52013PC0697

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che Unione deve adottare nell'ambito del comitato amministrativo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore /* COM/2013/0697 final - 2013/0336 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

La commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sviluppa a livello internazionale prescrizioni armonizzate intese ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore e di sistemi usati per tali veicoli tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto ed a garantire che tali veicoli e sistemi offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

L'UNECE ha recentemente ultimato un progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore. L'obiettivo del progetto di regolamento in discussione è stabilire una serie di prescrizioni per la riciclabilità, il riutilizzo ed il recupero dei veicoli a motore fuori uso e delle loro parti ed accessori che garantiscano un uso efficiente delle risorse ed una maggiore protezione dell'ambiente.

La presente proposta mira a definire la posizione dell'Unione riguardo al progetto di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore e conseguentemente a disporre affinché l'Unione, rappresentata dalla Commissione, voti a favore di tale progetto.

· Contesto generale

Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore riguardanti la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità sono attualmente stabilite dalla direttiva 2005/64/CE[1] per i veicoli delle categorie M1 e N1. A norma della direttiva 2000/53/CE[2] sono state fissate disposizioni adeguate che permettono la commercializzazione dei veicoli omologati delle categorie M1 e N1 solo se sia riutilizzabile e/o riciclabile almeno l'85% della loro massa e se sia riutilizzabile e/o recuperabile almeno il 95 % della loro massa.

Con l'adozione del progetto di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore si compirà un significativo passo avanti ai fini dell'armonizzazione tecnica e del mercato e della rimozione di eventuali ostacoli commerciali relativi al riciclaggio, al riutilizzo ed al recupero di parti, accessori e risorse provenienti da veicoli fuori uso dal momento che, nel promulgare le rispettive normative nazionali, gli Stati membri dell'UE potranno prendere il testo come riferimento.

Si prevede pertanto che l'Unione voti a favore del pertinente progetto di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore al fine di disporre di prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale, in grado di agevolare il commercio internazionale. Ciò consentirà alle società europee di applicare una serie di prescrizioni riconosciute in tutto il mondo, vale a dire nei paesi che sono parti contraenti dell'accordo UNECE del 1958 riveduto.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore relative alla loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità sono attualmente definite a livello di UE dalla direttiva 2005/64/CE. La direttiva 2005/64/CE si basa sulla direttiva 2000/53/CE, che stabilisce le prescrizioni tecniche per i veicoli fuori uso. Entrambe le direttive dell'UE costituiscono la base giuridica per l'armonizzazione delle prescrizioni relative ai veicoli fuori uso a livello di UE. Attualmente non esiste una legislazione UNECE che disponga l'armonizzazione a livello internazionale.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è in linea con gli obiettivi delle direttive 2005/64/CE e 2000/53/CE ed è pertanto coerente con gli obiettivi dell'UE in materia di salute, sicurezza ed ambiente e con l'obiettivo dell'UE di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente in tutto il territorio dell'Unione. La proposta è inoltre in linea con la direttiva quadro 2007/46/CE[3] e con l'obiettivo di progredire verso l'armonizzazione internazionale della legislazione in materia di omologazione dei veicoli a motore.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

· Consultazione delle parti interessate

Nell'elaborare la proposta la Commissione europea ha partecipato al gruppo di lavoro dell'UNECE su inquinamento ed energia (GRPE), in seno al quale si sono incontrati rappresentanti delle parti interessate e degli SM, ed ha consultato a livello bilaterale i soggetti interessati e le organizzazioni che li rappresentano. In fase di redazione del nuovo regolamento aspetti essenziali del testo sono stati discussi nel corso della 63°, 64° e 65° sessione del GRPE. · Valutazione d'impatto Le disposizioni del regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore sono state interamente basate sulle prescrizioni e sulle disposizioni di cui alle direttive 2005/64/CE e 2000/53/CE e possono essere ritenute complementari alla direttiva quadro 2007/46/CE sull'omologazione dei veicoli a motore.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La proposta consentirà all'Unione, rappresentata dalla Commissione, di votare a favore del progetto di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore.

· Base giuridica

Alla luce dell'oggetto e del contenuto della decisione del Consiglio, le basi giuridiche sono l'articolo 114 e l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. La procedura da seguire per l'adozione della decisione del Consiglio è quella stabilita all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE del Consiglio.

· Principio di sussidiarietà

La direttiva 2000/53/CE stabilisce le prescrizioni tecniche per la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli fuori uso. La direttiva 2005/64/CE stabilisce inoltre le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente alla loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e lascia discrezionalità agli Stati membri in merito alle misure precise da adottare per conformarsi alle succitate prescrizioni. A questo proposito la riciclabilità dei veicoli a motore ed il trattamento dei veicoli fuori uso possono svolgere un ruolo fondamentale nel consolidare gli obiettivi dell'UE relativi alla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, consentendo in tal modo di conseguire l'obiettivo dell'UE di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente in tutto il territorio dell'Unione.

Stante quanto sopra e in base al principio di sussidiarietà, è opportuno che l'Unione europea voti a favore di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore, pur rispettando la capacità degli SM di decidere se il regolamento vada applicato, ai rispettivi livelli nazionali, per l'omologazione obbligatoria dei veicoli a motore in termini di riciclabilità o per altri scopi. Fatta salva tuttavia la facoltà degli SM di decidere nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni di base dell'accordo del 1958 si applicano all'intera Unione europea e, allo stesso modo, a tutti gli SM.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere il duplice obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno ed un elevato livello di protezione dell'ambiente.

· Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Il ricorso a una decisione del Consiglio è ritenuto appropriato in quanto rispondente alle prescrizioni dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2013/0336 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che Unione deve adottare nell'ambito del comitato amministrativo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con la decisione 97/836/CE del Consiglio[4] l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto").

(2)       Le prescrizioni standardizzate del progetto di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore[5] sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli fuori uso destinati al riciclaggio, al riutilizzo ed al recupero dei rispettivi accessori e parti tra i contraenti dell'accordo del 1958 riveduto, ed a garantire che tali sistemi offrano un elevato livello di prestazioni e di protezione dell'ambiente.

(3)       È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto per quanto riguarda l'adozione del succitato progetto di regolamento UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che deve assumere l'Unione, rappresentata dalla Commissione, nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto, è votare a favore del progetto di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore, presentato nel documento ECE/TRANS/WP.29/2010/125.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                      

[1]               Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

[2]               Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

[3]               Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

[4]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[5]               Documento UNECE ECE TRANS/WP.29/2013/125.