ai fini dell'eventuale prolungamento della
sua durata di vita; ·
la necessità di fondare le valutazioni dei rischi,
incluse quelle degli eventi esterni, su metodi conformi ai progressi
scientifici onde consentire un miglioramento costante della sicurezza. In linea con il
principio di un miglioramento costante della sicurezza nucleare, la modifica
degli obiettivi generali di sicurezza applicabili agli impianti nucleari
(articolo 8 bis) tiene conto dei progressi compiuti nello sviluppo di
nuove centrali nucleari a livello dall'Associazione delle autorità di
regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (Western European Nuclear
Regulators' Association - WENRA). Per conseguire questi elevati obiettivi di
sicurezza, sono stabilite disposizioni più dettagliate per le diverse fasi del
ciclo di vita degli impianti nucleari (articolo 8 ter). Al fine di favorirne un'attuazione coerente, l'articolo
8 quater definisce poi obblighi metodologi relativi a scelta del sito,
progettazione, costruzione, messa in esercizio, utilizzo e disattivazione degli
impianti nucleari. Questo approccio
offre una certa flessibilità per i quadri nazionali in quanto fissa obiettivi
ambiziosi che devono essere conseguiti dalla normativa nazionale in linea con
il principio di un miglioramento continuo della sicurezza nucleare. Gli Stati
membri possono in tal modo scegliere tra le soluzioni tecniche disponibili per
modernizzare i dispositivi di sicurezza dei loro impianti nucleari sulla base
degli insegnamenti tratti dagli incidenti gravi, tenendo conto di aspetti quali
la depressurizzazione sicura del contenitore del reattore in caso di incidente
(ad esempio mediante ventilazione filtrata del contenitore). Preparazione e risposta alle emergenze sul
sito La modifica riguarda le disposizioni in
materia di preparazione e risposta alle emergenze sul sito poiché l'attuale
direttiva non prevede tali misure. Le nuove disposizioni forniscono indicazioni
sulle misure per la programmazione e l'organizzazione che devono essere
adottate dal titolare della licenza (articolo 8 quinquies). A titolo di
esempio, la versione modificata della direttiva prevede che gli impianti
nucleari dispongano di un Centro di risposta alle emergenze in loco, che sia
sufficientemente protetto contro gli effetti di eventi esterni e di incidenti
gravi, compresi gli incidenti radiologici, ed equipaggiato con il materiale
necessario per attenuare gli effetti degli incidenti gravi. Revisioni tra pari Le disposizioni di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, dell'attuale direttiva sulla sicurezza nucleare impongono
autovalutazioni periodiche del quadro nazionale degli Stati membri e delle loro
autorità di regolamentazione competenti, oltre all'obbligo di sollecitare una
valutazione internazionale tra pari relativa ai pertinenti segmenti del quadro
nazionale. Questo principio resta invariato all'articolo 8 sexies,
paragrafo 1, della proposta. Sono state introdotte nuove disposizioni in
materia di autovalutazione e revisione tra pari degli impianti nucleari in
merito a temi specifici connessi con la sicurezza nucleare selezionati dagli
Stati membri congiuntamente e in stretto coordinamento con
la Commissione; questi temi si riferiscono all'intero
ciclo di vita degli impianti nucleari (si potrebbe citare come esempio la
depressurizzazione del contenitore di cui sopra per evitare esplosioni di
idrogeno in caso di incidente grave). Qualora gli Stati membri non riescano a
selezionare congiuntamente almeno un argomento, la Commissione sceglie i temi
che devono formare oggetto delle revisioni tra pari. Ciascuno Stato membro deve
inoltre definire una metodologia per l'attuazione delle raccomandazioni
tecniche formulate nell'ambito delle revisioni tra pari. Qualora
constati deviazioni sostanziali o ritardi nell'applicazione delle
raccomandazioni tecniche formulate a seguito dell'esercizio di revisione tra
pari, la Commissione si rivolge alle competenti autorità di regolamentazione di
Stati membri non coinvolti e le invita a organizzare e condurre una missione di
verifica al fine di ottenere un quadro completo della situazione e di informare
lo Stato membro interessato delle possibili misure per correggere le carenze
riscontrate. In caso di evento incidentale con conseguenze
al di fuori del sito sarà predisposta una revisione tra pari ad hoc Questo nuovo sistema obbligatorio e periodico
delle revisioni tra pari dell'Unione (articolo 8 sexies, paragrafi da 2 a 5)
mira a verificare il livello di conformità tecnica con gli obiettivi di
sicurezza in ciascuno Stato membro. Queste nuove disposizioni relative al
meccanismo di revisione tra pari non pregiudicano le norme che disciplinano la
procedura di infrazione nel caso in cui uno Stato membro abbia mancato a uno
degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, come stabilito agli
articoli 258, 259 e 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). Attuazione proporzionata della direttiva
modificata La modifica tiene
conto del fatto che l'applicabilità e la portata delle disposizioni della nuova
direttiva può variare in base al tipo d'impianto nucleare. Nell'applicare tali
disposizioni gli Stati membri dovrebbero quindi agire in base al principio di
proporzionalità e tener conto dei rischi insiti nelle specifiche tipologie di
impianti nucleari che essi utilizzano o progettano di costruire. Relazioni sull'attuazione pratica della
direttiva modificata Le disposizioni della direttiva sulla
sicurezza nucleare riguardanti la presentazione di relazioni non sono modificate
dalla presente proposta, che conferma il 22 luglio 2014 quale termine per la
consegna da parte degli Stati membri della prima relazione, che verterà sulle
disposizioni della direttiva attualmente in vigore. Gli Stati membri dovranno
invece riferire in merito all'attuazione della direttiva modificata sulla
sicurezza nucleare nella loro seconda relazione, da consegnare entro il 22
luglio 2017. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide
sul bilancio dell'UE. 5. DOCUMENTI ESPLICATIVI Conformemente alla dichiarazione politica
comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui
documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi
giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più
documenti intesi a chiarire il rapporto tra le disposizioni della direttiva e
le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, la
Commissione ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata per
i motivi sottostanti. ·
La complessità del recepimento nella normativa
nazionale della versione modificata della direttiva sulla sicurezza nucleare Le disposizioni attuali della direttiva sulla
sicurezza nucleare sono notevolmente rafforzate dalla presente proposta che
fissa inoltre nuove disposizioni sostanziali in vari settori. La complessità di
recepimento della direttiva modificata è pertanto determinata dal fatto che
essa interessa molti aspetti diversi, tra cui: i requisiti in materia di
disciplina nazionale per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; il
ruolo e l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione; gli
obblighi dei titolari della licenza; le competenze in materia di sicurezza
nucleare; la trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare; le prescrizioni
e gli obiettivi tecnici e le prescrizioni per la sicurezza nucleare degli
impianti nucleari; la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito; le
disposizioni sulle valutazioni nazionali degli impianti nucleari comprese le
relative revisioni tematiche tra pari. La direttiva fissa inoltre requisiti
applicabili ai diversi organi degli Stati membri e del settore privato. È quindi probabile che i diversi obblighi
previsti dalla direttiva modificata necessitino un complesso processo di
recepimento a livello nazionale. Le attuali disposizioni della direttiva sulla
sicurezza nucleare sono già state recepite in generale mediante diverse misure
nazionali di recepimento per Stato membro, il cui numero ha superato in alcuni casi
la quindicina. È quindi ragionevole presumere che il numero di misure di
recepimento notificate aumenti in considerazione delle nuove disposizioni
previste dalla presente proposta. A ciò si aggiunge che, vista la specificità
della sicurezza nucleare, sono adottati e notificati alla Commissione vari tipi
di misure di recepimento, che vanno da leggi, decreti e ordinanze ministeriali,
da un lato, a istruzioni e decisioni delle autorità nazionali di
regolamentazione nucleare, dall'altro. Sembra quindi evidente che ci sarà bisogno di
documenti esplicativi per chiarire le relazioni fra le disposizioni della nuova
direttiva sulla sicurezza nucleare e le parti corrispondenti delle misure
nazionali di recepimento. ·
Legislazione nazionale vigente In alcuni Stati membri sono già in vigore
normative nel settore oggetto delle modifiche proposte. Il recepimento della
direttiva modificata risulterà quindi sia in modifiche alla legislazione
nazionale vigente sia nell'adozione di nuovi atti legislativi. In
considerazione di ciò, saranno necessari documenti esplicativi intesi a fornire
un quadro chiaro e completo del recepimento. ·
Direttiva quadro Le modifiche proposte non modificano
sostanzialmente il carattere «quadro» della direttiva sulla sicurezza nucleare.
