52013PC0680

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive /* COM/2013/0680 final - 2013/0327 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Motivazione e obiettivi della proposta

La direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) crea un sistema moderno, basato sul rischio, per la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione europee. Queste nuove norme sono essenziali per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido e possa offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l’economia reale attraverso investimenti a lungo termine e maggiore stabilità.

La direttiva 2011/89/UE (Ficod1) modifica talune direttive, in particolare la direttiva “Solvibilità II”, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva 2009/138/CE per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni e, in particolare, dell’istituzione dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali in data 1° gennaio 2011 (COM (2011) 8, 2011/0006 (COD)) (Omnibus II) e dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona che prevede la conversione delle competenze della Commissione ad adottare misure di esecuzione in potere della Commissione di adottare atti delegati e atti di esecuzione, a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La proposta comprende anche disposizioni intese a rinviare i termini di attuazione, di abrogazione e di applicazione previsti dalla direttiva 2009/138/CE. Tali norme sono importanti per garantire un’ordinata transizione al nuovo regime. Inoltre, per diventare pienamente operativo, il regime “Solvibilità II” richiede anche un numero elevato di atti delegati e di atti di esecuzione della Commissione, intesi a definire dettagli importanti su diversi aspetti tecnici. Molte di queste cosiddette norme di secondo livello sono strettamente correlate alla direttiva “Omnibus II” e non possono essere presentate dalla Commissione prima della pubblicazione della direttiva stessa, la quale chiarirà anche in gran parte l’ambito di applicazione delle competenze ad adottare atti delegati e atti di esecuzione.

I termini per l’attuazione e per l’applicazione della direttiva 2009/138/CE, inizialmente fissati, rispettivamente, al 31 ottobre 2012 e al 1° novembre 2012, sono stati rinviati, rispettivamente, al 30 giugno 2013 e al 1° gennaio 2014 dalla direttiva 2012/23/UE (Quick Fix), in attesa dell’esito dei negoziati legislativi sulla direttiva “Omnibus II”.

La direttiva 2012/23/UE rinvia anche il termine di abrogazione delle vigenti direttive sull’assicurazione e sulla riassicurazione (direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE, come modificate dagli atti elencati all’allegato VI, parte A), indicate collettivamente come il regime “Solvibilità I”. Invece del 1° novembre 2012, queste direttive saranno ora abrogate il 1° gennaio 2014.

Il punto più controverso nei negoziati legislativi in corso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione è l’introduzione di misure sul trattamento dei prodotti assicurativi con garanzie a lungo termine nel quadro del nuovo regime regolamentare delle assicurazioni della direttiva “Solvibilità II” (“pacchetto sulle garanzie a lungo termine” o pacchetto LTG). Poiché a settembre 2012 non è stato raggiunto un consenso sul pacchetto LTG, i negoziati sono stati sospesi. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno quindi incaricato l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali di effettuare una valutazione tecnica delle misure, al fine di costituire una base tecnica per un accordo politico sulla direttiva “Omnibus II”.

Il 14 giugno 2013 l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ha pubblicato i risultati tecnici relativi alla valutazione delle garanzie a lungo termine, i quali confermano, in primo luogo, l’importanza di misure di garanzia a lungo termine per molti Stati membri in periodi di tensione finanziaria come quello vissuto nel 2011 e, in secondo luogo, la necessità di un pacchetto di diverse misure in grado di adattarsi ai diversi prodotti assicurativi offerti negli Stati membri. I risultati della valutazione della suddetta Autorità propongono una serie di misure intese ad agevolare l’offerta di prodotti assicurativi con garanzie a lungo termine per contrastare la volatilità artificiale del mercato finanziario.

Tali risultati costituiscono i parametri per un accordo politico sulla direttiva “Omnibus II”. Secondo la relazione della Commissione del 27 giugno 2013 si dovrebbe poter raggiungere un compromesso nell’ambito delle misure raccomandate dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. Benché il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione abbiano ripreso i negoziati legislativi il 10 luglio 2013, è altamente improbabile che i negoziati sulla direttiva “Omnibus II” si concludano in tempo per pubblicare la Omnibus II nella Gazzetta ufficiale prima del termine di applicazione della direttiva 2009/138/CE, nella versione modificata dalla direttiva 2012/23/UE. Se tale termine rimanesse invariato, la direttiva 2009/138/CE sarebbe attuata prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie e dei pertinenti adeguamenti stabiliti dalla proposta Omnibus II.

