Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea /* COM/2013/0689 final - 2013/0331 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Ciascun membro dell'Organizzazione mondiale
del commercio ("OMC") ha allegato all'accordo generale sugli scambi
di servizi (nel seguito "GATS") un elenco di impegni specifici
comprendente le condizioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale
per ogni settore dei servizi e, se del caso, un elenco delle esenzioni dalla
clausola della nazione più favorita. Alla conclusione dell'Uruguay Round (1994) le
Comunità europee e i loro Stati membri hanno presentato un elenco unico di
impegni e di esenzioni NPF che rifletteva i loro obblighi nei confronti dei
paesi terzi (CE-12). Nel 2003 le Comunità europee[1] hanno avviato il consolidamento
dell'elenco GATS della CE-12 e dei 13 elenchi GATS distinti degli Stati membri della
CE che hanno aderito alla CE nel 1995 e nel 2004 (la Repubblica d'Austria, la
Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la
Repubblica di Finlandia, l'Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica
di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica
slovacca, la Repubblica di Slovenia e il Regno di Svezia). I negoziati con i membri dell'OMC e il
processo di certificazione del nuovo elenco GATS della CE-25 sono stati
conclusi alla fine del 2006. La conclusione degli accordi firmati con i diversi
membri dell'OMC interessati è in corso (in attesa di ratifica in cinque Stati
membri). In seguito all'adesione all'UE della
Repubblica di Bulgaria e della Romania, gli elenchi GATS di questi due paesi
devono essere consolidati con quello dell'UE-25 ed è stato quindi avviato il
processo di consolidamento dell'elenco GATS certificato dell'UE-25 e degli
elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania (UE-27). Con
una comunicazione a norma dell'articolo V del GATS (diffusa come documento
S/SECRET/11 del 30 ottobre 2007 e S/SECRET/11/Corr.1 del 26 novembre 2007), le
Comunità europee e i loro Stati membri hanno notificato la propria intenzione
di modificare gli impegni contenuti nell'elenco di impegni allegato alla
comunicazione in vista dell'adesione all'UE della Repubblica di Bulgaria e
della Romania ("UE 27"). Il 31 gennaio 2008 il Consiglio ha autorizzato
la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell'OMC a norma
dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del
1994, al fine di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento
compensativo reso necessario dalla modifica degli impegni commerciali nel
quadro del GATS in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della
Romania all'Unione europea. Dopo
la presentazione di tale comunicazione, il Commonwealth dell'Australia, la
Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Repubblica popolare cinese, la
Repubblica dell'India, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della
Repubblica popolare cinese, il Giappone e gli Stati Uniti messicani[2] hanno manifestato il loro
interesse. A norma del paragrafo 4 delle procedure di
attuazione dell'articolo XXI del GATS (S/L/80), il membro che apporta modifiche
e qualsiasi membro che si ritiene danneggiato conducono negoziati al fine di
giungere ad un accordo entro tre mesi dall'ultima data in cui può essere
presentata una manifestazione d'interesse. I negoziati con il Commonwealth dell'Australia,
la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Repubblica dell'India, la
Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese e
il Giappone hanno portato alla stesura di progetti di accordi in forma di
scambio di lettere siglati dall'UE in data XXXX [date to be added later] e dal
Commonwealth dell'Australia, dalla Repubblica federativa del Brasile, dal
Canada, dalla Repubblica dell'India, dalla Regione amministrativa speciale di
Hong Kong della Repubblica popolare cinese e dal Giappone in data XXXX [date to
be added later]. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO I negoziati sono stati condotti dalla
Commissione nel quadro delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio[3]. Il Consiglio (TPC) e il
Parlamento europeo (INTA) sono stati informati del testo dei progetti di
accordi prima che questi fossero siglati. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Con la presente proposta si chiede al
Consiglio di autorizzare la firma degli accordi in forma di scambio di lettere
con il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il
Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica
popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone. Parallelamente, è presentata una proposta
separata relativa alla conclusione di questi accordi. Quando la decisione del Consiglio relativa
alla conclusione di questi accordi sarà stata adottata, la Commissione avvierà
la procedura di certificazione prevista dalle norme OMC applicabili. 2013/0331 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il
Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada,
la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare
cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI
dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la
modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della
Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare gli articoli 207, paragrafo 1, e 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 31 gennaio 2008 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri
membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a norma dell'articolo XXI
dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994 al fine di
raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo reso necessario
dalla modifica degli impegni commerciali nel quadro del GATS in seguito all'adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. (2) I negoziati sono stati
condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal
Consiglio. (3) Tali negoziati si sono
conclusi e gli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il
Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada,
la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare
cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo
generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli
impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro
della loro adesione all'Unione europea ("gli accordi") sono stati
siglati da un rappresentante dell'Unione europea in data xxxxxx e da un
rappresentante, rispettivamente, del Commonwealth dell'Australia, della
Repubblica federativa del Brasile, del Canada, della Regione amministrativa
speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, della Repubblica dell'India
e del Giappone in data xxxxxx. (4) È opportuno firmare gli
accordi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma
degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il
Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada,
la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare
cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo
generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli
impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro
della loro adesione all'Unione europea ("gli accordi"), con riserva
della conclusione di tali accordi ([4]).
Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a
designare la/e persona/e abilitata/e alla firma degli accordi a nome dell'Unione.
Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Ora: Unione europea (UE). [2] Il Messico e la Cina hanno successivamente ritirato le
rispettive manifestazioni di interesse. [3] 5291/08 del 31 gennaio 2008. [4] Il testo degli accordi sarà pubblicato unitamente alla
decisione relativa alla loro conclusione. ALLEGATO alla PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione
europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile,
il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica
popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo
XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la
modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della
Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra l'Unione europea e XXXXX a norma dell'articolo
XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994 concernente la
modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della
Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea A.
Lettera dell'Unione europea Luogo e
data Signor …, In seguito ai negoziati svoltisi a norma dell'articolo XXI dell'accordo
generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994 riguardo alla modifica degli
elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro
adesione all'Unione europea, mi pregio di inviarLe in allegato la lettera
congiunta nonché il progetto di relazione sull'esito dei negoziati condotti a
norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS. La relazione comprende due allegati: 1) le modifiche proposte nelle
notifiche e 2) gli elementi concordati per quanto riguarda il pacchetto di
misure di compensazione. La prego di confermare l'accordo del Suo
governo sul contenuto della presente lettera. Ho l'onore di proporLe che, in
caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un
accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e XXXXX ("l'accordo"). Se è d'accordo, Le propongo inoltre di firmare
la lettera congiunta, di siglare la relazione allegata alla lettera e di
ritrasmettermi tali documenti, che provvederò a firmare e siglare a mia volta e
ad inviare al segretariato dell'OMC, conformemente alle procedure dell'OMC. Voglia accettare, Signor …, l'espressione
della mia profonda stima. Per l'Unione
europea B.
lettera di XXXXX Luogo e
data Signor …, ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto la
Sua lettera del […], così redatta: "In seguito ai negoziati svoltisi a norma dell'articolo XXI dell'accordo
generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994 riguardo alla modifica degli
elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro
adesione all'Unione europea, mi pregio di inviarLe in allegato la lettera
congiunta nonché il progetto di relazione sull'esito dei negoziati condotti a
norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS. La relazione comprende due allegati: 1) le modifiche proposte nelle
notifiche e 2) gli elementi concordati per quanto riguarda il pacchetto di
misure di compensazione. La prego di confermare l'accordo del Suo
governo sul contenuto della presente lettera. Ho l'onore di proporLe che, in
caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un
accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e XXXXX ("l'accordo"). Se è d'accordo, Le propongo inoltre di
firmare la lettera congiunta, di siglare la relazione allegata alla lettera e
di ritrasmettermi tali documenti, che provvederò a firmare e siglare a mia
volta e ad inviare al segretariato dell'OMC, conformemente alle procedure dell'OMC." Ho l'onore di comunicarle l'accordo del mio
governo su quanto precede. Voglia accettare, Signor …, l'espressione
della mia profonda stima. A nome
di XXXXX Lettera
congiunta dell'Unione
europea, da un lato, e di XXXXX, dall'altro, a norma del paragrafo 5 delle
procedure di attuazione dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di
servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte
negli elenchi GATS dell'Unione europea (nel seguito "UE") per tenere
conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione
europea Il 22 ottobre 2007 l'Unione europea ("UE")
ha presentato una comunicazione a norma dell'articolo V del GATS (diffusa come
documento S/SECRET/11 del 30 ottobre 2007[1])
con cui ha notificato la propria intenzione di modificare gli impegni specifici