La direttiva modificata mantiene gli stessi principi e requisiti generali. Ai fini del controllo del recepimento e dell'attuazione
per la Commissione è importante sapere quali disposizioni nazionali recepiscono
i principi e i requisiti generali stabiliti dalla direttiva modificata. Ad
esempio: la proposta introduce obiettivi e requisiti generali di sicurezza per
tutti i tipi di impianti nucleari. Dato il carattere molto ampio del campo d'applicazione
di questi nuovi obiettivi e requisiti di sicurezza è della massima importanza
che la Commissione, ma anche i cittadini, sia in grado di accertare le modalità
con cui essi vengono recepiti a livello nazionale. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ L'obbligo di fornire documenti esplicativi può
generare un onere amministrativo supplementare per gli Stati membri. Vista la
complessità della questione, tale onere non è tuttavia sproporzionato rispetto
agli obiettivi della direttiva modificata sulla sicurezza nucleare. Occorre
inoltre permettere alla Commissione di verificare in modo efficace il
recepimento. Una verifica efficace non sarebbe possibile con misure meno
gravose, data la probabile complessità del recepimento a livello nazionale
mediante atti legislativi nuovi o modificati. Va inoltre osservato che un
numero rilevante di Stati membri ha già trasmesso alla Commissione documenti
esplicativi utili relativi al recepimento della legislazione Euratom in vigore,
tra cui l'attuale direttiva sulla sicurezza nucleare. 2013/0340 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 32, vista la proposta della Commissione europea,
elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato
scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 2,
lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica ("trattato Euratom") devono essere stabilite norme di
sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori. (2) L'articolo 30 del trattato
Euratom dispone che siano istituite nella Comunità europea dell'energia atomica
(la "Comunità") norme fondamentali relative alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti. (3) La direttiva 96/29/Euratom
del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti[27], fissa le norme di base in
materia di sicurezza. La presente direttiva stabilisce i requisiti per un
sistema di protezione dalle radiazioni che comprenda i principi della
giustificazione e dell'ottimizzazione dell'esposizione alle radiazioni e della
limitazione della dose per la popolazione e i lavoratori. Essa specifica i
requisiti per il controllo dell'esposizione alle radiazioni per la popolazione
e i lavoratori nelle normali condizioni operative e in situazioni di emergenza.
Le disposizioni della direttiva 96/29/Euratom sono state integrate da una
normativa più specifica. (4) La giurisprudenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea[28]
ha riconosciuto che la Comunità ha competenze ripartite con gli Stati membri
nei settori regolati dalla convenzione sulla sicurezza nucleare[29]. (5) La direttiva 2009/71/Euratom
del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la
sicurezza nucleare degli impianti nucleari[30],
impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale
per la sicurezza nucleare. Tale direttiva rispecchia le disposizioni dei
principali strumenti internazionali nel settore, segnatamente la convenzione
sulla sicurezza nucleare[31]
e i principi fondamentali di sicurezza[32]
stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica («AIEA»). Gli Stati
membri erano tenuti a mettere in vigore e a notificare alla Commissione le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva 2009/71/Euratom entro il 22 luglio 2011. (6) La direttiva 2011/70/Euratom
del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la
gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti
radioattivi[33],
impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale
per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. (7) Le conclusioni del Consiglio
dell'8 maggio 2007 sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi[34] hanno sottolineato che "la
sicurezza nucleare è di competenza nazionale, esercitata se del caso in ambito
UE. Le decisioni riguardanti le azioni in materia di sicurezza e la
supervisione degli impianti nucleari spettano esclusivamente agli operatori e
alle autorità nazionali". (8) A seguito dell'invito del
Consiglio di istituire un gruppo ad alto livello in ambito UE, contenuto nelle
citate conclusioni dell'8 maggio 2007, la decisione 2007/530/Euratom della
Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all'istituzione del gruppo europeo ad
alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui
ha istituito il Gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare
(ENSREG)[35],
al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in
materia di sicurezza nucleare. (9) L'incidente nucleare
verificatosi a Fukushima (Giappone) nel 2011 ha riportato l'attenzione mondiale
sulle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi e garantire la massima
affidabilità in termini di sicurezza nucleare. Sulla base del mandato
conferitole dal Consiglio europeo nel marzo 2011[36], la Commissione, di concerto
con il Gruppo di regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG),
ha effettuato in tutta l'UE valutazioni globali del rischio e della sicurezza
delle centrali nucleari («test di resistenza»). I risultati hanno messo in luce
una serie di miglioramenti che potrebbero essere introdotti nelle strategie e
nelle pratiche in materia di sicurezza nucleare adottate dai paesi partecipanti[37]. (10) Inoltre, il Consiglio europeo
ha anche chiesto alla Commissione di rivedere il quadro legislativo e
regolamentare esistente in materia di sicurezza degli impianti nucleari e di
proporre i miglioramenti che si rivelassero necessari. Il Consiglio europeo ha
inoltre sottolineato che i più elevati standard di sicurezza nucleare
dovrebbero essere attuati e costantemente migliorati nell'UE. (11) La Commissione ha formulato il
suo parere iniziale sui settori legislativi suscettibili di miglioramento nella
comunicazione concernente la relazione intermedia sulle valutazioni globali del
rischio e della sicurezza ("test di resistenza") degli impianti
nucleari nell'Unione europea[38]
del 24 novembre 2011. (12) Coerentemente con i principi
generali di consultazione e di dialogo, la Commissione ha anche condotto una
consultazione pubblica online, tra dicembre 2011 e febbraio 2012, per
raccogliere pareri sugli aspetti del quadro comunitario per la sicurezza
nucleare da rafforzare. (13) La Commissione ha individuato
una serie di settori dell'attuale direttiva 2009/71/Euratom che si prestano ad
una revisione, come indicato nella sua comunicazione del 4 ottobre 2012 al
Consiglio e al Parlamento europeo sulle valutazioni complessive dei rischi e
della sicurezza ("prove di stress") delle centrali nucleari nell'Unione
europea e attività collegate[39]. (14) Nell'individuare i settori
suscettibili di miglioramento, la Commissione ha tenuto conto dei progressi
tecnici compiuti a livello europeo e internazionale, dell'esperienza e dei
risultati dei test di resistenza, delle conclusioni delle diverse relazioni
sull'incidente di Fukushima, dei pareri espressi nel corso della consultazione
pubblica sugli aspetti da potenziare nel quadro legislativo comunitario e dei
pareri espressi dai diversi portatori d'interessi, tra cui le autorità di
regolamentazione nazionali competenti, l'industria e la società civile, e i
risultati della valutazione preliminare delle misure di recepimento adottate
dagli Stati membri. (15) Un'autorità di
regolamentazione competente, forte e indipendente è una condizione fondamentale
del quadro normativo europeo in materia di sicurezza nucleare. La sua
indipendenza e l'esercizio imparziale e trasparente dei suoi poteri sono
fattori determinanti al fine di garantire un livello elevato di sicurezza