Alla luce del fatto che i negoziati sulla Omnibus II non sono stati ancora ultimati, è necessario rinviare nuovamente il termine di attuazione del 30 giugno 2013, già scaduto. Lasciare i termini invariati implicherebbe attuare la direttiva “Solvibilità II” senza le disposizioni transitorie e gli altri importanti adeguamenti previsti nella Omnibus II. Per evitare la perdurante incertezza del diritto e per garantire la continuità giuridica delle attuali disposizioni in materia di solvibilità (Solvibilità I) fino alla messa in atto dell’intero pacchetto Solvibilità II, si propone di rinviare un’ultima volta il termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE, spostandolo al 31 gennaio 2015.

È importante concedere del tempo alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per prepararsi all’applicazione del regime “Solvibilità II”. Si propone pertanto di rinviare la data di inizio dell’applicazione del regime “Solvibilità II” al 1° gennaio 2016. Ciò consentirà l’avvio delle procedure di approvazione da parte delle autorità di vigilanza, ad esempio per i modelli interni e i parametri specifici dell’impresa. I partecipanti ai negoziati legislativi in corso hanno concordato di non modificare ulteriormente i termini di attuazione e di applicazione durante i negoziati sulla Omnibus II per garantire chiarezza giuridica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle autorità di vigilanza durante i preparativi.

Dall’ordine cronologico delle date è evidente che il rinvio dei termini per l’attuazione e l’applicazione della direttiva 2009/138/CE si applichi anche alle modifiche degli articoli da 212 a 216, 219, 226, 231, 233, 235, da 243 a 247, 249, 256, 257, 258, 262 e 263 della direttiva stessa, introdotti dalla direttiva 2011/89/CE.

Il termine di abrogazione del regime “Solvibilità I” deve essere modificato di conseguenza.

Alla luce di quanto esposto e in considerazione del periodo di tempo molto breve rimasto prima del 1° gennaio 2014, la presente direttiva deve essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con urgenza ed entrare in vigore immediatamente.

La presente direttiva è infatti necessaria per evitare un vuoto giuridico dopo il 1° gennaio 2014.

Senza questa direttiva si creerebbe infatti un divario tra l’ordinamento giuridico dell’UE (Solvibilità II) e quello degli Stati membri (dove resterebbe in vigore il regime “Solvibilità I” quale recepito). Ciò comporterebbe incertezza giuridica per le autorità di vigilanza, per le imprese e per gli Stati membri.

1.2.        Direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II)

Questa direttiva stabilisce un nuovo e moderno regime di solvibilità per gli assicuratori e per i riassicuratori nell’Unione europea. Essa prevede un approccio economico basato sul rischio che incentiva le imprese di assicurazione e di riassicurazione a misurare e a gestire adeguatamente i rischi.

1.3.        Direttiva 2011/89/CE (Ficod1)

Questa direttiva modifica talune direttive, in particolare la direttiva 2009/138/UE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. L’articolo 4 della direttiva 2011/89/CE modifica gli articoli da 212 a 216, 219, 226, 231, 233, 235, da 243 a 247, 249, 256, 257, 258, 262 e 263 della direttiva 2009/138/CE e l’articolo 6 della direttiva 2011/89/CE stabilisce che gli Stati membri ottemperino alle nuove disposizioni dal 10 giugno 2013.

1.4.        Direttiva 2012/23/UE (Quick Fix)

Questa direttiva modifica la direttiva 2009/138/CE, rinviando il termine di attuazione dal 31 ottobre 2012 al 30 giugno 2013, fissando il termine di applicazione al 1° gennaio 2014 e rinviando il termine di abrogazione di Solvibilità I dal 1° novembre 2012 al 1° gennaio 2014.

1.5.        Proposta COM (2011) 8 (direttiva “Omnibus II”)

Questa proposta mira a modificare la direttiva 2009/138/CE per adeguare il regime “Solvibilità II” alla nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni e, in particolare, all’istituzione dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali in data 1° gennaio 2011 (COM (2011) 8, 2011/0006 (COD)). Essa propone di rinviare il termine di attuazione della direttiva “Solvibilità II” al 31 dicembre 2012.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL’IMPATTO

2.1.        Trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio, comprese le proposte della Commissione, devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato ai trattati.

Conformemente all’articolo 4 del protocollo, un periodo di otto settimane deve intercorrere tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell’adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa.

L’articolo 4 stabilisce tuttavia che, in caso di urgenza, siano ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell’atto o nella posizione del Consiglio. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a considerare questa proposta un caso della massima urgenza per i motivi illustrati in precedenza.