contenuti nell'elenco allegato alla comunicazione, a norma dell'articolo V,
paragrafo 5, del GATS e conformemente alle disposizioni dell'articolo XXI,
paragrafo 1, lettera b), del GATS. Dopo la presentazione di tale comunicazione,
XXXXX ha manifestato il suo interesse a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2,
lettera a), del GATS (XXXX). L'UE e XXXXX hanno avviato negoziati a norma dell'articolo
XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS riguardo al documento S/SECRET/11. Per quanto riguarda la procedura avviata dalla
notifica di cui al documento S/SECRET/11, il periodo inizialmente previsto per
i negoziati, che è giunto a scadenza il 14 marzo 2008, è stato prorogato (di
comune accordo) tredici volte (sino al 25 aprile 2008, al 6 giugno 2008, al 6
ottobre 2008, al 9 gennaio 2009, al 27 marzo 2009, al 26 giugno 2009, al 31
gennaio 2010, al 30 settembre 2010, al 30 giugno 2011, al 29 giugno 2012, al 15
gennaio 2013, al 15 luglio 2013 e infine sino al 15 gennaio 2014). A
seguito di tali negoziati, l'UE e XXXXX hanno concordato adeguamenti
compensativi relativi alle modifiche di cui al documento S/SECRET/11. La relazione sull'esito di tali negoziati, che
è allegata alla presente, comprende 1) le modifiche proposte nella notifica di
cui sopra e 2) gli adeguamenti compensativi concordati per quanto riguarda le
modifiche notificate nel documento S/SECRET/11. La presente lettera e gli allegati I e II
della relazione acclusa costituiscono l'accordo tra l'UE e XXXXX concernente il
documento S/SECRET/11 ai fini dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del
GATS e delle procedure di cui ai paragrafi 5 e 6 del documento S/L/80.[2] L'accordo non va interpretato
come recante modifica degli elenchi delle esenzioni a norma dell'articolo II
dell'UE. L'accordo non va interpretato in modo da influire sui diritti e sugli
obblighi delle parti derivanti dall'articolo VIII del GATS. Al fine di rispettare le procedure di cui ai
paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, l'UE, dopo aver completato le
procedure interne di approvazione applicabili, comunicherà, tramite il
segretariato, le modifiche e gli adeguamenti compensativi definiti nell'accordo
in forma di progetto di elenco consolidato in vista della certificazione.
Questo progetto di elenco sarà il risultato della fusione degli elenchi
esistenti di impegni dell'UE e dell'inserimento sia delle modifiche degli
impegni notificate dall'UE nel documento S/SECRET/11 che degli adeguamenti
compensativi concordati tra l'UE e XXXXX. Conformemente al
paragrafo 20 del documento S/L/80 l'elenco certificato entrerà in vigore al
termine di un periodo di 45 giorni dalla data della sua diffusione, a
condizione che nessun membro abbia sollevato obiezioni basate sul fatto che il
progetto di elenco non rispecchia correttamente i risultati dell'azione a norma
dell'articolo XXI e/o che le modifiche contenute nel progetto di elenco
superano quelle inizialmente notificate. Di conseguenza, le modifiche proposte
nel documento S/SECRET/11 non entreranno in vigore finché non saranno entrati
in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all'allegato II. Il presente
accordo è redatto in duplice copia in lingua inglese, francese e spagnola,
ciascun testo facente ugualmente fede.
Missione permanente dell'Unione europea presso l'Organizzazione mondiale del commercio || Missione permanente di XXXXX presso l'Organizzazione mondiale del commercio Fatto a: || Fatto a: Data: || Data: Relazione
sull'esito
dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo
generale sugli scambi di servizi (GATS) riguardo alle modifiche proposte negli
elenchi GATS dell'Unione europea (nel seguito "UE") per tenere conto
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea In applicazione del paragrafo 5 delle
procedure di attuazione dell'articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre
1999), l'UE presenta la seguente relazione: 1. Il 22 ottobre 2007 l'UE ha
presentato una comunicazione a norma dell'articolo V del GATS (diffusa come
documento S/SECRET/11 del 30 ottobre 2007[3])
con cui ha notificato la propria intenzione di modificare gli impegni specifici
contenuti nell'elenco allegato alla comunicazione, a norma dell'articolo V,
paragrafo 5, del GATS e conformemente alle disposizioni dell'articolo XXI,
paragrafo 1, lettera b), del GATS. 2. XXXXX ha manifestato il suo
interesse a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS (XXXX).