nucleare. Decisioni obiettive in materia di regolamentazione e di esecuzione
devono essere adottate senza indebite influenze esterne che potrebbero
compromettere la sicurezza, ad esempio le pressioni conseguenti a mutate
condizioni politiche, economiche e sociali, o pressioni esercitate da servizi
governativi o da altri soggetti pubblici o privati. Le conseguenze negative
della mancanza di indipendenza sono apparse evidenti in occasione dell'incidente
di Fukushima. Occorre rafforzare le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom
sulla separazione funzionale delle autorità di regolamentazione competenti per
garantire l'effettiva indipendenza di tali autorità e garantire loro la
disponibilità di adeguate risorse e competenze per svolgere correttamente i
compiti loro assegnati. In particolare, l'autorità nazionale di
regolamentazione deve disporre di competenze giuridiche, personale e risorse
finanziarie sufficienti per svolgere efficacemente i propri compiti. Il
rafforzamento dei requisiti volti ad assicurare l'indipendenza nell'esercizio
delle funzioni di regolamentazione non deve tuttavia pregiudicare la stretta
cooperazione, se del caso, con altre autorità nazionali competenti, o gli
orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i
poteri e gli obblighi di regolamentazione. (16) L'indipendenza decisionale
dell'autorità di regolamentazione dipende dalla competenza del suo personale. È
pertanto opportuno che tale autorità si avvalga di personale dotato delle
qualifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per svolgere le sue
funzioni e i suoi compiti. Dato il carattere specializzato del settore nucleare
e la limitata disponibilità di persone con le capacità e le competenze
necessarie, che potrebbero tradursi in una possibile rotazione di tali persone
negli incarichi esecutivi dell'industria nucleare e delle autorità di
regolamentazione, occorre prestare particolare attenzione a prevenire conflitti
di interesse. Inoltre, è opportuno adottate disposizioni per evitare i
conflitti di interesse concernenti gli organismi che forniscono consulenza o
servizi alle autorità di regolamentazione. (17) Nell'avviare progetti infrastrutturali
che potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari,
devono essere messi in atto adeguati meccanismi nazionali di consultazione
delle autorità nazionali di regolamentazione e della popolazione, le cui
opinioni devono essere tenute in debita considerazione. (18) La direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati[40]
si applica agli impianti nucleari. La direttiva stabilisce che gli Stati membri
devono garantire, prima del rilascio dell'autorizzazione, che i progetti per i
quali si prevede un notevole impatto ambientale, segnatamente per la loro
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una
valutazione d'impatto ambientale. A tale riguardo, la direttiva rappresenta uno
strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle procedure
autorizzative degli impianti nucleari. (19) Una valutazione effettuata ai
sensi della presente direttiva lascia impregiudicate altre valutazioni ambientali
pertinenti. (20) Per gli impianti nucleari per
i quali l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto ambientale risulta
contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione,
gli Stati membri devono adottare procedure coordinate o comuni che soddisfano
le prescrizioni della relativa normativa dell'Unione. (21) Le conseguenze di un incidente
nucleare possono superare i confini nazionali, occorre pertanto incoraggiare
una stretta cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni fra le
autorità di regolamentazione dei paesi limitrofi o di paesi appartenenti alla
stessa regione, indipendentemente dal fatto che sul loro territorio siano o
meno in funzione impianti nucleari. A tale riguardo, occorre che gli Stati
membri garantiscano l'applicazione di dispositivi adeguati per agevolare la
cooperazione su questioni di sicurezza nucleare con impatti transfrontalieri,
anche con paesi terzi. Occorre ricercare sinergie con il meccanismo di
protezione civile dell'Unione[41],
che fornisce un quadro dell'UE per la cooperazione fra Stati membri nel settore
della protezione civile con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dei sistemi
di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e ai disastri
imputabili all'uomo. (22) Al fine di assicurare che
siano acquisite le adeguate capacità e che siano raggiunti e mantenuti adeguati
livelli di competenza, tutte le parti devono garantire che l'intero personale
(compresi i subappaltatori) con responsabilità nel settore della sicurezza
degli impianti nucleari e nel settore della preparazione e risposta alle
emergenze sul sito seguano un processo costante di apprendimento. Tale
obiettivo può essere conseguito attraverso l'elaborazione di programmi e di
piani di formazione, procedure di revisione periodica e l'aggiornamento dei
programmi di formazione nonché adeguate risorse finanziarie destinate alla
formazione. (23) Un altro dei principali
insegnamenti tratti dall'incidente nucleare di Fukushima è l'importanza della
trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare. La trasparenza è anche uno
strumento importante per promuovere l'indipendenza del processo decisionale
nell'ambito della regolamentazione. Pertanto, è opportuno che le attuali
disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom concernenti le informazioni alla
popolazione siano chiarite per quanto riguarda il tipo di informazioni minime
che l'autorità di regolamentazione competente e il titolare della licenza
devono fornire, nonché le scadenze applicabili. A tal fine, ad esempio, si
dovrà indicare il tipo di informazioni minime che devono essere fornite dall'autorità
di regolamentazione competente e dal titolare della licenza nell'ambito delle
loro più ampie strategie generali di trasparenza. Le informazioni dovrebbero
essere rese disponibili tempestivamente, in particolare nel caso di eventi
anomali e incidenti. È necessario che siano resi noti anche i risultati delle
verifiche periodiche in materia di sicurezza e delle revisioni internazionali
tra pari. (24) I requisiti della presente
direttiva in materia di trasparenza sono complementari a quelli dell'attuale
normativa Euratom. La decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987,
concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in
caso di emergenza radioattiva[42]
fa obbligo agli Stati membri di notificare e fornire informazioni alla
Commissione e agli altri Stati membri in caso di emergenza radiologica sul
proprio territorio, mentre la direttiva 89/618/Euratom del Consiglio[43], del 27 novembre 1989, impone
agli Stati membri di informare la popolazione sui provvedimenti di protezione
sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza
radioattiva, e fornire un informazioni preliminari e continue alle persone che
potrebbero essere colpite dall'emergenza radioattiva. Tuttavia, oltre alle
informazioni da fornire in tal caso, gli Stati membri dovrebbero, in
applicazione della presente direttiva, provvedere ad adottare idonee
disposizioni sulla trasparenza, che prevedano la comunicazione tempestiva e
periodica di informazioni aggiornate intese a garantire che i lavoratori e la
popolazione siano tenuti informati su tutti i fatti rilevanti per la sicurezza
nucleare, compresi eventi anomali o incidentali. Inoltre, è opportuno che il
pubblico possa partecipare effettivamente al processo di autorizzazione degli
impianti nucleari e che l'autorità di regolamentazione competente fornisca
tutte le informazioni inerenti alla sicurezza in totale indipendenza, senza
dover chiedere il consenso di alcun altro soggetto pubblico o privato. (25) La direttiva 2009/71/Euratom istituisce
un quadro comunitario giuridicamente vincolante sul quale si basa un sistema
legislativo, amministrativo e organizzativo in materia di sicurezza nucleare.