2.2.        Valutazione d’impatto

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d’impatto distinta poiché una tale valutazione è già stata realizzata per la direttiva “Solvibilità II” e la presente proposta mira soltanto a evitare che la pubblicazione della Omnibus II nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia successiva al termine di applicazione del 1° gennaio 2014.

Non far nulla in questa fase creerebbe una situazione di grande incertezza giuridica dopo il 1° gennaio 2014. Esisterebbe infatti un divario tra l’ordinamento giuridico dell’UE (Solvibilità II) e quello degli Stati membri (dove resterebbe in vigore il regime “Solvibilità I” quale recepito). Ciò comporterebbe incertezza giuridica per le autorità di vigilanza, per le imprese e per gli Stati membri.

Sarebbe necessario attuare la direttiva quadro senza le disposizioni transitorie e gli altri importanti adeguamenti previsti nella Omnibus II. Di conseguenza, le autorità di vigilanza, le imprese e gli Stati membri dovrebbero procedere all’attuazione di un regime che andrebbe riesaminato dopo pochissimo tempo, il che non sarebbe efficiente.

La modifica proposta riguarda solo l’obbligo degli Stati membri di recepire la direttiva entro il 30 giugno 2013, posticipando il termine al 31 dicembre 2014. Essa prevede anche il rinvio dell’applicazione della direttiva “Solvibilità II” dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2016 (e il medesimo rinvio per il termine di abrogazione della direttiva “Solvibilità I”). Non modifica invece la sostanza della direttiva in questione e quindi non impone obblighi aggiuntivi alle imprese.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Sintesi delle misure proposte

La proposta modifica l’articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE stabilendo nuovi termini per l’attuazione (31 gennaio 2015) e per l’applicazione (1° gennaio 2016). Essa modifica di conseguenza anche gli articoli 310 e 311, introducendo un nuovo termine per l’abrogazione del regime “Solvibilità I” (1° gennaio 2016).

3.2.        Base giuridica

Articolo 53, paragrafo 1, e articolo 62 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.3.        Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta riguarda un settore che non è di competenza esclusiva dell’Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti in modo sufficiente attraverso iniziative degli Stati membri, dato che la modifica e l’abrogazione delle disposizioni delle direttive non possono essere effettuate a livello nazionale.

Gli obiettivi della proposta possono essere raggiunti solo da un intervento dell’UE in quanto la presente proposta modifica un atto legislativo dell’UE in vigore, azione che non può essere compiuta dagli Stati membri.

Il principio di sussidiarietà viene rispettato in quanto la proposta modifica disposizioni dell’UE esistenti.

3.4.        Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente.

Non modifica la sostanza dell’attuale normativa dell’UE: essa si limita a rinviare il termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE, fissandolo al 31 gennaio 2015, per evitare la perdurante incertezza del diritto dopo la scadenza dell’attuale termine di attuazione (30 giugno 2013). Essa prevede inoltre un termine successivo per l’applicazione del regime “Solvibilità II” e la conseguente abrogazione del regime “Solvibilità I” (1° gennaio 2016).

3.5.        Scelta dello strumento

Strumento proposto: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero stati adeguati. Trattandosi della modifica di una direttiva, il solo metodo adeguato è l’adozione di una direttiva.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio UE.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

· Semplificazione

La nuova proposta in quanto tale non contiene elementi di semplificazione. Essa mira unicamente a rinviare il termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE al 31 gennaio 2015 e il termine di applicazione al 1° gennaio 2016.

· Abrogazione di disposizioni vigenti

L’adozione della proposta non abrogherà la normativa vigente; essa si limita a modificare il termine di abrogazione già previsto dalla direttiva 2009/138/CE.

· Spazio economico europeo

Questo progetto di atto rientra in un settore disciplinato dall’accordo SEE e occorre pertanto estenderlo allo Spazio economico europeo.

· Illustrazione dettagliata della proposta per capo o per articolo

La presente proposta rinvia il termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE al 31 gennaio 2015.

L’articolo 1, paragrafo 1, della proposta modifica in tal senso l’articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. Si rinvia inoltre il termine di applicazione della direttiva “Solvibilità II” (1° gennaio 2016).

L’articolo 1, paragrafo 2, rinvia il termine di abrogazione del regime “Solvibilità I” (1° gennaio 2016) di cui all’articolo 310 e l’articolo 1, paragrafo 3, prevede lo stesso termine per l’applicazione delle disposizioni del regime “Solvibilità I” rifuse dalla direttiva “Solvibilità II” di cui all’articolo 311.