L'UE e XXXXX hanno avviato negoziati a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2,
lettera a), del GATS riguardo al documento S/SECRET/11. 3. Per quanto riguarda la
procedura avviata dalla notifica di cui al documento S/SECRET/11, il periodo
inizialmente previsto per i negoziati, che è giunto a scadenza il 14 marzo
2008, è stato prorogato (di comune accordo) tredici volte (sino al 25 aprile
2008, al 6 giugno 2008, al 6 ottobre 2008, al 9 gennaio 2009, al 27 marzo 2009,
al 26 giugno 2009, al 31 gennaio 2010, al 30 settembre 2010, al 30 giugno 2011,
al 29 giugno 2012, al 15 gennaio 2013, al 15 luglio 2013 e infine sino al 15
gennaio 2014). 4. A seguito di tali negoziati,
l'UE e XXXXX hanno concordato adeguamenti compensativi relativi alle modifiche
di cui al documento S/SECRET/11. Gli allegati I e II della presente relazione,
unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l'accordo
tra l'UE e XXXXX concernente il documento S/SECRET/11 ai fini dell'articolo
XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS.[4]
L'accordo non va interpretato come recante modifica degli elenchi delle
esenzioni a norma dell'articolo II dell'UE. L'accordo non va interpretato in
modo da influire sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall'articolo
VIII del GATS. 5. In considerazione di quanto
finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati
sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS dell'UE, che è il
risultato della fusione degli elenchi esistenti di impegni dell'UE e dell'inserimento
sia delle modifiche degli impegni notificate dall'UE nel documento S/SECRET/11
che degli adeguamenti compensativi concordati tra l'UE e XXXXX. 6. Al fine di rispettare le
procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, l'UE, dopo aver
completato le procedure interne di approvazione applicabili, comunicherà,
tramite il segretariato, le modifiche e gli adeguamenti compensativi definiti
nell'accordo in forma di progetto di elenco consolidato in vista della
certificazione. Questo progetto di elenco sarà il risultato della fusione degli
elenchi esistenti di impegni dell'UE e dell'inserimento sia delle modifiche
degli impegni notificate dall'UE nel documento S/SECRET/11 che degli
adeguamenti compensativi concordati tra l'UE e XXXXX. 7. Conformemente al paragrafo 20
del documento S/L/80 l'elenco certificato entrerà in vigore al termine di un
periodo di 45 giorni dalla data della sua diffusione, a condizione che nessun
membro abbia sollevato obiezioni basate sul fatto che il progetto di elenco non
rispecchia correttamente i risultati dell'azione a norma dell'articolo XXI e/o
che le modifiche contenute nel progetto di elenco superano quelle inizialmente
notificate. Di conseguenza, le modifiche proposte nel documento S/SECRET/11 non
entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti
compensativi di cui all'allegato II. ALLEGATO
I Modifiche notificate nel documento S/SECRET/11 Impegni orizzontali 1. Accesso al mercato:
"Tutti gli Stati membri delle CE: i servizi considerati servizi pubblici a
livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a
diritti esclusivi concessi a operatori privati[5]."
Questa voce non era inclusa nell'elenco di impegni specifici della Bulgaria e della Romania. Tale limitazione
si applica ora a tutti gli Stati membri. 2. Limitazioni al trattamento
nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3:
"Tutti gli Stati membri delle CE: il trattamento
concesso alle controllate (di società di paesi terzi) costituite conformemente
alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro di attività principale all'interno delle Comunità non si
estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro da una società
di un paese terzo. Uno Stato membro può comunque estendere questo
trattamento alle succursali o alle agenzie stabilite in un altro Stato membro
da una società o da un'impresa di un paese terzo per le loro attività nel
territorio del primo Stato membro, a meno che tale estensione non sia
esplicitamente vietata dal diritto comunitario[6]."