Essa non prevede requisiti specifici per gli impianti nucleari. Tenuto conto
dei progressi tecnici compiuti dall'AIEA, dell'associazione delle autorità di
regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA) e altre fonti di
conoscenze, compresi gli insegnamenti tratti dai test di resistenza e le
indagini relative all'incidente nucleare di Fukushima, è opportuno modificare
la direttiva 2009/71/Euratom in modo da includere obiettivi comunitari di
sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari
(scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e
disattivazione degli impianti nucleari). (26) I metodi di valutazione del
rischio esplorano le probabilità di ciascun evento in una sequenza di eventi
che potrebbero generare o concorrere a generare un incidente e le sue possibili
conseguenze. Le risposte possono essere utilizzate per analizzare i punti di
forza e di debolezza della progettazione e del funzionamento di un impianto
nucleare e possono quindi orientare i requisiti e l'attenzione delle autorità
di regolamentazione sugli aspetti che possono dare il massimo vantaggio in
termini di sicurezza di un impianto. Gli esercenti autorizzati e le autorità di
regolamentazione competenti a livello mondiale, che hanno investito negli
ultimi decenni notevoli risorse per elaborare valutazioni probabilistiche di
sicurezza degli impianti nucleari, in particolare nel caso delle centrali
nucleari e dei reattori di ricerca, sono ora in grado di utilizzare le
conoscenze così acquisite per rafforzare la sicurezza degli impianti nucleari
sulla base di analisi del rischio, pur continuando a farli funzionare nel modo
più efficiente possibile. (27) L'invecchiamento delle
strutture, dei sistemi e dei componenti collegati alla sicurezza di un impianto
nucleare, in particolare l'infragilimento di componenti difficili da sostituire
in pratica, quali i contenitori a pressione dei reattori, costituisce un limite
naturale allo sfruttamento prolungato degli impianti in condizioni accettabili.
Sia dal punto di vista della sicurezza che sotto l'aspetto economico, la durata
massima di esercizio è generalmente fissata a 40 anni dalla messa in servizio
commerciale, pertanto gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'eventuale
prolungamento della vita utile delle centrali nucleari in esercizio non esponga
i lavoratori e la popolazione a rischi aggiuntivi. A tal fine occorre
modificare la direttiva 2009/71/Euratom per includere nuovi obiettivi di
sicurezza da parte delle autorità di regolamentazione e i titolari di licenza
nel caso di un prolungamento della durata di vita delle centrali nucleari in
esercizio. (28) Nel caso della progettazione
di nuovi reattori, è ovviamente presumibile che nella concezione originaria del
progetto si tenga conto di aspetti che non erano prevedibili all'epoca della
progettazione delle precedenti generazioni di reattori. Le condizioni di
estensione del progetto sono le condizioni incidentali che non sono prese in
considerazione tra gli incidenti di riferimento di progetto, ma che lo sono nel
processo di progettazione dell'impianto conformemente al metodo della migliore
stima, e nelle quali le fuoriuscite di emissioni radioattive sono mantenute
entro limiti accettabili. Le condizioni di estensione del progetto possono
contemplare condizioni incidentali gravi. (29) L'applicazione del concetto di
"difesa in profondità" nelle attività organizzative, comportamentali
o progettuali relative alla sicurezza di un impianto nucleare garantisce che
tali attività siano soggette a livelli indipendenti di disposizioni, in modo
che, se dovesse verificarsi un guasto, esso sarebbe individuato e compensato da
misure adeguate. L'efficacia indipendente dei diversi livelli di protezione è
un elemento essenziale della "difesa in profondità" per prevenire gli
incidenti e attenuare eventuali conseguenze. (30) Dopo gli incidenti nucleari di
Three Mile Island e Cernobyl, l'incidente di Fukushima ha nuovamente messo in
evidenza l'importanza della funzione di contenimento, che costituisce l'ultima
barriera per la tutela delle persone e dell'ambiente dalle emissioni
radioattive risultanti da un incidente. Il richiedente la licenza per la
costruzione di una nuova centrale o di un reattore di ricerca dovrebbe pertanto
dimostrare che la progettazione limita in pratica gli effetti di un eventuale
danneggiamento del nocciolo del reattore all'interno dell'area di contenimento,
ossia fornire la prova che la fuoriuscita di emissioni radioattive al di fuori
del contenitore è fisicamente impossibile o può essere considerata estremamente
improbabile con un elevato grado di confidenza. (31) La direttiva 2009/71/Euratom
non include alcuna misura in materia di preparazione e risposta alle emergenze
in loco, che, come l'incidente nucleare di Fukushima ha dimostrato, sono
fondamentali per attenuare le conseguenze di un incidente nucleare. La
direttiva 96/29/Euratom del Consiglio prevede che, in caso di emergenza
radioattiva, sia necessario organizzare gli opportuni interventi per ridurre o
arrestare la radiazione e la dispersione di radionuclidi e per valutare e
registrare le conseguenze dell'emergenza radiologica e l'efficacia dell'intervento.
Occorre inoltre predisporre misure per la protezione e il monitoraggio dell'ambiente
e della popolazione. Tuttavia, disposizioni più specifiche per quanto riguarda
la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito sono necessarie al fine
di valutare le situazioni che potrebbero richiedere misure di protezione in
loco, disporre di una struttura organizzativa e di coordinamento tra gli
organismi preposti agli interventi di emergenza e infine garantire che siano
disponibili risorse sufficienti per attuare tali adeguate misure di protezione
anche in situazioni estreme. (32) I test di resistenza hanno
evidenziato il ruolo fondamentale dei meccanismi di cooperazione e di
coordinamento rafforzati tra tutte le parti che hanno responsabilità in materia
di sicurezza nucleare. Le revisioni tra pari si sono dimostrate uno strumento
efficace per creare un rapporto di fiducia, allo scopo di sviluppare e scambiare
esperienze e garantire l'applicazione comune di elevati standard di sicurezza
nucleare. Il campo di applicazione delle disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom
è tuttavia limitato soltanto alle autovalutazioni e revisioni tra pari
internazionali delle infrastrutture legislative, regolamentari e organizzative
degli Stati membri e, pertanto, è opportuno ampliare la direttiva al fine di
includere le revisioni tra pari degli impianti nucleari. (33) La presente direttiva
introduce nuove disposizioni relative alle autovalutazioni e revisioni tra pari
degli impianti nucleari sulla base di determinati temi di sicurezza nucleare
riguardanti il loro intero ciclo di vita. A livello internazionale, è già stata
acquisita una solida esperienza nella conduzione di tali revisioni tra pari
sulle centrali nucleari. A livello dell'UE, l'esperienza acquisita in occasione
dei test di resistenza dimostra il valore di un esercizio coordinato volto a
valutare e riesaminare la sicurezza delle centrali nucleari dell'UE. Un meccanismo
analogo, basato sulla cooperazione tra le autorità di regolamentazione degli
Stati membri e la Commissione, dovrebbe essere attuato anche in questo caso.