2013/0327 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1] crea un sistema moderno, basato sul rischio, per la regolamentazione e la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione europee. Queste nuove norme sono essenziali per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido, in grado di offrire prodotti assicurativi sostenibili e di promuovere l’economia reale attraverso investimenti a lungo termine e maggiore stabilità.

(2)       La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2] apporta agli articoli da 212 a 262 della direttiva 2009/138/CE alcune modifiche da introdurre dal 10 giugno 2013.

(3)       La direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] rinvia il termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE dal 31 ottobre 2012 al 30 giugno 2013, il termine di applicazione dal 1° novembre 2012 al 1° gennaio 2014 e il termine di abrogazione delle vigenti direttive sull’assicurazione e sulla riassicurazione, ossia la direttiva 64/225/CEE del Consiglio[4], la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio[5], la direttiva 73/240/CEE del Consiglio[6], la direttiva 76/580/CEE del Consiglio[7], la direttiva 78/473/CEE del Consiglio[8], la direttiva 84/641/CEE del Consiglio[9], la direttiva 87/344/CEE del Consiglio[10], la seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio[11], la direttiva 92/49/CEE del Consiglio[12], la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13], la direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14], la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] e la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16] (indicate collettivamente come il regime “Solvibilità I”) dal 1° novembre 2012 al 1° gennaio 2014.

(4)       Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE (di seguito indicate come “proposta Omnibus II”)[17] per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni e, in particolare, dell’istituzione dell’autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali). La proposta “Omnibus II” è anche uno strumento per adeguare la direttiva 2009/138/CE all’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, convertendo le competenze della Commissione ad adottare misure di esecuzione in potere della Commissione di adottare atti delegati e atti di esecuzione.

(5)       È evidente il rischio che non ci sia tempo sufficiente per adottare la proposta “Omnibus II” e per pubblicarla nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’applicazione degli articoli della direttiva 2009/138/CE pertinenti. Se i termini di attuazione, applicazione e abrogazione rimanessero invariati, la direttiva 2009/138/CE sarebbe attuata prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie e dei pertinenti adeguamenti, comprendenti ulteriori chiarimenti sul potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione, stabiliti dalla proposta “Omnibus II”.

(6)       Per evitare obblighi legislativi eccessivamente onerosi a carico degli Stati membri a titolo della direttiva 2009/138/CE e, successivamente, nel nuovo quadro previsto dalla proposta “Omnibus II”, è opportuno rinviare i termini di attuazione e di applicazione della direttiva 2009/138/CE, concedendo alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione tempo sufficiente per introdurre la nuova architettura.

(7)       Dall’ordine cronologico delle date è evidente che il rinvio dei termini per l’attuazione e per l’applicazione della direttiva 2009/138/CE si applichi anche alle modifiche degli articoli da 212 a 216, 219, 226, 231, 233, 235, da 243 a 247, 249, 256, 257, 258, 262 e 263 della direttiva stessa, introdotti dalla direttiva 2011/89/CE.

(8)       Per garantire la certezza del diritto, occorre rinviare di conseguenza il termine di abrogazione delle direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.

(9)       Dato il breve periodo di tempo rimasto prima della scadenza dei termini fissati dalla direttiva 2009/138/CE, è indispensabile che la presente direttiva entri in vigore immediatamente.

(10)     Di conseguenza è altresì giustificato applicare l’eccezione per i casi urgenti di cui all’articolo 4 del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea per quanto riguarda la trasmissione ai parlamenti nazionali della presente proposta di direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1.           l’articolo 309, paragrafo 1, è modificato come segue:

2.           (a)      al primo comma, la data “30 giugno 2013” è sostituita dalla data “31 gennaio 2015”;

(b)     al secondo comma, la data “1° gennaio 2014” è sostituita dalla data “1° gennaio 2016”;

3.           all’articolo 310, paragrafo 1, la data “1° gennaio 2014” è sostituita dalla data “1° gennaio 2016”;

4.           all’articolo 311, paragrafo 2, la data “1° gennaio 2014” è sostituita dalla data “1° gennaio 2016”.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

[2]               Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’ 8.12.2011, pag. 113).

[3]               Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive (GU L 249 del 14.9.2012, p. 1).

[4]               Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64);

[5]               Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

[6]               Direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20).

[7]               Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13).

[8]               Direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25).

[9]               Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l’assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21).

[10]             Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77).

[11]             Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1).

[12]             Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1).

[13]             Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1).

[14]             Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28).

[15]             Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

[16]             Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

[17]             COM (2011) 8.