Questa voce non era inclusa nell'elenco di impegni specifici della Bulgaria e della Romania. Tale limitazione
si applica ora a tutti gli Stati membri. 3. Limitazioni al trattamento
nazionale per le controllate in modalità 3: "Tutti gli Stati membri: può essere concesso un trattamento meno
favorevole alle controllate (di società di paesi terzi) costituite
conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi solo la sede
sociale nel territorio delle Comunità, sempre che non si possa dimostrare che
hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati
membri[7]."
Questa voce non era inclusa nell'elenco di impegni specifici della Bulgaria e della Romania. Tale restrizione
si applica ora a tutti gli Stati membri. 4. Limitazioni al trattamento
nazionale per le sovvenzioni in modalità 3: "Tutti gli Stati membri tranne HU, PL: l'accesso alle sovvenzioni delle
Comunità europee o degli Stati membri può essere limitato alle persone
giuridiche stabilite nel territorio di uno Stato membro o in una sua
particolare regione geografica. Nessun impegno (unbound) per quanto concerne le
sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo. La prestazione o il sovvenzionamento
di un servizio nel settore pubblico non costituisce una violazione di questo
impegno. Tutti gli Stati membri tranne AT, BG, CY, CZ, EE,
FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE e SK: nessun impegno (unbound) per quanto concerne
le succursali stabilite in uno Stato membro da una società non comunitaria. HU, PL: Nessun impegno (unbound)". L'elenco degli impegni specifici della Bulgaria e
della Romania non comprendeva la limitazione per le sovvenzioni in modalità 3
inserita nell'elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale limitazione è ora
estesa ai suddetti Stati membri. 5. Limitazioni al trattamento
nazionale per le sovvenzioni in modalità 4: "Tutti gli Stati membri tranne
AT, PL: l'accesso alle eventuali sovvenzioni riservate alle persone fisiche può
essere limitato ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità. AT, PL: Nessun impegno (unbound)". L'elenco
degli impegni specifici della Romania non comprendeva la limitazione per le
sovvenzioni in modalità 4 inserita nell'elenco delle CE e dei loro Stati
membri. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. ALLEGATO
II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE –
Servizi di telecomunicazione –
Allineamento degli impegni della Bulgaria e della
Romania a quelli della CE-25; –
Servizi finanziari –
Miglioramento degli impegni della Bulgaria e della
Romania nel settore delle assicurazioni come segue: Per la Bulgaria: Servizi finanziari A. Servizi assicurativi e connessi Modalità 3: cancellare il requisito dei 5 anni
per le succursali estere Per la Romania: Servizi finanziari A. Servizi assicurativi e connessi -
Riassicurazione e retrocessione Modalità 1 e 2:
nessuna, cancellare la limitazione "la riassicurazione sul mercato
internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere
trattato sul mercato nazionale." Gli
Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: AT Austria
BE Belgio BG Bulgaria CY Cipro CZ Repubblica
ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia
EE Grecia
ES Spagna FI Finlandia
FR Francia HU Ungheria
IE Irlanda IT Italia LT Lituania
LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi
Bassi PL Polonia
PT Portogallo RO Romania SE Svezia SI Slovenia SK Slovacchia UK Regno
Unito [1] Rettifica diffusa come documento S/SECRET/11/corr.1 del
26 novembre 2007. [2] L'accordo non va interpretato in modo da pregiudicare
l'esito di dibattiti distinti all'interno dell'OMC riguardanti la
classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e
servizi a valore aggiunto). [3] Rettifica diffusa come documento S/SECRET/11/corr.1 del
26 novembre 2007. [4] L'accordo non va interpretato in modo da pregiudicare
l'esito di dibattiti distinti all'interno dell'OMC riguardanti la
classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e
servizi a valore aggiunto). [5] Nota esplicativa: i
servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e
tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane, le prove tecniche
e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto
e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati
beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante
concessioni dei pubblici poteri, fatti salvi obblighi specifici. Dato che i
servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente
impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa
limitazione non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di
informatica e a quelli correlati. [6] Relativamente all'Austria ciò si applica anche alle
modalità 1 e 4. [7] Relativamente all'Austria ciò si applica anche alle
modalità 1 e 4.