Pertanto, le autorità di regolamentazione competenti che si coordinano nell'ambito
dei gruppi di esperti come l'ENSREG potrebbero contribuire, con la loro
esperienza, ad individuare i temi di sicurezza pertinenti e ad effettuare tali
revisioni tra pari. Qualora gli Stati membri non riescano ad individuare
congiuntamente nemmeno un tema, la Commissione dovrebbe selezionare uno o più
temi da sottoporre a revisione tra pari. La partecipazione di altre parti interessate, come gli organismi di
supporto tecnico, gli osservatori internazionali o organizzazioni non
governative potrebbe apportare un valore aggiunto alle revisioni tra pari. (34) Per garantire il rigore e l'obiettività
delle revisioni tra pari, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a
tutte le informazioni necessarie, previo espletamento delle procedure di nulla
osta di sicurezza necessarie, per il personale e gli impianti nucleari in
questione. (35) Occorre istituire un adeguato
meccanismo di controllo per garantire che i risultati di tali revisioni tra
pari siano attuati correttamente. Le revisioni tra pari dovrebbero contribuire
a migliorare la sicurezza di ciascun impianto così come a formulare
raccomandazioni e linee guida tecniche generali di sicurezza, valide in tutta l'Unione. (36) Qualora
constati deviazioni sostanziali e ritardi nell'applicazione delle
raccomandazioni tecniche formulate nell'esercizio di revisione tra pari, la
Commissione deve invitare le competenti autorità di regolamentazione degli
Stati membri che non sono coinvolti ad organizzare e condurre una missione di
verifica al fine di ottenere un quadro completo della situazione e di informare
se del caso lo Stato membro interessato delle possibili misure per correggere
le carenze riscontrate. (37) Le disposizioni della presente
direttiva che istituiscono il meccanismo di revisione tra pari fanno salve le
disposizioni che disciplinano la procedura in caso di inadempimento, da parte
di uno Stato membro, degli obblighi a norma dei trattati, come previsto agli
articoli 258, 259 e 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). (38) È opportuno che la periodicità
delle revisioni tra pari e delle relazioni previste dalla presente direttiva
sia allineata ai cicli di riesame e di relazioni previsti dalla convenzione
sulla sicurezza nucleare. (39) Conformemente al principio di
proporzionalità, l'applicabilità delle disposizioni del capo 2, sezione 2,
«Obblighi specifici», della presente direttiva dipende dal tipo di impianti
nucleari presenti nel territorio di uno Stato membro. Pertanto, nell'applicare
tali disposizioni nel diritto nazionale, è opportuno che gli Stati membri
tengano conto dei rischi insiti nelle specifiche tipologie di impianti nucleari
che utilizzano o progettano di costruire. In particolare, il principio di
proporzionalità riguarderà gli Stati membri che mantengono soltanto un limitato
inventario di materie nucleari e radioattive, ad esempio per attività connesse
al funzionamento di piccoli reattori di ricerca, che in caso di incidente grave
non provocherebbero conseguenze paragonabili a quelle generate da centrali
nucleari. (40) Le disposizioni della presente
direttiva che sono intrinsecamente legate all'esistenza di impianti nucleari,
segnatamente quelle riguardanti gli obblighi del titolare della licenza, i
nuovi requisiti specifici applicabili agli impianti nucleari e le disposizioni
relative alla preparazione e risposta alle emergenze sul sito, non si applicano
agli Stati membri privi di impianti nucleari, come definiti dalla presente
direttiva. Tali Stati membri non sono tenuti a recepire né ad applicare l'obbligo
di imporre sanzioni in caso di inosservanza della presente direttiva. Le altre
disposizioni della presente direttiva devono essere recepite e attuate in modo
proporzionato, a seconda della situazione nazionale e in considerazione del
fatto che tali Stati membri non dispongono di impianti nucleari, pur garantendo
nel contempo che la sicurezza nucleare riceva adeguata attenzione da parte del
governo o delle autorità competenti. (41) Conformemente alla direttiva 2009/71/Euratom,
gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire e mantenere un quadro
legislativo, normativo e organizzativo nazionale («quadro nazionale») per la
sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Stabilire in che modo sono adottate
le disposizioni del quadro nazionale e quali strumenti sono utilizzati per la
loro applicazione rimane di competenza degli Stati membri. (42) In conformità della
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a
corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento
con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le disposizioni della
direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la
trasmissione di tali documenti sia giustificata. (43) La direttiva 2009/71/Euratom
deve quindi essere modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2009/71/Euratom è così
modificata: (1)
Il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente: "OBIETTIVI, CAMPO DI APPLICAZIONE E
DEFINIZIONI" (2)
All'articolo 1, è aggiunta la seguente lettera c): "c) assicurare che gli Stati membri adottino
adeguati provvedimenti in ambito nazionale atti a garantire che gli impianti
nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati o
disattivati in modo da evitare fuoriuscite radioattive non autorizzate". (3)
L'articolo 2 è così modificato: (a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La presente direttiva si applica a
qualsiasi impianto nucleare civile soggetto a licenza rilasciata ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 4, in tutte le fasi contemplate dalla licenza stessa."; (b)
Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. La presente direttiva integra le norme
fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato per quanto attiene alla
sicurezza nucleare degli impianti nucleari e fa salva la legislazione
comunitaria in vigore per la protezione della salute della popolazione e dei
lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in particolare
la direttiva 96/29/Euratom." (4)
All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi
da 6 a 17: "6. «difesa in
profondità»: la predisposizione, in ordine crescente, di diversi livelli di
difesa che prevedono apparecchiature e procedure diversificate, intesa a
prevenire l'intensificarsi di anomalie di funzionamento precedentemente
contemplate e a mantenere l'efficacia delle barriere fisiche poste tra una
sorgente di radiazioni o materie radioattive e i lavoratori, la popolazione o l'aria,
l'acqua e il suolo, in condizioni operative e, per alcune barriere, in
condizioni di emergenza; 7. «evento anomalo»: qualsiasi
avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o
potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della
protezione e della sicurezza nucleare; 8. «incidente»: qualsiasi avvenimento non
programmato, tra cui errori operativi, guasti delle apparecchiature ed altre
anomalie, le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal
punto di vista della protezione e della sicurezza nucleare; 9. «rilasci iniziali»: situazioni che
richiederebbero misure di emergenza all'esterno dell'impianto, ma in cui il
tempo necessario alla loro attuazione è insufficiente; 10. «grandi rilasci»: situazioni che
richiederebbero misure di protezione per la popolazione che potrebbero non
essere limitate nello spazio o nel tempo; 11. «escludendo in pratica»: significa che è
materialmente impossibile o estremamente improbabile con un elevato livello di
confidenza che una condizione si verifichi; 12. «ragionevolmente ottenibile»: significa
che, oltre al rispetto delle buone pratiche ingegneristiche, nella
progettazione, nella messa in esercizio, nell'esercizio o
nella disattivazione di un impianto nucleare devono essere
previste ed attuate altre misure volte ad assicurare la sicurezza o ridurre i
rischi, a meno che non si possa dimostrare che esse sono manifestamente
sproporzionate rispetto ai vantaggi che apporterebbero in termini di sicurezza; 13. «base di progetto»: l'insieme delle
condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella
progettazione di un impianto, secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto
sia in grado di resistervi senza superare i limiti autorizzati dal corretto
funzionamento dei sistemi di sicurezza; 14. «incidente di riferimento di progetto»: le
condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un
impianto, secondo criteri stabiliti, al verificarsi delle quali i danni al
combustibile e la fuoriuscita di materie radioattive sono mantenuti entro i
limiti autorizzati; 15. «incidente non considerato in fase di
progetto»: un incidente ipotizzabile, ma che non è stato pienamente considerato
in fase di progettazione in quanto ritenuto estremamente improbabile; 16. «analisi di
estensione del progetto»: una serie di condizioni
ulteriori rispetto a quelle considerate nella base di progetto, che si basano
su valutazioni ingegneristiche, analisi deterministiche e probabilistiche e
sono intese a potenziare la sicurezza dell'impianto rafforzando la capacità di
resistere, senza conseguenze radiologiche inaccettabili, ad incidenti che sono
più gravi di quelli previsti negli incidenti di riferimento o che implicano
avarie supplementari. Tali condizioni supplementari servono a individuare gli
ulteriori scenari incidentali che dovranno essere presi in considerazione all'atto
della progettazione e a pianificare praticabili misure di prevenzione di tali
incidenti o di attenuazione delle loro conseguenze, qualora si verificassero. 17. «revisione periodica della sicurezza»: un
riesame sistematico della sicurezza di un impianto esistente, effettuato a
intervalli regolari, che tratta gli effetti cumulativi dell'invecchiamento,
delle modifiche, del continuato esercizio, degli sviluppi tecnologici e degli
aspetti connessi alla scelta del sito ed è finalizzato a garantire un elevato
livello di sicurezza lungo l'intero ciclo di vita dell'impianto.» (5)
Al capo 2, dopo il titolo "OBBLIGHI"
è inserita la seguente sezione: "SEZIONE
1 Obblighi
generali" (6)
All'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato: (a)
la parte introduttiva è così sostituita: "1. Gli Stati membri istituiscono e
mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale («quadro
nazionale») per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce
le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali
competenti. Il quadro nazionale prevede in particolare:»; (b)
la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le disposizioni nazionali in
materia di sicurezza nucleare riferite a tutte le fasi del ciclo di vita degli
impianti nucleari di cui all'articolo 3, paragrafo 4;»; (c)
la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) un sistema di concessione di licenze e di divieto di
esercizio degli impianti nucleari senza licenza;" (d)
la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) un sistema di supervisione della sicurezza nucleare;". (7)
All'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti: "2. Gli Stati membri assicurano l'effettiva indipendenza dell'autorità
di regolamentazione competente da qualsiasi influenza indebita sul suo processo
decisionale, in particolare nell'esercizio delle funzioni regolamentari di cui
al paragrafo 3, garantendo che la
sicurezza non sia subordinata a interessi politici, economici o sociali. A tal
fine, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che l'autorità
di regolamentazione competente: a) sia funzionalmente separata da ogni altro
organismo pubblico o privato coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione
dell'energia nucleare o nella produzione di energia elettrica; b) non solleciti né accetti, nell'esercizio delle
sue funzioni di regolamentazione, istruzioni da alcun altro soggetto pubblico o
privato coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o
nella produzione di energia elettrica; c) basi le sue decisioni in materia di
regolamentazione su criteri di sicurezza oggettivi e verificabili; d) disponga di propri stanziamenti di bilancio
adeguati nonché della necessaria autonomia di esecuzione della dotazione
finanziaria assegnata. Il quadro nazionale definisce chiaramente il meccanismo
di finanziamento e il processo di allocazione della dotazione finanziaria; e) impieghi un numero adeguato di personale in
possesso delle qualifiche, dell'esperienza e della competenza necessarie; f) definisca procedure e criteri per la nomina e
la revoca dei membri del personale e per la prevenzione e la risoluzione di
eventuali conflitti di interessi; g) fornisca informazioni relative alla sicurezza
senza controllo né autorizzazione di qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità
di regolamentazione competente sia dotata delle competenze giuridiche necessarie
per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all'articolo
4, paragrafo 1, attribuendo la debita priorità alla sicurezza. A tal fine, gli
Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale comprenda i principali
compiti regolamentari seguenti: (a) definire requisiti nazionali di sicurezza
nucleare; (b) richiedere al titolare della licenza di
conformarsi ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare e ai termini della
pertinente licenza; (c) richiedere la dimostrazione di detta
conformità, comprese le prescrizioni previste all'articolo 6, paragrafi da 2 a 5,
e agli articoli da 8 bis a 8 quinquies; (d) verificare tale conformità mediante
valutazioni e ispezioni regolamentari; (e) attuare misure esecutive, compresa la
sospensione dell'esercizio di un impianto nucleare in conformità delle
condizioni definite nel quadro nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1.". (8)
L'articolo 6 è così modificato: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli
Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che la
responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari resti in capo
ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata."; b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli Stati membri
provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze,
sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare
e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura
ragionevolmente ottenibile, la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in
modo sistematico e verificabile."; c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le
valutazioni di cui al paragrafo 2 comprendono la verifica che sono stati presi
provvedimenti, sulla base di una valutazione globale della sicurezza, ai fini
della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze,
compresa la verifica dell'adeguatezza delle disposizioni di difesa in
profondità e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare
della licenza, il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la
popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti."; d) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli Stati membri
provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di
istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità
alla sicurezza nucleare e che siano periodicamente controllati dall'autorità di
regolamentazione competente."; e) È inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis. Gli Stati
membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga che ai fini
della procedura autorizzativa, il richiedente sia tenuto a presentare una
dettagliata dimostrazione della sicurezza. La cui portata e livello di
dettaglio deve essere proporzionale alla dimensione e alla natura dei pericoli
illustrati. Essa è riesaminata e valutata dall'autorità di regolamentazione
competente, secondo procedure chiaramente definite.»; f) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli Stati membri provvedono affinché
il quadro nazionale imponga ai titolari di licenza di prevedere e mantenere
adeguate risorse finanziarie e umane in possesso delle qualifiche, dell'esperienza
e delle competenze necessarie per adempiere ai loro obblighi attinenti alla
sicurezza nucleare di un impianto nucleare, come stabilito ai paragrafi da 1 a 4
del presente articolo e agli articoli da 8 bis a 8 quinquies della presente
direttiva. Tali obblighi si estendono anche ai lavoratori in subappalto.». (9)
Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 7 Competenze
e capacità in materia di sicurezza nucleare Gli Stati membri provvedono affinché il quadro
nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure concernenti l'istruzione,
la formazione e l'esercitazione del personale che ha responsabilità in materia
di sicurezza nucleare degli impianti nucleari così come misure per la
preparazione e la risposta all'emergenza sul sito, al fine di acquisire,
mantenere e sviluppare competenze e capacità aggiornate e reciprocamente
riconosciute in materia di sicurezza nucleare. Articolo
8 Trasparenza 1. Gli Stati membri assicurano che informazioni
aggiornate sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sui relativi rischi siano rese tempestivamente
disponibili ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione
alle persone che vivono in prossimità di un impianto nucleare. La disposizione di cui al primo comma include l'obbligo
per l'autorità di regolamentazione competente e i titolari di licenza, nei
rispettivi settori di competenza, di elaborare, pubblicare o attuare una
strategia di trasparenza comprendente, tra l'altro, informazioni sulle normali
condizioni di esercizio degli impianti nucleari, consultazioni facoltative dei
lavoratori e della popolazione e comunicazioni in caso di eventi
anomali e di incidenti. 2. Le informazioni sono rese accessibili al
pubblico conformemente alle vigenti legislazioni nazionali e dell'Unione e agli
obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori,
quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi
internazionali. 3. Gli Stati membri provvedono affinché la
popolazione abbia l'opportunità, tempestivamente ed
effettivamente, di partecipare al processo autorizzativo degli impianti
nucleari, in base alla legislazione nazionale e dell'Unione e agli obblighi
internazionali vigenti in materia.». (10)
Dopo l'articolo 8 è inserita la seguente sezione 2: "SEZIONE 2 Obblighi
specifici Articolo 8 bis Obiettivo
di sicurezza degli impianti nucleari 1. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro
nazionale imponga che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati,
costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di
evitare potenziali rilasci radioattivi: (a)
escludendo in pratica il verificarsi di tutte le
sequenze incidentali che porterebbero a rilasci iniziali o a grandi rilasci; (b)
adottando, nei confronti degli eventi incidentali
che non sono stati esclusi in pratica, misure di progettazione, in modo che si
rendano necessarie per la popolazione solo misure di protezione limitate nel
tempo e nello spazio, vi sia il tempo sufficiente per attuarle e che la
frequenza di tali incidenti sia ridotta al minimo. 2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro
nazionale vigente imponga che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 si applichi
agli impianti nucleari esistenti per quanto ragionevolmente ottenibile. Articolo
8 ter Conseguimento
dell'obiettivo di sicurezza degli impianti nucleari Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza di
cui all'articolo 8 bis, gli Stati membri provvedono affinché il quadro
nazionale vigente imponga che gli impianti nucleari siano: (a) ubicati in modo da
evitare, per quanto possibile, i rischi esterni di origine
naturale o umana e da ridurne al minimo l'impatto; (b) progettati, costruiti, messi in
esercizio, utilizzati e disattivati nel rispetto del principio della "difesa in profondità" di modo che: i) le dosi di radiazioni ricevute dai lavoratori e
dalla popolazione non superino i limiti prescritti e siano mantenute al livello
più basso ragionevolmente ottenibile; ii) il verificarsi di eventi anomali sia
minimizzato; iii) sia ridotto il potenziale di intensificazione
fino al verificarsi di situazioni incidentali migliorando la capacità degli
impianti nucleari di gestire e controllare efficacemente gli eventi anomali; iv) le conseguenze negative di eventi anomali e di
incidenti di riferimento di progetto, qualora essi si verifichino, siano
attenuate in modo da assicurare che non inducano alcun impatto radiologico all'esterno
del sito o abbiano soltanto un impatto radiologico minore; v) i rischi esterni di origine naturale e umana
siano per quanto possibile evitati e il loro impatto ridotto al minimo. Articolo
8 quater Metodologia
per la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, la messa in
esercizio, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari 1. Gli Stati membri
provvedono affinché il quadro nazionale imponga che il titolare della licenza,
sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente: (a)
valuti periodicamente l'impatto radiologico di un
impianto nucleare per i lavoratori, la popolazione così come per l'aria, l'acqua
e il suolo, nelle normali condizioni di esercizio e in condizioni incidentali; (b)
definisca, documenti e riesamini periodicamente, e
almeno ogni dieci anni, la base di progetto degli impianti nucleari, nell'ambito
di una revisione periodica della sicurezza, e la integri con un'analisi di
estensione del progetto, per assicurare che siano attuate tutte le misure di
miglioramento ragionevolmente realizzabili; (c)
assicuri che l'analisi di estensione del progetto
contempli tutti gli incidenti, gli eventi e la combinazione di eventi, compresi
i rischi interni ed esterni, di origine naturale o umana, e gli incidenti
gravi, che portano a condizioni non incluse negli incidenti di riferimento di
progetto; (d)
stabilisca e applichi strategie per attenuare sia
gli incidenti di riferimento di progetto sia gli incidenti non considerati in
fase di progetto; (e)
attui linee guida per la gestione degli incidenti
gravi per tutte le centrali nucleari e, se del caso, altri
impianti nucleari, che coprano tutte le condizioni operative, incidenti gravi in piscine per il combustibile esaurito e gli eventi
di lunga durata; (f)
effettui una specifica valutazione della sicurezza
degli impianti nucleari che l'autorità di regolamentazione competente considera
prossimi ai valori limite previsti in origine per il loro ciclo di vita
operativa e per le quali è richiesta un'estensione della durata di vita. 2. Gli Stati membri
provvedono affinché il quadro nazionale imponga che la concessione o la
revisione di un'autorizzazione per costruire e/o gestire un impianto nucleare
sia basata su un'adeguata valutazione della sicurezza specifica per il sito e
per l'impianto. 3. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro
nazionale imponga, nel caso di centrali nucleari e, se del caso, di reattori di
ricerca per i quali è chiesta per la prima volta una domanda di autorizzazione
a costruire, che l'autorità di regolamentazione competente obblighi il
richiedente a dimostrare che la progettazione limita in pratica all'interno
dell'involucro di contenimento gli effetti di un danneggiamento del nocciolo. Articolo
8 quinquies Preparazione
e risposta alle emergenze sul sito Gli Stati membri provvedono affinché il quadro
nazionale imponga che il titolare della licenza, sotto la supervisione dell'autorità
di regolamentazione competente: (a)
elabori e aggiorni regolarmente un piano di
emergenza interna che: i) sia basato su una valutazione di eventi e
di situazioni che potrebbero richiedere misure di protezione all'interno o all'esterno
del sito; ii) sia coordinato con tutti gli altri
organismi coinvolti e si basi sull'esperienza acquisita in occasione di incidenti
gravi, qualora si verificassero; iii) affronti, in particolare, eventi che
possono avere effetti su più unità di un impianto nucleare; (b)
definisca la struttura organizzativa necessaria ai
fini di una chiara ripartizione delle responsabilità e garantisca la
disponibilità delle risorse e degli attivi necessari; (c)
attui misure per coordinare attività in loco e
collaborare con le autorità e agenzie responsabili degli interventi urgenti in
tutte le fasi di una situazione di emergenza, con esercitazioni periodiche; (d)
preveda misure di preparazione per i lavoratori sul
sito per quanto riguarda potenziali eventi anomali e incidenti; (e)
preveda dispositivi di cooperazione
transfrontaliera e internazionale, comprese misure predefinite per ricevere
assistenza esterna in loco, se necessario; (f)
istituisca un Centro di risposta alle emergenze in
loco, sufficientemente protetto contro i rischi naturali e la radioattività per
garantirne l'abitabilità; (g)
adotti misure di protezione in caso di emergenza al
fine di attenuare le possibili conseguenze per la salute umana e per l'aria, l'acqua
e il suolo.». (11)
Il seguente capo 2 bis è inserito dopo il capo 2: "CAPO
2 bis REVISIONI
TRA PARI E LINEE GUIDA Articolo
8 sexies Revisioni
tra pari 1. Gli Stati membri dispongono, almeno ogni dieci
anni, autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro
autorità di regolamentazione competenti e sollecitano una revisione
internazionale tra pari dei pertinenti segmenti del loro quadro nazionale e
delle loro autorità di regolamentazione competenti al fine di migliorare
continuamente la sicurezza nucleare. I risultati delle revisioni tra pari, ove
disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione. 2. Gli Stati membri, con il sostegno delle autorità di regolamentazione
competenti, organizzano periodicamente e, almeno ogni sei anni, un sistema di
revisioni tematiche tra pari e concordano un calendario e le relative modalità
di attuazione. A tal fine, gli Stati membri: (a)
selezionano congiuntamente e in stretta
collaborazione con la Commissione, uno o più temi specifici legati alla
sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Qualora gli Stati membri non
riescano a selezionare congiuntamente almeno un argomento entro i termini
specificati nel presente paragrafo, la Commissione sceglie i temi che
formeranno oggetto di revisione tra pari; (b)
sulla base di questi temi,
effettuano, in stretta collaborazione con i titolari di licenza, valutazioni
nazionali e ne pubblicano i risultati; (c)
definiscono congiuntamente una metodologia,
predispongono ed effettuano una revisione tra pari dei risultati delle
valutazioni nazionali di cui alla lettera b), alla quale la Commissione è
invitata a partecipare; (d)
pubblicano i risultati delle revisioni tra pari di
cui alla lettera c). 3.
Ciascuno Stato membro, a seguito della revisione tra pari di cui al paragrafo 2,
provvede alla programmazione e alle modalità di attuazione sul suo territorio,
delle pertinenti raccomandazioni tecniche risultanti dal processo di revisione
tra pari e ne informano la Commissione. 4. Qualora constati deviazioni sostanziali o
ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni tecniche formulate a seguito
dell'esercizio di revisione tra pari, la Commissione invita le competenti
autorità di regolamentazione degli Stati membri non coinvolti a organizzare e
condurre una missione di verifica al fine di ottenere un quadro completo della
situazione e informare lo Stato membro interessato delle possibili misure per
correggere le carenze riscontrate. 5. In caso di incidenti che portino a rilasci
iniziali o a grandi rilasci o se si verifica un evento anomalo all'origine di
situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno degli impianti o
misure di protezione della popolazione, lo Stato membro interessato organizza
entro sei mesi una revisione tra pari dell'impianto interessato conformemente
al paragrafo 2, al quale la Commissione è invitata a partecipare. Articolo
8 septies
Linee guida per il miglioramento della sicurezza nucleare Sulla
base dei risultati delle revisioni tra pari effettuate a norma dell'articolo 8
sexies, paragrafo 2, e delle conseguenti raccomandazioni tecniche, nel rispetto
dei principi di trasparenza e di continuo miglioramento della sicurezza
nucleare, gli Stati membri, con il sostegno delle autorità di regolamentazione
competenti, elaborano e stabiliscono congiuntamente linee guida sui temi
specifici di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 2, lettera a).». (12)
Il seguente capo è inserito dopo il capo 2 bis: "CAPO
2 ter DISPOSIZIONI
GENERALI" (13)
All'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso. (14)
Il seguente articolo 9 bis è inserito dopo l'articolo
9: "Articolo 9 bis
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia
di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali
adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i
provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali
disposizioni alla Commissione entro il [inserire data —
tale data deve corrispondere alla scadenza del termine di recepimento di cui
all'articolo 2 della presente proposta] al più tardi e le
notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica e comunicano senza
indugio alla Commissione le successive modifiche delle stesse.». (15)
All'articolo 10, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il
seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Gli obblighi di recepimento e attuazione
degli articoli 6, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies e 9 bis della presente
direttiva non si applicano a Cipro, Irlanda, Lussemburgo e Malta, a meno che
questi Stati non decidano di sviluppare una qualsiasi attività collegata ad
impianti nucleari soggetti a licenza nella loro giurisdizione.»; Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il [termine di recepimento da
inserire nel corso del processo legislativo]. Essi comunicano immediatamente
alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modifica e
integrazione. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 4 Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Conclusioni del Consiglio europeo (EUCO 10/1/2011). [2] Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Paesi
Bassi, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno
Unito e Ungheria. [3] La centrale nucleare di Ignalina è stata disattivata. [4] COM(2011) 784 definitivo. [5] Peer review Report – Stress Tests performed on
European nuclear power plants www.ensreg.eu [6] Piano d'azione dell'ENSREG riguardante il seguito della
revisione tra pari dei test di resistenza eseguiti sulle centrali nucleari europee [7] COM(2012) 571 del 4.10.2012. [8] I 17 piani di azione nazionali sono consultabili sul
sito dell'ENSREG www.ensreg.eu [9] http://www.ensreg.eu/ensreg-conferences [10] P7_TA(2011)0318. [11] P7_TA(2011)0327. [12] P7_TA(2013)0089. [13] TEN/498. [14] GU L 172 del 2.7.2009. [15] Sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 2002
(Raccolta 2002, pag. I-11221). [16] In precedenza esistevano solo due risoluzioni, non
giuridicamente vincolanti, del Consiglio del 22 luglio 1975 e del 18
giugno 1992 sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare. [17] INFCIRC/449 del 5
luglio 1994. [18] IAEA Safety Standard Series No SF-1 (2006). [19] Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio che stabilisce le
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti. [20] Proposta della Commissione per una decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione
civile (COM(2011) 934 definitivo), che intende, tra l'altro,
sostituire la decisione 2007/779 del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che
istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione). [21] COM(2002) 704 definitivo. [22] Ad esempio, la prima conferenza dell'ENSREG il 28-29
giugno 2011, una conferenza delle parti interessate sulle revisioni tra pari,
in data 17 gennaio 2012, un dibattito pubblico sulle prove di stress e i
risultati della revisione tra pari in data 8 maggio 2012. La seconda conferenza
dell'ENSREG è prevista per il giugno 2013. [23] Parere del CESE (TEN/529) del 2 settembre 2013in merito al
progetto di proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2009/71/Euratom
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari. [24] Ad esempio: Governmental, Legal
and Regulatory Framework for Safety - General safety requirements - IAEA safety
standards series no. GSR part 1. [25] Serie di workshop internazionali svoltisi tra 2009 e il 2013
con la partecipazione, per la Commissione, della DG ENER, la DG ENV e, per la
Francia, dell'associazione nazionale dei comitati e delle commissioni locali di
informazione — «commissions locales d'information» (CLI) e dell'ANCCLI, la loro
federazione nazionale. [26] Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
in materia ambientale, ratificata il 17 febbraio 2005 dalla decisione 2005/370/CE
del Consiglio. [27] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. [28] Cause C-187/87 (Raccolta 1988, pag. 5013), C-376/90
(Raccolta 1992, pag. I-6153) e C-29/99 (Raccolta 2002, pag. I-11221). [29] GU L 172 del 6.5.2004,
pag. 7. [30] GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18. [31] GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20. [32] Principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA: Fundamental
safety principles, IAEA Safety Standard Series No SF-1 (2006). [33] GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48. [34] Adottate dal Coreper il 25 aprile 2007 (doc. 8784/07) e
dal Consiglio Affari economici e finanziari l'8 maggio 2007. [35] GU L 195 del 27.7.2007, pag. 44. [36] Conclusioni del Consiglio europeo EUCO 10/1/11. [37] Relazione della revisione tra pari dell'ENSREG – Test di
resistenza eseguiti sulle centrali nucleari europee, 25 aprile 2012. [38] COM(2011) 784
definitivo. [39] COM(2012) 571 final. [40] GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1 (versione codificata della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
e successive modifiche). [41] Proposta della Commissione di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile, COM(2011)
934 definitivo. [42] GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76. [43] GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.